Divisione Edilizia Residenziale Pubblica e Periferie

n. ord. 76
2004 04096/012

CITTÀ  DI  TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 19 LUGLIO 2004
(proposta dalla G.C. 20 maggio 2004)

Testo coordinato ai sensi dell'art. 44 comma 2 del Regolamento del Consiglio Comunale

OGGETTO: P.P. EX VENCHI UNICA - CONVENZIONE TRA LA CITTA' DI TORINO ED IL CONSORZIO VENCHI UNICA MODIFICATIVA DELLA CONVENZIONE QUADRO IN DATA 31 OTTOBRE 1995 - RECEPIMENTO PROPOSTA ACCORDO TRANSATTIVO.

Proposta dell'Assessore Tricarico,
di concerto con l'Assessore Viano.

Con deliberazione n. 6365 della Giunta Municipale d’urgenza in data 20 dicembre 1988, esecutiva dal 7 febbraio 1989, ratificata dal Consiglio Comunale in data 28 febbraio 1989 (mecc. 8815898/09), è stato approvato il Piano Particolareggiato di iniziativa pubblica ambito "Ex Venchi Unica".
Successivamente, con variante approvata con deliberazione del Consiglio Comunale in data 13 novembre 1989 (mecc. 8913112/09), esecutiva dal 22 dicembre 1989, detto Piano Particolareggiato è stato parzialmente modificato ed integrato.
Con atto a rogito Notaio Flavia Pesce Mattioli di Torino, Rep. n. 32239 - Atti n. 7985, registrato a Torino il 4 novembre 1994 al n. 27716 è stato costituito il Consorzio Venchi Unica, di cui fanno parte i soggetti attuatori indicati nella deliberazione del Consiglio Comunale in data 6 giugno 1994 (mecc. 9403654/47), esecutiva in data 5 agosto 1994; della costituzione del Consorzio la Città ha preso atto con deliberazione della Giunta Comunale in data 20 dicembre 1994 (mecc. 9410117/12), esecutiva in data 20 gennaio 1995.
Il Consorzio, sulla base delle indicazioni fornite dalla Città di Torino, ha provveduto all'elaborazione di un progetto d'insieme avente caratteristiche di unitarietà, che prevede cinque diverse destinazioni urbanistico-edilizie:
- Residenza: comprende 14 lotti di edilizia residenziale agevolata, da attuarsi da parte dei Consorzi di Imprese e di Cooperative già individuate con la citata deliberazione del 6 giugno 1994, fruenti di finanziamenti pubblici ai sensi della Legge 457/1978 e della Legge Regionale 76/1979 (progetti integrati); 2 dei 14 lotti includono anche edilizia a destinazione commerciale e produttiva;
- Residenze Anziani: comprende un lotto di edilizia riservata ad anziani nell'ambito di una categoria con problemi particolari e per detto intervento l'Amministrazione Comunale ha avanzato alla Regione Piemonte specifica richiesta di finanziamento (Consiglio Comunale del 9 gennaio 1995 - mecc. 9500124/47 - esecutiva in data 3 febbraio 1995);
- Terziario: comprende 2 lotti di fabbricati a libera commercializzazione;
- Ricettivo-turistico - "Albergo della Città";
- Urbanizzazioni primarie e secondarie.
In esecuzione della deliberazione n. 254 del Consiglio Comunale in data 17 luglio 1995 (mecc. 9504249/12), esecutiva in data 22 agosto 1995, è stata formalizzata, con atto a rogito Notaio Flavia Pesce Mattioli in data 31 ottobre 1995, Rep. n. 33576 - Atti n. 8414, registrato a Torino il 6 novembre 1995 al n. 28591, la Convenzione Quadro per la realizzazione unitaria del Piano Particolareggiato.
Con il predetto atto è stata confermata l'assegnazione di 14 lotti agli operatori elencati nella citata deliberazione del 17 luglio 1995 e già designati con la citata deliberazione del 6 giugno 1994, richiamati in proposito gli articoli 35 e 51 della Legge 865/1971.
Successivamente sono state formalizzate le convenzioni tra la Città ed i singoli soggetti attuatori per l'assegnazione in diritto di superficie della durata di anni 99, rinnovabili, dei lotti residenziali agli operatori sopra indicati.
Gli operatori assegnatari riuniti nel Consorzio predetto hanno richiesto e sono stati autorizzati, ai sensi dell'art. 35 della Legge 865/1971 e degli artt. 7 e 11 della Legge 10/1977, a realizzare direttamente le urbanizzazioni secondo un progetto ed un piano finanziario oggetto di apposita deliberazione.
La Convenzione Quadro ha inoltre demandato alla Giunta Comunale l'approvazione di tale Piano finanziario.
Al fine di consentire la realizzazione, da parte dei singoli Operatori consorziati, degli interventi di edilizia residenziale pubblica agevolata-convenzionata, il Consorzio ha dovuto procedere alle demolizioni dei fabbricati preesistenti ed alla bonifica dell’area dai depositi di amianto come prescritto dall’U.S.L. Torino 1.
In considerazione dell’unitarietà del progetto delle demolizioni e dell’intervento di bonifica dell’area, il Consorzio Venchi Unica, con il consenso dell’Amministrazione Comunale, ha quindi proceduto all’esecuzione di tali interventi, che hanno riguardato sia i lotti assegnati agli Operatori consorziati sia le aree destinate a servizi.
Con deliberazione n. 46-20721 in data 7 luglio 1997, la Giunta della Regione Piemonte ha approvato il bando tipo di concorso per l'assegnazione dei finanziamenti di cui all'art. 4 della Legge 179/1992, riguardante la realizzazione della residenza per anziani nell'area ex Venchi Unica, rendendo inefficace e non applicabile la Convenzione Quadro stipulata con il Consorzio predetto nella parte in cui era disciplinata la scelta del soggetto attuatore di tale intervento.
Con deliberazione della Giunta Comunale in data 10 aprile 1999, (mecc. 9902548/12), esecutiva in data 22 aprile 1999, sono stati approvati i progetti esecutivi e la relativa convenzione per l'esecuzione a scomputo, a cura del Consorzio, delle opere di urbanizzazione, per un importo pari a Euro 2.555.123,93, necessarie a garantire l'abitabilità degli edifici residenziali in corso di ultimazione.
La predetta convenzione è stata formalizzata con atto rogito Notaio Flavia Pesce Mattioli in data 19 maggio 1999 rep. n. 37530.
Inoltre, con deliberazione della Giunta Comunale in data 2 dicembre 1999 (mecc. 9910729/12), esecutiva in data 23 dicembre 1999, è stato approvato il progetto relativo alla posa di sottofondi stradali, in esecuzione della citata convenzione in data 19 maggio 1999, per un importo di Euro 137.435,83.
Con deliberazione della Giunta Comunale in data 10 ottobre 2000, (mecc. 2000 08818/12), esecutiva in data 30 ottobre 2000, è stata approvata l'esecuzione a scomputo del secondo lotto di opere di urbanizzazione, riguardante la sistemazione dell’area verde centrale, per un importo di Euro 1.390.883,31.
Il Consorzio ha successivamente presentato i progetti esecutivi relativi ad ulteriori opere di urbanizzazione a scomputo degli oneri del secondo lotto, per un importo di Euro 643.759,31.
Tali progetti sono stati approvati con deliberazione della Giunta Comunale in data 19 giugno 2001 (mecc. 2001 05392/33), esecutiva in data 8 luglio 2001; l’esecuzione è disciplinata dalla Convenzione stipulata tra la Città ed il Consorzio Venchi Unica, atto rogito Notaio Flavia Pesce Mattioli in data 23 novembre 2000, rep. n. 39257, relativa al secondo lotto di opere di urbanizzazione.
La predetta deliberazione ha inoltre riformulato i quadri economici delle opere oggetto dei precedenti provvedimenti, in conseguenza del disposto del collegato fiscale alla Legge Finanziaria, in applicazione del quale si è determinato un recupero delle somme per I.V.A. relativamente alle opere già approvate ed è risultato un residuo di oneri pari a Euro 804.325,26.
Con deliberazione della Giunta Comunale in data 7 maggio 2002 (mecc. 2002 03107/033), dichiarata immediatamente eseguibile, sono stati approvati i progetti esecutivi relativi ad adeguamenti in variante ai progetti presentati ed approvati in quanto ulteriormente migliorativi; l'importo complessivo delle opere ammonta a Euro 56.145,30, e l’esecuzione delle opere è disciplinata dalla Convenzione stipulata tra la Città ed il Consorzio Venchi Unica, atto rogito Notaio Flavia Pesce Mattioli in data 23 novembre 2000, rep. n. 39257.
Considerato che l’importo totale degli oneri di urbanizzazione dovuti ammonta a Euro 5.160.305,56, deducendo dallo stesso gli importi delle opere i cui progetti esecutivi sono già stati approvati dalla Città, pari a Euro 4.355.980,29, nonché l’importo di Euro 56.145,30, oggetto del provvedimento assunto dalla Giunta Comunale in data 7 maggio 2002, risulta un residuo pari a Euro 748.179,97.
Con i citati provvedimenti deliberativi assunti dalla Giunta Comunale in data 19 giugno 2001 e 7 maggio 2002 la Città ha dato atto che con successivo provvedimento avrebbe definito le modalità di accertamento dell'importo residuo sopra indicato; in tale occasione avrebbe provveduto a richiedere agli operatori il pagamento pro quota di tale somma; peraltro, preso atto della richiesta presentata dal Consorzio di riconoscimento dei costi sostenuti per la bonifica e la successiva demolizione degli immobili insistenti sull'area individuata quale sub-ambito 2, ferme restando in materia le reciproche posizioni delle parti, l'Amministrazione si è riservata la facoltà di operare la riconoscibilità, mediante scomputo dagli oneri di urbanizzazione residui, dei predetti costi, solo a seguito di tutte le necessarie verifiche.
In data 18 dicembre 2001 la Giunta Comunale ha approvato la proposta al Consiglio Comunale di deliberazione avente per oggetto la modifica unilaterale dei contenuti della convenzione quadro, motivata dall’inapplicabilità di alcune clausole in essa contenute.
A seguito del sollecito in data 17 novembre 1999 e delle diffide in data 2 luglio 2001 e 12 dicembre 2001 nei confronti della Città inerenti l'adempimento degli impegni contenuti nella convenzione quadro, il Consorzio Venchi Unica, avvalendosi della clausola compromissoria di cui all'art. 12 della Convenzione Quadro che obbliga le parti a deferire qualsiasi controversia eventualmente insorta tra loro per qualsiasi causa ed oggetto in relazione a tale atto convenzionale ad un Collegio arbitrale costituito da tre membri, dei quali due scelti dalle parti medesime, uno per ciascuna, ed il terzo, in funzione di Presidente del Collegio, scelto dai primi due di comune accordo o, in difetto, dal Presidente del Tribunale di Torino su istanza della parte più diligente, ha attivato la procedura per il ricorso all'arbitrato richiedendo al Comune l'attuazione di tutti gli impegni inizialmente assunti.
Con atto introduttivo del giudizio arbitrale assunto in data 20 dicembre 2001, notificato alla Città in data 21 dicembre 2001, il Consorzio ha richiesto l’arbitrato ed ha designato l’arbitro di propria scelta.
Con determinazione dirigenziale 8 febbraio 2002 è stato individuato l’arbitro designato della Città.
La Città, con deliberazione della Giunta Comunale in data 9 luglio 2002 (mecc. 2002 05268/041), dichiarata immediatamente eseguibile, si è costituita nel giudizio arbitrale promosso dal Consorzio Venchi Unica.
Nel corso del giudizio arbitrale le parti, con l'assistenza dei legali, esaminati i rispettivi quesiti ed eccezioni, hanno concordato un'ipotesi transattiva, modificativa della Convenzione Quadro, con contestuale definizione stragiudiziale della lite.
Alla luce di quanto sopra esposto, la Giunta Comunale, con deliberazione assunta in data 20 maggio 2004 (mecc. 2004 04095/012) ha revocato la già citata proposta di deliberazione del 18 dicembre 2001 (mecc. 2001 12020/104) in quanto la suddetta ipotesi transattiva, secondo il parere espresso in data 23 ottobre 2002 e 15 aprile 2003 rispettivamente con prot. n. 3188 e prot. n. 7151 dal Collegio di difesa nominato dall'Amministrazione Comunale consente, da un lato, di escludere l'adempimento delle clausole cui l'Amministrazione non ritiene di poter oggi dare esecuzione e, nel contempo, costituisce esecuzione, seppure tardiva, dell'obbligo relativo alla cessione delle aree destinate a terziario e ricettivo-turistico, evitando l'esposizione dell'Ente ad una rilevante richiesta, da parte avversaria, di risarcimento dal danno.
Il Consorzio, con nota del 29 gennaio 2004, prot. n. 02/04/ao/PG/GG, ha manifestato il suo impegno a mantenere ferma la proposta contrattuale, redatta in accordo con gli uffici comunali competenti, fino al 31 luglio 2004; è fatto salvo il diritto di revoca qualora la Città non approvi, entro il 30 giugno 2004, la variante di completamento del Piano Particolareggiato e lo schema di convenzione transattiva.
I punti essenziali della transazione sono i seguenti:
- le parti concordemente stabiliscono la risoluzione delle pattuizioni dell’art. 6 "Residenze anziani" della Convenzione Quadro, ciò in conseguenza, da un lato, della prevista riduzione della volumetria complessiva realizzabile nel Piano Particolareggiato ex Venchi Unica, dall’altro, dell’intervenuto provvedimento regionale relativo all’assegnazione del finanziamento ai sensi dell’art. 4 della Legge 179/1992, che prevede l’emissione di bando pubblico di concorso per la scelta del soggetto attuatore; pertanto, il Consorzio Venchi Unica rinuncia a qualunque pretesa al riguardo;
- le parti concordemente stabiliscono la risoluzione delle pattuizioni di cui agli articoli 7 "Terziario" e 8 "Ricettivo turistico - Albergo della Città" della Convenzione Quadro, che vengono sostituite come segue:
La Città di Torino consente al Consorzio Venchi Unica, che accetta, la realizzazione di:
a) mq. 6.000 di Superficie Lorda di Pavimento all’angolo di Piazza Massaua di cui mq. 5000 con destinazione turistico-ricettiva e mq. 1.000 con destinazione misto-commerciale (A.S.P.I.);
b) mq. 6.000 di Superficie Lorda di Pavimento all’angolo di Corso Francia e Corso Marche di cui mq. 5000 con destinazione terziaria e mq. 1000 con destinazione misto-commerciale (A.S.P.I.).
Il Consorzio Venchi Unica rinuncia alla realizzazione delle ulteriori volumetrie già previste nella Convenzione Quadro, calcolate in mc. 13.113, pari al 7% della volumetria inizialmente prevista dal Piano Particolareggiato.
Le aree occorrenti (individuate negli elaborati grafici allegati) (all. 2 - n.                               ) saranno cedute in piena proprietà dalla Città ai prezzi stabiliti nella Convenzione Quadro (come da relazione tecnico estimativa del Politecnico di Torino redatta in data 15 febbraio 1994 dai professori Riccardo Roscelli, Rocco Purto e Ferruccio Zorzi) in Euro 94,33 al mc., relativamente al terziario, Euro 55,78 al mc., relativamente al ricettivo ed Euro 88,46 al mc. per le parti a destinazione misto-commerciale, maggiorati in base alla variazione dell’indice dei prezzi accertata dall’I.S.T.A.T. del costo della vita dal 1° ottobre 1995 alla data di adozione del provvedimento di cessione delle aree.
Il prezzo di alienazione e/o locazione degli immobili realizzati non sarà oggetto di convenzionamento.
Il pagamento del prezzo delle aree avverrà alla data di sottoscrizione dell’atto di cessione delle stesse al Consorzio o ad uno o più soggetti imprenditoriali ad esso aderenti;
- le parti convengono di risolvere consensualmente tutte le pattuizioni dell’articolo 9 "Urbanizzazioni primarie e secondarie" della Convenzione Quadro che non hanno ad oggi avuto attuazione.
Per quanto attiene i nuovi interventi edilizi si stabilisce che il Consorzio Venchi Unica eseguirà a scomputo degli oneri di urbanizzazione maturati le opere strettamente necessarie alla funzionalità dell’insediamento, che potranno essere anche di importo inferiore all’ammontare degli oneri stessi. In tale caso il Consorzio verserà alla Città gli oneri residui.
L’esecuzione di tali opere sarà disciplinata da apposito atto convenzionale e dovrà essere conforme al testo coordinato avente per oggetto "Criteri generali per la predisposizione e la verifica delle convenzioni urbanistiche ex artt. 43 e 49, V comma, L.U.R. 56/1977 e s.m.i. in attuazione del P.R.G. vigente", allegato alla deliberazione n. 813 della Giunta Comunale in data 20 aprile 1999 (mecc. 9901900/57), esecutiva in data 11 maggio 1999, rettificato con deliberazione n. 3508 della Giunta Comunale in data 21 dicembre 1999 (mecc. 9912290/57), esecutiva in data 11 gennaio 2000, e s.m.i.;
- le parti danno atto che, dedotti dagli oneri di urbanizzazione pari a Euro 5.160.305,56, determinati con riferimento agli interventi sui lotti residenziali, gli importi delle opere i cui progetti esecutivi sono già stati approvati dalla Città con gli atti citati in premessa, è risultato un importo residuo di oneri pari a Euro 748.179,97. Il Consorzio verserà tale importo all'atto secondo le modalità previste dalla convenzione allegata al presente provvedimento.
La Città prende atto del parere legale espresso nel merito dal Servizio Centrale Affari Legali in data 23 ottobre 2002 nonché del parere legale espresso in data 15 aprile 2003 (all. 3 - n.                ), e delle rinunce alla realizzazione da parte del Consorzio delle "Residenze anziani" ed a parte della volumetria complessiva, già prevista nella convenzione quadro; alla luce di quanto sopra, nel bilanciamento dei contrapposti interessi transattivi, la Città di Torino corrisponde al Consorzio Venchi Unica, per le spese sostenute per la bonifica dell'area non prevista nella valutazione iniziale dei costi, nonché per una quota dei costi di demolizione relativa alla parte già inutilmente sostenuta dal Consorzio e, precisamente, quella in misura proporzionale alla volumetria non realizzabile dal Consorzio stesso, ma prevista dall'originaria Convenzione, in via transattiva, un importo complessivo stimato di Euro 573.600,00 oltre IVA dovuta ai sensi di legge.
Pertanto, considerato che la Giunta Comunale, con provvedimento in data 20 maggio 2004 (mecc. 2004 04095/012) ha revocato la proposta di deliberazione in data 18 dicembre 2001 e ritenuto che l'ipotesi transattiva realizzi l'interesse della Città a completare l'intervento entro limiti e condizioni compatibili con il contesto urbano e sociale, e ad escludere l'adempimento delle clausole cui non si ritiene di poter dare esecuzione, si propone di approvare lo schema di convenzione modificativa della Convenzione Quadro, allegato al presente provvedimento (allegato 1), costituente transazione e contestuale definizione stragiudiziale della lite tra la Città ed il Consorzio Venchi Unica.
Si dà atto che è all’esame del Consiglio Comunale la proposta di deliberazione, avente quale oggetto "Piano particolareggiato di completamento Venchi Unica in variante al P.R.G. Adozione", che si propone di rendere coerenti i contenuti convenzionali oggetto del presente provvedimento con le previsioni urbanistiche.
L'efficacia della accettazione dell'atto transattivo da parte della Città, è subordinata alla approvazione definitiva del citato Piano Particolareggiato.
Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;
Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
favorevole sulla regolarità contabile;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

1) di approvare la proposta di accordo transattivo delineato in premessa;
2) di approvare conseguentemente, per le motivazioni espresse nella premessa e qui integralmente richiamate, lo schema di convenzione (all. 1 - n.            ) da stipularsi con il Consorzio Venchi Unica per l’attuazione del Piano Particolareggiato ex Venchi Unica a rettifica della Convenzione Quadro formalizzata con atto a rogito Notaio Flavia Pesce Mattioli in data 31 ottobre 1995, Rep. n. 33576 - Atti n. 8414; tale schema di convenzione costituisce transazione e contestuale definizione stragiudiziale della lite tra la Città ed il Consorzio Venchi Unica, che quest’ultimo ha attivato con atto introduttivo del giudizio arbitrale assunto in data 20 dicembre 2001, notificato alla Città in data 21 dicembre 2001;
3) di dare mandato al Sindaco o a chi per esso per la sottoscrizione dell’atto convenzionale, redatto sulla base dello schema allegato, autorizzando l’ufficiale rogante ad apportare quelle modifiche ritenute necessarie e/o opportune nella specifica funzione in adeguamento alle norme di legge, nonché le modifiche di carattere tecnico e formale al pari giudicate opportune e comunque dirette ad una migliore redazione dell’atto;
4) di riservare a successiva determinazione dirigenziale del Settore competente l’accertamento in entrata e l’impegno di spesa occorrente per l’attuazione di quanto previsto dalla Convenzione di cui al predetto punto 2);
5) di dare atto che ogni onere relativo alla stipulazione della Convenzione di cui al precedente punto 2), è da intendersi a carico del Consorzio Venchi Unica;
6) di dichiarare, attesa l’urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.


CONVENZIONE TRA LA CITTA' DI TORINO ED IL CONSORZIO VENCHI UNICA MODIFICATIVA DELLA CONVENZIONE QUADRO STIPULATA IN DATA 31 OTTOBRE 1995 RELATIVA ALL’ATTUAZIONE DEL PIANO PARTICOLAREGGIATO EX VENCHI UNICA.

L’anno duemila….. ed allì ..................... del mese di ...................................... in Torino, nei locali del Municipio in Piazza Palazzo di Città n. 1.
Avanti me, Dottor ................................................................................., Notaio in ..................
iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Torino e Pinerolo, senza l’assistenza dei testi per avervi i comparenti rinunciato, fra loro d’accordo e con il mio consenso;
sono presenti:
- ........................................................., nato a ...................................... il ................................. dirigente, domiciliato per la carica in Torino presso il Comune di Torino, Piazza Palazzo di Città n. 1,
il quale interviene nel presente atto non in proprio ma nella sua qualità di Dirigente del Servizio......................................................... in rappresentanza del "COMUNE DI TORINO" Ente di diritto pubblico (in seguito per brevità denominato anche "Città"), con sede in Torino, Piazza Palazzo di Città n. 1, codice fiscale e partita IVA 00514490010,
con i poteri per quanto infra in forza di delega in data ......................... rilasciatagli dal Dirigente del Servizio ................................................. Dott. ........................................................, nato a .................................. il ..........................................., domiciliato in Torino, Piazza Palazzo di Città n. 1, a norma degli articoli ................. del Regolamento dei Contratti Municipali, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale di Torino in data ........................................, meccanografico n. ......................................, esecutiva dal ................................., quale delega in originale si allega al presente atto sotto la lettera "A";
il precitato legale rappresentante interviene in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale di Torino n. ..................... in data ................... (n. mecc. ............................), esecutiva dal ..................., il cui verbale in copia certificata conforme all'originale si allega al presente atto sotto la lettera "B", unitamente ai suoi seguenti allegati:
- bozza di convenzione;
da una parte
- .............................................................................., nato a ......................................... il ........................, domiciliato presso ....................................................................................., il quale interviene al presente atto non in proprio ma nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione del "CONSORZIO VENCHI UNICA", con sede legale in Torino, Corso Matteotti 17, iscritta presso il Tribunale di Torino al n. 3463/94, codice fiscale e partita IVA 06790260019,
con i poteri per quanto infra in forza di deliberazione del Consiglio di Amministrazione in data ......................... che, per estratto autenticato da me Notaio in data ..................................., rep. n. .............................., si allega al presente atto sotto la lettera "D";
dall'altra parte
comparenti della cui personale identità io Notaio sono certo, i quali convengono e stipulano quanto segue:

PREMESSO CHE:

- in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n. 254/95 in data 17 luglio 1995 (n. mecc. 9504249/12), esecutiva in data 22 agosto 1995, è stata formalizzata, con atto a rogito Notaio Flavia Pesce Mattioli in data 31 ottobre 1995, Rep. n. 33576 - Atti n. 8414, registrato a Torino il 6 novembre 1995 al n. 28591, la Convenzione Quadro per la realizzazione unitaria del Piano Particolareggiato Venchi Unica da parte del Consorzio Venchi Unica;
- il Consorzio Venchi Unica, avvalendosi della clausola compromissoria di cui all'art. 12 della Convenzione Quadro, che obbliga le parti a deferire qualsiasi controversia eventualmente insorta tra loro per qualsiasi causa ed oggetto in relazione a tale atto convenzionale ad un Collegio arbitrale costituito da tre membri, dei quali due scelti dalle parti medesime, uno per ciascuna, ed il terzo, in funzione di Presidente del Collegio, scelto dai primi due di comune accordo o, in difetto, dal Presidente del Tribunale di Torino su istanza della parte più diligente, ha attivato la procedura per il ricorso all'arbitrato richiedendo al Comune l'attuazione di tutti gli impegni inizialmente assunti;
- con atto introduttivo del giudizio arbitrale assunto in data 20 dicembre 2001, notificato alla Città in data 21 dicembre 2001, il Consorzio ha richiesto l’arbitrato ed ha designato l’arbitro di propria scelta;
- con determinazione dirigenziale n. 8 febbraio 2002 è stato individuato l’arbitro designato della Città;
- la Città, con deliberazione della Giunta Comunale in data 9 luglio 2002 (mecc. 2002 05258/041), dichiarata immediatamente eseguibile, si è costituita nel giudizio arbitrale promosso dal Consorzio Venchi Unica;
- nel corso del giudizio arbitrale le parti, con l'assistenza dei legali, esaminati i rispettivi quesiti ed eccezioni, hanno concordato un'ipotesi transattiva modificativa della convenzione quadro con contestuale definizione stragiudiziale della lite;
- con deliberazione del Consiglio Comunale di Torino n. ..................... in data ................... (n. mecc. ............................), esecutiva dal ..................., è stato approvato lo schema convenzionale modificativo della Convenzione Quadro che costituisce al contempo accordo transattivo tra le parti;
- vengono altresì qui richiamate tutte le premesse contenute in narrativa del provvedimento del Consiglio Comunale sopra citato, che costituisce parte integrante del presente atto;
- a tali fini si richiamano gli estremi della documentazione relativa ai presupposti ed agli atti della procedura fin qui svolta.
Tutto ciò premesso,

si conviene e si stipula

quanto segue.

Articolo 1.

Le parti convengono di risolvere consensualmente le pattuizioni contenute nell'art. 6 "Residenze anziani" della c.d. Convenzione Quadro. Tutto ciò in conseguenza, da un lato, della pattuita riduzione della volumetria complessiva realizzabile nel Piano Particolareggiato ex Venchi Unica; dall'altro lato, dell'intervenuto provvedimento regionale relativo all'assegnazione del finanziamento ai sensi dell'art. 4 della Legge 179/1992 (D.G.R. n. 46-20721 in data 7 luglio 1997), provvedimento regionale che prevede l'emissione di un bando pmubblico di concorso per la scelta del soggetto attuatore.
Conseguentemente, il Consorzio Venchi Unica rinuncia a qualunque pretesa, a qualsiasi titolo, verso la Città di Torino, che accetta, in ordine alla mancata realizzazione degli edifici di cui al precitato art. 6 della convenzione stessa.

Articolo 2.

Le parti convengono di risolvere consensualmente le pattuizioni contenute negli articoli 7 "Terziario" e 8 "Ricettivo turistico - Albergo della Città" della c.d. Convenzione Quadro.
Le pattuizioni consensualmente risolte vengono sostituite dalle pattuizioni seguenti.
2.1. La Città di Torino si impegna a cedere ed a trasferire in piena proprietà al Consorzio Venchi Unica o a soci designati dallo stesso anteriormente all'assunzione del provvedimento comunale di approvazione dell'atto di vendita delle aree:
a) aree, che saranno meglio individuate negli atti pubblici di trasferimento, poste sull’angolo con la piazza Massaua, aventi superficie e capacità insediativa sufficienti per la costruzione di edifici aventi una S.L.P. (superficie lorda di pavimento) di mq. 6.000 (seimila), di cui mq. 5.000 (cinquemila) con destinazione turistico-ricettiva e mq. 1.000 (mille) con destinazione misto-commerciale (A.S.P.I). Tale superficie viene a corrispondere, ai soli fini della determinazione del prezzo, a un volume pari a mc 17.500 (diciassettemilacinquecento) con destinazione turistico-ricettiva e pari a mc 3.500 (tremilacinquecento) con destinazione misto-commerciale, risultante dall’assunzione, ai fini del calcolo, di una altezza convenzionale media di m. 3,50;
b) aree, che saranno meglio individuate negli atti pubblici di trasferimento, poste sull’angolo di corso Francia con corso Marche, aventi superficie e capacità insediativa sufficienti per la costruzione di edifici aventi una S.L.P. (superficie lorda di pavimento) di mq. 6.000 (seimila), di cui mq. 5.000 (cinquemila) con destinazione terziaria e mq. 1.000 (mille) con destinazione misto-commerciale (A.S.P.I). Tale superficie viene a corrispondere, ai soli fini della determinazione del prezzo, a un volume pari a mc 17.500 (diciassettemilacinquecento) con destinazione terziaria e pari a mc 3.500 (tremilacinquecento) con destinazione misto-commerciale, risultante dall’assunzione, ai fini del calcolo, di una altezza convenzionale media di m. 3,50.
Le aree di cui alle lettere a) e b) (evidenziate negli elaborati grafici allegati/allegato 2) dovranno avere, al momento della stipula degli atti di compravendita, l’attitudine edificatoria espressamente promessa e necessaria per richiedere i permessi edilizi, previo adeguamento degli strumenti urbanistici per quanto necessario.
2.2. Posto che la volumetria complessiva risultante dalla somma degli edifici di cui agli artt. 7 e 8 della c.d. Convenzione Quadro era di mc. 55.113 circa, mentre la volumetria complessiva degli edifici di cui alle lettere a) e b) dell’art. 2.1. sarà di mc. 42.000 circa, il Consorzio Venchi Unica rinuncia transattivamente alla realizzazione, sul complesso delle aree della ex "Venchi Unica", di volumetrie per mc. 13.113 circa (pari al 7% delle volumetrie inizialmente previste dal piano particolareggiato relativo all’area), senza pretendere indennizzi e/o risarcimenti di sorta.
La Città di Torino prende atto della rinuncia e l'accetta.
2.3. Le aree di cui alle lettere a) e b) dell'art. 2.1. saranno cedute e trasferite dalla Città di Torino in piena proprietà al Consorzio Venchi Unica od ai soggetti dallo stesso indicati, come sopra precisato, ai prezzi unitari (previsti dalla c.d. Convenzione Quadro) qui di seguito precisati:
a) di Euro 94,33 al mc. per le volumetrie destinate a terziario e di Euro 88,46 per le volumetrie accessorie destinate a misto-commerciale (A.S.P.I) previste sulle aree poste sull’angolo di corso Francia con corso Marche;
b) di Euro 55,78 al mc. per le volumetrie con destinazione ricettiva e di Euro 88,46 per le volumetrie accessorie destinate a misto-commerciale (A.S.P.I) previste sulle aree poste sull’angolo di piazza Massaua.
Tali prezzi unitari, come sopra precisati, saranno maggiorati in relazione alla variazione dell’indice dei prezzi accertata dall’ISTAT del costo della vita a far data dal 1° ottobre 1995, assumendo quale riferimento l’ultimo indice ISTAT disponibile alla data di adozione del provvedimento di cessione delle aree.
Il pagamento dei prezzi, come sopra determinati, verrà regolato, in un’unica soluzione, contestualmente alla stipulazione degli atti pubblici di compravendita, correlativamente al trasferimento della proprietà e del possesso.
2.4. Le aree promesse in vendita al Consorzio od a chi per esso dovranno avere, al momento del trasferimento della proprietà, le caratteristiche urbanistiche necessarie affinchè l’acquirente possa presentare, senza ulteriore indugio, le istanze di permesso di costruire necessarie ad avviare l’attività edificatoria.
Le aree, come già detto, saranno trasferite in proprietà piena ed il prezzo di alienazione e/o di locazione degli immobili realizzati sulle stesse non sarà oggetto di convenzionamento, ma sarà assolutamente libero.
2.5. La stipulazione dell’atto (ovvero, degli atti) di compravendita delle aree dovrà avvenire entro e non oltre il 31 luglio 2004.
2.6. Al fine di consentire il rispetto del termine anzidetto da parte della Città di Torino, il Consorzio Venchi Unica consegna, contestualmente alla firma della presente Convenzione, la bozza degli atti notarili di trasferimento delle aree, al fine di consentire la tempestiva adozione dei necessari provvedimenti autorizzativi da parte della Città di Torino.
2.7. Il Consorzio Venchi Unica si impegna a presentare alla Città di Torino, entro i sessanta giorni successivi alla stipulazione degli atti di trasferimento delle aree, il progetto preliminare delle opere di urbanizzazione e la relativa bozza di Convenzione di cui al successivo art. 4.
La Città di Torino, correlativamente, si impegna ad approvare il progetto preliminare e la bozza di convenzione anzidetti entro novanta giorni dalla loro presentazione.
La stipulazione della Convenzione di cui all’art. 4 seguente verrà perfezionata, per atto pubblico, nei quindici giorni successivi all’assunzione del provvedimento di approvazione.
Il Consorzio Venchi Unica si impegna a presentare il progetto esecutivo delle opere di urbanizzazione nei sessanta giorni successivi alla stipulazione della Convenzione di cui all’art. 4 e la Città di Torino si impegna ad approvarlo entro novanta giorni dalla sua presentazione.
Le opere di urbanizzazione saranno eseguite nel rispetto dei termini previsti dalla convenzione di cui al successivo art. 4.
2.8. Le parti si impegnano a collaborare, secondo buona fede, perché i termini suddetti siano rispettati.
2.9. Per quanto non previsto dal presente accordo si farà rinvio alle pattuizioni che le parti inseriranno, secondo buona fede, negli atti di compravendita delle aree.
2.10. Le spese di tutte le stipulazioni notarili saranno a carico del Consorzio Venchi Unica e saranno curate dal notaio scelto da quest’ultimo.

Articolo 3.

Le parti convengono, transattivamente, di risolvere consensualmente tutte le pattuizioni contenute nell'articolo 9 "Urbanizzazioni primarie e secondarie" della c.d. Convenzione Quadro che non hanno ad oggi avuto attuazione.
Le pattuizioni che non hanno avuto esecuzione e che vengono consensualmente risolte con la presente Convenzione sono sostituite dalle pattuizioni contenute nell’articolo seguente.

Articolo 4

4.1. Con riferimento alle opere di urbanizzazione afferenti ai nuovi interventi edilizi previsti nell'articolo 2, si conviene che il Consorzio Venchi Unica eseguirà le opere di urbanizzazione strettamente necessarie alla funzionalità dell'insediamento, per un ammontare che non potrà eccedere l'ammontare degli oneri di urbanizzazione e che sarà scomputato dagli oneri tabellari dovuti.
Le opere di urbanizzazione di cui sopra potranno anche risultare di importo inferiore all'ammontare degli oneri di urbanizzazione tabellari. In tale caso il Consorzio Venchi Unica verserà alla Città di Torino gli oneri residui.
L’apposito atto convenzionale, che individuerà le opere di urbanizzazione e che ne fisserà le modalità di esecuzione, dovrà essere conforme al testo coordinato avente per oggetto "Criteri generali per la predisposizione e la verifica delle convenzioni urbanistiche ex artt. 43 e 49, V comma, L.U.R. 56/77 e s.m.i. in attuazione del P.R.G. vigente", allegato alla deliberazione della Giunta Comunale di Torino n. 813/99 in data 20 aprile 1999 (n. mecc. 9901900/57), esecutiva in data 11 maggio 1999, rettificato con deliberazione della Giunta Comunale n. 3508/99 in data 21 dicembre 1999 (n. mecc. 9912290/57), esecutiva in data 11 gennaio 2000, e s.m.i..
4.2. Con riferimento alle opere di urbanizzazione afferenti agli interventi edilizi già eseguiti sui lotti residenziali, le parti si danno reciprocamente atto e convengono:
- che gli oneri di urbanizzazione determinati con riferimento agli interventi sui lotti residenziali eseguiti ammontano a complessivi Euro 5.160.305,56;
- che gli importi delle opere, i cui progetti esecutivi sono già stati approvati dalla Città di Torino con gli atti citati in premessa, sono pari a Euro 4.412.125,59;
- che, pertanto, residua un importo di oneri, a debito del Consorzio Venchi Unica verso la Città di Torino, pari a Euro 748.179,97, fatta salva una più puntuale determinazione che potrà intervenire a seguito dell’approvazione dei collaudi tecnico-amministrativi delle opere eseguite.
4.3. Le parti convengono che l’importo anzidetto di Euro 748.179,97 (o quello eventualmente superiore che sarà determinato a seguito del collaudo) verrà regolato dal Consorzio Venchi Unica con le modalità seguenti:
- la somma di Euro 686.681,08 (non soggetta ad I.V.A.) verrà corrisposta alla Città di Torino contestualmente alla stipula della presente convenzione, la cui sottoscrizione comporterà la quietanza della somma stessa;
- la differenza residua a favore della Città di Torino pari a Euro 61.498,89 o alla somma diversa che risulterà dal collaudo, verrà utilizzata per realizzare ulteriori opere di urbanizzazione, sollecitate dai residenti, che verranno concordate in occasione della determinazione delle opere di urbanizzazione relative agli interventi previsti dalla presente convenzione e verranno definiti nella convenzione attuativa sopra prevista. Il costo complessivo di queste opere di urbanizzazione aggiuntive non potrà superare l’ammontare complessivo delle somme a disposizione ed eventuali eccedenze di denaro a favore della Città di Torino verranno regolate contestualmente alla presa in carico ed al collaudo delle opere pattuite.

Articolo 5.

A fronte delle rinunce di cui ai precedenti articoli 1, ultimo comma, e 2.2., la Città di Torino corrisponde al Consorzio Venchi Unica, per le spese sostenute per la bonifica dell'area non prevista nella valutazione iniziale dei costi, nonché per una quota dei costi di demolizione relativa alla parte già inutilmente sostenuta dal Consorzio e, precisamente, quella in misura proporzionale alla volumetria non realizzabile dal Consorzio stesso, ma prevista dall'originaria Convenzione, in via transattiva, un importo complessivo stimato di Euro 573.600,00.
Le somme anzidette saranno maggiorate dell’I.V.A. nella misura di legge attualmente prevista del 20%.
La Determinazione Dirigenziale di richiesta di emissione del mandato per il pagamento dei suddetti costi verrà assunta entro 45 giorni dalla data di stipula della presente convenzione ed il pagamento della somma risultante a credito del Consorzio Venchi Unica verrà effettuato nei tempi tecnici strettamente necessari successivamente all'emissione del mandato.

Articolo 6.

La presente convenzione ha durata di dieci anni dalla data della sua sottoscrizione. In tale periodo temporale dovranno essere realizzati tutti gli edifici e tutte le opere di urbanizzazione ad essi relative.
La durata della presente convenzione potrà essere prorogata, su accordo delle parti, per un periodo di tempo non superiore a cinque anni.
In tale caso si procederà alla stipula di eventuali accordi aggiuntivi.

Articolo 7.

Per effetto della stipula della presente Convenzione tutte le reciproche pretese fatte valere dalle parti nel giudizio arbitrale di cui in premessa sono assorbite e novate dal presente accordo transattivo, che per espressa volontà delle parti sostituisce ogni precedente pattuizione con esso incompatibile.
Le parti si impegnano a dare immediata comunicazione della presente definizione al Collegio Arbitrale affinché pronunci provvedimento di non luogo a procedere.
Le spese del Collegio Arbitrale e del Segretario saranno ripartite e sopportate dalle parti in ragione di metà ciascuna.
Le spese di assistenza legale saranno interamente compensate.

Articolo 8.

Le spese del presente atto e conseguenti, nessuna esclusa o eccettuata, sono a totale carico del Consorzio Venchi Unica che ai fini fiscali chiede tutte le agevolazioni previste dalle vigenti leggi.
Le parti, su mia richiesta, si danno reciprocamente atto che non sussistono le incapacità previste dall'art. 32 quater del codice penale.
Dichiarano inoltre le parti che gli allegati costituiscono parte integrante del presente atto e mi dispensano dalla lettura dei medesimi, dichiarando di ben conoscerli.
Richiesto io Notaio, ho ricevuto questo atto da me redatto e scritto in parte da me ed in parte da persone di mia fiducia.
Atto che leggo ai comparenti che, approvandolo e confermandolo, meco Notaio lo sottoscrivono.