Divisione Edilizia Residenziale Pubblica e Periferie
n. ord. 76
2004 04096/012
OGGETTO: P.P. EX VENCHI UNICA - CONVENZIONE TRA LA CITTA' DI TORINO ED IL CONSORZIO VENCHI UNICA MODIFICATIVA DELLA CONVENZIONE QUADRO IN DATA 31 OTTOBRE 1995 - RECEPIMENTO PROPOSTA ACCORDO TRANSATTIVO.
Proposta dell'Assessore Tricarico,
di concerto con l'Assessore Viano.
Con deliberazione n. 6365 della Giunta Municipale durgenza
in data 20 dicembre 1988, esecutiva dal 7 febbraio 1989, ratificata
dal Consiglio Comunale in data 28 febbraio 1989 (mecc. 8815898/09),
è stato approvato il Piano Particolareggiato di iniziativa
pubblica ambito "Ex Venchi Unica".
Successivamente, con variante approvata con deliberazione del
Consiglio Comunale in data 13 novembre 1989 (mecc. 8913112/09),
esecutiva dal 22 dicembre 1989, detto Piano Particolareggiato
è stato parzialmente modificato ed integrato.
Con atto a rogito Notaio Flavia Pesce Mattioli di Torino, Rep.
n. 32239 - Atti n. 7985, registrato a Torino il 4 novembre 1994
al n. 27716 è stato costituito il Consorzio Venchi Unica,
di cui fanno parte i soggetti attuatori indicati nella deliberazione
del Consiglio Comunale in data 6 giugno 1994 (mecc. 9403654/47),
esecutiva in data 5 agosto 1994; della costituzione del Consorzio
la Città ha preso atto con deliberazione della Giunta Comunale
in data 20 dicembre 1994 (mecc. 9410117/12), esecutiva in data
20 gennaio 1995.
Il Consorzio, sulla base delle indicazioni fornite dalla Città
di Torino, ha provveduto all'elaborazione di un progetto d'insieme
avente caratteristiche di unitarietà, che prevede cinque
diverse destinazioni urbanistico-edilizie:
- Residenza: comprende 14 lotti di edilizia residenziale agevolata,
da attuarsi da parte dei Consorzi di Imprese e di Cooperative
già individuate con la citata deliberazione del 6 giugno
1994, fruenti di finanziamenti pubblici ai sensi della Legge 457/1978
e della Legge Regionale 76/1979 (progetti integrati); 2 dei 14
lotti includono anche edilizia a destinazione commerciale e produttiva;
- Residenze Anziani: comprende un lotto di edilizia riservata
ad anziani nell'ambito di una categoria con problemi particolari
e per detto intervento l'Amministrazione Comunale ha avanzato
alla Regione Piemonte specifica richiesta di finanziamento (Consiglio
Comunale del 9 gennaio 1995 - mecc. 9500124/47 - esecutiva in
data 3 febbraio 1995);
- Terziario: comprende 2 lotti di fabbricati a libera commercializzazione;
- Ricettivo-turistico - "Albergo della Città";
- Urbanizzazioni primarie e secondarie.
In esecuzione della deliberazione n. 254 del Consiglio Comunale
in data 17 luglio 1995 (mecc. 9504249/12), esecutiva in data 22
agosto 1995, è stata formalizzata, con atto a rogito Notaio
Flavia Pesce Mattioli in data 31 ottobre 1995, Rep. n. 33576 -
Atti n. 8414, registrato a Torino il 6 novembre 1995 al n. 28591,
la Convenzione Quadro per la realizzazione unitaria del Piano
Particolareggiato.
Con il predetto atto è stata confermata l'assegnazione
di 14 lotti agli operatori elencati nella citata deliberazione
del 17 luglio 1995 e già designati con la citata deliberazione
del 6 giugno 1994, richiamati in proposito gli articoli 35 e 51
della Legge 865/1971.
Successivamente sono state formalizzate le convenzioni tra la
Città ed i singoli soggetti attuatori per l'assegnazione
in diritto di superficie della durata di anni 99, rinnovabili,
dei lotti residenziali agli operatori sopra indicati.
Gli operatori assegnatari riuniti nel Consorzio predetto hanno
richiesto e sono stati autorizzati, ai sensi dell'art. 35 della
Legge 865/1971 e degli artt. 7 e 11 della Legge 10/1977, a realizzare
direttamente le urbanizzazioni secondo un progetto ed un piano
finanziario oggetto di apposita deliberazione.
La Convenzione Quadro ha inoltre demandato alla Giunta Comunale
l'approvazione di tale Piano finanziario.
Al fine di consentire la realizzazione, da parte dei singoli Operatori
consorziati, degli interventi di edilizia residenziale pubblica
agevolata-convenzionata, il Consorzio ha dovuto procedere alle
demolizioni dei fabbricati preesistenti ed alla bonifica dellarea
dai depositi di amianto come prescritto dallU.S.L. Torino
1.
In considerazione dellunitarietà del progetto delle
demolizioni e dellintervento di bonifica dellarea,
il Consorzio Venchi Unica, con il consenso dellAmministrazione
Comunale, ha quindi proceduto allesecuzione di tali interventi,
che hanno riguardato sia i lotti assegnati agli Operatori consorziati
sia le aree destinate a servizi.
Con deliberazione n. 46-20721 in data 7 luglio 1997, la Giunta
della Regione Piemonte ha approvato il bando tipo di concorso
per l'assegnazione dei finanziamenti di cui all'art. 4 della Legge
179/1992, riguardante la realizzazione della residenza per anziani
nell'area ex Venchi Unica, rendendo inefficace e non applicabile
la Convenzione Quadro stipulata con il Consorzio predetto nella
parte in cui era disciplinata la scelta del soggetto attuatore
di tale intervento.
Con deliberazione della Giunta Comunale in data 10 aprile 1999,
(mecc. 9902548/12), esecutiva in data 22 aprile 1999, sono stati
approvati i progetti esecutivi e la relativa convenzione per l'esecuzione
a scomputo, a cura del Consorzio, delle opere di urbanizzazione,
per un importo pari a Euro 2.555.123,93, necessarie a garantire
l'abitabilità degli edifici residenziali in corso di ultimazione.
La predetta convenzione è stata formalizzata con atto rogito
Notaio Flavia Pesce Mattioli in data 19 maggio 1999 rep. n. 37530.
Inoltre, con deliberazione della Giunta Comunale in data 2 dicembre
1999 (mecc. 9910729/12), esecutiva in data 23 dicembre 1999, è
stato approvato il progetto relativo alla posa di sottofondi stradali,
in esecuzione della citata convenzione in data 19 maggio 1999,
per un importo di Euro 137.435,83.
Con deliberazione della Giunta Comunale in data 10 ottobre 2000,
(mecc. 2000 08818/12), esecutiva in data 30 ottobre 2000, è
stata approvata l'esecuzione a scomputo del secondo lotto di opere
di urbanizzazione, riguardante la sistemazione dellarea
verde centrale, per un importo di Euro 1.390.883,31.
Il Consorzio ha successivamente presentato i progetti esecutivi
relativi ad ulteriori opere di urbanizzazione a scomputo degli
oneri del secondo lotto, per un importo di Euro 643.759,31.
Tali progetti sono stati approvati con deliberazione della Giunta
Comunale in data 19 giugno 2001 (mecc. 2001 05392/33), esecutiva
in data 8 luglio 2001; lesecuzione è disciplinata
dalla Convenzione stipulata tra la Città ed il Consorzio
Venchi Unica, atto rogito Notaio Flavia Pesce Mattioli in data
23 novembre 2000, rep. n. 39257, relativa al secondo lotto di
opere di urbanizzazione.
La predetta deliberazione ha inoltre riformulato i quadri economici
delle opere oggetto dei precedenti provvedimenti, in conseguenza
del disposto del collegato fiscale alla Legge Finanziaria, in
applicazione del quale si è determinato un recupero delle
somme per I.V.A. relativamente alle opere già approvate
ed è risultato un residuo di oneri pari a Euro 804.325,26.
Con deliberazione della Giunta Comunale in data 7 maggio 2002
(mecc. 2002 03107/033), dichiarata immediatamente eseguibile,
sono stati approvati i progetti esecutivi relativi ad adeguamenti
in variante ai progetti presentati ed approvati in quanto ulteriormente
migliorativi; l'importo complessivo delle opere ammonta a Euro
56.145,30, e lesecuzione delle opere è disciplinata
dalla Convenzione stipulata tra la Città ed il Consorzio
Venchi Unica, atto rogito Notaio Flavia Pesce Mattioli in data
23 novembre 2000, rep. n. 39257.
Considerato che limporto totale degli oneri di urbanizzazione
dovuti ammonta a Euro 5.160.305,56, deducendo dallo stesso gli
importi delle opere i cui progetti esecutivi sono già stati
approvati dalla Città, pari a Euro 4.355.980,29, nonché
limporto di Euro 56.145,30, oggetto del provvedimento assunto
dalla Giunta Comunale in data 7 maggio 2002, risulta un residuo
pari a Euro 748.179,97.
Con i citati provvedimenti deliberativi assunti dalla Giunta Comunale
in data 19 giugno 2001 e 7 maggio 2002 la Città ha dato
atto che con successivo provvedimento avrebbe definito le modalità
di accertamento dell'importo residuo sopra indicato; in tale occasione
avrebbe provveduto a richiedere agli operatori il pagamento pro
quota di tale somma; peraltro, preso atto della richiesta presentata
dal Consorzio di riconoscimento dei costi sostenuti per la bonifica
e la successiva demolizione degli immobili insistenti sull'area
individuata quale sub-ambito 2, ferme restando in materia le reciproche
posizioni delle parti, l'Amministrazione si è riservata
la facoltà di operare la riconoscibilità, mediante
scomputo dagli oneri di urbanizzazione residui, dei predetti costi,
solo a seguito di tutte le necessarie verifiche.
In data 18 dicembre 2001 la Giunta Comunale ha approvato la proposta
al Consiglio Comunale di deliberazione avente per oggetto la modifica
unilaterale dei contenuti della convenzione quadro, motivata dallinapplicabilità
di alcune clausole in essa contenute.
A seguito del sollecito in data 17 novembre 1999 e delle diffide
in data 2 luglio 2001 e 12 dicembre 2001 nei confronti della Città
inerenti l'adempimento degli impegni contenuti nella convenzione
quadro, il Consorzio Venchi Unica, avvalendosi della clausola
compromissoria di cui all'art. 12 della Convenzione Quadro che
obbliga le parti a deferire qualsiasi controversia eventualmente
insorta tra loro per qualsiasi causa ed oggetto in relazione a
tale atto convenzionale ad un Collegio arbitrale costituito da
tre membri, dei quali due scelti dalle parti medesime, uno per
ciascuna, ed il terzo, in funzione di Presidente del Collegio,
scelto dai primi due di comune accordo o, in difetto, dal Presidente
del Tribunale di Torino su istanza della parte più diligente,
ha attivato la procedura per il ricorso all'arbitrato richiedendo
al Comune l'attuazione di tutti gli impegni inizialmente assunti.
Con atto introduttivo del giudizio arbitrale assunto in data 20
dicembre 2001, notificato alla Città in data 21 dicembre
2001, il Consorzio ha richiesto larbitrato ed ha designato
larbitro di propria scelta.
Con determinazione dirigenziale 8 febbraio 2002 è stato
individuato larbitro designato della Città.
La Città, con deliberazione della Giunta Comunale in data
9 luglio 2002 (mecc. 2002 05268/041), dichiarata immediatamente
eseguibile, si è costituita nel giudizio arbitrale promosso
dal Consorzio Venchi Unica.
Nel corso del giudizio arbitrale le parti, con l'assistenza dei
legali, esaminati i rispettivi quesiti ed eccezioni, hanno concordato
un'ipotesi transattiva, modificativa della Convenzione Quadro,
con contestuale definizione stragiudiziale della lite.
Alla luce di quanto sopra esposto, la Giunta Comunale, con deliberazione
assunta in data 20 maggio 2004 (mecc. 2004 04095/012) ha revocato
la già citata proposta di deliberazione del 18 dicembre
2001 (mecc. 2001 12020/104) in quanto la suddetta ipotesi transattiva,
secondo il parere espresso in data 23 ottobre 2002 e 15 aprile
2003 rispettivamente con prot. n. 3188 e prot. n. 7151 dal Collegio
di difesa nominato dall'Amministrazione Comunale consente, da
un lato, di escludere l'adempimento delle clausole cui l'Amministrazione
non ritiene di poter oggi dare esecuzione e, nel contempo, costituisce
esecuzione, seppure tardiva, dell'obbligo relativo alla cessione
delle aree destinate a terziario e ricettivo-turistico, evitando
l'esposizione dell'Ente ad una rilevante richiesta, da parte avversaria,
di risarcimento dal danno.
Il Consorzio, con nota del 29 gennaio 2004, prot. n. 02/04/ao/PG/GG,
ha manifestato il suo impegno a mantenere ferma la proposta contrattuale,
redatta in accordo con gli uffici comunali competenti, fino al
31 luglio 2004; è fatto salvo il diritto di revoca qualora
la Città non approvi, entro il 30 giugno 2004, la variante
di completamento del Piano Particolareggiato e lo schema di convenzione
transattiva.
I punti essenziali della transazione sono i seguenti:
- le parti concordemente stabiliscono la risoluzione delle pattuizioni
dellart. 6 "Residenze anziani" della Convenzione
Quadro, ciò in conseguenza, da un lato, della prevista
riduzione della volumetria complessiva realizzabile nel Piano
Particolareggiato ex Venchi Unica, dallaltro, dellintervenuto
provvedimento regionale relativo allassegnazione del finanziamento
ai sensi dellart. 4 della Legge 179/1992, che prevede lemissione
di bando pubblico di concorso per la scelta del soggetto attuatore;
pertanto, il Consorzio Venchi Unica rinuncia a qualunque pretesa
al riguardo;
- le parti concordemente stabiliscono la risoluzione delle pattuizioni
di cui agli articoli 7 "Terziario" e 8 "Ricettivo
turistico - Albergo della Città" della Convenzione
Quadro, che vengono sostituite come segue:
La Città di Torino consente al Consorzio Venchi Unica,
che accetta, la realizzazione di:
a) mq. 6.000 di Superficie Lorda di Pavimento allangolo
di Piazza Massaua di cui mq. 5000 con destinazione turistico-ricettiva
e mq. 1.000 con destinazione misto-commerciale (A.S.P.I.);
b) mq. 6.000 di Superficie Lorda di Pavimento allangolo
di Corso Francia e Corso Marche di cui mq. 5000 con destinazione
terziaria e mq. 1000 con destinazione misto-commerciale (A.S.P.I.).
Il Consorzio Venchi Unica rinuncia alla realizzazione delle ulteriori
volumetrie già previste nella Convenzione Quadro, calcolate
in mc. 13.113, pari al 7% della volumetria inizialmente prevista
dal Piano Particolareggiato.
Le aree occorrenti (individuate negli elaborati grafici allegati)
(all. 2 - n. )
saranno cedute in piena proprietà dalla Città ai
prezzi stabiliti nella Convenzione Quadro (come da relazione tecnico
estimativa del Politecnico di Torino redatta in data 15 febbraio
1994 dai professori Riccardo Roscelli, Rocco Purto e Ferruccio
Zorzi) in Euro 94,33 al mc., relativamente al terziario, Euro
55,78 al mc., relativamente al ricettivo ed Euro 88,46 al mc.
per le parti a destinazione misto-commerciale, maggiorati in base
alla variazione dellindice dei prezzi accertata dallI.S.T.A.T.
del costo della vita dal 1° ottobre 1995 alla data di adozione
del provvedimento di cessione delle aree.
Il prezzo di alienazione e/o locazione degli immobili realizzati
non sarà oggetto di convenzionamento.
Il pagamento del prezzo delle aree avverrà alla data di
sottoscrizione dellatto di cessione delle stesse al Consorzio
o ad uno o più soggetti imprenditoriali ad esso aderenti;
- le parti convengono di risolvere consensualmente tutte le pattuizioni
dellarticolo 9 "Urbanizzazioni primarie e secondarie"
della Convenzione Quadro che non hanno ad oggi avuto attuazione.
Per quanto attiene i nuovi interventi edilizi si stabilisce che
il Consorzio Venchi Unica eseguirà a scomputo degli oneri
di urbanizzazione maturati le opere strettamente necessarie alla
funzionalità dellinsediamento, che potranno essere
anche di importo inferiore allammontare degli oneri stessi.
In tale caso il Consorzio verserà alla Città gli
oneri residui.
Lesecuzione di tali opere sarà disciplinata da apposito
atto convenzionale e dovrà essere conforme al testo coordinato
avente per oggetto "Criteri generali per la predisposizione
e la verifica delle convenzioni urbanistiche ex artt. 43 e 49,
V comma, L.U.R. 56/1977 e s.m.i. in attuazione del P.R.G. vigente",
allegato alla deliberazione n. 813 della Giunta Comunale in data
20 aprile 1999 (mecc. 9901900/57), esecutiva in data 11 maggio
1999, rettificato con deliberazione n. 3508 della Giunta Comunale
in data 21 dicembre 1999 (mecc. 9912290/57), esecutiva in data
11 gennaio 2000, e s.m.i.;
- le parti danno atto che, dedotti dagli oneri di urbanizzazione
pari a Euro 5.160.305,56, determinati con riferimento agli interventi
sui lotti residenziali, gli importi delle opere i cui progetti
esecutivi sono già stati approvati dalla Città con
gli atti citati in premessa, è risultato un importo residuo
di oneri pari a Euro 748.179,97. Il Consorzio verserà tale
importo all'atto secondo le modalità previste dalla convenzione
allegata al presente provvedimento.
La Città prende atto del parere legale espresso nel merito
dal Servizio Centrale Affari Legali in data 23 ottobre 2002 nonché
del parere legale espresso in data 15 aprile 2003 (all. 3 - n.
), e delle rinunce alla realizzazione da parte del Consorzio delle
"Residenze anziani" ed a parte della volumetria complessiva,
già prevista nella convenzione quadro; alla luce di quanto
sopra, nel bilanciamento dei contrapposti interessi transattivi,
la Città di Torino corrisponde al Consorzio Venchi Unica,
per le spese sostenute per la bonifica dell'area non prevista
nella valutazione iniziale dei costi, nonché per una quota
dei costi di demolizione relativa alla parte già inutilmente
sostenuta dal Consorzio e, precisamente, quella in misura proporzionale
alla volumetria non realizzabile dal Consorzio stesso, ma prevista
dall'originaria Convenzione, in via transattiva, un importo complessivo
stimato di Euro 573.600,00 oltre IVA dovuta ai sensi di legge.
Pertanto, considerato che la Giunta Comunale, con provvedimento
in data 20 maggio 2004 (mecc. 2004 04095/012) ha revocato la proposta
di deliberazione in data 18 dicembre 2001 e ritenuto che l'ipotesi
transattiva realizzi l'interesse della Città a completare
l'intervento entro limiti e condizioni compatibili con il contesto
urbano e sociale, e ad escludere l'adempimento delle clausole
cui non si ritiene di poter dare esecuzione, si propone di approvare
lo schema di convenzione modificativa della Convenzione Quadro,
allegato al presente provvedimento (allegato 1), costituente transazione
e contestuale definizione stragiudiziale della lite tra la Città
ed il Consorzio Venchi Unica.
Si dà atto che è allesame del Consiglio Comunale
la proposta di deliberazione, avente quale oggetto "Piano
particolareggiato di completamento Venchi Unica in variante al
P.R.G. Adozione", che si propone di rendere coerenti i contenuti
convenzionali oggetto del presente provvedimento con le previsioni
urbanistiche.
L'efficacia della accettazione dell'atto transattivo da parte
della Città, è subordinata alla approvazione definitiva
del citato Piano Particolareggiato.
Tutto ciò premesso,
Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti
Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale,
fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella
competenza dei Consigli Comunali;
Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico
sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
favorevole sulla regolarità contabile;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;
1) di approvare la proposta di accordo transattivo delineato
in premessa;
2) di approvare conseguentemente, per le motivazioni espresse
nella premessa e qui integralmente richiamate, lo schema di convenzione
(all. 1 - n. )
da stipularsi con il Consorzio Venchi Unica per lattuazione
del Piano Particolareggiato ex Venchi Unica a rettifica della
Convenzione Quadro formalizzata con atto a rogito Notaio Flavia
Pesce Mattioli in data 31 ottobre 1995, Rep. n. 33576 - Atti n.
8414; tale schema di convenzione costituisce transazione e contestuale
definizione stragiudiziale della lite tra la Città ed il
Consorzio Venchi Unica, che questultimo ha attivato con
atto introduttivo del giudizio arbitrale assunto in data 20 dicembre
2001, notificato alla Città in data 21 dicembre 2001;
3) di dare mandato al Sindaco o a chi per esso per la sottoscrizione
dellatto convenzionale, redatto sulla base dello schema
allegato, autorizzando lufficiale rogante ad apportare quelle
modifiche ritenute necessarie e/o opportune nella specifica funzione
in adeguamento alle norme di legge, nonché le modifiche
di carattere tecnico e formale al pari giudicate opportune e comunque
dirette ad una migliore redazione dellatto;
4) di riservare a successiva determinazione dirigenziale del Settore
competente laccertamento in entrata e limpegno di
spesa occorrente per lattuazione di quanto previsto dalla
Convenzione di cui al predetto punto 2);
5) di dare atto che ogni onere relativo alla stipulazione della
Convenzione di cui al precedente punto 2), è da intendersi
a carico del Consorzio Venchi Unica;
6) di dichiarare, attesa lurgenza, in conformità
del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento
immediatamente eseguibile ai sensi dellart. 134, 4°
comma, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n.
267.
CONVENZIONE TRA LA CITTA' DI TORINO ED IL CONSORZIO VENCHI UNICA MODIFICATIVA DELLA CONVENZIONE QUADRO STIPULATA IN DATA 31 OTTOBRE 1995 RELATIVA ALLATTUAZIONE DEL PIANO PARTICOLAREGGIATO EX VENCHI UNICA.
Lanno duemila
.. ed allì .....................
del mese di ...................................... in Torino,
nei locali del Municipio in Piazza Palazzo di Città n.
1.
Avanti me, Dottor .................................................................................,
Notaio in ..................
iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Torino
e Pinerolo, senza lassistenza dei testi per avervi i comparenti
rinunciato, fra loro daccordo e con il mio consenso;
sono presenti:
- ........................................................., nato
a ...................................... il .................................
dirigente, domiciliato per la carica in Torino presso il Comune
di Torino, Piazza Palazzo di Città n. 1,
il quale interviene nel presente atto non in proprio ma nella
sua qualità di Dirigente del Servizio.........................................................
in rappresentanza del "COMUNE DI TORINO" Ente di diritto
pubblico (in seguito per brevità denominato anche "Città"),
con sede in Torino, Piazza Palazzo di Città n. 1, codice
fiscale e partita IVA 00514490010,
con i poteri per quanto infra in forza di delega in data .........................
rilasciatagli dal Dirigente del Servizio .................................................
Dott. ........................................................,
nato a .................................. il ...........................................,
domiciliato in Torino, Piazza Palazzo di Città n. 1, a
norma degli articoli ................. del Regolamento dei Contratti
Municipali, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale
di Torino in data ........................................, meccanografico
n. ......................................, esecutiva dal .................................,
quale delega in originale si allega al presente atto sotto la
lettera "A";
il precitato legale rappresentante interviene in esecuzione della
deliberazione del Consiglio Comunale di Torino n. .....................
in data ................... (n. mecc. ............................),
esecutiva dal ..................., il cui verbale in copia certificata
conforme all'originale si allega al presente atto sotto la lettera
"B", unitamente ai suoi seguenti allegati:
- bozza di convenzione;
da una parte
- ..............................................................................,
nato a ......................................... il ........................,
domiciliato presso .....................................................................................,
il quale interviene al presente atto non in proprio ma nella sua
qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione
del "CONSORZIO VENCHI UNICA", con sede legale in Torino,
Corso Matteotti 17, iscritta presso il Tribunale di Torino al
n. 3463/94, codice fiscale e partita IVA 06790260019,
con i poteri per quanto infra in forza di deliberazione del Consiglio
di Amministrazione in data ......................... che, per
estratto autenticato da me Notaio in data ...................................,
rep. n. .............................., si allega al presente
atto sotto la lettera "D";
dall'altra parte
comparenti della cui personale identità io Notaio sono
certo, i quali convengono e stipulano quanto segue:
- in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale
n. 254/95 in data 17 luglio 1995 (n. mecc. 9504249/12), esecutiva
in data 22 agosto 1995, è stata formalizzata, con atto
a rogito Notaio Flavia Pesce Mattioli in data 31 ottobre 1995,
Rep. n. 33576 - Atti n. 8414, registrato a Torino il 6 novembre
1995 al n. 28591, la Convenzione Quadro per la realizzazione unitaria
del Piano Particolareggiato Venchi Unica da parte del Consorzio
Venchi Unica;
- il Consorzio Venchi Unica, avvalendosi della clausola compromissoria
di cui all'art. 12 della Convenzione Quadro, che obbliga le parti
a deferire qualsiasi controversia eventualmente insorta tra loro
per qualsiasi causa ed oggetto in relazione a tale atto convenzionale
ad un Collegio arbitrale costituito da tre membri, dei quali due
scelti dalle parti medesime, uno per ciascuna, ed il terzo, in
funzione di Presidente del Collegio, scelto dai primi due di comune
accordo o, in difetto, dal Presidente del Tribunale di Torino
su istanza della parte più diligente, ha attivato la procedura
per il ricorso all'arbitrato richiedendo al Comune l'attuazione
di tutti gli impegni inizialmente assunti;
- con atto introduttivo del giudizio arbitrale assunto in data
20 dicembre 2001, notificato alla Città in data 21 dicembre
2001, il Consorzio ha richiesto larbitrato ed ha designato
larbitro di propria scelta;
- con determinazione dirigenziale n. 8 febbraio 2002 è
stato individuato larbitro designato della Città;
- la Città, con deliberazione della Giunta Comunale in
data 9 luglio 2002 (mecc. 2002 05258/041), dichiarata
immediatamente eseguibile, si è costituita nel giudizio arbitrale
promosso dal Consorzio Venchi Unica;
- nel corso del giudizio arbitrale le parti, con l'assistenza
dei legali, esaminati i rispettivi quesiti ed eccezioni, hanno
concordato un'ipotesi transattiva modificativa della convenzione
quadro con contestuale definizione stragiudiziale della lite;
- con deliberazione del Consiglio Comunale di Torino n. .....................
in data ................... (n. mecc. ............................),
esecutiva dal ..................., è stato approvato lo
schema convenzionale modificativo della Convenzione Quadro che
costituisce al contempo accordo transattivo tra le parti;
- vengono altresì qui richiamate tutte le premesse contenute
in narrativa del provvedimento del Consiglio Comunale sopra citato,
che costituisce parte integrante del presente atto;
- a tali fini si richiamano gli estremi della documentazione relativa
ai presupposti ed agli atti della procedura fin qui svolta.
Tutto ciò premesso,
quanto segue.
Articolo 1.
Le parti convengono di risolvere consensualmente le pattuizioni
contenute nell'art. 6 "Residenze anziani" della c.d.
Convenzione Quadro. Tutto ciò in conseguenza, da un lato,
della pattuita riduzione della volumetria complessiva realizzabile
nel Piano Particolareggiato ex Venchi Unica; dall'altro lato,
dell'intervenuto provvedimento regionale relativo all'assegnazione
del finanziamento ai sensi dell'art. 4 della Legge 179/1992 (D.G.R.
n. 46-20721 in data 7 luglio 1997), provvedimento regionale che
prevede l'emissione di un bando pmubblico di concorso per la scelta
del soggetto attuatore.
Conseguentemente, il Consorzio Venchi Unica rinuncia a qualunque
pretesa, a qualsiasi titolo, verso la Città
di Torino, che accetta, in ordine alla mancata realizzazione degli
edifici di cui al precitato art. 6 della convenzione stessa.
Articolo 2.
Le parti convengono di risolvere consensualmente le pattuizioni
contenute negli articoli 7 "Terziario" e 8 "Ricettivo
turistico - Albergo della Città" della c.d. Convenzione
Quadro.
Le pattuizioni consensualmente risolte vengono sostituite dalle
pattuizioni seguenti.
2.1. La Città di Torino si impegna a cedere ed a
trasferire in piena proprietà al Consorzio Venchi Unica
o a soci designati dallo stesso anteriormente all'assunzione del
provvedimento comunale di approvazione dell'atto di vendita delle
aree:
a) aree, che saranno meglio individuate negli atti pubblici
di trasferimento, poste sullangolo con la piazza Massaua,
aventi superficie e capacità insediativa sufficienti per
la costruzione di edifici aventi una S.L.P. (superficie lorda
di pavimento) di mq. 6.000 (seimila), di cui mq. 5.000 (cinquemila)
con destinazione turistico-ricettiva e mq. 1.000 (mille) con destinazione
misto-commerciale (A.S.P.I). Tale superficie viene a corrispondere,
ai soli fini della determinazione del prezzo, a un volume pari
a mc 17.500 (diciassettemilacinquecento) con destinazione turistico-ricettiva
e pari a mc 3.500 (tremilacinquecento) con destinazione misto-commerciale,
risultante dallassunzione, ai fini del calcolo, di una altezza
convenzionale media di m. 3,50;
b) aree, che saranno meglio individuate negli atti pubblici
di trasferimento, poste sullangolo di corso Francia con
corso Marche, aventi superficie e capacità insediativa
sufficienti per la costruzione di edifici aventi una S.L.P. (superficie
lorda di pavimento) di mq. 6.000 (seimila), di cui mq. 5.000 (cinquemila)
con destinazione terziaria e mq. 1.000 (mille) con destinazione
misto-commerciale (A.S.P.I). Tale superficie viene a corrispondere,
ai soli fini della determinazione del prezzo, a un volume pari
a mc 17.500 (diciassettemilacinquecento) con destinazione terziaria
e pari a mc 3.500 (tremilacinquecento) con destinazione misto-commerciale,
risultante dallassunzione, ai fini del calcolo, di una altezza
convenzionale media di m. 3,50.
Le aree di cui alle lettere a) e b) (evidenziate negli elaborati
grafici allegati/allegato 2) dovranno avere, al momento della
stipula degli atti di compravendita, lattitudine edificatoria
espressamente promessa e necessaria per richiedere i permessi
edilizi, previo adeguamento degli strumenti urbanistici per quanto
necessario.
2.2. Posto che la volumetria complessiva risultante dalla
somma degli edifici di cui agli artt. 7 e 8 della c.d. Convenzione
Quadro era di mc. 55.113 circa, mentre la volumetria complessiva
degli edifici di cui alle lettere a) e b) dellart. 2.1.
sarà di mc. 42.000 circa, il Consorzio Venchi Unica rinuncia
transattivamente alla realizzazione, sul complesso delle aree
della ex "Venchi Unica", di volumetrie per mc. 13.113
circa (pari al 7% delle volumetrie inizialmente previste dal piano
particolareggiato relativo allarea), senza pretendere indennizzi
e/o risarcimenti di sorta.
La Città di Torino prende atto della rinuncia e l'accetta.
2.3. Le aree di cui alle lettere a) e b) dell'art. 2.1.
saranno cedute e trasferite dalla Città di Torino in piena
proprietà al Consorzio Venchi Unica od ai soggetti dallo
stesso indicati, come sopra precisato, ai prezzi unitari (previsti
dalla c.d. Convenzione Quadro) qui di seguito precisati:
a) di Euro 94,33 al mc. per le volumetrie destinate a terziario
e di Euro 88,46 per le volumetrie accessorie destinate a misto-commerciale
(A.S.P.I) previste sulle aree poste sullangolo di
corso Francia con corso Marche;
b) di Euro 55,78 al mc. per le volumetrie con destinazione
ricettiva e di Euro 88,46 per le volumetrie accessorie destinate
a misto-commerciale (A.S.P.I) previste sulle aree poste
sullangolo di piazza Massaua.
Tali prezzi unitari, come sopra precisati, saranno maggiorati
in relazione alla variazione dellindice dei prezzi accertata
dallISTAT del costo della vita a far data dal 1° ottobre
1995, assumendo quale riferimento lultimo indice ISTAT disponibile
alla data di adozione del provvedimento di cessione delle aree.
Il pagamento dei prezzi, come sopra determinati, verrà
regolato, in ununica soluzione, contestualmente alla stipulazione
degli atti pubblici di compravendita, correlativamente al trasferimento
della proprietà e del possesso.
2.4. Le aree promesse in vendita al Consorzio od a chi
per esso dovranno avere, al momento del trasferimento della proprietà,
le caratteristiche urbanistiche necessarie affinchè lacquirente
possa presentare, senza ulteriore indugio, le istanze di permesso
di costruire necessarie ad avviare lattività edificatoria.
Le aree, come già detto, saranno trasferite in proprietà
piena ed il prezzo di alienazione e/o di locazione degli immobili
realizzati sulle stesse non sarà oggetto di convenzionamento,
ma sarà assolutamente libero.
2.5. La stipulazione dellatto (ovvero, degli atti)
di compravendita delle aree dovrà avvenire entro e non
oltre il 31 luglio 2004.
2.6. Al fine di consentire il rispetto del termine anzidetto
da parte della Città di Torino, il Consorzio Venchi Unica
consegna, contestualmente alla firma della presente Convenzione,
la bozza degli atti notarili di trasferimento delle aree, al fine
di consentire la tempestiva adozione dei necessari provvedimenti
autorizzativi da parte della Città di Torino.
2.7. Il Consorzio Venchi Unica si impegna a presentare
alla Città di Torino, entro i sessanta giorni successivi
alla stipulazione degli atti di trasferimento delle aree, il progetto
preliminare delle opere di urbanizzazione e la relativa bozza
di Convenzione di cui al successivo art. 4.
La Città di Torino, correlativamente, si impegna ad approvare
il progetto preliminare e la bozza di convenzione anzidetti entro
novanta giorni dalla loro presentazione.
La stipulazione della Convenzione di cui allart. 4 seguente
verrà perfezionata, per atto pubblico, nei quindici giorni
successivi allassunzione del provvedimento di approvazione.
Il Consorzio Venchi Unica si impegna a presentare il progetto
esecutivo delle opere di urbanizzazione nei sessanta giorni successivi
alla stipulazione della Convenzione di cui allart. 4
e la Città di Torino si impegna ad approvarlo entro novanta
giorni dalla sua presentazione.
Le opere di urbanizzazione saranno eseguite nel rispetto dei termini
previsti dalla convenzione di cui al successivo art. 4.
2.8. Le parti si impegnano a collaborare, secondo buona
fede, perché i termini suddetti siano rispettati.
2.9. Per quanto non previsto dal presente accordo si farà
rinvio alle pattuizioni che le parti inseriranno, secondo buona
fede, negli atti di compravendita delle aree.
2.10. Le spese di tutte le stipulazioni notarili saranno
a carico del Consorzio Venchi Unica e saranno curate dal notaio
scelto da questultimo.
Articolo 3.
Le parti convengono, transattivamente, di risolvere consensualmente
tutte le pattuizioni contenute nell'articolo 9 "Urbanizzazioni
primarie e secondarie" della c.d. Convenzione Quadro che
non hanno ad oggi avuto attuazione.
Le pattuizioni che non hanno avuto esecuzione e che vengono consensualmente
risolte con la presente Convenzione sono sostituite dalle pattuizioni
contenute nellarticolo seguente.
Articolo 4
4.1. Con riferimento alle opere di urbanizzazione afferenti
ai nuovi interventi edilizi previsti nell'articolo 2, si conviene
che il Consorzio Venchi Unica eseguirà le opere di urbanizzazione
strettamente necessarie alla funzionalità dell'insediamento,
per un ammontare che non potrà eccedere l'ammontare degli
oneri di urbanizzazione e che sarà scomputato dagli oneri
tabellari dovuti.
Le opere di urbanizzazione di cui sopra potranno anche risultare
di importo inferiore all'ammontare degli oneri di urbanizzazione
tabellari. In tale caso il Consorzio Venchi Unica verserà
alla Città di Torino gli oneri residui.
Lapposito atto convenzionale, che individuerà le
opere di urbanizzazione e che ne fisserà le modalità
di esecuzione, dovrà essere conforme al testo coordinato
avente per oggetto "Criteri generali per la predisposizione
e la verifica delle convenzioni urbanistiche ex artt. 43 e 49,
V comma, L.U.R. 56/77 e s.m.i. in attuazione del P.R.G. vigente",
allegato alla deliberazione della Giunta Comunale di Torino n.
813/99 in data 20 aprile 1999 (n. mecc. 9901900/57), esecutiva
in data 11 maggio 1999, rettificato con deliberazione della Giunta
Comunale n. 3508/99 in data 21 dicembre 1999 (n. mecc. 9912290/57),
esecutiva in data 11 gennaio 2000, e s.m.i..
4.2. Con riferimento alle opere di urbanizzazione afferenti
agli interventi edilizi già eseguiti sui lotti residenziali,
le parti si danno reciprocamente atto e convengono:
- che gli oneri di urbanizzazione determinati con riferimento
agli interventi sui lotti residenziali eseguiti ammontano a complessivi
Euro 5.160.305,56;
- che gli importi delle opere, i cui progetti esecutivi sono già
stati approvati dalla Città di Torino con gli atti citati
in premessa, sono pari a Euro 4.412.125,59;
- che, pertanto, residua un importo di oneri, a debito del Consorzio
Venchi Unica verso la Città di Torino, pari a Euro 748.179,97,
fatta salva una più puntuale determinazione che potrà
intervenire a seguito dellapprovazione dei collaudi tecnico-amministrativi
delle opere eseguite.
4.3. Le parti convengono che limporto anzidetto
di Euro 748.179,97 (o quello eventualmente superiore che sarà
determinato a seguito del collaudo) verrà regolato dal
Consorzio Venchi Unica con le modalità seguenti:
- la somma di Euro 686.681,08 (non soggetta ad I.V.A.) verrà
corrisposta alla Città di Torino contestualmente alla stipula
della presente convenzione, la cui sottoscrizione comporterà
la quietanza della somma stessa;
- la differenza residua a favore della Città di Torino
pari a Euro 61.498,89 o alla somma diversa che risulterà
dal collaudo, verrà utilizzata per realizzare ulteriori
opere di urbanizzazione, sollecitate dai residenti, che verranno
concordate in occasione della determinazione delle opere di urbanizzazione
relative agli interventi previsti dalla presente convenzione e
verranno definiti nella convenzione attuativa sopra prevista.
Il costo complessivo di queste opere di urbanizzazione aggiuntive
non potrà superare lammontare complessivo delle somme
a disposizione ed eventuali eccedenze di denaro a favore della
Città di Torino verranno regolate contestualmente alla
presa in carico ed al collaudo delle opere pattuite.
Articolo 5.
A fronte delle rinunce di cui ai precedenti articoli 1, ultimo
comma, e 2.2., la Città di Torino corrisponde al Consorzio
Venchi Unica, per le spese sostenute per la bonifica dell'area
non prevista nella valutazione iniziale dei costi, nonché
per una quota dei costi di demolizione relativa alla parte già
inutilmente sostenuta dal Consorzio e, precisamente, quella in
misura proporzionale alla volumetria non realizzabile dal Consorzio
stesso, ma prevista dall'originaria Convenzione, in via transattiva,
un importo complessivo stimato di Euro 573.600,00.
Le somme anzidette saranno maggiorate dellI.V.A. nella misura
di legge attualmente prevista del 20%.
La Determinazione Dirigenziale di richiesta di emissione del mandato
per il pagamento dei suddetti costi verrà assunta entro
45 giorni dalla data di stipula della presente convenzione
ed il pagamento della somma risultante a credito del Consorzio
Venchi Unica verrà effettuato nei tempi tecnici strettamente
necessari successivamente all'emissione del mandato.
Articolo 6.
La presente convenzione ha durata di dieci anni dalla data
della sua sottoscrizione. In tale periodo temporale dovranno essere
realizzati tutti gli edifici e tutte le opere di urbanizzazione
ad essi relative.
La durata della presente convenzione potrà essere prorogata,
su accordo delle parti, per un periodo di tempo non superiore
a cinque anni.
In tale caso si procederà alla stipula di eventuali accordi
aggiuntivi.
Articolo 7.
Per effetto della stipula della presente Convenzione tutte
le reciproche pretese fatte valere dalle parti nel giudizio arbitrale
di cui in premessa sono assorbite e novate dal presente accordo
transattivo, che per espressa volontà delle parti sostituisce
ogni precedente pattuizione con esso incompatibile.
Le parti si impegnano a dare immediata comunicazione della presente
definizione al Collegio Arbitrale affinché pronunci provvedimento
di non luogo a procedere.
Le spese del Collegio Arbitrale e del Segretario saranno ripartite
e sopportate dalle parti in ragione di metà ciascuna.
Le spese di assistenza legale saranno interamente compensate.
Articolo 8.
Le spese del presente atto e conseguenti, nessuna esclusa o
eccettuata, sono a totale carico del Consorzio Venchi Unica che
ai fini fiscali chiede tutte le agevolazioni previste dalle vigenti
leggi.
Le parti, su mia richiesta, si danno reciprocamente atto che non
sussistono le incapacità previste dall'art. 32 quater del
codice penale.
Dichiarano inoltre le parti che gli allegati costituiscono parte
integrante del presente atto e mi dispensano dalla lettura dei
medesimi, dichiarando di ben conoscerli.
Richiesto io Notaio, ho ricevuto questo atto da me redatto e scritto
in parte da me ed in parte da persone di mia fiducia.
Atto che leggo ai comparenti che, approvandolo e confermandolo,
meco Notaio lo sottoscrivono.