Divisione Infrastrutture e Mobilita'
Settore Parcheggi e Suolo

n. ord. 70
2004 03864/033

CITTÀ DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 5 LUGLIO 2004

(proposta dalla G.C. 18 maggio 2004)

OGGETTO: PARCHEGGIO PERTINENZIALE DI VIA MAGELLANO - APPENDICE ALLA CONVENZIONE PER L'UTILIZZO TEMPORANEO DI PARTE DELLA STRUTTURA A SERVIZIO DELL'ORDINE MAURIZIANO APPROVAZIONE.

     Proposta dell'Assessora Sestero.

     Nel 1995 la Città di Torino ha promosso un bando per la realizzazione di parcheggi privati pertinenziali ai sensi della cosiddetta "Legge Tognoli" (Legge 122/1989 e s.m.i.) su aree di proprietà comunale concesse in diritto di superficie.

     Nell’ambito di tale iniziativa un operatore, la Parcheggi Magellano S.r.l., ha ottenuto dalla Città l’autorizzazione (concretizzata con la stipula di apposita convenzione nel mese di luglio del 1999 - rogito notaio Re) a costruire un’autorimessa da 500 posti distribuiti su quattro piani interrati sotto il sedime di via Magellano, per l’intero tratto della via, da corso Turati a corso Re Umberto.

     Fin dal 1995 l’Ordine Mauriziano, si è dichiarato formalmente interessato ad opzionare presso il concessionario una parte dei posti auto da mettere a disposizione dei dipendenti e degli utenti della adiacente struttura ospedaliera.

     Una prima lettera dell’Ordine al concessionario, nel marzo 1996, confermava l’interesse per i 250 posti del terzo e quarto piano interrato della struttura, fermo restando il rispetto di alcune indicazioni tecniche da attuare nell’esecuzione dei lavori, ed autorizzava il concessionario medesimo ad indicare nei rapporti con la Città la prevista integrazione dei posti auto privati con quelli riservati all’Ospedale.

     Il parcheggio è stato ultimato nel mese di gennaio 2003 e la parte riservata all'ospedale è rimasta finora inutilizzata per indisponibilità finanziaria dello stesso. Il concessionario ha pertanto chiesto alla Città, d'accordo con l'Ordine, l'autorizzazione a poterne locare pro tempore i posti auto necessari prioritariamente ai dipendenti ed agli utenti della struttura.

     Tale richiesta è suffragata dal proposito manifestato dall'Ordine Mauriziano di acquisire i posti auto, confidando anche su possibili adeguamenti della normativa regionale tali da consentirgli di ottenere i finanziamenti necessari.

     Data la reale necessità di risolvere il problema, e prova ne è l’attuale difficoltà da parte dell’Ospedale di garantire un parcheggio ai propri dipendenti ed ancor più ai propri utenti, dato che sembra opportuno consentire l’utilizzo dei posti auto realizzati, così come richiesto da parte del concessionario, si ritiene che tale tipo di autorizzazione possa essere rilasciata in attesa di eventuali modifiche normative citate, e comunque quando l'Ordine riuscirà a reperire i mezzi necessari per far fronte all'acquisto, regolamentandone le modalità.

     Ora l'art. 11 della convenzione stipulata il 27 luglio 1999 tra la Città di Torino e la Soc. Parcheggi Magellano S.r.l. precisa che: "è comunque da escludere un'attività di uso commerciale dei parcheggi in questione, che, essendo previsti dalle norme per uso privato, non potranno subire un cambio di destinazione d'uso. Qualora, per cause oggettive, indipendenti dalle volontà delle parti, l'area ed il manufatto non potessero essere utilizzate per i fini di cui alla presente convenzione, le parti medesime si impegnano a rinegoziare l'uso dell'area e della struttura". Il tenore dell'articolo risulta lasciar spazio alla possibilità di utilizzare diversamente il parcheggio o parte di esso in presenza di "oggettive esigenze" e previa "rinegoziazione tra le parti".

     Si ritiene che nel caso di specie sussistano delle "cause oggettive" tali da non permettere l'utilizzazione della struttura per i fini indicati in convenzione e quindi idonee per giustificare una modifica temporanea delle condizioni stabilite nella stessa.

     Risulta pertanto necessario apportare una modifica alla convenzione, sottoscritta dal concessionario nel 1999 per consentire al concessionario di locare i 250 posti ubicati al terzo e quarto piano interrato, trattandosi di struttura pertinenziale e non di tipo pubblico, prioritariamente agli addetti e utenti della struttura ospedaliera, per un periodo di 24 mesi dalla data della stipula dell'appendice alla convenzione.

     Se entro la scadenza stabilita non si fosse ancora definito l'acquisto dei posti auto da parte dell'Ordine Mauriziano, si procederà ad una verifica per accertare a che punto siano le trattative ed in relazione a queste si potrà valutare una possibile proroga alla validità dell'utilizzo provvisorio.

     La stipula dell'atto consentirà l'utilizzo dei posti auto in assenza degli atti di vincolo pertinenziale.

     Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

     Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;

     Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;

     Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

di approvare, per i motivi espressi in narrativa che qui integralmente si richiamano, la modifica alla convenzione con l'introduzione della clausola (all. 1 – n. ) che consenta al concessionario di locare per un periodo temporale di 24 mesi, i 250 posti auto del terzo e quarto piano interrato prioritariamente agli addetti e utenti della struttura ospedaliera.

Viene dato atto che non è richiesto il parere di regolarità contabile, in quanto il presente atto non comporta effetti diretti o indiretti sul Bilancio.