Divisione Urbanistica ed Edilizia Privata
Settore Procedure Amm.ve Urbanistiche
n. ord. 73
2004 03666/009
OGGETTO: P.R.U. CORSO GROSSETO - CONCESSIONE CONVENZIONATA AI SENSI DELL'ART. 49, 5° COMMA, DELLA L.U.R. - ATTUAZIONE DEL SUB-AMBITO U1, AMBITI 5C - 5D - VARIAZIONE AL P.R.G. AI SENSI DELL'ART. 17 COMMA 8 LETTERA C DELLA L.U.R. - APPROVAZIONE.
Proposta dell'Assessore Viano.
Il Piano Regolatore Generale della Città di Torino,
approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 3-45091
del 21 aprile 1995 ha individuato gli ambiti 5c Madonna di Campagna
Est e 5d Madonna di Campagna Ovest quali aree da trasformare per
servizi (ATS).
Tali ambiti risultano compresi in unarea più vasta
soggetta al Programma di Recupero Urbano "Corso Grosseto",
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del 9 gennaio
1995 (mecc. 9500124/47), esecutiva dal 3 febbraio 1995 e con D.G.R.
39-15441 del 23 dicembre 1996. I suddetti ambiti che sono di rilevante
importanza ai fini dellattuazione del Programma di Recupero
Urbano di Corso Grosseto, sono stati oggetto di studi preliminari
di fattibilità nonché di momenti di confronto con
la proprietà privata (Regolare Provincia dei Frati Minori
Cappuccini del Piemonte), in quanto se ne garantisce la trasformazione
grazie alla sinergia di risorse pubbliche e private.
Al fine di rendere attuabile la trasformazione urbanistica dellarea
in questione, è stata approvata in data 13 marzo 2001 la
variante parziale al P.R.G. n. 26, ai sensi dellart. 17,
comma 7 della L.U.R. n. 56/77.
In sintesi, con tale variante sono stati previsti: il riconoscimento
di destinazione duso in atto nellarea a servizi limitrofa,
la ridelimitazione dellambito 5d conseguente allo scorporo
di una porzione afferente il Teatro Cardinal Massaia, nonché
larticolazione della trasformazione unitaria degli ambiti
5c e 5d in due sub-ambiti di intervento denominati U1 e U2, finalizzati
a rendere indipendente le fasi attuative degli stessi.
Successivamente allapprovazione di detta variante i soggetti
proprietari del Sub-ambito U1, al fine di avviarne la trasformazione
urbanistica, hanno presentato una proposta di Concessione Convenzionata,
ai sensi dellart. 49, 5° comma della L.U.R.
Al fine di rendere possibile lelevazione dellindice
di edificabilità per la realizzazione della SLP generata
dalle utilizzazioni edificatorie di parchi urbani e fluviali fino
al limite massimo di 0,50 mq. SLP/mq. ST, senza alterare le prescrizioni
dettate dalla configurazione planivolumetrica contenuta nella
Variante di P.R.U., i soggetti attuatori hanno proposto di traslare
a confine dellambito 5d larea di concentrazione delledificato
del sub-ambito U2. Tale conformazione consente di estendere il
fronte edificato in progetto e di migliorare la chiusura visuale
delle corti interne.
Pertanto, visto larticolo 17 comma 8 lettera c) della L.U.R.,
così modificato dalla Legge Regionale 29 luglio 1997 n.
41 che stabilisce che non costituiscono variante al P.R.G. gli
adeguamenti di limitata entità dei perimetri delle aree
sottoposte a strumento urbanistico esecutivo e considerato altresì
la modesta entità dello stesso, la Civica Amministrazione
ritiene opportuno rettificare il perimetro delle aree di concentrazione
dei sub-ambiti U1 U2, fatti salvi i contenuti e le prescrizioni
di cui alla variante n. 26.
Le suddette variazioni, come già richiamato, consistono
nella lieve traslazione della perimetrazione delle aree di concentrazione
delledificato relative ai sub-ambiti di intervento U1 e
U2.
Per la realizzazione dellintervento si prevede, come predetto,
lelevazione dellindice di edificabilità sino
al limite massimo di 0,50 mq. SLP/mq. ST.
I soggetti proponenti la Concessione Convenzionata hanno proposto
la cessione gratuita alla Città di Torino di aree destinate
dal P.R.G. vigente a parco urbano e fluviale aventi indice di
edificabilità pari a 0,05 mq. S.L.P/mq. ST pari a mq. 36.547,
di cui mq. 34.197 nellambito P 24 e mq. 2.350 nellambito
P33.
Considerato, tuttavia, che detta superficie è composta
da lotti di metratura inferiore a quanto stabilito dallart.
21 comma 8 delle N.U.E.A che prescrive che lAmministrazione
possa accettare lotti di superficie inferiore ai 10.000 mq. solo
in caso di accorpamenti ad altre aree già comunali, la
Città accetta la cessione gratuita della superficie complessiva
di mq. 36.547 a fronte di un utilizzo inferiore delle utilizzazioni
edificatorie.
In particolare, solo le utilizzazioni generate da una parte delle
aree a parco in cessione pari a mq. 29.669,4 vengono utilizzate
per saturare lindice del sub U1.
Lintervento in progetto prevede di destinare complessivamente
la S.L.P. in progetto pari a un massimo di mq. 2.781,50 ad uso
residenziale.
Le aree oggetto della trasformazione sorgono intorno alla Parrocchia
Madonna di Campagna, rispettivamente su via Saorgio e su via Sospello
e sono rappresentate dalla presenza di un importante nucleo di
socializzazione per gli abitanti del quartiere e della Città,
il Cinema-Teatro Cardinal Massaia. Il progetto presentato propone
la realizzazione di due spazi pubblici con le caratteristiche
di seguito descritte.
Allinterno dellarea 5c si prevede la realizzazione
di un fabbricato ad uso residenziale di otto piani fuori terra
e la cessione di unarea destinata a servizi pubblici caratterizzata
da ampie aree verdi e da una bocciofila, così come concordato
preliminarmente con la Circoscrizione 5.
Per quanto riguarda larea compresa nellambito 5d il
progetto propone la realizzazione, in adiacenza alledificio
del Cinema-Teatro Cardinal Massaia, di un anfiteatro che diventerà
luogo di aggregazione e socializzazione in quanto spazio pubblico
ideale per la realizzazione di spettacoli allaperto. La
gestione "dellanfiteatro" dovrà essere
regolata da apposita convenzione da stipularsi fra la Città
e la Regolare Provincia dei Frati Minori Cappuccini del Piemonte,
attuale proprietario del Teatro.
I dati tecnici dellintervento, che troverà attuazione
mediante il rilascio di uno o due permessi a costruire, possono
essere così riassunti:
Superficie Territoriale (ST) mq.
5.563,00
Area di concentrazione delledificato mq.
1.112,60
Superficie servizi da cedere nel Sub U1 mq.
4.450,40
S.L.P. totale mq.
2.781,50
S.L.P. (residenziale) mq.
2.781,50
Superficie a parco cedute mq.
36.547,00
Numero Abitanti teorici insediabili (SLP:34) n.
82
In base allo schema di convenzione i proponenti cedono gratuitamente
alla Città mq. 4.450,40 di aree per servizi comprese nel
sub U1 e di mq. 36.567 di aree comprese nel P33 e nel P24.
In ordine agli oneri di urbanizzazione dovuti si evidenzia che
i soggetti proponenti si obbligano a realizzare tutte le opere
di urbanizzazioni e previste dai relativi progetti di massima,
che fanno parte integrante della Concessione Convenzionata e dai
futuri progetti esecutivi delle opere stesse. Le opere da eseguirsi
in parte a scomputo e in parte a cura e spese dei proponenti sono
sommariamente indicate come segue:
- realizzazione dellarea destinata a verde pubblico compresa
tra via Sospello e via Saorgio con espressa esclusione di ogni
opera afferente la sistemazione delle aree destinate a bocciofila
ivi inserita;
- realizzazione delle opere relative allarea destinata ad
"anfiteatro" fronte via Sospello;
- rete fognaria dellarea verde anzidetta e dellanfiteatro;
- rete di illuminazione pubblica relativa allarea verde
e allarea dellanfiteatro.
Limporto complessivo di tali opere, individuato in base
alle valutazioni dei singoli progetti, al quale è stato
applicato il coefficiente di riduzione del 10% di cui alla deliberazione
della Giunta Comunale del 24 febbraio 1998 (mecc. 9801268/57)
è di Euro 322.650,00, di cui Euro 263.435,86 oneri di urbanizzazione
dovuti e Euro 59.214,14 messi a disposizione dai proponenti per
la realizzazione di parte dellanfiteatro.
Sulla base delle indicazioni progettuali fornite dalla Concessione
Convenzionata la stima degli oneri di urbanizzazione ammontano
a Euro 263.435,86, così ripartiti Euro 126.335,73 per gli
oneri di urbanizzazione primaria ed Euro 137.100,13 per gli oneri
di urbanizzazione secondaria.
Successivamente alla presentazione della proposta di Concessione
Convenzionata la Città ha aggiornato i valori tabellari
relativi agli oneri di urbanizzazione.
Conseguentemente la predetta stima degli oneri dovuti, deve intendersi
aggiornata in Euro 286.883,91 complessivi.
La differenza tra gli importi determinati inizialmente e l'importo
adeguato di cui sopra potrà essere, eventualmente e previo
assenso dell'Amministrazione, utilizzato per eseguire ulteriori
opere di urbanizzazione, da definirsi nelle successive fasi progettuali
relative alle opere stesse.
Importo complessivo opere:
- importo oneri di urbanizzazione dovuti (circa) Euro 263.435,86
+ 23.448,05 adeguamento oneri
- opere urbanizzazione a scomputo (circa) Euro
263.435,86
- opere che i proponenti realizzeranno in eccedenza rispetto agli
oneri dovuti
(risorse aggiuntive) Euro
59.214,14
I proponenti si impegnano, pertanto, a realizzare in parte
a scomputo e in parte a propria cura e spese, senza ulteriori
oneri per il Comune di Torino tutte le opere di urbanizzazione
previste nei progetti esecutivi.
Il costo di costruzione, previsto dalla Legge 10/77, non è
definibile in sede di convenzione in quanto i progetti planivolumetrici
delle opere edilizie non contengono ancora i parametri esatti
per la sua corretta definizione, che, pertanto, è demandata
al momento del rilascio del permesso di costruire.
Gli interventi (fabbricati) dovranno essere completati entro il
termine di validità della Concessione Convenzionata, stabilito
in 5 anni dalla stipula della convenzione attuativa.
Mentre tutte le opere previste sullarea da cedere gratuitamente
a servizi dovranno essere eseguite entro e non oltre 4 anni dalla
stipula della stessa convenzione attuativa.
I progetti di massima relativi alle opere di urbanizzazione, comprensivi
del computo metrico estimativo, sono stati trasmessi al Settore
Urbanizzazioni della Divisione Ambiente e Verde che ha raccolto,
in merito, i pareri favorevoli dei competenti Settori e Uffici
interessati, condizionati a modifiche e perfezionamenti da apportare
in sede di progetto preliminare delle stesse. Il Settore Tutela
Ambiente con nota del 7 luglio 2003 ha dichiarato che lAmbito
5c in oggetto ha attribuzione di classe acustica III (aree di
tipo misto), mentre lAmbito 5d ha attribuzione di classe
acustica IV (aree di intensa attività umana) e che, pertanto,
la Concessione Convenzionata risulta conforme al Piano di zonizzazione
acustica. Nella suddetta nota si richiama, inoltre, la necessità,
nel caso di richiesta di permesso a costruire, di predisporre
da parte dei proponenti una valutazione previsionale di impatto
acustico per lanfiteatro e di una valutazione previsionale
del clima acustico per linsediamento residenziale con le
modalità previste dalla legge 447/95.
Prima della cessione delle aree a servizi di cui sopra, i soggetti
proponenti dovranno demolire, a propria cura e spese, i fabbricati
ed i manufatti esistenti sulle aree ed avere, altresì,
eseguito, se necessarie, le opere di bonifica ambientale ai sensi
dell'art. 28 della NUEA di PRG.
Per le modalità di attuazione di tutti gli interventi sopra
sinteticamente descritti, si rimanda al più dettagliato
e puntuale schema di convenzione allegato al presente provvedimento.
Il progetto planivolumetrico è stato sottoposto allesame
della Commissione Edilizia, che in data 27 novembre 2003 ha espresso
parere favorevole.
Rilevato che la Circoscrizione n. 5, cui la Concessione Convenzionata
è stata inviata in data 12 maggio 2004, nella seduta del
21 giugno 2004, con deliberazione consiliare n. 109 (mecc. 2004
05139/088), ha espresso parere favorevole (all. 4 - n. ) ponendo
forte attenzione al problema dei tempi per la realizzazione degli
interventi previsti, in modo particolare alla bocciofila e alla
convenzione da stipulare per la gestione dell'anfiteatro.
A tali evidenze si controdeduce quanto segue:
"Preso atto che l'Assessorato allo Sport ha stanziato
sul piano degli investimenti per il 2005 le risorse per la sistemazione
dell'area dedicata alla bocciofila, che i progettisti, su richiesta
della Circoscrizione, hanno dato la loro disponibilità
a redigere gratuitamente e in accordo con il Settore Sport, il
relativo progetto, sarà cura dei Settori competenti coordinare
le diverse fasi degli interventi al fine di ridurre i tempi di
esecuzione degli stessi; tempi peraltro definiti dalla convenzione
oggetto del presente provvedimento. Per quanto riguarda la richiesta
di coinvolgimento della Circoscrizione n. 5 nell'apposita convenzione
che disciplinerà la gestione dell'anfiteatro in progetto,
da stipularsi tra la Città di Torino e la Regolare Provincia
dei Frati Minori Cappuccini del Piemonte (gestori del teatro Cardinal
Massaia), tale esigenza sarà presa in considerazione in
fase di predisposizione e stesura dell'atto stesso.
Infine, in osservanza della Legge 21 dicembre 2001, n. 443, art.
1 comma 6, si prende atto che in relazione alla presente Concessione
Convenzionata non ricorrono le condizioni di definizione degli
elementi di carattere planovolumetriche, tipologiche, formali
e costruttive necessarie a rendere applicabili agli strumenti
urbanistici le disposizioni di cui all'art. 1 comma 6 della medesima
legge in materia di sostituzione di permesso di costruire e autorizzazione
edilizia con denuncia di inizio attività".
Tutto ciò premesso,
Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti
Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale,
fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella
competenza dei Consigli Comunali;
Vista la Legge Urbanistica Regionale n. 56/77 e s.m.i.;
Visto il Piano Regolatore Generale, approvato con deliberazione
della Giunta Regionale n. 3-45091 del 21 aprile 1995 pubblicata
sul B.U.R. n. 21 del 24 maggio 1995;
Visto il parere di conformità al Piano di Zonizzazione
Acustica;
Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico
sono:
favorevole sulla regolarità tecnica,
favorevole sulla regolarità contabile;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;
di approvare, per i motivi esposti nella parte narrativa che
qui integralmente si richiamano:
1) la variazione al P.R.G., ai sensi dellart. 17 comma 8
lett. c della L.R. 56/77 e s.m.i. atta a rettificare il perimetro
delle aree di concentrazione dei sub-ambiti U1 U2, fermo
restando tutte le prescrizioni ed i contenuti di cui alla Variante
n. 26. I contenuti della variazione, già descritti in narrativa,
sono dettagliati nellallegato (all. 1 n. ) che fa
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2) la Concessione Convenzionata, ai sensi dellart. 49, 5°
comma della L.U.R., relativa al sub-ambito U1, determinato in
sede di Variante al P.R.G. n. 26 relativa al P.R.U. di Corso Grosseto,
denominati "Ambiti 5c Madonna di Campagna Est e 5d Madonna
di Campagna Ovest" (all. 2 n. ) e il relativo schema
di convenzione (all. 3 n. );
3) l'attuazione della presente deliberazione provvedendo alla
stipulazione per atto pubblico della convenzione stessa, entro
il termine di un anno dalla data di esecutività della presente
deliberazione, come da atto d'obbligo presentato dai soggetti
Proponenti, unitamente alla relativa garanzia fideiussoria con
funzione di penale per la mancata stipula o il ritardo nella stipula
della convenzione medesima, a norma del Regolamento per i contratti
attualmente vigente e s.m.i., tra il Comune di Torino ed i soggetti
proponenti meglio specificati nellallegato schema di convenzione,
con l'autorizzazione all'Ufficiale rogante nonché al rappresentante
del Comune di Torino di apportare, ove occorra, al momento della
sottoscrizione, tutte quelle modifiche ritenute necessarie e/o
opportune nella specifica funzione di adeguamento alle norme di
legge, nonché le modifiche di carattere tecnico-formale
al pari giudicate opportune e comunque dirette ad una migliore
redazione dell'atto;
4) di prendere atto che l'introito relativo al costo di costruzione
sarà acquisito a cura del Settore Procedure Amministrative
Edilizie;
5) di rinviare a successiva determinazione dirigenziale, a seguito
di approvazione del progetto esecutivo, la necessaria operazione
contabile relativa all'accertamento dell'entrata al relativo impegno
di spesa per le opere di urbanizzazione da realizzare a scomputo
degli oneri stessi, corrispondenti a Euro 263.435,86. Rimane stabilito
che i proponenti realizzeranno, senza ulteriori oneri per il Comune
di Torino, tutte le opere di urbanizzazione previste nei progetti
esecutivi;
6) di prendere atto che in relazione alla presente Concessione
Convenzionata non ricorrono le condizioni di definizione degli
elementi di carattere planovolumetriche, tipologiche, formali
e costruttive necessarie a rendere applicabili agli strumenti
urbanistici le disposizioni di cui all'art. 1 comma 6 della Legge
21 dicembre 2001, n. 443 in materia di sostituzione di permesso
di costruire e autorizzazione edilizia con denuncia di inizio
attività;
7) di dichiarare, attesa lurgenza, in conformità
del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento
immediatamente eseguibile ai sensi dellart. 134, 4°
comma, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n.
267.