Servizio Centrale Risorse Finanziarie
Settore Finanza e Fiscale - Ufficio Finanziamenti

n. ord. 64
2004 03370/024

CITTÀ  DI  TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 28 GIUGNO 2004

(proposta dalla G.C. 4 giugno 2004)

OGGETTO: IMPIANTO SPORTIVO "BARRACUDA" SITO IN VIA DON GRAZIOLI N. 41. PRESTAZIONE DI FIDEJUSSIONE DEL COMUNE DI TORINO A GARANZIA DEL MUTUO DI EURO 294.380,00 DA CONTRARSI TRA L'UNIONE SPORTIVA BARRACUDA E LA UNICREDIT BANCA S.P.A. PER IL FINANZIAMENTO DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E AMPLIAMENTO DELL'IMPIANTO.

Proposta dell’Assessore Peveraro,
di concerto con l’Assessore Montabone.

Con deliberazione n. 160 del Consiglio Comunale del 10 giugno 1996 (mecc. 1996 02668/10), venne approvata la concessione in gestione all'Unione Sportiva Barracuda - di Viesto dell'impianto sportivo Barracuda sito in Via Don Grazioli 41, per la durata di venti anni, alle condizioni specificate nel disciplinare ad essa allegato, nonché la relativa Convenzione.
La predetta Unione Sportiva, con nota in data 17 luglio 2003, ha chiesto il rilascio della garanzia fidejussoria della Città sul contraendo mutuo di Euro 294.380,00 con la Unicredit Banca S.p.A. per la realizzazione di una nuova tribuna coperta e di un nuovo locale di aggregazione dell'impianto sportivo Barracuda il cui progetto è stato ammesso ai finanziamenti previsti dal Programma Pluriennale per l'impiantistica Sportiva 1999/2001 della Regione Piemonte, che ha concesso un contributo in conto interessi dell'1,5%, ai sensi della L.R. 22 dicembre 1995 n. 93.
Tale progetto comporta una spesa complessiva di Euro 519.408,00 IVA e spese tecniche comprese, come di seguito presentato:
Lavori                                                    Euro 390.000,00
Spese Tecniche                                      Euro   42.000,00
IVA 20% ed altri oneri fisc.                    Euro   87.408,00
TOTALE                                               Euro 519.408,00
Il rilascio delle fidejussioni a favore di terzi per l’assunzione di mutui destinati alla realizzazione o ristrutturazione di opere a fini culturali, sociali o sportivi su terreni di proprietà dell’ente locale, è regolato dall’art. 207, comma 3, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, che prevede l’esistenza delle seguenti condizioni:
- progetto approvato dall’Ente Locale e stipula di convenzione con il soggetto mutuatario che regoli la possibilità di utilizzo delle strutture in funzione delle esigenze della collettività locale;
- acquisizione della struttura realizzata al patrimonio dell’ente al termine della concessione;
- convenzione che regoli i rapporti tra Ente Locale e mutuatario nel caso di rinuncia di questi alla realizzazione o alla ristrutturazione dell’opera.
Poiché agli articoli 1 e 14 della Convenzione risulta che l'Unione Sportiva Barracuda di Viesto si impegna a garantire lo svolgimento delle attività sportive nell’ambito delle funzioni societarie compatibili con l’impianto stesso e la sua destinazione e risulta inoltre che le nuove strutture realizzate si intendono acquisite in proprietà del Comune di Torino (artt. 6 e 12), che la Città potrà esigere la restituzione immediata del bene nel caso di mancato adempimento degli obblighi (art. 8) ed infine che il Settore Tecnico Edilizia Sportiva, tenuto conto del parere del CONI, ha espresso parere favorevole in linea tecnica al progetto ad esso sottoposto (nota del 27 aprile 2004), si ritengono soddisfatte le condizioni previste dalla legge.
L’Istituto mutuante ha presentato una bozza del contratto di mutuo dal quale emergono le seguenti condizioni:
- erogazione del mutuo: in più soluzioni proporzionalmente allo stato di avanzamento lavori;
- saggio di interesse variabile: taswo nominale annuo corrispondente all’EURIBOR a tre mesi, secondo la quotazione riportata su "Il Sole 24 Ore" a un mese, determinato due giorni antecedenti la chiusura del trimestre, arrotondato a 0,05 superiore e maggiorato dello spread di 1,5 punti percentuali annui;
- contributo negli interessi: 1,5% annuo nominale concesso dalla Regione Piemonte (Programma Pluriennale per l'impiantistica Sportiva 1999/2001, ai sensi della L.R. 22 dicembre 1995 n. 93);
- durata: 15 anni;
- ammortamento: 180 rate costanti mensili posticipate di Euro 2.126,22;
- garanzie: fidejussione del Comune di Torino.
Considerato che, ai sensi del citato art. 207, comma 3, gli interessi annuali delle operazioni di indebitamento garantite con fideiussione concorrono alla formazione del limite di cui al comma 1 dell'art. 204 del D.Lgs. n. 267/2000 e che tali interessi aggiunti a quelli dei mutui precedentemente contratti non comportano iscrizioni a bilancio di somme, per interessi, superiori al limite di legge.
Considerato altresì che la fideiussione non costituisce impegno contabile in quanto non dà origine ad alcun movimento finanziario se non dopo l'effettiva inadempienza dell'obbligato principale, talché il relativo importo non può essere iscritto in bilancio tra i residui ma soltanto segnalato tra le passività dello Stato Patrimoniale, si ritiene possibile concedere la fideiussione richiesta.
Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali:
Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
favorevole sulla regolarità contabile;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

1) di approvare il rilascio della fideiussione da parte del Comune di Torino, ai sensi dell'art. 207 del D.Lgs. 267/2000, a garanzia del mutuo da contrarsi per un importo di Euro 294.380,00 tra l'Unione Sportiva Barracuda - di Viesto e la Unicredit Banca S.p.A. per il finanziamento degli interventi per la realizzazione di una nuova tribuna coperta e di un nuovo locale di aggregazione nell'impianto sportivo Barracuda di Via Don Grazioli n. 41;
2) di garantire, con fideiussione, il pagamento delle rate mensili di ammortamento e di preammortamento del mutuo che matureranno dalla data del primo versamento della somma mutuata;
3) di prestare garanzia fidejussoria per un importo pari alla somma mutuata tenendo conto che per quanto concerne la quota interessi l'Impresa beneficia dei finanziamenti previsti dal Programma Pluriennale per l'impiantistica Sportiva 1999/2001 della Regione Piemonte, che ha concesso un contributo in conto interessi dell'1,5%, ai sensi della L.R. 22 dicembre 1995 n. 93 che saranno versati direttamente all'istituto mutuante;
4) di prendere atto del piano di rimborso del capitale, conteggiato al tasso EURIBOR a tre mesi maggiorato della commissione di 1,5 punti percentuali annui, come meglio specificato nel piano di ammortamento allegato (all. 1 - n.            );
5) di approvare lo schema del contratto di mutuo che viene allegato al presente provvedimento (all. 2 - n.                          );
6) di iscrivere la fideiussione nelle passività dello Stato Patrimoniale della Città, con decorrenza dall'anno 2004;
7) di dare atto che con la prestanda fideiussione non vengono superati i limiti di cui all'art. 204, comma 1, ed all'art. 207, comma 3, del D.Lgs. 267/2000 e che sono stati rispettati i criteri indicati nell'art. 207 del citato D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche;
8) di dare mandato al Direttore Finanziario dott. Domenico Pizzala od in sua vece al Dirigente Finanza e Fiscale dott. Filippo Dentamaro, ai sensi dell'art. 19, punto 3, del Regolamento per i contratti approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione del 15 marzo 1999:
a) a perfezionare l'operazione di fideiussione in nome e per conto del Comune intervenendo nella stipula del relativo contratto, nella forma in uso presso la Società mutuante;
b) a rilasciare nel contratto di mutuo ogni opportuna dichiarazione in conformità dei contenuti indicati nelle premesse della presente deliberazione;
c) ad apportare le variazioni e le integrazioni che conseguissero a modifiche di disposizioni di legge e/o provvedimenti ministeriali nonché a concordare le eventuali altre modificazioni che si rendessero utili od opportune, nel rispetto delle condizioni di cui alla presente deliberazione;
9) di dichiarare, attesa l’urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.