Servizio Centrale Risorse Finanziarie
Settore Finanza e Fiscale - Ufficio Finanziamenti
n. ord. 64
2004 03370/024
OGGETTO: IMPIANTO SPORTIVO "BARRACUDA" SITO IN VIA DON GRAZIOLI N. 41. PRESTAZIONE DI FIDEJUSSIONE DEL COMUNE DI TORINO A GARANZIA DEL MUTUO DI EURO 294.380,00 DA CONTRARSI TRA L'UNIONE SPORTIVA BARRACUDA E LA UNICREDIT BANCA S.P.A. PER IL FINANZIAMENTO DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E AMPLIAMENTO DELL'IMPIANTO.
Proposta dellAssessore Peveraro,
di concerto con lAssessore Montabone.
Con deliberazione n. 160 del Consiglio Comunale del 10 giugno
1996 (mecc. 1996 02668/10), venne approvata la concessione in
gestione all'Unione Sportiva Barracuda - di Viesto dell'impianto
sportivo Barracuda sito in Via Don Grazioli 41, per la durata
di venti anni, alle condizioni specificate nel disciplinare ad
essa allegato, nonché la relativa Convenzione.
La predetta Unione Sportiva, con nota in data 17 luglio 2003,
ha chiesto il rilascio della garanzia fidejussoria della Città
sul contraendo mutuo di Euro 294.380,00 con la Unicredit Banca
S.p.A. per la realizzazione di una nuova tribuna coperta e di
un nuovo locale di aggregazione dell'impianto sportivo Barracuda
il cui progetto è stato ammesso ai finanziamenti previsti
dal Programma Pluriennale per l'impiantistica Sportiva 1999/2001
della Regione Piemonte, che ha concesso un contributo in conto
interessi dell'1,5%, ai sensi della L.R. 22 dicembre 1995 n. 93.
Tale progetto comporta una spesa complessiva di Euro 519.408,00
IVA e spese tecniche comprese, come di seguito presentato:
Lavori Euro
390.000,00
Spese Tecniche Euro
42.000,00
IVA 20% ed altri oneri fisc.
Euro 87.408,00
TOTALE Euro
519.408,00
Il rilascio delle fidejussioni a favore di terzi per lassunzione
di mutui destinati alla realizzazione o ristrutturazione di opere
a fini culturali, sociali o sportivi su terreni di proprietà
dellente locale, è regolato dallart. 207, comma
3, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, che prevede lesistenza
delle seguenti condizioni:
- progetto approvato dallEnte Locale e stipula di convenzione
con il soggetto mutuatario che regoli la possibilità di
utilizzo delle strutture in funzione delle esigenze della collettività
locale;
- acquisizione della struttura realizzata al patrimonio dellente
al termine della concessione;
- convenzione che regoli i rapporti tra Ente Locale e mutuatario
nel caso di rinuncia di questi alla realizzazione o alla ristrutturazione
dellopera.
Poiché agli articoli 1 e 14 della Convenzione risulta che
l'Unione Sportiva Barracuda di Viesto si impegna a garantire lo
svolgimento delle attività sportive nellambito delle
funzioni societarie compatibili con limpianto stesso e la
sua destinazione e risulta inoltre che le nuove strutture realizzate
si intendono acquisite in proprietà del Comune di Torino
(artt. 6 e 12), che la Città potrà esigere la restituzione
immediata del bene nel caso di mancato adempimento degli obblighi
(art. 8) ed infine che il Settore Tecnico Edilizia Sportiva, tenuto
conto del parere del CONI, ha espresso parere favorevole in linea
tecnica al progetto ad esso sottoposto (nota del 27 aprile 2004),
si ritengono soddisfatte le condizioni previste dalla legge.
LIstituto mutuante ha presentato una bozza del contratto
di mutuo dal quale emergono le seguenti condizioni:
- erogazione del mutuo: in più soluzioni proporzionalmente
allo stato di avanzamento lavori;
- saggio di interesse variabile: taswo nominale annuo corrispondente
allEURIBOR a tre mesi, secondo la quotazione riportata su
"Il Sole 24 Ore" a un mese, determinato due giorni antecedenti
la chiusura del trimestre, arrotondato a 0,05 superiore e maggiorato
dello spread di 1,5 punti percentuali annui;
- contributo negli interessi: 1,5% annuo nominale concesso dalla
Regione Piemonte (Programma Pluriennale per l'impiantistica Sportiva
1999/2001, ai sensi della L.R. 22 dicembre 1995 n. 93);
- durata: 15 anni;
- ammortamento: 180 rate costanti mensili posticipate di Euro
2.126,22;
- garanzie: fidejussione del Comune di Torino.
Considerato che, ai sensi del citato art. 207, comma 3, gli interessi
annuali delle operazioni di indebitamento garantite con fideiussione
concorrono alla formazione del limite di cui al comma 1 dell'art.
204 del D.Lgs. n. 267/2000 e che tali interessi aggiunti a quelli
dei mutui precedentemente contratti non comportano iscrizioni
a bilancio di somme, per interessi, superiori al limite di legge.
Considerato altresì che la fideiussione non costituisce
impegno contabile in quanto non dà origine ad alcun movimento
finanziario se non dopo l'effettiva inadempienza dell'obbligato
principale, talché il relativo importo non può essere
iscritto in bilancio tra i residui ma soltanto segnalato tra le
passività dello Stato Patrimoniale, si ritiene possibile
concedere la fideiussione richiesta.
Tutto ciò premesso,
Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti
Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale,
fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella
competenza dei Consigli Comunali:
Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico
sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
favorevole sulla regolarità contabile;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;
1) di approvare il rilascio della fideiussione da parte del
Comune di Torino, ai sensi dell'art. 207 del D.Lgs. 267/2000,
a garanzia del mutuo da contrarsi per un importo di Euro 294.380,00
tra l'Unione Sportiva Barracuda - di Viesto e la Unicredit Banca
S.p.A. per il finanziamento degli interventi per la realizzazione
di una nuova tribuna coperta e di un nuovo locale di aggregazione
nell'impianto sportivo Barracuda di Via Don Grazioli n. 41;
2) di garantire, con fideiussione, il pagamento delle rate mensili
di ammortamento e di preammortamento del mutuo che matureranno
dalla data del primo versamento della somma mutuata;
3) di prestare garanzia fidejussoria per un importo pari alla
somma mutuata tenendo conto che per quanto concerne la quota interessi
l'Impresa beneficia dei finanziamenti previsti dal Programma Pluriennale
per l'impiantistica Sportiva 1999/2001 della Regione Piemonte,
che ha concesso un contributo in conto interessi dell'1,5%, ai
sensi della L.R. 22 dicembre 1995 n. 93 che saranno versati direttamente
all'istituto mutuante;
4) di prendere atto del piano di rimborso del capitale, conteggiato
al tasso EURIBOR a tre mesi maggiorato della commissione di 1,5
punti percentuali annui, come meglio specificato nel piano di
ammortamento allegato (all. 1 - n. );
5) di approvare lo schema del contratto di mutuo che viene allegato
al presente provvedimento (all. 2 - n. );
6) di iscrivere la fideiussione nelle passività dello Stato
Patrimoniale della Città, con decorrenza dall'anno 2004;
7) di dare atto che con la prestanda fideiussione non vengono
superati i limiti di cui all'art. 204, comma 1, ed all'art. 207,
comma 3, del D.Lgs. 267/2000 e che sono stati rispettati i criteri
indicati nell'art. 207 del citato D.Lgs. 267/2000 e successive
modifiche;
8) di dare mandato al Direttore Finanziario dott. Domenico Pizzala
od in sua vece al Dirigente Finanza e Fiscale dott. Filippo Dentamaro,
ai sensi dell'art. 19, punto 3, del Regolamento per i contratti
approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione del 15 marzo
1999:
a) a perfezionare l'operazione di fideiussione in nome e per conto
del Comune intervenendo nella stipula del relativo contratto,
nella forma in uso presso la Società mutuante;
b) a rilasciare nel contratto di mutuo ogni opportuna dichiarazione
in conformità dei contenuti indicati nelle premesse della
presente deliberazione;
c) ad apportare le variazioni e le integrazioni che conseguissero
a modifiche di disposizioni di legge e/o provvedimenti ministeriali
nonché a concordare le eventuali altre modificazioni che
si rendessero utili od opportune, nel rispetto delle condizioni
di cui alla presente deliberazione;
9) di dichiarare, attesa lurgenza, in conformità
del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento
immediatamente eseguibile ai sensi dellart. 134, 4°
comma, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n.
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