Divisione Urbanistica ed Edilizia Privata
Settore Procedure Amm.ve Urbanistiche

n. ord. 63
2004 03341/009

CITTÀ  DI  TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 28 GIUGNO 2004
(proposta dalla G.C. 30 aprile 2004)

Testo coordinato ai sensi dell'art. 44 comma 2 del Regolamento del Consiglio Comunale

OGGETTO: CIRCOSCRIZIONE 5 - PIANO ESECUTIVO CONVENZIONATO RELATIVO ALLA ZONA URBANA DI TRASFORMAZIONE "AMBITO 4.23 STADIO DELLE ALPI", LOCALIZZATA TRA CORSO GROSSETO - STRADA COMUNALE ALTESSANO - STRADA DRUENTO E VIA TRAVES - APPROVAZIONE.

Proposta dell'Assessore Viano.

Il Piano Esecutivo Convenzionato è relativo all’attuazione dell’Ambito 4.23 Stadio delle Alpi, così come previsto dalla variante urbanistica n. 56 al P.R.G. approvata con deliberazione del Consiglio Comunale in data 16 dicembre 2002 (mecc. 2002 08520/009) e disciplinato nella relativa scheda normativa.
La proposta di P.E.C. è stata presentata dalla Società F.C. Juventus S.p.A., a cui è stata trasferita per la durata di 99 anni, con atto del 15 luglio 2003, la proprietà superficiaria dell’impianto Stadio delle Alpi, delle aree limitrofe e dei fabbricati ivi insistenti (Edificio Ex Bonafous), per complessivi mq. 349.324 di aree comprese nell’Ambito 4.23.
La scheda normativa dell’Ambito 4.23 Stadio delle Alpi descrive l’Ambito come destinato alla complessiva riorganizzazione e riqualificazione fisica e funzionale dello Stadio attraverso interventi volti alla conservazione dell’impianto sportivo esistente, alla realizzazione di un complesso annesso destinato ad ospitare attività di supporto a quelle sportive, nonché alla realizzazione dei relativi servizi e di un nuovo insediamento a destinazione A.S.P.I., di cui una quota massima destinata ad attività commerciale.
In sintesi, il P.E.C. in oggetto per quanto riguarda l’impianto dello Stadio, prevede i seguenti interventi:
- la ristrutturazione dello Stadio, che verrà utilizzato ordinariamente per lo svolgimento dell’attività calcistica, finalizzato attraverso il concetto dello "stadio nello stadio" ad eliminare l’attuale pista di atletica e a riplasmare il sistema delle tribune e dei palchi, riducendo la capienza dagli attuali circa 75.000 a circa 40.000 spettatori, nonché le attività complementari all’impianto sportivo stesso;
- la localizzazione delle destinazioni connesse a quelle sportivo/calcistiche (commercio tematico) per una quota di circa mq. 13.207 di superficie utile (di cui max mq. 10.000 di superficie di vendita);
- la realizzazione della sede sociale, localizzata alle spalle della tribuna ovest, rappresentata da un fabbricato a tre piani fuori terra che riprende formalmente, con un volume curvilineo, l’impianto principale (circa mq. 5.000 di SLP).
Il così detto "commercio tematico" all’interno dell’impianto sportivo viene ricavato in una parte ampliata dei locali esistenti ubicati a ridosso della tribuna est dello Stadio.
Per quanto riguarda la destinazione commerciale dell’area dello Stadio delle Alpi la Variante n. 31 al P.R.G., approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 4 febbraio 2002 (mecc. 2001 11496/09), individua nell’area oggetto del P.E.C. una localizzazione commerciale L 2.
In particolare, sul lato est dello Stadio sarà realizzato un nuovo insediamento con destinazione Attività di Servizio alle Persone e alle Imprese (ASPI) per un max di 25.000 mq. di SLP, di cui le attività commerciali non potranno superare mq. 17.000 di superficie di vendita netta e mq. 5.000 di SLP dedicate ad attività per il tempo libero. Il nuovo insediamento commerciale sarà servito da una viabilità pedonale di progetto organizzata su tre assi collegati ed orientati lungo l’asse est-ovest dello Stadio. Al fine di consentire l’ingresso allo Stadio anche da quest’area si prevede la realizzazione di una piazza pedonale alla quota di copertura dei fabbricati commerciali alla quale si accederà attraverso un sistema di rampe simmetriche.
Il progetto di P.E.C. prevede, altresì, il mantenimento dell’edificio esistente lungo strada Altessano, già sede dell’Istituto Bonafous, anch’esso destinato ad ASPI con esclusione delle attività commerciali di vendita.
Con la convenzione relativa al P.E.C. le parti si impegnano ad assoggettare all’uso pubblico le aree in diritto di superficie destinate a servizi pubblici e viabilità pedonale, per complessivi mq. 145.143, entro 90 (novanta) giorni dalla stipula della convenzione. L’assoggettamento all’uso pubblico si eserciterà mediante la possibilità di godimento da parte della generalità dei cittadini con modalità ed orari del tutto svincolati dal funzionamento delle future attività commerciali e dagli eventi che si terranno all’interno dello Stadio.
La gestione e la manutenzione di tutte le aree assoggettate all’uso pubblico, le modalità di uso, nonché l’accollo degli altri oneri derivanti dal loro utilizzo (illuminazione, formazione e cura delle aree verdi, delle aree attrezzate e degli spazi di socializzazione, ecc.) sono a carico del superficiario, come già convenuto nell’atto di trasferimento della proprietà superficiaria del 15 luglio 2003.
La definizione puntuale della gestione delle aree a servizi sarà oggetto di autonoma convenzione da approvarsi entro il termine di ultimazione delle opere di urbanizzazione.
Le aree, costituenti la dotazione di servizi pubblici e parcheggi multifunzionali, pari a mq. 144.600 complessivi, sono commisurate sia ai fabbisogni funzionali afferenti allo Stadio delle Alpi di cui al D.M. 25 agosto 89 (spazi attrezzati a parcheggi) e al D.M. 18 marzo 96 (aree attrezzate per lo sfollamento), sia alle nuove attività ai sensi delle disposizioni di legge vigenti. In particolare, sulle aree a parcheggi pubblici che misurano mq. 119.600 verranno ricavati 4.600 posti auto circa. Nel sottosuolo, inoltre, verranno realizzati parcheggi privati afferenti le diverse attività insediate.
L’ultimazione complessiva degli interventi dovrà avvenire entro il termine di anni 10 (dieci) decorrente dalla stipula della convenzione, corrispondente al termine di validità del P.E.C. Le opere di sistemazione delle aree destinate a viabilità e a servizi pubblici dovranno, tuttavia, essere eseguite dal Proponente entro 3 anni dall’approvazione del progetto esecutivo delle opere di urbanizzazione ed in ogni caso non oltre 4 anni dalla stipula della convenzione relativa al P.E.C..
Il Proponente a garanzia della puntuale stipula della convenzione, nonché dell’assoggettamento ad uso pubblico delle aree a servizi, ha costituito, a favore della Città, una fideiussione di Euro 232.784,00, pari al 3% della stima degli oneri di urbanizzazione dovuti, da svincolarsi solo a seguito della formalizzazione dell’atto di assoggettamento all’uso pubblico.
La Commissione Edilizia, alla quale in data 11 marzo 2004 è stato sottoposto il progetto di P.E.C., ha espresso parere favorevole alla sua approvazione.
I dati tecnici fondamentali dell’intervento, che troverà attuazione mediante il rilascio di 6 (sei) permessi a costruire, sono i seguenti:
Superficie Territoriale (ST)                                                 mq. 356.091
IMPIANTO SPORTIVO
Superficie Utile Esistente                                                    mq.   54.000
Superficie Utile in Progetto                                                 mq.   52.001
Di cui:
- Impianto sportivo/attività complementari                          mq.    34.342 (SLP mq. 38.780)
- Destinazioni connesse                                                      mq.   13.207 (SLP mq. 14.132)
- Sede Sociale                                                                   mq.     4.452 (SLP mq. 5.000)
S.L.P. residua (da utilizzare per destinazioni connesse)        mq.     1.999 (SLP mq. 2.500)
NUOVO INSEDIAMENTO (A.S.P.I.)
- A.S.P.I. commerciale (max 17.000 di vendita) S.L.P.      mq.    20.000
- A.S.P.I. tempo libero S.L.P.                                           mq.      5.000
- A.S.P.I. Ex Bonafous S.L.P.                                           mq.      1.400 esistente
AREE SERVIZI di progetto                                              mq.  144.600
> minino mq. 143.600 previsti nella scheda normativa
Aree per viabilità pedonale                                                mq.      7.310
In base allo schema di convenzione ed alle modalità in esso contenute, il Proponente si impegna a realizzare tutte le opere di urbanizzazione previste dai relativi progetti di massima, che fanno parte integrante del P.E.C., e dai successivi progetti preliminari ed esecutivi delle opere stesse.
L’assoggettamento perpetuo all’uso pubblico delle aree già di proprietà della Città, oggetto di diritto di superficie, consentirà l’acquisizione al patrimonio indisponibile del Comune delle opere realizzate a scomputo.
Dette opere, articolate in lotti di intervento funzionali, sono essenzialmente relative a:
Lotto 1        realizzazione di un’area a parcheggi (mq. 15.000) e a verde (mq. 25.000) poste ad ovest del corso Grande Torino, per un importo pari a circa Euro 3.521.000,00;
Lotto 3        realizzazione di aree a parcheggi e a viabilità pedonale (mq. 7.310) relative al nuovo insediamento commerciale annesso all’impianto sportivo, per un importo pari a Euro 3.883.000,00.
Si specifica che il Lotto 2 relativo all’area parcheggio esistente non prevede interventi oggetto di scomputo.
L'importo complessivo di tali opere, individuato in base alle valutazioni dei singoli progetti, è, ad oggi, calcolato in Euro 7.404.000,00, salvo ulteriori definizioni in sede di progettazione esecutiva derivanti anche dalle puntualizzazioni dei Settori Tecnici ed Enti competenti.
In quella sede verrà, altresì, adeguato il Computo Metrico Estimativo ai nuovi prezzi unitari di cui all’Elenco Prezzi per Opere e Lavori Pubblici nella Regione Piemonte, adottato con deliberazione della Giunta Comunale del 28 dicembre 2001 (mecc. 2001 12221/29), con l’applicazione del coefficiente di riduzione del 10% di cui alla deliberazione della Giunta Comunale del 24 febbraio 1998 (mecc. 9801268/57).
Il progetto di massima relativo alle opere di urbanizzazione comprensivo del computo metrico estimativo, è stato trasmesso alla Divisione Infrastrutture e Mobilità, ed ha ottenuto parere favorevole condizionato a che nella successiva fase progettuale i progetti preliminari siano resi conformi alle prescrizioni contenute nei pareri dei Settori competenti e che in ogni caso siano realizzate tutte le opere, anche esterne all’Ambito di intervento, necessarie a seguito del nuovo insediamento commerciale.
Il Proponente si obbliga, in ogni caso, a corrispondere gli eventuali oneri di urbanizzazione ancora dovuti, da valutare al momento del rilascio dei singoli permessi a costruire, anche in relazione al costo delle opere di urbanizzazione definito nei progetti esecutivi delle opere stesse e verificato in sede di collaudo.
Sulla base delle indicazioni progettuali fornite dal P.E.C. i suddetti oneri ammontano oggi a Euro 7.759.465,66, di cui Euro 6.288.522,16 per gli oneri di urbanizzazione primaria ed Euro 1.470.943,50 per gli oneri di urbanizzazione secondaria.
Pertanto:
- importo oneri di urbanizzazione dovuti (circa)                                                                         Euro 7.759.465,66
- costo totale delle opere di urbanizzazione da realizzare a scomputo (circa)                              Euro 7.404.000,00
- differenza da versare in sede di rilascio dei permessi a costruire (circa)                                   Euro    355.465,66
Il costo di costruzione, dovuto ai sensi del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, non è definibile in sede di convenzione in quanto il progetto planivolumetrico delle opere edilizie non contiene ancora i parametri per la sua corretta definizione, che è, pertanto, demandata al momento del rilascio dei permessi a costruire.
Per l’impianto sportivo e le attività strettamente complementari il Proponente corrisponderà il contributo necessario al trattamento ed allo smaltimento dei rifiuti, in quanto le stesse attività di servizio privato sono assimilate, in mancanza di una categoria specifica, alle attività produttive.
Per le modalità di attuazione degli interventi relativi al P.E.C. sopra sinteticamente descritti, si rinvia al più dettagliato e puntuale schema di convenzione allegato al presente provvedimento.
In data 9 febbraio 2004 il Settore Tutela e Ambiente della Divisione Verde e Ambiente ha dichiarato che il P.E.C. in oggetto risulta coerente con il Piano di Zonizzazione Acustica.
La documentazione completa del presente P.E.C. è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal 6 maggio 2004 al 21 maggio 2004 e nei successivi 15 giorni dal termine del deposito non sono pervenute proposte e osservazioni scritte, e la stessa documentazione è stata trasmessa in data 5 maggio 2004 alla Circoscrizione n. 5 per l'espressione del parere di competenza. La suddetta Circoscrizione nella seduta del 28 maggio 2004 con deliberazione del Consiglio Circoscrizionale n. 95 (mecc. 2004 04315/088) (all. 11) ha espresso parere favorevole a condizione che quanto illustrato nella narrativa della propria deliberazione: "venga preso in considerazione nella stesura dei progetti definitivi e nella organizzazione del complesso "Stadio" (accessibilità facilitata, problema parcheggi e servizi igienici esterni …) e che la Città realizzi in tempi utili la bretella di collegamento con corso Marche, apra il trincerone su corso Molise e renda operativo l'utilizzo della linea Torino-Ceres come una sorta di secondo ramo di metropolitana".
Nel merito di quanto rilevato, in particolare per quanto attiene ai problemi relativi all'aumento della domanda di mobilità che si verificherà nell'intorno dell'insediamento in progetto, si evidenzia quanto segue:
- l'aumento della dotazione di aree parcheggio in progetto dovrebbe poter soddisfare la domanda sempre alta di posti auto che si verifica in concomitanza con gli avvenimenti sportivi e non, che si svolgeranno all'interno dello Stadio delle Alpi, tenuto conto anche della sensibile riduzione dei posti a sedere previsti, che passano da circa 75.000 a 40.000;
- la elevata accessibilità dell'area attraverso il sistema tangenziale è tra le ragioni prime della scelta localizzativa a suo tempo compiuta; sono certamente possibili ulteriori miglioramenti coerenti con le proposte avanzate, da valutare attentamente in fase esecutiva e di pianificazione delle priorità viabilistiche;
- la previsione di servizi igienici sull'area a parcheggio ovest dovrà essere valutata con attenzione in sede di progettazione preliminare relativa alle opere di urbanizzazione con il competente Settore, riconosciuta peraltro la necessità di adottare idonee soluzioni;
- per quanto concerne il potenziamento del trasporto pubblico utilizzando la linea Torino-Ceres è questione all'esame dell'Amministrazione nell'ambito degli approfondimenti in corso per la delineazione delle prospettive di medio lungo termine a scala metropolitana;
- in relazione, infine, alla proposta di apertura del "trincerone" nell'intersezione fra i corsi Toscana e Molise si segnala che è in corso la predisposizione del progetto funzionale per la realizzazione di una rotonda veicolare che modifica sostanzialmente l'attuale assetto viabile della zona, riducendo l'impatto della linea tranviaria e consentendo una distribuzione più razionale della circolazione veicolare.
Infine, in osservanza della Legge 21 dicembre 2001, n. 443, art. 1 comma 6, occorre prendere atto che in relazione al presente piano esecutivo convenzionato non ricorrono le condizioni di definizione degli elementi di carattere plano-volumetriche, tipologiche, formali e costruttive necessarie a rendere applicabili agli strumenti urbanistici le disposizioni di cui all’art. 1 comma 6 della medesima legge in materia di sostituzione di concessione e autorizzazione edilizia con denuncia di inizio attività.
Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;
Vista la Legge Urbanistica Regionale n. 56/77 e s.m.i.;
Visto il parere di conformità al Piano di Zonizzazione Acustica;
Visto il Piano Regolatore Generale, approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 3-45091 del 21 aprile 1995 pubblicata sul B.U.R. n. 21 del 24 maggio 1995;
Rilevato, altresì, che all'Albo Pretorio della Città di Torino, a cui il P.E.C. è stato trasmesso in data 5 maggio 2004, non sono pervenute osservazioni e/o proposte scritte nei termini prescritti;
Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
favorevole sulla regolarità contabile;
Rilevato che il Consiglio della Circoscrizione 5, nella seduta del 28 maggio 2004, con deliberazione atto n. 95, mecc. 2004 04315/088, ha espresso parere favorevole condizionato;
Con voti unanimi, espressi in forma palese,

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

di approvare, per i motivi esposti nella parte narrativa che qui integralmente si richiamano:
1) il Piano Esecutivo Convenzionato, ai sensi dell'art. 43 della L.U.R. n. 56/77 e s.m.i., relativo alla Zona Urbana di Trasformazione "Ambito 4.23 Stadio delle Alpi".
Fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento i seguenti elaborati:
- Schema di Convenzione (all. 1 - n.                 ) corredato dai relativi allegati;
- Progetto di P.E.C. costituito da:
- Relazione illustrativa - Norme Tecniche di Attuazione (all. 2 - n.                       );
- Tavola 1 Schemi Urbanistici (all. 3 - n.                           );
- Tavola 2 Verifica Superfici Utili Stadio (all. 4 - n.                        );
- Tavola 3 Rilievo Fotografico (all. 5 - n.                              );
- Tavola 4 Tavola Prescrittiva: "Planimetria delle Destinazioni e delle Regole Edilizie" (all. 6 - n.                          );
- Tavola 5 Planimetria Comparti Edificatori - Planimetria delle aree assoggettate all’uso pubblico (all. 7 - n.                       );
- Tavola 6 Tavola Indicativa: "Planivolumetrico, Sezione Trasversale, Viste Generali" (all. 8 - n.                         );
- Tavola 7 Parcheggi e Accessi (all. 9 - n.                           );
- Progetto di massima opere di urbanizzazione (all. 10 - n.                                   );
- Deliberazione del Consiglio Circoscrizionale n. 5 del 28 maggio 2004 n. 95 (mecc. 2004 04315/088) (all. 11 - n.           );
2) di approvare l’attuazione della presente deliberazione provvedendo alla stipulazione per atto pubblico della Convenzione stessa, entro il termine di 6 (sei) mesi dalla data di esecutività della presente deliberazione, come da atto d'obbligo che è stato presentato dal Proponente, unitamente alla relativa garanzia fideiussoria con funzione di penale per la mancata stipula o il ritardo nella stipula della Convenzione medesima, a norma del Regolamento per i contratti attualmente vigente e s.m.i., tra il Comune di Torino ed il Proponente Società Juventus F.C. - S.p.A. con sede legale in Torino, Corso Galileo Ferraris n. 32, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Torino 00470470014; con l'autorizzazione all'ufficiale rogante nonché al rappresentante del Comune di Torino di apportare, ove occorra, al momento della sottoscrizione, tutte quelle modifiche ritenute necessarie e/o opportune nella specifica funzione di adeguamento alle norme di legge, nonché le modifiche di carattere tecnico-formale al pari giudicate opportune e comunque dirette ad una migliore redazione dell'atto;
3) di prendere atto che gli introiti relativi agli oneri di urbanizzazione e al costo di costruzione saranno acquisiti a cura del Settore Procedimenti Istruttori Edilizi;
4) di prendere atto, in osservanza della Legge 21 dicembre 2001, n. 443, art. 1 comma 6, che in relazione al presente piano esecutivo convenzionato non ricorrono le condizioni di definizione degli elementi di carattere plano-volumetriche, tipologiche, formali e costruttive necessarie a rendere applicabili agli strumenti urbanistici le disposizioni di cui all’art. 1 comma 6 della medesima legge in materia di sostituzione di concessione e autorizzazione edilizia con denuncia di inizio attività;
5) di rinviare a successiva determinazione dirigenziale, a seguito di approvazione del progetto esecutivo, la necessaria operazione contabile relativa all'accertamento dell'entrata e al relativo impegno di spesa per le opere di urbanizzazione da realizzare a scomputo degli oneri stessi. Rimane stabilito che il proponente realizzerà, senza ulteriori oneri per il Comune di Torino, tutte le opere di urbanizzazione previste nei progetti esecutivi;
6) di dichiarare, attesa l’urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.