Divisione Urbanistica ed Edilizia Privata
Settore Procedure Amm.ve Urbanistiche

n. ord. 94
2004 03304/009

CITTÀ  DI  TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 20 SETTEMBRE 2004
(proposta dalla G.C. 30 aprile 2004)

Testo coordinato ai sensi dell'art. 44 comma 2 del Regolamento del Consiglio Comunale

OGGETTO: STRADA DEL FRANCESE N. 141/20 - CONFERENZA DEI SERVIZI PER LA VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE. ESPRESSIONE DEL PARERE SULLA VARIAZIONE URBANISTICA.

Proposta dell'Assessore Viano.

Il recepimento del D.P.R. del 12 aprile 1996 "Indirizzi in materia di Valutazione dell’Impatto Ambientale" da parte della Regione Piemonte si è realizzato con l’emanazione della Legge Regionale del 14 dicembre 1998 n. 40 "Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione". La Regione Piemonte si è dotata, così, di uno strumento legislativo capace di innescare un processo che subordini programmazione, pianificazione e progettazione alla valutazione preventiva delle ricadute ambientali.
La legge regionale definisce l’impatto ambientale come l’insieme degli effetti diretti ed indiretti, a breve, medio e lungo termine, permanenti e temporanei, singoli e cumulativi, positivi e negativi, che la realizzazione delle opere o interventi comporta sull’ambiente inteso come insieme complesso di sistemi naturali e antropici.
Sono oggetto della procedura di valutazione di impatto ambientale sia progetti di opere ed interventi pubblici e privati, sia interventi di modifica o di ampliamento su opere già esistenti. In base all’atto di indirizzo, i progetti sono divisi in due gruppi di elenchi (Allegati A e B) a loro volta suddivisi in funzione dell’attribuzione della procedura di VIA a Regione, Province e Comuni (autorità competenti). Tutti i progetti ricadenti nell’allegato A devono essere sottoposti obbligatoriamente a valutazione, mentre i progetti inseriti nell’allegato B devono essere sottoposti alla fase di verifica se non ricadono, neppure parzialmente, in aree naturali protette, localizzazione che impone come obbligatoria la procedura di valutazione.
In particolare, per quanto concerne i rifiuti e gli imballaggi, il Decreto Ronchi (D.Lgs. 22/97) all’art. 12 comma 3, prevede che la pronuncia di compatibilità ambientale sia ricompresa e coordinata con i procedimenti autorizzatori di carattere ambientale ai sensi dell’art. 13 della L.R. 40/98.
Il processo di coordinamento e di unificazione delle procedure si realizza con la convocazione della Conferenza dei Servizi, a cui prendono parte i settori Regionali e Provinciali competenti, gli Enti Locali territoriali, sedi dell’opera da valutare, l’Ente di gestione dell’area eventualmente protetta, l’Azienda Sanitaria Locale competente e l’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale.
L’autorizzazione alla realizzazione dell’impianto ai sensi dell’art. 27 del D.Lgs. 22/1997 stabilisce, inoltre, che l’approvazione del progetto sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali per cui è possibile rilasciare un’autorizzazione unica che comprende sostanzialmente più atti. Nel caso in esame viene pertanto assorbita anche l’autorizzazione ai sensi dell’art. 6 del D.P.R. 203/88 relativamente alle emissioni in atmosfera.
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 27, comma 5, del D.Lgs. 22/1997 e s.m.i., ancora, l'approvazione del progetto "costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico comunale e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori".
Le aree interessate dal presente provvedimento sono ubicate in adiacenza all'impianto esistente in Strada del Francese n. 141/20 di proprietà della ditta General Fusti, a nord della Tangenziale Nord nelle vicinanze della discarica Basse di Stura ed ubicate nella Circoscrizione Amministrativa n. 6.
In data 14 giugno 2002 la società General Fusti S.r.l. di Torino ha presentato domanda di avvio della Fase di Specificazione dei contenuti dello Studio di Impatto Ambientale della procedura di VIA, ai sensi dell'art. 11, comma 2 della L.R. 40/98, relativamente al progetto denominato: "Ampliamento dell'impianto chimico-fisico-biologico esistente ed integrazione con una sezione di trattamento termico con recupero di energia", da realizzarsi nel Comune di Torino, Strada del Francese 141/20.
Dal progetto previsto deriva, infatti, un'opera rientrante nella categoria progettuale n. 5 dell'allegato A2 della L.R. 40/1998: "Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti pericolosi, mediante operazioni di cui all'allegato B ed all'allegato C, lettere da R1 a R9, del Decreto Legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, ad esclusione degli impianti di recupero sottoposti alle procedure semplificate di cui agli articoli 31 e 33 del medesimo Decreto Legislativo 22/1997".
Il progetto è stato, pertanto, sottoposto alla Fase di Specificazione dei contenuti dello Studio di Impatto Ambientale della procedura di VIA a norma dell'art. 11, comma 3 della citata L.R. 40/1998 e per lo svolgimento dell'istruttoria è stato attivato uno specifico gruppo di lavoro dell'organo tecnico, istituito con D.G.P. 63-65326 del 14 aprile 1999 e s.m.i..
In data 9 luglio 2002 si è svolta la riunione della Conferenza dei Servizi istituita per il procedimento di Specificazione a seguito della quale è stata emessa la Determinazione Dirigenziale n. 79-181249 del 9 agosto 2002.
Con tale provvedimento sono stati specificati i contenuti dello Studio di Impatto Ambientale anticipando inoltre le prime valutazioni istruttorie effettuate sul progetto preliminare, comprendenti tra l’altro l’incompatibilità del progetto con il Piano Regolatore Generale del Comune di Torino.
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 13 della L.R. 40/1998, sopra richiamato, è stata attivata la Conferenza dei Servizi alle cui sedute sono stati invitati i soggetti previsti dall'art. 9 della Legge Regionale stessa.
Con successive istanze di valutazione la società proponente, ha richiesto una sospensione del procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale al fine di poter stralciare la sezione di incenerimento degli olii medi di risulta e predisporre una revisione progettuale limitatamente al solo ampliamento dell’impianto chimico-fisico-biologico.
In seguito, ha formulato istanza di riavvio del procedimento di espressione del giudizio di compatibilità ambientale e del rilascio coordinato delle autorizzazioni, limitatamente al solo progetto stralcio: "Ampliamento dell'impianto chimico-fisico-biologico esistente in Strada del Francese 141/20".
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 13 della L.R. 40/1998 è stata attivata la Conferenza dei Servizi alle cui sedute sono stati invitati i soggetti previsti dall'art. 9 della Legge Regionale stessa: le sedute si sono svolte in data 4 novembre 2003 e 17 marzo 2004 presso l'Area Ambiente della Provincia di Torino.
Con note n. 293195 dell’11 novembre 2003 e n. 296607 del 13 novembre 2003, a seguito delle determinazioni assunte nella seduta della Conferenza di Servizi del 4 novembre 2003, la Provincia ha provveduto a comunicare al proponente l'elenco delle integrazioni necessarie per il completamento dell'istruttoria: parte della documentazione richiesta è pervenuta a questa Provincia in data 11 febbraio 2004 successivamente completata in data 17 febbraio 2004.
Il termine ultimo per l'espressione del giudizio di compatibilità ambientale, a norma dell'art. 12, comma 6, della L.R. 40/1998, è il 17 maggio 2004.
Il procedimento di rilascio del giudizio di compatibilità ambientale, in ordine al progetto in argomento, assorbe i seguenti pareri, nulla osta, consensi o provvedimenti di analoga natura, che dovranno costituire parte integrante necessaria del giudizio predetto:
- assenso di compatibilità urbanistica del Comune di Torino;
- parere ai sensi dell’art. 7 del D.P.R. 203/88 del Comune di Torino;
- parere dell’A.R.P.A..
Sono ricompresi nel giudizio di compatibilità ambientale e pertanto devono essere oggetto di rilascio coordinato in sede di giudizio di compatibilità ambientale le seguenti autorizzazioni:
- approvazione del progetto, autorizzazione alla realizzazione e contestuale autorizzazione all’esercizio dell’ampliamento dell’impianto di trattamento chimico-fisico-biologico, ai sensi degli artt. 27 e 28 del D.Lgs. 22/97;
- autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell’art. 6 del D.P.R. 203/88.
Non verranno ricompresi nel giudizio stesso e pertanto si rimette agli Enti competenti il rilascio dei seguenti provvedimenti:
- Certificato di Prevenzione Incendi da parte del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco;
permesso di costruire ai sensi del D.P.R. 380/2001.
Il progetto di adeguamento dell’impianto chimico-fisico e biologico persegue l’obiettivo di aumentare il livello di affidabilità e la capacità di trattamento dell’impianto.
Sotto il profilo di compatibilità ambientale, si rileva quanto segue: il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale all'art. 14.6 delle N.T.A. prevede che per le aree di pregio ambientale individuate negli strumenti urbanistici comunali come aree a parco di interesse generale si applichino i disposti stabiliti dal P.R.G.C.. Eventuali mutamenti di destinazione d'uso saranno ammessi solo per finalità compatibili con gli obiettivi di tutela e di fruizione delle risorse naturalistiche dei siti o per casi eccezionali e motivati. Dal momento che il P.R.G.C. di Torino include il sito in questione nell'area per servizi "parchi urbani e fluviali P33 Villaretto" esiste un parziale conflitto con gli strumenti urbanistici sia comunali sia provinciali.
È inoltre presente un ulteriore elemento di progettualità in corso a scala territoriale (il progetto "Corona Verde") che occorre prendere in considerazione. Tale progetto è finalizzato alla riqualificazione ambientale dell'area metropolitana torinese, tra cui rientra anche il progetto "Tangenziale Verde". L'obiettivo è costituire un parco territoriale di connessione tra parchi urbani e regionali e l'ampliamento in oggetto andrebbe a ricadere nell'ambito A: "Parco intercomunale di riequilibrio ambientale e di connessione tra parchi urbani e regionali" dove è prevista la realizzazione di un bosco naturaliforme che costituisca barriera fonico-visiva nei confronti degli insediamenti industriali esistenti.
I limiti di progetto del P.R.U.S.S.T. "Tangenziale Verde" non interessano, direttamente, l'area in esame ma sono, tuttavia, strettamente adiacenti ad essa.
A tal fine, si prevede in progetto la messa a dimora di un bosco ripariale di circa 3.000 mq. all’interno dello stabilimento e di una cortina alberata a mascheramento dell’area serbatoi, onde mitigare l’impatto visivo con un complessivo effetto di miglioramento paesaggistico rispetto all’esistente, in coerenza con gli obiettivi di riqualificazione paesaggistica delle aree limitrofe.
Tale previsione progettuale sarà inoltre oggetto di specifiche prescrizioni al fine di assicurare una corretta costituzione e transizione di specie arboree, nonché adeguati interventi di manutenzione.
L'area destinata all’installazione dei serbatoi di stoccaggio e del sistema di trattamento delle emissioni odorigene è destinata dal P.R.G.C. del Comune di Torino al Parco Urbano di Villaretto ambito P33 finalizzato al: "recupero ed alla salvaguardia dei valori paesaggistici e naturali, a garantire piena fruizione dell'ambiente naturale, alla valorizzazione dell'attività agricola".
Per quanto riguarda, pertanto, la realizzazione della vasca di contenimento del nuovo parco serbatoi il progetto risulta, allo stato attuale, non conforme alle previsioni urbanistiche vigenti, mentre la collocazione territoriale dell’impianto esistente oggetto di modifica sostanziale è coerente con le indicazioni del P.R.G.C..
Il progetto in esame è sostanzialmente coerente con gli obiettivi generali di miglioramento e tutela della qualità ambientale, perseguiti dagli strumenti di pianificazione, ma non si conforma agli obiettivi specifici per quanto riguarda la localizzazione della vasca di contenimento dei serbatoi di stoccaggio dei reflui che, seppur realizzata all’interno dell’area di proprietà dello stabilimento ed in adiacenza ai capannoni esistenti, non risulta conforme con le indicazione del P.R.G.C. di Torino.
Il contrasto con gli strumenti di pianificazione, ai sensi del citato D.Lgs. 22/97 è superabile con l'approvazione del progetto che costituisce variante allo strumento urbanistico comunale.
Considerato che:
con la realizzazione dell’intervento in oggetto potranno essere conseguiti sostanziali miglioramenti dell’impianto attuale di trattamento dei rifiuti con sostanziale razionalizzazione delle linee ed ottimizzazione dei processi;
- l’adeguamento con tecnologie innovative dell’impianto di trattamento consentono di ridurre la concentrazione di solfati, la produzione di fanghi, il consumo di calce e di garantire una maggior stabilità e sicurezza del processo;
- non sono emersi elementi tali da far ritenere che l’intervento in progetto possa aggravare, da un punto di vista ambientale, la situazione esistente e futura dell'area in esame, anche in relazione al fatto che si inseriscono nel contesto con adeguate misure di mitigazione e presidi ambientali;
- sono da ritenersi efficaci le procedure proposte ed implementate dalla società proponente finalizzate ad una corretta gestione dell’esercizio dell’impianto e di gestione delle emergenze;
- sulla base dei presidi previsti e delle valutazioni previsionali condotte si ritiene compatibile l'impatto acustico post operam che verrà comunque da subito monitorato al fine di verificare la correttezza delle previsioni e di assicurare, se del caso, ulteriori interventi di mitigazione;
- alcune prescrizioni di carattere progettuale e gestionale si ritiene infine che potranno rivelarsi sufficienti a mitigare o eliminare gli impatti ambientali residui ed a garantire la sicurezza, per quanto di competenza, del progetto presentato.
Si evidenzia pertanto in conclusione che l'intervento proposto è da ritenersi allo stato attuale compatibile sul piano progettuale, ambientale e programmatico.
L’espressione del giudizio positivo di compatibilità ambientale sarà in ogni caso subordinata al rispetto integrale, da parte della società General Fusti S.r.l., delle prescrizioni per la mitigazione, compensazione e/o monitoraggio degli impatti, allegate all'atto autorizzativo quale parte integrante e sostanziale dello stesso.
L’autorizzazione alla realizzazione ed all’esercizio dell’impianto è altresì subordinata al rispetto integrale, da parte della società General Fusti S.r.l., delle prescrizioni relative alla realizzazione ed alla gestione dell’impianto ed alle emissioni in atmosfera, allegate all'atto autorizzativo quale parte integrante e sostanziale dello stesso.
Alla luce di quanto sopra esposto si propone di introdurre una modifica allo strumento urbanistico vigente finalizzata alla realizzazione degli interventi previsti dal progetto.
Ai sensi dell’art. 14 ter della Legge 241/90, così come modificato dalle Legge 340/2000, il Consiglio Comunale è l’Organo competente che legittima la partecipazione di un proprio rappresentante alla Conferenza di Servizi, qualora in sede di Conferenza debbano essere approvati progetti e/o autorizzazioni che presuppongano variazioni del Piano Regolatore vigente.
Il Piano Regolatore Generale della Città di Torino approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 3 - 45091 il 21 aprile 1995 e pubblicato sul B.U.R. n. 21 il 24 maggio 1995, destina le aree interessate dal progetto ad aree per servizi pubblici, in particolare ad aree a Parco ambito P33 "Parco del Villaretto".
La presente proposta di adeguamento consiste nell’inserimento della nuova Zona Urbana di Trasformazione ambito 2.7 denominato "Sturetta Nord" e relativa scheda normativa.
Tale inserimento comporta la modifica dell’attuale destinazione d’uso da area a Parco urbano e fluviale P33 a Zona Urbana di Trasformazione.
La variante al P.R.G. comporta inoltre una diminuzione delle aree destinate a servizi pubblici Parco P33 (circa mq 3.577) e un aumento di superficie delle aree destinate ad attività produttive senza aumento di Superficie Lorda di Pavimento.
In particolare la proposta di variante prevede l’ampliamento dell’attuale complesso industriale di Strada del Francese, che riguarda l’area situata a nord est dell’area produttiva, verso l’area del Villaretto con l’individuazione di una nuova Zona Urbana di Trasformazione denominata Ambito 2.7 "Sturetta Nord" denominata con superficie territoriale pari a mq. 7.876 costituita da una superficie fondiaria destinata esclusivamente ad impianti tecnici senza la realizzazione di nuova Superficie Lorda di Pavimento e una superficie pari mq. 4.299 da destinare a servizi pubblici a Parco.
L’attuazione della Zona Urbana di Trasformazione è pertanto subordinata alla dismissione delle aree a servizi.
In sede di discussione del provvedimento nella II Commissione Consiliare Permanente, si era richiesto, altresì, il parere della Circoscrizione VI la quale, con deliberazione di Consiglio (mecc. 2004 05318/089) in data 30 giugno 2004, ha espresso parere negativo (all. 2 - n.                      ).
Nel rinviare a quanto già ampiamente sopra illustrato e considerato che la Circoscrizione non ha prodotto ulteriori e specifiche motivazioni a supporto della sua espressione negativa, non si può che ribadire l'opportunità di esprimere, da parte della Città, parere favorevole.
Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;
Visto il P.R.G. approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 3-45091 del 21 aprile 1995;
Vista la Legge Regionale 5 dicembre 1977 n. 56 e s.m.i.;
Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

per i motivi espressi in premessa che qui integralmente si richiamano:
1) di esprimere parere favorevole alla variazione urbanistica al vigente Piano Regolatore Generale di Torino, concernente le modifiche descritte in premessa nell’ambito della Conferenza di Servizi, legittimando o delegando un rappresentante della Città a partecipare alla Conferenza esprimendo parere favorevole per quanto concerne gli aspetti di variazione dello Strumento urbanistico generale vigente (all. 1 - n.                            ).
Viene dato atto che non è richiesto il parere di regolarità contabile, in quanto il presente atto non comporta effetti diretti o indiretti sul bilancio;
2) di dichiarare, attesa l’urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.