Servizio Centrale Risorse Finanziarie
Settore Finanza e Fiscale - Ufficio Finanziamenti

n. ord. 56
2004 02760/024

CITTÀ  DI  TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 31 MAGGIO 2004

(proposta dalla G.C. 4 maggio 2004)

OGGETTO: PISCINA SCOLASTICA SEBASTOPOLI. PRESTAZ. DI FIDEJUSSIONE DEL COMUNE DI TORINO A GARANZIA DEL MUTUO DI EURO 400.000,00 DA CONTRARSI TRA IL CIRCOLO SPORTIVO "CENTRO NUOTO TORINO" E LA UNICREDIT BANCA S.P.A. PER IL FINANZIAMENTO DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO, AMPLIAMENTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA.

Proposta dell’Assessore Peveraro,
di concerto con l’Assessore Montabone.

Con deliberazione n. 253 del Consiglio Comunale del 17 luglio 1995 (mecc. 199504533/10), venne approvata la concessione in gestione all’Associazione Sportiva Centro Nuoto Torino della Piscina scolastica Sebastopoli sita in Corso Sebastopoli 258/260, per la durata di venticinque anni, alle condizioni specificate nel disciplinare ad essa allegato. La relativa Convenzione venne approvata contestualmente alla deliberazione.
La predetta Associazione, con nota in data 1° dicembre 2003, ha chiesto il rilascio della garanzia fidejussoria della Città sul contraendo mutuo di Euro 400.000,00 con la Unicredit Banca S.p.A. per il finanziamento degli interventi di adeguamento, ampliamento vasca esistente e manutenzione straordinaria della Piscina Sebastopoli.
Tale progetto comporta una spesa complessiva di Euro 695.580,00 IVA e spese tecniche comprese, come di seguito presentato:
        Lavori                                     Euro 528.000,00
        Spese Tecniche                       Euro   51.650,00
        IVA 20% ed altri oneri fisc.     Euro 115.930,00
        TOTALE                                Euro 695.580,00
Il rilascio delle fidejussioni a favore di terzi per l’assunzione di mutui destinati alla realizzazione o ristrutturazione di opere a fini culturali, sociali o sportivi su terreni di proprietà dell’ente locale, è regolato dall’art. 207, comma 3, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, che prevede l’esistenza delle seguenti condizioni:
- progetto approvato dall’ente locale e stipula di convenzione con il soggetto mutuatario che regoli la possibilità di utilizzo delle strutture in funzione delle esigenze della collettività locale;
- acquisizione della struttura realizzata al patrimonio dell’ente al termine della concessione;
- convenzione che regoli i rapporti tra ente locale e mutuatario nel caso di rinuncia di questi alla realizzazione o alla ristrutturazione dell’opera.
Poiché dall’art. 1 della Convenzione risulta che l’Associazione Sportiva Centro Nuoto Torino si impegna a garantire lo svolgimento della attività natatoria nell’ambito delle funzioni societarie compatibili con l’impianto stesso e la sua destinazione e risulta inoltre che le nuove strutture realizzate si intendono acquisite in proprietà del Comune di Torino (artt. 13 e 19), che la Città potrà esigere la restituzione immediata del bene nel caso di mancato adempimento degli obblighi (artt. 15 e 21) ed infine che il Settore Tecnico Edilizia Sportiva, tenuto conto del parere del CONI, ha espresso parere favorevole in linea tecnica al progetto ad esso sottoposto (nota del 28 aprile 2003), si ritengono soddisfatte le condizioni previste dalla legge.
L’Istituto mutuante ha presentato una bozza del contratto di mutuo dal quale emergono le seguenti condizioni:
- erogazione del mutuo: in più soluzioni proporzionalmente allo stato di avanzamento lavori;
- saggio di interesse variabile: tasso nominale annuo corrispondente all’EURIBOR a tre mesi, secondo la quotazione riportata su "Il Sole 24 Ore" a un mese, determinato due giorni antecedenti la chiusura del trimestre, arrotondato a 0,05 superiore e maggiorato dello spread di 1,5 punti percentuali annui;
- durata: 10 anni;
- ammortamento: 120 (centoventi) rate costanti mensili posticipate di Euro 3.955,44;
- garanzie: fidejussione del Comune di Torino.
Considerato che, ai sensi del citato art. 207, comma 3, gli interessi annuali delle operazioni di indebitamento garantite con fideiussione concorrono alla formazione del limite di cui al comma 1 dell'art. 204 del D.Lgs. n. 267/2000 e che tali interessi aggiunti a quelli dei mutui precedentemente contratti non comportano iscrizioni a bilancio di somme, per interessi, superiori al limite di legge.
Considerato altresì che la fideiussione non costituisce impegno contabile in quanto non dà origine ad alcun movimento finanziario se non dopo l'effettiva inadempienza dell'obbligato principale, talché il relativo importo non può essere iscritto in bilancio tra i residui ma soltanto segnalato tra le passività dello Stato Patrimoniale, si ritiene possibile concedere la fideiussione richiesta.
Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;
Viste le bozze dello stipulando contratto di mutuo;
Dato atto che i pareri di cui all’art. 49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
favorevole sulla regolarità contabile;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

1) di approvare il rilascio della fideiussione da parte del Comune di Torino a garanzia del mutuo da contrarsi per un importo di Euro 400.000,00 tra l’Associazione Sportiva Centro Nuoto Torino e la Unicredit Banca S.p.A. per il finanziamento degli interventi di adeguamento, ampliamento vasca esistente e manutenzione straordinaria della Piscina Sebastopoli;
2) di garantire, con fideiussione, il pagamento delle rate mensili di ammortamento e di preammortamento del mutuo che matureranno dalla data del primo versamento della somma mutuata;
3) di prendere atto del piano di rimborso del capitale, conteggiato al tasso EURIBOR a tre mesi maggiorato della commissione di 1,5 punti percentuali annui, come meglio specificato nel piano di ammortamento allegato (all. 1 - n.            );
4) di approvare lo schema del contratto di mutuo che viene allegato al presente provvedimento (all. 2 - n.                          );
5) di iscrivere la fideiussione nelle passività dello Stato Patrimoniale della Città, con decorrenza dall'anno 2004;
6) di dare atto che con la prestanda fidejussione non vengono superati i limiti di cui all'art. 204, comma 1, ed all'art. 207, comma 3, del D.Lgs. 267/2000 e che sono stati rispettati i criteri indicati nell'art. 207 del citato D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche;
7) di dare mandato al Direttore Finanziario dott. Domenico Pizzala od in sua vece al Dirigente Finanza e Fiscale dott. Filippo Dentamaro, ai sensi dell'art. 19 punto 3 del Regolamento per i contratti approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione del 15 marzo 1999:
    a) a perfezionare l'operazione di fideiussione in nome e per conto del Comune intervenendo nella stipula del relativo contratto, nella forma in uso presso la Società mutuante;
     b) a rilasciare nel contratto di mutuo ogni opportuna dichiarazione in conformità dei contenuti indicati nelle premesse della presente deliberazione;
     c) ad apportare le variazioni e le integrazioni che conseguissero a modifiche di disposizioni di legge e/o provvedimenti ministeriali nonché a concordare le eventuali altre modificazioni che si rendessero utili od opportune, nel rispetto delle condizioni di cui alla presente deliberazione;
8) di dichiarare, attesa l’urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.