Servizio Centrale Risorse Finanziarie
Settore Finanza e Fiscale - Ufficio Finanziamenti
n. ord. 56
2004 02760/024
OGGETTO: PISCINA SCOLASTICA SEBASTOPOLI. PRESTAZ. DI FIDEJUSSIONE DEL COMUNE DI TORINO A GARANZIA DEL MUTUO DI EURO 400.000,00 DA CONTRARSI TRA IL CIRCOLO SPORTIVO "CENTRO NUOTO TORINO" E LA UNICREDIT BANCA S.P.A. PER IL FINANZIAMENTO DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO, AMPLIAMENTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA.
Proposta dellAssessore Peveraro,
di concerto con lAssessore Montabone.
Con deliberazione n. 253 del Consiglio Comunale del 17 luglio
1995 (mecc. 199504533/10), venne approvata la concessione in gestione
allAssociazione Sportiva Centro Nuoto Torino della Piscina
scolastica Sebastopoli sita in Corso Sebastopoli 258/260, per
la durata di venticinque anni, alle condizioni specificate nel
disciplinare ad essa allegato. La relativa Convenzione venne approvata
contestualmente alla deliberazione.
La predetta Associazione, con nota in data 1° dicembre 2003,
ha chiesto il rilascio della garanzia fidejussoria della Città
sul contraendo mutuo di Euro 400.000,00 con la Unicredit Banca
S.p.A. per il finanziamento degli interventi di adeguamento, ampliamento
vasca esistente e manutenzione straordinaria della Piscina Sebastopoli.
Tale progetto comporta una spesa complessiva di Euro 695.580,00
IVA e spese tecniche comprese, come di seguito presentato:
Lavori Euro
528.000,00
Spese Tecniche
Euro
51.650,00
IVA 20% ed altri
oneri fisc. Euro 115.930,00
TOTALE Euro
695.580,00
Il rilascio delle fidejussioni a favore di terzi per lassunzione
di mutui destinati alla realizzazione o ristrutturazione di opere
a fini culturali, sociali o sportivi su terreni di proprietà
dellente locale, è regolato dallart. 207, comma
3, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, che prevede lesistenza
delle seguenti condizioni:
- progetto approvato dallente locale e stipula di convenzione
con il soggetto mutuatario che regoli la possibilità di
utilizzo delle strutture in funzione delle esigenze della collettività
locale;
- acquisizione della struttura realizzata al patrimonio dellente
al termine della concessione;
- convenzione che regoli i rapporti tra ente locale e mutuatario
nel caso di rinuncia di questi alla realizzazione o alla ristrutturazione
dellopera.
Poiché dallart. 1 della Convenzione risulta che lAssociazione
Sportiva Centro Nuoto Torino si impegna a garantire lo svolgimento
della attività natatoria nellambito delle funzioni
societarie compatibili con limpianto stesso e la sua destinazione
e risulta inoltre che le nuove strutture realizzate si intendono
acquisite in proprietà del Comune di Torino (artt. 13 e
19), che la Città potrà esigere la restituzione
immediata del bene nel caso di mancato adempimento degli obblighi
(artt. 15 e 21) ed infine che il Settore Tecnico Edilizia Sportiva,
tenuto conto del parere del CONI, ha espresso parere favorevole
in linea tecnica al progetto ad esso sottoposto (nota del 28 aprile
2003), si ritengono soddisfatte le condizioni previste dalla legge.
LIstituto mutuante ha presentato una bozza del contratto
di mutuo dal quale emergono le seguenti condizioni:
- erogazione del mutuo: in più soluzioni proporzionalmente
allo stato di avanzamento lavori;
- saggio di interesse variabile: tasso nominale annuo corrispondente
allEURIBOR a tre mesi, secondo la quotazione riportata su
"Il Sole 24 Ore" a un mese, determinato due giorni antecedenti
la chiusura del trimestre, arrotondato a 0,05 superiore e maggiorato
dello spread di 1,5 punti percentuali annui;
- durata: 10 anni;
- ammortamento: 120 (centoventi) rate costanti mensili posticipate
di Euro 3.955,44;
- garanzie: fidejussione del Comune di Torino.
Considerato che, ai sensi del citato art. 207, comma 3, gli interessi
annuali delle operazioni di indebitamento garantite con fideiussione
concorrono alla formazione del limite di cui al comma 1 dell'art.
204 del D.Lgs. n. 267/2000 e che tali interessi aggiunti a quelli
dei mutui precedentemente contratti non comportano iscrizioni
a bilancio di somme, per interessi, superiori al limite di legge.
Considerato altresì che la fideiussione non costituisce
impegno contabile in quanto non dà origine ad alcun movimento
finanziario se non dopo l'effettiva inadempienza dell'obbligato
principale, talché il relativo importo non può essere
iscritto in bilancio tra i residui ma soltanto segnalato tra le
passività dello Stato Patrimoniale, si ritiene possibile
concedere la fideiussione richiesta.
Tutto ciò premesso,
Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti
Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale,
fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella
competenza dei Consigli Comunali;
Viste le bozze dello stipulando contratto di mutuo;
Dato atto che i pareri di cui allart. 49 del suddetto Testo
Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
favorevole sulla regolarità contabile;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;
1) di approvare il rilascio della fideiussione da parte del
Comune di Torino a garanzia del mutuo da contrarsi per un importo
di Euro 400.000,00 tra lAssociazione Sportiva Centro Nuoto
Torino e la Unicredit Banca S.p.A. per il finanziamento degli
interventi di adeguamento, ampliamento vasca esistente e manutenzione
straordinaria della Piscina Sebastopoli;
2) di garantire, con fideiussione, il pagamento delle rate mensili
di ammortamento e di preammortamento del mutuo che matureranno
dalla data del primo versamento della somma mutuata;
3) di prendere atto del piano di rimborso del capitale, conteggiato
al tasso EURIBOR a tre mesi maggiorato della commissione di 1,5
punti percentuali annui, come meglio specificato nel piano di
ammortamento allegato (all. 1 - n. );
4) di approvare lo schema del contratto di mutuo che viene allegato
al presente provvedimento (all. 2 - n. );
5) di iscrivere la fideiussione nelle passività dello Stato
Patrimoniale della Città, con decorrenza dall'anno 2004;
6) di dare atto che con la prestanda fidejussione non vengono
superati i limiti di cui all'art. 204, comma 1, ed all'art. 207,
comma 3, del D.Lgs. 267/2000 e che sono stati rispettati i criteri
indicati nell'art. 207 del citato D.Lgs. 267/2000 e successive
modifiche;
7) di dare mandato al Direttore Finanziario dott. Domenico Pizzala
od in sua vece al Dirigente Finanza e Fiscale dott. Filippo Dentamaro,
ai sensi dell'art. 19 punto 3 del Regolamento per i contratti
approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione del 15 marzo
1999:
a) a perfezionare l'operazione di fideiussione
in nome e per conto del Comune intervenendo nella stipula del
relativo contratto, nella forma in uso presso la Società
mutuante;
b) a rilasciare nel contratto di
mutuo ogni opportuna dichiarazione in conformità dei contenuti
indicati nelle premesse della presente deliberazione;
c) ad apportare le variazioni e
le integrazioni che conseguissero a modifiche di disposizioni
di legge e/o provvedimenti ministeriali nonché a concordare
le eventuali altre modificazioni che si rendessero utili od opportune,
nel rispetto delle condizioni di cui alla presente deliberazione;
8) di dichiarare, attesa lurgenza, in conformità
del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento
immediatamente eseguibile ai sensi dellart. 134, 4°
comma, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n.
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