Divisione Urbanistica ed Edilizia Privata
Settore Procedure Amm.ve Urbanistiche

n. ord. 45
2004 02622/009

CITTÀ DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 26 APRILE 2004
(proposta dalla G.C. 6 aprile 2004)

Testo coordinato ai sensi dell'art. 44 comma 2 del Regolamento del Consiglio Comunale

OGGETTO: PROGRAMMA DI RIQUALIFICAZIONE URBANA "LA GRANGIA". MODIFICAZIONI ALL'ACCORDO DI PROGRAMMA. RATIFICA.

   Proposta dell'Assessore Viano.

   In data 30 dicembre 1998 tra il Ministero per i lavori pubblici, la Città di Torino, e la Regione Piemonte è stato sottoscritto l'accordo di programma avente ad oggetto il Programma di riqualificazione urbana denominato "La Grangia", ai sensi dell’art. 2 comma 2 della Legge 17 febbraio 1992 n. 179 e s.m.i.; ratificato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 14 (mecc. 99 00145/09) del 27 gennaio 1999 e approvato con D.P.G.R. n. 37 del 17 maggio 1999, pubblicato sul B.U.R. n. 21 del 26 maggio 1999.

   L'accordo di programma ha prodotto, tra l'altro, la variazione urbanistica della Zona Urbana di Trasformazione ambito 16.10 e la creazione di una nuova Zona Urbana di Trasformazione corrispondente al perimetro del PRIU, denominata "16.25 Cascina La Grangia".

   Sotto il profilo attuativo del PRIU, l'accordo di programma, come sopra adottato, ha sostituito formalmente il rilascio di concessione edilizia relativa alla ristrutturazione, ricostruzione e completamento della Cascina La Grangia (Unità di intervento 1), ai sensi dell'art. 34, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

   Gli interventi previsti dal programma approvato sono i seguenti:
-   opere di ristrutturazione, ricostruzione e completamento della Cascina La Grangia, con destinazione ASPI (mq. 2.511) e residenza (mq. 969), nonché la nuova costruzione di quattro edifici su via Plava per una S.L.P. totale di mq. 8.280 (di cui 7.975 mq. di proprietà privata e 305 di proprietà comunale), a destinazione prevalentemente residenziale;
-   la realizzazione di interventi pubblici (demolizione di un edificio su Corso Unione Sovietica; sistema viario-pedonale; nuova viabilità a prolungamento di via Monte Sei Busi; area verde attrezzata; ampliamento area sportiva).

   La Città di Torino e il proponente soggetto attuatore Soc. La Grangia S.r.l. hanno stipulato la convenzione attuativa del Programma con atto rogito Notaio Revigliono in data 26 luglio 1999 rep. n. 4355/3106, registrato a Torino il 2 agosto 1999.

   Successivamente, con atto rogito Notaio Revigliono in data 25 maggio 2000 rep. n. 5568/3983, registrato a Torino il 9 giugno 2000, il soggetto attuatore cedeva alla Città e assoggettava all’uso pubblico le aree secondo quanto previsto dalla convenzione attuativa, ad eccezione di una porzione di area pari a mq. 230 posta all’interno della Z.U.T. 16.25, compresa nel programma e destinata a servizi pubblici posta in fregio alla via San Michele del Carso, che non risultava essere di proprietà del soggetto attuatore.

   Ai fini dell’attuazione del programma, la Città ha ritenuto comunque di acquisire, anche mediante procedimento espropriativo, l’indicata area non ceduta e destinata a servizi pubblici; a tal fine si è reso necessario procedere ad alcune modifiche del programma inerenti il regime giuridico delle aree in oggetto, la loro destinazione urbanistica, nonché le conseguenti modifiche alla progettazione di alcune opere pubbliche comprese nel programma.

   Il Collegio di Vigilanza sull’esecuzione dell’accordo nelle sedute del 28 novembre 2001 e 8 aprile 2002 ha ritenuto che tali modifiche non rientrassero nelle proprie competenze e, quindi, con provvedimento del Sindaco della Città di Torino 6 ottobre 2003 è stata indetta la conferenza di servizi per la conclusione della modifica necessaria all’accordo di programma tra i rappresentanti legali della Città di Torino, della Regione Piemonte, del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, della Provincia di Torino e della Soprintendenza ai Beni Ambientali ed Architettonici per il Piemonte del Ministero per i Beni Culturali.

   Le modificazioni comportano l’adeguamento in linea urbanistica del programma, ai sensi dell’art. 17, comma 7, della LUR; tale variazione urbanistica non presenta incompatibilità con i piani e i progetti sovracomunali vigenti e approvati e prevede:
-   la destinazione a servizi pubblici in ambito consolidato di un’area della superficie pari a mq. 230, già compresa nella Zona Urbana di Trasformazione 16.25, la corrispondente riduzione della superficie territoriale e della SLP insediabile della stessa Z.U.T. 16.25;
-   la modifica delle Norme Tecniche di Attuazione del programma limitatamente all’Unità di Intervento 1 (riduzione di mq 400 di SLP a destinazione commerciale e corrispondente aumento della SLP a destinazione residenziale); tale modifica consente una maggiore flessibilità dei mix funzionali attualmente previsti nel programma e non comporta alcuna variazione della dotazione complessiva di aree per servizi già reperite all’interno del medesimo.

   La conseguente modifica della Relazione Illustrativa, di alcune tavole progettuali e delle Norme Tecniche di Attuazione del Progetto urbanistico definitivo; nuovo progetto preliminare delle opere pubbliche relative alla nuova viabilità (via Monte Sei Busi); nuovo progetto preliminare delle opere di urbanizzazione (sistema viario e pedonale; aree verdi); integrazione e modifica delle schede relative alle opere pubbliche del Programma; modifica del Piano finanziario, del cronoprogramma degli interventi pubblici e privati del Programma; modifica e integrazione della convenzione tra la Città e il soggetto attuatore La Grangia S.r.l. (ora CON.I.COS. S.p.A.).

   Gli adeguamenti in linea urbanistica sopra illustrati sono stati introdotti nella Tavola n. 1, Foglio 16A di PRG, nelle Norme Tecniche di Attuazione, nelle tavole prescrittive n. 3 "Destinazioni urbanistiche in progetto" e n. 5 "Regole edilizie in progetto" del Progetto Urbanistico Definitivo e assumono piena efficacia di PRG, previa ratifica consiliare e del D.P.G.R. che adotta l'accordo, ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs. 267/2000.

   La comunicazione di avvio del procedimento, relativa alla modificazione parziale del Programma di Riqualificazione Urbana "La Grangia", è stata depositata all’Albo Pretorio della Città di Torino a far data dal 16 ottobre 2003, pubblicata sul B.U.R. n. 42 del 16 ottobre 2003, nonché comunicata singolarmente ai soggetti direttamente interessati.

   La variante urbanistica, che si qualifica come variante parziale, contenuta all’interno della modifica all’accordo di programma è stata depositata presso la Segreteria Comunale per la durata di 30 giorni consecutivi dal 17 ottobre 2003. Dell'avvenuto deposito è stata data notizia al pubblico mediante avviso pubblicato presso l'Albo Pretorio nel periodo sopraccitato e sul B.U.R. n. 43 del 23 ottobre 2003;

   Nei termini prescritti, ovvero dal quindicesimo al trentesimo giorno di pubblicazione, la Provincia con nota del 3 novembre 2003 prot. 284718 ha espresso le Sue osservazioni.

   La variante urbanistica in oggetto, che destina una porzione di area di proprietà privata da Zona Urbana di Trasformazione a Servizi Pubblici comporta, che su tale area, sia imposto uno specifico vincolo preordinato all’espropriazione, ai sensi dell’art. 9 e seguenti del D.P.R. 327/2001.

   L’approvazione del progetto preliminare di opera pubblica, relativamente alla suddetta area, realizzata in sede di Accordo di Programma, comporta, di conseguenza, l’avvio del procedimento per la dichiarazione di pubblica utilità dell’opera, che si concluderà con l’approvazione del progetto definitivo.

   La spesa prevista per il costo dell’acquisizione espropriativa ammonta indicativamente a Euro 9.000,00.

   La Conferenza di Servizi del 18 novembre 2003 ha acquisito i pareri pervenuti, ha preso atto dell’osservazione formulata dalla Provincia di Torino e ha richiesto alla Provincia il pronunciamento sulla compatibilità della Variante con il vigente piano territoriale di coordinamento e con i progetti sovracomunali approvati; la Giunta Provinciale di Torino ha espresso parere favorevole sulla compatibilità della variante con il vigente PTC con deliberazione n. 1753-324104/2003 del 16 dicembre 2003.

   Con la Conferenza di Servizi del 15 gennaio 2004 è stato approvato il testo definitivo dell’accordo e lo schema di convenzione integrativa ed i rappresentanti delle amministrazioni intervenute hanno espresso il proprio assenso alle modificazioni al programma "La Grangia".

   Il privato soggetto attuatore ha sottoscritto in data 10 febbraio 2004 atto unilaterale d'obbligo con il quale si è impegnato a stipulare, nei tempi con le modalità fissati dal presente Accordo di Programma, lo schema di convenzione avente ad oggetto le modificazioni e integrazioni alla convenzione già stipulata con la Città di Torino, conseguenti alle modificazioni dell’accordo originario, dichiarando di conoscerne ed accettarne il contenuto, senza alcuna eccezione o riserva.

   In data 2 aprile 2004 è stato firmato l'accordo di programma di modifica al Programma di Riqualificazione Urbana "La Grangia", sottoscritto tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, la Regione Piemonte ed il Comune di Torino che deve essere ratificato dal Consiglio Comunale, a pena di decadenza, entro 30 giorni.

   Viene dato atto che, trattandosi di ratifica di accordo di programma, il presente provvedimento non comporta impegno di spesa.

   Copia della presente deliberazione, unitamente al suo elaborato tecnico, è stata trasmessa al Consiglio della Circoscrizione n. 10 per l'espressione del parere di competenza.

   Il predetto Consiglio Circoscrizionale, con provvedimento in data 21 aprile 2004, che si allega alla presente deliberazione (all. 2 - n.              ), ha espresso parere favorevole alla variante.

   Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

   Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;

   Vista la L.R. 5 dicembre 1977, n. 56 e s.m.i.;

   Visto il Piano Regolatore Generale della Città di Torino approvato con D.G.R. del 21 aprile 1995;

   Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:
   favorevole sulla regolarità tecnica;

   Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio della Circoscrizione n. 10;

   Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

per i motivi espressi in premessa che qui integralmente si richiamano:

1)   di ratificare, ai sensi dell'art. 34, 5° comma del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la modificazione all’Accordo di Programma per la realizzazione del Programma di Riqualificazione Urbana "La Grangia" sottoscritta tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, la Regione Piemonte ed il Comune di Torino, in data 2 aprile 2004.
Il predetto accordo di Programma, unitamente ai suoi allegati viene inserito al presente provvedimento, per farne parte integrante e sostanziale (all. da 1 a 1/43 - nn.                                                          ).
L’elenco completo degli allegati all’Accordo di Programma è contenuto nell’Accordo stesso;

2)   di prendere atto che l'accordo, adottato con Decreto del Presidente Regionale, determina le variazioni urbanistiche al vigente P.R.G., come descritte in narrativa e in dettaglio negli allegati.
Viene dato atto che non è richiesto il parere di regolarità contabile, in quanto il presente atto non comporta effetti diretti o indiretti sul bilancio;

3)   di dichiarare, attesa l’urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.