Divisione Urbanistica ed Edilizia Privata
Settore Procedure Amm.ve Urbanistiche

n. ord. 49
2004 02203/009

CITTÀ  DI  TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 10 MAGGIO 2004
(proposta dalla G.C. 23 marzo 2004)

Testo coordinato ai sensi dell'art. 44 comma 2 del Regolamento del Consiglio Comunale

OGGETTO: VARIANTE N. 95 AL P.R.G. AI SENSI DELL'ART. 17, COMMA 4 DELLA L.U.R. PROGETTO PRELIMINARE - ISOLATO S. FILIPPO - COMPRESO TRA LE VIE ACCADEMIA DELLE SCIENZE, PRINCIPE AMEDEO, CARLO ALBERTO E MARIA VITTORIA - ADOZIONE PROGETTO PRELIMINARE.

Proposta dell'Assessore Viano.

L'area oggetto del presente provvedimento è ubicata nella zona centrale, Circoscrizione Amministrativa n. 1 (Centro - Crocetta) e più precisamente corrisponde all'isolato denominato San Filippo compreso tra le vie Accademia delle Scienze, Principe Amedeo, Carlo Alberto e Maria Vittoria.
La Congregazione dell'Oratorio di San Filippo Neri, facendo seguito a vari incontri con le Amministrazioni Comunale, Regionale, la Soprintendenza ai Beni Architettonici e del Paesaggio e altri organi competenti ai quali era stato illustrato il progetto di complessiva riqualificazione degli immobili sopra descritti e dai quali aveva avuto un primo assenso e condivisione, ha richiesto formalmente alla Città di avviare un provvedimento urbanistico finalizzato a rendere coerenti gli interventi e le destinazioni d'uso previsti, tra i quali l’attività ricettiva.
Nell'isolato di cui trattasi, in sintesi, sono previsti interventi volti a definire un'area con caratteri di polifunzionalità, che da una parte confermano le specifiche destinazioni d'uso storiche del complesso (religiose, culturali, didattiche e ricettive) e dall'altra connoteranno l'Isola di San Filippo come area destinata ad ospitare nuove manifestazioni culturali di alto livello attraverso l'uso di due gallerie come sedi permanenti delle Arti applicate contemporanee, risistemazione delle strutture ricettive/foresterie già oggi esistenti, interventi di restauro e recupero dell'intero complesso ecclesiastico e oratorio ed inoltre creare le condizioni di coerenza urbanistica anche per un eventuale insediamento museale (come ad esempio l’ampliamento dell'adiacente Museo Egizio nel piano interrato, qualora si renda percorribile e attuabile tale ipotesi).
Dalla documentazione a corredo delle ipotesi progettuali per il complesso di cui trattasi, allegata al presente provvedimento per estratto e alla quale si rimanda per una lettura integrale, si rileva, in particolare, che la Congregazione dell’Oratorio di San Filippo Neri di Torino che ha in uso il complesso monumentale, ha istituito il Seminario Superiore di Arti Applicate della Congregazione, al fine di avviare un progetto generale per il restauro, il riuso, la valorizzazione, la definitiva conferma e specifica delle destinazioni storiche e in atto del bene architettonico.
Nel 2000, tale Seminario ha ottenuto dalla Regione Piemonte e da privati i primi contributi per la dotazione di arredi e attrezzature e la ristrutturazione di spazi direttamente connessi alla Chiesa Maggiore e allo storico organo Vegezzi-Bossi (oggi restaurato con il contributo del Comune di Torino).
Il Seminario, pertanto, è l'organo promotore di "...ipotesi innovative di utilizzo del complesso che rispettino la natura e la tradizione urbanistica, architettonica, spirituale e culturale del bene; di razionalizzare, coordinare e controllare qualitativamente le attività e i nuovi interventi".
Tale organo ha indirizzato il proprio lavoro con le seguenti azioni:
- la liberazione della massima superficie possibile di spazi occupati da attività culturali o sociali che creerebbero ostacolo per una rifunzionalizzazione del complesso;
- l'organizzazione e partecipazione a convegni al fine di rendere pubbliche le conoscenze specifiche del complesso (intrinseche e potenziali) e le nuove ipotesi di utilizzo del complesso prefigurandone anche "un utilizzo parziale come monumento abitabile, moderna versione della tradizione di accoglienza e foresteria della Congregazione e primo Hotel du Patrimoine d’Italia, anche guardando alla nuova prospettiva di utilizzo del patrimonio suggerita dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali";
- l’affidamento di incarichi progettuali finalizzati da una parte a ridefinire l'evoluzione storica degli sviluppi architettonici e urbanistici dell'isola di San Filippo e dall'altra a verificare ipotesi esecutive di intervento, in ordine ai programmi di ampliamento dell’attuale sede del Museo Egizio, eventualmente previsto nei sotterranei della Chiesa Maggiore di proprietà della Congregazione. Attraverso il Seminario Superiore di Arti Applicate, le attività culturali che si sono sviluppate hanno esplorato due campi disciplinari distinti quali le arti applicate stesse e la musica.
Facendo seguito a tali azioni, ritenute condizioni preliminari per avviare l'effettivo piano di sviluppo, incentivazione e restauro del complesso, gli interventi previsti sono finalizzati a configurare un centro con forti caratteri di polifunzionalità. Le attività prefigurate sono connotate da altissimi livelli di eccellenza nelle arti e nella cultura e nel riuso degli ambienti.
Il programma di intervento prevede, in particolare:
- di destinare le due gallerie site al piano terra e al piano primo, in adiacenza alla chiesa e poste lungo l'asse longitudinale, a sedi di esposizioni temporanee e permanenti di arti applicate contemporanee (già oggi utilizzate per mostre di arti visive della Regione Piemonte e del Comune di Torino). L'estensione virtuale di tali esposizioni in altri spazi del complesso nei quali collocare o ricollocare oggetti di arti applicate storiche sia come integrazione degli apparati originari, sia come ammobiliamento degli spazi ricettivi nonché in allestimenti provvisori per particolari occasioni e necessità espositive;
- di risistemare il corpo di fabbrica ubicato lungo la via Maria Vittoria per ospitare attività ricettive previo consenso formale del Demanio, comproprietario della porzione di edificio investita dal progetto, con l’obiettivo di garantire prioritariamente l’accoglienza di ospiti di eventi culturali pubblici e privati. Tale destinazione storicamente consolidata come uso foresteria già sede della Casa dei Padri e di loro Ospiti (celle per alloggiare seminaristi e studenti cattolici);
- di restaurare la Chiesa e l’Oratorio di San Filippo Neri qualora si reperiscano contributi da utilizzare prioritariamente per l'evento olimpico del 2006;
- di prefigurare eventuali esigenze di ampliamento del Museo Egizio a seguito della conclusione delle indagini storico-critiche, tecnologiche, impiantistiche commissionate dalla Congregazione e sostenute dalla Compagnia di San Paolo con particolare riferimento al piano interrato di San Filippo Neri, valutandone la fattibilità e la integrazione con le esigenze delle nuove attività previste nel complesso di San Filippo Neri sopra descritte.
Gli obiettivi generali per tale Complesso possono pertanto riassumersi nei seguenti scenari di operatività a breve, medio e lungo termine, comprendendo in una visione più organica e di più ampio respiro anche l'attuale sede universitaria di palazzo Campana, di proprietà della Città di Torino, ovvero:
- a breve termine con i lavori relativi alle Gallerie di Arti Applicate e all’Hotel du Patrimoine, la cui apertura con relativi finanziamenti è vincolata dalla scadenza olimpica del 2006, e agli spazi di relazione come i sotterranei e il cortile;
- a medio termine con la redazione di un progetto di gestione del complesso architettonico e delle attività svolte, studiando forme di più diretto ingresso delle Pubbliche Amministrazioni nella conduzione delle attività;
- a più lungo termine andranno, infine, recuperati altri spazi nei fabbricati del Palazzo Campana da adibire a laboratori di arti applicate ma anche per ospitare quelle più tradizionali attività dell’Oratorio che, per garantire un più rilevante interesse collettivo, dovranno essere temporaneamente sacrificate.
Il programma suddetto è stato valutato positivamente dalla Sovrintendenza ai Beni Architettonici e per il Paesaggio, Regione Piemonte, Assessorato alla Cultura del Comune di Torino.
La destinazione di P.R.G. dell'intero isolato è a Servizi pubblici lettera "a" - attrezzature di interesse comune e lettera "u" - istruzione universitaria.
Gli edifici sono compresi all'interno della zona urbana centrale storica e, pertanto, soggetti ai disposti ai sensi dell'articolo 10 delle norme di attuazione di P.R.G..
La zona urbana centrale storica, individuata dal Piano, viene classificata come "insediamento urbano avente carattere storico-artistico e ambientale" ai sensi e per gli effetti dell’art. 24 della L.U.R. (comma 1, punto 1); tale zona è classificata di cat. A secondo il D.M. 2 aprile 1968 n.1444 e di recupero ai sensi e per gli effetti dell’art. 27 e seguenti della Legge 457/1978.
Il vigente strumento urbanistico individua in cartografia e prescrive in normativa i tipi di intervento edilizio ammessi per ciascun edificio sito nella Zona urbana centrale storica; in particolare, gli edifici di cui trattasi sono individuati nella Tavola di Piano n. 3 "Zona urbana centrale storica - Tipi di intervento" come "edifici di gran prestigio" (appartenenti al Gruppo 1) e "edifici di rilevante interesse" (appartenenti al Gruppo 2) classificati, inoltre, di interesse storico artistico ai sensi dell'articolo 24, comma 1, punto 2, della Legge Urbanistica Regionale.
Le parti dell'isolato interessate dai primi interventi edilizi definiscono le "qualità relative alle parti degli edifici" come fronti di architettura uniformi - fronti di notevole pregio, androni collegati con giardini e con cortili privati e, per tali specifici caratteri, impongono il restauro ai sensi dell'allegato A come massimo intervento edilizio ammesso.
Inoltre, l'intero isolato è classificato tra gli "edifici complessi" assoggettati alle specifiche modalità di attuazione - art. 10 comma 44 delle N.U.E.A., le quali prescrivono che "Quando un intervento preveda la demolizione di parti o di corpi di fabbrica, o il ridisegno di fronti e maniche interne, in particolare se compresi in tessuti "minori" o ad alta densità, è necessario presentare uno studio di insieme che permetta di valutare il corretto inserimento dell’intervento all’interno di un ambito storico".
A tale fine è richiesta la dimostrazione di un’accurata lettura filologica delle parti interessate dall’intervento, finalizzata alla comprensione dei processi di formazione e stratificazione storica degli edifici e degli spazi di cortile.
Tale studio di insieme deve essere prodotto anche in caso di interventi su "edifici complessi" come è appunto definito l'isolato nel quale si collocano gli interventi previsti.
La summenzionata normativa di P.R.G. prescrive all’articolo 10 (all. 2) i tipi di intervento previsti per ciascuna parte di edificio, che dovranno essere attuate secondo le definizioni dell’allegato A; nel caso in parola, per ogni elemento dell’edificio è ammesso il solo intervento di restauro conservativo.
Al fine di rendere coerente lo strumento urbanistico generale con le nuove destinazioni e con gli interventi previsti si rende, pertanto, necessario procedere all'approvazione del presente provvedimento.
Infatti, nel complessivo progetto di recupero e rifunzionalizzazione della Chiesa e dell'oratorio sono previste attività ricettive, museali ed espositive che al momento, seppur in parte storicamente consolidate non sono esplicitamente ammesse dalle destinazioni urbanistiche di Piano.
Inoltre gli interventi volti a liberare parti incongrue e superfetazioni nei cortili, seppur coerenti con una corretta lettura filologica, risulterebbero non attuabili, secondo il P.R.G. vigente, perché per gli edifici oggetto di tale ipotesi progettuale non è prevista la demolizione; analogamente, per quanto attiene la Chiesa di S. Filippo, l'Oratorio e i relativi ambiti di pertinenza, non sono ammessi la chiusura del ballatoio ubicato nel cosiddetto "Loggiato delle Cipolle", la realizzazione di abbaini sulla manica di via Maria Vittoria, la modifica della copertura al fine di creare l’extra corsa dell’ascensore principale, la realizzazione di un terrazzino sulla copertura del pronao della Chiesa.
Dal momento che gli immobili di cui trattasi sono classificati di interesse storico artistico ai sensi dell'art. 24 della L.U.R., commi 1 e 2, come sopra richiamato, la presente variante si configura come variante strutturale in quanto si prevedono modificazioni parziali ai tipi di intervento stabilite dal Piano Regolatore Generale ai sensi dei combinati disposti dell'art. 17 commi 4 lettera d) e 8, lettera f) della L.U.R..
Considerato, tuttavia, che l'Amministrazione comunale ritiene tali opere di interesse pubblico perché oltre a ridefinire un'area con nuove funzioni si potrebbero avviare importanti opere di restauro e recupero e si potrebbe incrementare la ricettività cittadina.
Considerato, altresì, che l'Assessorato competente regionale ha comunicato che il progetto di restauro della Foresteria di San Filippo rientra tra quelli promossi dalla Regione stessa per il recupero delle dimore storiche come da nota del 24 marzo 2003 (prot. n. 03/1272) del Comitato per L'Organizzazione dei Giochi olimpici invernali - Torino 2006 anche in relazione alla qualità dell’intervento.
Verificato che la Soprintendenza ai Beni Architettonici e del Paesaggio, a seguito anche di specifico sopralluogo, ha espresso parere di massima favorevole sul progetto, come risulta dall’allegato cui si rinvia.
Preso atto, infine, che l'Agenzia del Demanio con nota dell'11 novembre 2003 (prot. n. 2003/15132/FTO) ha autorizzato la Congregazione dell'Oratorio di San Filippo Neri a richiedere al Comune di Torino l'ampliamento delle destinazioni urbanistiche, includendo le attività di tipo ricettivo.
Tutto ciò premesso, l’Amministrazione, considerato l’interesse alla realizzazione del progetto, ritiene di procedere all’adozione di specifica Variante urbanistica ai sensi dell’articolo 17, comma 4 della Legge Urbanistica Regionale.
In particolare la variante prevede:
a) l'inserimento all’art. 19 delle Norme Urbanistico - Edilizie di Attuazione, del comma "16ter Isolato San Filippo", inserito all’interno delle "aree per verde e servizi con prescrizioni particolari comprese in ambiti di riqualificazione dello spazio pubblico" con il seguente testo:
"16 ter Isolato San Filippo
L'isolato denominato San Filippo è compreso tra le vie Accademia delle Scienze, Principe Amedeo, Carlo Alberto e Maria Vittoria. In tale ambito sono previsti interventi oggetto di specifico progetto volti a definire un'area per servizi e attività polifunzionali, nella quale vengono confermate le specifiche destinazioni d'uso storiche del complesso (religiose, culturali, didattiche e ricettive) e connotano l'Isola di San Filippo come area destinata ad ospitare manifestazioni culturali di alto livello attraverso l'uso di due gallerie come sedi permanenti delle Arti applicate contemporanee, risistemazione delle strutture ricettive/foresterie già oggi esistenti, interventi di restauro e recupero dell'intero complesso ecclesiastico e oratorio. Tra le ipotesi progettuali in tale area sono previsti inoltre insediamenti museali, come l’ampliamento dell'adiacente Museo Egizio.
Le destinazioni urbanistiche dell'isolato sono le seguenti: attrezzature di interesse comune, istruzione universitaria, attività ricettive, spazi museali ed espositivi, pubblici esercizi connessi e funzionali alle attività insediate.
Considerata la particolare natura degli immobili, classificati dal Piano Regolatore come "edifici complessi", di grande pregio architettonico, gli interventi attuativi ricadenti all’interno dell’area dovranno essere inquadrati in uno studio di insieme che permetta di valutare il corretto inserimento dell’intervento all’interno di un ambito storico. A tale fine, come prescritto all'articolo 10, comma 44 delle presenti norme è richiesta la dimostrazione di un’accurata lettura filologica delle parti interessate dall’intervento, finalizzata alla comprensione dei processi di formazione e stratificazione storica degli edifici e degli spazi di cortile.
Nell'isolato di cui trattasi ogni intervento edilizio è soggetto al preventivo parere favorevole della competente Soprintendenza ai Beni Architettonici e per il Paesaggio.
Subordinatamente a tale parere e di eventuali altri Enti competenti, nell'ottica più generale di recupero sono ammessi: interventi volti a liberare parti incongrue e superfetazioni nei cortili.
Per quanto attiene la Chiesa di S. Filippo, l'Oratorio e i relativi ambiti di pertinenza sono inoltre ammessi la chiusura del ballatoio ubicato nel cosiddetto "Loggiato delle Cipolle" il recupero dei sottotetti e la realizzazione di abbaini sulla manica di via Maria Vittoria, la modifica della copertura al fine di creare l’extra corsa dell’ascensore principale, la realizzazione di un terrazzino sulla copertura del pronao della Chiesa.
È ammesso il possibile ampliamento del Museo Egizio, anche tramite collegamenti funzionali nel sottosuolo delle aree destinate a viabilità pubblica senza che ciò costituisca variante.
Oltre agli interventi sopra descritti, ipotizzati nella prima fase di attuazione, (chiesa e oratorio di via Maria Vittoria) nelle rimanenti parti sono ammessi interventi aggiuntivi oltre a quelli prescritti dalle presenti norme, sulla base di specifici progetti da approvarsi a seguito di preventivo parere degli Enti competenti e previa deliberazione del Consiglio Comunale";
b) l'inserimento di specifico elaborato grafico individuante - Area a servizi con prescrizioni particolari - "Isolato san Filippo", in scala 1:1.000, allegato in appendice all’articolo 19 delle N.U.E.A., parte integrante e sostanziale del nuovo comma 16ter;
c) l’assoggettamento dell’area interessata dalla variante ai disposti del Piano Regolatore Generale afferenti alle "Aree per Servizi: generalità" di cui all’articolo 19 delle N.U.E.A., alle specifiche prescrizioni del comma 16ter "Isolato San Filippo", inserito all’interno delle "aree per verde e servizi con prescrizioni particolari comprese in ambiti di riqualificazione dello spazio pubblico" e dell’allegato elaborato grafico - schema delle destinazioni d’uso "Isolato San Filippo" nonché ai disposti di carattere generale afferenti agli immobili inseriti nella Zona Urbana Centrale Storica di cui all'articolo 10 delle N.U.E.A..
Il presente provvedimento costituisce variante strutturale al P.R.G. vigente ai sensi dei combinati disposti dell'art. 17, comma 4 lettera d) e comma 8 lettera f) della Legge Urbanistica Regionale; non comporta decremento della dotazione standard di servizi pubblici e dei dati quantitativi globali, ha rilevanza esclusivamente comunale, non presenta incompatibilità con i Piani sovracomunali vigenti.
Il presente provvedimento risulta altresì coerente con il Piano di zonizzazione acustica avviato dalla Giunta Comunale con deliberazione (mecc. 2002 10032/021) del 26 novembre 2002, così come risulta dal parere espresso dal Settore Tutela Ambiente prot. n. 1938 del 12 marzo 2004, che si allega.
In merito alla necessità di procedere alle analisi di compatibilità ambientale, ai sensi dell'articolo 20 della L.R. n. 40/98, la presente variante, pur avendo caratteri di strutturalità, si ritiene non sostanziale e non generale perché, come sopra ampiamente illustrato, si limita a ridefinire tipi di intervento e integrare funzioni già oggi parzialmente in atto; la presente variante ha per oggetto organismi edilizi delimitati alla scala di isolato urbano o di cellule edilizie.
Non sussistono prevedibili impatti ambientali significativi e, a tal fine, si ritiene, per quanto sopra richiamato, non necessaria la valutazione critica complessiva delle ricadute positive e negative sull’ambiente, derivanti dall’attuazione della variante.
Qui di seguito si intendono evidenziare le linee di azione della variante, per le quali si é giunti ad individuare la non necessità di analisi di compatibilità ai sensi dell'art. 20 della L.R. n. 40/98, nonché della successiva nota - prot. n. 479/uc dell’8 maggio 2001 dell’Assessorato all’Urbanistica e Pianificazione Territoriale della Regione - la quale richiamava la possibilità di sottoporre all’attenzione degli Uffici Regionali eventuali "situazioni particolari", sia in merito ai contenuti, sia per quanto concerne le procedure.
Ne consegue che la variante non prevede sostanziali mutamenti in aree sensibili (ad esempio zone ad elevata propensione al dissesto, zone con falda molto alta o affiorante, unità paesaggistiche di interesse riconosciuto, aree critiche per la fauna sensibile come i corridoi di passaggio), di zone soggette a vincolo (ad esempio fasce di rispetto di sorgenti o captazioni idriche, fasce di rispetto di fiumi e corsi d’acqua, zone in vincolo idrogeologico, zone soggette a vincolo paesaggistico), di zone di tutela o conservazione (piani territoriali paesistici regionali), di zone di rispetto (fasce di rispetto stradali), ecc..
Inoltre, non sono interessati dalla variante le seguenti unità ecosistemiche comunque vulnerabili, ancorché non specificatamente tutelate, quali zone umide, zone forestali, corsi d'acqua con caratteristiche di naturalità, unità idrogeomorfologiche comunque vulnerabili (corpi idrici ricettori delle acque scolanti, aree ad elevato dissesto idrogeologico).
Non sono previsti impatti riguardanti interessamenti di ampi spazi extraurbani, con potenziale pregiudizio dei valori naturalistici e paesaggistici e con potenziale perturbazione degli assetti ecosistemici e idrogeologici.
Non sono previste trasformazioni di paesaggi consolidati esistenti e non sono previste alterazioni nei livelli e nella distribuzione del traffico sul territorio i quali potrebbero ingenerare presupposti per potenziali sovraccarichi locali.
La presente variante non interessa stabilimenti a rischio di incidente rilevante a norma del D.Lgs. n. 334/99 né cerchi di danno della stessa tipologia di stabilimenti e, pertanto, si ritiene che la normativa del D.Lgs. n. 334/99 non trovi applicazione.
Copia della presente deliberazione, unitamente al suo elaborato tecnico, è stata trasmessa al Consiglio della Circoscrizione n. 1, per l'espressione del parere di competenza.
Il predetto Consiglio Circoscrizionale, con provvedimento n. 49 (mecc. 2004 03478/084), in data 3 maggio 2004, che si allega alla presente deliberazione (all. 2 - n.                             ), ha espresso parere favorevole alla Variante.
Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;
Visto il P.R.G., approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 3-45091 del 21 aprile 1995;
Vista la Legge Regionale del 5 dicembre 1977 n. 56 e s.m.i.;
Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
Visto il parere favorevole della Circoscrizione n. 1, che si allega;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

per i motivi espressi in premessa che qui integralmente si richiamano:
1) di adottare, ai sensi dell'art. 17, comma 4 della L.U.R. la variante n. 95 al vigente Piano Regolatore Generale di Torino, che prevede:
a) l'inserimento all’art. 19 delle Norme Urbanistico - Edilizie di Attuazione, del comma "16ter Isolato San Filippo" all’interno delle "aree per verde e servizi con prescrizioni particolari comprese in ambiti di riqualificazione dello spazio pubblico";
b) l’inserimento di specifico elaborato grafico individuante - Area a servizi con prescrizioni particolari - "Isolato san Filippo", in scala 1:1.000, allegato in appendice all’articolo 19 delle N.U.E.A., parte integrante e sostanziale del nuovo comma 16ter;
c) l’assoggettamento dell’area interessata dalla variante ai disposti del Piano Regolatore Generale afferenti alle "Aree per Servizi: generalità" di cui all’articolo 19 delle N.U.E.A., alle specifiche prescrizioni del comma 16ter "Isolato San Filippo", inserito all’interno delle "aree per verde e servizi con prescrizioni particolari comprese in ambiti di riqualificazione dello spazio pubblico" e dell’allegato elaborato grafico - schema delle destinazioni d’uso "Isolato San Filippo" nonché ai disposti di carattere generale afferenti agli immobili inseriti nella Zona Urbana Centrale Storica di cui all'articolo 10 delle N.U.E.A., così come specificato in narrativa e, più in dettaglio, nell’allegato tecnico n. 1 quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (all. 1 - n.                            ).
Viene dato atto che non è richiesto il parere di regolarità contabile, in quanto il presente atto non comporta effetti diretti o indiretti sul Bilancio;
2) di dichiarare, attesa l’urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.