Divisione Patrimonio, Partecipazioni e Sistema Informativo
Settore Vendite Acquisti e Rapporti Istituzionali

n. ord. 36
2004 02086/008

CITTÀ DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 22 MARZO 2004
(proposta dalla G.C. 18 marzo 2004)

Testo coordinato ai sensi dell'art. 44 comma 2 del Regolamento del Consiglio Comunale

OGGETTO: P.R.I.U. SPINA 3 - COSTITUZIONE DIRITTO DI SUPERFICIE A FAVORE DELL'ARCIDIOCESI DI TORINO. RETTIFICA DELLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 56 (MECC. 2003 02389/008) APPROVATA IN DATA 14 APRILE 2003.

   Proposta dell'Assessore Peveraro,
   di concerto con l’Assessore Viano.

   Con deliberazione n. 56 del Consiglio Comunale adottata nella seduta del 14 aprile 2003 (mecc. 2003 02389/008) è stata approvata la costituzione del diritto di superficie novantanovennale a favore dell’Arcidiocesi finalizzato alla realizzazione di un complesso edilizio parrocchiale composto da Chiesa, casa canonica, opere di ministero pastorale, strutture all’aperto per attività di formazione e ricreazione dei giovani, sala con infrastrutture connesse per assemblee e convegni diocesani, nonché uffici della diocesi.

   Al fine di disciplinare l’utilizzazione edificatoria delle aree di cui infra, con la predetta deliberazione è stato approvato uno schema di convenzione che fa parte integrante e sostanziale del provvedimento.

   Tale intervento interessa un’area di proprietà della Città ubicata all’interno del P.R.I.U. Spina 3, all’angolo di via Valdellatorre con via Borgaro ed individuata nella planimetria allegata al provvedimento consiliare citato, della superficie complessiva di mq. 12.492 circa.

   La costituzione del diritto di superficie è stata prevista a titolo gratuito per una superficie di mq. 10.240 circa (area destinata all'edificio di culto, in quanto opera di urbanizzazione secondaria ex art. 4 Legge 847/1964 e s.m.i. ed art. 51, punto 2, lett. m Legge Regionale 56/1977 e s.m.i.) ed a titolo oneroso, per una superficie di mq. 2.252 su cui è realizzabile una capacità edificatoria pari a 3.000 mq. di SLP (con destinazione di P.R.G. Eurotorino). Pertanto, il sinallagma contrattuale è stato individuato in un reciproco trasferimento di S.L.P. tra le parti, prevedendosi, quindi, il diritto di superficie quale strumento giuridico necessario per l'attuazione dell'intervento complessivo.

   Nel corso dell’istruttoria volta alla formalizzazione dell’atto notarile, a fronte della volontà delle parti di permutare i 3.000 mq. di SLP sopra citati con una capacità edificatoria generata (e localizzata) da un’area di proprietà dell’Arcidiocesi sita in via Lanfranchi, si è rilevata una stesura del provvedimento consiliare che per mero errore materiale non risulta del tutto coerente con tale volontà.

   Infatti, sebbene tanto nel predetto schema di convenzione allegato (art. 2, secondo cpv.), quanto nelle premesse (ultimo capoverso) della deliberazione sia stata indicata, quale oggetto di permuta, una capacità edificatoria "generata e localizzata" nell’area di via Lanfranchi, per mero errore materiale al punto 1 del dispositivo della deliberazione stessa e all’art. 7 dello schema contrattuale è stata formalmente approvata la permuta con un terreno. La contraddizione risulta evidente, oltre per i motivi sopra esposti, anche per la circostanza che la stima effettuata concerne, da un lato, i diritti edificatori con destinazione Eurotorino su Spina 3 e, dall’altro, i diritti edificatori di proprietà dell’Arcidiocesi di via Lanfranchi, così come riportato nello stesso punto 1 del dispositivo.

   Alla luce di quanto sopra esposto, si rende necessario ribadire la volontà manifestata dall'organo consiliare con la precedente deliberazione provvedendo con il presente atto alle necessarie correzioni del testo della stessa e del relativo allegato.

   Si precisa, pertanto, che è intendimento della Civica Amministrazione acquisire dall’Arcidiocesi, a titolo di permuta dei diritti edificatori di proprietà della Città ubicati in Spina 3 e di conseguenza, quale corrispettivo del diritto di superficie a titolo oneroso sull’area Eurotorino, esclusivamente una capacità edificatoria pari a 1.779 mq. di S.L.P. generata e localizzata sull’area di via Lanfranchi n. 10.

   Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

   Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;

   Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:
   favorevole sulla regolarità tecnica;

   Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

per le motivazioni espresse in premessa che qui integralmente si richiamano e che fanno parte delle decisioni:

1)   di ribadire che la volontà espressa nella deliberazione consiliare n. 56 del 14 aprile 2003 (mecc. 2003 02389/008) è di acquisire dall'Arcidiocesi, a titolo di permuta dei diritti edificatori di proprietà della Città ubicati in Spina 3 e di conseguenza, quale corrispettivo del diritto di superficie a titolo oneroso sull'area Eurotorino, esclusivamente una capacità edificatoria pari a 1.779 mq. di SLP generata e localizzata sull'area di via Lanfranchi n. 10;

2)   di rettificare, conseguentemente, la predetta deliberazione e il relativo allegato, come segue:
a)   nell'oggetto, le parole "permuta con area di proprietà dell'Arcidiocesi" vengono sostituite dalle parole: "permuta con una capacità edificatoria di proprietà dell'Arcidiocesi";
b)   al punto 1) del dispositivo, le parole "mediante permuta in favore della Città di un terreno di proprietà dell'Arcidiocesi, sito in Torino, via Lanfranchi n. 10" sono sostituite dalle seguenti: "mediante permuta in favore della Città di una capacità edificatoria pari a 1779 mq. di SLP generati e localizzati da un'area di proprietà dell'Arcidiocesi sita in Torino, via Lanfranchi n. 10 e descritta al C.T. al foglio 1309 mappale 134 parte e al C.F. foglio 148 n. 267 sub. 3";
c)   all'art. 7 dello schema di convenzione, l'ultimo periodo, che dispone testualmente "Resta ferma in tal caso la proprietà dell'area trasferita con il presente atto alla Città a titolo di permuta.", viene sostituito dal seguente: "Resta ferma in tal caso la proprietà dei diritti edificatori trasferiti con il presente atto alla Città a titolo di permuta.".
Il presente provvedimento non comporta effetti diretti o indiretti sul Bilancio;

3)   di dichiarare, attesa l’urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.