Divisione Servizi Culturali
Direzione

     n. ord. 48
2004 01963/045

CITTÀ DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 3 MAGGIO 2004

(proposta dalla G.C. 16 marzo 2004)

Testo coordinato ai sensi dell'art. 44 comma 2 del Regolamento del Consiglio Comunale

OGGETTO: PARTECIPAZIONE DELLA CITTÀ ALLA FONDAZIONE MUSEO DELLE ANTICHITÀ EGIZIE DI TORINO.

Proposta del Sindaco Chiamparino
e dell'Assessore Alfieri.

Il Museo Egizio di Torino, secondo per importanza soltanto al museo del Cairo, presenta caratteri storici, artistici e monumentali di fondamentale interesse. Tali caratteri riguardano tanto l’edificio quanto, soprattutto, le raccolte che sono conservate al suo interno. La storia dell’istituzione, fondata ufficialmente nel 1824, risulta altresì di notevolissimo rilievo sia per il ruolo svolto a livello internazionale negli ambiti disciplinari di riferimento, sia in relazione alla città ed al contesto di appartenenza. La quantità e la qualità di oggetti presenti e l’equilibrata rappresentazione di ogni periodo della storia egiziana, dalla preistoria all’epoca romana, permettono al Museo Egizio di Torino di essere considerato a pieno titolo uno dei sei grandi musei egizi del mondo.
In data 18 maggio 2001 è stato sottoscritto dal Ministero per i Beni e le Attività culturali e dalla Regione Piemonte l’Accordo di programma quadro in materia di beni culturali che prevede, quale progetto qualificante, il recupero e la valorizzazione del Museo Egizio di Torino e delle sue sedi.
La centralità dell’Egizio è da ripensare all’interno di una pianificazione strategica del Sistema museale piemontese, quale risorsa per uno sviluppo nuovo di Torino e dell’intero Piemonte, anche tenuto conto del processo irreversibile di deindustrializzazione ormai in opera da decenni. A tal fine il Ministro per i Beni e le Attività culturali ha costituito con proprio Decreto un Comitato Promotore per il nuovo Museo delle Antichità Egizie di Torino (deliberazione di presa d’atto del 4 giugno 2002 - mecc. 2002 04063/045), esecutiva dal 23 giugno 2002 presieduto dal Ministro stesso, al quale partecipano il Presidente della Regione Piemonte e della Provincia di Torino, il Sindaco di Torino, il Presidente della Compagnia di San Paolo e della Fondazione Cassa di Risparmio di Torino.
Il suddetto Comitato si avvale del supporto tecnico-amministrativo di un Comitato Esecutivo (deliberazione di presa d’atto sopra citata) presieduto dal Direttore Generale alle Antichità e di cui fanno parte dirigenti e tecnici del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, della Regione Piemonte, della Provincia e del Comune di Torino, della Compagnia di San Paolo e della Fondazione Cassa di Risparmio di Torino, con i seguenti compiti:
1) l’acquisizione di uno studio di fattibilità sulla risistemazione dell’edificio dell’Accademia delle Scienze ed il riallestimento del Museo Egizio;
2) la definizione di un modello statutario di una fondazione, ritenuta la figura giuridica più idonea a soddisfare le esigenze connesse alle attuali e future potenzialità dell’Egizio, cui partecipino gli enti che fanno parte del Comitato stesso;
3) l’acquisizione di una indagine diretta a sviluppare i seguenti temi: esame dell’assetto organizzativo e delle risorse umane; analisi, valutazione e sostenibilità dei costi di gestione; modelli di governance; definizione di un progetto di comunicazione e di una strategia di marketing; analisi della domanda.
Quanto sopra ha portato alla realizzazione di due studi di fattibilità e di un documento di sintesi; il primo studio di fattibilità, finanziato dalla Compagnia di San Paolo, è relativo a quanto indicato al punto 1) del paragrafo precedente ed il secondo, finanziato dalla Regione Piemonte e dalla Fondazione CRT e realizzato dall’Ires, è relativo a quanto indicato al punto 3) del paragrafo precedente.
Il Comitato di cui sopra, valutando positivamente i risultati degli studi di fattibilità, ha altresì elaborato gli schemi di atto costitutivo e di statuto, che si allegano alla presente deliberazione per farne parte integrante (all. 1 e 2), relativi ad una fondazione, costituita ai sensi del Decreto del Ministro per i Beni e le Attività Culturali del 27 novembre 2001 n. 491 recante "Disposizioni concernenti la costituzione e la partecipazione a fondazioni da parte del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell’articolo 10 del D.Lgs. 20 ottobre 1998, n. 368, e successive modificazioni", denominata "Fondazione Museo delle Antichità Egizie di Torino" che prevede la partecipazione, quali fondatori, del Ministero per i Beni e le Attività culturali, della Regione Piemonte, della Provincia di Torino, del Comune di Torino, della Compagnia di San Paolo e della Fondazione Cassa di Risparmio di Torino.
I testi degli schemi di Atto Costitutivo e di Statuto, approvati dal Comitato sopra indicato e in fase di adozione da parte del Ministro per i Beni e le Attività culturali, prevedono che la fondazione, che svolge la propria attività secondo le disposizioni del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n. 41 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della Legge 6 luglio 2002, n. 137", persegua le finalità di assicurare la gestione, la conservazione, la manutenzione, la valorizzazione, la promozione e l’adeguamento strutturale, funzionale ed espositivo del Museo delle Antichità Egizie di Torino e della sua sede.
La Fondazione, con sede in Torino, via Accademia delle Scienze n. 6, non ha fini di lucro e non distribuisce utili, e provvede ai suoi compiti secondo le disposizioni di cui all’art. 11 del Decreto del Ministro per i Beni e le Attività Culturali del 27 novembre 2001 n. 491.
E’ prevista la costituzione del patrimonio iniziale della Fondazione (artt. 6, 8 e 9 dell’Atto Costitutivo) al quale i fondatori, ad esclusione del Ministero che concorre mediante il conferimento del diritto di uso dell’intera collezione del Museo Egizio, concorrono in forma paritetica ciascuno con un fondo in denaro per un complessivo di Euro 3.750.000,00 di cui Euro 750.000,00 facenti parte del patrimonio indisponibile da conferire in sede di atto costitutivo e ulteriori Euro 3.000.000,00 quale fondo di dotazione disponibile da versare non oltre il 30 giugno 2006. Inoltre, al fine di assicurare alla Fondazione i mezzi finanziari necessari per la sua attività è previsto che il Ministero metta a disposizione della stessa, comunque nei limiti delle disposizioni delle singole leggi finanziarie di anno in anno approvate, una somma pari a quella spesa nell’esercizio 2003 per il funzionamento e la gestione del Museo Egizio.
La Città contribuisce pertanto al patrimonio della Fondazione con un finanziamento complessivo di Euro 750.000,00 di cui Euro 150.000,00 destinato alla dotazione patrimoniale iniziale.
La spesa di Euro150.000,00 sarà finanziata con finanziamento a medio/lungo termine da richiedere a Istituto da stabilire. L’erogazione della spesa è subordinata al perfezionamento del finanziamento.
Per quanto concerne l'ulteriore spesa di Euro 600.000,00 relativa al fondo di dotazione disponibile si individueranno le modalità finanziamento con successivo provvedimento.
Al fine di dotare la Fondazione dei mezzi finanziari necessari per procedere alla ristrutturazione ed al riallestimento del Museo, i fondatori danno atto della necessità di assegnare alla Fondazione non meno di Euro 50.000.000,00 per procedere alle opere di ristrutturazione e di riallestimento del Museo nella sua attuale sede e nelle altre che si provvederà a reperire per dare adeguata funzionalità alle attività del Museo stesso. Le modalità, la tempistica e le condizioni di riparto tra i fondatori di tali erogazioni saranno oggetto di specifico provvedimento convenzionale, da stipularsi tra la Fondazione ed i fondatori entro un anno dalla costituzione della Fondazione, e comunque da adottarsi acquisite le necessarie specificazioni rispetto alla disponibilità delle sedi e sulla base del Documento Preliminare alla Progettazione (D.P.P.).
La Città di Torino, pertanto, subordinatamente alla stipulazione tra la Fondazione ed i fondatori di specifico provvedimento convenzionale che definirà le modalità, la tempistica e le condizioni di riparto tra i fondatori delle erogazioni necessarie per procedere alla ristrutturazione ed al riallestimento del Museo e della sua sede, determinerà la propria partecipazione alle spese necessarie per dare corso alle suddette opere con apposito atto deliberativo.
La Fondazione fisserà i prezzi d’ingresso al Museo ed acquisirà, per destinarle alle spese per il proprio funzionamento ed attività, tutte le entrate derivanti dallo sbigliettamento e da altre attività commerciali, promozionali e non, ivi compresi l’uso individuale, strumentale e precario del Museo, nonché le entrate derivanti dai diritti sulle immagini e le riproduzioni del Museo e della sua collezione.
La Fondazione assumerà a proprio carico la gestione del Museo previa stipulazione, tra il Ministero e la Fondazione, di un contratto di servizio nel quale saranno precisate le condizioni di assegnazione degli attuali dipendenti. Con il contratto di servizio saranno specificati i livelli qualitativi di erogazione dei servizi e di professionalità degli addetti, nonché il potere di indirizzo e di controllo spettante al Ministero. Al fine di assicurare un adeguato, razionale ed efficiente passaggio di consegne nella gestione del Museo, senza che ciò pregiudichi l’efficienza e la pubblica fruibilità, è previsto che la gestione del Museo stesso continuerà ad essere assicurata dal Ministero fino alla data che verrà individuata da detto contratto di servizio, secondo le modalità e responsabilità oggi in essere.
Si propone pertanto che la Città di Torino partecipi alla costituzione della "Fondazione Museo delle Antichità Egizie di Torino" sulla base degli schemi di atto costitutivo e di statuto allegati che formano parte integrante della presente deliberazione.
In applicazione degli artt. 28, comma 3 e 42 comma 10 dello Statuto della Città di Torino è garantita la trasmissione dei progetti del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo nonché della versione finale di tali documenti così come approvata dal Consiglio di Amministrazione; vengono altresì trasmessi dal Presidente gli ulteriori documenti richiesti di volta in volta relativamente a qualsiasi iniziativa e/o procedura della Fondazione (vedasi art. 5, commi 4 e 5, dello Statuto della Fondazione).
Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;
Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica,
favorevole sulla regolarità contabile,
Con voti unanimi, espressi in forma palese.

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

Per le motivazioni che integralmente si richiamano:
1) di approvare la partecipazione della Città di Torino alla costituzione della "Fondazione Museo delle Antichità Egizie di Torino", mediante conferimento di un importo complessivo di Euro 750.000,00, secondo la suddivisione di cui ai seguenti punti 3) e 5);
2) di approvare gli schemi di atto costitutivo e di statuto costituenti parte integrante del presente provvedimento (all. 1 - 2 nn. ). In applicazione degli artt. 28, comma 3 e 42 comma 10 dello Statuto della Città di Torino è garantita la trasmissione dei progetti del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo nonché della versione finale di tali documenti così come approvata dal Consiglio di Amministrazione; vengono altresì trasmessi dal Presidente gli ulteriori documenti richiesti di volta in volta relativamente a qualsiasi iniziativa e/o procedura della Fondazione (vedasi art. 5, commi 4 e 5 dello Statuto);
3) di partecipare al patrimonio, quale fondatore, con un apporto pari a Euro 150.000,00. La spesa sarà finanziata con finanziamento a medio/lungo termine da richiedere a Istituto da stabilire;
4) di demandare a successive determinazioni dirigenziali gli impegni di spesa derivanti dall’esecuzione della presente deliberazione. L’erogazione della spesa è subordinata al perfezionamento del finanziamento;
5) di demandare a successivi provvedimenti la definizione delle modalità di finanziamento degli ulteriori Euro 600.000,00 da conferire a titolo di fondo di dotazione disponibile, ed i conseguenti impegni di spesa;
6) di autorizzare l’ufficiale rogante ad apportare quelle modifiche di carattere tecnico e formale dirette ad una migliore redazione dell’Atto Costitutivo e dello Statuto;
7) di prendere atto che le spese relative e conseguenti alla costituzione della Fondazione sono a carico di quest’ultima, richiamato ogni beneficio di legge;
8) di dichiarare, attesa l’urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del Testo Unico approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.


STATUTO
della
"FONDAZIONE MUSEO DELLE ANTICHITA’ EGIZIE DI TORINO"

Articolo 1
Costituzione, sede e Fondatori.

1. E’ costituita la "Fondazione Museo delle Antichità Egizie di Torino", di seguito denominata "Fondazione", con sede in Torino, Via Accademia delle Scienze n. 6.
La Fondazione svolge la propria attività secondo le disposizioni del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n. 41 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della Legge 6 luglio 2002, n. 137", del decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 27 novembre 2001, n. 491, recante "Disposizioni concernenti la costituzione e la partecipazione a fondazioni da parte del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'articolo 10 del D.Lgs. 20 ottobre 1998, n. 368, e successive modificazioni" e del presente Statuto.
2. La Fondazione ha la durata di trenta anni.
3. Sono Fondatori il Ministero per i beni e le attività culturali, la Regione Piemonte, la Provincia di Torino, la Città di Torino, nonché la Compagnia di San Paolo e la Fondazione CRT. Possono partecipare alla Fondazione altri soggetti, pubblici e privati, secondo quanto previsto dal presente Statuto e dal decreto ministeriale sopra citato.
4. Con apposito atto convenzionale vengono stabilite le modalità di conferimento, da parte del Ministero per i beni e le attività culturali, dell’uso del Museo delle Antichità Egizie di Torino di seguito denominato "Museo", comprese le relative dotazioni e collezioni e, da parte degli altri Fondatori, delle adeguate risorse finanziarie finalizzate alla costituzione del fondo di dotazione e alla definizione delle modalità con cui gli stessi si impegnano a concorrere al finanziamento delle spese di funzionamento e delle attività della Fondazione, nonché a garantire la copertura delle spese necessarie per la ristrutturazione funzionale della sede, individuando, ove necessario, nuovi edifici idonei allo svolgimento delle attività ed a sostenere gli oneri derivanti dal nuovo allestimento del Museo. L’atto convenzionale stabilisce le modalità con le quali i Fondatori provvedono al ripiano delle eventuali perdite. La determinazione degli impegni finanziari relativi ai primi cinque anni di attività è definita in sede di atto costitutivo.
5. La Fondazione concorda con il Ministero per i beni e le attività culturali le modalità per la prioritaria utilizzazione del personale, ritenuto necessario, in servizio presso il Museo, con l’assenso degli interessati, dandone comunicazione alle organizzazioni sindacali.

Articolo 2
Finalità e attività.

1. La Fondazione, che non ha fini di lucro e non distribuisce utili, provvede ai suoi compiti secondo le disposizioni di cui all’articolo 11 del decreto ministeriale 27 novembre 2001, n. 491.
2. La Fondazione persegue le finalità della valorizzazione, promozione, gestione e adeguamento strutturale, funzionale ed espositivo del Museo, dei beni culturali ricevuti o acquisiti a qualsiasi titolo e della promozione e valorizzazione delle attività museali.
3. Nell’ambito delle sue finalità, la Fondazione persegue, in particolare:
a) l’acquisizione di risorse finanziarie sufficienti a garantire un’adeguata conservazione del Museo e dei beni culturali conferiti;
b) l’integrazione delle attivita' di gestione e valorizzazione del Museo e dei beni culturali conferiti con quelle riguardanti i beni conferiti dagli altri partecipanti alla fondazione, incrementando nel territorio di riferimento i servizi offerti al pubblico, migliorandone la qualità e realizzando economie di gestione;
c) la migliore fruizione da parte del pubblico del Museo, delle attività museali e dei beni culturali acquisiti, garantendone, nel contempo, l’adeguata conservazione;
d) l’organizzazione, nei settori scientifici di competenza della Fondazione, di mostre, eventi culturali e convegni, nonché di studi, ricerche, pubblicazioni, iniziative, attività didattiche o divulgative, anche in collaborazione con enti ed istituzioni, anche internazionali ed organi competenti per il turismo ed, in particolare, con la Regione Piemonte.
4. La Fondazione può, con l’utilizzo di risorse finanziarie proprie o ad essa erogate da terzi, svolgere ogni altra attività ausiliaria, connessa, strumentale, affine, complementare, aggiuntiva o comunque utile od opportuna al perseguimento delle proprie finalità ed a realizzare economie di gestione, quali:
a) la stipula con enti pubblici o soggetti privati di accordi o contratti per il perseguimento delle proprie finalità, come l’acquisto di beni o servizi, l’assunzione di personale dipendente dotato della necessaria qualificazione professionale, l’accensione di mutui o finanziamenti;
b) la partecipazione, anche in veste di fondatore, ad associazioni, fondazioni, comitati, e, più in generale, ad istituzioni pubbliche o private, comprese società di capitali, che perseguano finalità coerenti con le proprie e strumentali al raggiungimento degli scopi della Fondazione.

Articolo 3
Patrimonio e fondo di dotazione

1. Il patrimonio della Fondazione, quale anche risultante dall’atto costitutivo, è costituito da:
a) i diritti d’uso sui beni mobili ed immobili conferiti dal Ministero;
b) gli apporti di qualunque natura ed a qualsiasi titolo effettuati dagli altri Fondatori in sede di atto costitutivo;
c) i lasciti, le donazioni e le erogazioni di qualsiasi genere, destinati dal disponente ad incremento del patrimonio stesso;
d) i beni mobili ed immobili di cui la Fondazione è proprietaria.
2. Il patrimonio, nonché le rendite che ne derivino, sono totalmente vincolati al perseguimento delle finalità statutarie.
3. La stima dei conferimenti avviene, qualora ne ricorrano le condizioni, a norma dell’art. 2343 del codice civile.
4. La Fondazione può ricevere contribuzioni, elargizioni, sovvenzioni e ogni altra liberalità da parte dei Fondatori e di terzi. Queste risorse finanziarie, se non vengono espressamente destinate a patrimonio, costituiscono il fondo di dotazione disponibile per il conseguimento delle finalità statutarie.

Articolo 4
Organi e loro durata.

1. Sono organi della Fondazione:
a) il Collegio dei Fondatori;
b) il Presidente;
c) il Consiglio di amministrazione;
d) il Comitato scientifico;
e) il Collegio dei revisori dei conti.
2. Gli organi della Fondazione diversi dal Collegio dei Fondatori durano in carica quattro anni. I loro componenti possono essere confermati una sola volta e, se nominati prima del termine quadriennale, restano in carica sino a tale scadenza.

Articolo 5
Collegio dei Fondatori.

1. Il Collegio dei Fondatori è composto dai legali rappresentanti dei Fondatori o loro delegati ed è presieduto dal Presidente della Fondazione, che ne è componente.
2. Il Collegio delibera, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, su:
a) nomina del Presidente della Fondazione;
b) nomina del Consiglio di amministrazione;
c) nomina del Collegio dei revisori dei conti;
d) modificazioni dello statuto;
e) ammissione di nuovi Fondatori;
f) adozione del documento programmatico pluriennale che determina le strategie, le priorità e gli obiettivi da perseguire, nonché i relativi programmi di intervento cui deve attenersi la Fondazione;
g) esercizio dell’azione di responsabilità, comportante la revoca immediata dalla carica, nei confronti del Presidente, del Direttore e del Collegio dei revisori.
3. Il Collegio dei Fondatori determina, inoltre, su proposta del Presidente, l’indennità di carica per i membri del Consiglio di amministrazione.
4. I progetti di bilancio preventivo e di bilancio d’esercizio, prima della loro sottoposizione al Consiglio di Amministrazione per l’approvazione ai sensi dell’art. 9, comma secondo lettere a) et b), nonché la versione finale dei bilanci saranno inviati a tutti i Fondatori.
5. Il Presidente trasmette ai Fondatori i documenti di volta in volta richiesti dai consiglieri di amministrazione da essi nominati, relativamente a qualsiasi iniziativa e/o procedura della Fondazione.

Articolo 6
Presidente

1. Il Presidente è nominato dal Collegio dei Fondatori su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali.
2. Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione e ne promuove le attività.
3. Il Presidente presiede il Consiglio di amministrazione, stabilendo l’ordine del giorno e dirigendone i lavori.
4. Nei casi di necessità e di urgenza, il Presidente adotta, nell’interesse della Fondazione, i provvedimenti di competenza del Consiglio di amministrazione, riferendone al medesimo senza indugio, e li sottopone alla ratifica del Consiglio stesso in occasione della sua prima riunione.
5. In caso di assenza o di impedimento del Presidente assume le funzioni di questi il componente il Consiglio di amministrazione più anziano d’età.

Articolo 7
Consiglio di amministrazione

1. Il Consiglio di amministrazione è nominato dal Collegio dei Fondatori ed è composto da nove membri, di cui:
a) due designati dal Ministro per i beni e le attività culturali, tra cui il Presidente;
b) il Direttore regionale per i beni culturali del Piemonte;
c) uno designato dal Presidente della Regione Piemonte;
d) uno designato dal Presidente della Provincia di Torino;
e) uno designato dal Sindaco di Torino;
f) tre designati congiuntamente dagli altri Fondatori.
2. I Consiglieri possono essere sostituiti durante l’espletamento del loro mandato dai Fondatori che li hanno designati.
3. Il Presidente, non meno di sessanta giorni prima della scadenza del Consiglio, invita i Fondatori alle designazioni di rispettiva competenza.
4. Ai membri del Consiglio di amministrazione spetta, oltre all’indennità di carica prevista dall’articolo 5, comma 3, il rimborso delle spese occasionate dalla carica stessa.

Articolo 8
Funzionamento del Consiglio di amministrazione

1. Il Consiglio è convocato dal Presidente. Esso si riunisce almeno due volte l’anno ed ogni qual volta il Presidente lo ritenga opportuno, ovvero su richiesta scritta di almeno tre componenti.
2. Le sedute del Consiglio si tengono di regola presso la sede della Fondazione.
3. L’avviso di convocazione, con l’indicazione sommaria degli argomenti da trattare, viene inviato, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione, ai Consiglieri ed al Collegio dei revisori almeno quattro giorni prima di quello fissato per la riunione. Nel caso di particolare urgenza la convocazione può avvenire con semplice preavviso di 48 ore.
4. Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti e le relative deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Articolo 9
Poteri del Consiglio di amministrazione

1. Sono riservate al Consiglio di amministrazione le deliberazioni in materia di programmazione annuale delle attività della Fondazione.
2. Il Consiglio delibera, in particolare, su:
a) approvazione del bilancio preventivo annuale;
b) approvazione del bilancio d’esercizio;
c) approvazione e modifica di regolamenti interni;
d) nomina e revoca del Direttore a maggioranza assoluta dei suoi componenti, su proposta del Presidente, sentito il parere del Comitato scientifico, determinando il relativo compenso e la durata del suo incarico;
e) nomina e revoca dei componenti il Comitato scientifico, definendone l’eventuale indennità ed il rimborso spese.
3. Le deliberazioni concernenti le materie di cui al comma 2, lettere a) e b), sono assunte con il voto favorevole del Presidente.

Articolo 10
Direttore

1. Il Direttore della Fondazione è nominato dal Consiglio di amministrazione a maggioranza assoluta dei suoi componenti, su proposta del Presidente, sentito il Comitato scientifico, e deve essere dotato di specifica e comprovata esperienza nella gestione di musei o di importanti analoghe istituzioni culturali. La deliberazione di nomina deve far constare l’esistenza dei requisiti richiesti.
2. Il Direttore esercita, nei limiti fissati dal Consiglio di amministrazione, le funzioni di amministrazione e svolge i compiti di gestione della Fondazione, nonché di proposta e di impulso in merito agli obiettivi ed ai programmi di attività della Fondazione.
3. Il Direttore partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni di tutti gli organi della Fondazione.

Articolo 11
Comitato scientifico

1. Il Comitato scientifico è nominato dal Consiglio di amministrazione ed è presieduto da uno studioso di chiara fama in egittologia, designato dal Ministro per i beni e le attività culturali, su proposta del Direttore generale per i beni archeologici del Ministero. Esso è composto, oltre che dal Presidente, da sei membri scelti tra personalità di riconosciuto prestigio nel campo della cultura e dell’arte e dotate di specializzazione professionale, comprovata esperienza e specifica competenza, in particolare, nei settori di attività della Fondazione.
2. Il Comitato scientifico si riunisce su convocazione del Presidente o su richiesta di almeno tre componenti. Il Comitato delibera a maggioranza dei partecipanti.
3. Il Comitato scientifico si pronuncia in ordine agli indirizzi, ai programmi ed alle attività scientifiche e culturali della Fondazione.
4. Il Comitato scientifico segnala al Ministero per i beni e le attività culturali ed al Consiglio di amministrazione le attività della Fondazione non coerenti con le disposizioni del decreto legislativo n. 490 del 1999 e con il conseguimento delle finalità statutarie. Il Ministro, nei casi più gravi, può disporre la revoca del conferimento in uso dei beni culturali conferiti.

Articolo 12
Collegio dei revisori dei conti

1. Il Collegio dei revisori dei conti è composto da cinque membri effettivi, nominati dal Collegio dei Fondatori, di cui:
a) due membri, di cui uno con funzioni di Presidente, designati dal Ministro per i beni e le attività culturali;
b) un membro designato dal Ministro dell’economia e delle finanze;
c) un membro designato congiuntamente dalla Regione Piemonte e dagli Enti pubblici territoriali fondatori;
d) un membro designato congiuntamente dagli altri Fondatori.
2. Il Collegio dei revisori verifica l’attività di amministrazione della Fondazione, accertando la regolare tenuta della contabilità, la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili e l’osservanza dei principi di cui all’articolo 2426 del codice civile; in particolare esercita le funzioni indicate negli articoli 2403, 2404, 2405 e 2407 del codice civile.
3. I membri del Collegio dei revisori possono, in qualsiasi momento, procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo, nonché chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni della Fondazione o su determinati affari. I membri del Collegio partecipano alle riunioni del Consiglio di amministrazione.
4. Il Collegio dei revisori informa immediatamente il Ministero per i beni e le attività culturali, e ne dà comunicazione al Consiglio di amministrazione ed al Collegio dei Fondatori, di tutti gli atti o i fatti, di cui venga a conoscenza nell’esercizio dei propri compiti, che possano costituire irregolarità di gestione ovvero violazione di norme che disciplinano l’attività della fondazione.

Articolo 13
Esercizio e bilancio

1. L’esercizio ha inizio il 1° gennaio e si conclude il 31 dicembre.
2. Al termine di ogni esercizio, e comunque entro il 30 aprile, il Direttore redige il bilancio d’esercizio e la relazione sulla gestione, illustrante, in apposita sezione, gli obiettivi perseguiti dalla Fondazione e gli interventi realizzati. Nella redazione di tali documenti il Direttore si attiene alle regole di ordinata contabilità, ai principi contabili nazionali ed internazionali, nonché a quanto previsto dal codice civile in materia di redazione di bilancio.
3. Entro il 31 ottobre il Direttore redige il documento programmatico previsionale dell’attività relativa all’esercizio successivo.

Articolo 14
Vigilanza, scioglimento e liquidazione della Fondazione

1. Il Ministero per i beni e le attività culturali esercita la vigilanza sulla Fondazione ed, in particolare, i poteri di cui agli articoli 13 e 14 del decreto ministeriale 27 novembre 2001, n. 491.
2. In caso di estinzione della Fondazione, i beni culturali conferiti in uso dal Ministero per i beni e le attività culturali ritornano nella disponibilità di quest’ultimo.
3. Gli altri beni acquisiti a qualunque titolo dalla Fondazione vengono devoluti allo stesso Ministero o ad altro Ente individuato dal Consiglio di amministrazione, che persegua finalità analoghe a quelle della fondazione estinta.
4. Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto si applicano le disposizioni di legge e del codice civile.

Visto per inserzione e deposito
Torino, lì