Divisione Patrimonio, Partecipazioni e Sistema Informativo
Settore Pianificazione e Controllo Partecipazioni Aziendali

n. ord. 44
2004 01768/064

CITTÀ  DI  TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 19 APRILE 2004

(proposta dalla G.C. 9 marzo 2004)

OGGETTO: AZIENDA MULTISERVIZI IGIENE AMBIENTALE TORINO S.P.A. (AMIAT S.P.A.) - ORGANO AMMINISTRATIVO CONFERIMENTO ATTRIBUZIONI - INTEGRAZIONE ART. 10 STATUTO.

Proposta dell'Assessore Peveraro.

La Società Azienda Multiservizi Igiene Ambientale Torino S.p.A. (AMIAT S.p.A.) costituita per la gestione del servizio pubblico di igiene ambientale e derivante dalla trasformazione per atto unilaterale della preesistente azienda speciale AMIAT ai sensi dell’abrogato articolo 17, comma 51 della Legge 15 maggio 1997 n.127, ora art. 115 T.U.E.L. – D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n. 81 in data 16 maggio 2000 (mecc. 2000 03331/64), esecutiva dal 30 maggio 2000, ha ad oggetto l'attività di gestione dei servizi preordinati alla tutela, conservazione, valorizzazione della qualità ambientale.
Ai sensi della prima parte dell’articolo 10 del vigente Statuto, relativo alle cariche sociali, "Il Consiglio di Amministrazione, qualora non vi abbia già provveduto l'assemblea, nomina tra i propri membri il Presidente, scelto tra i Consiglieri nominati dal Comune di Torino; può, altresì nominare un Vice Presidente ed un Amministratore Delegato, conferendo a quest'ultimo proprie attribuzioni….".
Si precisa al riguardo che nelle Società per Azioni il Consiglio di Amministrazione non attende di regola in modo continuo alla gestione sociale: esso conferisce ad uno o più amministratori la qualità di consiglieri delegati e delega loro le proprie attribuzioni conservando a sé una funzione di generale sovraintendenza sull’amministrazione. Alla delega di funzione amministrativa fa riferimento l’art. 2381 nella versione precedente la Riforma del Diritto Societario introdotta con il D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6 e successive modifiche. L’attuale art. 2381, senza incidere sulla sostanza del previgente testo, disciplina in modo ancora più puntuale l’aspetto delle deleghe di funzioni, sia per quanto attiene i limiti della delega del Consiglio di Amministrazione, sia per quanto attiene le competenze in capo allo stesso Consiglio di Amministrazione ed in capo agli organi delegati. In particolare spetta al Consiglio di Amministrazione determinare contenuto, limiti e modalità di esercizio della delega, ed agli organi delegati, tra l’altro, riferire sul generale andamento della gestione. Prima di procedere all’adeguamento obbligatorio dello Statuto al Nuovo Diritto Societario, da effettuarsi inderogabilmente entro il 30 settembre 2004, si reputa opportuno ai fini del corretto funzionamento dell’organo amministrativo della società in oggetto, proporre alla società di precisare nello Statuto che il Consiglio di Amministrazione possa conferire proprie attribuzioni oltre che all’Amministratore Delegato anche al Presidente ed al Vice Presidente. L’art. 2381 infatti prevede (anche nella previgente formulazione) che il Consiglio di Amministrazione, se lo Statuto lo consente, possa delegare proprie attribuzioni, ad uno o più dei suoi componenti, mentre nell’attuale testo dello Statuto AMIAT è consentita solo la delega all’Amministratore Delegato (art. 10), ai direttori e dipendenti (art. 11) e non ad altri componenti il Consiglio stesso.
Si propone pertanto che l’art.10, parte prima, sia così formulato:
"Il Consiglio di Amministrazione, qualora non vi abbia già provveduto l'Assemblea, nomina tra i propri membri il Presidente, scelto tra i Consiglieri nominati dal Comune di Torino; può, altresì, nominare un Vice Presidente ed un Amministratore Delegato, conferendo a quest'ultimo proprie attribuzioni. Il Consiglio di Amministrazione può conferire proprie attribuzioni, oltre che all'Amministratore Delegato, anche al Presidente ed al Vice Presidente".
Si ritiene opportuno approvare la sopra descritta proposta di integrazione dei soggetti delegabili dal Consiglio di Amministrazione, nelle more dell’adeguamento dello Statuto al nuovo diritto societario da effettuarsi entro il 30 settembre 2004, ai fini di un miglior funzionamento dell’organo amministrativo e fermo restando che con il predetto adeguamento si coordineranno al meglio tutte le norme relative agli amministratori, tra l’atro, sotto i profili degli organi e delle relative deleghe.
Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;
Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica dell’atto;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

1) di approvare, per i motivi espressi in narrativa e che qui integralmente si richiamano, la proposta di integrazione dell’art. 10 (Cariche sociali) dello Statuto Sociale della Società Azienda Multiservizi Igiene Ambientale Torino S.p.A. (AMIAT S.p.A.), secondo quanto meglio precisato in narrativa;
2) di autorizzare la Città, quale socio della società, e per essa il Sindaco o un suo delegato, a partecipare all’Assemblea straordinaria degli azionisti della società, che sarà convocata nei modi indicati in Statuto per discutere e deliberare in sede straordinaria, in merito alla suddetta proposta;
Viene dato atto che non è richiesto il parere di regolarità contabile, in quanto il presente atto non comporta effetti diretti o indiretti sul Bilancio;
3) di dichiarare, attesa l’urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.