Servizio Centrale Consiglio Comunale

n. ord. 52
2004 01650/002

 

CITTÀ DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 24 MAGGIO 2004

Testo coordinato ai sensi dell'art. 44 comma 2 del Regolamento del Consiglio Comunale

 

OGGETTO: INTEGRAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE D'IGIENE IN MATERIA DI SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONI ACCESSIBILI AL PUBBLICO: INTRODUZIONE DELL'ART. 212/BIS.

Proposta dei Consiglieri Borgogno, Cugusi, Passoni, Giorgis, Vinciguerra, Cerutti, Larizza, Rossomando, Cuntrò, Montagnana, Buronzo, Greco, Crosetto, Centillo, Domenico Gallo, Steffenino e Tumolo.

Con provvedimento del Commissario Prefettizio in data 21 luglio 1926 è stato approvato il vigente Regolamento Comunale d’Igiene e che con successive deliberazioni il Consiglio Comunale ha integrato il predetto regolamento, da ultima la deliberazione in data 20 febbraio 2001.
Dopo l’entrata in vigore del suddetto Regolamento, il quadro normativo comunitario e nazionale in tema di autorizzazione e realizzazione di servizi di telecomunicazioni offerti al pubblico (in particolare i "phone centers") è stato oggetto di numerosi interventi ed è stato complessivamente definito dal Decreto Legislativo dell'1 agosto 2003 n. 259 "Codice delle Comunicazioni elettroniche".
Con delibera n. 467/00/CONS, l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ha disciplinato nello specifico il rilascio delle autorizzazioni generali per l’espletamento dei servizi di cui sopra, al fine di adeguarne le condizioni alla normativa comunitaria e nazionale, uniformandone i contenuti;
L’art. 3 del Decreto Legislativo 1 agosto 2003 n. 259 "Codice delle Comunicazioni elettroniche", nel definire i servizi di telecomunicazioni accessibili al pubblico come attività di preminente interesse generale, dispone che l’erogazione degli stessi avvenga comunque nel rispetto della vigente normativa in materia di tutela della salute pubblica, dell’ambiente e degli obiettivi di pianificazione urbanistica e territoriale, di concerto con le competenti autorità.
L’art. 5 della delibera n. 467/00/CONS dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni prevede l’osservanza dell’art. 6 sopracitato quale condizione necessaria per il rilascio del titolo autorizzatorio.
Considerato il cospicuo numero di servizi di "phone center" (rientranti nei servizi di telecomunicazioni accessibili al pubblico di cui sopra) insediatisi negli ultimi tempi sul territorio del Comune di Torino e della notevole affluenza di utenti presso gli stessi.
Sia l’orario di apertura dei "Phone center" che la permanenza degli utenti al loto interno, sono più ampi che in altri esercizi aperti al pubblico.
Dato atto che, a tutt'oggi, l'attività dei "phone center" non è disciplinata nelle norme di pianificazione urbanistica ma è assimilabile, sotto gli aspetti ubanistico-edilizi, alle "attività terziarie" consentite dal PRG insieme alle "attività commerciali", nella generalità delle aree a destinazione residenziale.
Il vigente Regolamento d’Igiene non contiene norme specificamente applicabili ai "phone centers" finalizzate ad assicurarne i requisiti igienici minimi per la tutela della salute della collettività.
L’attività dei "phone centers" riconducibile fra quelle disciplinate dal capitolo XIII del vigente Regolamento d’Igiene, insediandosi nel territorio comunale, è soggetta, come ogni altra, al rispetto dei regolamenti comunali.
La naturale vocazione del servizio erogato nei "phone center" richiede che i locali in cui lo stesso viene effettuato siano idonei a ricevere, nel rispetto delle condizioni igienico-sanitarie, i fruitori del servizio.
Considerata la necessità di modificare tale Regolamento approvando il testo del nuovo articolo 212 bis allegato alla presente deliberazione quale parte integrante della stessa, onde consentire al Comune di verificare la sussistenza delle condizioni prescritte dalla normativa in materia di igiene e sicurezza a tutela dell’interesse pubblico costituito dalla salute dei cittadini.
Ai sensi degli artt. 43 e 44 del Regolamento del Decentramento la presente proposta di deliberazione è stata trasmessa alle Circoscrizioni per l'espressione del parere di competenza.
Non ha espresso parere la Circoscrizione 8.
Hanno espresso parere favorevole le Circoscrizioni 2, 3, 6, 7 e 9 (all. 4-8 - nn.                   ).
La Circoscrizione 1 ha espresso parere favorevole suggerendo l'introduzione di ulteriori prescrizioni vincolanti, riguardanti gli orari di funzionamento e la struttura dei servizi igienici, in particolare richiedendo l'installazione di questi ultimi nello stesso plesso dell'esercizio e non in cortili o strutture vicini (all. 9 - n. ).
Si ritiene di non poter accogliere tali osservazioni per i seguenti motivi:
- l'ubicazione e la tipologia dei servizi igienici sono già oggetto di apposita regolamentazione da legge nazionale. L'orario di funzionamento dei "Phone Center" sarà stabilito con ordinanza del Sindaco.
La Circoscrizione 4 ha espresso parere favorevole (all. 10 - n. ) con le seguenti osservazioni:
- ritiene eccessivo l'obbligo di tre servizi distinti;
- richiesta di gradualità nella tempistica di adeguamento per i locali preesistenti;
- proporzionalità delle dimensioni delle porte di accesso e della zona di attesa alla metratura generale del locale.
Si ritiene di accogliere le prime due osservazioni che saranno oggetto di apposito emendamento e di non poter accogliere l'ultima per i seguenti motivi:
- la dimensione delle porte di accesso e della zona di attesa è la stessa di analoghi locali ove vengono erogati servizi al pubblico (quali ambulatori, ecc.).
La Circoscrizione 5 ha espresso parere favorevole (all. 11 - n. ) con le seguenti proposte di emendamento:
- sostituzione nel titolo dell'allegato 1 delle parole "Comunicazione Elettronica" con le parole "Servizi di Telecomunicazione accessibili al pubblico";
- sostituzione nel quarto capoverso delle parole "e dai componenti i settori tecnici del Comune" con "competenti uffici comunali";
- richiesta parere preventivo della Circoscrizione in materia di orario di apertura al pubblico.
Si ritiene di accogliere le prime due osservazioni che saranno oggetto di apposito emendamento e di non poter accogliere l'ultima per i seguenti motivi:
- l'ordinanza sindacale che regolamenterà l'orario di apertura dei "phone center" non è oggetto di parere circoscrizionale.
La Circoscrizione10 ha espresso parere favorevole (all. 12 - n. ) suggerendo la riduzione del numero dei servizi igienici richiesti a 2 (maschio/femmina) ritenendo eccessivamente onerosa per i gestori la previsione di un terzo servizio per il solo personale.
Si ritiene di accogliere tale osservazione che sarà oggetto di apposito emendamento.
Tutto ciò premesso,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;
Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica (all. 2 - 3 - nn. );
favorevole sulla regolarità contabile;

DELIBERA

1) di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, l’introduzione nel vigente Regolamento Comunale d’Igiene del nuovo art. 212 bis (all. 1 - n. ), nel testo come sopra emendato;
2) di dare atto che l’esercizio dell’attività di "phone center" deve svolgersi nel rispetto delle disposizioni regolamentari comunali, in particolare di quelle del capo XIII "Edifici e stabilimenti pubblici" del Regolamento d’Igiene.
3) di dichiarare, attesa l’urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.


Art. 212 bis. - requisiti igienici e di sicurezza dei locali da adibire a servizio di telecomunicazioni accessibili al pubblico. - Fatte salve le disposizioni del Decreto Legislativo1 agosto 2003 n. 259, l’esercizio dell’erogazione del servizio di comunicazione elettronica deve essere effettuato in locali che abbiano i seguenti requisiti:
- allacciamento idrico e fognario;
- idonei sistemi di ventilazione naturale o di sistemi di aerazione artificiale in tutti i locali;
- idonea illuminazione naturale ed artificiale;
- due servizi igienici - divisi per sesso - di cui uno conforme alle norme in materia di superamento delle barriere architettoniche;
- rispetto della normativa in materia di barriere architettoniche e presenza di almeno una postazione per la comunicazione elettronica effettivamente fruibile dai disabili.
Ove l’attività si svolga senza la presenza di personale (locali self-service), il locale dovrà essere provvisto di due servizi igienici, divisi per sesso, di cui uno conforme alle norme in materia di superamento delle barriere architettoniche.
Le postazioni aventi superficie minima di mq. 1 devono essere dislocate in modo da garantire un percorso di esodo, libero da qualsiasi ingombro e avente una larghezza minima di mt. 1,20.
All’interno del locale deve essere riservato uno spazio di attesa, di almeno 9 mq., provvisto di idonei sedili posizionati in modo da non ostruire le vie di esodo.
Fatti salvi gli adempimenti previsti nel Decreto Legislativo 259/2003, l’interessato deve presentare al Comune una comunicazione, in cui sia illustrato il rispetto dei requisiti indicato nel presente articolo. La conformità dei locali, alla luce dei requisiti sopra indicati, sarà verificata dal Servizio Igiene e Sanità Pubblica del Dipartimento di Prevenzione dell’ASL e dai competenti uffici comunali. L’attività potrà essere esercitata, qualora non venga riscontrata l’assenza o la difformità dai requisiti richiesti, decorsi 60 giorni dalla presentazione della comunicazione, e, comunque, nel rispetto della legge quadro sul procedimento amministrativo.
Qualora nel corso dell’attività istruttoria venga accertata l’assenza o la difformità dei requisiti richiesti, verrà adottato un provvedimento di diffida dall’avvio dell’attività, e, in caso di inottemperanza, sarà disposta la chiusura dei locali.
Le attività già operanti nel territorio comunale (al momento dell’entrata in vigore delle presenti disposizioni) che non presentano i requisiti strutturali e tecnologici sopra descritti, sono tenute ad adeguare agli stessi i locali ove hanno sede, entro e non oltre 12 mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, e, in caso di inottemperanza, saranno adottati provvedimenti di sospensione dell’attività fino a quando non saranno rispettate le prescrizioni violate.
Con ordinanza del Sindaco è definito l’orario di apertura al pubblico e, per comprovati motivi di interesse pubblico, l’orario di ogni singola attività potrà essere modificato.