Divisione Urbanistica ed Edilizia Privata
Settore Procedure Amministrative Edilizie

n. ord. 40
2004 01514/114

CITTÀ DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 22 MARZO 2004

(proposta dalla G.C. 2 marzo 2004)

OGGETTO: CONTRIBUTI E DIRITTI DOVUTI PER ATTIVITÀ EDILIZIE: MODIFICA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 26 LUGLIO 1977 IN RELAZIONE AD INTERVENTI DI MODESTA ENTITA'. INCREMENTO CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE E DIRITTI DI SEGRETERIA PER CONDONO EDILIZIO.

   Proposta dell'Assessore Viano.

   Si rende necessario apportare alcune modifiche ed adeguamenti alle disposizioni vigenti in materia di contributi e diritti per attività edilizie in una fase di revisione generale delle relative entità e modalità di applicazione.

   La prima modifica si riferisce alla identificazione degli interventi di modesta entità.

   Con deliberazione del Consiglio Comunale in data 26 luglio 1977 (mecc. 7704223/20) sono stati approvati i criteri per la determinazione e applicazione dei contributi dovuti per gli interventi oggetto di concessioni edilizie, in conformità alla deliberazione consiliare della Regione Piemonte n. 179 del 26 maggio 1977 che ha definito le tabelle parametriche di riferimento.

   La sopracitata deliberazione del Consiglio Comunale ha tra l’altro specificato che per interventi residenziali caratterizzati da modesta entità o frammentarietà non comportanti carico aggiuntivo di popolazione e urbanistico, così come definiti dal punto 3 delle norme generali del provvedimento regionale, per i quali si applica un contributo forfettario di un terzo del contributo sintetico stimato dalle tabelle regionali per le zone di espansione, devono intendersi quelli il cui volume effettivo o virtuale non superi i 1.000 mc. Ha inoltre stabilito che nel caso di costruzioni o impianti di attività industriali e artigianali, interventi caratterizzati da modesta entità o frammentarietà sono da intendersi quelli la cui superficie effettiva o virtuale non superi i mq. 350; per questi ultimi il provvedimento regionale prevede l’applicazione di un contributo pari al 50% di quello dovuto per le zone di nuovo impianto adeguato al parametro del Comune.

   I suddetti limiti non appaiono però congruenti con il requisito dell’assenza di carico urbanistico aggiuntivo che il provvedimento regionale pone tra le condizioni necessarie ai fini dell’applicazione della riduzione del contributo.

   Infatti la legislazione urbanistica recepita nel Piano Regolatore assume quale parametro superficiario della residenza 34 mq. di SLP per abitante insediato che corrisponde all'incirca a 100 mc.

   Analogamente, per le attività produttive il parametro superficiario per ogni addetto, indicato nella tabella 5 dell’allegato 4 del provvedimento regionale, è stabilito nel valore medio di 75 mq. di SLP.

   Si deve quindi ritenere che qualsiasi intervento eccedente tali limiti dimensionali, per quanto modesto o frammentario, produca un carico urbanistico aggiuntivo.

   Appare perciò necessario adottare tali nuovi limiti dimensionali per caratterizzare correttamente gli interventi di cui al punto 3 delle norme quadro della delibera regionale.

Tale nuovo regime si applica dalla data di esecutività della presente deliberazione a tutte le pratiche edilizie in corso per le quali non sia già stato richiesto dall’Ufficio competente il versamento del contributo o qualora il versamento non sia stato effettuato entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di determinazione del contributo.

   In secondo luogo occorre adottare i provvedimenti necessari a dare corso al cosiddetto Condono Edilizio.

   Con l’art. 32 del Decreto Legge 30 settembre 2003, n. 269 convertito con modificazioni in Legge 24 novembre 2003 n. 326, sono state approvate le disposizioni relative al nuovo Condono edilizio per la sanatoria degli abusi effettuati fino al 31 marzo 2003.

   In particolare il comma 40 prevede, ai fini dell’istruttoria delle istanze di sanatoria edilizia, la facoltà per l’Amministrazione Comunale di incrementare fino ad un massimo del 10% il contributo di costruzione e i diritti di segreteria rispetto ai valori determinati per il rilascio dei titoli abilitativi edilizi.

   Considerato che la decisione sulle istanze di sanatoria dovrà essere assunta entro due anni dalla loro presentazione, e che la loro istruttoria rappresenta un carico aggiuntivo di lavoro a fronte di una struttura già satura nello svolgimento delle attività operative istituzionali, si ritiene necessario prevedere apposito progetto finalizzato, la cui istituzione sarà oggetto di successivo atto deliberativo.

   Si propone pertanto, in relazione ai maggiori oneri che si determineranno per l’Amministrazione, di approvare la maggiorazione del contributo di costruzione e dei diritti di segreteria di cui alla Legge 68/1993, nella misura massima del 10%.

   Infine, in carenza di esplicite indicazioni normative, si ritiene altresì che, ferme restando le disposizioni di cui alla citata Legge 326/2003 in materia di versamento dell’anticipazione degli oneri concessori e relative scadenze delle rate, il saldo degli oneri concessori dovuti al Comune per il rilascio dei permessi in sanatoria debba essere versato in un’unica soluzione.

   Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

   Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;

   Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:
   favorevole sulla regolarità tecnica;
   favorevole sulla regolarità contabile;

   Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

1)   di approvare, per i motivi espressi in narrativa e che integralmente si richiamano:
-   la modifica della deliberazione approvata dal Consiglio Comunale del 26 luglio 1977 (mecc. 7704223/20), nella parte in cui vengono disciplinati gli interventi caratterizzati da modesta entità e da frammentarietà, così come definiti dalla deliberazione del Consiglio Regionale del 26 maggio 1977, assumendo che, per la residenza, tali interventi sono da intendersi come quelli la cui superficie effettiva o virtuale non superi i mq. 34 o il cui volume effettivo o virtuale non superi i 100 mc e per l’attività artigianale e industriale, sono da intendersi quelli la cui superficie effettiva o virtuale non superi i 75 mq.;
-   la maggiorazione del contributo di costruzione e dei diritti di segreteria per le pratiche di condono edilizio nella misura massima del 10%, ai sensi del comma 40 dell’art. 32 del Decreto Legge 30 settembre 2003 n. 269 convertito con modificazioni in Legge 24 novembre 2003 n. 326;
-   il versamento in un’unica soluzione del saldo degli oneri concessori dovuti al Comune per il rilascio dei permessi in sanatoria;

2)   di dichiarare, attesa l’urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.