Divisione Funzioni Istituzionali
Direzione Sport e Tempo Libero
Settore Sport
n.
ord. 28
2004 01399/010
OGGETTO: CONVENZIONE PER LA GESTIONE SOCIALE DELL'IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE SITO IN STRADA DELLE CACCE N. 38/22 ALL'A.S. ATLETICO MIRAFIORI. RINNOVO E AMPLIAMENTO.
Proposta dell'Assessore Montabone.
Con deliberazione del 28 settembre 1998 (mecc. 9807218/10),
esecutiva dal 12 ottobre 1998, il Consiglio Comunale assegnava
allA.S. Atletico Mirafiori la gestione dellimpianto
sportivo sito in Strada delle Cacce 38/22, composto da un campo
da calcio mt. 100 x 60, una piastra polivalente per calcio a cinque,
due prefabbricati uso spogliatoi e servizi igienici e due box
prefabbricati uso magazzino (n. ord. 130, n. pratica Patr. 10244).
La convenzione, della durata di cinque anni, prevedeva un canone
di Euro 309,87, ponendo la manutenzione ordinaria e straordinaria
dellimpianto e le spese per le utenze riferite al telefono,
alla raccolta rifiuti, allenergia elettrica e al riscaldamento
a carico del gestore; rimaneva a carico della Città l'intera
quota di spese per l'acqua potabile.
Il Consiglio di Circoscrizione n. 10 con deliberazione del 5 giugno
2003 (mecc. 2003 03384/93), ha proposto, contestualmente al rinnovo
per anni cinque, un ampliamento della convenzione, concedendo
allA.S. Atletico Mirafiori limpianto sportivo già
utilizzato dal Gruppo Sportivo Amici Bocce, che con deliberazione
del Consiglio Comunale del 17 febbraio 2003, (mecc. 2003 00606/010),
è stato ricollocato nella nuova sede sociale di via Portofino
interno 30. Il Consiglio di Circoscrizione propone un canone annuo
di Euro 3.203,00 IVA inclusa e pone tutte le spese relative alla
manutenzione ordinaria e straordinaria e tutte le utenze a carico
del gestore, secondo lo schema di disciplinare approvato e allegato
alla presente deliberazione (all. 1 - n. ).
Alla luce di quanto propone il Consiglio di Circoscrizione limpianto
sportivo da assegnare in gestione sociale allA.S. Atletico
Mirafiori risulta costituito da: un campo da calcio di m. 100
x 60 illuminato, un campo da calcio a cinque m. 40 x 20, un campo
da bocce scoperto ed illuminato con quattro giochi, un basso prefabbricato
a un piano ad uso sede sociale, un basso prefabbricato ad uso
magazzino e ricovero attrezzi, n. 2 prefabbricati ad uso spogliatoi
e servizi igienici, n. 2 box prefabbricati in lamiera metallica
ad uso magazzino, per complessivi mq. 11.961. Tenuto conto inoltre,
che con deliberazione della Giunta Comunale del 6 giugno 2000,
(mecc. 2000 04515/63), veniva approvato il progetto esecutivo
per la ristrutturazione del fabbricato dellex C.F.P. Lanza
e Porceddu sito in Strada delle Cacce 36 che prevedeva tra laltro
la realizzazione di servizi di supporto al campo sportivo adiacente,
la concessione sarà ampliata con lassegnazione di
tali servizi allAtletico Mirafiori. La concessione dei suddetti
locali è subordinata alla conclusione dei lavori citati
e allassegnazione della struttura alla Circoscrizione.
La Circoscrizione n. 10, con la deliberazione sopra citata, propone
l'ampliamento della concessione che prevede la trasformazione
dei campi bocce in campetto di allenamento per bambini e la rimozione
dei prefabbricati utilizzati come spogliatoi dellimpianto
sportivo originario. Con successiva nota del 22 dicembre 2003
prot. n. 8640/IX-10-3, che si allega (all. 3 - n. ), la Circoscrizione
n. 10 ha comunicato che i nuovi spogliatoi, in caso di mancato
utilizzo dei prefabbricati esistenti, non consentirebbero, nell'arco
della stessa giornata, l'alternanza delle squadre per lo svolgimento
di campionati. Pertanto, in attesa di un nuovo progetto che dovrà
essere presentato dall'Associazione calcistica e che dovrà
essere realizzato a spese della stessa, si ritiene che i prefabbricati
esistenti non debbano essere abbattuti.
Alla luce di quanto ha proposto la Circoscrizione n. 10, ritenuto
opportuno il rinnovo e lampliamento della convenzione come
sopra descritto e tenuto conto che il gestore ha regolarmente
ottemperato ai suoi obblighi, vista la deliberazione del Consiglio
Comunale del 18 giugno 1996 (mecc. 9602474/10), esecutiva dal
17 luglio 1996, ad integrazione della deliberazione del Consiglio
Comunale del 13 febbraio 1995 (mecc. 9410962/10), esecutiva dal
10 marzo 1995, al fine di garantire la continuità dellattività
svolta, si ritiene opportuno procedere al rinnovo con ampliamento
della convenzione dellimpianto in oggetto, per anni cinque,
con decorrenza dalla data di esecutività della presente
deliberazione, allA.S. Atletico Mirafiori, P. IVA 07141940010,
rappresentata dal Presidente Sig. Corcione Massimo nato a Torino
il 23 ottobre 1970 e residente a Moncalieri (TO) in strada Torino
n. 37/5 (C.F. CRC MSM 70R23 L219F) alle condizioni riportate nell'allegato
disciplinare che costituisce parte integrante del presente atto.
(All. 2). I lavori per la trasformazione dei campi bocce in campo
di allenamento per bambini dovranno essere conclusi entro dodici
mesi dallesecutività del presente provvedimento.
Il canone annuo previsto di Euro 3.400,00 IVA inclusa, è
stato stabilito con un abbattimento del 90% del valore di mercato,
valutato dal competente Settore Tecnico, considerando lo stato
di fatto dellimpianto e in analogia ad altri impianti similari,
dello stato di manutenzione e conservazione dello stesso, della
collocazione territoriale nonché della valenza sociale
che limpianto ha assunto in questi anni per i cittadini.
Detto canone è comprensivo di Euro 200,00 annui in quanto
la Città ha realizzato a proprie spese un campo di calcio
con erba sintetica.
Si propone, per quanto concerne le utenze, di suddividerle come
segue:
- a carico della Città sarà l80% della spesa
per la fornitura di energia elettrica, riscaldamento e acqua;
- a carico del gestore il 20% delle utenze riferite a energia
elettrica, riscaldamento ed acqua;
- interamente a carico del gestore le spese relative al telefono
e la tassa raccolta rifiuti, la conduzione dellimpianto
termico;
- interamente a carico del gestore le spese relative alla sede
sociale e al bar per le quali lo stesso ha già provveduto
ad installare appositi misuratori per la loro rilevazione.
Per quanto attiene la manutenzione ordinaria e straordinaria essa
sarà a carico del gestore nei limiti previsti dallart.
13 della convenzione allegata.
Tutto ciò premesso,
Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti
Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale,
fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella
competenza dei Consigli Comunali;
Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo
Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
favorevole sulla regolarità contabile;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;
1) di assegnare in gestione sociale l'impianto sportivo di
proprietà comunale sito in strada delle Cacce n. 38/22
comprensivo dellampliamento così come descritto in
narrativa allA.S. Atletico Mirafiori P. IVA 07141940010,
rappresentata dal Presidente Sig. Corcione Massimo nato a Torino
il 23 ottobre 1970 e residente a Moncalieri (TO) in strada Torino
n. 37/5 (C.F. CRC MSM 70R23 L219F), come risulta da idonea documentazione,
per un periodo di anni cinque a decorrere dalla data di esecutività
della presente deliberazione che approva la convenzione allegata.
Lassegnazione dei locali siti nello stabile di strada delle
Cacce 36 sarà subordinata alla conclusione dei lavori citati
e alla consegna della struttura alla Circoscrizione.
2) di approvare lo schema di convenzione che costituisce parte
integrante della presente deliberazione (all. 2 - n. ) con lA.S.
Atletico Mirafiori, alle condizioni ivi contenute.
Il corrispettivo annuo determinato in Euro 3.400,00 IVA inclusa,
da pagarsi in sei rate annue anticipate, dovrà essere versato
al Cassiere della Circoscrizione n. 10. Detto canone sarà
rivalutato in base agli aggiornamenti ISTAT e potrà essere
oggetto di rideterminazione a seguito di leggi sopravvenute ovvero
di adozione, da parte degli Organi Comunali competenti, di atti
amministrativi o regolamentari in materia di convenzioni di impianti
sportivi. E altresì previsto che nel caso la Città
effettui opere di miglioria nellimpianto in convenzione,
a proprie spese, il canone potrà essere rivisto. La Città,
pertanto, potrà ridefinire, con il gestore limporto
del canone, riservandosi la facoltà di recesso, ai sensi
dellart. 1373 del c.c. con preavviso di almeno 3 mesi in
caso di mancata accettazione del nuovo canone senza indennizzo
alcuno.
Le spese a carico della Città di cui agli artt. 13 e 14
della convenzione in allegato trovano capienza nei fondi appositamente
impegnati dai Settori competenti.
Tutte le eventuali spese datto, di contratto, di registrazione
e conseguenti saranno a carico del gestore. Alla scadenza il contratto
non si rinnoverà automaticamente, ma potrà essere
rinnovato a nuove condizioni con successivo provvedimento deliberativo.