Divisione Urbanistica ed Edilizia Privata
Settore Procedure Amm.ve Urbanistiche

n. ord. 38
2004 01104/009

CITTÀ DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 21 MARZO 2005
(proposta dalla G.C. 24 febbraio 2004)

Testo coordinato ai sensi dell'articolo 44 comma 2 del Regolamento del Consiglio Comunale

OGGETTO: VARIANTE PARZIALE N. 87 AL P.R.G. AI SENSI DELL'ART. 17 COMMA 7 DELLA L.R. 56/77 E S.M.I.: ADEGUAMENTO NORMATIVO DELLE N.U.E.A. DEL P.R.G. A SEGUITO DELL'APPROVAZIONE DEL NUOVO REGOLAMENTO EDILIZIO. ADOZIONE.

   Proposta dell'Assessore Viano.

   L’Amministrazione Comunale ha avviato un processo di revisione generale del Regolamento Edilizio della Città, il cui impianto originario risale al 1913 ed è rimasto quasi invariato fino ad oggi.

   Tale processo di revisione ha portato alla stesura definitiva del nuovo Regolamento Edilizio, redatto in conformità al Regolamento Tipo Regionale approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 548 - 9691 del 29 luglio 1999.

   Il nuovo testo è stato, dunque, realizzato in conformità al predetto Regolamento Tipo Regionale ma, al contempo, ripropone quelle prescrizioni normative contenute nel Regolamento vigente che, maggiormente, hanno determinato i caratteri essenziali della forma urbana consolidata e che ancora oggi vengono ritenute adeguate a disciplinare la morfologia della nuova edificazione.

   L'adeguamento al Regolamento Edilizio Tipo ha condotto alla modifica di definizioni e metodi di calcolo di alcuni usuali parametri e indici edilizi ed urbanistici.

   In particolare, nel Nuovo Regolamento Edilizio è stata introdotta una diversa definizione di "altezza dei fabbricati" derivante dall'articolo 13 "altezza dei fronti della costruzione (Hf)" e dall'art. 14 "altezza della costruzione (H)" del titolo III del Regolamento Edilizio Tipo Regionale, il cui contenuto deve essere obbligatoriamente inserito nel Regolamento Edilizio del Comune.

   E' stato, inoltre, introdotto un nuovo sistema di valutazione della superficie "utile" degli edifici in progetto da computare ai fini delle verifiche urbanistico-edilizie.

   Il nuovo dato di riferimento, denominato "superficie utile lorda" (SUL) corrisponde in sostanza alla "superficie lorda di pavimento" (SLP) del P.R.G. vigente, che viene ora sostituita dalla nuova definizione. In conformità a quanto previsto nel Regolamento Tipo Regionale, sono stati esclusi dal calcolo della superficie utile lorda (SUL) le superfici relative ai vani accessori (volumi tecnici, porticati, logge, parcheggi interni, cantine e depositi interrati, vani scala e ascensori), indipendentemente dalla loro superficie e dalla destinazione del fabbricato.

   Con il nuovo Regolamento Edilizio è stata, pertanto, estesa a tutti i tipi di insediamento l'esclusione dal computo di questi spazi accessori particolari (vani scala e ascensori), generalizzando l'innovazione già introdotta dal P.R.G. approvato nel 1995 con esclusivo riferimento alle destinazioni residenziali.

   Di conseguenza, il diverso sistema di calcolo adottato per la "SUL" determina, in alcuni casi, uno scarto tra la superficie calcolata in base alla vigente normativa e quella determinata con riferimento alla nuova definizione.

   Tale scarto è crescente quanto maggiore è l’incidenza dei connettori verticali e dipende dalla tipologia edilizia e dalle specifiche scelte progettuali compiute, ma l’elemento di maggior rilevanza è rappresentato dall’inclusione/esclusione dei vani scala dal vigente calcolo della S.L.P.

   Perché non si produca una modifica nel dimensionamento del P.R.G. occorre, quindi, nell’adeguare l’impianto normativo (N.U.E.A.) al nuovo Regolamento Edilizio Comunale, prevedere uno specifico "correttivo".

   Viene, pertanto, introdotto, con la presente variante, un "parametro correttivo" da applicare per gli interventi con destinazioni d’uso diverse dalla residenza, fatta, altresì, eccezione per gli edifici prevalentemente sviluppati (minimo 90%) ad un solo piano.

   In questi casi, ai soli fini della verifica del rispetto degli indici edificatori di Piano (indice di utilizzazione fondiaria/territoriale), la SUL conteggiata dovrà essere incrementata nella misura fissa del 10 %.

   Sono stati proposti, inoltre, valori più restrittivi a taluni parametri edilizi. Ad esempio il rapporto di copertura consentito non può superare in nessun caso il valore massimo di 2/3 della superficie fondiaria di pertinenza; ogni fronte deve "ribaltare" su uno spazio libero antistante di ampiezza almeno pari a 4/5 dell’altezza.

   Sono state, infine, introdotte norme specifiche per la tutela del verde privato e la difesa delle alberature esistenti e per la realizzazione di zone verdi con alberi di alto fusto nelle aree di pertinenza delle nuove costruzioni.

   Premesso quanto sopra, in conseguenza dell'approvazione del Regolamento Edilizio, si rende necessario procedere all'adeguamento delle Norme Urbanistico - Edilizie di Attuazione del P.R.G. relativamente alla determinazione dei valori delle altezze massime consentite, che la normativa regionale demanda al P.R.G. con riferimento alle singole aree normative, e all’allineamento delle definizioni dei parametri edilizi ed urbanistici, contenuti per la maggior parte nell'art. 2 delle stesse norme.

   Il ricorso al provvedimento di variante è reso quindi necessario perché, contestualmente all'approvazione del Regolamento Edilizio, sono state introdotte alcune specifiche norme (parametro correttivo e determinazione dei criteri di calcolo delle altezze - art. 2 N.U.E.A. e norme abrogate - art. 34 N.U.E.A.) che, pur non modificando l'impianto complessivo introdotto dal nuovo Regolamento, sono finalizzate a perfezionare il "percorso" di adeguamento e allineamento normativo in sintonia e in coerenza con le disposizioni della Regione.

   Si deve, pertanto, sostituire l'intero articolo 2 "Definizioni" delle Norme di Attuazione con un nuovo articolo nel quale sono riportate le definizioni discendenti dal nuovo Regolamento Edilizio, confermando così la struttura originaria dello stesso articolo e si deve integrare l'art. 34 "Norme abrogate", così come meglio illustrato nell’allegato 1 alla presente deliberazione.

   Il presente provvedimento di variante pertanto prevede:
A)   la sostituzione integrale dell'art. 2 "Definizioni" delle Norme Urbanistico Edilizie di Attuazione (N.U.E.A.);
B)   l’inserimento, in calce all'articolo 34, comma 2 delle N.U.E.A., della seguente frase: ", ove siano espressamente indicati i parametri edilizi-urbanistici di riferimento";
C)   la conseguente modifica nel testo delle N.U.E.A. di tutti i riferimenti, abbreviazioni, acronimi etc. in contrasto con il nuovo Regolamento Edilizio approvato con deliberazione (mecc. 2003 08280/038).

   Il presente provvedimento ha rilevanza esclusivamente comunale, non presenta incompatibilità con i piani sovracomunali vigenti e costituisce variante parziale al PRG vigente ai sensi dell'art. 17, comma 7 della Legge Urbanistica Regionale.

   Il presente provvedimento non comporta inoltre decremento della dotazione di servizi pubblici.

   Per quanto attiene alla quantità globale di servizi, per effetto di tutte le Varianti parziali del PRG vigente adottate e approvate successivamente alla data di approvazione del PRG, compreso il provvedimento in oggetto, non si producono gli effetti di cui al 4 comma dell'art. 17 della L.R. 56/1977 e s.m.i..

   Con lettera del Settore Procedure Amministrative Urbanistiche in data 5 marzo 2004, la presente deliberazione è stata trasmessa, unitamente al suo elaborato tecnico, ai Consigli delle 10 Circoscrizioni comunali, per l'espressione del parere di competenza.

   Tutti i Consigli di Circoscrizione hanno espresso parere favorevole alla variante. Copia dei provvedimenti dei Consigli delle citate Circoscrizioni si allegano alla presente deliberazione per farne parte sostanziale ed integrante (all. 2-11 - nn.          ).

   Il provvedimento risulta, infine, coerente con il Piano di zonizzazione acustica avviato dalla Giunta Comunale con deliberazione del 26 novembre 2002 (mecc. 2002 10032/021), così come si evince dal parere espresso dal Settore Tutela Ambiente allegato.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

   Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;

   Visto il P.R.G., approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 3-45091 del 21 aprile 1995;

   Vista la Legge Regionale 5 dicembre 1977 n. 56 e s.m.i.;

   Visti i pareri favorevoli espressi dai Consigli di tutte le Circoscrizioni;

   Dato atto che i pareri di cui all’art. 49 del suddetto Testo Unico sono:
   favorevole sulla regolarità tecnica;

   Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

per quanto espresso in narrativa qui integralmente richiamato:

1)   di adottare, ai sensi dell’art. 17 comma 7 della L.R. 56/77 e s.m.i. la Variante parziale n. 87 al vigente P.R.G. concernente l’adeguamento normativo delle N.U.E.A. del P.R.G. stesso a seguito dell’approvazione del nuovo Regolamento Edilizio, come illustrato in dettaglio nell’allegato che costituisce parte sostanziale e integrante della presente deliberazione (all. 1 - n. ).
Viene dato atto che non è richiesto il parere di regolarità contabile, in quanto il presente atto non comporta effetti diretti o indiretti sul bilancio;

2)   di dichiarare, attesa l’urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.


Sono stati inoltre approvati i seguenti emendamenti all'allegato 1 - Nuovo Regolamento Edilizio:

A pagina 4 della VARIANTE, articolo 2, al termine del comma 1, aggiungere il seguente testo:
"Ai soli fini di un'agevole consultazione, nelle presenti norme sono riportati tra parentesi i corrispondenti articoli del Regolamento Edilizio, che rimane provvedimento autonomo e al quale si rimanda integralmente.".

A pagina 6 della VARIANTE, articolo 2, al termine del comma 15: "15 10. Superficie Fondiaria (mq) (Sf) (art. 21 R.E.)" inserire il seguente testo:
"Specificazioni
L'area asservita o asservibile alle costruzioni corrispondente alla superficie fondiaria, può anche essere costituita da lotti non contigui purché siano rispettate le seguenti condizioni:

-   deve essere dimostrata l'impossibilità di utilizzazione edificatoria in loco per la parte di superficie fondiaria di cui si trasferisce la capacità edificatoria;
-   i terreni non contigui che concorrono a definire la superficie fondiaria devono appartenere alla stessa area normativa ed avere uguale indice di utilizzazione edificatoria.".

A pagina 6 della VARIANTE, articolo 2, comma 16, il testo: "La presente definizione….. "parametro correttivo"." è soppresso.

A pagina 7 della VARIANTE, articolo 2, al termine del punto m), aggiungere il seguente:
"n)   ai maggiori spessori dei muri di ambito degli edifici, oltre il valore di 30 cm., finalizzati all'incremento dell'inerzia termica.".

A pagina 8, articolo 2, aggiungere il seguente punto:
"o)   alle opere su edifici esistenti dirette al superamento delle barriere architettoniche limitatamente a quelle necessarie all'adeguamento dei servizi igienici.".

A pagina 9 della VARIANTE, al termine del comma 18 del punto 12. Superficie coperta dalla costruzione )mq) (Sc) (art. 17 R.E.), dopo la parola: "fabbricazione", aggiungere le seguenti: "nonché le opere su edifici esistenti dirette al superamento delle barriere architettoniche".

A pagina 9 della VARIANTE, al termine del comma 20 del punto 14. Verde privato, dopo le parole: "Regolamento Edilizio (art. 30)", aggiungere le seguenti: "ad eccezione delle aree di concentrazione dell'edificato all'interno delle Aree da Trasformare per Servizi".

Alle pagine 10 e 11 della VARIANTE, comma 29 del punto 16. Altezza della costruzione (ml) (H) (Art. 13 e 14 R.E.) settima riga, il testo: "Tali strutture non possono occupare una porzione di copertura superiore al 20%, per coperture di superficie inferiore o uguale a mq. 200 in pianta, o una porzione superiore al 10% per quelle di maggiori dimensioni." è sostituito dal seguente: "Eventuali quinte perimetrali per isolamento acustico e visivo non possono avere sviluppo in altezza superiore al 15% dell'altezza competente al fabbricato; è in ogni caso consentita una altezza minima di 3 metri.
Dal computo dell'altezza dei fronti sono altresì esclusi i maggiori spessori dei solai, compresi quelli di copertura, fino al valore di 10 cm. per solaio oltre lo spessore ordinario di 30 cm., conseguenti all'adozione di misure di isolamento acustico e/o impiantistico opportunamente documentate in sede di presentazione dei progetti.
".

A pagina 11 della VARIANTE, comma 33 del punto 16. Altezza della costruzione (ml) (H) (Art. 13 e 14 R.E.) terza, quinta e ottava riga, il testo: "+ c" è soppresso.

A pagina 11 della VARIANTE, comma 33 del punto 16. Altezza della costruzione (ml) (H) (Art. 13 e 14 R.E.) tredicesima riga, il testo: "c = 1,75 m. nel caso di costruzioni con copertura tradizionale a falde inclinate con pendenza pari al 50%;
c = 0 in tutti gli altri casi
" è soppresso.

A pagina 12 della VARIANTE, comma 33 del punto 16. Altezza della costruzione (ml) (H) (Art. 13 e 14 R.E.) al termine del quinto capoverso, dopo le parole: "dal filo di fabbricazione." aggiungere il seguente testo: "Oltre detta sagoma limite sono consentiti unicamente cornicioni aggettanti non oltre 70 cm.".

A pagina 12 della VARIANTE, comma 33 del punto 16. Altezza della costruzione (ml) (H) (Art. 13 e 14 R.E.) il sesto ed il settimo capoverso: "In tal caso Hf assumerà ….. il valore massimo di m. 35 + c." sono sostituiti dal seguente capoverso:
"Hf non potrà superare il valore massimo di m. 27,50 salvo il caso in cui l'ampiezza L della via pubblica di confrontanza sia di almeno m. 35 nel qual caso Hf potrà raggiungere il valore massimo di m. 35; per la zona a levante del fiume Po Hf non potrà superare il valore massimo di m. 15,00.".

A pagina 13 della VARIANTE, comma 33 del punto 16. Altezza della costruzione (ml) (H) (Art. 13 e 14 R.E.) dopo il settimo capoverso: "Nelle schede normative ….. delle falde non superiore al 50%." aggiungere il seguente:
"Hf Ai fini delle verifiche delle altezze massime come sopra stabilito non si terrà conto dell'altezza media del volume di copertura nel caso di adozione di soluzioni tradizionali a falde inclinate rispondenti alle seguenti specifiche:
-   imposta della falda a non più di cm. 40 dall'ultimo piano di calpestio, misurata sul filo interno del muro di tamponamento della facciata;
-   inclinazione della falda non superiore al 50%.".

A pagina 15 della VARIANTE, al termine del comma 40 del punto 22. Distanza tra le costruzioni (D), della costruzione dal confine (Dc), della costruzione dal ciglio o confine stradale (Ds) (Art. 16 R.E.): dopo le parole: "e tangente all'altro." aggiungere il seguente punto:
"22 bis. Distanza dai bassi fabbricati
La distanza dai bassi fabbricati è misurata in modo lineare ortogonalmente al filo di fabbricazione.".

A pagina 21 della VARIANTE, TITOLO VI - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI, la parola: "… omissis" è sostituita dal seguente testo:
"Art. 33 Norme transitorie e finali
… omissis
Le disposizioni di cui al Regolamento Edilizio non si applicano agli Strumenti Urbanistici Esecutivi approvati prima dell'entrata in vigore del Regolamento Edilizio e sino al termine della loro scadenza.
".