Divisione Urbanistica ed Edilizia Privata
Settore Procedure Amm.ve Urbanistiche
n. ord. 38
2004 01104/009
OGGETTO: VARIANTE PARZIALE N. 87 AL P.R.G. AI SENSI DELL'ART. 17 COMMA 7 DELLA L.R. 56/77 E S.M.I.: ADEGUAMENTO NORMATIVO DELLE N.U.E.A. DEL P.R.G. A SEGUITO DELL'APPROVAZIONE DEL NUOVO REGOLAMENTO EDILIZIO. ADOZIONE.
Proposta dell'Assessore Viano.
LAmministrazione Comunale ha avviato un processo di revisione generale del Regolamento Edilizio della Città, il cui impianto originario risale al 1913 ed è rimasto quasi invariato fino ad oggi.
Tale processo di revisione ha portato alla stesura definitiva del nuovo Regolamento Edilizio, redatto in conformità al Regolamento Tipo Regionale approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 548 - 9691 del 29 luglio 1999.
Il nuovo testo è stato, dunque, realizzato in conformità al predetto Regolamento Tipo Regionale ma, al contempo, ripropone quelle prescrizioni normative contenute nel Regolamento vigente che, maggiormente, hanno determinato i caratteri essenziali della forma urbana consolidata e che ancora oggi vengono ritenute adeguate a disciplinare la morfologia della nuova edificazione.
L'adeguamento al Regolamento Edilizio Tipo ha condotto alla modifica di definizioni e metodi di calcolo di alcuni usuali parametri e indici edilizi ed urbanistici.
In particolare, nel Nuovo Regolamento Edilizio è stata introdotta una diversa definizione di "altezza dei fabbricati" derivante dall'articolo 13 "altezza dei fronti della costruzione (Hf)" e dall'art. 14 "altezza della costruzione (H)" del titolo III del Regolamento Edilizio Tipo Regionale, il cui contenuto deve essere obbligatoriamente inserito nel Regolamento Edilizio del Comune.
E' stato, inoltre, introdotto un nuovo sistema di valutazione della superficie "utile" degli edifici in progetto da computare ai fini delle verifiche urbanistico-edilizie.
Il nuovo dato di riferimento, denominato "superficie utile lorda" (SUL) corrisponde in sostanza alla "superficie lorda di pavimento" (SLP) del P.R.G. vigente, che viene ora sostituita dalla nuova definizione. In conformità a quanto previsto nel Regolamento Tipo Regionale, sono stati esclusi dal calcolo della superficie utile lorda (SUL) le superfici relative ai vani accessori (volumi tecnici, porticati, logge, parcheggi interni, cantine e depositi interrati, vani scala e ascensori), indipendentemente dalla loro superficie e dalla destinazione del fabbricato.
Con il nuovo Regolamento Edilizio è stata, pertanto, estesa a tutti i tipi di insediamento l'esclusione dal computo di questi spazi accessori particolari (vani scala e ascensori), generalizzando l'innovazione già introdotta dal P.R.G. approvato nel 1995 con esclusivo riferimento alle destinazioni residenziali.
Di conseguenza, il diverso sistema di calcolo adottato per la "SUL" determina, in alcuni casi, uno scarto tra la superficie calcolata in base alla vigente normativa e quella determinata con riferimento alla nuova definizione.
Tale scarto è crescente quanto maggiore è lincidenza dei connettori verticali e dipende dalla tipologia edilizia e dalle specifiche scelte progettuali compiute, ma lelemento di maggior rilevanza è rappresentato dallinclusione/esclusione dei vani scala dal vigente calcolo della S.L.P.
Perché non si produca una modifica nel dimensionamento del P.R.G. occorre, quindi, nelladeguare limpianto normativo (N.U.E.A.) al nuovo Regolamento Edilizio Comunale, prevedere uno specifico "correttivo".
Viene, pertanto, introdotto, con la presente variante, un "parametro correttivo" da applicare per gli interventi con destinazioni duso diverse dalla residenza, fatta, altresì, eccezione per gli edifici prevalentemente sviluppati (minimo 90%) ad un solo piano.
In questi casi, ai soli fini della verifica del rispetto degli indici edificatori di Piano (indice di utilizzazione fondiaria/territoriale), la SUL conteggiata dovrà essere incrementata nella misura fissa del 10 %.
Sono stati proposti, inoltre, valori più restrittivi a taluni parametri edilizi. Ad esempio il rapporto di copertura consentito non può superare in nessun caso il valore massimo di 2/3 della superficie fondiaria di pertinenza; ogni fronte deve "ribaltare" su uno spazio libero antistante di ampiezza almeno pari a 4/5 dellaltezza.
Sono state, infine, introdotte norme specifiche per la tutela del verde privato e la difesa delle alberature esistenti e per la realizzazione di zone verdi con alberi di alto fusto nelle aree di pertinenza delle nuove costruzioni.
Premesso quanto sopra, in conseguenza dell'approvazione del Regolamento Edilizio, si rende necessario procedere all'adeguamento delle Norme Urbanistico - Edilizie di Attuazione del P.R.G. relativamente alla determinazione dei valori delle altezze massime consentite, che la normativa regionale demanda al P.R.G. con riferimento alle singole aree normative, e allallineamento delle definizioni dei parametri edilizi ed urbanistici, contenuti per la maggior parte nell'art. 2 delle stesse norme.
Il ricorso al provvedimento di variante è reso quindi necessario perché, contestualmente all'approvazione del Regolamento Edilizio, sono state introdotte alcune specifiche norme (parametro correttivo e determinazione dei criteri di calcolo delle altezze - art. 2 N.U.E.A. e norme abrogate - art. 34 N.U.E.A.) che, pur non modificando l'impianto complessivo introdotto dal nuovo Regolamento, sono finalizzate a perfezionare il "percorso" di adeguamento e allineamento normativo in sintonia e in coerenza con le disposizioni della Regione.
Si deve, pertanto, sostituire l'intero articolo 2 "Definizioni" delle Norme di Attuazione con un nuovo articolo nel quale sono riportate le definizioni discendenti dal nuovo Regolamento Edilizio, confermando così la struttura originaria dello stesso articolo e si deve integrare l'art. 34 "Norme abrogate", così come meglio illustrato nellallegato 1 alla presente deliberazione.
Il presente provvedimento di variante pertanto
prevede:
A) la sostituzione integrale dell'art. 2 "Definizioni"
delle Norme Urbanistico Edilizie di Attuazione (N.U.E.A.);
B) linserimento, in calce all'articolo
34, comma 2 delle N.U.E.A., della seguente frase: ", ove
siano espressamente indicati i parametri edilizi-urbanistici di
riferimento";
C) la conseguente modifica nel testo delle N.U.E.A.
di tutti i riferimenti, abbreviazioni, acronimi etc. in contrasto
con il nuovo Regolamento Edilizio approvato con deliberazione
(mecc. 2003 08280/038).
Il presente provvedimento ha rilevanza esclusivamente comunale, non presenta incompatibilità con i piani sovracomunali vigenti e costituisce variante parziale al PRG vigente ai sensi dell'art. 17, comma 7 della Legge Urbanistica Regionale.
Il presente provvedimento non comporta inoltre decremento della dotazione di servizi pubblici.
Per quanto attiene alla quantità globale di servizi, per effetto di tutte le Varianti parziali del PRG vigente adottate e approvate successivamente alla data di approvazione del PRG, compreso il provvedimento in oggetto, non si producono gli effetti di cui al 4 comma dell'art. 17 della L.R. 56/1977 e s.m.i..
Con lettera del Settore Procedure Amministrative Urbanistiche in data 5 marzo 2004, la presente deliberazione è stata trasmessa, unitamente al suo elaborato tecnico, ai Consigli delle 10 Circoscrizioni comunali, per l'espressione del parere di competenza.
Tutti i Consigli di Circoscrizione hanno espresso parere favorevole alla variante. Copia dei provvedimenti dei Consigli delle citate Circoscrizioni si allegano alla presente deliberazione per farne parte sostanziale ed integrante (all. 2-11 - nn. ).
Il provvedimento risulta, infine, coerente con il Piano di zonizzazione acustica avviato dalla Giunta Comunale con deliberazione del 26 novembre 2002 (mecc. 2002 10032/021), così come si evince dal parere espresso dal Settore Tutela Ambiente allegato.
Tutto ciò premesso,
Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;
Visto il P.R.G., approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 3-45091 del 21 aprile 1995;
Vista la Legge Regionale 5 dicembre 1977 n. 56 e s.m.i.;
Visti i pareri favorevoli espressi dai Consigli di tutte le Circoscrizioni;
Dato atto che i pareri di cui allart.
49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;
per quanto espresso in narrativa qui integralmente richiamato:
1) di adottare, ai sensi dellart. 17
comma 7 della L.R. 56/77 e s.m.i. la Variante parziale n. 87 al
vigente P.R.G. concernente ladeguamento normativo delle
N.U.E.A. del P.R.G. stesso a seguito dellapprovazione del
nuovo Regolamento Edilizio, come illustrato in dettaglio nellallegato
che costituisce parte sostanziale e integrante della presente
deliberazione (all. 1 - n. ).
Viene dato atto che non è richiesto il parere di regolarità
contabile, in quanto il presente atto non comporta effetti diretti
o indiretti sul bilancio;
2) di dichiarare, attesa lurgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dellart. 134, 4° comma, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
Sono stati inoltre approvati i seguenti emendamenti all'allegato 1 - Nuovo Regolamento Edilizio:
A pagina 4 della VARIANTE, articolo 2, al termine del comma
1, aggiungere il seguente testo:
"Ai soli fini di un'agevole consultazione, nelle presenti
norme sono riportati tra parentesi i corrispondenti articoli del
Regolamento Edilizio, che rimane provvedimento autonomo e al quale
si rimanda integralmente.".
A pagina 6 della VARIANTE, articolo 2, al termine del comma
15: "15 10. Superficie Fondiaria (mq) (Sf) (art. 21
R.E.)" inserire il seguente testo:
"Specificazioni
L'area asservita o asservibile alle costruzioni corrispondente
alla superficie fondiaria, può anche essere costituita
da lotti non contigui purché siano rispettate le seguenti
condizioni:
- deve essere dimostrata l'impossibilità
di utilizzazione edificatoria in loco per la parte di superficie
fondiaria di cui si trasferisce la capacità edificatoria;
- i terreni non contigui che concorrono a
definire la superficie fondiaria devono appartenere alla stessa
area normativa ed avere uguale indice di utilizzazione edificatoria.".
A pagina 6 della VARIANTE, articolo 2, comma 16, il testo: "La presente definizione .. "parametro correttivo"." è soppresso.
A pagina 7 della VARIANTE, articolo 2, al termine del punto
m), aggiungere il seguente:
"n) ai maggiori spessori dei muri di
ambito degli edifici, oltre il valore di 30 cm., finalizzati all'incremento
dell'inerzia termica.".
A pagina 8, articolo 2, aggiungere il seguente punto:
"o) alle opere su edifici esistenti dirette
al superamento delle barriere architettoniche limitatamente a
quelle necessarie all'adeguamento dei servizi igienici.".
A pagina 9 della VARIANTE, al termine del comma 18 del punto 12. Superficie coperta dalla costruzione )mq) (Sc) (art. 17 R.E.), dopo la parola: "fabbricazione", aggiungere le seguenti: "nonché le opere su edifici esistenti dirette al superamento delle barriere architettoniche".
A pagina 9 della VARIANTE, al termine del comma 20 del punto 14. Verde privato, dopo le parole: "Regolamento Edilizio (art. 30)", aggiungere le seguenti: "ad eccezione delle aree di concentrazione dell'edificato all'interno delle Aree da Trasformare per Servizi".
Alle pagine 10 e 11 della VARIANTE, comma 29 del punto 16.
Altezza della costruzione (ml) (H) (Art. 13 e 14 R.E.)
settima riga, il testo: "Tali strutture non possono occupare
una porzione di copertura superiore al 20%, per coperture di superficie
inferiore o uguale a mq. 200 in pianta, o una porzione superiore
al 10% per quelle di maggiori dimensioni." è sostituito
dal seguente: "Eventuali quinte perimetrali per isolamento
acustico e visivo non possono avere sviluppo in altezza superiore
al 15% dell'altezza competente al fabbricato; è in ogni
caso consentita una altezza minima di 3 metri.
Dal computo dell'altezza dei fronti sono altresì esclusi
i maggiori spessori dei solai, compresi quelli di copertura, fino
al valore di 10 cm. per solaio oltre lo spessore ordinario di
30 cm., conseguenti all'adozione di misure di isolamento acustico
e/o impiantistico opportunamente documentate in sede di presentazione
dei progetti.".
A pagina 11 della VARIANTE, comma 33 del punto 16. Altezza della costruzione (ml) (H) (Art. 13 e 14 R.E.) terza, quinta e ottava riga, il testo: "+ c" è soppresso.
A pagina 11 della VARIANTE, comma 33 del punto 16. Altezza
della costruzione (ml) (H) (Art. 13 e 14 R.E.) tredicesima
riga, il testo: "c = 1,75 m. nel caso di costruzioni con
copertura tradizionale a falde inclinate con pendenza pari al
50%;
c = 0 in tutti gli altri casi" è soppresso.
A pagina 12 della VARIANTE, comma 33 del punto 16. Altezza della costruzione (ml) (H) (Art. 13 e 14 R.E.) al termine del quinto capoverso, dopo le parole: "dal filo di fabbricazione." aggiungere il seguente testo: "Oltre detta sagoma limite sono consentiti unicamente cornicioni aggettanti non oltre 70 cm.".
A pagina 12 della VARIANTE, comma 33 del punto 16. Altezza
della costruzione (ml) (H) (Art. 13 e 14 R.E.) il sesto
ed il settimo capoverso: "In tal caso Hf assumerà
.. il valore massimo di m. 35 + c." sono sostituiti
dal seguente capoverso:
"Hf non potrà superare il valore massimo di m.
27,50 salvo il caso in cui l'ampiezza L della via pubblica di
confrontanza sia di almeno m. 35 nel qual caso Hf potrà
raggiungere il valore massimo di m. 35; per la zona a levante
del fiume Po Hf non potrà superare il valore massimo di
m. 15,00.".
A pagina 13 della VARIANTE, comma 33 del punto 16. Altezza
della costruzione (ml) (H) (Art. 13 e 14 R.E.) dopo il
settimo capoverso: "Nelle schede normative
.. delle
falde non superiore al 50%." aggiungere il seguente:
"Hf Ai fini delle verifiche delle altezze massime come
sopra stabilito non si terrà conto dell'altezza media del
volume di copertura nel caso di adozione di soluzioni tradizionali
a falde inclinate rispondenti alle seguenti specifiche:
- imposta della falda a non più di
cm. 40 dall'ultimo piano di calpestio, misurata sul filo interno
del muro di tamponamento della facciata;
- inclinazione della falda non superiore al
50%.".
A pagina 15 della VARIANTE, al termine del comma 40 del punto
22. Distanza tra le costruzioni (D), della costruzione dal
confine (Dc), della costruzione dal ciglio o confine stradale
(Ds) (Art. 16 R.E.): dopo le parole: "e tangente
all'altro." aggiungere il seguente punto:
"22 bis. Distanza dai bassi fabbricati
La distanza dai bassi fabbricati è misurata
in modo lineare ortogonalmente al filo di fabbricazione.".
A pagina 21 della VARIANTE, TITOLO VI - DISPOSIZIONI TRANSITORIE
E FINALI, la parola: "
omissis" è
sostituita dal seguente testo:
"Art. 33 Norme transitorie e finali
omissis
Le disposizioni di cui al Regolamento Edilizio non si applicano
agli Strumenti Urbanistici Esecutivi approvati prima dell'entrata
in vigore del Regolamento Edilizio e sino al termine della loro
scadenza.".