Divisione Funzioni Istituzionali
Direzione Sport e Tempo Libero
Settore Sport

    n. ord. 26
2004 01030/010

CITTÀ DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 15 MARZO 2004

(proposta dalla G.C. 24 febbraio 2004)

OGGETTO: CONVENZIONE PER LA GESTIONE SOCIALE DELL'IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE DENOMINATO "TENNIS MILLEFONTI" SITO IN VIALE THAON DI REVEL N. 10 ALL'ASSOCIAZIONE KAPPADUE TEMPO LIBERO, TURISMO, SPORT, SOCIALI.

Proposta dell'Assessore Montabone.

Con deliberazione del 19 dicembre 2002 (mecc. 2002 09466/092), esecutiva dal 15 gennaio 2003, il Consiglio di Circoscrizione n. 9 ha approvato l'iter procedurale per la concessione in gestione sociale di tre impianti sportivi circoscrizionali tra cui la struttura Tennis Millefonti, sita in viale Thaon di Revel n. 10, la cui consistenza attuale è di n. 2 campi tennis, spogliatoi e alloggio custode.
Con determinazione dirigenziale (mecc. 2003 05992/092), n. 53 del 24 luglio 2003, esecutiva dal 5 agosto 2003, è stato approvato lo schema di bando di concessione, ed in data 8 ottobre 2003 la Commissione tecnica nominata secondo la procedura prevista dalla deliberazione (mecc. 9410962/10) ha individuato l'Associazione Kappadue Tempo Libero, Turismo, Sport, Sociali quale concessionaria per la gestione dell'impianto sportivo in oggetto.
Con deliberazione del Consiglio di Circoscrizione n. 9 dell'11 novembre 2003 (mecc. 2003 08921/092), è stata approvata la proposta di concessione in gestione sociale dell'impianto sportivo sito in Viale Thaon di Revel n. 10 a favore dell'Associazione Kappadue Tempo Libero, Turismo, Sport, Sociali con sede in Torino, via Nizza n. 355, C.F. 97507470017 rappresentata dal Presidente pro-tempore signor Giuseppe Giacone, per la durata di 10 anni e ad un canone di Euro 1.350,00 annui IVA inclusa, ponendo tutte le spese relative alla manutenzione ordinaria, straordinaria e tutte le utenze a carico del gestore, secondo lo schema di disciplinare approvato e allegato alla presente deliberazione (all. 1 - n. ).
Esaminata la proposta del Consiglio di Circoscrizione n. 9, vista la deliberazione del Consiglio Comunale del 13 febbraio 1995 (mecc. 9410962/10), esecutiva dal 10 marzo 1995, si ritiene opportuno assegnare la gestione sociale dell’impianto in oggetto, con decorrenza dalla data di esecutività della presente deliberazione, all’Associazione Kappadue Tempo Libero, Turismo, Sport, Sociali con sede in Torino, via Nizza n. 355, C.F. 97507470017 rappresentata dal Presidente pro-tempore signor Giuseppe Giacone nato a Torino il 30 settembre 1941 e residente a Torino in via Ventimiglia n. 222 (C.F. GCN GPP 41P30 L219M) alle condizioni riportate nell'allegato disciplinare che costituisce parte integrante del presente atto (all. 2).
Si stabilisce un canone annuo di Euro 1.350,00 IVA inclusa pari ad un abbattimento del 90% del canone commerciale valutato dal competente settore tecnico ed una durata di 12 anni tenendo conto dei lavori di miglioria proposti dall'Associazione Kappadue Tempo Libero, Turismo, Sport, Sociali che ammontano ad Euro 275.000,00, oltre I.V.A., come risulta dal computo metrico estimativo allegato alla presente deliberazione (all. 3 - n. ).
L'Associazione, come proposto nel progetto presentato in sede di gara, in particolare dovrà provvedere a:
- installare una copertura per i due campi apribile durante l'estate;
- sistemare il fondo in terra rossa dei campi;
- riqualificare l'illuminazione esistente e creare l'illuminazione sotto la copertura;
- riscaldare la nuova struttura di copertura dei campi;
- riqualificare le strutture esistenti, gli spogliatoi e la casa del custode;
- prolungare l'orario di utilizzo dell'impianto;
- creare un'area di ritrovo;
- individuare un locale interno da adibire ad attività di somministrazione alimenti e bevande la cui superficie non dovrà essere superiore al 30% dell'attuale superficie coperta.
Tutti gli oneri di conduzione relativi alla fornitura dell'energia elettrica, acqua, gas, telefono, la tassa raccolta rifiuti, il riscaldamento e la conduzione dell'impianto termico saranno interamente a carico del gestore; la manutenzione ordinaria e straordinaria sarà a carico del gestore nei limiti previsti dall'art. 13 della convenzione allegata.
Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;
Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
favorevole sulla regolarità contabile;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

1) di assegnare in gestione sociale l'impianto sportivo di proprietà comunale, sito in viale Thaon di Revel n. 10, all’Associazione Kappadue Tempo Libero, Turismo, Sport, Sociali con sede in Torino, via Nizza n. 355, C.F. 97507470017 rappresentata dal Presidente pro-tempore signor Giuseppe Giacone nato a Torino il 30 settembre 1941 e residente a Torino in via Ventimiglia n. 222 (C.F. GCN GPP 41P30 L219M) la cui consistenza attuale è di n. 2 campi tennis, spogliatoi e alloggio custode, come risulta da idonea documentazione, alle condizioni riportate nell'allegato disciplinare che costituisce parte integrante del presente atto (all. 2), per un periodo di anni 12 a decorrere dalla data di esecutività della presente deliberazione che approva la convenzione allegata;
2) di approvare lo schema di convenzione che costituisce parte integrante della presente deliberazione (all. 2 - n. ) con l’Associazione Kappadue Tempo Libero, Turismo, Sport, Sociali, alle condizioni ivi contenute;
3) l'Associazione Kappadue Tempo Libero, Turismo, Sport, Sociali dovrà realizzare i lavori di miglioria dell'impianto sportivo, come meglio specificato in narrativa, nei modi e tempi previsti nel progetto presentato in sede di gara.
Il corrispettivo annuo determinato in Euro 1.350,00 IVA inclusa dovrà essere versato in un'unica rata anticipata al Cassiere della Circoscrizione n. 9. Detto canone sarà rivalutato in base agli aggiornamenti ISTAT e potrà essere oggetto di rideterminazione a seguito di leggi sopravvenute ovvero di adozione, da parte degli Organi Comunali competenti, di atti amministrativi o regolamentari in materia di convenzioni di impianti sportivi. Sono a carico del concessionario tutti gli oneri relativi alle utenze nonché la manutenzione ordinaria e straordinaria nei limiti di quanto stabilito dall'art. 13 della convenzione in allegato. Il gestore dovrà provvedere a volturare tutte le utenze a contatore a proprio carico, entro trenta giorni dalla data di stipula della convenzione.
E’ altresì previsto che nel caso la Città effettui opere di miglioria nell’impianto in convenzione, a proprie spese, il canone potrà essere rivisto.
La Città, pertanto, potrà ridefinire, con il gestore l’importo del canone, riservandosi la facoltà di recesso, ai sensi dell’art. 1373 del c.c. con preavviso di almeno 3 mesi in caso di mancata accettazione del nuovo canone senza indennizzo alcuno.
Tutte le eventuali spese d’atto, di contratto, di registrazione e conseguenti saranno a carico del gestore. Alla scadenza il contratto non si rinnoverà automaticamente, ma potrà essere rinnovato a nuove condizioni con successivo provvedimento deliberativo.
Le spese a carico della Città di cui all’art. 13 dell’allegata convenzione trovano copertura nei fondi impegnati dal Settore competente.