Divisione Urbanistica ed Edilizia Privata
Settore Procedure Amministrative Edilizie

n. ord. 115
2004 00717/114

CITTÀ DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 4 OTTOBRE 2004

(proposta dalla G.C. 3 febbraio 2004)

Testo coordinato ai sensi dell'art. 44 comma 2 del Regolamento del Consiglio Comunale

OGGETTO: REALIZZAZIONE DI PADIGLIONI AD USO RISTORO ANNESSI AD ESERCIZI PUBBLICI SU SUOLO PUBBLICO O PRIVATO CON SERVITÙ DI PUBBLICO PASSAGGIO.

Proposta dell'Assessore Viano,
di concerto con gli Assessori Tessore e Alfieri.

Negli ultimi anni sono sensibilmente aumentate le richieste di installazione di padiglioni ad uso ristoro da parte di titolari di esercizi pubblici per la somministrazione ed il consumo di alimenti e bevande, al fine di poter disporre di un maggiore spazio destinato alla ristorazione.
In assenza di una specifica regolamentazione in materia e in considerazione della necessità di promuovere il miglioramento e l’adeguamento dell’utilizzo di spazi pubblici con tali strutture, in linea con i progetti in atto di trasformazione della Città collegati all’evento olimpico 2006, occorre adottare apposito regolamento che preveda una puntuale disciplina per gli aspetti relativi all’ubicazione, alle caratteristiche e tipologie e alle dimensioni dei padiglioni. Finalità preminente della regolamentazione è la disciplina della costruzione dei padiglioni, pertanto il progressivo miglioramento del contesto urbano e commerciale delle aree in cui sarà possibile l’insediamento degli stessi, con la previsione peraltro di un regime transitorio per le strutture già esistenti che dovranno essere adeguate alle nuove disposizioni entro 5 anni dall’approvazione del regolamento e comunque in occasione di interventi manutentivi importanti che prevedano la sostituzione di elementi costitutivi della struttura.
Non vengono invece trattati gli aspetti che attengono alle specifiche condizioni d’uso per le quali si rinvia alle disposizioni normative e regolamentari di settore in materia di esercizio dell’attività di somministrazione.
Viene prevista inoltre espressamente la revoca della concessione del suolo pubblico per motivi di interesse pubblico con provvedimento motivato della Giunta Comunale.
E’ stato richiesto parere alle Circoscrizioni ai sensi degli articoli 43 e 44 del Regolamento del Decentramento. Su richiesta di alcune Circoscrizioni è stata concessa proroga fino al 29 marzo 2004.
Le Circoscrizioni seguenti hanno espresso parere entro il termine previsto:
- le Circoscrizioni 3, 4 e 6 hanno espresso parere favorevole (all. 2-4 - nn.                                          );
- le Circoscrizioni 2, 5, 7 e 8 hanno espresso parere favorevole condizionato (all 5-8 - nn.                                          );
- la Circoscrizione 1 ha espresso parere sfavorevole (all. 9 - n. ).
In particolare le osservazioni e le relative controdeduzioni possono essere così riassunte:
- all’articolo 3 la Circoscrizione 5 chiede che i padiglioni siano adeguati alla metratura ed alle attrezzature e servizi dell’esercizio commerciale di somministrazione e non superino il 30% di tale metratura di riferimento.
Non si ritiene di poter accogliere tale indicazione in quanto in alcuni casi la superficie di tali strutture sarebbe minima e sono già previste norme che limitano l’estensione della struttura al fronte dell’esercizio commerciale;
- all’articolo 5 le Circoscrizioni 5 e 8 chiedono di inserire anche le Circoscrizioni al comma 1 - 2 - 3 - 4.
Si ritiene di accogliere tali indicazioni;
- all’articolo 6 comma 4 la Circoscrizione 5 richiede che il permesso di costruire sia subordinato anche al parere favorevole della Circoscrizione competente.
Si ritiene di non poter accogliere tale indicazione in quanto non espressamente prevista dalle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia;
- all’articolo 7 la Circoscrizione 8 chiede di inserire per la comunicazione urgente di revoca la precisazione "per motivate urgenze di interesse pubblico" e per il preavviso per il destinatario di prevedere 10 giorni anziché 5.
Si ritiene di accogliere le richieste indicando un preavviso di 15 giorni;
- all’articolo 10 comma 2 con riferimento al termine per adeguare le strutture esistenti la Circoscrizione 5 chiede che sia di anni 2 e la Circoscrizione 2 chiede che sia previsto in anni 3 anziché 5.
La Circoscrizione 5 inoltre richiede la previsione della riduzione del COSAP e del CIMP anche per i soggetti che devono adeguare i padiglioni esistenti.
Si ritiene di accettare l’indicazione relativa al termine per l’adeguamento che viene previsto in anni 3, mentre non si ritiene di poter accogliere la richiesta della riduzione dei canoni a fronte del consistente numero di strutture già esistenti sul territorio Comunale;
- la Circoscrizione 7 ha richiesto che l’autorizzazione all’installazione dei padiglioni sia subordinata all’eliminazione delle eventuali barriere architettoniche sia del locale che del padiglione oltre che alla presenza di idonei servizi igienici per disabili.
Si ritiene di poter accogliere tale richiesta prevedendo all’articolo 1, oltre al richiamo generale all’obbligo di osservanza della normativa sull’eliminazione delle barriere architettoniche, la dimostrazione della sussistenza delle condizioni di fruibilità di almeno un servizio igienico da parte di portatori di handicap;
- la Circoscrizione 1 ha espresso parere negativo in quanto non è stato previsto uno studio di fattibilità e un piano urbano dei padiglioni al fine di valutare la ricaduta sul territorio in termini di parcheggi e in termini commerciali, né è stato previsto un orario minimo di utilizzo.
Si osserva che con riferimento alla questione parcheggi il regolamento non consente di installare padiglioni in zona urbana centrale storica e con riferimento all’orario minimo, trattandosi di struttura ad uso ristoro, accessoria all’esercizio commerciale, l’utilizzo dipende dall’orario di attività dello stesso.
Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'articolo 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;
Dato atto che i pareri di cui all'articolo 49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

di approvare, per i motivi espressi in premessa che integralmente si richiamano, il regolamento "Disciplina dei padiglioni permanenti ad uso ristoro su suolo pubblico o privato assoggettato ad uso pubblico" (all. 1 bis - n. ).
Viene dato atto che non è richiesto il parere di regolarità contabile, in quanto il presente atto non comporta effetti diretti o indiretti sul Bilancio.


DISCIPLINA DEI PADIGLIONI PERMANENTI AD USO RISTORO SU SUOLO PUBBLICO O PRIVATO ASSOGGETTATO AD USO PUBBLICO

ARTICOLO 1 - OGGETTO E FINALITA’

1. Il presente regolamento, nel rispetto dei principi generali dell’interesse pubblico e perseguendo obiettivi di riqualificazione dell’ambiente cittadino e di promozione turistica, disciplina l’occupazione del suolo pubblico (o privato con servitù di pubblico passaggio) mediante padiglioni ad uso ristoro annessi ad esercizi commerciali di somministrazione in conformità alle disposizioni normative e regolamentari vigenti.
2. Qualora, in funzione di salvaguardia dei valori storico ambientali o di promozione turistica e commerciale, la Città approvi i Progetti Integrati d’Ambito di cui al successivo articolo 5, le disposizioni specifiche in essi contenute integrano le norme di carattere tecnico contenute nel presente regolamento.
3. L’occupazione di suolo pubblico, di cui al presente regolamento, è ammessa a giudizio insindacabile dell’Amministrazione ed è comunque concessa a titolo precario e temporaneo.
4. Per gli aspetti che attengono alle specifiche condizioni d’uso si fa rimando ai vigenti regolamenti di settore in materia di esercizio dell’attività di somministrazione. Le strutture di cui si tratta, per quanto non esplicitamente dettagliato nelle norme seguenti, sono soggette alle norme urbanistico-edilizie vigenti. In particolare si richiamano le norme di cui agli articoli 20 e 21 del D.P.R. n.380/2001 che stabiliscono i termini per il rilascio del provvedimento conclusivo e la procedura dell’intervento sostitutivo regionale, in caso di mancato rispetto dei termini (1).
5. Si richiama l’obbligo dell’osservanza della normativa in materia di abolizione delle barriere architettoniche; dovrà inoltre essere dimostrata la sussistenza delle condizioni di fruibilità di almeno un servizio igienico da parte di portatori di handicap.

ARTICOLO 2 - DEFINIZIONE

1. Per padiglione si intende una struttura posta sul suolo pubblico, o privato gravato da servitù a uso pubblico, che costituisce volume aggiuntivo per il ristoro annesso ad un locale di pubblico esercizio di somministrazione, nella quale è ammessa unicamente la somministrazione ed il consumo di alimenti e bevande.

ARTICOLO 3 - CARATTERISTICHE E TIPOLOGIA

1. I manufatti devono essere caratterizzati da leggerezza e trasparenza e pertanto lo zoccolo chiuso non potrà essere alto più di cm. 50 con soprastanti serramenti di chiusura, rimovibili nella stagione calda, muniti di vetri trasparenti (non riflettenti, privi di acidature, zigrinature, ecc. o di scuri, tende, ecc.), con montanti verticali di larghezza non superiore a mm. 100 (compresi i telai delle vetrate) e passo non inferiore a metri 1.
2. I colori, le forme, le eventuali decorazioni dovranno essere progettate nel rispetto stilistico dell’ambiente e dell’edificio in adiacenza.
3. Non sarà consentita l’aggiunta all’esterno di volumi tecnici (es. per impianti di condizionamento e/o riscaldamento) che ne alterino la forma o ne modifichino l’ingombro.
4. I collegamenti elettrici e quelli eventuali ad altre reti di servizi dovranno essere realizzati esclusivamente attraverso canalizzazioni interrate.
5. I materiali impiegati dovranno essere in carattere con l’ambiente; non sono ammesse strutture in alluminio anodizzato colore naturale o bronzato e, di massima, in legno naturale chiaro.
6. Non sono ammesse insegne pubblicitarie a carattere generale di alcun tipo o di esercizio, con l’eccezione dei casi in cui il manufatto venga ad occultare completamente il fronte dell’esercizio; in questo caso l’insegna di esercizio dovrà essere indicata nella tavole progettuali.

ARTICOLO 4 - UBICAZIONE E DIMENSIONI

1. Non è consentito installare padiglioni:
- nella zona Urbana Centrale Storica come definita dal P.R.G. fatta eccezione per gli spazi pubblici di ampie dimensioni e per gli spazi residuali, non aventi caratteristiche storico-ambientali, la cui idoneità dovrà essere valutata caso per caso dai Settori competenti in riferimento all’ambiente e alle tipologie proposte;
- in aree porticate;
- su strade veicolari di larghezza inferiore ai 12 metri;
- su aree interessate da divieti di sosta permanente o dalle fermate di mezzi di trasporto pubblici;
- ad una distanza inferiore a metri 2 dal tronco degli alberi, fatte salve misure maggiori che potranno essere prescritte dai competenti uffici comunali per ragioni di salvaguardia dei valori estetico ambientali e di rispetto del verde;
- ad una distanza radiale inferiore a metri 15 dagli accessi ad edifici di culto ed a metri 7 dal filo di fabbrica perimetrale; tali misure possono risultare inferiori solo previa autorizzazione del responsabile dell’edificio stesso;
- a contatto o sul marciapiede perimetrale ad edifici o monumenti sottoposti a vincolo architettonico o ambientale, se non previa autorizzazione della Soprintendenza.
I padiglioni non devono occultare la vista di targhe, lapidi o cippi commemorativi, autorizzati dal Comune.
2. Non è consentito installare padiglioni in contrasto con il codice della strada. In particolare in prossimità di intersezioni viarie non devono essere di ostacolo alla visuale di sicurezza. La distanza dall’intersezione non deve essere inferiore a cinque metri. In nessun caso deve essere occultata la vista di eventuali impianti semaforici. Qualora l’installazione del padiglione occulti la segnaletica verticale od orizzontale, il titolare dell’esercizio provvederà alla collocazione di segnaletica di preavviso, sentito il competente settore tecnico.
3. Non è consentito inoltre installare padiglioni se per raggiungerli dall’ingresso dell’esercizio cui sono annessi è necessario l’attraversamento di strade adibite al transito dei veicoli. In ogni caso l’idoneità dell’installazione, per gli aspetti viabilistici, sarà valutata dal competente Settore comunale.
4. La struttura deve essere collocata in modo da lasciare un passaggio libero sul marciapiede di almeno metri 2 e, ove le condizioni della viabilità veicolare e pedonale lo consentano, preferibilmente in aderenza al fronte dell’esercizio commerciale; il padiglione non deve occupare la carreggiata oltre l’area destinata alla sosta dei veicoli ed in tal caso deve essere collocata, a cura del titolare concessionario, apposita segnalazione di divieto di fermata e di sosta.
5. La lunghezza massima del padiglione non può superare metri 12 e comunque deve essere limitata alla lunghezza del fronte dell’esercizio commerciale di riferimento individuata dagli assi dei muri di proprietà; la superficie lorda occupata in pianta non può superare il doppio della superficie complessiva dell’esercizio con il limite massimo di mq. 60; l’altezza massima deve essere limitata a metri 3,20.
6.La distanza radiale minima dal bordo di eventuali balconi non può essere inferiore a metri 2. Distanze minori sono ammesse se autorizzate in forma scritta dal titolare dell’/degli alloggio/i di cui i balconi sono pertinenza
7. In assenza di progetto integrato d’ambito la distanza minima tra padiglioni non deve essere inferiore a metri 24.
8. La distanza dai passi carrai non deve essere inferiore a metri 2.
9. Non è consentito installare padiglioni o parti di esso a contatto di un edificio se non previo assenso scritto del condominio.

ARTICOLO 5 - PROGETTI INTEGRATI D’AMBITO

1. La Civica Amministrazione e le Circoscrizioni, sentite le Associazioni di Via regolarmente iscritte nell’apposito Albo ove esistenti e le Associazioni di categoria maggiormente rappresentative, possono predisporre progetti integrati d’ambito contenenti indicazioni circa le strutture e gli arredi dei padiglioni. Potranno essere aperti tavoli tecnici di confronto con i settori competenti per indirizzare eventuali proposte avanzate ai sensi del comma 4 del presente articolo.
2. La Giunta Comunale, su proposta dell’Assessore competente alle attività economiche diffuse, approva progetti integrati d’ambito predisposti dagli Uffici comunali competenti in materia di compatibilità e opportunità commerciale e in materia di inserimento ambientale e qualità dei manufatti, o dalle Circoscrizioni in collaborazione con gli Uffici anzidetti.
3. La Civica Amministrazione e le Circoscrizioni promuovono incontri al fine di incentivare e verificare progetti integrati d’ambito delle Associazioni di Via.
4. Le Associazioni di Via dei Commercianti ed Artigiani, regolarmente iscritte nell’apposito albo, possono presentare progetti integrati d’ambito relativamente alle strutture e agli arredi dei padiglioni alla Circoscrizione territorialmente competente che li trasmette all’Ufficio competente in materia di compatibilità commerciale per la valutazione tecnica, da effettuarsi in collaborazione con i settori competenti. La Giunta Comunale per l’approvazione sottopone tali progetti al parere non vincolante del Consiglio Circoscrizionale competente.
5. Nel caso di progetti integrati d’ambito proposti dalle Associazioni di Via o dalle Circoscrizioni, potranno essere applicate riduzioni della COSAP e delle CIMP per gli esercizi commerciali aderenti al progetto, così come disciplinato nei relativi regolamenti.
6. Qualora i progetti di cui sopra siano approvati, i titolari degli esercizi commerciali coinvolti dovranno attenersi a quanto indicato nel termine di 3 anni a partire dalla data di approvazione del progetto e presentare formale istanza di rilascio di concessione occupazione suolo pubblico con padiglioni secondo quanto stabilito dall’articolo 6.

ARTICOLO 6 - MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA E DEL RILASCIO
DEL PERMESSO DI COSTRUIRE

1. Il titolare di un pubblico esercizio di somministrazione che intende collocare un padiglione ad uso ristoro su suolo pubblico o privato gravato di servitù di uso pubblico deve ottenere il preventivo permesso di costruire rilasciato dall’Ufficio comunale competente in materia edilizia.
2. Al fine di ottenere il suddetto permesso il titolare del pubblico esercizio deve presentare formale istanza in bollo al competente Ufficio comunale per l’Edilizia.
3. Le domande dovranno essere corredate dalla seguente documentazione redatta da professionista abilitato:
- relazione tecnica illustrativa del progetto;
- documentazione fotografica;
- progetto edilizio completo di:
- estratto del P.R.G. vigente e adottato; estratti degli eventuali strumenti urbanistici esecutivi;
- planimetria di inquadramento generale;
- tavola di inserimento ambientale;
- elaborati grafici indicanti la situazione esistente, di progetto, finale comprensivi di piante, prospetti, sezioni longitudinali e trasversali, particolari costruttivi;
- autocertificazione di conformità igienico sanitaria;
- relazione indicante le soluzioni adottate per il superamento delle barriere architettoniche.
4. Il rilascio del permesso di costruire è subordinato al parere favorevole espresso dagli Uffici tecnici comunali competenti in materia di compatibilità e opportunità commerciale, in materia di viabilità, in materia di inserimento ambientale e qualità dei manufatti, in materia di rispetto del verde, in materia urbanistico-edilizia e al parere obbligatorio ma non vincolante della Commissione Edilizia.
5. Il permesso di costruire è rilasciato a titolo precario, pertanto revocabile in qualunque momento per motivate esigenze di interesse pubblico senza indennizzo secondo le modalità di cui all’articolo 11.

ARTICOLO 7 - DURATA E RINNOVO

1. La concessione di occupazione di suolo pubblico è rilasciata per un periodo di cinque anni dalla data di notificazione e può essere rinnovata. In occasione di rinnovo della concessione di suolo pubblico, il titolare dell’esercizio dovrà presentare formale istanza al competente Ufficio comunale per l’Edilizia almeno 90 giorni prima della scadenza del permesso. Il rilascio del provvedimento è subordinato all’acquisizione dei pareri di cui all’articolo 6 nonché alla verifica dello stato e grado di manutenzione del manufatto.

ARTICOLO 8 - DEROGHE

In relazione a particolari esigenze non riconducibili alla disciplina del presente Regolamento potranno essere concessi interventi in deroga approvati con apposito atto deliberativo del Consiglio Comunale.

ARTICOLO 9 - REVOCA

1. Salvi i motivi di revoca previsti in altri regolamenti comunali, per motivi di interesse pubblico, o qualora la mancata manutenzione porti al degrado della struttura, la concessione di occupazione del suolo pubblico con padiglioni può essere revocata con provvedimento motivato, previa comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli articoli 7 e 8 della Legge n. 241/1990 con almeno 30 giorni di preavviso. Per motivate urgenze di interesse pubblico la comunicazione alla parte può avvenire con 15 giorni di preavviso.

ARTICOLO 10 - SANZIONI

1. Fatta salva l’applicazione delle sanzioni previste dalla normativa urbanistico-edilizia, per le violazioni al presente Regolamento, non sanzionate specificamente da altri regolamenti, si applica la sanzione amministrativa da un minimo di 80 Euro ad un massimo di 500 Euro.
2. Nel caso di occupazione senza il prescritto permesso e/o in misura eccedente la superficie consentita e/o oltre i limiti temporali di efficacia, il titolare dell’esercizio è tenuto a ripristinare lo stato dei luoghi, mediante la rimozione dell’occupazione abusiva entro 30 giorni dalla contestazione.
3. Nel caso di inottemperanza, sarà attivata la rimozione d’ufficio a spese del trasgressore, previa diffida alla rimozione.

ARTICOLO 11 - DANNI ARRECATI

1. Qualsiasi danno arrecato ai cittadini, al suolo pubblico o a proprietà private deve essere risarcito dai titolari dell’esercizio commerciale.
2. Per danni arrecati alla pavimentazione stradale, alle alberature e al patrimonio verde o altro di proprietà pubblica, i settori comunali competenti, relativamente al tipo di danno arrecato, provvederanno all’esecuzione di specifici interventi di ripristino, addebitando al concessionario le spese sostenute oltre ad applicare le sanzioni previste dalla normativa vigente.

ARTICOLO 12 - APPLICAZIONE

1. Le disposizioni del presente regolamento disciplinano i nuovi interventi.
2. I padiglioni già esistenti dovranno essere adeguati alle disposizioni del presente regolamento entro il termine di 3 anni dalla data di approvazione dello stesso, e comunque in occasione di interventi manutentivi importanti che prevedano la sostituzione di elementi costitutivi della struttura.

ARTICOLO 13 - DISPOSIZIONI FINALI

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento si fa riferimento al Decreto Legislativo n. 285/1992, al vigente Regolamento COSAP per l’occupazione di Suolo Pubblico, al Regolamento per il Canone sulle iniziative pubblicitarie, al Regolamento TARSU ed al Regolamento di Polizia Urbana.

(1) ARTICOLO 20 (R) - PROCEDIMENTO PER IL RILASCIO DEL PERMESSO DI COSTRUIRE:

1. La domanda per il rilascio del permesso di costruire, sottoscritta da uno dei soggetti legittimati ai sensi dell'articolo 11, va presentata allo sportello unico corredata da un'attestazione concernente il titolo di legittimazione, dagli elaborati progettuali richiesti dal regolamento edilizio, e quando ne ricorrano i presupposti, dagli altri documenti previsti dalla parte II, nonché da un'autocertificazione circa la conformità del progetto alle norme igienico-sanitarie nel caso in cui il progetto riguardi interventi di edilizia residenziale ovvero la verifica in ordine a tale conformità non comporti valutazioni tecnico-discrezionali.
2. Lo sportello unico comunica entro dieci giorni al richiedente il nominativo del responsabile del procedimento ai sensi degli articoli 4 e 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. L'esame delle domande si svolge secondo l'ordine cronologico di presentazione.
3. Entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda, il responsabile del procedimento cura l'istruttoria, acquisisce, avvalendosi dello sportello unico, i prescritti pareri dagli uffici comunali, nonché i pareri di cui all'articolo 5, comma 3, sempre che gli stessi non siano già stati allegati alla domanda dal richiedente e, valutata la conformità del progetto alla normativa vigente, formula una proposta di provvedimento, corredata da una dettagliata relazione, con la qualificazione tecnico-giuridica dell'intervento richiesto.
4. Il responsabile del procedimento, qualora ritenga che ai fini del rilascio del permesso di costruire sia necessario apportare modifiche di modesta entità rispetto al progetto originario, può, nello stesso termine di cui al comma 3, richiedere tali modifiche, illustrandone le ragioni. L'interessato si pronuncia sulla richiesta di modifica entro il termine fissato e, in caso di adesione, é tenuto ad integrare la documentazione nei successivi quindici giorni. La richiesta di cui al presente comma sospende, fino al relativo esito, il decorso del termine di cui al comma 3.
5. Il termine di cui al comma 3 può essere interrotto una sola volta dal responsabile del procedimento, entro quindici giorni dalla presentazione della domanda, esclusivamente per la motivata richiesta di documenti che integrino o completino la documentazione presentata e che non siano già nella disponibilità dell'amministrazione o che questa non possa acquisire autonomamente. In tal caso, il termine ricomincia a decorrere dalla data di ricezione della documentazione integrativa.
6. Nell'ipotesi in cui, ai fini della realizzazione dell'intervento, sia necessario acquisire atti di assenso, comunque denominati, di altre amministrazioni, diverse da quelle di cui all'articolo 5, comma 3, il competente ufficio comunale convoca una conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater della Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Qualora si tratti di opere pubbliche incidenti su beni culturali, si applica l'articolo 25 del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.
7. Il provvedimento finale, che lo sportello unico provvede a notificare all'interessato, é adottato dal dirigente o dal responsabile dell'ufficio, entro quindici giorni dalla proposta di cui al comma 3, ovvero dall'esito della conferenza di servizi di cui al comma 6. Dell'avvenuto rilascio del permesso di costruire é data notizia al pubblico mediante affissione all'albo pretorio. Gli estremi del permesso di costruire sono indicati nel cartello esposto presso il cantiere, secondo le modalità stabilite dal regolamento edilizio.
8. I termini di cui ai commi 3 e 5 sono raddoppiati per i comuni con più di 100.000 abitanti, nonché per i progetti particolarmente complessi secondo la motivata risoluzione del responsabile del procedimento.
9. Decorso inutilmente il termine per l'adozione del provvedimento conclusivo, sulla domanda di permesso di costruire si intende formato il silenzio-rifiuto.
10. Il procedimento previsto dal presente articolo si applica anche al procedimento per il rilascio del permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici, a seguito dell'approvazione della deliberazione consiliare di cui all'articolo 14.
10-bis. Il termine per il rilascio del permesso di costruire per gli interventi di cui all'articolo 22, comma 7, è di sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda.

ARTICOLO 21 (R) - INTERVENTO SOSTITUTIVO REGIONALE:

1. In caso di mancata adozione, entro i termini previsti dall'articolo 20, del provvedimento conclusivo del procedimento per il rilascio del permesso di costruire, l'interessato può, con atto notificato o trasmesso in piego raccomandato con avviso di ricevimento, richiedere allo sportello unico che il dirigente o il responsabile dell'ufficio di cui all'articolo 13, si pronunci entro quindici giorni dalla ricezione dell'istanza. Di tale istanza viene data notizia al Sindaco a cura del responsabile del procedimento. Resta comunque ferma la facoltà di impugnare in sede giurisdizionale il silenzio-rifiuto formatosi sulla domanda di permesso di costruire.
2. Decorso inutilmente anche il termine di cui al comma 1, l'interessato può inoltrare richiesta di intervento sostitutivo al competente organo regionale, il quale, nei successivi quindici giorni, nomina un commissario ad acta che provvede nel termine di sessanta giorni. Trascorso inutilmente anche quest'ultimo termine, sulla domanda di intervento sostitutivo si intende formato il silenzio-rifiuto.