Divisione Urbanistica ed Edilizia Privata
Settore Procedure Amministrative Edilizie
n. ord. 115
2004 00717/114
OGGETTO: REALIZZAZIONE DI PADIGLIONI AD USO RISTORO ANNESSI AD ESERCIZI PUBBLICI SU SUOLO PUBBLICO O PRIVATO CON SERVITÙ DI PUBBLICO PASSAGGIO.
Proposta dell'Assessore Viano,
di concerto con gli Assessori Tessore e Alfieri.
Negli ultimi anni sono sensibilmente aumentate le richieste
di installazione di padiglioni ad uso ristoro da parte di titolari
di esercizi pubblici per la somministrazione ed il consumo di
alimenti e bevande, al fine di poter disporre di un maggiore spazio
destinato alla ristorazione.
In assenza di una specifica regolamentazione in materia e in considerazione
della necessità di promuovere il miglioramento e ladeguamento
dellutilizzo di spazi pubblici con tali strutture, in linea
con i progetti in atto di trasformazione della Città collegati
allevento olimpico 2006, occorre adottare apposito regolamento
che preveda una puntuale disciplina per gli aspetti relativi allubicazione,
alle caratteristiche e tipologie e alle dimensioni dei padiglioni.
Finalità preminente della regolamentazione è la
disciplina della costruzione dei padiglioni, pertanto il progressivo
miglioramento del contesto urbano e commerciale delle aree in
cui sarà possibile linsediamento degli stessi, con
la previsione peraltro di un regime transitorio per le strutture
già esistenti che dovranno essere adeguate alle nuove disposizioni
entro 5 anni dallapprovazione del regolamento e comunque
in occasione di interventi manutentivi importanti che prevedano
la sostituzione di elementi costitutivi della struttura.
Non vengono invece trattati gli aspetti che attengono alle specifiche
condizioni duso per le quali si rinvia alle disposizioni
normative e regolamentari di settore in materia di esercizio dellattività
di somministrazione.
Viene prevista inoltre espressamente la revoca della concessione
del suolo pubblico per motivi di interesse pubblico con provvedimento
motivato della Giunta Comunale.
E stato richiesto parere alle Circoscrizioni ai sensi degli
articoli 43 e 44 del Regolamento del Decentramento. Su richiesta
di alcune Circoscrizioni è stata concessa proroga fino
al 29 marzo 2004.
Le Circoscrizioni seguenti hanno espresso parere entro il termine
previsto:
- le Circoscrizioni 3, 4 e 6 hanno espresso parere favorevole
(all. 2-4 - nn. );
- le Circoscrizioni 2, 5, 7 e 8 hanno espresso parere favorevole
condizionato (all 5-8 - nn. );
- la Circoscrizione 1 ha espresso parere sfavorevole (all. 9 -
n. ).
In particolare le osservazioni e le relative controdeduzioni possono
essere così riassunte:
- allarticolo 3 la Circoscrizione 5 chiede che i padiglioni
siano adeguati alla metratura ed alle attrezzature e servizi dellesercizio
commerciale di somministrazione e non superino il 30% di tale
metratura di riferimento.
Non si ritiene di poter accogliere tale indicazione in quanto
in alcuni casi la superficie di tali strutture sarebbe minima
e sono già previste norme che limitano lestensione
della struttura al fronte dellesercizio commerciale;
- allarticolo 5 le Circoscrizioni 5 e 8 chiedono di inserire
anche le Circoscrizioni al comma 1 - 2 - 3 - 4.
Si ritiene di accogliere tali indicazioni;
- allarticolo 6 comma 4 la Circoscrizione 5 richiede che
il permesso di costruire sia subordinato anche al parere favorevole
della Circoscrizione competente.
Si ritiene di non poter accogliere tale indicazione in quanto
non espressamente prevista dalle disposizioni legislative e regolamentari
in materia edilizia;
- allarticolo 7 la Circoscrizione 8 chiede di inserire per
la comunicazione urgente di revoca la precisazione "per motivate
urgenze di interesse pubblico" e per il preavviso per il
destinatario di prevedere 10 giorni anziché 5.
Si ritiene di accogliere le richieste indicando un preavviso di
15 giorni;
- allarticolo 10 comma 2 con riferimento al termine per
adeguare le strutture esistenti la Circoscrizione 5 chiede che
sia di anni 2 e la Circoscrizione 2 chiede che sia previsto in
anni 3 anziché 5.
La Circoscrizione 5 inoltre richiede la previsione della riduzione
del COSAP e del CIMP anche per i soggetti che devono adeguare
i padiglioni esistenti.
Si ritiene di accettare lindicazione relativa al termine
per ladeguamento che viene previsto in anni 3, mentre non
si ritiene di poter accogliere la richiesta della riduzione dei
canoni a fronte del consistente numero di strutture già
esistenti sul territorio Comunale;
- la Circoscrizione 7 ha richiesto che lautorizzazione allinstallazione
dei padiglioni sia subordinata alleliminazione delle eventuali
barriere architettoniche sia del locale che del padiglione oltre
che alla presenza di idonei servizi igienici per disabili.
Si ritiene di poter accogliere tale richiesta prevedendo allarticolo
1, oltre al richiamo generale allobbligo di osservanza della
normativa sulleliminazione delle barriere architettoniche,
la dimostrazione della sussistenza delle condizioni di fruibilità
di almeno un servizio igienico da parte di portatori di handicap;
- la Circoscrizione 1 ha espresso parere negativo in quanto non
è stato previsto uno studio di fattibilità e un
piano urbano dei padiglioni al fine di valutare la ricaduta sul
territorio in termini di parcheggi e in termini commerciali, né
è stato previsto un orario minimo di utilizzo.
Si osserva che con riferimento alla questione parcheggi il regolamento
non consente di installare padiglioni in zona urbana centrale
storica e con riferimento allorario minimo, trattandosi
di struttura ad uso ristoro, accessoria allesercizio commerciale,
lutilizzo dipende dallorario di attività dello
stesso.
Tutto ciò premesso,
Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti
Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale,
fra l'altro, all'articolo 42 sono indicati gli atti rientranti
nella competenza dei Consigli Comunali;
Dato atto che i pareri di cui all'articolo 49 del suddetto Testo
Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;
di approvare, per i motivi espressi in premessa che integralmente
si richiamano, il regolamento "Disciplina dei padiglioni
permanenti ad uso ristoro su suolo pubblico o privato assoggettato
ad uso pubblico" (all. 1 bis - n. ).
Viene dato atto che non è richiesto il parere di regolarità
contabile, in quanto il presente atto non comporta effetti diretti
o indiretti sul Bilancio.
1. Il presente regolamento, nel rispetto dei principi generali
dellinteresse pubblico e perseguendo obiettivi di riqualificazione
dellambiente cittadino e di promozione turistica, disciplina
loccupazione del suolo pubblico (o privato con servitù
di pubblico passaggio) mediante padiglioni ad uso ristoro annessi
ad esercizi commerciali di somministrazione in conformità
alle disposizioni normative e regolamentari vigenti.
2. Qualora, in funzione di salvaguardia dei valori storico ambientali
o di promozione turistica e commerciale, la Città approvi
i Progetti Integrati dAmbito di cui al successivo articolo
5, le disposizioni specifiche in essi contenute integrano le norme
di carattere tecnico contenute nel presente regolamento.
3. Loccupazione di suolo pubblico, di cui al presente regolamento,
è ammessa a giudizio insindacabile dellAmministrazione
ed è comunque concessa a titolo precario e temporaneo.
4. Per gli aspetti che attengono alle specifiche condizioni duso
si fa rimando ai vigenti regolamenti di settore in materia di
esercizio dellattività di somministrazione. Le strutture
di cui si tratta, per quanto non esplicitamente dettagliato nelle
norme seguenti, sono soggette alle norme urbanistico-edilizie
vigenti. In particolare si richiamano le norme di cui agli articoli
20 e 21 del D.P.R. n.380/2001 che stabiliscono i termini per il
rilascio del provvedimento conclusivo e la procedura dellintervento
sostitutivo regionale, in caso di mancato rispetto dei termini
(1).
5. Si richiama lobbligo dellosservanza della normativa
in materia di abolizione delle barriere architettoniche; dovrà
inoltre essere dimostrata la sussistenza delle condizioni di fruibilità
di almeno un servizio igienico da parte di portatori di handicap.
1. Per padiglione si intende una struttura posta sul suolo pubblico, o privato gravato da servitù a uso pubblico, che costituisce volume aggiuntivo per il ristoro annesso ad un locale di pubblico esercizio di somministrazione, nella quale è ammessa unicamente la somministrazione ed il consumo di alimenti e bevande.
1. I manufatti devono essere caratterizzati da leggerezza e
trasparenza e pertanto lo zoccolo chiuso non potrà essere
alto più di cm. 50 con soprastanti serramenti di chiusura,
rimovibili nella stagione calda, muniti di vetri trasparenti (non
riflettenti, privi di acidature, zigrinature, ecc. o di scuri,
tende, ecc.), con montanti verticali di larghezza non superiore
a mm. 100 (compresi i telai delle vetrate) e passo non inferiore
a metri 1.
2. I colori, le forme, le eventuali decorazioni dovranno essere
progettate nel rispetto stilistico dellambiente e delledificio
in adiacenza.
3. Non sarà consentita laggiunta allesterno
di volumi tecnici (es. per impianti di condizionamento e/o riscaldamento)
che ne alterino la forma o ne modifichino lingombro.
4. I collegamenti elettrici e quelli eventuali ad altre reti di
servizi dovranno essere realizzati esclusivamente attraverso canalizzazioni
interrate.
5. I materiali impiegati dovranno essere in carattere con lambiente;
non sono ammesse strutture in alluminio anodizzato colore naturale
o bronzato e, di massima, in legno naturale chiaro.
6. Non sono ammesse insegne pubblicitarie a carattere generale
di alcun tipo o di esercizio, con leccezione dei casi in
cui il manufatto venga ad occultare completamente il fronte dellesercizio;
in questo caso linsegna di esercizio dovrà essere
indicata nella tavole progettuali.
1. Non è consentito installare padiglioni:
- nella zona Urbana Centrale Storica come definita dal P.R.G.
fatta eccezione per gli spazi pubblici di ampie dimensioni e per
gli spazi residuali, non aventi caratteristiche storico-ambientali,
la cui idoneità dovrà essere valutata caso per caso
dai Settori competenti in riferimento allambiente e alle
tipologie proposte;
- in aree porticate;
- su strade veicolari di larghezza inferiore ai 12 metri;
- su aree interessate da divieti di sosta permanente o dalle fermate
di mezzi di trasporto pubblici;
- ad una distanza inferiore a metri 2 dal tronco degli alberi,
fatte salve misure maggiori che potranno essere prescritte dai
competenti uffici comunali per ragioni di salvaguardia dei valori
estetico ambientali e di rispetto del verde;
- ad una distanza radiale inferiore a metri 15 dagli accessi ad
edifici di culto ed a metri 7 dal filo di fabbrica perimetrale;
tali misure possono risultare inferiori solo previa autorizzazione
del responsabile delledificio stesso;
- a contatto o sul marciapiede perimetrale ad edifici o monumenti
sottoposti a vincolo architettonico o ambientale, se non previa
autorizzazione della Soprintendenza.
I padiglioni non devono occultare la vista di targhe, lapidi o
cippi commemorativi, autorizzati dal Comune.
2. Non è consentito installare padiglioni in contrasto
con il codice della strada. In particolare in prossimità
di intersezioni viarie non devono essere di ostacolo alla visuale
di sicurezza. La distanza dallintersezione non deve essere
inferiore a cinque metri. In nessun caso deve essere occultata
la vista di eventuali impianti semaforici. Qualora linstallazione
del padiglione occulti la segnaletica verticale od orizzontale,
il titolare dellesercizio provvederà alla collocazione
di segnaletica di preavviso, sentito il competente settore tecnico.
3. Non è consentito inoltre installare padiglioni se per
raggiungerli dallingresso dellesercizio cui sono annessi
è necessario lattraversamento di strade adibite al
transito dei veicoli. In ogni caso lidoneità dellinstallazione,
per gli aspetti viabilistici, sarà valutata dal competente
Settore comunale.
4. La struttura deve essere collocata in modo da lasciare un passaggio
libero sul marciapiede di almeno metri 2 e, ove le condizioni
della viabilità veicolare e pedonale lo consentano, preferibilmente
in aderenza al fronte dellesercizio commerciale; il padiglione
non deve occupare la carreggiata oltre larea destinata alla
sosta dei veicoli ed in tal caso deve essere collocata, a cura
del titolare concessionario, apposita segnalazione di divieto
di fermata e di sosta.
5. La lunghezza massima del padiglione non può superare
metri 12 e comunque deve essere limitata alla lunghezza del fronte
dellesercizio commerciale di riferimento individuata dagli
assi dei muri di proprietà; la superficie lorda occupata
in pianta non può superare il doppio della superficie complessiva
dellesercizio con il limite massimo di mq. 60; laltezza
massima deve essere limitata a metri 3,20.
6.La distanza radiale minima dal bordo di eventuali balconi non
può essere inferiore a metri 2. Distanze minori
sono ammesse se autorizzate in forma scritta dal titolare dell/degli
alloggio/i di cui i balconi sono pertinenza
7. In assenza di progetto integrato dambito la distanza
minima tra padiglioni non deve essere inferiore a metri 24.
8. La distanza dai passi carrai non deve essere inferiore a metri
2.
9. Non è consentito installare padiglioni o parti di esso
a contatto di un edificio se non previo assenso scritto del condominio.
1. La Civica Amministrazione e le Circoscrizioni, sentite le
Associazioni di Via regolarmente iscritte nellapposito Albo
ove esistenti e le Associazioni di categoria maggiormente rappresentative,
possono predisporre progetti integrati dambito contenenti
indicazioni circa le strutture e gli arredi dei padiglioni. Potranno
essere aperti tavoli tecnici di confronto con i settori competenti
per indirizzare eventuali proposte avanzate ai sensi del comma
4 del presente articolo.
2. La Giunta Comunale, su proposta dellAssessore competente
alle attività economiche diffuse, approva progetti integrati
dambito predisposti dagli Uffici comunali competenti in
materia di compatibilità e opportunità commerciale
e in materia di inserimento ambientale e qualità dei manufatti,
o dalle Circoscrizioni in collaborazione con gli Uffici anzidetti.
3. La Civica Amministrazione e le Circoscrizioni promuovono incontri
al fine di incentivare e verificare progetti integrati dambito
delle Associazioni di Via.
4. Le Associazioni di Via dei Commercianti ed Artigiani, regolarmente
iscritte nellapposito albo, possono presentare progetti
integrati dambito relativamente alle strutture e agli arredi
dei padiglioni alla Circoscrizione territorialmente competente
che li trasmette allUfficio competente in materia di compatibilità
commerciale per la valutazione tecnica, da effettuarsi in collaborazione
con i settori competenti. La Giunta Comunale per lapprovazione
sottopone tali progetti al parere non vincolante del Consiglio
Circoscrizionale competente.
5. Nel caso di progetti integrati dambito proposti dalle
Associazioni di Via o dalle Circoscrizioni, potranno essere applicate
riduzioni della COSAP e delle CIMP per gli esercizi commerciali
aderenti al progetto, così come disciplinato nei relativi
regolamenti.
6. Qualora i progetti di cui sopra siano approvati, i titolari
degli esercizi commerciali coinvolti dovranno attenersi a quanto
indicato nel termine di 3 anni a partire dalla data di approvazione
del progetto e presentare formale istanza di rilascio di concessione
occupazione suolo pubblico con padiglioni secondo quanto stabilito
dallarticolo 6.
1. Il titolare di un pubblico esercizio di somministrazione
che intende collocare un padiglione ad uso ristoro su suolo pubblico
o privato gravato di servitù di uso pubblico deve ottenere
il preventivo permesso di costruire rilasciato dallUfficio
comunale competente in materia edilizia.
2. Al fine di ottenere il suddetto permesso il titolare del pubblico
esercizio deve presentare formale istanza in bollo al competente
Ufficio comunale per lEdilizia.
3. Le domande dovranno essere corredate dalla seguente documentazione
redatta da professionista abilitato:
- relazione tecnica illustrativa del progetto;
- documentazione fotografica;
- progetto edilizio completo di:
- estratto del P.R.G. vigente e adottato; estratti degli eventuali
strumenti urbanistici esecutivi;
- planimetria di inquadramento generale;
- tavola di inserimento ambientale;
- elaborati grafici indicanti la situazione esistente, di progetto,
finale comprensivi di piante, prospetti, sezioni longitudinali
e trasversali, particolari costruttivi;
- autocertificazione di conformità igienico sanitaria;
- relazione indicante le soluzioni adottate per il superamento
delle barriere architettoniche.
4. Il rilascio del permesso di costruire è subordinato
al parere favorevole espresso dagli Uffici tecnici comunali competenti
in materia di compatibilità e opportunità commerciale,
in materia di viabilità, in materia di inserimento ambientale
e qualità dei manufatti, in materia di rispetto del verde,
in materia urbanistico-edilizia e al parere obbligatorio ma non
vincolante della Commissione Edilizia.
5. Il permesso di costruire è rilasciato a titolo precario,
pertanto revocabile in qualunque momento per motivate esigenze
di interesse pubblico senza indennizzo secondo le modalità
di cui allarticolo 11.
1. La concessione di occupazione di suolo pubblico è rilasciata per un periodo di cinque anni dalla data di notificazione e può essere rinnovata. In occasione di rinnovo della concessione di suolo pubblico, il titolare dellesercizio dovrà presentare formale istanza al competente Ufficio comunale per lEdilizia almeno 90 giorni prima della scadenza del permesso. Il rilascio del provvedimento è subordinato allacquisizione dei pareri di cui allarticolo 6 nonché alla verifica dello stato e grado di manutenzione del manufatto.
In relazione a particolari esigenze non riconducibili alla disciplina del presente Regolamento potranno essere concessi interventi in deroga approvati con apposito atto deliberativo del Consiglio Comunale.
1. Salvi i motivi di revoca previsti in altri regolamenti comunali, per motivi di interesse pubblico, o qualora la mancata manutenzione porti al degrado della struttura, la concessione di occupazione del suolo pubblico con padiglioni può essere revocata con provvedimento motivato, previa comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli articoli 7 e 8 della Legge n. 241/1990 con almeno 30 giorni di preavviso. Per motivate urgenze di interesse pubblico la comunicazione alla parte può avvenire con 15 giorni di preavviso.
1. Fatta salva lapplicazione delle sanzioni previste
dalla normativa urbanistico-edilizia, per le violazioni al presente
Regolamento, non sanzionate specificamente da altri regolamenti,
si applica la sanzione amministrativa da un minimo di 80 Euro
ad un massimo di 500 Euro.
2. Nel caso di occupazione senza il prescritto permesso e/o in
misura eccedente la superficie consentita e/o oltre i limiti temporali
di efficacia, il titolare dellesercizio è tenuto
a ripristinare lo stato dei luoghi, mediante la rimozione delloccupazione
abusiva entro 30 giorni dalla contestazione.
3. Nel caso di inottemperanza, sarà attivata la rimozione
dufficio a spese del trasgressore, previa diffida alla rimozione.
1. Qualsiasi danno arrecato ai cittadini, al suolo pubblico
o a proprietà private deve essere risarcito dai titolari
dellesercizio commerciale.
2. Per danni arrecati alla pavimentazione stradale, alle alberature
e al patrimonio verde o altro di proprietà pubblica, i
settori comunali competenti, relativamente al tipo di danno arrecato,
provvederanno allesecuzione di specifici interventi di ripristino,
addebitando al concessionario le spese sostenute oltre ad applicare
le sanzioni previste dalla normativa vigente.
1. Le disposizioni del presente regolamento disciplinano i
nuovi interventi.
2. I padiglioni già esistenti dovranno essere adeguati
alle disposizioni del presente regolamento entro il termine di
3 anni dalla data di approvazione dello stesso, e comunque in
occasione di interventi manutentivi importanti che prevedano la
sostituzione di elementi costitutivi della struttura.
1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento si fa riferimento al Decreto Legislativo n. 285/1992, al vigente Regolamento COSAP per loccupazione di Suolo Pubblico, al Regolamento per il Canone sulle iniziative pubblicitarie, al Regolamento TARSU ed al Regolamento di Polizia Urbana.
(1) ARTICOLO 20 (R) - PROCEDIMENTO PER IL RILASCIO DEL PERMESSO DI COSTRUIRE:
1. La domanda per il rilascio del permesso di costruire, sottoscritta
da uno dei soggetti legittimati ai sensi dell'articolo 11, va
presentata allo sportello unico corredata da un'attestazione concernente
il titolo di legittimazione, dagli elaborati progettuali richiesti
dal regolamento edilizio, e quando ne ricorrano i presupposti,
dagli altri documenti previsti dalla parte II, nonché da
un'autocertificazione circa la conformità del progetto
alle norme igienico-sanitarie nel caso in cui il progetto riguardi
interventi di edilizia residenziale ovvero la verifica in ordine
a tale conformità non comporti valutazioni tecnico-discrezionali.
2. Lo sportello unico comunica entro dieci giorni al richiedente
il nominativo del responsabile del procedimento ai sensi degli
articoli 4 e 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive
modificazioni. L'esame delle domande si svolge secondo l'ordine
cronologico di presentazione.
3. Entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda, il
responsabile del procedimento cura l'istruttoria, acquisisce,
avvalendosi dello sportello unico, i prescritti pareri dagli uffici
comunali, nonché i pareri di cui all'articolo 5, comma
3, sempre che gli stessi non siano già stati allegati alla
domanda dal richiedente e, valutata la conformità del progetto
alla normativa vigente, formula una proposta di provvedimento,
corredata da una dettagliata relazione, con la qualificazione
tecnico-giuridica dell'intervento richiesto.
4. Il responsabile del procedimento, qualora ritenga che ai fini
del rilascio del permesso di costruire sia necessario apportare
modifiche di modesta entità rispetto al progetto originario,
può, nello stesso termine di cui al comma 3, richiedere
tali modifiche, illustrandone le ragioni. L'interessato si pronuncia
sulla richiesta di modifica entro il termine fissato e, in caso
di adesione, é tenuto ad integrare la documentazione nei
successivi quindici giorni. La richiesta di cui al presente comma
sospende, fino al relativo esito, il decorso del termine di cui
al comma 3.
5. Il termine di cui al comma 3 può essere interrotto una
sola volta dal responsabile del procedimento, entro quindici giorni
dalla presentazione della domanda, esclusivamente per la motivata
richiesta di documenti che integrino o completino la documentazione
presentata e che non siano già nella disponibilità
dell'amministrazione o che questa non possa acquisire autonomamente.
In tal caso, il termine ricomincia a decorrere dalla data di ricezione
della documentazione integrativa.
6. Nell'ipotesi in cui, ai fini della realizzazione dell'intervento,
sia necessario acquisire atti di assenso, comunque denominati,
di altre amministrazioni, diverse da quelle di cui all'articolo
5, comma 3, il competente ufficio comunale convoca una conferenza
di servizi ai sensi degli articoli 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater
della Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.
Qualora si tratti di opere pubbliche incidenti su beni culturali,
si applica l'articolo 25 del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999,
n. 490.
7. Il provvedimento finale, che lo sportello unico provvede a
notificare all'interessato, é adottato dal dirigente o
dal responsabile dell'ufficio, entro quindici giorni dalla proposta
di cui al comma 3, ovvero dall'esito della conferenza di servizi
di cui al comma 6. Dell'avvenuto rilascio del permesso di costruire
é data notizia al pubblico mediante affissione all'albo
pretorio. Gli estremi del permesso di costruire sono indicati
nel cartello esposto presso il cantiere, secondo le modalità
stabilite dal regolamento edilizio.
8. I termini di cui ai commi 3 e 5 sono raddoppiati per i comuni
con più di 100.000 abitanti, nonché per i progetti
particolarmente complessi secondo la motivata risoluzione del
responsabile del procedimento.
9. Decorso inutilmente il termine per l'adozione del provvedimento
conclusivo, sulla domanda di permesso di costruire si intende
formato il silenzio-rifiuto.
10. Il procedimento previsto dal presente articolo si applica
anche al procedimento per il rilascio del permesso di costruire
in deroga agli strumenti urbanistici, a seguito dell'approvazione
della deliberazione consiliare di cui all'articolo 14.
10-bis. Il termine per il rilascio del permesso di costruire per
gli interventi di cui all'articolo 22, comma 7, è di sessanta
giorni dalla data di presentazione della domanda.
1. In caso di mancata adozione, entro i termini previsti dall'articolo
20, del provvedimento conclusivo del procedimento per il rilascio
del permesso di costruire, l'interessato può, con atto
notificato o trasmesso in piego raccomandato con avviso di ricevimento,
richiedere allo sportello unico che il dirigente o il responsabile
dell'ufficio di cui all'articolo 13, si pronunci entro quindici
giorni dalla ricezione dell'istanza. Di tale istanza viene data
notizia al Sindaco a cura del responsabile del procedimento. Resta
comunque ferma la facoltà di impugnare in sede giurisdizionale
il silenzio-rifiuto formatosi sulla domanda di permesso di costruire.
2. Decorso inutilmente anche il termine di cui al comma 1, l'interessato
può inoltrare richiesta di intervento sostitutivo al competente
organo regionale, il quale, nei successivi quindici giorni, nomina
un commissario ad acta che provvede nel termine di sessanta giorni.
Trascorso inutilmente anche quest'ultimo termine, sulla domanda
di intervento sostitutivo si intende formato il silenzio-rifiuto.