Divisione Funzioni Istituzionali
Direzione Sport e Tempo Libero
Settore Sport   

n. ord. 24
2004 00708/010

CITTÀ DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 15 MARZO 2004

(proposta dalla G.C. 10 febbraio 2004)

OGGETTO: CONVENZIONE PER LA GESTIONE SOCIALE DELL'IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE DENOMINATO "CAMPETTO DI CALCIO PERTINENZIALE VIA VOLI-MONTE PASUBIO-CASANA" SITO IN VIA VOLI.

Proposta dell'Assessore Montabone.

Con deliberazione del 19 dicembre 2002 (mecc. 2002 09466/092), esecutiva dal 15 gennaio 2003, il Consiglio di Circoscrizione n. 9 ha approvato l'iter procedurale per la concessione in gestione sociale di tre impianti sportivi circoscrizionali tra cui il campetto di calcio e di bocce pertinenziale vie Voli - Monte Pasubio - Casana, di complessivi mq. 3.360.
Con determinazione dirigenziale (mecc. 2003 01434/092), n. cron. 9 del 27 febbraio 2003, esecutiva dal 13 marzo 2003, è stato approvato lo schema di bando di concessione ed in data 18 giugno 2003 la Commissione tecnica nominata secondo la procedura prevista dalla deliberazione (mecc. 9410962/10) ha individuato l'Associazione Kappadue Tempo Libero, Turismo, Sport Sociali quale concessionaria per la gestione dell'impianto sportivo in oggetto.
Con deliberazione del Consiglio di Circoscrizione n. 9 (mecc. 2003 06607/092), dell'8 settembre 2003, è stata approvata la proposta di concessione in gestione sociale dell'impianto sportivo sito in Via Voli denominato "Campetto di calcio pertinenziale via Voli-Monte Pasubio - Casana" a favore dell'Associazione Kappadue Tempo Libero, Turismo, Sport Sociali con sede in Torino, via Nizza 355 - C.F. 97507470017 rappresentata dal Presidente pro-tempore signor Giuseppe GIACONE per la durata di 10 anni e ad un canone di Euro 250,00 annui IVA inclusa, ponendo tutte le spese relative alla manutenzione ordinaria, straordinaria e tutte le utenze a carico del gestore, secondo lo schema di disciplinare approvato e allegato alla presente deliberazione (all. 1 - n. ).
Esaminata la proposta del Consiglio di Circoscrizione n. 9, vista la deliberazione del Consiglio Comunale del 13 febbraio 1995 (mecc. 9410962/10), esecutiva dal 10 marzo 1995, si ritiene opportuno assegnare la gestione sociale dell’impianto in oggetto, con decorrenza dalla data di esecutività della presente deliberazione, all’Associazione Kappadue Tempo Libero, Turismo, Sport Sociali con sede in Torino, via Nizza 355 - C.F. 97507470017 rappresentata dal Presidente pro-tempore signor Giuseppe GIACONE nato a Torino il 30 settembre 1941 e residente a Torino in via Ventimiglia n. 222 (C.F. GNC GPP 41P30 L219M) alle condizioni riportate nell'allegato disciplinare che costituisce parte integrante del presente atto (all. 2 - n.                          ).
Si stabilisce un canone annuo di Euro 250,00 IVA inclusa così come previsto dall'art. 6 del bando di gara ed una durata di 12 anni tenendo conto dei lavori di miglioria proposti dall'Associazione Kappadue Tempo Libero, Turismo, Sport Sociali che ammontano ad Euro 278.000,00, oltre I.V.A., come risulta dal computo metrico estimativo allegato alla presente deliberazione (all. 3 - n. ).
Tutti gli oneri di conduzione relativi alle forniture dell'energia elettrica, acqua, gas, telefono, raccolta rifiuti, riscaldamento e conduzione dell'impianto termico saranno interamente a carico del gestore; la manutenzione ordinaria e straordinaria sarà a carico del gestore nei limiti previsti dall'art. 13 della convenzione allegata.
Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;
Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
favorevole sulla regolarità contabile;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

1) di assegnare in gestione sociale l'impianto sportivo di proprietà comunale sito in via Voli, di complessivi mq. 3.360, costituito da un campetto di calcio e da un campo di bocce, all’Associazione Kappadue Tempo Libero, Turismo, Sport Sociali con sede in Torino, via Nizza 355 - C.F. 97507470017 rappresentata dal Presidente pro-tempore signor Giuseppe GIACONE nato a Torino il 30 settembre 1941 e residente a Torino in via Ventimiglia n. 222 (C.F. GNC GPP 41P30 L219M), come risulta da idonea documentazione, alle condizioni riportate nell'allegato disciplinare che costituisce parte integrante del presente atto (all. 2), per un periodo di anni 12 a decorrere dalla data di esecutività della presente deliberazione che approva la convenzione allegata;
2) di approvare lo schema di convenzione che costituisce parte integrante della presente deliberazione con l’Associazione Kappadue Tempo Libero, Turismo, Sport Sociali, alle condizioni ivi contenute.
Il corrispettivo annuo determinato in Euro 250,00 IVA inclusa dovrà essere versato in un'unica rata anticipata al Cassiere della Circoscrizione n. 9. Detto canone sarà rivalutato in base agli aggiornamenti ISTAT e potrà essere oggetto di rideterminazione a seguito di leggi sopravvenute ovvero di adozione, da parte degli Organi Comunali competenti, di atti amministrativi o regolamentari in materia di convenzioni di impianti sportivi. Sono a carico del concessionario tutti gli oneri relativi alle utenze nonché la manutenzione ordinaria e straordinaria nei limiti di quanto stabilito dall'art. 13 della convenzione in allegato. Il gestore dovrà provvedere a volturare tutte le utenze a contatore a proprio carico, entro tre mesi dalla stipula della convenzione.
E’ altresì previsto che nel caso la Città effettui opere di miglioria nell’impianto in convenzione, a proprie spese, il canone potrà essere rivisto.
La Città, pertanto, potrà ridefinire, con il gestore l’importo del canone, riservandosi la facoltà di recesso, ai sensi dell’art. 1373 del c.c. con preavviso di almeno 3 mesi in caso di mancata accettazione del nuovo canone senza indennizzo alcuno.
Tutte le eventuali spese d’atto, di contratto, di registrazione e conseguenti saranno a carico del gestore. Alla scadenza il contratto non si rinnoverà automaticamente, ma potrà essere rinnovato a nuove condizioni con successivo provvedimento deliberativo.
Le spese a carico della Città di cui all’art. 13 dell’allegata convenzione trovano copertura nei fondi impegnati dal Settore competente.