Divisione Funzioni Istituzionali
Direzione Sport e Tempo Libero
Settore Sport
n. ord. 24
2004 00708/010
OGGETTO: CONVENZIONE PER LA GESTIONE SOCIALE DELL'IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE DENOMINATO "CAMPETTO DI CALCIO PERTINENZIALE VIA VOLI-MONTE PASUBIO-CASANA" SITO IN VIA VOLI.
Proposta dell'Assessore Montabone.
Con deliberazione del 19 dicembre 2002 (mecc. 2002 09466/092),
esecutiva dal 15 gennaio 2003, il Consiglio di Circoscrizione
n. 9 ha approvato l'iter procedurale per la concessione in gestione
sociale di tre impianti sportivi circoscrizionali tra cui il campetto
di calcio e di bocce pertinenziale vie Voli - Monte Pasubio -
Casana, di complessivi mq. 3.360.
Con determinazione dirigenziale (mecc. 2003 01434/092), n. cron.
9 del 27 febbraio 2003, esecutiva dal 13 marzo 2003, è
stato approvato lo schema di bando di concessione ed in data 18
giugno 2003 la Commissione tecnica nominata secondo la procedura
prevista dalla deliberazione (mecc. 9410962/10) ha individuato
l'Associazione Kappadue Tempo Libero, Turismo, Sport Sociali quale
concessionaria per la gestione dell'impianto sportivo in oggetto.
Con deliberazione del Consiglio di Circoscrizione n. 9 (mecc.
2003 06607/092), dell'8 settembre 2003, è stata approvata
la proposta di concessione in gestione sociale dell'impianto sportivo
sito in Via Voli denominato "Campetto di calcio pertinenziale
via Voli-Monte Pasubio - Casana" a favore dell'Associazione
Kappadue Tempo Libero, Turismo, Sport Sociali con sede in Torino,
via Nizza 355 - C.F. 97507470017 rappresentata dal Presidente
pro-tempore signor Giuseppe GIACONE per la durata di 10 anni e
ad un canone di Euro 250,00 annui IVA inclusa, ponendo tutte le
spese relative alla manutenzione ordinaria, straordinaria e tutte
le utenze a carico del gestore, secondo lo schema di disciplinare
approvato e allegato alla presente deliberazione (all. 1 - n.
).
Esaminata la proposta del Consiglio di Circoscrizione n. 9, vista
la deliberazione del Consiglio Comunale del 13 febbraio 1995 (mecc.
9410962/10), esecutiva dal 10 marzo 1995, si ritiene opportuno
assegnare la gestione sociale dellimpianto in oggetto, con
decorrenza dalla data di esecutività della presente deliberazione,
allAssociazione Kappadue Tempo Libero, Turismo, Sport Sociali
con sede in Torino, via Nizza 355 - C.F. 97507470017 rappresentata
dal Presidente pro-tempore signor Giuseppe GIACONE nato a Torino
il 30 settembre 1941 e residente a Torino in via Ventimiglia n.
222 (C.F. GNC GPP 41P30 L219M) alle condizioni riportate nell'allegato
disciplinare che costituisce parte integrante del presente atto
(all. 2 - n. ).
Si stabilisce un canone annuo di Euro 250,00 IVA inclusa così
come previsto dall'art. 6 del bando di gara ed una durata di 12
anni tenendo conto dei lavori di miglioria proposti dall'Associazione
Kappadue Tempo Libero, Turismo, Sport Sociali che ammontano ad
Euro 278.000,00, oltre I.V.A., come risulta dal computo metrico
estimativo allegato alla presente deliberazione (all. 3 - n. ).
Tutti gli oneri di conduzione relativi alle forniture dell'energia
elettrica, acqua, gas, telefono, raccolta rifiuti, riscaldamento
e conduzione dell'impianto termico saranno interamente a carico
del gestore; la manutenzione ordinaria e straordinaria sarà
a carico del gestore nei limiti previsti dall'art. 13 della convenzione
allegata.
Tutto ciò premesso,
Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti
Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale,
fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella
competenza dei Consigli Comunali;
Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico
sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
favorevole sulla regolarità contabile;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;
1) di assegnare in gestione sociale l'impianto sportivo di
proprietà comunale sito in via Voli, di complessivi mq.
3.360, costituito da un campetto di calcio e da un campo di bocce,
allAssociazione Kappadue Tempo Libero, Turismo, Sport Sociali
con sede in Torino, via Nizza 355 - C.F. 97507470017 rappresentata
dal Presidente pro-tempore signor Giuseppe GIACONE nato a Torino
il 30 settembre 1941 e residente a Torino in via Ventimiglia n.
222 (C.F. GNC GPP 41P30 L219M), come risulta da idonea documentazione,
alle condizioni riportate nell'allegato disciplinare che costituisce
parte integrante del presente atto (all. 2), per un periodo di
anni 12 a decorrere dalla data di esecutività della presente
deliberazione che approva la convenzione allegata;
2) di approvare lo schema di convenzione che costituisce parte
integrante della presente deliberazione con lAssociazione
Kappadue Tempo Libero, Turismo, Sport Sociali, alle condizioni
ivi contenute.
Il corrispettivo annuo determinato in Euro 250,00 IVA inclusa
dovrà essere versato in un'unica rata anticipata al Cassiere
della Circoscrizione n. 9. Detto canone sarà rivalutato
in base agli aggiornamenti ISTAT e potrà essere oggetto
di rideterminazione a seguito di leggi sopravvenute ovvero di
adozione, da parte degli Organi Comunali competenti, di atti amministrativi
o regolamentari in materia di convenzioni di impianti sportivi.
Sono a carico del concessionario tutti gli oneri relativi alle
utenze nonché la manutenzione ordinaria e straordinaria
nei limiti di quanto stabilito dall'art. 13 della convenzione
in allegato. Il gestore dovrà provvedere a volturare tutte
le utenze a contatore a proprio carico, entro tre mesi dalla stipula
della convenzione.
E altresì previsto che nel caso la Città effettui
opere di miglioria nellimpianto in convenzione, a proprie
spese, il canone potrà essere rivisto.
La Città, pertanto, potrà ridefinire, con il gestore
limporto del canone, riservandosi la facoltà di recesso,
ai sensi dellart. 1373 del c.c. con preavviso di almeno
3 mesi in caso di mancata accettazione del nuovo canone senza
indennizzo alcuno.
Tutte le eventuali spese datto, di contratto, di registrazione
e conseguenti saranno a carico del gestore. Alla scadenza il contratto
non si rinnoverà automaticamente, ma potrà essere
rinnovato a nuove condizioni con successivo provvedimento deliberativo.
Le spese a carico della Città di cui allart. 13 dellallegata
convenzione trovano copertura nei fondi impegnati dal Settore
competente.