Divisione Funzioni Istituzionali
Direzione Sport e Tempo libero
Settore Sport

       n. ord. 23
2004 00707/010

CITTÀ DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 15 MARZO 2004

(proposta dalla G.C. 10 febbraio 2004)

OGGETTO: IMPIANTO SPORTIVO DI VIA CAPUANA/VIA MORANDI, ASSEGNAZIONE IN CONCESSIONE ALL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA VOLLEY PROMOTION ACTIVITY SPORT.

Proposta dell'Assessore Montabone.

Con deliberazione assunta dal Consiglio di Circoscrizione n. 10, del 18 febbraio 2003 (mecc. 2003 00708/093), esecutiva dal 13 marzo 2003, venivano approvati i criteri per partecipare al bando pubblico per la gestione dell’impianto sportivo sito in via Capuana/via Morandi, costituito da un campo in sintetico di m. 55 x 28, per il gioco del calcio a 5 e 7, con illuminazione.
La Circoscrizione ha provveduto ad informare con lettera, gli Enti, Federazioni e Associazioni sportive, circa l'intenzione di affidare in gestione sociale l'impianto in oggetto, e nell'assemblea pubblica, convocata in data 17 marzo 2003, furono illustrati i criteri di scelta del contraente.
Tale scelta si è resa necessaria sia per carenza di personale comunale per gestire la struttura sia per evitare un degrado dell’impianto sportivo.
Con determinazione dirigenziale n. 30 dell'11 aprile 2003 fu indetta la gara previo bando pubblico per l'individuazione di un concessionario, con scadenza 30 maggio 2003. L’unico progetto pervenuto fu quello dell’Associazione Sportiva "Volley Promotion Activity Sport". La Commissione esaminatrice espresse parere favorevole al progetto presentato dalla suddetta Associazione, giudicato conforme ai requisiti richiesti.
Il Consiglio di Circoscrizione n.10 con deliberazione (mecc. 2003 08100/093) assunta in data 21 ottobre 2003, ha proposto di concedere in convenzione l’impianto in oggetto alla Associazione Sportiva VOLLEY PROMOTION ACTIVITY SPORT secondo lo schema di disciplinare approvato e allegato alla presente deliberazione (all. 1 - n. ), per la durata di anni 10 ad un canone di Euro 297,00 annue, IVA inclusa, ponendo tutte le utenze a carico del gestore, così come la manutenzione ordinaria e straordinaria.
Esaminata la proposta del Consiglio di Circoscrizione 10, vista la deliberazione del Consiglio Comunale del 13 febbraio 1995 (mecc. 9410962/10), esecutiva dal 10 marzo 1995, si ritiene opportuno assegnare la gestione sociale dell’impianto in oggetto, con decorrenza dalla data di esecutività della presente deliberazione, ad un canone di Euro 594,00 annui I.V.A. inclusa, all’Associazione Sportiva "Volley Promotion Activity Sport", C.F. 97571660014, con sede legale in Torino, via Bartoli n. 20, rappresentata dal Signor CAVALLERO Andrea, C.F. CVL NDR 71S17 L219X, nato a Torino il 17 novembre 1971 ed ivi residente in Via Bartoli n. 20, alle condizioni riportate nell’allegato disciplinare che costituisce parte integrante del presente atto (all. 2 - n. ). Il canone è stato stabilito con un abbattimento dell'80% del valore di mercato, valutato dal competente Settore Tecnico, considerando la tipologia dell’impianto e la collocazione territoriale.
Si stabilisce altresì una durata della convenzione di 7 anni, tenendo conto degli investimenti proposti dall’Associazione Sportiva "Volley Promotion Activity Sport" che ammontano ad Euro 15.000,00 (IVA esclusa), come risulta da progetto presentato in sede di gara (all. 3 - n.                       ).
Le spese relative alle utenze saranno interamente a carico del gestore e la manutenzione ordinaria e straordinaria, nei limiti previsti dall’art. 13 della convenzione allegata.
Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;
Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
favorevole sulla regolarità contabile;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

1) di assegnare in gestione sociale l’impianto sportivo di proprietà comunale sito in Via Capuana/Via Morandi e costituito da una campo per il calcio a 5 e 7, illuminato e recintato, all’Associazione Sportiva "Volley Promotion Activity Sport" (C.F. 97571660014), con sede legale in Torino, Via Bartoli n. 20, rappresentata dal Signor CAVALLERO Andrea, nato a Torino il 17 novembre 1971 e residente a Torino, Via Bartoli n. 20 (C.F. CVL NDR 71S17 L219X) come risulta da idonea documentazione, alle condizioni riportate nell’allegato disciplinare che costituisce parte integrante del presente atto (all. 2) per un periodo di anni 7 a decorrere dalla data di esecutività della presente deliberazione che approva la convenzione allegata;
2) di approvare lo schema di convenzione che costituisce parte integrante della presente deliberazione con l’Associazione Sportiva "Volley Promotion Activity Sport" alle condizioni ivi contenute.
Il canone annuo, determinato in Euro 594,00 IVA inclusa, dovrà essere versato in un’unica rata anticipata al Cassiere della Circoscrizione 10. Detto canone sarà rivalutato in base agli aggiornamenti ISTAT e potrà essere oggetto di rideterminazione a seguito di leggi sopravvenute ovvero di adozione, da parte degli Organi Comunali competenti, di atti amministrativi o regolamentari in materia di convenzioni di impianti sportivi. Sono interamente a carico del concessionario tutti gli oneri relativi alle utenze e la manutenzione ordinaria e straordinaria, nei limiti di quanto stabilito all’articolo 13 della convenzione allegata. Il gestore dovrà provvedere a volturare tutte le utenze a contatore a proprio carico entro 30 giorni dalla stipulazione della convenzione.
E’ altresì previsto che nel caso la Città effettui opere di miglioria nell’impianto in convenzione, a proprie spese, il canone potrà essere rivisto.
La Città, pertanto, potrà ridefinire con il gestore l’importo del canone, riservandosi la facoltà di recesso, ai sensi dell’art. 1373 del c.c. col preavviso di almeno tre mesi in caso di mancata accettazione del nuovo canone senza indennizzo alcuno.
Tutte le eventuali spese d’atto, di contratto, di registrazione e conseguenti saranno a carico del gestore. Alla scadenza il contratto non si rinnoverà automaticamente ma potrà essere rinnovato a nuove condizioni con successivo provvedimento deliberativo.
Le spese a carico della Città, di cui al predetto art. 13, trovano copertura nei fondi impegnati dal Settore competente.