Divisione Funzioni Istituzionali
Direzione Sport e Tempo libero
Settore Sport
n. ord.
23
2004 00707/010
OGGETTO: IMPIANTO SPORTIVO DI VIA CAPUANA/VIA MORANDI, ASSEGNAZIONE IN CONCESSIONE ALL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA VOLLEY PROMOTION ACTIVITY SPORT.
Proposta dell'Assessore Montabone.
Con deliberazione assunta dal Consiglio di Circoscrizione n.
10, del 18 febbraio 2003 (mecc. 2003 00708/093), esecutiva dal
13 marzo 2003, venivano approvati i criteri per partecipare al
bando pubblico per la gestione dellimpianto sportivo sito
in via Capuana/via Morandi, costituito da un campo in sintetico
di m. 55 x 28, per il gioco del calcio a 5 e 7, con illuminazione.
La Circoscrizione ha provveduto ad informare con lettera, gli
Enti, Federazioni e Associazioni sportive, circa l'intenzione
di affidare in gestione sociale l'impianto in oggetto, e nell'assemblea
pubblica, convocata in data 17 marzo 2003, furono illustrati i
criteri di scelta del contraente.
Tale scelta si è resa necessaria sia per carenza di personale
comunale per gestire la struttura sia per evitare un degrado dellimpianto
sportivo.
Con determinazione dirigenziale n. 30 dell'11 aprile 2003 fu indetta
la gara previo bando pubblico per l'individuazione di un concessionario,
con scadenza 30 maggio 2003. Lunico progetto pervenuto fu
quello dellAssociazione Sportiva "Volley Promotion
Activity Sport". La Commissione esaminatrice espresse parere
favorevole al progetto presentato dalla suddetta Associazione,
giudicato conforme ai requisiti richiesti.
Il Consiglio di Circoscrizione n.10 con deliberazione (mecc. 2003
08100/093) assunta in data 21 ottobre 2003, ha proposto di concedere
in convenzione limpianto in oggetto alla Associazione Sportiva
VOLLEY PROMOTION ACTIVITY SPORT secondo lo schema di disciplinare
approvato e allegato alla presente deliberazione (all. 1 - n.
), per la durata di anni 10 ad un canone di Euro 297,00 annue,
IVA inclusa, ponendo tutte le utenze a carico del gestore, così
come la manutenzione ordinaria e straordinaria.
Esaminata la proposta del Consiglio di Circoscrizione 10, vista
la deliberazione del Consiglio Comunale del 13 febbraio 1995 (mecc.
9410962/10), esecutiva dal 10 marzo 1995, si ritiene opportuno
assegnare la gestione sociale dellimpianto in oggetto, con
decorrenza dalla data di esecutività della presente deliberazione,
ad un canone di Euro 594,00 annui I.V.A. inclusa, allAssociazione
Sportiva "Volley Promotion Activity Sport", C.F. 97571660014,
con sede legale in Torino, via Bartoli n. 20, rappresentata dal
Signor CAVALLERO Andrea, C.F. CVL NDR 71S17 L219X, nato a Torino
il 17 novembre 1971 ed ivi residente in Via Bartoli n. 20, alle
condizioni riportate nellallegato disciplinare che costituisce
parte integrante del presente atto (all. 2 - n. ). Il canone è
stato stabilito con un abbattimento dell'80% del valore di mercato,
valutato dal competente Settore Tecnico,
considerando la tipologia dellimpianto e la collocazione
territoriale.
Si stabilisce altresì una durata della convenzione di 7
anni, tenendo conto degli investimenti proposti dallAssociazione
Sportiva "Volley Promotion Activity Sport" che ammontano
ad Euro 15.000,00 (IVA esclusa), come risulta da progetto presentato
in sede di gara (all. 3 - n. ).
Le spese relative alle utenze
saranno interamente a carico del gestore e la manutenzione ordinaria
e straordinaria, nei limiti previsti dallart. 13 della convenzione
allegata.
Tutto ciò premesso,
Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti
Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale,
fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella
competenza dei Consigli Comunali;
Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico
sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
favorevole sulla regolarità contabile;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;
1) di assegnare in gestione sociale limpianto sportivo
di proprietà comunale sito in Via Capuana/Via Morandi e
costituito da una campo per il calcio a 5 e 7, illuminato e recintato,
allAssociazione Sportiva "Volley Promotion Activity
Sport" (C.F. 97571660014), con sede legale in Torino, Via
Bartoli n. 20, rappresentata dal Signor CAVALLERO Andrea, nato
a Torino il 17 novembre 1971 e residente a Torino, Via Bartoli
n. 20 (C.F. CVL NDR 71S17 L219X) come risulta da idonea documentazione,
alle condizioni riportate nellallegato disciplinare che
costituisce parte integrante del presente atto (all. 2) per un
periodo di anni 7 a decorrere dalla data di esecutività
della presente deliberazione che approva la convenzione allegata;
2) di approvare lo schema di convenzione che costituisce parte
integrante della presente deliberazione con lAssociazione
Sportiva "Volley Promotion Activity Sport" alle condizioni
ivi contenute.
Il canone annuo, determinato in Euro 594,00 IVA inclusa, dovrà
essere versato in ununica rata anticipata al Cassiere della
Circoscrizione 10. Detto canone sarà rivalutato in base
agli aggiornamenti ISTAT e potrà essere oggetto di rideterminazione
a seguito di leggi sopravvenute ovvero di adozione, da parte degli
Organi Comunali competenti, di atti amministrativi o regolamentari
in materia di convenzioni di impianti sportivi. Sono interamente
a carico del concessionario tutti gli oneri relativi alle utenze
e la manutenzione ordinaria e straordinaria, nei limiti di quanto
stabilito allarticolo 13 della convenzione allegata. Il
gestore dovrà provvedere a volturare tutte le utenze a
contatore a proprio carico entro 30 giorni dalla stipulazione
della convenzione.
E altresì previsto che nel caso la Città effettui
opere di miglioria nellimpianto in convenzione, a proprie
spese, il canone potrà essere rivisto.
La Città, pertanto, potrà ridefinire con il gestore
limporto del canone, riservandosi la facoltà di recesso,
ai sensi dellart. 1373 del c.c. col preavviso di almeno
tre mesi in caso di mancata accettazione del nuovo canone senza
indennizzo alcuno.
Tutte le eventuali spese datto, di contratto, di registrazione
e conseguenti saranno a carico del gestore. Alla scadenza il contratto
non si rinnoverà automaticamente ma potrà essere
rinnovato a nuove condizioni con successivo provvedimento deliberativo.
Le spese a carico della Città, di cui al predetto art.
13, trovano copertura nei fondi impegnati dal Settore competente.