Divisione Urbanistica ed Edilizia
PrivataSettore Procedure Amm.ve Urbanistiche

n. ord. 42
2004 00703/009

CITTÀ  DI  TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 19 APRILE 2004
(proposta dalla G.C. 10 febbraio 2004)

Testo coordinato ai sensi dell'art. 44 comma 2 del Regolamento del Consiglio Comunale

OGGETTO: VARIANTE N. 81 AL P.R.G. AI SENSI DELL'ART. 17, COMMA 7 DELLA LUR CONCERNENTE L'IMMOBILE SITO IN TORINO IN VIA LUIGI CHIALA ANGOLO VIA CAMILLO GUIDI. - ADOZIONE.

Proposta dell'Assessore Viano.

L’immobile interessato dal presente provvedimento è ubicato nella Circoscrizione n. 10 (Mirafiori Sud) ad ovest di un isolato delimitato dalle vie Luigi Chiala, Camillo Guidi, Millelire e Onorato Vigliani.
L’edificio, di proprietà privata, è costituito da un basso fabbricato aperto sui lati prospicenti le vie Guidi e Chiala, con sviluppo planimetrico ad elle, sul cui perimetro interno insistono degli spazi chiusi affacciantisi su un ampio porticato.
L’organismo architettonico era in origine a vocazione commerciale, così come denota la sua struttura, a servizio del complesso residenziale circostante.
L’immobile è vincolato dal Piano Regolatore vigente a Servizi pubblici "S", in particolare a "mercati e centri commerciali " – ed è stato, in passato, locato al Comune di Torino che ne ha gestito in sito le attività dei mercati rionali.
Nel 1987, scaduto il contratto di locazione, l’Amministrazione non ha ritenuto opportuno rinnovare la gestione di tali attività.
Tuttavia, la destinazione a servizi pubblici, non consentendo un diverso utilizzo dell’area in oggetto ha, di fatto, limitato gli interventi ammissibili alle sole manutenzioni ordinaria e straordinaria che hanno determinato, nel tempo, il progressivo degrado della struttura.
La Circoscrizione n. 10 si è fatta portavoce dei disagi prodotti, sollecitando una variazione della destinazione d’uso che permetta il recupero dell’immobile e dell’immediato intorno.
Analogamente, la proprietà ha più volte evidenziato lo stato di fatiscenza della struttura, e richiesto provvedimenti atti a mutare la destinazione urbanistica dell’immobile in oggetto.
L’immobile è ricompreso nell’area interessata dal Piano di Recupero Urbano – ambito di via Artom, che oltre a prevedere la riqualificazione urbanistica e sociale del territorio ha tra i suoi obiettivi quelli di favorire lo sviluppo locale attraverso agevolazioni di tipo finanziario, supportando sia l’imprenditoria già esistente sul territorio, sia quella nascente.
Per il raggiungimento di tali obiettivi, il Comune di Torino e la Regione Piemonte hanno adottato come strumento di intervento la Legge Bersani - Decreto Ministeriale n. 225/1999 – e, unitamente, il DOCUP 2000 – 2006.
In particolare il D.M. 225/1999 prevede la concessione di contributi per progetti proposti da piccoli operatori, finalizzati alla creazione di nuove imprese o di nuove unità locali di imprese esistenti, al rinnovo e aggiornamento tecnologico, alla ricollocazione dell’attività; mentre il DOCUP regionale 2000 – 2006 prevede l’investimento nell’area Mirafiori Sud di finanziamenti in conto capitale o con prestiti a tasso agevolato.
Ne deriva l’esigenza di reperire locali adeguati, funzionali alle attività espletate dalle imprese stesse, possibilmente con servizi centralizzati in comune.
Alla luce di quanto sopra esposto, si ritiene di poter accogliere l'istanza finalizzata al recupero dell’immobile e consentire, in tal modo, l’insediamento di attività economiche utili allo sviluppo locale, così come auspicato dalla Circoscrizione n. 10.
Si propone, pertanto, l’adozione di una variante urbanistica ai sensi dell'art. 17, comma 7 della Legge Urbanistica Regionale, che prevede la modifica della destinazione urbanistica del PRG vigente da "S - servizi pubblici "S", in particolare "mercati e centri commerciali" – ad area normativa "MP" - "Isolati o complessi di edifici a destinazione mista produttiva: artigianale, commerciale, e servizi, anche in presenza di residenza" e risulta la più rispondente alle esigenze sopra citate, con l’attribuzione dei parametri di trasformazione urbanistici ed edilizi dell’area normativa MP e della zona normativa di appartenenza, l’assoggettamento alle modalità attuative della tavola normativa n. 3, nonché la più idonea al rilancio di piccole – medio imprese.
Si specifica, inoltre, che con la nuova destinazione MP sarà anche consentita la realizzazione di parcheggi in sopra o sottosuolo, soddisfacendo le esigenze delle utenze interessate dal progetto.
In relazione alle esigenze manifestate dal super condominio esistente, di cui è parte, la proprietà si è, inoltre, dichiarata disponibile a mettere a disposizione uno spazio adeguato all’interno dell’immobile oggetto di ristrutturazione, per lo svolgimento di riunioni e quant’altro.
Al fine di garantire che la proprietà realizzi il progetto con le modalità descritte, ossia: parcheggi in sottosuolo e attività di servizio in soprasuolo, l'approvazione definitiva della presente Variante sarà subordinata alla presentazione di Atto Unilaterale d'obbligo, garantito da idonea fideiussione.
Il presente provvedimento ha rilevanza esclusivamente comunale, non presenta incompatibilita' con i piani sovracomunali vigenti e costituisce variante parziale al PRG vigente ai sensi dell' art. 17, comma 7 della Legge Urbanistica Regionale.
Si specifica che per quanto attiene alla quantità globale di servizi, per effetto di tutte le varianti parziali del P.R.G. vigente adottate e approvate successivamente alla data di approvazione del P.R.G., compreso il provvedimento in oggetto, non si producono gli effetti di cui al 4 comma dell' art. 17 della L.R. 56/77 e s.m.i..
Il presente provvedimento risulta, altresì, coerente con il Piano di zonizzazione acustica avviato dalla Giunta Comunale con deliberazione del 26 novembre 2002 (mecc. 2002 10032/021), così come risulta dal parere espresso dal Settore Tutela Ambiente in allegato.
Copia della presente deliberazione, unitamente al suo elaborato tecnico, è stata trasmessa al Consiglio della Circoscrizione n. 10, per l'espressione del parere di competenza.
Il predetto Consiglio Circoscrizionale, con provvedimento in data 9 marzo 2004, che si allega alla presente deliberazione (all. 2 - n.                            ), ha espresso parere favorevole alla variante.
Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;
Visto il P.R.G., approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 3-45091 del 21 aprile 1995;
Vista la Legge Regionale del 5 dicembre 1977 n. 56 e s.m.i.;
Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio della Circoscrizione n. 10;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

per i motivi espressi in premessa che qui integralmente si richiamano:
1) di adottare, ai sensi dell'art. 17, comma 7 della L.U.R. la variante n. 81 al vigente Piano Regolatore Generale di Torino, concernente le modifiche descritte in narrativa e più in dettaglio da "S - servizi pubblici "S", in particolare "mercati e centri commerciali" – ad area normativa "MP" - " Isolati o complessi di edifici a destinazione mista produttiva: artigianale, commerciale, e servizi, anche in presenza di residenza" (all. 1 - n.                                  ).
Viene dato atto che non è richiesto il parere di regolarità contabile, in quanto il presente atto non comporta effetti diretti o indiretti sul Bilancio;
2) di dichiarare, attesa l’urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.