Divisione Urbanistica ed Edilizia
PrivataSettore Procedure Amm.ve Urbanistiche
n. ord. 42
2004 00703/009
OGGETTO: VARIANTE N. 81 AL P.R.G. AI SENSI DELL'ART. 17, COMMA 7 DELLA LUR CONCERNENTE L'IMMOBILE SITO IN TORINO IN VIA LUIGI CHIALA ANGOLO VIA CAMILLO GUIDI. - ADOZIONE.
Proposta dell'Assessore Viano.
Limmobile interessato dal presente provvedimento è
ubicato nella Circoscrizione n. 10 (Mirafiori Sud) ad ovest di
un isolato delimitato dalle vie Luigi Chiala, Camillo Guidi, Millelire
e Onorato Vigliani.
Ledificio, di proprietà privata, è costituito
da un basso fabbricato aperto sui lati prospicenti le vie Guidi
e Chiala, con sviluppo planimetrico ad elle, sul cui perimetro
interno insistono degli spazi chiusi affacciantisi su un ampio
porticato.
Lorganismo architettonico era in origine a vocazione commerciale,
così come denota la sua struttura, a servizio del complesso
residenziale circostante.
Limmobile è vincolato dal Piano Regolatore vigente
a Servizi pubblici "S", in particolare a "mercati
e centri commerciali " ed è stato, in passato,
locato al Comune di Torino che ne ha gestito in sito le attività
dei mercati rionali.
Nel 1987, scaduto il contratto di locazione, lAmministrazione
non ha ritenuto opportuno rinnovare la gestione di tali attività.
Tuttavia, la destinazione a servizi pubblici, non consentendo
un diverso utilizzo dellarea in oggetto ha, di fatto, limitato
gli interventi ammissibili alle sole manutenzioni ordinaria e
straordinaria che hanno determinato, nel tempo, il progressivo
degrado della struttura.
La Circoscrizione n. 10 si è fatta portavoce dei disagi
prodotti, sollecitando una variazione della destinazione duso
che permetta il recupero dellimmobile e dellimmediato
intorno.
Analogamente, la proprietà ha più volte evidenziato
lo stato di fatiscenza della struttura, e richiesto provvedimenti
atti a mutare la destinazione urbanistica dellimmobile in
oggetto.
Limmobile è ricompreso nellarea interessata
dal Piano di Recupero Urbano ambito di via Artom, che oltre
a prevedere la riqualificazione urbanistica e sociale del territorio
ha tra i suoi obiettivi quelli di favorire lo sviluppo locale
attraverso agevolazioni di tipo finanziario, supportando sia limprenditoria
già esistente sul territorio, sia quella nascente.
Per il raggiungimento di tali obiettivi, il Comune di Torino e
la Regione Piemonte hanno adottato come strumento di intervento
la Legge Bersani - Decreto Ministeriale n. 225/1999 e,
unitamente, il DOCUP 2000 2006.
In particolare il D.M. 225/1999 prevede la concessione di contributi
per progetti proposti da piccoli operatori, finalizzati alla creazione
di nuove imprese o di nuove unità locali di imprese esistenti,
al rinnovo e aggiornamento tecnologico, alla ricollocazione dellattività;
mentre il DOCUP regionale 2000 2006 prevede linvestimento
nellarea Mirafiori Sud di finanziamenti in conto capitale
o con prestiti a tasso agevolato.
Ne deriva lesigenza di reperire locali adeguati, funzionali
alle attività espletate dalle imprese stesse, possibilmente
con servizi centralizzati in comune.
Alla luce di quanto sopra esposto, si ritiene di poter accogliere
l'istanza finalizzata al recupero dellimmobile e consentire,
in tal modo, linsediamento di attività economiche
utili allo sviluppo locale, così come auspicato dalla Circoscrizione
n. 10.
Si propone, pertanto, ladozione di una variante urbanistica
ai sensi dell'art. 17, comma 7 della Legge Urbanistica Regionale,
che prevede la modifica della destinazione urbanistica del PRG
vigente da "S - servizi pubblici "S", in particolare
"mercati e centri commerciali" ad area normativa
"MP" - "Isolati o complessi di edifici a destinazione
mista produttiva: artigianale, commerciale, e servizi, anche in
presenza di residenza" e risulta la più rispondente
alle esigenze sopra citate, con lattribuzione dei parametri
di trasformazione urbanistici ed edilizi dellarea normativa
MP e della zona normativa di appartenenza, lassoggettamento
alle modalità attuative della tavola normativa n. 3, nonché
la più idonea al rilancio di piccole medio imprese.
Si specifica, inoltre, che con la nuova destinazione MP sarà
anche consentita la realizzazione di parcheggi in sopra o sottosuolo,
soddisfacendo le esigenze delle utenze interessate dal progetto.
In relazione alle esigenze manifestate dal super condominio esistente,
di cui è parte, la proprietà si è, inoltre,
dichiarata disponibile a mettere a disposizione uno spazio adeguato
allinterno dellimmobile oggetto di ristrutturazione,
per lo svolgimento di riunioni e quantaltro.
Al fine di garantire che la proprietà realizzi il progetto
con le modalità descritte, ossia: parcheggi in sottosuolo
e attività di servizio in soprasuolo, l'approvazione definitiva
della presente Variante sarà subordinata alla presentazione
di Atto Unilaterale d'obbligo, garantito da idonea fideiussione.
Il presente provvedimento ha rilevanza esclusivamente comunale,
non presenta incompatibilita' con i piani sovracomunali vigenti
e costituisce variante parziale al PRG vigente ai sensi dell'
art. 17, comma 7 della Legge Urbanistica Regionale.
Si specifica che per quanto attiene alla quantità globale
di servizi, per effetto di tutte le varianti parziali del P.R.G.
vigente adottate e approvate successivamente alla data di approvazione
del P.R.G., compreso il provvedimento in oggetto, non si producono
gli effetti di cui al 4 comma dell' art. 17 della L.R. 56/77 e
s.m.i..
Il presente provvedimento risulta, altresì, coerente con
il Piano di zonizzazione acustica avviato dalla Giunta Comunale
con deliberazione del 26 novembre 2002 (mecc. 2002 10032/021),
così come risulta dal parere espresso dal Settore Tutela
Ambiente in allegato.
Copia della presente deliberazione, unitamente al suo elaborato
tecnico, è stata trasmessa al Consiglio della Circoscrizione
n. 10, per l'espressione del parere di competenza.
Il predetto Consiglio Circoscrizionale, con provvedimento in data
9 marzo 2004, che si allega alla presente deliberazione (all.
2 - n. ),
ha espresso parere favorevole alla variante.
Tutto ciò premesso,
Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti
Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale,
fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella
competenza dei Consigli Comunali;
Visto il P.R.G., approvato con deliberazione della Giunta Regionale
n. 3-45091 del 21 aprile 1995;
Vista la Legge Regionale del 5 dicembre 1977 n. 56 e s.m.i.;
Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico
sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio della Circoscrizione
n. 10;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;
per i motivi espressi in premessa che qui integralmente si
richiamano:
1) di adottare, ai sensi dell'art. 17, comma 7 della L.U.R. la
variante n. 81 al vigente Piano Regolatore Generale di Torino,
concernente le modifiche descritte in narrativa e più in
dettaglio da "S - servizi pubblici "S", in particolare
"mercati e centri commerciali" ad area normativa
"MP" - " Isolati o complessi di edifici a destinazione
mista produttiva: artigianale, commerciale, e servizi, anche in
presenza di residenza" (all. 1 - n.
).
Viene dato atto che non è richiesto il parere di regolarità
contabile, in quanto il presente atto non comporta effetti diretti
o indiretti sul Bilancio;
2) di dichiarare, attesa lurgenza, in conformità
del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento
immediatamente eseguibile ai sensi dellart. 134, 4°
comma, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n.
267.