Divisione Servizi Tributari e Catasto
Settore COSAP

 n. ord. 32
2004 00443/013

CITTÀ DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 15 MARZO 2004

(proposta dalla G.C. 27 gennaio 2004)

OGGETTO: REGOLAMENTO PER IL CANONE DI OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE. MODIFICHE.

Proposta dell'Assessore Bonino.

La disciplina per il canone sulle occupazioni di aree e spazi pubblici è ormai consolidata da tempo; ciò che si propone è di rinviare alla delibera quadro delle tariffe di cui all’art. 172 lett. e) del D.Lgs. 267/2000 sia la determinazione del coefficiente moltiplicatore relativo alla tariffa per l’occupazione temporanea per i parcheggi a pagamento, (lettera B punto 9 dell’allegato "A" al Regolamento) in quanto lo stesso è per sua natura flessibile poiché condizionato da diversi fattori variabili di anno in anno, sia la determinazione delle percentuali di riduzione o di esenzione in occasione della realizzazione di grandi opere (art. 14 comma 2 del Regolamento).
Ai sensi degli artt. 43 lett. e) e 44 del Regolamento del Decentramento, le modifiche al citato Regolamento ed al suo allegato "A" saranno inviate per l’acquisizione dei pareri a tutte le Circoscrizioni.
Per facilità di comprensione sono allegati alla presente deliberazione sia il testo dell’Allegato "A" del Regolamento (Allegato n. 1) che il testo dell’art. 14 del Regolamento stesso (allegato n. 2): in detti allegati, nella colonna di sinistra viene riportato il testo originario, nella colonna di destra quello di cui si propone l’approvazione con l’evidenziazione in neretto delle proposte da aggiungere al testo attuale.
Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;
Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
favorevole sulla regolarità contabile;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

1) di approvare per le motivazioni espresse in premessa, gli allegati testi modificati dell’art. 14 2° comma del Regolamento del Canone sull’Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche (all. 2 - n. ) e della lettera B), punto 9 dell’Allegato "A" del Regolamento stesso (all. 1 - n. );
2) di dare atto che saranno richiesti i pareri alle Circoscrizioni in ossequio agli artt. 43 lett. e) e 44 del Regolamento del Decentramento;
3) di dare atto, infine, che lo stesso entrerà in vigore per le parti modificate dal 1° gennaio 2004.


CITTA’ DI TORINO

REGOLAMENTO COSAP

ARTICOLO 1 - AMBITO E CONTENUTO DEL REGOLAMENTO

1. 1l presente regolamento è adottato a norma dell’art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446 (1) ed attua quanto previsto dal successivo art. 63 (2), istituendo il canone per la concessione di spazi ed aree pubbliche ivi delineato, disciplinando le modalità di richiesta, rilascio, rinnovo e revoca dell’atto di concessione nonché i criteri della determinazione e applicazione del canone stesso.

ARTICOLO 2 - NATURA ED OGGETTO DEL CANONE

1. Il canone previsto dal presente regolamento è il corrispettivo che il concessionario si impegna a pagare a fronte di un provvedimento amministrativo di concessione o di autorizzazione emesso dal Comune di Torino che gli consente di occupare un determinato spazio od area pubblica.
2. L’oggetto del canone è qualsiasi occupazione per l’utilizzo diretto di strade, aree e relativi spazi soprastanti e sottostanti appartenenti al Demanio o al patrimonio indisponibile del Comune ovvero di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio costituita nei modi di legge, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati. Non sono oggetto del canone i fabbricati e gli impianti di proprietà del Comune, anche se hanno natura demaniale, ad eccezione, se date in concessione, delle aree interne o di pertinenza degli edifici comunali se esse sono di norma aperte all’uso pubblico.
3. Sono equiparate alle aree di cui al comma precedente i passaggi privati aperti colleganti direttamente due strade comunali. Restano esclusi i passaggi privati a fondo cieco.
4. E’ ugualmente presupposto del canone l’utilizzo del suolo comunale per la gestione della sosta a pagamento, nonché l’autorizzazione concessa al proprietario frontista avente per oggetto la libera disponibilità dell’area antistante al passo carrabile ancorché non contraddistinta da alcun manufatto.

ARTICOLO 3 - SOGGETTO PASSIVO E TITOLARIETA’ DEL CANONE

1. Il canone è dovuto dal titolare dell’atto di concessione o, in mancanza, dall’occupante di fatto. Nel caso di più occupanti di fatto di suolo pubblico, questi sono tenuti in solido al pagamento del canone. In caso di uso comune del suolo pubblico, è soggetto passivo ciascuno dei contitolari dell’occupazione.
2. Il suolo pubblico oggetto della concessione od autorizzazione deve essere utilizzato dal Concessionario per le finalità per cui è concesso e con le modalità e condizioni previste nell’atto stesso.
3. Ogni occupazione o utilizzo del suolo pubblico priva degli atti di preventiva concessione o autorizzazione è da considerarsi abusiva, salvo che sia altrimenti disposto da regolamenti comunali. La mancata volturazione di preesistente autorizzazione all’occupazione in capo ad altro soggetto entro il termine di 30 giorni, è da considerarsi come occupazione abusiva, con conseguente applicazione delle relative sanzioni.

ARTICOLO 3 BIS - OCCUPAZIONE DEL CONDOMINIO

1. Il pagamento del canone per le occupazioni relative al condominio è versato a cura dell'amministratore in qualità di rappresentante dello stesso ai sensi dell'art. 1131 C.C..
2. A seguito di variazione del rappresentante del condominio l'amministratore subentrante è tenuto a comunicare formalmente al Comune la sua nomina entro 15 giorni dalla stessa.
3. In caso di omessa comunicazione nel termine di cui al comma 2 sarà irrogata al nuovo amministratore la sanzione amministrativa da un minimo di 25 ad un massimo di 500 Euro.

ARTICOLO 4 - TIPO DI CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI

1. Le concessioni e autorizzazioni possono essere di due tipi:
1) Sono considerate permanenti le occupazioni di carattere stabile concesse a tempo indeterminato. Se le stesse sono collegate ad una concessione edilizia, sono preventivamente approvate con deliberazione della Giunta Comunale. Per tali occupazioni, ad eccezione dell’anno in cui è rilasciata la concessione iniziale, i canoni successivi al primo devono essere conteggiati a base annua, pari alla tariffa giornaliera prevista per lo specifico tipo di occupazione moltiplicata per 365 giorni.
2) Sono considerate temporanee, occasionali, stagionali e annuali le occupazioni per le quali è prefissata una scadenza certa o sussiste l’obbligo del rinnovo periodico.
Esse sono normalmente commisurate a giorni, salvo le eccezioni previste dal presente regolamento; le stesse possono non essere correlate all’occupazione di un’area specifica.

ARTICOLO 5 - RILASCIO DELLE CONCESSIONI ED AUTORIZZAZIONI

1. Tutti coloro che intendono effettuare le occupazioni di cui al precedente art. 2, sono tenuti a presentare domanda onde ottenere i prescritti permessi comunali in applicazione delle norme previste dagli articoli 20, 26 e 27 del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 (3) e successive modificazioni e integrazioni (codice della strada), e dagli articoli 27 e 28 del D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 114 (commercio su aree pubbliche ad eccezione di quelle connesse con una concessione edilizia, per le quali si fa riferimento alla specifica regolamentazione) (4).
2. Analoga domanda deve essere presentata per effettuare modificazioni del tipo e/o della superficie dell’occupazione ovvero per ottenere la voltura e la proroga di occupazioni preesistenti.
3. Le concessioni od autorizzazioni sono rilasciate secondo le modalità e nei termini previsti dall’art. 4 del vigente regolamento di Polizia Urbana nonché in base alle norme del Regolamento Edilizio e di tutti gli altri regolamenti comunali vigenti.
4. Anche se l’occupazione è esente dal pagamento del canone, il concessionario deve richiedere ed ottenere l’autorizzazione per l’occupazione.
5. Per le occupazioni temporanee che presuppongano una manomissione dell’area utilizzata, dovrà essere versata una cauzione in denaro o titoli di stato ovvero una fidejussione bancaria o assicurativa di importo pari all’ammontare del canone al fine di garantire un regolare ripristino del suolo al termine della concessione
6. Costituisce pregiudiziale causa ostativa al rilascio della concessione l’esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune per debiti definitivi inerenti la TOSAP o il canone oggetto del presente ripristino del suolo Regolamento per lo stesso tipo di occupazione. In caso di diniego al rilascio dell’autorizzazione o concessione, deve essere comunicata al richiedente la motivazione del provvedimento negativo.
7. La Civica Amministrazione con atto di organizzazione interna determina quali uffici comunali sono competenti ad emettere gli atti amministrativi di concessione e/o autorizzazione nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti e per realizzare una gestione del canone improntato alla massima efficienza ed efficacia.
8. L’autorizzazione o concessione deve essere ritirata prima dell’inizio dell’occupazione, è valida per il periodo in essa indicato e deve essere esibita a richiesta del personale incaricato della vigilanza.

ARTICOLO 6 - RINNOVO DELLE CONCESSIONI OD AUTORIZZAZIONI

1. Le occupazioni permanenti sono considerate confermate per l’anno successivo se non viene data disdetta entro il 31 dicembre di ogni anno.
2. La concessione permanente può essere volturata, in osservanza delle norme di legge e dei regolamenti comunali, previa apposita domanda. La voltura della concessione non dà luogo a rimborso.
3. In caso di voltura della concessione permanente, il concessionario cedente ha l’obbligo del pagamento del canone per l’intero anno. Il canone versato vale anche per il successore che dimostri di avere causa diretta con il concessionario e purché non siano modificate le condizioni e l’oggetto della concessione già rilasciata.
4. Per le occupazioni per le quali è prefissata la data di scadenza non è ammessa la cessione né la surrogazione, eccetto nel caso di cessione d’azienda, in cui il subentrante conserva il diritto di utilizzare la concessione per cui è già stato versato il canone, fino al termine previsto.

ARTICOLO 7 - TRASFERIMENTO, REVOCA, MANCATO O RIDOTTO UTILIZZO E PROROGA DELLA CONCESSIONE

1. Il canone liquidato in base ad una concessione od autorizzazione è dovuto indipendentemente dall’effettivo utilizzo della stessa, nell’ambito della superficie e della durata dell’occupazione, salvo nei casi di trasferimento, revoca e mancato o ridotto utilizzo della concessione per i quali si osservano le norme che seguono.
Il trasferimento della stessa concessione di occupazione da un luogo ad un altro su richiesta del concessionario comporta il pagamento anticipato della differenza del canone annuo dal giorno della nuova autorizzazione. Qualora il nuovo canone sia inferiore a quello versato, non si dà luogo ad alcun rimborso.
2. La concessione è revocata d’ufficio:
a) se non è stato corrisposto il canone previsto per l’anno precedente prima dell’emissione del ruolo;
b) se viene occupato suolo pubblico in misura maggiore di quella concessa, qualora il titolare della concessione sia incorso in tale violazione per almeno due volte nel periodo di validità della concessione;
c) se il concessionario utilizza il suolo per usi diversi da quelli per il quale esso è stato concesso;
d) per motivate ragioni di interesse pubblico ovvero per la sopravvenuta necessità di utilizzo dell’area da parte del Comune.
In tal caso se non è possibile trasferire la concessione su altra area (con compensazione del canone dovuto), il concessionario ha diritto al rimborso del rateo del canone versato anticipatamente relativo al periodo non usufruito senza altro onere o indennità a carico del Comune.
3. In caso di mancato o parziale utilizzazione dell’area da parte del concessionario occorre prendere in esame le seguenti ipotesi:
a) se la causa del mancato o parziale utilizzo dell’area non dipende dal concessionario: il Comune provvederà all’annullamento della concessione dal semestre solare successivo alla constatazione dell’evento e al rimborso del rateo relativo dal giorno di presentazione della relativa domanda;
b) se la causa del mancato o parziale utilizzo dell’area deriva da rinuncia unilaterale del concessionario:
- per le concessioni permanenti: se la domanda è presentata e l’occupazione risulta rimossa entro il 30 giugno, sarà concesso il rimborso del canone relativo al secondo semestre altrimenti si procederà all’annullamento della concessione dall’anno successivo;
- per le concessioni temporanee: verrà concesso il rimborso relativamente al periodo successivo alla data di presentazione della domanda, purché essa sia stata presentata prima della cessazione dell’occupazione e sussista la documentazione che l’occupazione è effettivamente cessata.
4. La proroga di una concessione temporanea deve essere richiesta prima della scadenza della concessione originaria.

ARTICOLO 8 - CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA DEL CANONE

La tariffa del canone è determinata dal Consiglio comunale sulla base dei seguenti elementi:
- classificazione delle strade in ordine di importanza;
- entità dell’occupazione, espressa in metri quadrati o lineari con arrotondamento delle frazioni all’unità superiore;
- durata della occupazione;
- valore economico, dell’area in relazione all’attività esercitata dal concessionario, nonché al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell’area stessa all’uso pubblico ed ai costi sostenuti dal Comune per la sua salvaguardia.

ARTICOLO 9 - CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE, AREE E SPAZI PUBBLICI

1. Ai fini dell’applicazione del canone, sia per le occupazioni del suolo che per gli spazi soprastanti e sottostanti, le strade e gli spazi pubblici comunali sono classificati in numero cinque categorie, in base alla loro importanza, desunta dagli elementi di centralità, intensità abitativa, flusso turistico, iniziative commerciali e densità di traffico pedonale e veicolare.
2. La classificazione delle strade e delle altre aree pubbliche cittadine costituisce l’allegato B del presente Regolamento e ne è parte integrante.

ARTICOLO 10 - DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA

1. La tariffa è determinata in base alla categoria delle strade e degli spazi pubblici comunali in cui è ubicata l’area, al valore economico della disponibilità dell’area stessa nonché del sacrificio imposto alla collettività.
2. La tariffa base in riferimento alla quale è determinato il canone da corrispondere costituisce la tariffa ordinaria. Essa è unica per ciascuna delle categorie viarie precitate, ed è fissata su base giornaliera e per unità di superficie occupata espressa in metri quadrati o lineari.
3. La valutazione del maggiore o minore valore, rispetto alle tariffe ordinarie, della disponibilità dell’area, del vantaggio ricavabile da essa da parte del concessionario e del sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell’area all’uso pubblico è effettuata utilizzando predeterminati coefficienti di maggiorazione o di riduzione.
4. Le fattispecie di occupazione che danno luogo all’applicazione dei coefficienti moltiplicatori della tariffa ordinaria sono indicati nell’allegato A del presente regolamento.
5. Le tariffe ordinarie sono approvate dal Consiglio Comunale con deliberazione da allegare al bilancio di previsione, a norma dell’art. 54 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446 (5).
6. L’omesso aggiornamento annuale delle tariffe ordinarie comporta l’applicazione delle tariffe già in vigore.

ART. 11 - DETERMINAZIONE DEL CANONE

1. Il canone è commisurato alla superficie occupata, alla durata dell’occupazione, e alla relativa tariffa.
2. Le occupazioni di spazio soprastante e sottostante il suolo sono calcolate in base alla superficie prodotta dalla proiezione dell’oggetto della concessione sul suolo. Gli aggetti e le sporgenze sono misurati dal filo del muro.
3. In presenza di più occupazioni della stessa natura e tipologia in capo allo stesso soggetto e situate nella medesima località e numero civico, la superficie soggetta al pagamento del canone è calcolata sommando le superfici delle singole occupazioni con arrotondamento al metro quadrato superiore della cifra contenente decimali. La superficie così determinata non dà luogo al pagamento del canone qualora risulti inferiore al mezzo metro quadrato.
4. Il canone netto da versare è comprensivo di ogni altro canone riscuotibile dal Comune di Torino per la medesima concessione e può essere maggiorato degli eventuali oneri che il Comune stesso deve sopportare per la manutenzione dell’area occupata manomessa per effetto dell’occupazione.

ARTICOLO 12 - MODALITA’ E TERMINI PER IL PAGAMENTO DEL CANONE

1. Concessioni di durata inferiore o uguale all’anno.
Il pagamento del canone deve essere effettuato contestualmente al rilascio della concessione e completato entro la data di scadenza della stessa.
Qualora l’importo del canone superi Euro 516,46 sarà facoltà dell’Ufficio concederne la rateazione.
La riscossione è gestita dal Comune in forma diretta. Il pagamento deve avvenire tramite posta a messo di c.c.p. ovvero tramite assegno circolare non trasferibile o per contanti presso le casse municipali abilitate o presso la Tesoreria Comunale ovvero nelle altre forme stabilite dall’Amministrazione Civica.
2. Concessioni di durata superiore all’anno.
Il pagamento del canone relativo al primo anno di concessione deve essere effettuato, con le modalità di cui al comma precedente, contestualmente al rilascio della stessa e, se rateizzato, completato entro la fine dell’anno.
Il canone relativo agli anni successivi è riscosso dal Comune conformemente alle disposizioni di cui all’art. 32 del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46 come sostituito dall’art. 2, comma 1 lettera c) del D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 326 (6).
3. L’Amministrazione Comunale nella delibera quadro delle tariffe fissa il termine entro il quale esegui re il pagamento del canone, se la riscossione avviene in un’unica soluzione, ovvero i termini per il versamento delle rate nel caso di riscossione rateale.
4. Per i pagamenti non corrisposti o eseguiti oltre i termini di cui al comma precedente, trovano applicazione gli interessi di legge.

ARTICOLO 13 - OCCUPAZIONI NON ASSOGGETTATE AL CANONE

1. Sono oggettivamente escluse dall’applicazione del canone, nei limiti precisati da ciascuna di esse, le seguenti tipologie di occupazione:
A) i balconi, le verande, i bow windows, mensola e in genere ogni infisso di carattere stabile sporgente da filo muro, previsto nella concessione edilizia e non oggetto di specifica autorizzazione precaria, nonché le pensiline di alberghi, cinematografi e teatri, coprirullo, scala di accesso, gradini;
B) le occupazioni di aree cimiteriali;
C) gli accessi carrabili e le riserve di posteggio su aree pubbliche destinati a soggetti portatori di handicap;
D) la segnaletica, le pensiline, gli spazi pubblici riservati e le fermate relative ai taxi ed al trasporto pubblico di linea;
E) gli innesti ed allacciamenti a impianti di erogazione di servizi pubblici;
F) fossa biologica, cavalcafosso e/o ponticello, dissuasore, serie di dissuasori, paracarro;
G) bocca di lupo, copertura bealera;
H) le occupazioni per carico e scarico merci per il tempo strettamente necessario per tale operazione;
I) le occupazioni per l’esercizio di mestieri girovaghi nei limiti stabiliti dalla Civica Amministrazione;
L) (soppresso)
M) le occupazioni con elementi di arredo urbano, addobbi natalizi, zerbini, passatoie, vasi ornamentali, orologi, aste di bandiere, specchi parabolici, lampade, faretti e simili;
N) le occupazioni effettuate mediante insegne, targhe, fregi, tende e loro proiezione al suolo;
O) le rastrelliere e le attrezzature per parcheggio gratuito di veicoli a due ruote;
P) (soppresso)
Q) le attrezzature necessarie per l’effettuazione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e per l’organizzazione della raccolta differenziata dei rifiuti qualora il servizio venga svolto da azienda su concessione del Comune;
R) le occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento sono complessivamente inferiori a 0,5 mq. e le occupazioni con sporgenza non superiore a cm. 4.
2. Sono soggettivamente escluse dall’applicazione del canone:
A) le occupazioni effettuate da Stato, Regioni, Province, enti religiosi per l’esercizio dei culti ammessi dallo Stato, da Enti Pubblici di cui all’art. 87, c. 1 lettera c del D.P.R. 917/86 nonché da Enti registrati dall’anagrafe istituita presso il Ministero delle Finanze come Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) per lo svolgimento dei compiti previsti dai rispettivi statuti. L’esenzione non si estende alle occupazioni per lo svolgimento di attività di carattere economico nonchè agli interventi edilizi attuati per la costruzione e/o manutenzione degli edifici di proprietà o in uso a tali Enti;
B) tutte le occupazioni di suolo pubblico effettuate per lo svolgimento di attività o iniziative direttamente riconducibili al Comune di Torino ed alle sue aziende speciali, istituzioni nonché ad associazioni, consorzi e comitati in cui la Città di Torino figuri tra i soci fondatori;
C) (soppresso)
D) le occupazioni di suolo e sottosuolo pubblico, comprese le aree di cantiere, necessarie per la realizzazione di servizi ovvero strutture di proprietà del Comune o destinate a diventarlo alla scadenza delle relative convenzioni. Qualora tale realizzazione avvenga contestualmente alla costruzione di edifici privati, l’esenzione è parziale e limitata alla quota di occupazione del suolo pubblico relativa alla parte che è o diventerà comunale;
E) le occupazioni temporanee per manifestazioni ed iniziative, per le quali non sia previsto l’ingresso a pagamento, aventi carattere politico, culturale, sociale, sportivo, sindacale, benefico, religioso per i primi 5 gg. continuativi di occupazione, ad eccezione delle parti eventualmente occupate con strutture utilizzate per attività economiche per le quali il canone è applicato, per il periodo in cui viene svolta l’attività, in base alla tariffa prevista per il commercio fuori dalle aree mercatali. Le aree non commerciali sono soggette invece, a decorrere dal 6° giorno di occupazione, alla tariffa specifica prevista;
F) le occupazioni temporanee effettuate per lo svolgimento di iniziative di carattere politico o sindacale, purché l’area non superi i 10 metri quadrati;
G) le occupazioni poste in essere per la vendita di prodotti il cui utile sia interamente destinato a scopi benefici;
H) le occupazioni di suolo pubblico per le quali le leggi dello Stato o della Regione prevedevano l’esenzione dalla ‘TOSAP’ per favorire lo sviluppo di nuove iniziative imprenditoriali.
3. Per gli impianti pubblicitari posizionati su suolo pubblico è dovuto il canone previsto dallo specifico regolamento.

ARTICOLO 14 - COMMISURAZIONE DEL CANONE PER OCCUPAZIONI PARTICOLARI

1. Tenuto conto della natura contrattuale del canone, il Comune può, con deliberazione della Giunta Comunale:
A) stipulare con terzi convenzioni nelle quali il canone può essere compensato in tutto o in parte con prestazioni di pubblico interesse o utilità il cui valore è determinato nella convenzione stessa;
B) per eventi eccezionali, esposizioni e manifestazioni di rilevante interesse turistico per la città e per la realizzazione di riprese televisive, cinematografiche e multimediali di rilevante interesse culturale e produttivo per la città, determinare specifici canoni da corrispondere tenendo conto della superficie occupata e della tipologia dell’occupazione;
C) determinare riduzioni o la esenzione del canone dovuto per occupazioni per manifestazioni a pagamento il cui utile è destinato a scopi benefici o umanitari;
D) in presenza di più richieste di occupazione dello stesso luogo e in generale quando sia reso necessario da ragioni di trasparenza amministrativa, scegliere il concessionario con procedura di evidenza pubblica determinando il canone sulla base dell’offerta più vantaggiosa.
1 bis. Per le occupazioni per le quali sia corrisposto un canone onnicomprensivo concordato in sede di convenzione, l’importo relativo al canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche verrà imputato dal Settore che conclude la convenzione allo specifico capitolo di bilancio del Settore COSAP della Divisione Tributi.
2. Sulla base degli indirizzi dati annualmente dal Consiglio Comunale con la deliberazione in tema di tributi locali, tariffe, rette e canoni, nella quale sono definite anche le percentuali di riduzione ovvero di esenzione ed i riferimenti territoriali generali per la loro applicazione, la Giunta Comunale provvederà a deliberare le relative agevolazioni per le seguenti fattispecie:
A) attività commerciali ed artigianali insediate in zone della città nelle quali si svolgono lavori di pubblica utilità che precludono il traffico veicolare o pedonale per una durata superiore a 6 mesi, per tutto il periodo interessato dalla predetta limitazione;
B) attività commerciali ed artigianali interessate da grandi cantieri per la realizzazione di imponenti lavori pubblici di lunga durata quali la costruzione della metropolitana, dei passanti ferroviari e delle opere destinate alle Olimpiadi 2006 ed insediate oltre che nelle aree precluse al traffico veicolare o pedonale, di cui alla precedente lettera A), anche nelle vie trasversali, a ridosso delle zone di esclusivo cantiere, che sopportano l'incremento del traffico derivante dalla diminuzione dell'accessibilità all'area preclusa.
3. In specifici ambiti territoriali oggetto di progetti di riqualificazione urbana ovvero nell’ambito di programmi di sostegno per nuove attività imprenditoriali, la Giunta Comunale può deliberare una riduzione del canone dovuto per l’attivazione di nuove attività commerciali per un periodo massimo di 2 anni. Negli ambiti oggetto di progetti di riqualificazione urbana la Giunta Comunale potrà altresì ridurre, fino all’esenzione, il canone per le occupazioni con attrezzature di cantiere per il periodo necessario ai lavori di riqualificazione.
4 Per l’impianto e l’esercizio di distributori di carburanti il canone è commisurato all’intera superficie del suolo pubblico occupato. Non si tiene conto delle occupazioni del sottosuolo, ma sono oggetto del canone previsto gli eventuali accessi all’area con passi carrabili o svasi di profondità minima di mt. 2,80. Per i distributori di carburante siti nella prima categoria viaria, tenuto conto delle limitazioni al traffico previste nella zona centrale, si applica la tariffa relativa alla 2a categoria viaria.
5. Per le occupazioni temporanee del suolo stradale la tariffa ordinaria del canone è aumentata:
- del 20 per cento se viene occupata una corsia di marcia ovvero un controviale;
- del 40 per cento se viene interrotto un senso di marcia;
- del 60 per cento se l’occupazione comporta la chiusura della strada;
- del 50 per cento per lavori edili a carattere d’urgenza.
6. Il canone relativo alle aree adibite a parcheggio a rotazione:
- se l’area è recintata il canone dovuto è quello previsto nell’atto di concessione;
- se l’area concessa è quella stradale il canone è corrisposto dal gestore dei parcheggi ed è commisurato alla intera superficie soggetta a vincolo, applicando, per ogni giorno di sospensione del pagamento della sosta, il coefficiente dello 0,0365. La particolare tariffa prevista nell’allegato A è applicata in base a 12 ore giornaliere e per 365 giorni all’anno. Il pagamento del canone avviene sulla base di conteggi mensili che tengono conto del variare della superficie e dell’applicazione eventuale del coefficiente giornaliero. Il variare della tariffa in corso d’anno o negli anni successivi, determina l’applicazione di coefficienti di maggiorazione determinati in base al peso dell’incidenza della variazione sul gettito complessivo del canone.
7. Il canone per spettacoli viaggianti è dovuto in base ai mq. effettivamente occupati dalle singole attrazioni e la tariffa è articolata in base a tre fasce di occupazioni cui corrispondono differenti coefficienti moltiplicatori ed è applicata prendendo a base quella ordinaria prevista per la 3a categoria del viario cittadino.
8. Il canone per passi carrabili è determinato in base alla sua larghezza lineare. Esso non è frazionabile nel caso di multiproprietà del fabbricato relativo. In tal caso il Comune ha la facoltà di procedere alla riscossione del canone per l’intero importo nei confronti di uno qualsiasi dei condebitori;
9. Per le occupazioni effettuate da venditori ambulanti e produttori agricoli nelle aree mercatali e per le aree adibite al deposito dei banchi e delle attrezzature la tariffa è determinata prendendo a base quella ordinaria prevista per la 3a categoria del viario cittadino;
10. Il canone relativo all’occupazione con dehors è commisurato alla superficie totale dell’area nella quale il concessionario è autorizzato a collocare tavolini e sedie, con esclusione dell’area occupata dalle fioriere. La tariffa prevista per i dehors è maggiorata del 50 per cento qualora questi siano verandati;
11. Per le occupazioni per traslochi la tariffa è determinata prendendo a base quella per "riserva di parcheggio su aree pubbliche per uso privato" prevista per la III categoria viaria, senza le maggiorazioni di cui al precedente comma 5. Per tali occupazioni il canone da corrispondere si determina moltiplicando per 8 la tariffa oraria relativa alla somma dei metri quadrati occupati nelle località di carico e di scarico e dà diritto ad una riserva di parcheggio complessivamente non superiore a 16 ore, comprese nella stessa giornata. Per i traslochi che prevedono un’occupazione superiore alle 16 ore nello stesso giorno, per le ore eccedenti le 16 si applica analiticamente la tariffa oraria. Per i traslochi effettuati in più giorni, nei giorni successivi al primo, si applica analiticamente la tariffa oraria. Gli uffici competenti al rilascio dell’autorizzazione stabiliscono il termine minimo entro il quale deve essere presentata la domanda. Tali uffici potranno, eccezionalmente, derogare dal termine, previo raddoppio del canone di occupazione. La quietanza del canone deve essere esibita al momento del rilascio dell’autorizzazione ed essa è valida per le due località interessate dal trasloco. L’Amministrazione potrà stabilire per le Aziende di trasloco iscritte all’apposito Albo, dimensioni forfettarie di occupazione con possibilità d’eccedenza non superiore al 25 per cento e modalità particolari di pagamento anticipato e di rilascio delle autorizzazioni.
12. Per le occupazioni per lavori di manutenzione che rivestano carattere d’urgenza, rilasciate dalle Sezioni del C.P.M. fino ad un massimo di 2 giorni, la tariffa è determinata aumentando del 50 per cento la tariffa prevista per ciascuna categoria viaria per le attività edilizie. La quietanza di pagamento del canone deve essere esibita al momento del rilascio dell’autorizzazione e, solo in casi eccezionali, il giorno successivo. L’eventuale proroga fino ad un massimo di ulteriori 2 giorni deve essere concessa con le stesse modalità e alle stesse condizioni;
13. Per le occupazioni per lavori di piccola manutenzione edilizia e altri interventi effettuate da Ditte operative nel Settore iscritte in apposito Albo e che presentino idonea garanzia in relazione alle vigenti norme sulla sicurezza, di durata non superiore a sei giorni consecutivi, si può derogare dal termine ordinario di presentazione delle domande, inoltrandole cinque giorni non festivi prima del giorno di occupazione, previo pagamento di un canone di occupazione maggiorato del 50 per cento e in osservanza delle prescrizioni date dalla Civica Amministrazione. L’adesione alla speciale procedura deve essere comunicata per iscritto all’Ufficio occupazione suolo pubblico su apposito modulo.
14. Alle occupazioni per esposizioni connesse ad esercizi commerciali e ad essi antistanti, non rientranti nei casi previsti dall’art. 32 R.P.U. si applica il coefficiente previsto per gli operatori del commercio fuori dalle aree mercatali, ad eccezione di quelle previste dal punto 7 bis dell’allegato "A" del presente Regolamento.
15. La commisurazione del canone mediante la suddivisione delle tariffe in ore, è ammessa soltanto per le occupazioni di cui alle tariffe n. 5 - 7 - 9 - 10 dell’allegato tariffario.
16. Per le occupazioni relative ad aree di cantiere per la posa e manutenzione di cavi e condutture, si applica il seguente criterio di calcolo: tariffa cantieri di cui all’allegato A lett. b punto 4) del presente Regolamento - Euro mq./g. x lunghezza intervento bolla x larghezza ripristino definitivo (valore medio scritto nella bolla) x giorni bolla x 20 per cento; comunque viene fissato il valore minimo di Euro 50,00. Nel caso in cui nella bolla siano presenti più vie appartenenti a diverse categorie viarie, si applica il coefficiente viario della categoria più alta. Sono escluse dall’applicazione del suddetto criterio le aree occupate con mezzi e strutture di supporto all’attività di scavo, per le quali necessita apposita autorizzazione per occupazione temporanea.

ARTICOLO 15 - OCCUPAZIONI PER L’EROGAZIONE DEI PUBBLICI SERVIZI O DI BENI O ALTRE UTILITA’ NON AVENTI CARATTERE DI PREMINENTE INTERESSE GENERALE

1. Le occupazioni permanenti del territorio comunale realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione di pubblici servizi e da quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi sono soggette ad un canone commisurato al numero complessivo delle relative utenze, risultante al 31 dicembre dell’anno precedente, per la misura unitaria per utenza, stabilita dalla legge.
2. Il canone è versato in un’unica soluzione entro il 30 aprile di ciascun anno a mezzo conto corrente postale intestato al Comune.
3. Le occupazioni invece effettuate per l’erogazione di beni o altre utilità non aventi carattere di preminente interesse generale, a mezzo convenzione, sono assoggettate ad un canone annuale commisurato alla tariffa ordinaria base ragguagliata alle varie categorie viarie e per metro quadrato al giorno.

ARTICOLO 16 - VERSAMENTI E RIMBORSI

1. Gli incassi a titolo ordinario e il recupero del credito anche a mezzo ruolo non vengono effettuati qualora le somme da riconoscere siano inferiori o uguali ad Euro 12,00 per anno, ad esclusione degli incassi riferiti al Cosap temporaneo.
2. Le richieste di rimborso di quanto indebitamente versato devono essere presentate con apposita istanza debitamente documentata entro il termine decennale di cui all’art. 2946 C.C..
3. L’amministrazione comunale dovrà evadere le suddette richieste emettendo un provvedimento di accoglimento o di rigetto entro il termine di 180 giorni decorrenti dal momento di presentazione dell’istanza.
4. I rimborsi, esclusivamente per le somme pagate e non dovute per l’anno in corso, possono essere concessi anche attraverso compensazione con somme dovute nello stesso anno.
5. Qualora il rimborso di somme dovute da parte dell’amministrazione venga eseguito oltre i 180 giorni dalla richiesta, sono dovuti interessi calcolati in misura pari all’interesse legale.

ARTICOLO 16 BIS - DILAZIONE, SOSPENSIONE E RATEAZIONE DEL PAGAMENTO

1. Con deliberazione della Giunta Comunale, i termini ordinari di versamento delle risorse di entrata possono essere sospesi o differiti per tutti o per determinate categorie di contribuenti, interessati da gravi calamità naturali o individuati con criteri precisati nella deliberazione medesima, se non diversamente disposto con legge statale.
2. Fuori dalle ipotesi di cui all’art. 12 comma 1 del presente regolamento, su richiesta del contribuente, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà finanziaria, può essere concessa dal dirigente responsabile della risorsa di entrata, la ripartizione del pagamento delle somme dovute a fronte di cartelle di pagamento, avvisi di contestazione, secondo un piano rateale predisposto dall’ufficio e firmato per accettazione dal contribuente, che si impegna a versare le somme dovute, secondo le indicazioni contenute nel suddetto piano, entro l’ultimo giorno di ciascun mese. Sugli importi rateizzati sono dovuti gli interessi previsti dall’articolo 14 del Regolamento delle entrate di natura fiscale vigente.
3. Il dirigente responsabile della risorsa d’entrata dovrà dare riscontro alla richiesta di rateazione entro 60 giorni dal suo ricevimento.
4. La rateazione non è consentita:
- quando è iniziata la procedura esecutiva coincidente con il pignoramento mobiliare od immobiliare ovvero con il fermo amministrativo;
- quando il richiedente risulta moroso relativamente a precedenti rateazioni o dilazioni;
- se l’importo complessivamente dovuto è inferiore a Euro 258,23.
5. La durata del piano rateale non può eccedere i tre anni se l’importo complessivamente dovuto è inferiore a Euro 5.164,57 ed i cinque anni, se superiore.
6. L’ammontare di ogni rata mensile non può essere inferiore a Euro 103,29.
7. L’ufficio, qualora le somme rateizzate superino l’importo di Euro 5.164,57, può richiedere, in casi di dubbia esigibilità, adeguata garanzia fidejussoria o bancaria o assicurativa per un importo pari al credito complessivamente vantato dall’Amministrazione.
8. In caso di mancato pagamento di una rata, alle scadenze stabilite nel piano di rateazione, il contribuente decade automaticamente dal beneficio della rateazione e le somme dovute sono immediatamente riscuotibili tramite ruolo maggiorato di spese di riscossione.

ARTICOLO 17 - SANZIONI E INDENNITA’ DI MORA

1. Le violazioni al presente Regolamento sono sanzionate nell’osservanza delle disposizioni di carattere generale di cui alla Legge 689/1981 (7).
2. Alle occupazioni considerate abusive ai sensi dell’art. 3 del presente Regolamento si applicano, nella misura massima, le sanzioni previste dalla legge (D.Lgs. n. 446/1997 e s.m.i.) e precisamente:
art. 63 comma 2 D.Lgs. 446/1997
lett. g) applicazione alle occupazioni abusive di un’indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni abusive realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre le occupazioni abusive temporanee si presumono effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale;
lett.g bis) previsione delle sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all’ammontare della somma di cui al punto g) né superiore al doppio della stessa, ferme restando quelle stabilite dall’art. 20, commi 4 e 5, del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285.
3. Le sanzioni di cui ai precedenti commi sono applicate anche nel caso in cui sia irrogata la sanzione della sospensione dell’attività, prevista dalle vigenti disposizioni.
4. In caso di mancato o parziale versamento del canone da parte di soggetti autorizzati all’occupazione, il canone non corrisposto viene maggiorato degli interessi legali, nonché della sanzione amministrativa da un minimo di 25 a un massimo di 500 Euro, con contestazione a partire dalla rendicontazione da parte del Concessionario o altro preposto (8).

ARTICOLO 18 - SANZIONI ACCESSORIE

1. Nei casi di occupazione abusiva effettuata con oggetti materiali, il Comune intima la rimozione nel processo verbale di contestazione della violazione. In caso di inottemperanza all’ordine di rimozione entro il termine stabilito, il Comune provvede d’ufficio addebitando al trasgressore le spese sostenute.
2. Qualora il materiale rimosso non possa essere immediatamente consegnato al legittimo proprietario, verrà depositato in locali od aree idonee, con addebito di tutte le spese di custodia e magazzinaggio. Detto materiale sarà tenuto a disposizione dell’interessato per 60 giorni; scaduto tale termine si provvederà ad emettere ordinanza di sequestro.

ARTICOLO 19 - AUTOTUTELA

1. Salvo che sia intervenuto giudicato, il dirigente responsabile della risorsa di entrata può annullare parzialmente o totalmente un proprio atto ritenuto illegittimo o infondato, ovvero sospenderne l’esecutività con provvedimento motivato, che può essere disposto d’ufficio dall’Amministrazione e deve essere sottoscritto dal dirigente responsabile della risorsa di entrata.
2. L’utente, per mezzo di istanza adeguatamente motivata resa alla pubblica amministrazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 e fatta pervenire entro il termine di 60 giorni, può richiedere l’annullamento dell’atto emanato se ritenuto illegittimo. L’eventuale diniego dell’amministrazione deve essere comunicato all’utente e adeguatamente motivato, entro il termine di novanta giorni.

ARTICOLO 19 BIS - ATTIVITA’ DI VERIFICA E CONTROLLO

1. Nell’intento di perseguire obiettivi di efficienza e di potenziare le attività di accertamento dei tributi propri, i controlli vengono effettuati sulla base dei criteri individuati dalla Giunta Comunale in sede di approvazione del piano esecutivo di gestione, procedendo altresì ad una quantificazione puntuale delle risorse umane disponibili, delle ore/persona lavorabili, dei tempi prevedibili per il completamento di un procedimento di accertamento tributario e dell’ammontare del recupero.
2. Ai fini del potenziamento dell’esercizio dell’attività di verifica e controllo tributario e per incentivare l’attività di recupero dell’evasione, la Giunta Comunale può attribuire compensi incentivanti al personale addetto in misure differenziate, in funzione di progetti finalizzati al recupero dell’evasione ovvero volti a migliorare la qualità del servizio nell’ottica di una maggiore fruibilità dello stesso da parte del contribuente.

ARTICOLO 20 - DISPOSIZIONI FINALI

1. Il presente Regolamento entra in vigore il 1° gennaio dell’anno 2004.
2. Per quanto non disposto dal Regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamentari vigenti.
3. E’ disapplicata ogni altra norma regolamentare, emanata dal Comune, contraria o incompatibile con quelle del presente Regolamento.
4. Fino all’approvazione delle nuove tariffe, all’occupazione temporanea si applicano quelle in vigore nell’anno precedente Nel caso di variazione delle tariffe in corso di occupazione, l’Ufficio dispone il conguaglio delle somme dovute sulla base delle nuove tariffe, per il periodo dal quale le stesse sono entrate in vigore.

NOTE:

(1) art. 52 D.Lgs. 446/1997 ‘Potestà regolamentare delle province e dei comuni’.

1. Le province e i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene all’individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di leggi vigenti.
2. I regolamenti sono approvati con deliberazione del comune e della provincia non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione e non hanno effetto prima del 1° gennaio dell’anno successivo. ……..(omississ).

(2) art. 63 Dlgs 446/97 ‘Canone per l’occupazione di spazi e aree pubbliche’

1. Le province e i comuni possono, con regolamento adottato a norma dell’art. 52 prevedere che l’occupazione, sia permanente che temporanea di strade, aree e relativi spazi sovrastanti e sottostanti appartenenti al proprio demanio o patrimonio indisponibile, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati, sia assoggettata al pagamento di un canone, determinato nel medesimo atto di concessione in base a tariffa. Il pagamento del canone può anche essere previsto per l'occupazione di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio costituita nei modi di legge. Agli effetti del presente del presente comma si comprendono nelle aree comunali i tratti di strada situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a diecimila abitanti individuabili a norma dell'articolo 1, comma 7, del Dlgs 285/92.
2. Il regolamento è informato ai seguenti criteri:
a) previsione delle procedure per il rilascio, il rinnovo e la revoca degli atti di concessione;
b) classificazione in categorie di importanza delle strade, aree e spazi pubblici;
c) indicazione analitica della tariffa determinata sulla base della classificazione di cui alla lettera b), dell'entità dell'occupazione, espressa in metri quadrati o lineari, del valore economico della disponibilità dell'area nonché del sacrificio imposto alla collettività, con previsione di coefficienti moltiplicatori per specifiche attività esercitate dai titolari delle concessioni anche in relazione alle modalità dell'occupazione;
d) indicazione delle modalità e dei termini di pagamento del canone;
e) previsione di speciali agevolazioni per occupazioni ritenute di particolare interesse pubblico e, in particolare, per quelle aventi finalità politiche ed istituzionali;
f) (riformato)
g) (riformato art. 18 L. 448/99)
Il canone è determinato sulla base della tariffa di cui al comma 2, con riferimento alla durata dell'occupazione e può anche essere maggiorato di eventuali oneri di manutenzione derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo. Dalla misura complessiva del canone va detratto l'importo di altri canoni previsti da disposizioni di legge, riscossi dal comune e dalla provincia per la medesima concessione, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.

(3) D.Lgs. n. 285/1992 Nuovo Codice della Strada. Art. 20: occupazione della sede stradale, limiti e prescrizioni; art. 26: competenza per le autorizzazioni e concessioni; art. 27: formalità per il rilascio delle autorizzazioni e concessioni.

(4) D.Lgs. n. 114/1998 Commercio su aree pubbliche. Art. 27: "Definizioni"; art. 28: "Esercizio dell’attività".

(5) art. 54 D.Lgs. 446/1997 'Approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici':

Le province e i comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici contestualmente all'approvazione del bilancio di previsione.

(6) D.Lgs. 46/1999 e D.Lgs. 326/99 Riforma della riscossione

(7) Legge 689/1981 "Modifiche al sistema penale" Capo 1, Sezione I: le sanzioni amministrative. Principi generali; Sezione II: applicazioni.

(8) Legge 16 gennaio 2003, n. 3 - Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione

1. Salvo diversa disposizione di legge, per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti comunali e provinciali si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 Euro a 500 euro.
2. L’organo competente a irrogare la sanzione amministrativa è individuato ai sensi dell’articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

ALLEGATO A

DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA ORDINARIA E DEI COEFFICIENTI MOLTIPLICATORI

A - TARIFFA ORDINARIA

La tariffa ordinaria da applicare ad ogni metro quadro o lineare e per giorno di occupazione è determinata dal Consiglio Comunale contestualmente al Bilancio di Previsione.

B - COEFFICIENTI MOLTIPLICATORI PER SPECIFICHE TIPOLOGIE DI OCCUPAZIONE

1. Occupazioni permanenti con Passi Carrabili - Passi Carrabili a raso con cartello - Svasi - Scivoli e Riserve di parcheggio per alberghi: coefficiente moltiplicatore 0,50 della tariffa ordinaria;
2. Occupazioni permanenti con Chioschi per somministrazione e commercio (ad eccezione delle edicole per la vendita di giornali e riviste) - Aree per la distribuzione di carburanti - Banchi e strutture permanenti per la vendita di libri usati - Aree temporanee utilizzate come Dehor e simili: coefficiente moltiplicatore 1,25 della tariffa ordinaria;
2 bis Occupazioni permanenti con verande o strutture simili su suolo pubblico, destinate ad attività commerciali, di somministrazione e per la copertura di dehors: coefficiente moltiplicatore 1,88 della tariffa ordinaria;
3. Occupazioni permanenti di cui all’art. 15 comma 1 per l’erogazione dei servizi pubblici la tariffa è stabilita dalla legge; le occupazioni di cui al comma 3 per la fornitura di beni o altra utilità non aventi carattere di preminente interesse generale, a mezzo convenzione, la tariffa applicata è quella ordinaria ragguagliata per categoria viaria per metro quadrato al giorno;
4. Occupazioni temporanee per Attività Edilizia e Cantieri Stradali: coefficiente moltiplicatore 2,5 della tariffa ordinaria;
5. Occupazioni temporanee nelle Aree Mercatali: si applica la tariffa ordinaria della terza categoria con coefficiente moltiplicatore del 2,5 per occupazioni che durano tutta la giornata.
Il coefficiente moltiplicatore è invece dell’1,7 per il mercato solo antimeridiano e dello 0,8 per il mercato solo pomeridiano.
6. Occupazioni temporanee per Deposito Banchi ed Attrezzature nelle aree autorizzate in orario extra mercatale: coefficiente moltiplicatore 0,5 della tariffa ordinaria relativa alla III categoria;
7. Occupazione temporanee per Operatori del Commercio fuori dalle aree mercatali: coefficiente moltiplicatore 2,5 della tariffa ordinaria;
7 bis. Occupazioni temporanee per esposizioni connesse ad esercizi commerciali e ad essi antistanti, non rientranti nei casi previsti dall’art. 32 R.P.U. qualora non superino la superficie di mq. 10 e non occupino spazi per la sosta veicoli a pagamento: coefficiente moltiplicatore 1,25 della tariffa ordinaria;
8. Occupazioni temporanee per gli operatori dello Spettacolo Viaggiante: si applica la tariffa ordinaria della III categoria articolata in 3 fasce di superficie:
- Occupazioni da 1 a 100 mq.
coefficiente 0,50 della tariffa ordinaria;
- Occupazioni da 101 a 1000 mq. nonché i mezzi abitativi e le attrazioni di cui all’art. 14 del Regolamento per le assegnazioni delle aree agli spettacoli viaggianti vigente:
coefficiente 0,25 della tariffa ordinaria;
- Occupazioni oltre i 1000 mq.
coefficiente 0,10 della tariffa ordinaria.
8 bis. Occupazioni temporanee per manifestazioni ed iniziative, per le quali non sia previsto l’ingresso a pagamento, aventi carattere politico, culturale, sociale, sportivo, sindacale, benefico, religioso a decorrere dal 6° giorno consecutivo di occupazione: coefficiente moltiplicatore 0,10 della tariffa ordinaria.
9. Occupazione temporanee con Parcheggi a pagamento: si applica la tariffa ordinaria della II categoria per 12 ore giornaliere e per 365 giorni all’anno con coefficiente moltiplicatore della tariffa ordinaria approvato con la deliberazione del Consiglio Comunale in tema di tributi locali, tariffe, rette e canoni.
10. Occupazioni temporanee per Attività Economiche e/o Promozionali o ad esse correlate e per Riserva di aree pubbliche per uso privato non altrimenti disciplinate: coefficiente moltiplicatore 10 della tariffa ordinaria.

C - CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE, AREE E SPAZI PUBBLICI

Le strade, aree e spazi pubblici sono classificati in cinque categorie a ciascuna delle quali è attribuito un coefficiente come sotto indicato:
Categoria I: coefficiente 1,00
Categoria II:         "        0,85
Categoria III:        "        0,75
Categoria IV:        "        0,65
Categoria V:         "        0,50