Divisione Servizi Tributari e Catasto
Settore Pubblicità - Affissioni

   n. ord. 31
2004 00439/013

CITTÀ DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 15 MARZO 2004

(proposta dalla G.C. 27 gennaio 2004)

OGGETTO: REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE SULLE INIZIATIVE PUBBLICITARIE: MODIFICHE.

Proposta dell'Assessore Bonino.

L’articolato relativo al Regolamento per l’Applicazione del Canone sulle Iniziative Pubblicitarie è ormai consolidato da tempo, più che modificazioni, quelle proposte sono semplici integrazioni e precisazioni.
Per facilità di comprensione viene allegato alla presente il testo dell’attuale regolamento (colonna di sinistra) con a fronte (colonna di destra) quello di cui si propone l’approvazione: in quest’ultimo caso sono evidenziate in neretto le proposte da inserire, mentre nel testo attuale le abrogazioni compaiono con diversa impostazione grafica (corsivo).
All’art. 2 è stato soppresso il comma 5 il cui contenuto, che recepisce la disposizione dell’art. 2/bis della Legge 75/2002 ha trovato più idonea collocazione nel comma 3 dell’art. 11.
All’art. 4 comma 3, lettera b, con riferimento alla collocazione di insegne a bandiera è stata eliminata l’indicazione della larghezza della via in quanto di nessuna utilità.
Al comma 5 è stato introdotto l’obbligo della richiesta per iscritto da parte dell’Ufficio nel caso in cui non sia stata presentata la documentazione prevista per l’installazione di nuovi mezzi pubblicitari o loro variazione.
All’art. 4 è stato inoltre aggiunto il comma 8 nel quale si ribadisce un principio normativo comunque già operante, ovvero la non applicazione dell’istituto del silenzio/assenso, né dalla denuncia d’inizio attività di cui all’art. 19 e 20 Legge 241/1990, atteso che il rilascio delle autorizzazioni comunali comporta valutazioni tecnico-discrezionali.
All’art. 5 è stato riformulato, per una migliore comprensione il comma 3 specificando che la revoca dell’autorizzazione in caso di mancato pagamento può essere disposta quando l’inadempimento si protrae per due annualità consecutive.
Il comma 4 è stato integrato con la previsione di una deroga al limite dei 90 giorni, termine entro cui installare l’impianto pubblicitario pena l’annullamento dell’autorizzazione, nel caso di motivate ragioni.
L’art. 10/bis - Olimpiadi Invernali 2006 - comma 1 è stato riscritto, recependo e meglio specificando le precauzioni da adottare nel rilascio delle autorizzazioni per la salvaguardia dei marchi e segni distintivi degli organizzatori dei giochi e loro sponsor, mentre il comma 2 che prevede una privativa a favore degli organizzatori dei giochi e loro sponsors per l’uso di impianti pubblicitari, è stato riscritto per rendere il testo più chiaro e completo.
All’art. 15, comma 1 lett. B punto c), nella seconda versione normativa, dopo le parole "Per conto altrui" è stato aggiunto "a titolo non oneroso", questo per rendere il testo conforme al tenore letterale dell’art. 57 del Regolamento di attuazione del Codice della Strada approvato con D.P.R. 495/1992.
All’art. 20, comma 2 è stato aggiunto il capoverso con il quale si stabilisce che le percentuali di riduzione o di esenzione in tema di grandi opere sono stabilite dalla delibera quadro delle tariffe adottata ai sensi dell’art. 172 lett. e del D.Lgs. 267/2000.
All’art. 22 è stato specificato che le violazioni sono sanzionate nell’osservanza dei principi della Legge 689/1981 - Legge quadro per le sanzioni amministrative, principi comunque già applicati perché richiamati dall’art. 62 D.Lgs. 446/1997 istitutivo del canone sulle iniziative pubblicitarie. Inoltre la frase: "ai mezzi pubblicitari installati senza …" è stata sostituita con "alle iniziative pubblicitarie prive …" in quanto espressione più generale che non lascia adito a dubbi interpretativi.
In nota 8 la sanzione comminata ai sensi dell’art. 24, comma 2 D.Lgs. 507/1993 è stata graduata in funzione della gravità della violazione commessa, in ossequio al principio generale di cui all’art. 11 Legge 689/1981.
Ai sensi dell’art. 43 lett. e) del Regolamento del Decentramento, il presente Regolamento è stato inviato, per l’acquisizione dei pareri a tutte le Circoscrizioni.
Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;
Visto il Decreto del Ministero dell’Interno del 23 dicembre 2003 pubblicato in G.U. n. 302 del 31 dicembre 2003 che proroga al 31 marzo 2004 il termine per la deliberazione del Bilancio degli Enti Locali per l’anno 2004;
Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
favorevole sulla regolarità contabile;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

1) di approvare per le motivazioni espresse illustrate in narrativa, l’allegato testo modificato del Regolamento per l’Applicazione del Canone sulle Iniziative Pubblicitarie (all. 1 - n.                         );
2) di dare atto che sono stati richiesti i parere delle Circoscrizioni in ossequio all’art. 43 lett. e) del Regolamento del Decentramento;
3) di dare atto, infine, che lo stesso entrerà in vigore per le parti modificate dal 1 gennaio 2004.


REGOLAMENTO CIMP

TITOLO I - L’AUTORIZZAZIONE DELLE INIZIATIVE PUBBLICITARIE

ARTICOLO 1 - AMBITO E CONTENUTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento è adottato a norma dell’art. 52 (1) del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997 n. 446 ed attua quanto previsto dal successivo art. 62 (2), istituendo il canone per l’autorizzazione comunale concernente le iniziative pubblicitarie esterne che incidono sull’arredo urbano e sull’ambiente, disciplinando le modalità di richiesta, rilascio, rinnovo e revoca dell’atto di autorizzazione nonché i criteri della determinazione e applicazione del canone stesso e delle sanzioni.
2. Il presente regolamento dà altresì attuazione alla facoltà concessa ai Comuni dall’art. 51 comma 4 D.P.R. 16 settembre 1996 n. 610 (3).

ARTICOLO 2 - PRESUPPOSTI DELL’AUTORIZZAZIONE E DEL CANONE

1. Sono oggetto dell’autorizzazione le iniziative pubblicitarie percepibili dalla pubblica via attuate o installate in luoghi pubblici o privati.
2. Non è oggetto dell’autorizzazione la pubblicità effettuata all’interno di locali chiusi, pubblici o privati ancorché aperti al pubblico.
3. E’ soggetta all’autorizzazione la pubblicità effettuata negli stadi e negli altri impianti sportivi, anche parzialmente a cielo aperto, nelle aree mercatali, nelle gallerie commerciali, nelle strutture ospedaliere, nelle stazioni di trasporto pubblico, nei sottopassi e simili.
4. Salvo i casi espressamente previsti da leggi statali o regionali, o da regolamenti del Comune, nessuno può intraprendere le iniziative pubblicitarie di cui all’art. 1 senza aver ottenuto la prescritta autorizzazione.

ARTICOLO 3 - AUTORIZZAZIONE

1. Le installazioni dei mezzi pubblicitari sono permanenti o temporanee.
Sono permanenti le pubblicità costituite a mezzo di impianti o manufatti di carattere stabile, autorizzati con atti di carattere pluriennale.
Sono temporanee le pubblicità autorizzate con atti aventi durata inferiore ad un anno solare.
2. Chiunque intenda installare, anche temporaneamente, mezzi pubblicitari esterni o intraprendere altre iniziative pubblicitarie che incidano sull’arredo urbano o sull’ambiente, deve essere preventivamente autorizzato dalla Civica Amministrazione su domanda dell’interessato redatta in conformità alla legge sul bollo ove previsto. La domanda deve essere presentata anche se l’impianto pubblicitario è esente dal canone, fatte salve le eccezioni previste dal presente regolamento. Qualora la domanda sia relativa ad un messaggio in lingua straniera o dialettale, deve essere corredata dalla traduzione dello stesso in lingua italiana.
3. L’autorizzazione si concretizza nel rilascio di apposito atto formale, il cui possesso è necessario ai fini di poter effettuare la pubblicità richiesta. Essa deve essere esibita su richiesta degli addetti alla vigilanza.
4. L’installazione di mezzi pubblicitari deve essere effettuata nel rispetto di quanto stabilito dal Piano Generale degli impianti pubblicitari (deliberazione del Consiglio Comunale del 2 marzo 1998 e successive modifiche).
5. Se il mezzo pubblicitario proposto modifica la scansione dei serramenti o dei partiti architettonici, occorre preliminarmente acquisire la prescritta concessione edilizia, che dovrà essere allegata alla domanda.
6. Qualora la pubblicità comporti l’occupazione di spazi ed aree di proprietà comunale o dati in godimento ovvero in uso al Comune, l’autorizzazione del mezzo pubblicitario costituisce concessione all’uso dell’area pubblica.
7. La pubblicità a carattere generale su ponteggi con teli di grandi dimensioni deve essere contenuta in una misura massima del 50 per cento della superficie totale e necessita di specifica autorizzazione. Per gli edifici classificati in categoria I e II del Piano Generale degli Impianti, la pubblicità deve essere inserita in una copertura realizzata a trompe-d’oeil. Il bozzetto del progetto coordinato deve avere un preventivo assenso dal Settore Arredo e Immagine Urbana.
Non si può procedere al rilascio dell’autorizzazione o al rinnovo della stessa qualora non si sia in grado di dimostrare l’inizio dei lavori per i quali è stata chiesta ed ottenuta l’autorizzazione ad occupare il suolo, o se su area privata, sia stato comunque installato il ponteggio.
8.  Soppresso

ARTICOLO 4 - MODALITA’ PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE

1. Prima di effettuare qualsiasi pubblicità gli interessati devono presentare domanda al competente ufficio comunale, su moduli forniti dall’ufficio. A tale obbligo è soggetto anche chi intende effettuare voltura dell’autorizzazione, modificare il mezzo pubblicitario in atto. Non è considerata modifica la variazione di dicitura o del logo ove il mezzo pubblicitario rimanga inalterato nelle sue dimensioni e tipologie già autorizzate, ma occorre, comunicarlo all’ufficio pubblicità presentando un’autocertificazione.
2. Per le forme pubblicitarie che dovranno essere installate su aree ed edifici protetti, sottoposti al vincolo della Soprintendenza ai Beni Ambientali e Architettonici, dovrà essere preventivamente acquisito, a cura dell’interessato, il parere scritto favorevole di detto Ente che dovrà essere allegato alla domanda.
3. Per le forme pubblicitarie che comportano la posa in opera di impianti fissi la domanda dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:
a) due fotografie recenti a colori (formato minimo 10 x 15) della posizione richiesta. Per la pubblicità da collocare su edifici, una delle due fotografie deve essere estesa al basamento e tale da consentire l’esatta visione delle zone laterali con le insegne o pubblicità già esistenti. Quando la pubblicità interessa lo spigolo del fabbricato, la fotografia dovrà anche documentare il risvolto del basamento. Le fotografie relative ad insegne di esercizio devono essere riprese con saracinesche alzate.
b) un disegno esecutivo del mezzo pubblicitario, da produrre sull’apposito modulo fornito dall’Ufficio, più una copia fotostatica (fronte e retro) del modulo stesso. Il disegno dovrà contenere la precisazione di quote, sezioni, materiali, colori, l’esatta dicitura e carattere grafico proposto, con preciso riferimento agli elementi della facciata interessata dalla pubblicità, in scala grafica 1:50 del mezzo pubblicitario e in scala 1:100 della facciata interessata dell’edificio.
Inoltre:
- per le collocazioni di insegne a bandiera deve essere indicata la natura del marciapiede (rialzato o a raso) e la relativa larghezza;
- per le collocazioni su sedime pubblico o privato deve essere allegato anche il rilievo quotato, in scala non inferiore a 1:500 della porzione di area interessata con l’indicazione dell’esatta posizione richiesta, riferita ad elementi certi: marciapiedi, recinzioni, alberatura, elementi di arredo, edifici e n. 4 fotografie che riprendano l’area interessata dai quattro lati;
- per i murales o trompe-d’oeil deve essere allegata copia del parere preventivo rilasciato dal Settore Arredo e Immagine Urbana;
c) nulla-osta del proprietario dell’edificio o dell’area interessata; ovvero in caso di condominio, l’autorizzazione dell’amministratore come espressione della volontà emersa dall’assemblea condominiale;
d) per la collocazione di qualsiasi tipo di tenda, relativa ad attività commerciale o artigianale, dovrà essere allegata alla documentazione un campione del tessuto;
e) per gli impianti di grande formato aventi superficie superiore a mq. 8,5 (insegne a bandiera e poster) e per tutti quelli collocati sui tetti aventi struttura soggetta ad impatto eolico è richiesto progetto asseverato ai sensi della vigente normativa.
Per l’installazione di qualsiasi impianto pubblicitario luminoso o illuminato sul suolo o su edifici è necessario osservare le disposizioni della legge 46/1990.
4. La domanda relativa alla collocazione di pubblicità provvisoria (cartelli, paline, striscioni, gonfaloni e simili) su suolo pubblico in località diverse da quelle prestabilite dall’ufficio competente deve essere corredata del disegno e del rilievo quotato di cui al precedente comma 3 punto b); se la pubblicità provvisoria deve essere collocata su immobili ed aree private, alla domanda va allegata la fotografia dell’immobile e delle sue adiacenze.
5. Nel caso in cui la domanda per la nuova installazione di mezzi pubblicitari, per la loro variazione, non sia corredata dalla documentazione prevista dal presente articolo e l’interessato non provveda alla regolarizzazione nel termine di 30 giorni dal ricevimento della relativa richiesta, scritta, da parte dell’ufficio, la domanda stessa verrà archiviata.
6. L’Ufficio Comunale competente entro i 90 giorni successivi alla presentazione della domanda concede o nega l’autorizzazione. Il diniego deve essere motivato. Il termine di 90 giorni è prorogato dei tempi necessari per l’acquisizione dei pareri di altri Enti. Nel caso di impiantistica insistente su suolo pubblico, detto termine di 90 giorni può essere prorogato dei tempi strettamente necessari all’acquisizione del parere tecnico dei Settori competenti di questa Amministrazione; in tal caso, il termine per concedere o negare l’autorizzazione non dovrà comunque eccedere i 120 giorni decorrenti dalla richiesta. I termini di cui sopra saranno considerati interrotti nel caso in cui l’Ufficio Comunale inviti il richiedente a proporre soluzioni diverse o a produrre ulteriore documentazione ritenuta necessaria. In questi casi i termini saranno sospesi fino alla produzione degli atti richiesti e prorogati dei tempi necessari per l’acquisizione dei pareri di altri Enti.
7. Entro 90 giorni dalla data dell’autorizzazione, per gli impianti pubblicitari per affissioni e cartellonistica, il titolare è tenuto a consegnare, ad integrazione e completamento della pratica, numero 2 fotografie dell’impianto pubblicitario installato. In assenza di detta documentazione, ovvero la stessa facesse rilevare delle difformità tra la documentazione tecnica presentata con l’istanza e l’effettiva realizzazione e collocazione dell’impianto, l’autorizzazione potrà essere revocata.
8. Alle fattispecie di cui sopra non si applica l’Istituto del silenzio/assenso né della denuncia d’inizio attività di cui agli articoli 19 e 20 della Legge 241/1990, atteso che il rilascio dell’autorizzazione comunale comporta valutazioni tecniche e discrezionali.

ARTICOLO 4 BIS - PREVENTIVA AUTORIZZAZIONE UFFICI TECNICI. ESPOSTI

1. Il rilascio dell’autorizzazione prevista per le forme di pubblicità che comportano la posa in opera di impianti fissi è subordinata al parere favorevole dei Settori Tecnici comunali e del Comando della Polizia Municipale che esaminano le domande nell’ordine cronologico di presentazione e valutano la collocazione dei mezzi pubblicitari nel rispetto delle norme tecniche ambientali dettate dal Regolamento del Piano Generale degli Impianti e delle norme di attuazione del Nuovo Codice della Strada.
Avverso il parere negativo dei Settori Tecnici è ammessa la presentazione di esposto in carta semplice, indirizzato al Settore Pubblicità della Divisione Servizi Civici e Tributari, da presentarsi entro 30 giorni dalla notificazione del parere negativo.
2. Trascorso il termine di 30 giorni, il parere diviene definitivo e la pratica sarà archiviata.

ARTICOLO 5 - VALIDITA’ DELL’AUTORIZZAZIONE - RINNOVO - REVOCA - DUPLICATI

1. In conformità a quanto previsto dall’art. 53 comma 6 del D.P.R. 16 settembre 1996 n. 610 che stabilisce in 3 anni la validità dell’autorizzazione, tutte le autorizzazioni rilasciate prima dell’approvazione del Piano avvenuta con deliberazione del Consiglio Comunale il 2 marzo 1998 ed esecutiva dal 27 aprile 1998, scadranno il 31 dicembre 2001 Le autorizzazioni rilasciate dopo l’approvazione del Piano, scadranno il 31 dicembre del terzo anno successivo alla data del rilascio. Non è concesso il rinnovo dell’autorizzazione se il richiedente non è in regola con il pagamento del canone ovvero se la pubblicità in atto è difforme da quella precedentemente autorizzata.
L’autorizzazione si intende tacitamente rinnovata per gli impianti pubblicitari tipo insegne d’esercizio e insegne pubblicitarie collocati presso la sede dell’attività o nelle immediate pertinenze. L’Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare delle verifiche per le insegne di cui sopra alla scadenza del triennio. Per tutti gli altri impianti l’autorizzazione è rinnovabile dietro presentazione di domanda.
2. La domanda di rinnovo, anche cumulativa, deve essere presentata almeno 60 giorni prima della scadenza e deve essere corredata della seguente documentazione:
a) due fotografie a colori (10 x 15) dei mezzi pubblicitari in opera;
b) autodichiarazione redatta ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 di conformità del mezzo pubblicitario in opera, a quanto in precedenza autorizzato.
Non è concesso il rinnovo dell’autorizzazione se il richiedente non è in regola con il pagamento del canone ovvero se la pubblicità in atto è difforme da quella precedentemente autorizzata.
3. L’autorizzazione è sempre rilasciata in forma precaria ed è revocabile:
- per mancato pagamento per due annualità consecutive;
- per difformità rispetto all’oggetto dell’autorizzazione;
- per inadempimento degli obblighi derivanti dall’autorizzazione;
- in qualsiasi momento la Civica Amministrazione lo ritenga opportuno per il verificarsi di situazioni ritenute ostative, derivando dal permanere dell’impianto pregiudizio a diritti od interessi generali.
4. Il mancato ritiro dell’autorizzazione, ovvero la mancata attivazione della pubblicità richiesta, entro 90 giorni dalla data di comunicazione di avvenuto rilascio dell’autorizzazione, comporta l’annullamento dell’autorizzazione. Sono ammesse deroghe alla decadenza sopra citata qualora l’intestatario dell’autorizzazione ne faccia richiesta scritta validamente motivata.
5. Alla domanda per ottenere un duplicato dell’atto dell’autorizzazione deve essere allegata una dichiarazione redatta ai sensi del precitato D.P.R. 445/2000 contenente la descrizione dettagliata e le dimensioni dei mezzi in opera.

ARTICOLO 6 - VOLTURE DELL’AUTORIZZAZIONE, VARIAZIONE DEL MEZZO PUBBLICITARIO

1. Entro 90 giorni dalla cessione, ovvero dalla trasformazione o fusione della società titolare dell’autorizzazione, deve essere presentata domanda di voltura dal nuovo soggetto titolare. La domanda dovrà contenere la dichiarazione, redatta ai sensi del D.P.R. 445/2000, che i mezzi pubblicitari esistenti rispettano le norme dettate dal Piano Generale degli Impianti.
2. E’ concessa la voltura dell’autorizzazione purché siano stati assolti i pagamenti del canone dal cessante o vengano corrisposti dal subentrante.
3. Non è necessario effettuare la voltura dell’autorizzazione relativa ad una insegna nel caso in cui l’esercizio sia concesso in gerenza o locazione commerciale che comunque non abbia dato luogo a cessione.
4. Per effettuare voltura del mezzo pubblicitario è necessario corredare la domanda con:
a) documentazione fotografica alla data della domanda dell’impianto pubblicitario in opera con formato minimo 10 x 15;
b) i documenti previsti all’art. 4 comma 3 punto b).
5. L’omessa presentazione della domanda di voltura o l’effettuazione abusiva di variazione del mezzo pubblicitario, comporta la decadenza delle autorizzazioni precedentemente concesse, tutti gli impianti in atto saranno considerati abusivi e applicate le sanzioni previste dalla legge.
6. Non è necessario presentare domanda di voltura, ma una dichiarazione redatta ai sensi del D.P.R. 445/2000, nei casi in cui sia solamente cambiata la denominazione o la ragione sociale, restando invariata la Partita Iva, il Codice Fiscale.

ARTICOLO 7 - CESSAZIONE DELLA PUBBLICITA’ MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI E RIMOZIONE

1. La denuncia di cessazione della pubblicità o la revoca dell’autorizzazione comporta l’obbligo della restituzione dell’autorizzazione e della rimozione integrale dell’impianto nonché il ripristino delle condizioni preesistenti. Della rimozione integrale dell’impianto e del ripristino delle condizioni preesistenti risponde il proprietario o l’amministratore delle stabile in caso di irreperibilità del titolare dell’autorizzazione. La mancata osservanza delle norme contenute nel presente articolo comporta l’applicazione delle sanzioni amministrative previste degli articoli 22 e 23 del presente Regolamento.
2. Il titolare dell’autorizzazione è responsabile di tutto quanto attiene alla sicurezza e allo stato di manutenzione e solleva la Civica Amministrazione da ogni responsabilità civile o penale conseguente alla realizzazione dell’iniziativa.
3. I mezzi pubblicitari, le insegne di esercizio, le targhe, i pannelli, i cartelli in genere e gli impianti per affissioni devono essere sottoposti a periodici accertamenti sullo stato di conservazione a cura dei titolari dell’autorizzazione e dagli stessi mantenuti sempre in perfetto ordine; qualora venga accertato che lo stato di conservazione non sia più rispondente alle esigenze di estetica e/o di statica, l’Amministrazione Comunale potrà richiederne il ripristino fissandone il termine. Trascorso inutilmente il termine stabilito, il Comune procederà alla revoca dell’autorizzazione e alla rimozione coatta addebitando agli interessati le relative spese. Tutte le strutture delle insegne di esercizio alle quali viene tolta unilateralmente efficacia pubblicitaria (copertura dell’insegna) devono essere rimosse entro 30 giorni.
4. E’ consentito, previa nulla osta dell’ufficio competente, un lieve spostamento o un diverso orientamento del mezzo pubblicitario sia per esigenze di pubblica utilità sia per adattare il mezzo in opera alle innovazioni intervenute sull’assetto viario o ambientale.
5. Sui cartelli pubblicitari, al fine di facilitare i controlli e indirizzare sollecitamente gli interventi resisi necessari, dovrà essere indicata la ditta proprietaria o quella che ha eseguito il collocamento del cartello stesso e il numero di protocollo dell’autorizzazione. Il contrassegno non deve superare le misure di cm. 30 x 15.
6. La rimozione unilaterale dei mezzi pubblicitari nel corso dell’anno, non dà diritto ad alcun rimborso del canone versato o dovuto per detto anno. Se la rimozione è conseguente alla revoca della concessione o dell’autorizzazione effettuata dall’Autorità Competente, per esigenze ed utilità pubblica, è dovuta la restituzione della quota del canone anticipato, senza interessi, a decorrere dal giorno successivo alla effettiva rimozione del mezzo pubblicitario, esclusa ogni altra indennità o compenso.
7. La rinuncia all’autorizzazione deve essere presentata entro il 31 gennaio di ogni anno per gli impianti pubblicitari rimossi entro il 31 dicembre dell'anno precedente. In caso contrario l’autorizzazione si intende prorogata e dovrà essere corrisposto il canone per l’intero anno.
8. Qualora la cessazione o la sostituzione in corso d’anno, di un mezzo pubblicitario con funzione di insegna di esercizio, determini una superficie di esposizione pubblicitaria uguale o inferiore a 5 mq, l’esenzione di cui all’art. 2 bis della Legge 75/2002, viene applicata a partire dall’anno successivo.

ARTICOLO 8 - NORME TECNICHE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI TEMPORANEI IN OCCASIONE DI MANIFESTAZIONI E INIZIATIVE VARIE

1. Nella parte A del territorio comunale e nel perimetro compreso tra i Corsi Moncalieri, Casale, Tortona, Novara, Vigevano, Mortara, Svizzera, Racconigi, Rosselli, Dante, ad eccezione del sedime stradale dei Corsi Tortona, Novara, Vigevano, Mortara, non è mai ammessa la collocazione di cartelli, tabelloni e paline a carattere temporaneo su preesistenza edilizia o isolati, salvo i totem pedonali. Possono invece essere autorizzati cartelli e tabelloni temporanei su steccati, cantieri e recinzioni provvisorie con le modalità previste dall’art. 12 punto C.3.2 del vigente Piano generale degli impianti pubblicitari.
2. La collocazione provvisoria di cartelli di dimensioni massime m. 6 x 3, di gonfaloni, paline con dimensioni massime di m. 1,20 x 0,80 ed altri supporti pubblicitari provvisori è autorizzata in occasione di saloni di esposizione, manifestazioni, mostre, convegni a carattere istituzionale, commerciale, culturale, politico, sindacale, religioso, sportivo e di altre manifestazioni di rilevante interesse per la Città.
Dette forme pubblicitarie, dovranno essere installate su strutture e nelle posizioni consentite, e possono rimanere in opera solamente durante il periodo della manifestazione cui si riferiscono e comunque per un tempo non superiore ai 30 giorni, compresi i tempi necessari per la posa in opera e rimozione. Le autorizzazioni non possono comunque essere rinnovate, salvo quelle in cui siano titolari istituzioni pubbliche.
3. Le paline, con le limitazioni e le modalità tecniche previste dal Piano Generale degli Impianti Pubblicitari, potranno essere collocate anche per iniziative commerciali, collegate o no alle manifestazioni precitate, per un periodo massimo (compresi i tempi necessari per la posa in opera e rimozione) di 15 giorni, coincidenti con la prima o la seconda quindicina di ogni mese.
Le domande ed i relativi pagamenti non potranno essere effettuati prima di 10 giorni dall’inizio della quindicina, e non potranno essere rinnovate.
4. Nell’autorizzare la pubblicità relativa ai saloni di esposizione predetta, dovrà essere data precedenza a quella degli Enti promotori.
5. L’autorizzazione all’effettuazione della pubblicità a mezzo di totem pedonale è contemporaneamente concessione all’occupazione del suolo per la superficie d’ingombro equivalente.

ARTICOLO 9 - SUDDIVISIONE DEL TERRITORIO CITTADINO

1. Ai fini della collocazione degli impianti pubblicitari, in aderenza a quanto previsto dal nuovo P.R.G. che ha stabilito che anche gli interventi della pubblicità debbano confrontarsi con un’articolazione del territorio cittadino che tenga conto degli elementi strutturali storico-urbanistici, il Piano Generale degli impianti pubblicitari (approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 2 marzo 1998 e successive modificazioni) prevede la suddivisione del territorio in zona A e zona B. Al contenuto tecnico-programmatico di tale piano deve adeguarsi chi intende attuare iniziative pubblicitarie che sono ivi dettagliatamente elencate ed esaminate sotto il profilo della loro maggiore o minore incidenza sull’ambiente e sull’arredo urbano.

ARTICOLO 10 - LIMITI E DIVIETI PER INIZIATIVE PUBBLICITARIE

1. Tenuto conto dei limiti imposti dal vigente codice della strada (art. 23 D.Lgs. 285/1992 - articoli dal 47 al 59 del D.P.R. 495/1992 - D.P.R. 610/1996) ai mezzi pubblicitari che interessano la viabilità, sono in generale vietati:
A. I mezzi pubblicitari di qualunque specie e le tende che per dimensioni, forma, colore, disegno ed ubicazione possono ingenerare confusione con la segnaletica stradale ovvero renderne difficile la comprensione o ridurne la visibilità o l’efficacia.
B. I cartelli e le paline collocati sul suolo pubblico o privato posizionati a meno di 3 metri dagli incroci, impianti semaforici e dagli altri mezzi pubblicitari.
C. I mezzi pubblicitari rifrangenti o luminosi che possono produrre abbagliamento e quelli a messaggi variabili aventi un periodo di variabilità inferiore a 30 secondi in posizione trasversale al senso di marcia dei veicoli.
D. I mezzi pubblicitari con l’inserimento di luci di colore rosso, verde o giallo, collocati ad una distanza inferiore a metri 15 dagli impianti semaforici (ad eccezione delle deroghe previste dalla legge).
E. Le preinsegne, che non possono comunque essere né luminose né illuminate, di dimensioni superiori a m. 1,5 x 0,30 o inferiori a m. 1,20 x 0,20 posizionate a meno di 3 metri dagli incroci. L’impianto può essere collocato, previo consenso del proprietario dell’immobile, soltanto a ridosso degli edifici o recinzioni, salvo casi eccezionali da valutare singolarmente. L’impianto deve avere un’altezza massima non superiore a 3 mt. e l’indicatore di attività più vicino al suolo non dovrà essere collocato a meno di mt. 1,5, deve avere da un minimo di 4 ad un massimo di 6 indicatori di attività. La singola attività non può essere ripetuta su più di due indicatori per impianto. La collocazione non è ammessa all’interno della parte A del territorio comunale così come indicato nel Piano Generale degli Impianti, e non deve distare più di 5 km dal luogo ove è ubicata la ditta.
Si definisce "preinsegna" la scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento, ed eventualmente da simboli e da marchi, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa.
F. Sono inoltre vietate:
1) Le scritte con caratteri adesivi fuori dal vano della vetrina o della porta d’ingresso dell’esercizio.
2) Le scritte con vernice su fondo stradale, sugli alberi e sui pali.
3) Mezzi pubblicitari di qualsiasi genere sugli alberi, arbusti, siepi, monumenti e fontane.
4) Cartelli, piloni, paline relativi a singoli punti di vendita carburanti al di fuori delle loro singole aree di esercizio.
5) La collocazione di qualunque installazione pubblicitaria diversa da quella segnaletica sulle isole di traffico delle intersezioni canalizzate ed aree di intersezione; è invece consentito il posizionamento di mezzi pubblicitari nelle intersezioni, qualora questi vengano collocati su banchine rialzate interdette alla circolazione veicolare e pedonale.
6) L’apposizione di messaggi pubblicitari sui bordi dei marciapiedi e dei cigli stradali.
7) L’apposizione sui chioschi di mezzi pubblicitari non attinenti all’attività svolta.
8) L’affissione di manifesti al di fuori degli appositi spazi.
9) La pubblicità fonica al di fuori delle seguenti fasce orarie: 9,30 - 12,30 / 15,30 - 18,30 e in prossimità di ospedali e cliniche.
10) Impianti pubblicitari collocati su colonne, balaustre e inferriate decorate, su fregi, cornici o qualunque altro elemento architettonico atto a caratterizzare l’immagine.
11) Le vetrofanie che presentino soluzioni precarie o disordinate.
12) Le luci a rapido movimento o intermittenti; la luminosità in generale deve essere contenuta a livelli tali da non creare disturbo.
13) Nuove vetrinette mobili se non in caso di progettazione coordinata per ambiti o ripristino di preesistenza storica.
14) La collocazione di striscioni attraverso le vie nella Parte A del territorio cittadino. E’ consentita quella nella Parte B in occasione di manifestazioni a carattere temporaneo quali congressi, fiere campionarie, gare sportive, etc.
15) La distribuzione di volantini a carattere pubblicitario o commerciale nelle vie e protendimenti di 20 mt. di cui all’ordinanza n. 2719 del 10 dicembre 1998 con l’applicazione in caso di trasgressione delle sanzioni ivi previste (4).
16) Le iniziative pubblicitarie, su qualsiasi mezzo pubblicitario, avente per oggetto i servizi funerari genericamente intesi, a meno di 250 mt. da ingressi d’ospedali, camere mortuarie, ricoveri, istituti per anziani, cimiteri. Sono escluse dal divieto le insegne d'esercizio indicanti la sede dell'attività.
G. Le transenne parapedonali con elementi pubblicitari sono autorizzate, in conformità a quanto disposto dall’art. 51 c. 8 del D.P.R. 495/1992 (Regolamento di attuazione del D.Lgs. n. 285/1992), sentito il parere del Settore Arredo urbano della Divisione Ambiente e Mobilità che definisce le dimensioni, le tipologie e i colori, sia delle transenne che degli spazi pubblicitari nelle stesse inseriti, tenuto conto delle circostanze, contesto storico-ambientale e architettonico del luogo. I messaggi pubblicitari che insistono sulle stesse non potranno essere collocati a meno di 5 metri dagli incroci, impianti semaforici ed altri impianti pubblicitari. E’ fatto obbligo alle Ditte titolari di tali autorizzazioni di esporre una targhetta identificabile.
H. Per la collocazione di mezzi pubblicitari temporanei che interessano la viabilità, tenuto conto dei limiti imposti dal vigente Codice della Strada (art. 23 D.Lgs. 285/1992 - articoli dal 47 a 59 del D.P.R. 495/1992 - D.P.R. 610/1996) e delle norme tecniche dettate dall’art.8 del presente Regolamento, si devono rispettare le seguenti modalità:
- il messaggio pubblicitario posto in essere dagli Enti promotori deve essere limitato alla pubblicizzazione della manifestazione, convegno, esposizione ecc.; non deve essere costituito da materiale cartaceo e su ogni cartello o palina pubblicitaria deve essere indicata chiaramente la denominazione della Ditta installatrice;
- i manufatti dovranno essere installati ad una distanza di circa 3 metri dai fusti degli alberi; dovrà in ogni caso essere garantita l’integrità delle piante e del verde pubblico in genere;
- i manufatti non dovranno essere posizionati a ridosso di altri impianti pubblicitari o coprire pubblicità già esistenti;
- le paline dovranno essere posate a non meno di metri 10 l’una dall’altra e a non meno di metri 20 dagli incroci. La proiezione a terra della loro massima sporgenza dovrà distare non meno di metri 1,5 dal più vicino binario tranviario;
- le paline con frecce indicatrici delle manifestazioni, in numero massimo di 250, dovranno essere collocate secondo l’itinerario di interesse delle medesime, rispettando la specifica normativa vigente in materia di segnaletica per la circolazione stradale. E’ fatto divieto assoluto di posizionare detti mezzi a ridosso dei segnali semaforici, dei pali dell’illuminazione pubblica e della segnaletica stradale.
I. Sui veicoli è consentita la pubblicità unicamente in rispetto di quanto disposto dall’art. 57 del Regolamento di attuazione del Nuovo Codice della Strada (5) D.P.R. 495/1992

ARTICOLO 10 BIS - OLIMPIADI INVERNALI 2006

1. Non vengono rilasciate autorizzazioni per mezzi o iniziative pubblicitarie, senza la preventiva autorizzazione scritta del Comitato per l’Organizzazione di XX Giochi Olimpici Invernale Torino 2006 che utilizzino qualsiasi marchio o altro segno distintivo del Comitato Internazionale Olimpico e/o del Comitato per l’Organizzazione dei XX Giochi Olimpici Invernali Torino 2006 e/o del CONI, e/o del Comitato Internazionale Paralimpico, ovvero implichino o lascino intendere, direttamente o indirettamente, l’esistenza di una sponsorizzazione, licenza, autorizzazione o altra forma di associazione, di un prodotto, servizio o impresa, con i XX Giochi Olimpici Invernali Torino 2006 o con i IX Giochi Paralimpici e/o con il Comitato Internazionale Olimpico e/o con il Comitato per l’Organizzazione del XX Giochi Olimpici Invernali Torino 2006 e/o con il CONI.
2. In conformità con quanto previsto dal Contratto della Città Ospite e sue Appendici, stipulato a Seul dalla Città di Torino ed il CIO il 19 giugno 1999, in prossimità e durante lo svolgimento dei Giochi Olimpici e Paralimpici, e comunque per il periodo di tempo che verrà specificato dagli Organi preposti in conformità con le indicazioni del Comitato per l’Organizzazione dei XX Giochi Olimpici Invernali Torino 2006, sono lasciati in uso esclusivo al Comitato per l’Organizzazione dei XX Giochi Olimpici Invernali Torino 2006, o ai terzi dallo stesso indicati, gli impianti e gli spazi pubblicitari, relativi sia a pubblicità permanente che temporanea, diversi dalle insegne e pre-insegne, situati nelle prossimità delle aree circostanti i siti olimpici e/o le venues olimpiche (competitive o non competitive) o dei percorsi di accesso agli stessi.

TITOLO II - L’APPLICAZIONE DEL CANONE

ARTICOLO 11 - NATURA ED OGGETTO DEL CANONE

1. Il canone previsto dal presente regolamento è il corrispettivo che deve essere pagato a fronte di un provvedimento amministrativo di autorizzazione emesso dal Comune di Torino che consente al richiedente di installare od effettuare iniziative pubblicitarie nell’ambito del territorio comunale. Il canone è altresì dovuto in caso di installazioni pubblicitarie abusive, fatte salve le sanzioni.
2. Il canone è corrisposto in base alle tariffe determinate dal Comune per le singole fattispecie.
3. Ai sensi della Legge 75/2002 articolo 2 bis, comma 1, il canone non è dovuto per le insegne di esercizio delle attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, per la superficie complessiva fino a 5 metri quadrati.

ARTICOLO 12 - SOGGETTO PASSIVO E TITOLARITA’ DEL CANONE

1. Il canone è dovuto al Comune dal titolare dell’autorizzazione.
2. E’ solidalmente obbligato al pagamento del canone colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.
3. Salvo i casi previsti dagli articoli 2 e 18 del presente regolamento, qualsiasi iniziativa pubblicitaria posta in essere senza la preventiva autorizzazione è da considerarsi abusiva.

ARTICOLO 13 - CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DEL CANONE

1. Le tariffe del canone per l’installazione dei mezzi pubblicitari sono determinate dal Consiglio Comunale a norma dell’art. 54 del D.Lgs. 446/1997 (6) sulla base dei seguenti elementi:
A) Il maggiore o minore impatto ambientale dei mezzi pubblicitari autorizzati in rapporto alla loro collocazione e alla loro incidenza sull’arredo urbano con particolare riferimento alla superficie ed alla illuminazione dell’impianto pubblicitario.
B) Per le insegne di esercizio la maggiore o minore importanza delle vie, strade, piazze ed aree pubbliche desunta dagli elementi di centralità, intensità abitativa, flusso turistico e commerciale e densità di traffico pedonale o veicolare.
A tal fine è recepita la suddivisione delle strade cittadine in 5 categorie prevista dall’art. 9 del Regolamento per l’applicazione del canone sull’occupazione di spazi ed aree pubbliche ed approvate con deliberazione dal Consiglio Comunale del 21 dicembre 1998.
C) Per la pubblicità effettuata mediante affissione diretta, il canone va commisurato all’anno solare.
2. soppresso

ARTICOLO 14 - DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE - CRITERI GENERALI

1. Al fine di tenere conto del maggiore o minore impatto ambientale, dell’incidenza sull’arredo urbano degli specifici mezzi pubblicitari, nonché della collocazione degli stessi su bene pubblico o privato, alla tariffa ordinaria sono applicati predeterminati coefficienti moltiplicatori. Le tipologie di impianti che sono soggetti all’applicazione dei coefficienti moltiplicatori della tariffa di riferimento, sono indicati nell’allegato A del presente regolamento.
2. In rapporto alla maggiore o minore incidenza sull’arredo urbano dei mezzi pubblicitari i canoni sono diversificati a seconda se gli stessi sono:
a) opachi ovvero luminosi o illuminati;
b) di superficie complessiva fino a mq. 5,50 (primo scaglione), tra mq. 5,51 e 8,50 (secondo scaglione) ovvero superiore a mq. 8,50 (terzo scaglione).
3. Per le insegne d’esercizio, le strade, aree e spazi pubblici in cui le stesse sono collocate, sono classificate nelle cinque categorie di cui alla lettera B del precedente art. 13 e a ciascuna, è attribuito un coefficiente come sotto indicato:
     categoria I     coefficiente   1,00
     categoria II    coefficiente   0,85
     categoria III   coefficiente   0,75
     categoria IV  coefficiente   0,65
     categoria V   coefficiente   0,50
4. Se l’insegna di esercizio autorizzata è allocata agli angoli di vie, corsi o piazze classificate in categorie diverse, per tutto l’impianto si applica la tariffa prevista per l’indirizzo ove ha sede l’attività.
5. Sono equiparate alle insegne d’esercizio i mezzi pubblicitari collocati nelle sedi di attività economiche se relativi a marchi o prodotti oggetto dell’attività ivi svolta.
6. Se la pubblicità viene effettuata su suolo comunale, le singole tariffe sono maggiorate in attuazione di quanto previsto dall’art. 62 punto 2 f) della Legge 446/1997.
7. Tariffe e maggiorazioni differenziate sono determinate per:
a) pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell’impresa;
b) pubblicità effettuata con veicoli per conto terzi;
c) pannelli e proiezioni con messaggio variabile e simili;
d) pubblicità effettuata con striscioni (art. 10 punto 14);
e) pubblicità con aeromobili o palloni frenati;
f) pubblicità in forma ambulante (distribuzione manifestini, mezzi o cartelli pubblicitari portati da persone);
g) pubblicità effettuata in forma sonora;
h) pubblicità effettuata con mezzi gonfiabili e volumetrici;
i) paline;
j) gonfaloni;
k) cartelli provvisori su suolo.
Per la definizione oggettiva dei singoli mezzi pubblicitari e per le loro caratteristiche generali e specifiche si intendono recepite le norme contenute nell’art. 47 e seguenti del D.P.R. 495/1992 nonché quelle previste dal Piano Generale degli impianti pubblicitari (deliberazione del Consiglio Comunale del 2 marzo 1998 e successive modifiche) che ha fissato i limiti dimensionali e le distanze da osservare per la posa in opera degli stessi impianti nell’ambito del centro abitato cittadino.
8. Le tariffe previste al comma 1 del presente articolo sono approvate dal Consiglio Comunale con la deliberazione da allegare al bilancio di previsione, a norma dell’art. 54 del D.Lgs. 446/1997. L’omesso aggiornamento annuale delle tariffe comporta l’applicazione per l’anno successivo di quelle in vigore.

ARTICOLO 15 - MODALITA’ PER L’APPLICAZIONE DELLE TARIFFE

1. Per determinare le tariffe delle varie tipologie di mezzi pubblicitari occorre tenere presente:
A) Norme a carattere generale:
a) per il calcolo dell’area assoggettata al canone si deve tener conto di tutto il mezzo atto a ricevere messaggi pubblicitari e non soltanto della superficie occupata da scritte. La cornice dichiarata è esclusa dal calcolo;
b) il canone è commisurato alla superficie della minima figura piana geometrica in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario indipendentemente dal numero e dalla dimensione dei messaggi in esso contenuti;
c) per i mezzi pubblicitari costituiti da parti luminose e da parti opache la liquidazione del canone si dovrà calcolare sulla base di tariffe differenziate;
d) per i mezzi pubblicitari bifacciali il canone è calcolato in base alle superfici di ogni singola facciata.
B) Norme specifiche:
a) sono considerati mezzi pubblicitari autonomi le insegne o simili che diffondono un messaggio compiuto;
b) il canone per la pubblicità all’esterno di veicoli per il trasporto pubblico, è dovuto soltanto se la licenza di esercizio è rilasciata dal Comune di Torino. I veicoli omologati come autopubblicitarie e per mostre pubblicitarie, di cui all’art. 203 comma 2 lett. a) del D.P.R. 495/1992, se operano nel territorio del Comune, con sosta permanente e continuativa, devono essere preventivamente autorizzati dall’Ente proprietario della strada e devono corrispondere il canone in funzione della superficie pubblicitaria esposta e per il periodo di permanenza. Valgono i limiti e divieti, posti dal Piano Generale degli Impianti, di cui agli articoli 11 e 12;
c) il canone per la pubblicità esterna installata su veicoli ad uso privato e loro eventuali rimorchi:
- se effettuata per conto proprio da una impresa è dovuto, fermo restando l’esenzione prevista dal successivo art. 18 punto 1 - h) se il proprietario è residente in Torino ovvero se l’impresa ha in Torino la sede o una dipendenza o una succursale;
- se effettuata per conto altrui a titolo non oneroso è dovuto per il periodo in cui i veicoli operano nel territorio del Comune di Torino;
il canone previsto al precedente punto c) è dovuto dall’eventuale rimorchio (considerato come veicolo autonomo) anche se lo stesso circoli occasionalmente;
d) il canone da applicare alla pubblicità effettuata con pannelli luminosi a messaggio variabile o intermittente è determinato in base alla superficie del mezzo pubblicitario indipendentemente dal numero dei messaggi emessi;
e) il canone da applicare alla pubblicità effettuata mediante distribuzione di manifestini e/o oggetti promozionali è dovuto per ciascuna persona o distributore fisso utilizzato per la distribuzione indipendentemente dalla quantità di materiale distribuito;
f) per la pubblicità sonora il canone è applicato per ciascun punto di diffusione della pubblicità, ovvero per ciascun veicolo circolante nelle ore consentite (dalle 9,30 alle 12,30 e dalle 15,30 alle 18,30 dei giorni non festivi);
g) per i mezzi pubblicitari polifacciali il canone è calcolato in base alla superficie complessiva delle facciate utilizzate;
h) per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche e per i mezzi gonfiabili il canone è calcolato in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso;
i) i festoni di bandierine e simili nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro si considerano, agli effetti del calcolo della superficie oggetto del canone come un unico mezzo pubblicitario.

ARTICOLO 16 - MODALITA’ DI DETERMINAZIONE DEL CANONE

1. Il canone per l’installazione di mezzi pubblicitari è il corrispettivo annuale (per le autorizzazioni permanenti) o giornaliero (per quelle temporanee) rapportato all’unità di misura prevista in relazione alle singole tipologie di mezzi pubblicitari impiegati. Il canone minimo non può essere inferiore a quello corrispondente a 10 giorni.
2. Il corrispettivo giornaliero è pari alla trecentesima parte di quello annuale.
3. Il canone annuo o giornaliero deve essere indicato nell’atto di autorizzazione se previsto.
4. Per le insegne di esercizio il canone è commisurato alla superficie di ogni insegna posta in essere nell’esercizio stesso arrotondata per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, al mezzo metro quadrato superiore. Per gli altri mezzi pubblicitari, se inferiori al metro quadrato, le superfici si arrotondano per eccesso ad un metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, al mezzo metro quadrato.

ARTICOLO 17 - MODALITA’ E TERMINI PER IL PAGAMENTO DEL CANONE

1. Autorizzazioni di durata inferiore o uguale all'anno:
- Il pagamento del canone deve essere effettuato contestualmente al rilascio dell'autorizzazione e completato entro la data di scadenza della stessa.
- Qualora l'importo del canone superi Euro 1.549,37 sarà facoltà dell'Ufficio concederne la rateazione.
- La riscossione è gestita dal Comune in forma diretta. Il pagamento deve avvenire tramite posta a mezzo di c.c.p. ovvero tramite assegno circolare non trasferibile o per contanti presso le casse municipali abilitate o presso la Tesoreria Comunale ovvero nelle altre forme stabilite dall'Amministrazione Civica.
2. Autorizzazioni di durata superiore all'anno:
- Il primo pagamento deve essere corrisposto al rilascio dell’autorizzazione ed è commisurato al tempo intercorrente fra la data di collocazione, che si dà per avvenuta 15 giorni dopo la data di autorizzazione ed il 31 dicembre successivo. Per importi superiori a Euro 1.549,37, se richiesta la rateizzazione, il pagamento deve essere completato entro la fine dell’anno.
- Il canone relativo agli anni successivi è commisurato ad anno solare ed è riscosso dal Comune conformemente alle disposizioni di cui all’art. 32 del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46 come sostituito dall’art. 2, comma 1 lettera c) del D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 326 (7).
3. L’Amministrazione Comunale nella delibera quadro delle tariffe fissa il termine entro il quale eseguire il pagamento del canone, se la riscossione avviene in un’unica soluzione, ovvero i termini per il versamento delle rate nel caso di riscossione rateale.
4. Per i pagamenti non corrisposti o eseguiti oltre i termini di cui al comma precedente, trovano applicazione gli interessi di legge.

ARTICOLO 18 - FORME PUBBLICITARIE NON ASSOGGETTATE AL CANONE

1. Sono esenti dal pagamento del canone e non necessitano di autorizzazione:
a) I mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferiscono all’attività negli stessi esercitata purché non superino la superficie di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
b) gli avvisi al pubblico collocati in aree visibili dalla pubblica via, riguardanti la localizzazione o l’utilizzazione dei servizi di pubblica utilità , purché non superino la superficie di mezzo metro quadrato;
c) gli avvisi al pubblico riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, purché non eccedenti la superficie di un quarto di metro quadrato;
d) le targhe collocate presso l’ingresso degli edifici ove si svolge l’attività pubblicizzata di superficie non superiore a un quarto di metro quadrato, limitatamente ad una per attività, purché l’edificio non sia sottoposto a vincoli,e vengano osservate le prescrizioni del Piano Generale degli Impianti Pubblicitari;
e) i manifesti e le locandine collocate sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferiscano alle rappresentazioni in programmazione;
f) la pubblicità, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
g) la pubblicità esposta presso le stazioni e le fermate dei servizi di trasporto e parcheggio pubblico o nelle pensiline se inerente l’attività esercitata dall’impresa di trasporto;
h) l’indicazione del marchio, della ragione sociale e dell’indirizzo dell’impresa sui veicoli dell’impresa stessa;
i) la distribuzione di volantini e le altre forme di propaganda ambientale di cui all’art. 14 comma 7 lettera f) non relative ad attività commerciali; i mezzi pubblicitari, ad eccezione dei volantini, di superficie inferiore a trecento centimetri quadrati;
l) i mezzi pubblicitari collocati all’interno di androni e cortili chiusi;
m) vetrine esposizioni.
2. Sono esenti dal pagamento del canone, ma necessitano di autorizzazione (sempreché non rientrino nei casi di cui al comma 1):
a) la pubblicità effettuata per i propri fini istituzionali dallo Stato, dagli enti pubblici, dalle Aziende speciali e dalle Istituzioni del Comune di Torino;
b) le insegne, targhe e simili apposte per l’individuazione delle sedi di associazioni, fondazioni, partiti politici, comitati ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro. Per i circoli privati e associazioni sportive non dovrà essere superata la superficie di mezzo metro quadrato;
c) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie;
d) le preinsegne di informazione turistica;
e) la pubblicità relativa ad iniziative aventi esclusivo scopo benefico, assistenziale e religioso.
f) le locandine, la pubblicità effettuata in forma sonora, non relative ad attività commerciali;
g) le insegne relative alle testate della stampa giornaliera e periodica, anche se luminose, collocate alle condizioni previste dal Piano Generale degli Impianti sulle sole facciate esterne delle edicole, dei chioschi, nelle vetrine o sulle porte d’ingresso dei negozi ove si effettua la vendita.

ARTICOLO 19 - RIDUZIONE DEL CANONE

1. Il canone è ridotto a metà:
a) per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni, partiti politici, sindacati ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro, per lo svolgimento dei compiti previsti dai rispettivi statuti;
b) per la pubblicità relativa a manifestazioni culturali e sportive, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli Enti Pubblici territoriali;
c) per la pubblicità relativa agli spettacoli viaggianti.

ARTICOLO 20 - COMMISURAZIONE DEL CANONE PER SITUAZIONI PARTICOLARI

1. Tenuto conto della natura contrattuale del canone, il Comune può, con deliberazione della Giunta Comunale:
a) stipulare con terzi convenzioni nelle quali il canone può essere compensato in tutto o in parte con prestazioni di pubblico interesse o utilità;
b) per eventi eccezionali e per manifestazioni di rilevante interesse turistico per la Città, determinare specifici canoni da corrispondere tenendo conto della superficie occupata e della tipologia della pubblicità.
2. Sulla base degli indirizzi dati annualmente dal Consiglio Comunale con la deliberazione in tema di tributi locali, tariffe, rette, canoni, nella quale sono definiti anche le percentuali di riduzione ovvero di esenzione ed i riferimenti economici e territoriali generali per la loro applicazione, la Giunta Comunale provvederà a deliberare le relative agevolazioni per le seguenti fattispecie:
a) attività commerciali ed artigianali insediate in zone della città nelle quali si svolgono lavori di pubblica utilità che precludono il traffico veicolare o pedonale per una durata superiore a 6 mesi, per tutto il periodo interessato dalla predetta limitazione;
b) attività commerciali ed artigianali interessate da grandi cantieri per la realizzazione di imponenti lavori pubblici di lunga durata quali la costruzione della metropolitana, dei passanti ferroviari e delle opere destinate alle Olimpiadi 2006 ed insediate oltre che nelle aree precluse al traffico veicolare o pedonale, di cui alla precedente lettera a), anche nelle vie trasversali, a ridosso delle zone di esclusivo cantiere, che sopportano l'incremento del traffico derivante dalla diminuzione dell'accessibilità all'area preclusa.
3. Qualora le insegne d’esercizio siano occultate da ponteggi o strutture similari per un periodo superiore a 6 mesi, è data facoltà di collocare pubblicità provvisoria esterna al ponteggio di superficie non superiore a quella in opera per il periodo interessato alla limitazione, con esenzione dal canone.
4. In specifici ambiti territoriali oggetto di progetti di riqualificazione urbana ovvero nell’ambito di programmi di sostegno per nuove attività imprenditoriali, la Giunta Comunale può deliberare una riduzione del canone dovuto per le insegne d’esercizio.

ARTICOLO 21- VERSAMENTI E RIMBORSI

1. Gli incassi a titolo ordinario non vengono effettuati qualora le somme da riconoscere siano inferiori o uguali a Euro 12,00 per anno, ad esclusione degli incassi riferiti al Cimp temporaneo.
2. Le richieste di rimborso di quanto indebitamente versato devono essere presentate con apposita istanza debitamente documentata entro il termine decennale previsto dall’art. 2946 C.C..
3. L’amministrazione comunale dovrà evadere le suddette richieste emettendo un provvedimento di accoglimento o di rigetto entro il termine di 180 giorni decorrenti dal momento di presentazione dell’istanza.
4. I rimborsi, esclusivamente per le somme pagate e non dovute per l’anno in corso, possono essere concessi anche attraverso compensazione con somme dovute nello stesso anno.
5. Qualora il rimborso di somme dovute dall’Amministrazione venga eseguito oltre i 180 giorni dalla richiesta, sono dovuti interessi calcolati in misura pari al tasso di interesse legale.

ARTICOLO 21 BIS - DILAZIONE, SOSPENSIONE E RATEAZIONE DEL PAGAMENTO

1. Con deliberazione della Giunta Comunale, i termini ordinari di versamento delle risorse di entrata possono essere sospesi o differiti per tutti o per determinate categorie di contribuenti, interessati da gravi calamità naturali o individuati con criteri precisati nella deliberazione medesima, se non diversamente disposto con legge statale.
2. Fuori dalle ipotesi di cui all'art. 17 comma 1 del presente Regolamento, su richiesta del contribuente, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà finanziaria, può essere concessa dal dirigente responsabile della risorsa d'entrata, la ripartizione del pagamento delle somme dovute, a fronte di cartelle di pagamento, avvisi di contestazione secondo un piano rateale predisposto dall'ufficio e firmato per accettazione dal contribuente, che si impegna a versare le somme dovute, secondo le indicazioni contenute nel suddetto piano, entro l'ultimo giorno di ciascun mese. Sugli importi rateizzati sono dovuti gli interessi previsti dall'articolo 14 del Regolamento delle entrate di natura fiscale vigente.
3. Il dirigente responsabile della risorsa d’entrata dovrà dare riscontro alla richiesta di rateazione entro 60 giorni dal suo ricevimento.
4. La rateazione non è consentita:
- quando è iniziata la procedura esecutiva coincidente con il pignoramento mobiliare od immobiliare ovvero con il fermo amministrativo;
- quando il richiedente risulta moroso relativamente a precedenti rateazioni o dilazioni;
- se l’importo complessivamente dovuto è inferiore a Euro 258,23.
5. La durata del piano rateale non può eccedere i tre anni, se l’importo complessivamente dovuto è inferiore a Euro 5.164,57 ed i cinque anni se superiore.
6. L’ammontare di ogni rata mensile non può essere inferiore a Euro 103,20.
7. L’ufficio, qualora le somme rateizzate superino l’importo di Euro 5.164,57, può richiedere in casi di dubbia esigibilità, adeguata garanzia fidejussoria o bancaria o assicurativa per un importo pari al credito complessivamente vantato dall’Amministrazione.
8. In caso di mancato pagamento di una rata, alle scadenze stabilite nel piano di rateazione, il contribuente decade automaticamente dal beneficio della rateazione e le somme dovute sono immediatamente riscuotibili tramite ruolo maggiorato di spese di riscossione.

ARTICOLO 22 - SANZIONI AMMINISTRATIVE E INTERESSI

1. Le violazioni al presente Regolamento sono sanzionate nell’osservanza delle disposizioni di carattere generale di cui alla Legge 689/1981. Alle iniziative pubblicitarie prive della preventiva autorizzazione si applica la sanzione amministrativa pecuniaria pari al doppio dell’importo della relativa tariffa (art. 62 c. 2 lett. e del D.Lgs. 446/1997). Resta ferma l’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’art. 23 del D.Lgs. 285/1992 ovvero, se non comminabili, di quelle stabilite dall’art. 24 c. 2 del D.Lgs. 507/1993, come modificato dalla Legge 388/2000 art. 145 lett. c nella misura compresa tra Euro 206,58 ed Euro 1.549,37 (art. 62 c. 4 D.Lgs. 446/1997). Ai fini della determinazione del canone e della relativa sanzione, salvo prova contraria, la pubblicità abusiva a carattere permanente si intende iniziata dal 1 gennaio dell'anno in cui viene elevato verbale di contestazione . La pubblicità temporanea abusiva si presume effettuata dal primo giorno del mese in cui è stata accertata la violazione (8).
2. In caso di mancato o parziale versamento del canone da parte di soggetti autorizzati all’esposizione pubblicitaria, il canone non corrisposto viene maggiorato degli interessi legali, nonché della sanzione amministrativa da un minimo di 25 a un massimo di 500 Euro, con contestazione a partire dalla rendicontazione da parte del Concessionario o altro preposto (10).
3. Soppresso
4. Soppresso

ARTICOLO 23 - PUBBLICITA’ ABUSIVA - SANZIONI ACCESSORIE

1. Il Comune procede alla rimozione dei mezzi pubblicitari privi di autorizzazione, o installati in modo difforme o per i quali non sia stato pagato il relativo canone, risultante da contestuale processo verbale di contestazione. Nello stesso verbale viene disposta la rimozione degli impianti pubblicitari abusivi. In caso di inottemperanza all’ordine di rimozione entro il termine stabilito, il Comune provvede d’ufficio anche tramite impresa addebitando ai responsabili le spese sostenute. In attesa della rimozione il Comune procede alla copertura della pubblicità. Il Comune può provvedere alla rimozione immediata degli impianti abusivi, addebitando ai responsabili le spese sostenute, per ragioni attinenti la circolazione stradale, l’ordine pubblico o la tutela dell’ambiente.
2. Qualora il materiale rimosso non possa essere immediatamente consegnato al legittimo proprietario, verrà depositato in locali o aree idonee, con addebito di tutte le spese di custodia e magazzinaggio ad esclusione dei manifesti, locandine e simili che verrà distrutto.. Detto materiale sarà tenuto a disposizione dell’interessato per 60 giorni; scaduto tale termine si provvederà a disporre del bene secondo la disciplina prevista dalla Legge 689/1981 e s.m.i..
3. Il Comune, a mezzo dei propri dipendenti autorizzati dal Sindaco, provvede ad esercitare il controllo per la corretta applicazione delle norme contenute nel presente Regolamento, eseguendo sopralluoghi e segnalando le eventuali violazioni agli uffici competenti.

ARTICOLO 24 - AUTOTUTELA

1. Salvo che sia intervenuto giudicato, il dirigente responsabile della risorsa di entrata può annullare totalmente o parzialmente un proprio atto ritenuto illegittimo o infondato, ovvero sospenderne l’esecutività con provvedimento motivato, che può essere disposto d’ufficio dall’Amministrazione e deve essere sottoscritto dal dirigente responsabile della risorsa di entrata.
2. L’utente, per mezzo di istanza motivata resa alla pubblica amministrazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e fatta pervenire entro il termine di 60 giorni, può richiedere l’annullamento dell’atto se ritenuto illegittimo. L’eventuale diniego dell’amministrazione deve essere comunicato all’utente e adeguatamente motivato, entro il termine di novanta giorni.

ARTICOLO 24 BIS - ATTIVITA' DI VERIFICA E CONTROLLO

1. Nell'intento di perseguire obiettivi di efficienza e di potenziare le attività di accertamento dei tributi ed entrate proprie, i controlli vengono effettuati sulla base dei criteri individuati dalla Giunta Comunale in sede di approvazione del piano esecutivo di gestione, procedendo altresì ad una quantificazione puntuale delle risorse umane disponibili, delle ore/persona lavorabili, dei tempi prevedibili per il completamento di un procedimento di accertamento su entrata tributaria e/o patrimoniale e dell'ammontare del recupero.
2. Ai fini del potenziamento dell'esercizio dell'attività di verifica e di controllo e per incentivare l'attività di recupero dell'evasione, la Giunta Comunale può attribuire compensi incentivanti al personale addetto, in misure differenziate, in funzione di progetti finalizzati al recupero dell'evasione ovvero volti a migliorare la qualità del servizio nell'ottica di una maggiore fruibilità dello stesso da parte del contribuente.

ARTICOLO 25 - NORME TRANSITORIE E FINALI

1. Il presente Regolamento entra in vigore il 1 gennaio 2004.
2. Per quanto non disposto dal Regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamentari vigenti.
3. E’ disapplicata ogni altra norma regolamentare emanata dal Comune contraria o incompatibile con quelle del presente Regolamento.
4. Fino all’approvazione delle nuove tariffe che avverrà contestualmente al bilancio di previsione, alla pubblicità temporanea si applicano le tariffe in vigore nell’anno precedente. In caso di variazione delle tariffe nel corso dell’esposizione pubblicitaria, l’Ufficio dispone il conguaglio delle somme dovute sulla base delle nuove tariffe, per il periodo dal quale le stesse sono entrate in vigore.

NOTE:

(1) art. 52 D.Lgs. 446/1997 ‘Potestà regolamentare delle province e dei comuni’

1. Le province e i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene all’individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di leggi vigenti.
2. I regolamenti sono approvati con deliberazione del comune e della provincia non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione e non hanno effetto prima del 1 gennaio dell’anno successivo. …(omississ);

(2) art. 62 D.Lgs. 446/1997 ‘Canone per l’installazione di mezzi pubblicitari’

1. I Comuni possono, con regolamento adottato a norma dell’articolo 52, escludere l’applicazione, nel proprio territorio, dell’imposta comunale sulla pubblicità di cui al capo I del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, sottoponendo le iniziative pubblicitarie che incidono sull’arredo urbano o sull’ambiente ad un regime autorizzatorio e assoggettandole al pagamento di un canone in base a tariffa.
2. Il Regolamento è informato ai seguenti criteri:
a) individuazione della tipologie dei mezzi di effettuazione della pubblicità esterna che incidono sull’arredo urbano o sull’ambiente ai sensi del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e del relativo regolamento di attuazione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495;
b) previsione delle procedure per il rilascio e per il rinnovo dell’autorizzazione;
c) indicazione delle modalità di impiego dei mezzi pubblicitari e delle modalità e termini di pagamento del canone;
d) determinazione della tariffa con criteri di ragionevolezza e gradualità tenendo conto della popolazione residente, della rilevanza dei flussi turistici presenti nel comune e delle caratteristiche urbanistiche delle diverse zone del territorio comunale e dell’impatto ambientale;
e) equiparazione, ai soli fini del pagamento del canone, dei mezzi pubblicitari installati senza la preventiva autorizzazione a quelli autorizzati e previsione per l’installazione dei mezzi pubblicitari non autorizzati di sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all’importo non inferiore all’importo della relativa tariffa, né superiore al doppio della stessa tariffa;
f) determinazione della tariffa per i mezzi pubblicitari installati su beni privati in misura inferiore di almeno un terzo rispetto agli analoghi mezzi pubblicitari installati su beni pubblici.
3. Il regolamento può prevedere, con carattere di generalità, divieti, limitazioni e agevolazioni.
4. omissis.

(3) D.P.R. 16 settembre 1996 n. 610: I Comuni hanno la facoltà di derogare, all’interno dei centri abitati, l’applicazione del divieto di cui al comma 3, lettera a), limitatamente alle pertinenze di esercizio che risultano comprese tra carreggiate contigue e che hanno una larghezza superiore a 4 m. Per le distanze dal limite della carreggiata si applicano nel senso delle singole direttrici di marcia. I cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari non devono in ogni caso ostacolare la visibilità dei segnali stradali entro lo spazio di avvistamento.

(4) Ordinanza n. 2719 del 10 dicembre 1998: "… Il Sindaco …(omissis) ordina il divieto di distribuzione al pubblico di manifestini e volantini per pubblicità commerciale nelle seguenti vie e piazze della Città:

Piazza Vittorio Veneto - Via Po - Piazza Castello - Via Pietro Micca - Via Cernaia - Via Garibaldi - Via Roma - Piazza San Carlo - Piazza Carlo Felice - Piazza Palazzo di Città - Piazza Statuto - Piazza Carlo Alberto - Piazza Carignano. Il mancato rispetto del divieto di cui alla presente ordinanza è punito con la Sanzione Amministrativa da L. 50.000 a L. 300.000 ferme restando le Sanzioni Amministrative da L. 200.000 a L. 2.000.000 nel caso di violazione delle norme di legge sulla pubblicità. Nel rispetto della libertà d’opinione il presente divieto non si applica alla distribuzione di volantini di contenuto non pubblicitario editi a cura di Enti non aventi fini di lucro.

(5) art. 57 D.P.R. 495/1992 Regolamento di attuazione Nuovo Codice della Strada (testo integrale)

1. L’apposizione sui veicoli di pubblicità non luminosa è consentita, salvo quanto previsto ai commi 3 e 4, unicamente se non effettuata per conto terzi a titolo oneroso e se realizzata con sporgenze non superiori a 3 cm rispetto alla superficie del veicolo sulla quale sono applicate, fermi restando i limiti di cui all’art. 61 del codice. Sulle autovetture ad uso privato è consentita unicamente l’apposizione del marchio e della ragione sociale della ditta cui appartiene il veicolo.
2. La pubblicità non luminosa per conto terzi è consentita sui veicoli adibiti al trasporto di linea e non di linea (1) ad eccezione dei taxi (2) alle seguenti condizioni:
a) che non sia realizzata mediante messaggi variabili;
b) che non sia esposta sulla parte anteriore del veicolo;
c) che sulle altre parti del veicolo sia posizionata, rispetto ai dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione ed alle targhe, in modo tale da non ridurre la visibilità e la percettibilità degli stessi;
d) che sia contenuta entro forme geometriche regolari;
e) che, se realizzata mediante pannelli aggiuntivi, gli stessi non sporgano di oltre 3 cm rispetto alla superficie sulla quale sono applicati.
3. La pubblicità non luminosa per conto terzi è consentita sui veicoli adibiti al servizio taxi unicamente se effettuata mediante scritte con caratteri alfanumerici, abbinati a marchi e simboli, ed alle seguenti ulteriori condizioni:
a) che sia realizzata con pannello rettangolare piano bifacciale, saldamente ancorato al di sopra dell’abitacolo del veicolo e posto in posizione parallela al senso di marcia. Il pannello deve avere le dimensioni esterne di 75 x 35 cm e la pubblicità non deve essere realizzata con messaggi variabili;
b) che sia realizzata tramite l’applicazione sul lunotto posteriore del veicolo di pellicola della misura di 100 x 12 cm;
c) che sia realizzata tramite l’applicazione di pellicola sulle superfici del veicolo ad esclusione di quelle vetrate. Le esposizioni pubblicitarie di cui alle lettere a) e c) sono alternative tra loro. I veicoli adibiti al servizio taxi sui quali sono esposti messaggi pubblicitari di cui al capo a) non possono circolare sulle autostrade (3).
4. L’apposizione di scritte e messaggi pubblicitari rifrangenti è ammessa sui veicoli unicamente alle seguenti condizioni:
a) che la pellicola utilizzata abbia caratteristiche di rifrangenza non superiori a quelle di classe 1;
b) che la superficie della parte rifrangente non occupi più di due terzi della fiancata del veicolo e comunque non superiore a 3 mq;
c) che il colore bianco sia contenuto nella misura non superiore ad 1/6 della superficie;
d) che sia esposta unicamente sui fianchi del veicolo a distanza non inferiore a 70 cm dai dispositivi di segnalazione visiva;
e) che non sia realizzata mediante messaggi variabili.
5. In tutti i casi le scritte, i simboli e la combinazione dei colori non devono generare confusione con i segnali stradali e, in particolare, non devono avere forme di disco o di triangolo né disegni confondibili con i simboli segnaletici regolamentari di pericolo, obbligo, prescrizione o indicazione.
6. All’interno dei veicoli è proibita ogni scritta o insegna luminosa pubblicitaria che sia visibile, direttamente o indirettamente, dal conducente o che comunque possa determinare abbagliamento o motivo di confusione con i dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione dei veicoli stessi.
7. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano ai veicoli al seguito delle competizioni sportive autorizzate ai sensi dell’art. 9 del codice.
(1)  Le parole: "e non di linea" sono state inserite dall’art. 14, comma 7, del D.Lgs. 19 novembre 1997, n. 422.
(2)  Le parole: "ad eccezione dei taxi" sono state inserite dall’art. 14, comma 7, del D.Lgs. 19 novembre 1997, n. 422 come modificato dall’art. 1, comma 4, del D.Lgs. 20 settembre 1999, n. 400.
(3)  Questo comma è stato così sostituito dall’art. 14, comma 7, del D.Lgs. 19 novembre 1997, n. 422, come modificato dall’art. 1, comma 4, del D.Lgs. 20 settembre 1999, n. 400.

(6) art. 54 D.Lgs. 446/1997 'Approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici' :
Le province e i comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici contestualmente all'approvazione del bilancio di previsione.

(7) D.Lgs. 46/1999 e D.Lgs. 326/1999 Riforma della riscossione

(8) Le sanzioni comminate ai sensi dell’art. 24 c.2 D.Lgs. 507/1993 e s.m.i. sono così quantificate, in relazione al tipo di violazione commessa:
- collocazione abusiva (senza aver presentato domanda) ex art.2 c.3 del presente Regolamento: da un minimo di Euro 250,00 ad un massimo di Euro 1.549,00
- collocazione precedente ad autorizzazione, in presenza di domanda volta all’ottenimento della stessa: da un minino di Euro 206,58 ad un massimo di Euro 1.250,00
- mezzo pubblicitario non conforme a quanto previsto dall’autorizzazione: da un minimo di Euro 206,58 ad un massimo di Euro 1.032,00
- omessa voltura dell’autorizzazione: da un minimo di Euro 206,58 ad un massimo di Euro 1.032,00
- omessa esibizione dell’autorizzazione: da un minimo di Euro 206,58 ad un massimo di Euro 620,00
- omessa rimozione del mezzo pubblicitario a seguito di disdetta: da un minimo di Euro 250,00 ad un massimo di Euro 1.549,00
- omessa indicazione del contrassegno su impianti per affissioni o cartelli: da un minimo di Euro 206,58 ad un massimo di Euro 750,00
- omessa dichiarazione per effettuazione di volantinaggio: da un minimo di Euro 206,58 ad un massimo di Euro 1.032,00
- omessa osservanza delle norme tecniche per l’installazione di paline, gonfaloni ecc.: da un minimo di Euro 206,58 ad un massimo di Euro 1.250,00
- mantenimento di mezzi pubblicitari in opera in non perfetto stato di conservazione: da un minimo di Euro 206,58 ad un massimo di Euro 750,00
- mancata rimozione di struttura portante di messaggio pubblicitario dopo 30 giorni dalla disdetta: da un minimo di Euro 206,58 ad un massimo di Euro 750,00
- mancata rimozione entro 30 giorni di messaggio pubblicitario già coperto, senza presentazione di nuova domanda: da un minimo di Euro 206,58 ad un massimo di Euro 1.250,00

(9) Soppressa

(10) Legge 16 gennaio 2003, n. 3 - Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione

1. Salvo diversa disposizione di legge, per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti comunali e provinciali si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 Euro a 500 Euro.
2. L’organo competente a irrogare la sanzione amministrativa è individuato ai sensi dell’articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

ALLEGATO "A" AL REGOLAMENTO COMUNALE PER L’APPLICAZIONE DEL CANONE SULLE INIZIATIVE PUBBLICITARIE

 

DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA ORDINARIA E DEI COEFFICIENTI MOLTIPLICATORI

A - Tariffa ordinaria relativa ai mezzi pubblicitari

La tariffa ordinaria da applicare ad ogni metro quadrato e per anno solare, determinata, nei tempi e con le modalità previste al precedente art. 14, è riferita alla prima categoria del viario cittadino ed è relativa ai mezzi pubblicitari non luminosi aventi superficie fino a mq. 5,50 installati su beni privati.

B - Coefficienti moltiplicatori della tariffa ordinaria per specifiche tipologie di impianti o mezzi pubblicitari

Maggiorazioni correlate alla superficie:
- per superfici comprese tra mq. 5,51 e 8,50 si applica il coefficiente moltiplicatore 1,66 della tariffa ordinaria sulla parte eccedente mq. 5,50;
- per superfici eccedenti mq. 8,50 si applica il coefficiente moltiplicatore) 2,50 della tariffa ordinaria sulla parte eccedente mq. 8,50.
Maggiorazioni per la pubblicità luminosa o illuminata:
per tale pubblicità si applica il coefficiente moltiplicatore 1,66.
La tariffa ordinaria delle insegne di esercizio è determinata applicando i coefficienti moltiplicatori relativi alla maggiore o minore importanza delle vie, piazze ed aree pubbliche di cui all’art. 14 comma 3 e precisamente:
categoria 1 coefficiente 1,00;
categoria 2         "         0,85;
categoria 3         "         0,75;
categoria 4         "         0,65;
categoria 5         "         0,50

Casi particolari:

a) Pubblicità per conto proprio su veicoli di proprietà dell’impresa (indipendentemente dalla superficie occupata):
1. veicoli con portata inferiore a 30 q.li: alla tariffa ordinaria relativa ad un mq. per anno solare si applica il coefficiente moltiplicatore 1,8;
2. veicoli con portata superiore ai 30 q.li: alla tariffa ordinaria relativa ad un mq. per anno solare si applica il coefficiente moltiplicatore 2,6;
3. per i veicoli circolanti con rimorchio la tariffa è raddoppiata;
4. per i veicoli a due o tre ruote si applica la tariffa ordinaria relativa ad un mq. per anno solare con coefficiente 1,00;
5. se la pubblicità è effettuata con cartelli o altre strutture aggiuntive, alle tariffe di cui ai precedenti punti 1-2-3 si applica l’ulteriore coefficiente 3,00;
b) Pubblicità per conto terzi su veicoli e natanti adibiti ad uso pubblico e privato:
- alla tariffa ordinaria per anno solare si applica il coefficiente moltiplicatore 0,70 con le maggiorazioni previste in base alla superficie;
- per le pubblicità in forma volumetrica o con mezzi gonfiabili, si applica la tariffa ordinaria con coefficiente moltiplicatore 4,00 e con le maggiorazioni previste in base alla superficie;
c) Pubblicità effettuata con pannelli luminosi a messaggio variabile o intermittente per conto terzi: alla tariffa ordinaria, con le maggiorazioni previste per le superfici e la luminosità, si applica il coefficiente moltiplicatore 2,00;
d) Pubblicità volumetrica e gonfiabile o con teli: alla tariffa ordinaria, con le maggiorazioni previste per le superfici e la luminosità, si applica il coefficiente moltiplicatore 2,00;
e) Mezzi pubblicitari definiti modulari (preinsegne) alla tariffa ordinaria, con le maggiorazioni previste, si applica l’ulteriore coefficiente moltiplicatore 2.

C - Tariffe giornaliere per tipologie specifiche di pubblicità da determinarsi con apposita deliberazione del Consiglio Comunale

Pubblicità effettuata mediante:
1) diapositive o proiezioni o simili;
2) striscioni attraverso vie o piazze;
3) aeromobili, palloni frenati, dirigibili o simili;
4) distribuzione di manifestini, persone circolanti con cartelli e simili;
5) forma sonora da punto fisso o itinerante;
6) paline;
7) gonfaloni;
8) cartelli provvisori.

D - Pubblicità diversa dalle insegne di esercizio effettuata su spazi ed aree pubbliche ovvero su beni appartenenti al Comune o dati in godimento allo stesso

Alla tariffa ordinaria si applica il coefficiente moltiplicatore 2,00.
Questa maggiorazione non si applica alla pubblicità su veicoli e alle forme pubblicitarie di cui alla precedente lettera C, punti 3 - 4 - 5.

E - Pubblicità diversa dalle insegne d’esercizio effettuata su aree private

Alla tariffa ordinaria si applica il coefficiente 1,25.