Divisione Servizi Tributari e Catasto
Settore Pubblicità - Affissioni
n. ord. 31
2004 00439/013
OGGETTO: REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE SULLE INIZIATIVE PUBBLICITARIE: MODIFICHE.
Proposta dell'Assessore Bonino.
Larticolato relativo al Regolamento per lApplicazione
del Canone sulle Iniziative Pubblicitarie è ormai consolidato
da tempo, più che modificazioni, quelle proposte sono semplici
integrazioni e precisazioni.
Per facilità di comprensione viene allegato alla presente
il testo dellattuale regolamento (colonna di sinistra) con
a fronte (colonna di destra) quello di cui si propone lapprovazione:
in questultimo caso sono evidenziate in neretto le proposte
da inserire, mentre nel testo attuale le abrogazioni compaiono
con diversa impostazione grafica (corsivo).
Allart. 2 è stato soppresso il comma 5 il cui contenuto,
che recepisce la disposizione dellart. 2/bis della Legge
75/2002 ha trovato più idonea collocazione nel comma 3
dellart. 11.
Allart. 4 comma 3, lettera b, con riferimento alla collocazione
di insegne a bandiera è stata eliminata lindicazione
della larghezza della via in quanto di nessuna utilità.
Al comma 5 è stato introdotto lobbligo della richiesta
per iscritto da parte dellUfficio nel caso in cui non sia
stata presentata la documentazione prevista per linstallazione
di nuovi mezzi pubblicitari o loro variazione.
Allart. 4 è stato inoltre aggiunto il comma 8 nel
quale si ribadisce un principio normativo comunque già
operante, ovvero la non applicazione dellistituto del silenzio/assenso,
né dalla denuncia dinizio attività di cui
allart. 19 e 20 Legge 241/1990, atteso che il rilascio delle
autorizzazioni comunali comporta valutazioni tecnico-discrezionali.
Allart. 5 è stato riformulato, per una migliore comprensione
il comma 3 specificando che la revoca dellautorizzazione
in caso di mancato pagamento può essere disposta quando
linadempimento si protrae per due annualità consecutive.
Il comma 4 è stato integrato con la previsione di una deroga
al limite dei 90 giorni, termine entro cui installare limpianto
pubblicitario pena lannullamento dellautorizzazione,
nel caso di motivate ragioni.
Lart. 10/bis - Olimpiadi Invernali 2006 - comma 1 è
stato riscritto, recependo e meglio specificando le precauzioni
da adottare nel rilascio delle autorizzazioni per la salvaguardia
dei marchi e segni distintivi degli organizzatori dei giochi e
loro sponsor, mentre il comma 2 che prevede una privativa a favore
degli organizzatori dei giochi e loro sponsors per luso
di impianti pubblicitari, è stato riscritto per rendere
il testo più chiaro e completo.
Allart. 15, comma 1 lett. B punto c), nella seconda versione
normativa, dopo le parole "Per conto altrui" è
stato aggiunto "a titolo non oneroso", questo per rendere
il testo conforme al tenore letterale dellart. 57 del Regolamento
di attuazione del Codice della Strada approvato con D.P.R. 495/1992.
Allart. 20, comma 2 è stato aggiunto il capoverso
con il quale si stabilisce che le percentuali di riduzione o di
esenzione in tema di grandi opere sono stabilite dalla delibera
quadro delle tariffe adottata ai sensi dellart. 172 lett.
e del D.Lgs. 267/2000.
Allart. 22 è stato specificato che le violazioni
sono sanzionate nellosservanza dei principi della Legge
689/1981 - Legge quadro per le sanzioni amministrative, principi
comunque già applicati perché richiamati dallart.
62 D.Lgs. 446/1997 istitutivo del canone sulle iniziative pubblicitarie.
Inoltre la frase: "ai mezzi pubblicitari installati senza
" è stata sostituita con "alle iniziative
pubblicitarie prive
" in quanto espressione più
generale che non lascia adito a dubbi interpretativi.
In nota 8 la sanzione comminata ai sensi dellart. 24, comma
2 D.Lgs. 507/1993 è stata graduata in funzione della gravità
della violazione commessa, in ossequio al principio generale di
cui allart. 11 Legge 689/1981.
Ai sensi dellart. 43 lett. e) del Regolamento del Decentramento,
il presente Regolamento è stato inviato, per lacquisizione
dei pareri a tutte le Circoscrizioni.
Tutto ciò premesso,
Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti
Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale,
fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella
competenza dei Consigli Comunali;
Visto il Decreto del Ministero dellInterno del 23 dicembre
2003 pubblicato in G.U. n. 302 del 31 dicembre 2003 che proroga
al 31 marzo 2004 il termine per la deliberazione del Bilancio
degli Enti Locali per lanno 2004;
Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico
sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
favorevole sulla regolarità contabile;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;
1) di approvare per le motivazioni espresse illustrate in narrativa,
lallegato testo modificato del Regolamento per lApplicazione
del Canone sulle Iniziative Pubblicitarie (all. 1 - n. );
2) di dare atto che sono stati richiesti i parere delle Circoscrizioni
in ossequio allart. 43 lett. e) del Regolamento del Decentramento;
3) di dare atto, infine, che lo stesso entrerà in vigore
per le parti modificate dal 1 gennaio 2004.
1. Il presente regolamento è adottato a norma dellart.
52 (1) del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997 n. 446 ed attua
quanto previsto dal successivo art. 62 (2), istituendo il canone
per lautorizzazione comunale concernente le iniziative pubblicitarie
esterne che incidono sullarredo urbano e sullambiente,
disciplinando le modalità di richiesta, rilascio, rinnovo
e revoca dellatto di autorizzazione nonché i criteri
della determinazione e applicazione del canone stesso e delle
sanzioni.
2. Il presente regolamento dà altresì attuazione
alla facoltà concessa ai Comuni dallart. 51 comma 4
D.P.R. 16 settembre 1996 n. 610 (3).
1. Sono oggetto dellautorizzazione le iniziative pubblicitarie
percepibili dalla pubblica via attuate o installate in luoghi
pubblici o privati.
2. Non è oggetto dellautorizzazione la pubblicità
effettuata allinterno di locali chiusi, pubblici o privati
ancorché aperti al pubblico.
3. E soggetta allautorizzazione la pubblicità
effettuata negli stadi e negli altri impianti sportivi, anche
parzialmente a cielo aperto, nelle aree mercatali, nelle gallerie
commerciali, nelle strutture ospedaliere, nelle stazioni di trasporto
pubblico, nei sottopassi e simili.
4. Salvo i casi espressamente previsti da leggi statali o regionali,
o da regolamenti del Comune, nessuno può intraprendere
le iniziative pubblicitarie di cui allart. 1 senza aver
ottenuto la prescritta autorizzazione.
1. Le installazioni dei mezzi pubblicitari sono permanenti
o temporanee.
Sono permanenti le pubblicità costituite a mezzo di impianti
o manufatti di carattere stabile, autorizzati con atti di carattere
pluriennale.
Sono temporanee le pubblicità autorizzate con atti aventi
durata inferiore ad un anno solare.
2. Chiunque intenda installare, anche temporaneamente, mezzi pubblicitari
esterni o intraprendere altre iniziative pubblicitarie che incidano
sullarredo urbano o sullambiente, deve essere preventivamente
autorizzato dalla Civica Amministrazione su domanda dellinteressato
redatta in conformità alla legge sul bollo ove previsto.
La domanda deve essere presentata anche se limpianto pubblicitario
è esente dal canone, fatte salve le eccezioni previste
dal presente regolamento. Qualora la domanda sia relativa ad un
messaggio in lingua straniera o dialettale, deve essere corredata
dalla traduzione dello stesso in lingua italiana.
3. Lautorizzazione si concretizza nel rilascio di apposito
atto formale, il cui possesso è necessario ai fini di poter
effettuare la pubblicità richiesta. Essa deve essere esibita
su richiesta degli addetti alla vigilanza.
4. Linstallazione di mezzi pubblicitari deve essere effettuata
nel rispetto di quanto stabilito dal Piano Generale degli impianti
pubblicitari (deliberazione del Consiglio Comunale del 2 marzo
1998 e successive modifiche).
5. Se il mezzo pubblicitario proposto modifica la scansione dei
serramenti o dei partiti architettonici, occorre preliminarmente
acquisire la prescritta concessione edilizia, che dovrà
essere allegata alla domanda.
6. Qualora la pubblicità comporti loccupazione di
spazi ed aree di proprietà comunale o dati in godimento
ovvero in uso al Comune, lautorizzazione del mezzo pubblicitario
costituisce concessione alluso dellarea pubblica.
7. La pubblicità a carattere generale su ponteggi con teli
di grandi dimensioni deve essere contenuta in una misura massima
del 50 per cento della superficie totale e necessita di specifica
autorizzazione. Per gli edifici classificati in categoria I e
II del Piano Generale degli Impianti, la pubblicità deve
essere inserita in una copertura realizzata a trompe-doeil.
Il bozzetto del progetto coordinato deve avere un preventivo assenso
dal Settore Arredo e Immagine Urbana.
Non si può procedere al rilascio dellautorizzazione
o al rinnovo della stessa qualora non si sia in grado di dimostrare
linizio dei lavori per i quali è stata chiesta ed
ottenuta lautorizzazione ad occupare il suolo, o se su area
privata, sia stato comunque installato il ponteggio.
8. Soppresso
1. Prima di effettuare qualsiasi pubblicità gli interessati
devono presentare domanda al competente ufficio comunale, su moduli
forniti dallufficio. A tale obbligo è soggetto anche
chi intende effettuare voltura dellautorizzazione, modificare
il mezzo pubblicitario in atto. Non è considerata modifica
la variazione di dicitura o del logo ove il mezzo pubblicitario
rimanga inalterato nelle sue dimensioni e tipologie già
autorizzate, ma occorre, comunicarlo allufficio pubblicità
presentando unautocertificazione.
2. Per le forme pubblicitarie che dovranno essere installate su
aree ed edifici protetti, sottoposti al vincolo della Soprintendenza
ai Beni Ambientali e Architettonici, dovrà essere preventivamente
acquisito, a cura dellinteressato, il parere scritto favorevole
di detto Ente che dovrà essere allegato alla domanda.
3. Per le forme pubblicitarie che comportano la posa in opera
di impianti fissi la domanda dovrà essere corredata dalla
seguente documentazione:
a) due fotografie recenti a colori (formato minimo 10 x 15) della
posizione richiesta. Per la pubblicità da collocare su
edifici, una delle due fotografie deve essere estesa al basamento
e tale da consentire lesatta visione delle zone laterali
con le insegne o pubblicità già esistenti. Quando
la pubblicità interessa lo spigolo del fabbricato, la fotografia
dovrà anche documentare il risvolto del basamento. Le fotografie
relative ad insegne di esercizio devono essere riprese con saracinesche
alzate.
b) un disegno esecutivo del mezzo pubblicitario, da produrre sullapposito
modulo fornito dallUfficio, più una copia fotostatica
(fronte e retro) del modulo stesso. Il disegno dovrà contenere
la precisazione di quote, sezioni, materiali, colori, lesatta
dicitura e carattere grafico proposto, con preciso riferimento
agli elementi della facciata interessata dalla pubblicità,
in scala grafica 1:50 del mezzo pubblicitario e in scala 1:100
della facciata interessata delledificio.
Inoltre:
- per le collocazioni di insegne a bandiera deve essere indicata
la natura del marciapiede (rialzato o a raso) e la relativa larghezza;
- per le collocazioni su sedime pubblico o privato deve essere
allegato anche il rilievo quotato, in scala non inferiore a 1:500
della porzione di area interessata con lindicazione dellesatta
posizione richiesta, riferita ad elementi certi: marciapiedi,
recinzioni, alberatura, elementi di arredo, edifici e n. 4 fotografie
che riprendano larea interessata dai quattro lati;
- per i murales o trompe-doeil deve essere allegata copia
del parere preventivo rilasciato dal Settore Arredo e Immagine
Urbana;
c) nulla-osta del proprietario delledificio o dellarea
interessata; ovvero in caso di condominio, lautorizzazione
dellamministratore come espressione della volontà
emersa dallassemblea condominiale;
d) per la collocazione di qualsiasi tipo di tenda, relativa ad
attività commerciale o artigianale, dovrà essere
allegata alla documentazione un campione del tessuto;
e) per gli impianti di grande formato aventi superficie superiore
a mq. 8,5 (insegne a bandiera e poster) e per tutti quelli collocati
sui tetti aventi struttura soggetta ad impatto eolico è
richiesto progetto asseverato ai sensi della vigente normativa.
Per linstallazione di qualsiasi impianto pubblicitario luminoso
o illuminato sul suolo o su edifici è necessario osservare
le disposizioni della legge 46/1990.
4. La domanda relativa alla collocazione di pubblicità
provvisoria (cartelli, paline, striscioni, gonfaloni e simili)
su suolo pubblico in località diverse da quelle prestabilite
dallufficio competente deve essere corredata del disegno
e del rilievo quotato di cui al precedente comma 3 punto b); se
la pubblicità provvisoria deve essere collocata su immobili
ed aree private, alla domanda va allegata la fotografia dellimmobile
e delle sue adiacenze.
5. Nel caso in cui la domanda per la nuova installazione di mezzi
pubblicitari, per la loro variazione, non sia corredata dalla
documentazione prevista dal presente articolo e linteressato
non provveda alla regolarizzazione nel termine di 30 giorni dal
ricevimento della relativa richiesta, scritta, da parte dellufficio,
la domanda stessa verrà archiviata.
6. LUfficio Comunale competente entro i 90 giorni successivi
alla presentazione della domanda concede o nega lautorizzazione.
Il diniego deve essere motivato. Il termine di 90 giorni è
prorogato dei tempi necessari per lacquisizione dei pareri
di altri Enti. Nel caso di impiantistica insistente su suolo pubblico,
detto termine di 90 giorni può essere prorogato dei tempi
strettamente necessari allacquisizione del parere tecnico
dei Settori competenti di questa Amministrazione; in tal caso,
il termine per concedere o negare lautorizzazione non dovrà
comunque eccedere i 120 giorni decorrenti dalla richiesta. I termini
di cui sopra saranno considerati interrotti nel caso in cui lUfficio
Comunale inviti il richiedente a proporre soluzioni diverse o
a produrre ulteriore documentazione ritenuta necessaria. In questi
casi i termini saranno sospesi fino alla produzione degli atti
richiesti e prorogati dei tempi necessari per lacquisizione
dei pareri di altri Enti.
7. Entro 90 giorni dalla data dellautorizzazione, per gli
impianti pubblicitari per affissioni e cartellonistica, il titolare
è tenuto a consegnare, ad integrazione e completamento
della pratica, numero 2 fotografie dellimpianto pubblicitario
installato. In assenza di detta documentazione, ovvero la stessa
facesse rilevare delle difformità tra la documentazione
tecnica presentata con listanza e leffettiva realizzazione
e collocazione dellimpianto, lautorizzazione potrà
essere revocata.
8. Alle fattispecie di cui sopra non si applica lIstituto
del silenzio/assenso né della denuncia dinizio attività
di cui agli articoli 19 e 20 della Legge 241/1990, atteso che
il rilascio dellautorizzazione comunale comporta valutazioni
tecniche e discrezionali.
1. Il rilascio dellautorizzazione prevista per le forme
di pubblicità che comportano la posa in opera di impianti
fissi è subordinata al parere favorevole dei Settori Tecnici
comunali e del Comando della Polizia Municipale che esaminano
le domande nellordine cronologico di presentazione e valutano
la collocazione dei mezzi pubblicitari nel rispetto delle norme
tecniche ambientali dettate dal Regolamento del Piano Generale
degli Impianti e delle norme di attuazione del Nuovo Codice della
Strada.
Avverso il parere negativo dei Settori Tecnici è ammessa
la presentazione di esposto in carta semplice, indirizzato al
Settore Pubblicità della Divisione Servizi Civici e Tributari,
da presentarsi entro 30 giorni dalla notificazione del parere
negativo.
2. Trascorso il termine di 30 giorni, il parere diviene definitivo
e la pratica sarà archiviata.
1. In conformità a quanto previsto dallart. 53
comma 6 del D.P.R. 16 settembre 1996 n. 610 che stabilisce in
3 anni la validità dellautorizzazione, tutte le autorizzazioni
rilasciate prima dellapprovazione del Piano avvenuta con
deliberazione del Consiglio Comunale il 2 marzo 1998 ed esecutiva
dal 27 aprile 1998, scadranno il 31 dicembre 2001 Le autorizzazioni
rilasciate dopo lapprovazione del Piano, scadranno il 31
dicembre del terzo anno successivo alla data del rilascio. Non
è concesso il rinnovo dellautorizzazione se il richiedente
non è in regola con il pagamento del canone ovvero se la
pubblicità in atto è difforme da quella precedentemente
autorizzata.
Lautorizzazione si intende tacitamente rinnovata per gli
impianti pubblicitari tipo insegne desercizio e insegne
pubblicitarie collocati presso la sede dellattività
o nelle immediate pertinenze. LAmministrazione si riserva
la facoltà di effettuare delle verifiche per le insegne
di cui sopra alla scadenza del triennio. Per tutti gli altri impianti
lautorizzazione è rinnovabile dietro presentazione
di domanda.
2. La domanda di rinnovo, anche cumulativa, deve essere presentata
almeno 60 giorni prima della scadenza e deve essere corredata
della seguente documentazione:
a) due fotografie a colori (10 x 15) dei mezzi pubblicitari in
opera;
b) autodichiarazione redatta ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 di
conformità del mezzo pubblicitario in opera, a quanto in
precedenza autorizzato.
Non è concesso il rinnovo dellautorizzazione se il
richiedente non è in regola con il pagamento del canone
ovvero se la pubblicità in atto è difforme da quella
precedentemente autorizzata.
3. Lautorizzazione è sempre rilasciata in forma precaria
ed è revocabile:
- per mancato pagamento per due annualità consecutive;
- per difformità rispetto alloggetto dellautorizzazione;
- per inadempimento degli obblighi derivanti dallautorizzazione;
- in qualsiasi momento la Civica Amministrazione lo ritenga opportuno
per il verificarsi di situazioni ritenute ostative, derivando
dal permanere dellimpianto pregiudizio a diritti od interessi
generali.
4. Il mancato ritiro dellautorizzazione, ovvero la mancata
attivazione della pubblicità richiesta, entro 90 giorni
dalla data di comunicazione di avvenuto rilascio dellautorizzazione,
comporta lannullamento dellautorizzazione. Sono ammesse
deroghe alla decadenza sopra citata qualora lintestatario
dellautorizzazione ne faccia richiesta scritta validamente
motivata.
5. Alla domanda per ottenere un duplicato dellatto dellautorizzazione
deve essere allegata una dichiarazione redatta ai sensi del precitato
D.P.R. 445/2000 contenente la descrizione dettagliata e le dimensioni
dei mezzi in opera.
1. Entro 90 giorni dalla cessione, ovvero dalla trasformazione
o fusione della società titolare dellautorizzazione,
deve essere presentata domanda di voltura dal nuovo soggetto titolare.
La domanda dovrà contenere la dichiarazione, redatta ai
sensi del D.P.R. 445/2000, che i mezzi pubblicitari esistenti
rispettano le norme dettate dal Piano Generale degli Impianti.
2. E concessa la voltura dellautorizzazione purché
siano stati assolti i pagamenti del canone dal cessante o vengano
corrisposti dal subentrante.
3. Non è necessario effettuare la voltura dellautorizzazione
relativa ad una insegna nel caso in cui lesercizio sia concesso
in gerenza o locazione commerciale che comunque non abbia dato
luogo a cessione.
4. Per effettuare voltura del mezzo pubblicitario è necessario
corredare la domanda con:
a) documentazione fotografica alla data della domanda dellimpianto
pubblicitario in opera con formato minimo 10 x 15;
b) i documenti previsti allart. 4 comma 3 punto b).
5. Lomessa presentazione della domanda di voltura o leffettuazione
abusiva di variazione del mezzo pubblicitario, comporta la decadenza
delle autorizzazioni precedentemente concesse, tutti gli impianti
in atto saranno considerati abusivi e applicate le sanzioni previste
dalla legge.
6. Non è necessario presentare domanda di voltura, ma una
dichiarazione redatta ai sensi del D.P.R. 445/2000, nei casi in
cui sia solamente cambiata la denominazione o la ragione sociale,
restando invariata la Partita Iva, il Codice Fiscale.
1. La denuncia di cessazione della pubblicità o la revoca
dellautorizzazione comporta lobbligo della restituzione
dellautorizzazione e della rimozione integrale dellimpianto
nonché il ripristino delle condizioni preesistenti. Della
rimozione integrale dellimpianto e del ripristino delle
condizioni preesistenti risponde il proprietario o lamministratore
delle stabile in caso di irreperibilità del titolare dellautorizzazione.
La mancata osservanza delle norme contenute nel presente articolo
comporta lapplicazione delle sanzioni amministrative previste
degli articoli 22 e 23 del presente Regolamento.
2. Il titolare dellautorizzazione è responsabile
di tutto quanto attiene alla sicurezza e allo stato di manutenzione
e solleva la Civica Amministrazione da ogni responsabilità
civile o penale conseguente alla realizzazione delliniziativa.
3. I mezzi pubblicitari, le insegne di esercizio, le targhe, i
pannelli, i cartelli in genere e gli impianti per affissioni devono
essere sottoposti a periodici accertamenti sullo stato di conservazione
a cura dei titolari dellautorizzazione e dagli stessi mantenuti
sempre in perfetto ordine; qualora venga accertato che lo stato
di conservazione non sia più rispondente alle esigenze
di estetica e/o di statica, lAmministrazione Comunale potrà
richiederne il ripristino fissandone il termine. Trascorso inutilmente
il termine stabilito, il Comune procederà alla revoca dellautorizzazione
e alla rimozione coatta addebitando agli interessati le relative
spese. Tutte le strutture delle insegne di esercizio alle quali
viene tolta unilateralmente efficacia pubblicitaria (copertura
dellinsegna) devono essere rimosse entro 30 giorni.
4. E consentito, previa nulla osta dellufficio competente,
un lieve spostamento o un diverso orientamento del mezzo pubblicitario
sia per esigenze di pubblica utilità sia per adattare il
mezzo in opera alle innovazioni intervenute sullassetto
viario o ambientale.
5. Sui cartelli pubblicitari, al fine di facilitare i controlli
e indirizzare sollecitamente gli interventi resisi necessari,
dovrà essere indicata la ditta proprietaria o quella che
ha eseguito il collocamento del cartello stesso e il numero di
protocollo dellautorizzazione. Il contrassegno non deve
superare le misure di cm. 30 x 15.
6. La rimozione unilaterale dei mezzi pubblicitari nel corso dellanno,
non dà diritto ad alcun rimborso del canone versato o dovuto
per detto anno. Se la rimozione è conseguente alla revoca
della concessione o dellautorizzazione effettuata dallAutorità
Competente, per esigenze ed utilità pubblica, è
dovuta la restituzione della quota del canone anticipato, senza
interessi, a decorrere dal giorno successivo alla effettiva rimozione
del mezzo pubblicitario, esclusa ogni altra indennità o
compenso.
7. La rinuncia allautorizzazione deve essere presentata
entro il 31 gennaio di ogni anno per gli impianti pubblicitari
rimossi entro il 31 dicembre dell'anno precedente. In caso contrario
lautorizzazione si intende prorogata e dovrà essere
corrisposto il canone per lintero anno.
8. Qualora la cessazione o la sostituzione in corso danno,
di un mezzo pubblicitario con funzione di insegna di esercizio,
determini una superficie di esposizione pubblicitaria uguale o
inferiore a 5 mq, lesenzione di cui allart. 2 bis
della Legge 75/2002, viene applicata a partire dallanno
successivo.
1. Nella parte A del territorio comunale e nel perimetro compreso
tra i Corsi Moncalieri, Casale, Tortona, Novara, Vigevano, Mortara,
Svizzera, Racconigi, Rosselli, Dante, ad eccezione del sedime
stradale dei Corsi Tortona, Novara, Vigevano, Mortara, non è
mai ammessa la collocazione di cartelli, tabelloni e paline a
carattere temporaneo su preesistenza edilizia o isolati, salvo
i totem pedonali. Possono invece essere autorizzati cartelli e
tabelloni temporanei su steccati, cantieri e recinzioni provvisorie
con le modalità previste dallart. 12 punto C.3.2
del vigente Piano generale degli impianti pubblicitari.
2. La collocazione provvisoria di cartelli di dimensioni massime
m. 6 x 3, di gonfaloni, paline con dimensioni massime di m. 1,20
x 0,80 ed altri supporti pubblicitari provvisori è autorizzata
in occasione di saloni di esposizione, manifestazioni, mostre,
convegni a carattere istituzionale, commerciale, culturale, politico,
sindacale, religioso, sportivo e di altre manifestazioni di rilevante
interesse per la Città.
Dette forme pubblicitarie, dovranno essere installate su strutture
e nelle posizioni consentite, e possono rimanere in opera solamente
durante il periodo della manifestazione cui si riferiscono e comunque
per un tempo non superiore ai 30 giorni, compresi i tempi necessari
per la posa in opera e rimozione. Le autorizzazioni non possono
comunque essere rinnovate, salvo quelle in cui siano titolari
istituzioni pubbliche.
3. Le paline, con le limitazioni e le modalità tecniche
previste dal Piano Generale degli Impianti Pubblicitari, potranno
essere collocate anche per iniziative commerciali, collegate o
no alle manifestazioni precitate, per un periodo massimo (compresi
i tempi necessari per la posa in opera e rimozione) di 15 giorni,
coincidenti con la prima o la seconda quindicina di ogni mese.
Le domande ed i relativi pagamenti non potranno essere effettuati
prima di 10 giorni dallinizio della quindicina, e non potranno
essere rinnovate.
4. Nellautorizzare la pubblicità relativa ai saloni
di esposizione predetta, dovrà essere data precedenza a
quella degli Enti promotori.
5. Lautorizzazione alleffettuazione della pubblicità
a mezzo di totem pedonale è contemporaneamente concessione
alloccupazione del suolo per la superficie dingombro
equivalente.
1. Ai fini della collocazione degli impianti pubblicitari, in aderenza a quanto previsto dal nuovo P.R.G. che ha stabilito che anche gli interventi della pubblicità debbano confrontarsi con unarticolazione del territorio cittadino che tenga conto degli elementi strutturali storico-urbanistici, il Piano Generale degli impianti pubblicitari (approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 2 marzo 1998 e successive modificazioni) prevede la suddivisione del territorio in zona A e zona B. Al contenuto tecnico-programmatico di tale piano deve adeguarsi chi intende attuare iniziative pubblicitarie che sono ivi dettagliatamente elencate ed esaminate sotto il profilo della loro maggiore o minore incidenza sullambiente e sullarredo urbano.
1. Tenuto conto dei limiti imposti dal vigente codice della
strada (art. 23 D.Lgs. 285/1992 - articoli dal 47 al 59 del D.P.R.
495/1992 - D.P.R. 610/1996) ai mezzi pubblicitari che interessano
la viabilità, sono in generale vietati:
A. I mezzi pubblicitari di qualunque specie e le tende che per
dimensioni, forma, colore, disegno ed ubicazione possono ingenerare
confusione con la segnaletica stradale ovvero renderne difficile
la comprensione o ridurne la visibilità o lefficacia.
B. I cartelli e le paline collocati sul suolo pubblico o privato
posizionati a meno di 3 metri dagli incroci, impianti semaforici
e dagli altri mezzi pubblicitari.
C. I mezzi pubblicitari rifrangenti o luminosi che possono produrre
abbagliamento e quelli a messaggi variabili aventi un periodo
di variabilità inferiore a 30 secondi in posizione trasversale
al senso di marcia dei veicoli.
D. I mezzi pubblicitari con linserimento di luci di colore
rosso, verde o giallo, collocati ad una distanza inferiore a metri
15 dagli impianti semaforici (ad eccezione delle deroghe previste
dalla legge).
E. Le preinsegne, che non possono comunque essere né luminose
né illuminate, di dimensioni superiori a m. 1,5 x 0,30
o inferiori a m. 1,20 x 0,20 posizionate a meno di 3 metri dagli
incroci. Limpianto può essere collocato, previo consenso
del proprietario dellimmobile, soltanto a ridosso degli
edifici o recinzioni, salvo casi eccezionali da valutare singolarmente.
Limpianto deve avere unaltezza massima non superiore
a 3 mt. e lindicatore di attività più vicino
al suolo non dovrà essere collocato a meno di mt. 1,5,
deve avere da un minimo di 4 ad un massimo di 6 indicatori di
attività. La singola attività non può essere
ripetuta su più di due indicatori per impianto. La collocazione
non è ammessa allinterno della parte A del territorio
comunale così come indicato nel Piano Generale degli Impianti,
e non deve distare più di 5 km dal luogo ove è ubicata
la ditta.
Si definisce "preinsegna" la scritta in caratteri alfanumerici,
completata da freccia di orientamento, ed eventualmente da simboli
e da marchi, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della
sede dove si esercita una determinata attività ed installata
in modo da facilitare il reperimento della sede stessa.
F. Sono inoltre vietate:
1) Le scritte con caratteri adesivi fuori dal vano della vetrina
o della porta dingresso dellesercizio.
2) Le scritte con vernice su fondo stradale, sugli alberi e sui
pali.
3) Mezzi pubblicitari di qualsiasi genere sugli alberi, arbusti,
siepi, monumenti e fontane.
4) Cartelli, piloni, paline relativi a singoli punti di vendita
carburanti al di fuori delle loro singole aree di esercizio.
5) La collocazione di qualunque installazione pubblicitaria diversa
da quella segnaletica sulle isole di traffico delle intersezioni
canalizzate ed aree di intersezione; è invece consentito
il posizionamento di mezzi pubblicitari nelle intersezioni, qualora
questi vengano collocati su banchine rialzate interdette alla
circolazione veicolare e pedonale.
6) Lapposizione di messaggi pubblicitari sui bordi dei marciapiedi
e dei cigli stradali.
7) Lapposizione sui chioschi di mezzi pubblicitari non attinenti
allattività svolta.
8) Laffissione di manifesti al di fuori degli appositi spazi.
9) La pubblicità fonica al di fuori delle seguenti fasce
orarie: 9,30 - 12,30 / 15,30 - 18,30 e in prossimità di
ospedali e cliniche.
10) Impianti pubblicitari collocati su colonne, balaustre e inferriate
decorate, su fregi, cornici o qualunque altro elemento architettonico
atto a caratterizzare limmagine.
11) Le vetrofanie che presentino soluzioni precarie o disordinate.
12) Le luci a rapido movimento o intermittenti; la luminosità
in generale deve essere contenuta a livelli tali da non creare
disturbo.
13) Nuove vetrinette mobili se non in caso di progettazione coordinata
per ambiti o ripristino di preesistenza storica.
14) La collocazione di striscioni attraverso le vie nella Parte
A del territorio cittadino. E consentita quella nella Parte
B in occasione di manifestazioni a carattere temporaneo quali
congressi, fiere campionarie, gare sportive, etc.
15) La distribuzione di volantini a carattere pubblicitario o
commerciale nelle vie e protendimenti di 20 mt. di cui allordinanza
n. 2719 del 10 dicembre 1998 con lapplicazione in caso di
trasgressione delle sanzioni ivi previste (4).
16) Le iniziative pubblicitarie, su qualsiasi mezzo pubblicitario,
avente per oggetto i servizi funerari genericamente intesi, a
meno di 250 mt. da ingressi dospedali, camere mortuarie,
ricoveri, istituti per anziani, cimiteri. Sono escluse dal divieto
le insegne d'esercizio indicanti la sede dell'attività.
G. Le transenne parapedonali con elementi pubblicitari sono autorizzate,
in conformità a quanto disposto dallart. 51 c. 8
del D.P.R. 495/1992 (Regolamento di attuazione del D.Lgs. n. 285/1992),
sentito il parere del Settore Arredo urbano della Divisione Ambiente
e Mobilità che definisce le dimensioni, le tipologie e
i colori, sia delle transenne che degli spazi pubblicitari nelle
stesse inseriti, tenuto conto delle circostanze, contesto storico-ambientale
e architettonico del luogo. I messaggi pubblicitari che insistono
sulle stesse non potranno essere collocati a meno di 5 metri dagli
incroci, impianti semaforici ed altri impianti pubblicitari. E
fatto obbligo alle Ditte titolari di tali autorizzazioni di esporre
una targhetta identificabile.
H. Per la collocazione di mezzi pubblicitari temporanei che interessano
la viabilità, tenuto conto dei limiti imposti dal vigente
Codice della Strada (art. 23 D.Lgs. 285/1992 - articoli dal 47
a 59 del D.P.R. 495/1992 - D.P.R. 610/1996) e delle norme tecniche
dettate dallart.8 del presente Regolamento, si devono rispettare
le seguenti modalità:
- il messaggio pubblicitario posto in essere dagli Enti promotori
deve essere limitato alla pubblicizzazione della manifestazione,
convegno, esposizione ecc.; non deve essere costituito da materiale
cartaceo e su ogni cartello o palina pubblicitaria deve essere
indicata chiaramente la denominazione della Ditta installatrice;
- i manufatti dovranno essere installati ad una distanza di circa
3 metri dai fusti degli alberi; dovrà in ogni caso essere
garantita lintegrità delle piante e del verde pubblico
in genere;
- i manufatti non dovranno essere posizionati a ridosso di altri
impianti pubblicitari o coprire pubblicità già esistenti;
- le paline dovranno essere posate a non meno di metri 10 luna
dallaltra e a non meno di metri 20 dagli incroci. La proiezione
a terra della loro massima sporgenza dovrà distare non
meno di metri 1,5 dal più vicino binario tranviario;
- le paline con frecce indicatrici delle manifestazioni, in numero
massimo di 250, dovranno essere collocate secondo litinerario
di interesse delle medesime, rispettando la specifica normativa
vigente in materia di segnaletica per la circolazione stradale.
E fatto divieto assoluto di posizionare detti mezzi a ridosso
dei segnali semaforici, dei pali dellilluminazione pubblica
e della segnaletica stradale.
I. Sui veicoli è consentita la pubblicità unicamente
in rispetto di quanto disposto dallart. 57 del Regolamento
di attuazione del Nuovo Codice della Strada (5) D.P.R. 495/1992
1. Non vengono rilasciate autorizzazioni per mezzi o iniziative
pubblicitarie, senza la preventiva autorizzazione scritta del
Comitato per lOrganizzazione di XX Giochi Olimpici Invernale
Torino 2006 che utilizzino qualsiasi marchio o altro segno distintivo
del Comitato Internazionale Olimpico e/o del Comitato per lOrganizzazione
dei XX Giochi Olimpici Invernali Torino 2006 e/o del CONI, e/o
del Comitato Internazionale Paralimpico, ovvero implichino o lascino
intendere, direttamente o indirettamente, lesistenza di
una sponsorizzazione, licenza, autorizzazione o altra forma di
associazione, di un prodotto, servizio o impresa, con i XX Giochi
Olimpici Invernali Torino 2006 o con i IX Giochi Paralimpici e/o
con il Comitato Internazionale Olimpico e/o con il Comitato per
lOrganizzazione del XX Giochi Olimpici Invernali Torino
2006 e/o con il CONI.
2. In conformità con quanto previsto dal Contratto della
Città Ospite e sue Appendici, stipulato a Seul dalla Città
di Torino ed il CIO il 19 giugno 1999, in prossimità e
durante lo svolgimento dei Giochi Olimpici e Paralimpici, e comunque
per il periodo di tempo che verrà specificato dagli Organi
preposti in conformità con le indicazioni del Comitato
per lOrganizzazione dei XX Giochi Olimpici Invernali Torino
2006, sono lasciati in uso esclusivo al Comitato per lOrganizzazione
dei XX Giochi Olimpici Invernali Torino 2006, o ai terzi dallo
stesso indicati, gli impianti e gli spazi pubblicitari, relativi
sia a pubblicità permanente che temporanea, diversi dalle
insegne e pre-insegne, situati nelle prossimità delle aree
circostanti i siti olimpici e/o le venues olimpiche (competitive
o non competitive) o dei percorsi di accesso agli stessi.
1. Il canone previsto dal presente regolamento è il
corrispettivo che deve essere pagato a fronte di un provvedimento
amministrativo di autorizzazione emesso dal Comune di Torino che
consente al richiedente di installare od effettuare iniziative
pubblicitarie nellambito del territorio comunale. Il canone
è altresì dovuto in caso di installazioni pubblicitarie
abusive, fatte salve le sanzioni.
2. Il canone è corrisposto in base alle tariffe determinate
dal Comune per le singole fattispecie.
3. Ai sensi della Legge 75/2002 articolo 2 bis, comma 1, il canone
non è dovuto per le insegne di esercizio delle attività
commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono
la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, per
la superficie complessiva fino a 5 metri quadrati.
1. Il canone è dovuto al Comune dal titolare dellautorizzazione.
2. E solidalmente obbligato al pagamento del canone colui
che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della
pubblicità.
3. Salvo i casi previsti dagli articoli 2 e 18 del presente regolamento,
qualsiasi iniziativa pubblicitaria posta in essere senza la preventiva
autorizzazione è da considerarsi abusiva.
1. Le tariffe del canone per linstallazione dei mezzi
pubblicitari sono determinate dal Consiglio Comunale a norma dellart.
54 del D.Lgs. 446/1997 (6) sulla base dei seguenti elementi:
A) Il maggiore o minore impatto ambientale dei mezzi pubblicitari
autorizzati in rapporto alla loro collocazione e alla loro incidenza
sullarredo urbano con particolare riferimento alla superficie
ed alla illuminazione dellimpianto pubblicitario.
B) Per le insegne di esercizio la maggiore o minore importanza
delle vie, strade, piazze ed aree pubbliche desunta dagli elementi
di centralità, intensità abitativa, flusso turistico
e commerciale e densità di traffico pedonale o veicolare.
A tal fine è recepita la suddivisione delle strade cittadine
in 5 categorie prevista dallart. 9 del Regolamento per lapplicazione
del canone sulloccupazione di spazi ed aree pubbliche ed
approvate con deliberazione dal Consiglio Comunale del 21 dicembre
1998.
C) Per la pubblicità effettuata mediante affissione diretta,
il canone va commisurato allanno solare.
2. soppresso
1. Al fine di tenere conto del maggiore o minore impatto ambientale,
dellincidenza sullarredo urbano degli specifici mezzi
pubblicitari, nonché della collocazione degli stessi su
bene pubblico o privato, alla tariffa ordinaria sono applicati
predeterminati coefficienti moltiplicatori. Le tipologie di impianti
che sono soggetti allapplicazione dei coefficienti moltiplicatori
della tariffa di riferimento, sono indicati nellallegato
A del presente regolamento.
2. In rapporto alla maggiore o minore incidenza sullarredo
urbano dei mezzi pubblicitari i canoni sono diversificati a seconda
se gli stessi sono:
a) opachi ovvero luminosi o illuminati;
b) di superficie complessiva fino a mq. 5,50 (primo scaglione),
tra mq. 5,51 e 8,50 (secondo scaglione) ovvero superiore a mq.
8,50 (terzo scaglione).
3. Per le insegne desercizio, le strade, aree e spazi pubblici
in cui le stesse sono collocate, sono classificate nelle cinque
categorie di cui alla lettera B del precedente art. 13 e a ciascuna,
è attribuito un coefficiente come sotto indicato:
categoria I coefficiente
1,00
categoria II coefficiente
0,85
categoria III coefficiente 0,75
categoria IV coefficiente
0,65
categoria V coefficiente
0,50
4. Se linsegna di esercizio autorizzata è allocata
agli angoli di vie, corsi o piazze classificate in categorie diverse,
per tutto limpianto si applica la tariffa prevista per lindirizzo
ove ha sede lattività.
5. Sono equiparate alle insegne desercizio i mezzi pubblicitari
collocati nelle sedi di attività economiche se relativi
a marchi o prodotti oggetto dellattività ivi svolta.
6. Se la pubblicità viene effettuata su suolo comunale,
le singole tariffe sono maggiorate in attuazione di quanto previsto
dallart. 62 punto 2 f) della Legge 446/1997.
7. Tariffe e maggiorazioni differenziate sono determinate per:
a) pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di
proprietà dellimpresa;
b) pubblicità effettuata con veicoli per conto terzi;
c) pannelli e proiezioni con messaggio variabile e simili;
d) pubblicità effettuata con striscioni (art. 10 punto
14);
e) pubblicità con aeromobili o palloni frenati;
f) pubblicità in forma ambulante (distribuzione manifestini,
mezzi o cartelli pubblicitari portati da persone);
g) pubblicità effettuata in forma sonora;
h) pubblicità effettuata con mezzi gonfiabili e volumetrici;
i) paline;
j) gonfaloni;
k) cartelli provvisori su suolo.
Per la definizione oggettiva dei singoli mezzi pubblicitari e
per le loro caratteristiche generali e specifiche si intendono
recepite le norme contenute nellart. 47 e seguenti del D.P.R.
495/1992 nonché quelle previste dal Piano Generale degli
impianti pubblicitari (deliberazione del Consiglio Comunale del
2 marzo 1998 e successive modifiche) che ha fissato i limiti dimensionali
e le distanze da osservare per la posa in opera degli stessi impianti
nellambito del centro abitato cittadino.
8. Le tariffe previste al comma 1 del presente articolo sono approvate
dal Consiglio Comunale con la deliberazione da allegare al bilancio
di previsione, a norma dellart. 54 del D.Lgs. 446/1997.
Lomesso aggiornamento annuale delle tariffe comporta lapplicazione
per lanno successivo di quelle in vigore.
1. Per determinare le tariffe delle varie tipologie di mezzi
pubblicitari occorre tenere presente:
A) Norme a carattere generale:
a) per il calcolo dellarea assoggettata al canone si deve
tener conto di tutto il mezzo atto a ricevere messaggi pubblicitari
e non soltanto della superficie occupata da scritte. La cornice
dichiarata è esclusa dal calcolo;
b) il canone è commisurato alla superficie della minima
figura piana geometrica in cui è circoscritto il mezzo
pubblicitario indipendentemente dal numero e dalla dimensione
dei messaggi in esso contenuti;
c) per i mezzi pubblicitari costituiti da parti luminose e da
parti opache la liquidazione del canone si dovrà calcolare
sulla base di tariffe differenziate;
d) per i mezzi pubblicitari bifacciali il canone è calcolato
in base alle superfici di ogni singola facciata.
B) Norme specifiche:
a) sono considerati mezzi pubblicitari autonomi le insegne o simili
che diffondono un messaggio compiuto;
b) il canone per la pubblicità allesterno di veicoli
per il trasporto pubblico, è dovuto soltanto se la licenza
di esercizio è rilasciata dal Comune di Torino. I veicoli
omologati come autopubblicitarie e per mostre pubblicitarie, di
cui allart. 203 comma 2 lett. a) del D.P.R. 495/1992, se
operano nel territorio del Comune, con sosta permanente e continuativa,
devono essere preventivamente autorizzati dallEnte proprietario
della strada e devono corrispondere il canone in funzione della
superficie pubblicitaria esposta e per il periodo di permanenza.
Valgono i limiti e divieti, posti dal Piano Generale degli Impianti,
di cui agli articoli 11 e 12;
c) il canone per la pubblicità esterna installata su veicoli
ad uso privato e loro eventuali rimorchi:
- se effettuata per conto proprio da una impresa è dovuto,
fermo restando lesenzione prevista dal successivo art. 18
punto 1 - h) se il proprietario è residente in Torino ovvero
se limpresa ha in Torino la sede o una dipendenza o una
succursale;
- se effettuata per conto altrui a titolo non oneroso è
dovuto per il periodo in cui i veicoli operano nel territorio
del Comune di Torino;
il canone previsto al precedente punto c) è dovuto dalleventuale
rimorchio (considerato come veicolo autonomo) anche se lo stesso
circoli occasionalmente;
d) il canone da applicare alla pubblicità effettuata con
pannelli luminosi a messaggio variabile o intermittente è
determinato in base alla superficie del mezzo pubblicitario indipendentemente
dal numero dei messaggi emessi;
e) il canone da applicare alla pubblicità effettuata mediante
distribuzione di manifestini e/o oggetti promozionali è
dovuto per ciascuna persona o distributore fisso utilizzato per
la distribuzione indipendentemente dalla quantità di materiale
distribuito;
f) per la pubblicità sonora il canone è applicato
per ciascun punto di diffusione della pubblicità, ovvero
per ciascun veicolo circolante nelle ore consentite (dalle 9,30
alle 12,30 e dalle 15,30 alle 18,30 dei giorni non festivi);
g) per i mezzi pubblicitari polifacciali il canone è calcolato
in base alla superficie complessiva delle facciate utilizzate;
h) per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche e per
i mezzi gonfiabili il canone è calcolato in base alla superficie
complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico
in cui può essere circoscritto il mezzo stesso;
i) i festoni di bandierine e simili nonché i mezzi di identico
contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati
in connessione tra loro si considerano, agli effetti del calcolo
della superficie oggetto del canone come un unico mezzo pubblicitario.
1. Il canone per linstallazione di mezzi pubblicitari
è il corrispettivo annuale (per le autorizzazioni permanenti)
o giornaliero (per quelle temporanee) rapportato allunità
di misura prevista in relazione alle singole tipologie di mezzi
pubblicitari impiegati. Il canone minimo non può essere
inferiore a quello corrispondente a 10 giorni.
2. Il corrispettivo giornaliero è pari alla trecentesima
parte di quello annuale.
3. Il canone annuo o giornaliero deve essere indicato nellatto
di autorizzazione se previsto.
4. Per le insegne di esercizio il canone è commisurato
alla superficie di ogni insegna posta in essere nellesercizio
stesso arrotondata per eccesso al metro quadrato e le frazioni
di esso, oltre il primo, al mezzo metro quadrato superiore. Per
gli altri mezzi pubblicitari, se inferiori al metro quadrato,
le superfici si arrotondano per eccesso ad un metro quadrato e
le frazioni di esso, oltre il primo, al mezzo metro quadrato.
1. Autorizzazioni di durata inferiore o uguale all'anno:
- Il pagamento del canone deve essere effettuato contestualmente
al rilascio dell'autorizzazione e completato entro la data di
scadenza della stessa.
- Qualora l'importo del canone superi Euro 1.549,37 sarà
facoltà dell'Ufficio concederne la rateazione.
- La riscossione è gestita dal Comune in forma diretta.
Il pagamento deve avvenire tramite posta a mezzo di c.c.p. ovvero
tramite assegno circolare non trasferibile o per contanti presso
le casse municipali abilitate o presso la Tesoreria Comunale ovvero
nelle altre forme stabilite dall'Amministrazione Civica.
2. Autorizzazioni di durata superiore all'anno:
- Il primo pagamento deve essere corrisposto al rilascio dellautorizzazione
ed è commisurato al tempo intercorrente fra la data di
collocazione, che si dà per avvenuta 15 giorni dopo la
data di autorizzazione ed il 31 dicembre successivo. Per importi
superiori a Euro 1.549,37, se richiesta la rateizzazione, il pagamento
deve essere completato entro la fine dellanno.
- Il canone relativo agli anni successivi è commisurato
ad anno solare ed è riscosso dal Comune conformemente alle
disposizioni di cui allart. 32 del D.Lgs. 26 febbraio 1999,
n. 46 come sostituito dallart. 2, comma 1 lettera c) del
D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 326 (7).
3. LAmministrazione Comunale nella delibera quadro delle
tariffe fissa il termine entro il quale eseguire il pagamento
del canone, se la riscossione avviene in ununica soluzione,
ovvero i termini per il versamento delle rate nel caso di riscossione
rateale.
4. Per i pagamenti non corrisposti o eseguiti oltre i termini
di cui al comma precedente, trovano applicazione gli interessi
di legge.
1. Sono esenti dal pagamento del canone e non necessitano di
autorizzazione:
a) I mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti
nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali adibiti alla
vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferiscono
allattività negli stessi esercitata purché
non superino la superficie di mezzo metro quadrato per ciascuna
vetrina o ingresso;
b) gli avvisi al pubblico collocati in aree visibili dalla pubblica
via, riguardanti la localizzazione o lutilizzazione dei
servizi di pubblica utilità , purché non superino
la superficie di mezzo metro quadrato;
c) gli avvisi al pubblico riguardanti la locazione o la compravendita
degli immobili sui quali sono affissi, purché non eccedenti
la superficie di un quarto di metro quadrato;
d) le targhe collocate presso lingresso degli edifici ove
si svolge lattività pubblicizzata di superficie non
superiore a un quarto di metro quadrato, limitatamente ad una
per attività, purché ledificio non sia sottoposto
a vincoli,e vengano osservate le prescrizioni del Piano Generale
degli Impianti Pubblicitari;
e) i manifesti e le locandine collocate sulle facciate esterne
o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si
riferiscano alle rappresentazioni in programmazione;
f) la pubblicità, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni
periodiche esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o
nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua
la vendita;
g) la pubblicità esposta presso le stazioni e le fermate
dei servizi di trasporto e parcheggio pubblico o nelle pensiline
se inerente lattività esercitata dallimpresa
di trasporto;
h) lindicazione del marchio, della ragione sociale e dellindirizzo
dellimpresa sui veicoli dellimpresa stessa;
i) la distribuzione di volantini e le altre forme di propaganda
ambientale di cui allart. 14 comma 7 lettera f) non relative
ad attività commerciali; i mezzi pubblicitari, ad eccezione
dei volantini, di superficie inferiore a trecento centimetri quadrati;
l) i mezzi pubblicitari collocati allinterno di androni
e cortili chiusi;
m) vetrine esposizioni.
2. Sono esenti dal pagamento del canone, ma necessitano di autorizzazione
(sempreché non rientrino nei casi di cui al comma 1):
a) la pubblicità effettuata per i propri fini istituzionali
dallo Stato, dagli enti pubblici, dalle Aziende speciali e dalle
Istituzioni del Comune di Torino;
b) le insegne, targhe e simili apposte per lindividuazione
delle sedi di associazioni, fondazioni, partiti politici, comitati
ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro. Per i circoli
privati e associazioni sportive non dovrà essere superata
la superficie di mezzo metro quadrato;
c) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria
per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni
del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino
il mezzo metro quadrato di superficie;
d) le preinsegne di informazione turistica;
e) la pubblicità relativa ad iniziative aventi esclusivo
scopo benefico, assistenziale e religioso.
f) le locandine, la pubblicità effettuata in forma sonora,
non relative ad attività commerciali;
g) le insegne relative alle testate della stampa giornaliera e
periodica, anche se luminose, collocate alle condizioni previste
dal Piano Generale degli Impianti sulle sole facciate esterne
delle edicole, dei chioschi, nelle vetrine o sulle porte dingresso
dei negozi ove si effettua la vendita.
1. Il canone è ridotto a metà:
a) per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni,
fondazioni, partiti politici, sindacati ed ogni altro ente che
non abbia scopo di lucro, per lo svolgimento dei compiti previsti
dai rispettivi statuti;
b) per la pubblicità relativa a manifestazioni culturali
e sportive, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione
degli Enti Pubblici territoriali;
c) per la pubblicità relativa agli spettacoli viaggianti.
1. Tenuto conto della natura contrattuale del canone, il Comune
può, con deliberazione della Giunta Comunale:
a) stipulare con terzi convenzioni nelle quali il canone può
essere compensato in tutto o in parte con prestazioni di pubblico
interesse o utilità;
b) per eventi eccezionali e per manifestazioni di rilevante interesse
turistico per la Città, determinare specifici canoni da
corrispondere tenendo conto della superficie occupata e della
tipologia della pubblicità.
2. Sulla base degli indirizzi dati annualmente dal Consiglio Comunale
con la deliberazione in tema di tributi locali, tariffe, rette,
canoni, nella quale sono definiti anche le percentuali di riduzione
ovvero di esenzione ed i riferimenti economici e territoriali
generali per la loro applicazione, la Giunta Comunale provvederà
a deliberare le relative agevolazioni per le seguenti fattispecie:
a) attività commerciali ed artigianali insediate in zone
della città nelle quali si svolgono lavori di pubblica
utilità che precludono il traffico veicolare o pedonale
per una durata superiore a 6 mesi, per tutto il periodo interessato
dalla predetta limitazione;
b) attività commerciali ed artigianali interessate da grandi
cantieri per la realizzazione di imponenti lavori pubblici di
lunga durata quali la costruzione della metropolitana, dei passanti
ferroviari e delle opere destinate alle Olimpiadi 2006 ed insediate
oltre che nelle aree precluse al traffico veicolare o pedonale,
di cui alla precedente lettera a), anche nelle vie trasversali,
a ridosso delle zone di esclusivo cantiere, che sopportano l'incremento
del traffico derivante dalla diminuzione dell'accessibilità
all'area preclusa.
3. Qualora le insegne desercizio siano occultate da ponteggi
o strutture similari per un periodo superiore a 6 mesi, è
data facoltà di collocare pubblicità provvisoria
esterna al ponteggio di superficie non superiore a quella in opera
per il periodo interessato alla limitazione, con esenzione dal
canone.
4. In specifici ambiti territoriali oggetto di progetti di riqualificazione
urbana ovvero nellambito di programmi di sostegno per nuove
attività imprenditoriali, la Giunta Comunale può
deliberare una riduzione del canone dovuto per le insegne desercizio.
1. Gli incassi a titolo ordinario non vengono effettuati qualora
le somme da riconoscere siano inferiori o uguali a Euro 12,00
per anno, ad esclusione degli incassi riferiti al Cimp temporaneo.
2. Le richieste di rimborso di quanto indebitamente versato devono
essere presentate con apposita istanza debitamente documentata
entro il termine decennale previsto dallart. 2946 C.C..
3. Lamministrazione comunale dovrà evadere le suddette
richieste emettendo un provvedimento di accoglimento o di rigetto
entro il termine di 180 giorni decorrenti dal momento di presentazione
dellistanza.
4. I rimborsi, esclusivamente per le somme pagate e non dovute
per lanno in corso, possono essere concessi anche attraverso
compensazione con somme dovute nello stesso anno.
5. Qualora il rimborso di somme dovute dallAmministrazione
venga eseguito oltre i 180 giorni dalla richiesta, sono dovuti
interessi calcolati in misura pari al tasso di interesse legale.
1. Con deliberazione della Giunta Comunale, i termini ordinari
di versamento delle risorse di entrata possono essere sospesi
o differiti per tutti o per determinate categorie di contribuenti,
interessati da gravi calamità naturali o individuati con
criteri precisati nella deliberazione medesima, se non diversamente
disposto con legge statale.
2. Fuori dalle ipotesi di cui all'art. 17 comma 1 del presente
Regolamento, su richiesta del contribuente, nelle ipotesi di temporanea
situazione di obiettiva difficoltà finanziaria, può
essere concessa dal dirigente responsabile della risorsa d'entrata,
la ripartizione del pagamento delle somme dovute, a fronte di
cartelle di pagamento, avvisi di contestazione secondo un piano
rateale predisposto dall'ufficio e firmato per accettazione dal
contribuente, che si impegna a versare le somme dovute, secondo
le indicazioni contenute nel suddetto piano, entro l'ultimo giorno
di ciascun mese. Sugli importi rateizzati sono dovuti gli interessi
previsti dall'articolo 14 del Regolamento delle entrate di natura
fiscale vigente.
3. Il dirigente responsabile della risorsa dentrata dovrà
dare riscontro alla richiesta di rateazione entro 60 giorni
dal suo ricevimento.
4. La rateazione non è consentita:
- quando è iniziata la procedura esecutiva coincidente
con il pignoramento mobiliare od immobiliare ovvero con il fermo
amministrativo;
- quando il richiedente risulta moroso relativamente a precedenti
rateazioni o dilazioni;
- se limporto complessivamente dovuto è inferiore
a Euro 258,23.
5. La durata del piano rateale non può eccedere i tre anni,
se limporto complessivamente dovuto è inferiore a
Euro 5.164,57 ed i cinque anni se superiore.
6. Lammontare di ogni rata mensile non può essere
inferiore a Euro 103,20.
7. Lufficio, qualora le somme rateizzate superino limporto
di Euro 5.164,57, può richiedere in casi di dubbia esigibilità,
adeguata garanzia fidejussoria o bancaria o assicurativa per un
importo pari al credito complessivamente vantato dallAmministrazione.
8. In caso di mancato pagamento di una rata, alle scadenze stabilite
nel piano di rateazione, il contribuente decade automaticamente
dal beneficio della rateazione e le somme dovute sono immediatamente
riscuotibili tramite ruolo maggiorato di spese di riscossione.
1. Le violazioni al presente Regolamento sono sanzionate nellosservanza
delle disposizioni di carattere generale di cui alla Legge 689/1981.
Alle iniziative pubblicitarie prive della preventiva autorizzazione
si applica la sanzione amministrativa pecuniaria pari al doppio
dellimporto della relativa tariffa (art. 62 c. 2 lett. e
del D.Lgs. 446/1997). Resta ferma lapplicazione delle sanzioni
amministrative pecuniarie di cui allart. 23 del D.Lgs. 285/1992
ovvero, se non comminabili, di quelle stabilite dallart.
24 c. 2 del D.Lgs. 507/1993, come modificato dalla Legge 388/2000
art. 145 lett. c nella misura compresa tra Euro 206,58 ed Euro
1.549,37 (art. 62 c. 4 D.Lgs. 446/1997). Ai fini della determinazione
del canone e della relativa sanzione, salvo prova contraria, la
pubblicità abusiva a carattere permanente si intende iniziata
dal 1 gennaio dell'anno in cui viene elevato verbale di contestazione
. La pubblicità temporanea abusiva si presume effettuata
dal primo giorno del mese in cui è stata accertata la violazione
(8).
2. In caso di mancato o parziale versamento del canone da parte
di soggetti autorizzati allesposizione pubblicitaria, il
canone non corrisposto viene maggiorato degli interessi legali,
nonché della sanzione amministrativa da un minimo di 25
a un massimo di 500 Euro, con contestazione a partire dalla rendicontazione
da parte del Concessionario o altro preposto (10).
3. Soppresso
4. Soppresso
1. Il Comune procede alla rimozione dei mezzi pubblicitari
privi di autorizzazione, o installati in modo difforme o per i
quali non sia stato pagato il relativo canone, risultante da contestuale
processo verbale di contestazione. Nello stesso verbale viene
disposta la rimozione degli impianti pubblicitari abusivi. In
caso di inottemperanza allordine di rimozione entro il termine
stabilito, il Comune provvede dufficio anche tramite impresa
addebitando ai responsabili le spese sostenute. In attesa della
rimozione il Comune procede alla copertura della pubblicità.
Il Comune può provvedere alla rimozione immediata degli
impianti abusivi, addebitando ai responsabili le spese sostenute,
per ragioni attinenti la circolazione stradale, lordine
pubblico o la tutela dellambiente.
2. Qualora il materiale rimosso non possa essere immediatamente
consegnato al legittimo proprietario, verrà depositato
in locali o aree idonee, con addebito di tutte le spese di custodia
e magazzinaggio ad esclusione dei manifesti, locandine e simili
che verrà distrutto.. Detto materiale sarà tenuto
a disposizione dellinteressato per 60 giorni; scaduto tale
termine si provvederà a disporre del bene secondo la disciplina
prevista dalla Legge 689/1981 e s.m.i..
3. Il Comune, a mezzo dei propri dipendenti autorizzati dal Sindaco,
provvede ad esercitare il controllo per la corretta applicazione
delle norme contenute nel presente Regolamento, eseguendo sopralluoghi
e segnalando le eventuali violazioni agli uffici competenti.
1. Salvo che sia intervenuto giudicato, il dirigente responsabile
della risorsa di entrata può annullare totalmente o parzialmente
un proprio atto ritenuto illegittimo o infondato, ovvero sospenderne
lesecutività con provvedimento motivato, che può
essere disposto dufficio dallAmministrazione e deve
essere sottoscritto dal dirigente responsabile della risorsa di
entrata.
2. Lutente, per mezzo di istanza motivata resa alla pubblica
amministrazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e fatta pervenire
entro il termine di 60 giorni, può richiedere lannullamento
dellatto se ritenuto illegittimo. Leventuale diniego
dellamministrazione deve essere comunicato allutente
e adeguatamente motivato, entro il termine di novanta giorni.
1. Nell'intento di perseguire obiettivi di efficienza e di
potenziare le attività di accertamento dei tributi ed entrate
proprie, i controlli vengono effettuati sulla base dei criteri
individuati dalla Giunta Comunale in sede di approvazione del
piano esecutivo di gestione, procedendo altresì ad una
quantificazione puntuale delle risorse umane disponibili, delle
ore/persona lavorabili, dei tempi prevedibili per il completamento
di un procedimento di accertamento su entrata tributaria e/o patrimoniale
e dell'ammontare del recupero.
2. Ai fini del potenziamento dell'esercizio dell'attività
di verifica e di controllo e per incentivare l'attività
di recupero dell'evasione, la Giunta Comunale può attribuire
compensi incentivanti al personale addetto, in misure differenziate,
in funzione di progetti finalizzati al recupero dell'evasione
ovvero volti a migliorare la qualità del servizio nell'ottica
di una maggiore fruibilità dello stesso da parte del contribuente.
1. Il presente Regolamento entra in vigore il 1 gennaio 2004.
2. Per quanto non disposto dal Regolamento si applicano le disposizioni
di legge e regolamentari vigenti.
3. E disapplicata ogni altra norma regolamentare emanata
dal Comune contraria o incompatibile con quelle del presente Regolamento.
4. Fino allapprovazione delle nuove tariffe che avverrà
contestualmente al bilancio di previsione, alla pubblicità
temporanea si applicano le tariffe in vigore nellanno precedente.
In caso di variazione delle tariffe nel corso dellesposizione
pubblicitaria, lUfficio dispone il conguaglio delle somme
dovute sulla base delle nuove tariffe, per il periodo dal quale
le stesse sono entrate in vigore.
NOTE:
(1) art. 52 D.Lgs. 446/1997 Potestà regolamentare delle province e dei comuni
1. Le province e i comuni possono disciplinare con regolamento
le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene
allindividuazione e definizione delle fattispecie imponibili,
dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi,
nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti
dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le
disposizioni di leggi vigenti.
2. I regolamenti sono approvati con deliberazione del comune e
della provincia non oltre il termine di approvazione del bilancio
di previsione e non hanno effetto prima del 1 gennaio dellanno
successivo.
(omississ);
(2) art. 62 D.Lgs. 446/1997 Canone per linstallazione di mezzi pubblicitari
1. I Comuni possono, con regolamento adottato a norma dellarticolo
52, escludere lapplicazione, nel proprio territorio, dellimposta
comunale sulla pubblicità di cui al capo I del decreto
legislativo 15 novembre 1993, n. 507, sottoponendo le iniziative
pubblicitarie che incidono sullarredo urbano o sullambiente
ad un regime autorizzatorio e assoggettandole al pagamento di
un canone in base a tariffa.
2. Il Regolamento è informato ai seguenti criteri:
a) individuazione della tipologie dei mezzi di effettuazione della
pubblicità esterna che incidono sullarredo urbano
o sullambiente ai sensi del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, e del relativo regolamento di attuazione approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992,
n. 495;
b) previsione delle procedure per il rilascio e per il rinnovo
dellautorizzazione;
c) indicazione delle modalità di impiego dei mezzi pubblicitari
e delle modalità e termini di pagamento del canone;
d) determinazione della tariffa con criteri di ragionevolezza
e gradualità tenendo conto della popolazione residente,
della rilevanza dei flussi turistici presenti nel comune e delle
caratteristiche urbanistiche delle diverse zone del territorio
comunale e dellimpatto ambientale;
e) equiparazione, ai soli fini del pagamento del canone, dei mezzi
pubblicitari installati senza la preventiva autorizzazione a quelli
autorizzati e previsione per linstallazione dei mezzi pubblicitari
non autorizzati di sanzioni amministrative pecuniarie di importo
non inferiore allimporto non inferiore allimporto
della relativa tariffa, né superiore al doppio della stessa
tariffa;
f) determinazione della tariffa per i mezzi pubblicitari installati
su beni privati in misura inferiore di almeno un terzo rispetto
agli analoghi mezzi pubblicitari installati su beni pubblici.
3. Il regolamento può prevedere, con carattere di generalità,
divieti, limitazioni e agevolazioni.
4. omissis.
(3) D.P.R. 16 settembre 1996 n. 610: I Comuni hanno la facoltà di derogare, allinterno dei centri abitati, lapplicazione del divieto di cui al comma 3, lettera a), limitatamente alle pertinenze di esercizio che risultano comprese tra carreggiate contigue e che hanno una larghezza superiore a 4 m. Per le distanze dal limite della carreggiata si applicano nel senso delle singole direttrici di marcia. I cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari non devono in ogni caso ostacolare la visibilità dei segnali stradali entro lo spazio di avvistamento.
(4) Ordinanza n. 2719 del 10 dicembre 1998: " Il Sindaco (omissis) ordina il divieto di distribuzione al pubblico di manifestini e volantini per pubblicità commerciale nelle seguenti vie e piazze della Città:
Piazza Vittorio Veneto - Via Po - Piazza Castello - Via Pietro Micca - Via Cernaia - Via Garibaldi - Via Roma - Piazza San Carlo - Piazza Carlo Felice - Piazza Palazzo di Città - Piazza Statuto - Piazza Carlo Alberto - Piazza Carignano. Il mancato rispetto del divieto di cui alla presente ordinanza è punito con la Sanzione Amministrativa da L. 50.000 a L. 300.000 ferme restando le Sanzioni Amministrative da L. 200.000 a L. 2.000.000 nel caso di violazione delle norme di legge sulla pubblicità. Nel rispetto della libertà dopinione il presente divieto non si applica alla distribuzione di volantini di contenuto non pubblicitario editi a cura di Enti non aventi fini di lucro.
(5) art. 57 D.P.R. 495/1992 Regolamento di attuazione Nuovo Codice della Strada (testo integrale)
1. Lapposizione sui veicoli di pubblicità non
luminosa è consentita, salvo quanto previsto ai commi 3
e 4, unicamente se non effettuata per conto terzi a titolo oneroso
e se realizzata con sporgenze non superiori a 3 cm rispetto alla
superficie del veicolo sulla quale sono applicate, fermi restando
i limiti di cui allart. 61 del codice. Sulle autovetture
ad uso privato è consentita unicamente lapposizione
del marchio e della ragione sociale della ditta cui appartiene
il veicolo.
2. La pubblicità non luminosa per conto terzi è
consentita sui veicoli adibiti al trasporto di linea e non di
linea (1) ad eccezione dei taxi (2) alle seguenti condizioni:
a) che non sia realizzata mediante messaggi variabili;
b) che non sia esposta sulla parte anteriore del veicolo;
c) che sulle altre parti del veicolo sia posizionata, rispetto
ai dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione ed alle
targhe, in modo tale da non ridurre la visibilità e la
percettibilità degli stessi;
d) che sia contenuta entro forme geometriche regolari;
e) che, se realizzata mediante pannelli aggiuntivi, gli stessi
non sporgano di oltre 3 cm rispetto alla superficie sulla quale
sono applicati.
3. La pubblicità non luminosa per conto terzi è
consentita sui veicoli adibiti al servizio taxi unicamente se
effettuata mediante scritte con caratteri alfanumerici, abbinati
a marchi e simboli, ed alle seguenti ulteriori condizioni:
a) che sia realizzata con pannello rettangolare piano bifacciale,
saldamente ancorato al di sopra dellabitacolo del veicolo
e posto in posizione parallela al senso di marcia. Il pannello
deve avere le dimensioni esterne di 75 x 35 cm e la pubblicità
non deve essere realizzata con messaggi variabili;
b) che sia realizzata tramite lapplicazione sul lunotto
posteriore del veicolo di pellicola della misura di 100 x 12 cm;
c) che sia realizzata tramite lapplicazione di pellicola
sulle superfici del veicolo ad esclusione di quelle vetrate. Le
esposizioni pubblicitarie di cui alle lettere a) e c) sono alternative
tra loro. I veicoli adibiti al servizio taxi sui quali sono esposti
messaggi pubblicitari di cui al capo a) non possono circolare
sulle autostrade (3).
4. Lapposizione di scritte e messaggi pubblicitari rifrangenti
è ammessa sui veicoli unicamente alle seguenti condizioni:
a) che la pellicola utilizzata abbia caratteristiche di rifrangenza
non superiori a quelle di classe 1;
b) che la superficie della parte rifrangente non occupi più
di due terzi della fiancata del veicolo e comunque non superiore
a 3 mq;
c) che il colore bianco sia contenuto nella misura non superiore
ad 1/6 della superficie;
d) che sia esposta unicamente sui fianchi del veicolo a distanza
non inferiore a 70 cm dai dispositivi di segnalazione visiva;
e) che non sia realizzata mediante messaggi variabili.
5. In tutti i casi le scritte, i simboli e la combinazione dei
colori non devono generare confusione con i segnali stradali e,
in particolare, non devono avere forme di disco o di triangolo
né disegni confondibili con i simboli segnaletici regolamentari
di pericolo, obbligo, prescrizione o indicazione.
6. Allinterno dei veicoli è proibita ogni scritta
o insegna luminosa pubblicitaria che sia visibile, direttamente
o indirettamente, dal conducente o che comunque possa determinare
abbagliamento o motivo di confusione con i dispositivi di segnalazione
visiva e di illuminazione dei veicoli stessi.
7. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano
ai veicoli al seguito delle competizioni sportive autorizzate
ai sensi dellart. 9 del codice.
(1) Le parole: "e non di linea" sono state
inserite dallart. 14, comma 7, del D.Lgs. 19 novembre 1997,
n. 422.
(2) Le parole: "ad eccezione dei taxi" sono
state inserite dallart. 14, comma 7, del D.Lgs. 19 novembre
1997, n. 422 come modificato dallart. 1, comma 4, del
D.Lgs. 20 settembre 1999, n. 400.
(3) Questo comma è stato così sostituito
dallart. 14, comma 7, del D.Lgs. 19 novembre 1997, n. 422,
come modificato dallart. 1, comma 4, del D.Lgs. 20 settembre
1999, n. 400.
(6) art. 54 D.Lgs. 446/1997 'Approvazione delle tariffe e dei
prezzi pubblici' :
Le province e i comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici
contestualmente all'approvazione del bilancio di previsione.
(7) D.Lgs. 46/1999 e D.Lgs. 326/1999 Riforma della riscossione
(8) Le sanzioni comminate ai sensi dellart. 24 c.2 D.Lgs.
507/1993 e s.m.i. sono così quantificate, in relazione
al tipo di violazione commessa:
- collocazione abusiva (senza aver presentato domanda) ex art.2
c.3 del presente Regolamento: da un minimo di Euro 250,00 ad un
massimo di Euro 1.549,00
- collocazione precedente ad autorizzazione, in presenza di domanda
volta allottenimento della stessa: da un minino di Euro
206,58 ad un massimo di Euro 1.250,00
- mezzo pubblicitario non conforme a quanto previsto dallautorizzazione:
da un minimo di Euro 206,58 ad un massimo di Euro 1.032,00
- omessa voltura dellautorizzazione: da un minimo di Euro
206,58 ad un massimo di Euro 1.032,00
- omessa esibizione dellautorizzazione: da un minimo di
Euro 206,58 ad un massimo di Euro 620,00
- omessa rimozione del mezzo pubblicitario a seguito di disdetta:
da un minimo di Euro 250,00 ad un massimo di Euro 1.549,00
- omessa indicazione del contrassegno su impianti per affissioni
o cartelli: da un minimo di Euro 206,58 ad un massimo di Euro
750,00
- omessa dichiarazione per effettuazione di volantinaggio: da
un minimo di Euro 206,58 ad un massimo di Euro 1.032,00
- omessa osservanza delle norme tecniche per linstallazione
di paline, gonfaloni ecc.: da un minimo di Euro 206,58 ad
un massimo di Euro 1.250,00
- mantenimento di mezzi pubblicitari in opera in non perfetto
stato di conservazione: da un minimo di Euro 206,58 ad un
massimo di Euro 750,00
- mancata rimozione di struttura portante di messaggio pubblicitario
dopo 30 giorni dalla disdetta: da un minimo di Euro 206,58 ad
un massimo di Euro 750,00
- mancata rimozione entro 30 giorni di messaggio pubblicitario
già coperto, senza presentazione di nuova domanda: da un
minimo di Euro 206,58 ad un massimo di Euro 1.250,00
(9) Soppressa
(10) Legge 16 gennaio 2003, n. 3 - Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione
1. Salvo diversa disposizione di legge, per le violazioni
delle disposizioni dei regolamenti comunali e provinciali si applica
la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 Euro a 500 Euro.
2. Lorgano competente a irrogare la sanzione amministrativa
è individuato ai sensi dellarticolo 17 della legge
24 novembre 1981, n. 689.
DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA ORDINARIA E DEI COEFFICIENTI MOLTIPLICATORI
A - Tariffa ordinaria relativa ai mezzi pubblicitari
La tariffa ordinaria da applicare ad ogni metro quadrato e per anno solare, determinata, nei tempi e con le modalità previste al precedente art. 14, è riferita alla prima categoria del viario cittadino ed è relativa ai mezzi pubblicitari non luminosi aventi superficie fino a mq. 5,50 installati su beni privati.
B - Coefficienti moltiplicatori della tariffa ordinaria per specifiche tipologie di impianti o mezzi pubblicitari
Maggiorazioni correlate alla superficie:
- per superfici comprese tra mq. 5,51 e 8,50 si applica il coefficiente
moltiplicatore 1,66 della tariffa ordinaria sulla parte eccedente
mq. 5,50;
- per superfici eccedenti mq. 8,50 si applica il coefficiente
moltiplicatore) 2,50 della tariffa ordinaria sulla parte
eccedente mq. 8,50.
Maggiorazioni per la pubblicità luminosa o illuminata:
per tale pubblicità si applica il coefficiente moltiplicatore
1,66.
La tariffa ordinaria delle insegne di esercizio è determinata
applicando i coefficienti moltiplicatori relativi alla maggiore
o minore importanza delle vie, piazze ed aree pubbliche di cui
allart. 14 comma 3 e precisamente:
categoria 1 coefficiente 1,00;
categoria 2 "
0,85;
categoria 3 "
0,75;
categoria 4 "
0,65;
categoria 5 "
0,50
Casi particolari:
a) Pubblicità per conto proprio su veicoli di proprietà
dellimpresa (indipendentemente dalla superficie occupata):
1. veicoli con portata inferiore a 30 q.li: alla tariffa ordinaria
relativa ad un mq. per anno solare si applica il coefficiente
moltiplicatore 1,8;
2. veicoli con portata superiore ai 30 q.li: alla tariffa ordinaria
relativa ad un mq. per anno solare si applica il coefficiente
moltiplicatore 2,6;
3. per i veicoli circolanti con rimorchio la tariffa è
raddoppiata;
4. per i veicoli a due o tre ruote si applica la tariffa ordinaria
relativa ad un mq. per anno solare con coefficiente 1,00;
5. se la pubblicità è effettuata con cartelli o
altre strutture aggiuntive, alle tariffe di cui ai precedenti
punti 1-2-3 si applica lulteriore coefficiente 3,00;
b) Pubblicità per conto terzi su veicoli e natanti adibiti
ad uso pubblico e privato:
- alla tariffa ordinaria per anno solare si applica il coefficiente
moltiplicatore 0,70 con le maggiorazioni previste in base alla
superficie;
- per le pubblicità in forma volumetrica o con mezzi gonfiabili,
si applica la tariffa ordinaria con coefficiente moltiplicatore
4,00 e con le maggiorazioni previste in base alla superficie;
c) Pubblicità effettuata con pannelli luminosi a messaggio
variabile o intermittente per conto terzi: alla tariffa ordinaria,
con le maggiorazioni previste per le superfici e la luminosità,
si applica il coefficiente moltiplicatore 2,00;
d) Pubblicità volumetrica e gonfiabile o con teli: alla
tariffa ordinaria, con le maggiorazioni previste per le superfici
e la luminosità, si applica il coefficiente moltiplicatore
2,00;
e) Mezzi pubblicitari definiti modulari (preinsegne) alla tariffa
ordinaria, con le maggiorazioni previste, si applica lulteriore
coefficiente moltiplicatore 2.
C - Tariffe giornaliere per tipologie specifiche di pubblicità da determinarsi con apposita deliberazione del Consiglio Comunale
Pubblicità effettuata mediante:
1) diapositive o proiezioni o simili;
2) striscioni attraverso vie o piazze;
3) aeromobili, palloni frenati, dirigibili o simili;
4) distribuzione di manifestini, persone circolanti con cartelli
e simili;
5) forma sonora da punto fisso o itinerante;
6) paline;
7) gonfaloni;
8) cartelli provvisori.
D - Pubblicità diversa dalle insegne di esercizio effettuata su spazi ed aree pubbliche ovvero su beni appartenenti al Comune o dati in godimento allo stesso
Alla tariffa ordinaria si applica il coefficiente moltiplicatore
2,00.
Questa maggiorazione non si applica alla pubblicità su
veicoli e alle forme pubblicitarie di cui alla precedente lettera
C, punti 3 - 4 - 5.
E - Pubblicità diversa dalle insegne desercizio effettuata su aree private
Alla tariffa ordinaria si applica il coefficiente 1,25.