Divisione Servizi Tributari e Catasto
Settore Pubblicità

    n. ord. 30
2004 00184/013

CITTÀ DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 15 MARZO 2004

(proposta dalla G.C. 20 gennaio 2004)

OGGETTO: REGOLAMENTO PUBBLICHE AFFISSIONI. NORME TECNICHE PER IL COLLOCAMENTO DEI MEZZI PUBBLICITARI. MODIFICHE.

Proposta dell'Assessore Bonino.

L’articolato relativo al Regolamento per le Pubbliche Affissioni. Norme tecniche per il Collocamento dei Mezzi Pubblicitari, è ormai consolidato da tempo, più che modificazioni, quelle proposte sono semplici integrazioni, precisazioni e risistemazione delle norme in modo più funzionale e logico, con conseguente modifica della numerazione.
Per facilità di comprensione viene allegato alla presente il testo dell’attuale regolamento (colonna di sinistra) con a fronte (colonna di destra) quello di cui si propone l’approvazione: in quest’ultimo caso sono evidenziate in neretto le proposte da inserire, mentre nel testo attuale le abrogazioni compaiono con diversa impostazione grafica (corsivo).
L’art. 2 - Superfici - è stato riscritto chiarendone il contenuto in aderenza a quanto disposto dall’art. 18 D.Lgs. 507/1993. E’ stata aggiornata la superficie massima, in 85.000 mq. degli impianti permanenti di affissione, recependola dal Reg. 248 Piano Generale degli Impianti, e sono state aggiornate le quantità del numero degli impianti pubblici destinati alle affissioni. E’ stata specificata la percentuale di utilizzo di tali impianti per affissioni istituzionali ed economicamente non rilevanti, fissandola nel 70% della superficie complessiva, e di quelli economicamente rilevanti, fissandola nel 30%. Di quest’ultima, inoltre, l’Amministrazione può disporne la gestione a soggetti privati.
L’art. 4 diventa il numero 5 e al comma 2 riporta integralmente il contenuto relativo alle maggiorazioni del precedente allegato B che quindi viene soppresso.
L’art. 6 - Prescrizioni di carattere amministrativo e gestionale - è stato diviso in tre articoli ed è stata soppressa la lettera c) in quanto il contenuto era già normato nel regolamento CIMP all’art. 5 comma 4; il contenuto delle lettere a) e b) è stato inserito nei commi 1 e 2 del nuovo articolo 8 titolato - "numerazione impianti" - ed è stato aggiunto il comma 3 nel quale si prescrive che ogni impianto deve avere un numero d’ordine attribuito dalla città; il contenuto della lettera a) è stato spostato al nuovo art. 11;
il contenuto della lettera e) unitamente alla lettera g) è stato trasferito nei commi 1 e 2 del nuovo articolo 9 titolato - "spazi in esclusiva" - e la lettera g) è stata modificata con riferimento al ruolo del servizio affissioni nel consentire deroghe al dettato normativo;
il contenuto della lettera f) - impianti provvisori su cantiere - è stato trasfuso nel comma 1 del nuovo articolo 10 titolato - "impianti provvisori" - modificandolo nel senso che, come avviene per gli impianti permanenti, viene chiesto un formale assenso da parte del capo cantiere e non un semplice visto, inoltre non viene più chiesta copia dell’autorizzazione all’occupazione del suolo in quanto atto rilasciato dalla stessa Amministrazione, in ossequio a quanto previsto dalla Legge 445/2000; i commi 2 e 3 sono di nuova formulazione e specificano, rispettivamente, il tempo di permanenza dell’impianto e le tariffe da applicare, nel caso di installazione inferiore o superiore l’anno;
Gli art. 12 e 15 rispettivamente - cessazione della pubblicità - e - manutenzione dei mezzi pubblicitari - vengono fusi nel nuovo art. 11 che disciplina anche il rilascio di nuove autorizzazioni, volture, rinnovi, variazioni, attraverso il richiamo degli articoli 3, 4/bis, 5, 6 e 7 del Regolamento CIMP, introducendo la nota n. 4.
All’art. 9, rinumerato art. 12, comma 2 la parola "commissione" è stata sostituita con la parola "richiesta" perché di più facile lettura ed è stato specificato il caso in cui, concessa la deroga alla consegna dei manifesti entro i cinque giorni antecedenti quello previsto per l’affissione, il diritto d’affissione va corrisposto per intero.
All’art. 11 - rinumerato art. 13 - comma 4, si specifica che gli impianti e gli spazi su suolo pubblico disponibili per l’installazione di mezzi pubblicitari, oggetto di procedura concorsuale, sono solo quelli di affissione.
All’art. 20, rinumerato art. 19, i commi 3 e 4 sono stati modificati per renderli più aderenti a quanto disposto dal C. d. S. art. 23 comma 13 bis, il comma 4 è stato dedicato alla rimozione degli impianti ed è stato fatto richiamo all’art. 24, comma 4, D.Lgs. 507/1993 e del suo contenuto con riferimento al sequestro dei mezzi; il comma 5, di nuova istituzione, contempla il caso di rimozione del materiale cartaceo, e nella seconda parte riprende il contenuto testuale del vecchio art. 5 - rimborso spese di defissione - che così viene eliminato in quanto articolo.
All’art. 21 - rinumerato 20 - è stato fatto un rimando alla Legge e al Regolamento CIMP per quanto non espressamente previsto.
Le note a partire dalla numero 4 sono state rinumerate per esigenze di progressione numerica.
È stata introdotta la nota 10 nella quale, in funzione della gravità della violazione commessa, è stata graduata la sanzione prevista dall’art. 24 D.Lgs. 507/1993 comma 2, in ossequio al principio generale di cui all’art. 11 Legge 689/1981.
Ai sensi dell’art. 43 lett. e) del Regolamento del Decentramento, il presente Regolamento è stato inviato, per l’acquisizione dei pareri a tutte le Circoscrizioni.
Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;
Visto il Decreto Ministero dell’Interno 23 dicembre 2003 pubblicato in G. U. n. 302 che proroga al 31 marzo 2004 il termine per la deliberazione del Bilancio degli Enti Locali per l’anno 2004;
Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
favorevole sulla regolarità contabile;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

1) di approvare per le motivazioni illustrate in premessa, l’allegato testo modificato del Regolamento per le Pubbliche Affissioni - Norme Tecniche per il Collocamento dei mezzi pubblicitari (all. 1 - n. );

2) di dare atto che sono stati richiesti i pareri delle Circoscrizioni in ossequio all’art. 43 lett. e) del Regolamento del Decentramento;

3) di dare atto, infine, che lo stesso entrerà in vigore per le parti modificate dal 1 gennaio 2004.


REGOLAMENTO PUBBLICHE AFFISSIONI
NORME TECNICHE PER IL COLLOCAMENTO DEI MEZZI PUBBLICITARI

ARTICOLO 1 - GESTIONE DEL SERVIZIO

1.  Il servizio delle pubbliche affissioni, che la Città di Torino gestisce in esclusiva, è inteso a garantire specificatamente l'affissione in appositi impianti a ciò destinati di manifesti di qualunque materiale costituiti contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali, politico ideologiche e comunque prive di rilevanza economica.

2.  Il servizio gestisce altresì le affissioni con contenuto commerciale ovvero contenenti messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche.

1.  La superficie totale degli impianti permanenti per affissioni, come previsto dal Regolamento n. 248 Piano Generale degli impianti pubblicitari, non può superare i mq. 85.000 (da cui sono esclusi quelli temporanei, su steccati e cantieri) così ripartiti:
Formati grandi (cm. 400x300 e 600x300) mq. 46.750
Formati medio piccoli (cm.70x100; 100x140; 140x200; 200x140; 200x280) mq. 38.250

2.  La tipologia e la quantità degli impianti pubblici destinati alle affissioni è la seguente (1):
Stendardi bifacciali cm. 140x200 n. 2538
Stendardi bifacciali cm. 200x140 n. 368
Colonnine cilindriche n. 117
Lamiere murali cm. 70x100 n. 527
Lamiere murali cm. 100x140 n. 276
Lamiere murali cm. 200x140 n. 1399
Lamiere murali cm. 300x140 n. 21
Lamiere murali cm. 400x140 n. 71
Lamiere murali cm. 140x200 n. 477
Lamiere murali cm. 280x200 n. 325
Lamiere murali cm. 420x200 n. 43
Lamiere murali cm. 70x100 ad uso circoscrizionale n. 823
Lamiere murali cm. 70x100 ad uso politico ideologico di cui all’art. 1 comma 69 della Legge 28 dicembre 1995 n. 549 n. 1462.
Per una superficie complessiva di mq 26.875,6 che soddisfa ampiamente il limite minimo fissato dall’art. 18 comma 3 del D.Lgs. 507/1993 (2).
L’elenco di cui sopra è soggetto a variazioni in ragione di esigenze di forza maggiore o di pubblica utilità, da adottarsi tramite opportuni provvedimenti. In ogni caso dovranno essere rispettati i limiti previsti di cui al primo comma del presente articolo.
La Città inoltre si è riservata, ai sensi dell’art. 9 comma 1 del presente Regolamento, spazi di affissione in esclusiva su recinzioni di cantiere, la cui superficie è di mq. 21.722.

3.  La superficie da destinare alle affissioni di natura istituzionale, sociale e comunque prive di rilevanza economica è pari al 70 per cento di quella degli impianti pubblici. Tale percentuale potrà essere variata mediante adozione di opportuno provvedimento.
Pertanto la superficie degli impianti di proprietà della Città che può essere attribuita a soggetti privati per l’effettuazione delle affissioni dirette non può essere più del 30 per cento.

1.  Avvalendosi della facoltà concessa dall'art. 4 del D.Lgs. n. 507/1993 (3) il Comune di Torino, che rientra nella classe 1^, ha suddiviso il territorio comunale in 2 categorie identificando come categoria speciale la porzione di territorio e le località di maggiore centralità ed importanza costituite dalle strade, dalle piazze e dai luoghi elencati nella tabella A), annessa al presente Regolamento. La superficie complessiva di tale zona è inferiore al limite del 35 per cento di quella del centro abitato come delimitato dal Codice della Strada (D.Lgs. n. 285/1992) e la superficie degli impianti per pubbliche affissioni, installati in tale zona, non è superiore al 50 per cento di quella complessiva.

ARTICOLO 4 - DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

1.  Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, un diritto, il cui pagamento deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio e secondo le modalità stabilite dalla Civica Amministrazione.

ARTICOLO 5 - TARIFFE E MAGGIORAZIONI

1.  La tariffa base, entro i limiti di legge, viene determinata dall’Amministrazione nella delibera quadro delle tariffe.

2.  Il diritto di affissione è maggiorato del 50 per cento in caso di richieste di affissioni inferiori a cinquanta fogli (art. 19 comma 3 D.Lgs 507/1993. Analoga maggiorazione è dovuta per richieste di affissioni di manifesti costituiti da 8 a 12 fogli (art. 19 comma 4 D.Lgs. 507/1993).
Per richieste di affissioni di manifesti formati da oltre 12 fogli è dovuta una maggiorazione del 100 per cento (art. 19 comma 4 D.Lgs 507/1993).
Il diritto è maggiorato del 100 per cento (art. 19 comma 5 D.Lgs 507/1993) per richieste di affissioni con scelta degli impianti. La facoltà conferita al committente di scelta degli impianti è data esclusivamente per un numero limitato e definito di impianti pubblicitari suddivisi nei circuiti destinati alle affissioni e il cui elenco è visionabile presso il Servizio Affissioni.

3.  La maggiorazione fino al 150 per cento di cui all’art. 4 comma 1 del D.Lgs. 507/1993 (3) viene stabilita dall’Amministrazione nella delibera quadro delle tariffe.

4.  L’omesso aggiornamento annuale delle tariffe comporta l’applicazione delle tariffe già in vigore.

ARTICOLO 6 - RIDUZIONE DEL DIRITTO

1.  Per la riduzione del diritto sulle pubbliche affissioni nella misura del 50 per cento si applicano le norme previste dall'art. 20 del D.Lgs. n. 507/1993 che la dispongono nei seguenti casi:
a) i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli Enti pubblici territoriali che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. 507/1993 (vedi infra);
b) i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni e ogni altro Ente che non abbia scopo di lucro;
c) ci manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose e da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli Enti pubblici territoriali;
d) i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
e) gli annunci mortuari.

1.  Per l'applicazione dell'esenzione dal diritto sulle pubbliche affissioni si applicano le norme previste dall'art. 21 del D.Lgs. n. 507/1993 che la dispongono nei seguenti casi:
a) i manifesti riguardanti le attività istituzionali del Comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata e ai richiami alle armi;
c) i manifesti dello Stato, delle Regioni e delle Province in materia di tributi;
d) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
e) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il Parlamento europeo, regionali, amministrative;
f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
g) i manifesti concernenti i corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati;
h) i manifesti redatti dai Gruppi Consiliari di cui al Regolamento del Consiglio Comunale, recanti il simbolo della Città di Torino e la dicitura "Città di Torino-Gruppo Consiliare….." aventi attinenza con l'attività dei medesimi.

1.  Tutti gli impianti adibiti alle affissioni devono essere contrassegnati con un numero d'ordine progressivo e logo, contenuto nella misura di cm. 30 x 15, della ditta proprietaria o utilizzatrice.

2.  Gli impianti comunali devono essere parimenti numerati e riportare lo stemma della Città con l'indicazione del servizio.

3.  Tutti gli impianti di affissione non di proprietà di privati hanno un numero d’ordine attribuito dalla Città.

1.  Sugli steccati, impalcature, ponti fissi o sospesi, pali, chioschi, cabine, edicole e simili, per qualunque uso installati, è riservata gratuitamente ed esclusivamente al Comune la facoltà di eseguirvi le affissioni e di farvi esporre la pubblicità; pertanto, sui manufatti anzidetti, nessuno potrà opporsi all'esposizione di pubblicità autorizzata dal Comune. Il Comune, nell'esercizio di questo suo diritto, avrà facoltà di aggiungere ai manufatti soprastrutture che non danneggino la consistenza e non pregiudichino l'uso a cui sono destinati. Su tali sovrastrutture è riservato al Comune il diritto di affiggere direttamente i manifesti o di autorizzarne le affissioni ovvero di consentire l'installazione di quei mezzi pubblicitari che riterrà opportuno. E' fatto divieto di collocazione di impianti pubblicitari su impalcature di cantiere inclinate, quali, ad esempio, le barriere parasassi.

2.  Le recinzioni di cantiere su aree comunali, al fine di consentire un significativo miglioramento del decoro urbano, devono essere attrezzate con una tabella di metri 2,00 x 1,40 ogni 3 metri lineari di recinzione. Dette tabelle, destinate alle affissioni comunali, dovranno avere un fondo in lamiera o alluminio ed una cornice in legno di cm. 5 di colore verde scuro e dovranno essere posizionate alternativamente in verticale ed orizzontale all'altezza di circa cm. 80 da terra. Eventuali deroghe a quanto sopra prescritto o variazioni al posizionamento delle tabelle potranno essere concesse dal Servizio affissioni.

1.  Gli impianti provvisori, collocati in sopraelevazione di steccati di cantiere, devono essere installati esclusivamente all'interno delle recinzioni. Per cantiere si intendono tutte quelle aree recintate dove si svolgono lavori edili. Le ditte che intendono collocare impianti su aree di cantiere devono presentare specifica domanda al Servizio Affissioni corredata dal formale assenso alla posa in opera dell’impianto da parte del capo cantiere Per predetti impianti le autorizzazioni saranno rilasciate secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande.

2.  La durata dell’autorizzazione può essere inferiore a 12 mesi eventualmente rinnovabili di anno in anno e comunque non oltre la durata del cantiere. Alla fine del cantiere l’impianto dovrà essere rimosso.
3.  Ai fini della corresponsione del canone, per le iniziative pubblicitarie, gli impianti provvisori su cantiere scontano la tariffa per la pubblicità temporanea se collocata per un tempo inferiore l’anno, se di durata superiore l’anno scontano la tariffa permanente.

1.  Il rilascio delle autorizzazioni afferenti la posa in opera di nuovi impianti su suolo privato, eventuali volture, rinnovi, variazioni, cancellazioni nonché la manutenzione degli impianti trovano disciplina negli articoli 3, 4 bis, 5, 6 e 7 del Regolamento per l’applicazione del canone sulle iniziative pubblicitarie n. 268. Presso il Servizio Affissioni è esposto l’elenco degli impianti autorizzati (4).

1.  La durata minima delle affissioni è di giorni dieci.

2.  Le pubbliche affissioni sono effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della richiesta che è annotata in apposito registro in ordine cronologico. Il materiale da affiggere deve essere consegnato al Servizio non oltre il quinto giorno precedente a quello previsto per l'affissione. La mancata consegna del materiale nel predetto termine verrà considerata rinuncia all'affissione con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del diritto dovuto. Eventuali deroghe ai predetti termini saranno vagliate di volta in volta dal Servizio che ne valuterà l'opportunità di attuazione in rapporto ai carichi di lavoro. In ogni caso, qualora l’affissione, in esito alla concessione della deroga di cui sopra, avvenga successivamente alla data stabilita per l’affissione dovranno essere corrisposti per intero i relativi diritti, restando a carico dell'utente l'onere tributario relativo al ritardo.

3.  La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo; nello stesso giorno, su richiesta del committente, il Comune mette a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.

4.  Sono ammesse proroghe alle affissioni già eseguite solamente nei casi in cui siano disponibili gli impianti. Dette proroghe debbono essere richieste al Servizio nel termine di cinque giorni dalla scadenza del periodo prenotato, previo pagamento dei diritti dovuti. Eventuali aggiunte o sovrapposizioni di strisce o altro materiale devono parimenti essere richieste al Servizio e l'ordine sarà evaso con l'applicazione delle tariffe previste dal presente Regolamento.

5.  Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera causa di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data richiesta, il Comune ne dà tempestiva comunicazione per iscritto al committente.

6.  La mancanza di spazi disponibili è comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.

7.  Nei casi di cui ai commi 5 e 6 il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico ed il Comune rimborsa le somme versate entro novanta giorni.

8.  Il committente ha facoltà di annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita, con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del diritto dovuto.

9.  Il Comune ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire ne dà tempestivamente comunicazione al richiedente mantenendo a sua disposizione i relativi spazi.

10. Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere o entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20 alle 7, o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10 per cento del diritto, con un minimo di Euro 25,82 per ciascuna commissione.

11. Nell'ufficio del Servizio delle pubbliche affissioni sono esposti, per la consultazione al pubblico, le tariffe, l'elenco degli spazi destinati alle affissioni con l'indicazione delle categorie alle quali detti spazi appartengono ed il registro cronologico delle commissioni.

1.  Qualora la pubblicità sia effettuata su beni detenuti dal Comune a titolo patrimoniale oppure su beni demaniali, il canone per l’installazione dei mezzi pubblicitari viene maggiorato di uno specifico coefficiente la cui misura, predeterminata in via generale ed astratta da apposita deliberazione, è riportata nella tabella A) allegata al Regolamento CIMP.

2.  Qualora il Comune intenda dare in gestione a terzi gli spazi in oggetto, la misura della maggiorazione è determinata dalle risultanze di apposita gara come mezzo normale di aggiudicazione.

3.  Il titolo non esclude la necessità dell'autorizzazione prevista dall'articolo 3 del Regolamento CIMP (Autorizzazione) e ne ripete la precarietà.

4.  Successivamente all'approvazione del piano generale degli impianti l'aggiudicazione degli impianti di affissioni di proprietà comunale e degli spazi pubblici disponibili per l'installazione di mezzi pubblicitari destinati all’affissione di manifesti avviene per scelta derivante dall'esito di una procedura concorsuale. Il procedimento di individuazione del contraente viene svolto sulla base della normativa vigente in materia, al fine di assicurare evidenza pubblica alle autorizzazioni o concessioni.

5.  Per evitare la possibilità di concentrazione e delle concessioni, il Comune decide il limite massimo delle aggiudicazioni consentite ad un medesimo soggetto.

6.  In relazione al divieto di contemporaneo svolgimento dell'attività di concessionario del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta sulla pubblicità e delle pubbliche affissioni e di commercializzazione della pubblicità, il richiedente l'installazione dei mezzi pubblicitari, per conto terzi, dovrà attestare l'inesistenza di tale condizione.

1.  Il Comune designa il funzionario cui sono attribuiti le funzioni ed i poteri indicati nell'art. 11 del D.Lgs. n. 507/1993 (5).

1. Gli addetti del Servizio Affissioni, muniti di apposita autorizzazione del Sindaco, oltre ai Vigili Urbani in virtù di una generale competenza in merito all’osservanza dei regolamenti comunali, esercitano il controllo per la corretta applicazione delle norme contenute nel presente Regolamento. Essi sono pertanto abilitati ad eseguire sopralluoghi, segnalando le violazioni agli uffici competenti, nonché ad effettuare la copertura e la rimozione della pubblicità abusiva.

1.  Si rinvia alle disposizioni di cui all’art. 24 del Regolamento delle entrate tributarie (delibera del 6 dicembre 1999 - mecc. 9908506/13 e s.m.i.) (6).

1.  Si rinvia alle disposizioni di cui all’art. 23 del Regolamento delle entrate tributarie (delibera del 6 dicembre 1999 - mecc. 9908506/13 e s.m.i.) (7).

1.  Si rinvia alle disposizioni di cui all’art. 13 del Regolamento delle entrate tributarie (delibera del 6 dicembre 1999 - mecc. 9908506/13 e s.m.i.) (8).

1.  Per le violazioni delle norme del presente Regolamento si osservano le disposizioni contenute nella Legge 24 novembre 1981 n. 689, Capo I, Sezioni I e II, come richiamate dall’art.24 del D.Lgs. n. 507/1993 (9).

2.  A tali effetti il Servizio Affissioni ed il Corpo di Polizia Municipale rilevano con apposito verbale le violazioni di cui sopra applicando la sanzione prevista dall’art. 24 comma 2 del D.Lgs. n. 507/1993, come modificato dal comma 57 lett. c dell’articolo 145 Legge 388/2000, da Euro 206,58 ad Euro 1549,37 (10).

3.  A seguito di diffida notificata secondo le modalità previste per legge viene altresì disposta la rimozione degli impianti pubblicitari abusivi. In caso di inottemperanza all'ordine di rimozione entro il termine stabilito, il Comune provvede d'ufficio anche tramite impresa addebitando ai responsabili le spese sostenute.

4.  Qualora l’impianto rimosso non possa essere immediatamente consegnato al legittimo proprietario, verrà depositato in locali o aree idonee, con addebito di tutte le spese di custodia e magazzinaggio. Detto materiale sarà tenuto a disposizione dell'interessato per 60 giorni; scaduto tale termine si provvederà a disporre del bene secondo la disciplina prevista dalla Legge 689/1981 e s.m.i..

5.  Il materiale cartaceo abusivo (manifesti locandine e simili) defisso verrà distrutto. Per la defissione di manifesti abusivamente affissi al Comune compete un rimborso spese in base alle tariffe approvate con l’apposita delibera quadro sulle tariffe.

1.  Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rimanda alle norme di legge e al Regolamento CIMP.

Note:

(1) 3° comma art. 3 D.Lgs. 507/1993 ‘regolamento e tariffe’:
2. omissis
3. Il regolamento deve in ogni caso determinare la tipologia e la quantità degli impianti pubblicitari, le modalità per ottenere il provvedimento per l’installazione, nonché i criteri per la realizzazione del piano generale degli impianti. Deve, altresì, stabilire la ripartizione della superficie degli impianti pubblici da destinare alla affissioni di natura istituzionale, sociale e comunque prive di rilevanza economica e quella da destinare alle affissioni di natura commerciale, nonché la superficie degli impianti da attribuire a soggetti privati, comunque diversi dal concessionario del pubblico servizio, per l’effettuazione di affissioni dirette.
4. Omissis

(2) 3° comma art.18 D.Lgs. 507/1993 ‘servizio delle pubbliche affissioni’:
1. omissis
2. La superficie degli impianti da adibire a pubbliche affissioni deve essere stabilita nel regolamento comunale in misura proporzionale al numero degli abitanti e comunque non inferiore a 18 metri quadrati ogni mille abitanti nei Comuni con popolazione superiore a trentamila abitanti e a 12 metri quadrati negli altri Comuni.
3. Omissis

(3) art. 4 D.Lgs 507/1993 ‘categorie delle località’
1. Agli effetti dell’applicazione dell’imposta di pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, limitatamente alle affissioni di carattere commerciale, i Comuni delle prime tre classi possono suddividere le località del proprio territorio in due categorie in relazione alla loro importanza applicando alla categoria speciale una maggiorazione fino al centocinquanta per cento della tariffa normale. Il regolamento comunale deve specificare le località comprese nella categoria speciale, la cui superficie non può superare il 35 per cento di quella del centro abitato, come delimitato ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs 285/1992, in ogni caso la superficie degli impianti per affissioni installati in categoria speciale non potrà essere superiore alla metà di quella complessiva.

(4) Regolamento CIMP (approvato con delibera Consiglio Comunale in data 20 dicembre 1999 esecutiva dal 31 gennaio 2000 e s.m.i.).

(5) art. 11 D.Lgs. 507/1993 ‘funzionario responsabile’:
1. Nel caso di gestione diretta, il Comune designa un funzionario cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per l’esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell’imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni; il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.
2. Il Comune è tenuto a comunicare alla Direzione centrale per la fiscalità locale del Ministro delle Finanze il nominativo del funzionario responsabile entro sessanta giorni dalla sua nomina.
3. Nel caso di gestione in concessione, le attribuzioni di cui al comma 1 spettano al concessionario.

(6) Art. 24 Regolamento per le entrate comunali di natura fiscale (delibera Consiglio Comunale 6 dicembre 1999 - mecc. 9908506/13 e s.m.i.).
1. Salvo che sia intervenuto giudicato e sempre che lo stesso non riguardi esclusivamente motivi di ordine formale, il dirigente responsabile della risorsa di entrata può annullare parzialmente o totalmente il proprio atto ritenuto illegittimo o infondato, ovvero rinunciare all’impostazione in caso di autotutela, con provvedimento motivato.
2. Tale provvedimento può essere disposto d’ufficio dall’Amministrazione.
3. Il contribuente, per mezzo di istanza adeguatamente motivata, resa alla pubblica Amministrazione ai sensi della Legge 15/1968, può richiedere l’annullamento dell’atto emanato se ritenuto illegittimo.
4. L’eventuale diniego dell’Amministrazione deve essere comunicato al contribuente.
5. L’atto d’annullamento deve:
- essere richiesto entro i termini previsti dalla legge per proporre i ricorsi presso gli organi di giustizia tributaria competenti;
- essere firmato dal dirigente responsabile della risorsa di entrata;
- essere notificato al contribuente, affinché possa annullare gli effetti di un precedente provvedimento emesso;
- essere adeguatamente motivato.
6. L’atto di annullamento può essere disposto relativamente ad un atto manifestamente illegittimo anche quando il contribuente si attiva oltre i 60 gironi previsti per opporsi all’atto stesso.
7. Nel potere di annullamento deve intendersi compreso anche il potere di disporre la sospensione degli effetti dell’atto che appare illegittimo o infondato.
8. La sospensione degli effetti dell’atto disposta anteriormente alla proposizione del ricorso giurisdizionale cessa con la notificazione, da parte dell’Amministrazione, di un nuovo atto modificato o confermativo di quello sospesa, mentre, in caso di pendenza del giudizio, cessa con la pubblicazione della sentenza.
9. In caso di discordanza in materia di sospensione, tra l’amministrazione e gli organi di giustizia tributaria competenti, prevale la decisione assunta da questi ultimi.

(7) Art. 23 Regolamento delle entrate comunali di natura fiscale (delibera Consiglio Comunale 6 dicembre 1999 mecc. 9908506/13 e s.m.i.): ‘Accertamento con adesione (concordato)’:
a) ambito di applicazione
L’accertamento con adesione si connota come istituto per la composizione della pretesa accertativa dell’ufficio in contraddittorio con il contribuente.
Il suddetto istituto è applicabile per tutte le entrate, esclusivamente agli atti di accertamento e non si estende a quelli di liquidazione.
L’accertamento con adesione ha la finalità di ridurre il contenzioso, inducendo, da un lato, i contribuenti ad una chiusura "consensuale" del rapporto debitorio, oggetto di accertamento, anche attraverso la riduzione delle sanzioni e, dall’altro, il dirigente responsabile a valutare attentamente il rapporto costi/benefici dell’operazione, con particolare riferimento al rischio di soccombenza in un eventuale ricorso.
L’accertamento con adesione può realizzarsi in due modi:
- come strumento di formazione ‘ab origine’ dell’accertamento, nel senso che la collaborazione tra ufficio e contribuente interviene da subito nella emanazione stessa dell’atto;
- come strumento di riconsiderazione del contenuto dell’accertamento stesso attraverso l’intervento ‘ex post’ del contribuente.
Competente alla definizione dell’accertamento con adesione è il dirigente responsabile della singola entrata.
b) procedimento per la definizione dell’accertamento con adesione.
Il procedimento ad iniziativa dell’ufficio o del contribuente avviene nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal D.Lgs. 218/1997.
L’ufficio può avviare il procedimento anche utilizzando presunzioni semplici o criteri induttivi.
Il contribuente può avviare il procedimento con la presentazione di apposita istanza, che produce l’effetto di sospendere, per un periodo di novanta giorni decorrenti dalla data di presentazione dell’istanza, sia i termini per l’impugnazione, sia quelli per il pagamento del debito.
c) atto di accertamento con adesione.
Se l’accertamento viene concordato con il contribuente, l’ufficio redige in duplice esemplare l’atto di definizione che va sottoscritto dal contribuente o da un suo delegato e dal dirigente responsabile della singola risorsa d’entrata.
Il suddetto atto va consegnato al contribuente solo dopo l’avvenuto pagamento delle entrate per le quali vi è l’obbligo di iscrizione a ruolo per la riscossione.
Nell’atto di definizione, vanno indicati gli elementi giuridici e di fatto, la motivazione su cui la definizione si fonda, nonché la liquidazione delle maggiori entrate, sanzioni ed interessi dovuti, anche in forma rateale.
La rateazione, richiesta con apposita istanza del contribuente, viene concessa conformemente alle disposizioni contenute nell’art. 8, D.Lgs. 218/1997 e con l’applicazione degli interessi a tasso legale.
In casi di particolare gravità ed irreparabilità, caratterizzati situazioni di obiettiva difficoltà per il contribuente, che sarà cura del dirigente responsabile della risorsa di entrata valutare, di volta in volta, la rateazione potrà essere accordata anche per periodi più lunghi, nel rispetto, comunque, delle disposizioni contenute nell’art. 7, D.Lgs. 46/1999, per quanto compatibili con l’applicazione degli interessi nella misura prevista dall’art. 14 del presente regolamento.
L’ufficio, qualora le somme rateizzate superino l’importo di L. 10.000.000= (Euro 5.164,56=), può richiedere, in casi di dubbia esigibilità, adeguata garanzia fidejussoria.
In caso di mancato pagamento di una rata, alle scadenze stabilite nel piano di rateazione allegato all'atto di accertamento con adesione, il contribuente decade automaticamente dal beneficio della rateazione e le somme dovute sono immediatamente riscuotibili tramite ruolo, maggiorato di spese di riscossione.
Per le somme per le quali non esiste l’obbligo di iscrizione a ruolo, al fine di consentire all’ufficio un controllo dei termini indicati sul piano di rateazione, entro dieci giorni dal versamento di ogni rata, il contribuente fa pervenire all’ufficio stesso quietanza dell0avvenuto pagamento.
d) perfezionamento della definizione
Per le entrate per le quali non esiste l’obbligo di iscrizione a ruolo, la definizione si perfeziona con il versamento, entro venti giorni dalla redazione dell’atto di accertamento con adesione, delle somme dovute con le modalità indicate nell’atto stesso.
La quietanza dell’avvenuto pagamento deve, entro il suddetto termine, essere consegnata all’ufficio che rilascia al contribuente la copia dell’atto di accertamento perfezionato vale a dire recante il timbro "pagato" con la relativa data.
Il suddetto perfezionamento si considera avvenuto, prima del pagamento, per le entrate riscuotibili con obbligo di iscrizione a ruolo, il cui importo, derivante dall’atto di accertamento con adesione, già firmato, maggiorato delle spese di riscossione, dovrà essere pagato alle scadenze indicate sulla cartella.
Nel caso di pagamento dilazionato, la definizione si perfeziona al termine dell’ultima rata.
e) effetti della definizione
All’atto del perfezionamento della definizione con adesione, all’avviso di accertamento precedentemente emanato perde efficacia e contestualmente si ridefinisce il rapporto debitorio tra contribuente e pubblica Amministrazione.
L’accertamento ‘ab origine’ definito con adesione non è impugnabile, modificabile o integrabile e contiene le sanzioni per le violazioni che hanno dato luogo all’accertamento nella misura di un quarto del minimo previsto dalla legge.
Di conseguenza, se l’accertamento con adesione si realizza ‘ex post’, le sanzioni eventualmente irrogate nella misura massima, vanno obbligatoriamente ridotte ad un quarto del minimo.
L’intera definizione non esclude, però, la possibilità per la pubblica Amministrazione di procedere ad accertamenti integrativi nel caso in cui la definizione riguardi parzialmente la base imponibile ovvero nel caso di sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile.

(8) art. 13 Regolamento delle entrate comunali di natura fiscale (delibera Consiglio Comunale 6 dicembre 1999 mecc. 9908506/23 e s.m.i.) ‘Versamenti e rimborsi’:
1. I rimborsi non vengono disposti qualora le somme da riconoscere siano inferiori o uguali a L. 20.000= (Euro 10,33=) per anno ad esclusione degli incassi riferiti alla Cosap temporanea, al Canone sulle iniziative pubblicitarie e ai Diritti sulle Pubbliche Affissioni temporanee.
2. Gli incassi a titolo ordinario non vengono effettuati qualora le somme siano inferiori o uguali a L. 20.000= (Euro 10,33=) per anno, mentre quelli a titolo di recupero evasione, a mezzo di provvedimento di accertamento e/o di liquidazione, non vengono effettuati qualora le somme siano inferiori o uguali a L. 32.000= (Euro 16,53=) per anno.
3. Le richieste di rimborso per tutte le entrate debbono essere presentate con apposita istanza debitamente documentata entro il termine di tre anni dal giorno di pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto di restituzione.
4. L’amministrazione comunale dovrà evadere le suddette richieste emettendo un provvedimento di accoglimento o di rigetto entro il termine di 90 giorni decorrenti dal momento ella presentazione dell’istanza da parte del contribuente.
5. Al fine di velocizzare le procedure amministrative relative alla restituzione di somme pagate e non dovute, i rimborsi devono essere concessi attraverso compensazione, a meno che il contribuente non sia più soggetto passivo di imposta per l’Amministrazione di riferimento ovvero non chieda esplicitamente la restituzione delle somme, trattandosi di importi che potrebbero essere compensati solo in periodi superiori a due anni.

(9) Legge n. 689 del 24 novembre 1981 ‘Nuovo sistema Penale’, Capo I, Sezione I ‘Le sanzioni Amministrative. Principi generali’, Sezione II ‘Applicazione’ - Art. 24 D.Lgs. 507/1993 ‘sanzioni amministrative’:
1. Il comune è tenuto a vigilare sulla corretta osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti l’effettuazione della pubblicità. Alle violazioni di dette disposizioni conseguono sanzioni amministrative per la cui applicazione si osservano le norme contenute nelle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689 o, per le violazioni di norme tributarie, quelle sulla disciplina generale delle relative sanzioni amministrative salvo quanto previsto nei successivi commi.
2. Per le violazioni delle norme regolamentari stabilite dal comune in esecuzione del presente capo nonché di quelle contenute nei provvedimenti relativi all’installazione degli impianti, si applica la sanzione da L. 400.000 a L. 3.000.000= ( Euro 206,58 Euro 1.549,37) con notificazione agli interessati, entro centocinquanta giorni dell’accertamento degli estremi della violazione riportati in apposito verbale. Il comune dispone altresì la rimozione degli impianti pubblicitari abusivi facendone menzione del suddetto verbale; in caso di inottemperanza all’ordine di rimozione entro il termine stabilito, il comune provvede d’ufficio, addebitando ai responsabili le spese sostenute.
3. Il comune, o il concessionario del servizio, può effettuare, indipendentemente dalla procedura di rimozione degli impianti e dall’applicazione delle sanzioni di cui al comma 2, l’immediata copertura della pubblicità abusiva, in modo che sia privata di efficacia pubblicitaria, ovvero la rimozione delle affissioni abusive, con successiva notifica di apposito avviso secondo le modalità previste dall’art. 10.
4. I mezzi pubblicitari esposti abusivamente possono, con ordinanza del sindaco, essere sequestrati a garanzia del pagamento delle spese di rimozione e di custodia, nonché dell’imposta e dell’ammontare delle relative soprattasse ed interessi; nella medesima ordinanza deve essere stabilito un termine entro il quale gli interessati possono chiedere la restituzione del materiale sequestrato previo versamento di una congrua cauzione stabilita nell’ordinanza stessa.
5. I proventi delle sanzioni amministrative sono devoluti al comune e destinati al potenziamento ed al miglioramento del servizio e dell’impiantistica comunale, nonché alla redazione e all’aggiornamento del piano generale degli impianti pubblicitario di cui all’art. 3.

(10) Le sanzioni comminate ai sensi dell’art. 24 c. 2 D.Lgs. n. 507/1993 e s.m.i. sono così quantificate in relazione al tipo di violazione commessa:
a) affissione abusiva di manifesti, locandine o altro materiale cartaceo e non, effettuata con colla, nastro adesivo, o altro materiale idoneo al fissaggio, in qualsiasi luogo soggetto a pubblico passaggio e su qualsiasi tipo di supporto, da un minimo di Euro 210,00 a un massimo di Euro 1.549,00;
b) affissione abusiva di manifesti, locandine o altro materiale cartaceo e non, effettuata con colla, nastro adesivo, o altro materiale idoneo al fissaggio su impianti di affissione di proprietà comunale, anche se dati in concessione: da un minimo di Euro 250,00 a un massimo di Euro 1.549,00;
c) locandine preventivamente autorizzate per l’esposizione su vetrine di negozi e simili invece affisse come da punto a): da un minimo di Euro 206,58 a un massimo di Euro 1.032,00;
d) locandine preventivamente autorizzate per l’esposizione su vetrine di negozi e simili, invece affisse come da punto b): da un minimo di Euro 250,00 a un massimo di Euro 1.549,00.

ALLEGATO A

DESCRIZIONE DEL PERIMETRO E DEI PROTENDIMENTI DELLE VIE, CORSI E PIAZZE CHE DEFINISCONO LA ZONA SPECIALE AI FINI DELL'APPLICAZIONE DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI.

Sono assegnate alle categoria speciale le pubblicità e le affissioni effettuate nella zona delimitata dalle strade e piazze sottoindicate, comprensiva di una fascia esterna di metri 15 dal filo dei fabbricati prospicienti, nonché dei protendimenti delle vie, strade e corsi sottospecificati per tutta la loro ampiezza e per le due fasce laterali di metri 15 dal filo dei fabbricati prospicienti.

Piazzale Pasini - Corso Casale - Piazza Marco Aurelio - Corso Casale - Piazza Borromini - Corso Casale - Piazza Gran Madre - Corso Moncalieri - Piazza Zara - Corso Monte Rotondo - Ponte Balbis - Corso Bramante - Piazza Carducci - Corso Bramante - Via Giordano Bruno - Corso Giambone - Corso Unione Sovietica - Corso Lepanto - Via Romolo Gessi - Largo Tirreno - Corso Racconigi - Piazza Marmolada - Corso Racconigi - Piazza Robilant - Corso Racconigi - Corso Peschiera - Corso Trapani - Piazza Rivoli - Corso Lecce - Corso Regina Margherita - Corso Svizzera - Via Fagnano - Corso Umbria - Corso Principe Oddone - Piazza Baldissera - Via Antonio Cecchi - Corso Emilia - Corso Vercelli - Lungo Dora Napoli - Lungo Dora Firenze - Ponte Rossini - Via Reggio - Corso Regina Margherita - Corso Belgio - Ponte Sassi - Piazzale Pasini.

PROTENDIMENTI:
- Via Genova sino a Corso Maroncelli;
- Via Nizza sino a Piazza Bengasi compresa;
- Corso Unione Sovietica sino al confine del territorio comunale;
- Corso Traiano da Corso Unione Sovietica a Corso Caio Plinio;
- Corso IV Novembre e Giovanni Agnelli sino a Piazza Caio Mario compresa;
- Corso Orbassano sino a Via Guido Reni, comprese le Piazze Santa Rita, Pitagora e Omero;
- Via Tripoli sino a Corso Cosenza;
- Via Monginevro sino a Via Santa Maria Mazzarello;
- Corso Trapani e Corso Siracusa sino a Piazza Pitagora compresa;
- Corso Peschiera sino a Corso Francia
- Corso Francia sino al confine del territorio comunale
- Corso Umbria e Via Borgaro sino a Via Stradella;
- Via Stradella e Via Lanzo sino a Piazza Stampalia compresa;
- Via Chiesa della Salute sino a Corso Grosseto;
- Corso Vercelli sino all’inizio dell’autostrada;
- Corso Giulio Cesare sino all’inizio dell’autostrada;
- Corso Palermo e Via Renato Martorelli sino a Corso Vercelli.

PIAZZE E LARGHI:
- Piazza Bozzolo, Piazza Chiesa della Salute, Piazza Crispi, Piazza F. Filzi, Piazza Giacomini, Piazza Massaua, Piazza Montanari, Piazza Piero della Francesca, Piazza San Gabriele di Gorizia, Piazza Villari;
- Largo Borgaro, Largo Brescia, Largo Giulio Cesare, Lago Grosseto, Largo Palermo, Largo Regio Parco.

SONO INOLTRE DA CONSIDERARSI IN CATEGORIA SPECIALE:
- Lo Stadio delle Alpi, Lo Stadio Comunale, i Palazzetti dello Sport (Parco Ruffini, Via Artom), tutti i complessi funzionali di Italia '61, l'area espositiva del Lingotto e di Torino Esposizioni e i loro compendi;
- Tutti gli impianti di affissione, che pur collocati su edifici o suolo posti in zona normale, siano percepibili dalle zone speciali.

MAGGIORAZIONI IN VIGORE (ART. 19 COMMI 3, 4 E 5, D.LGS. 507/1993)
Soppresso.