Divisione Servizi Tributari e Catasto
Settore ICI

n. ord. 34
2004 00182/013

CITTÀ  DI  TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 18 MARZO 2004
(proposta dalla G.C. 20 gennaio 2004)

Testo coordinato ai sensi dell'art. 44 comma 2 del Regolamento del Consiglio Comunale

OGGETTO: REGOLAMENTO IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI: MODIFICHE.

Proposta dell'Assessore Bonino.

Visto che le norme regolamentari in materia di Imposta Comunale sugli Immobili hanno ormai assunto carattere di stabilità, anche quest'anno si propongono interventi di carattere integrativo e chiarificativo piuttosto che vere e proprie modifiche.
Per facilità di comprensione viene allegato alla presente il testo dell’attuale regolamento (colonna di sinistra) con a lato (colonna di destra) quello di cui si propone l’approvazione: in quest’ultimo sono evidenziate in neretto le modifiche proposte.
Viene integralmente riformulato il comma 1 dell'art. 4 in modo da rendere più chiara e univoca la sua interpretazione.
All'art. 4 si aggiunge il comma 1 bis, che prevede che la dimora abituale sia quella in cui si risiede anagraficamente, in quanto il Regolamento Anagrafico (Legge 223/1989) prevede che la dimora abituale corrisponda alla residenza anagrafica; è fatta salva la prova contraria.
Nell'art. 4 comma 2, a recepimento delle modifiche di cui al comma 1, l'agevolazione deve essere estesa a tutte le pertinenze e non solo ad una.
Viene modificato l’art. 4, comma 2, lett. E visto che l’U.T.E. ha cambiato denominazione diventando Agenzia del Territorio.
All'art. 4 si aggiunge anche il comma 2 bis, che prevede che ogni contribuente che ne ha diritto, in un anno può usufruire della detrazione solo una volta e per una sola unità immobiliare, ad eccezione dell'ATC, del CIT e delle cooperative edilizie a proprietà indivisa, per gli immobili adibiti ad abitazione principale e assegnati a residenti.
Si evidenzia che in questo modo viene recepita una sola volta nel Regolamento, una disposizione che in precedenza veniva deliberata ogni anno congiuntamente all'approvazione delle aliquote e della detrazione per l'abitazione principale.
Viene modificato l’art. 4 bis, comma 1, in quanto in data 23 settembre 2003 sono stati siglati gli accordi territoriali che sostituiscono quelli del 14 luglio 1999.
Poiché gli accordi territoriali sono stati stipulati alle condizioni stabilite dalla Legge 431/1998, si ritiene debbano rientrare nell'ambito applicativo dell'agevolazione in questione anche le unità immobiliari adibite ad abitazione principale che siano locate con contratti transitori per soddisfare particolari esigenze delle parti (art. 5, comma 1) e con contratti per soddisfare le esigenze abitative di studenti universitari non residenti (art. 5, comma 2).
Nell’art. 8 si prevede che nei complessi edilizi parzialmente costruiti, le singole unità sono assoggettate all’imposta quali fabbricati a decorrere dalla data di accatastamento o comunque di effettivo utilizzo. La ratio della modifica consiste nel voler fissare un momento preciso e più facilmente riscontrabile rispetto alla troppo vaga data di presentazione della richiesta di accatastamento.
Carattere integrativo ha la disposizione dell’art. 9, comma 1 che, al contribuente che ha versato l’imposta anche per conto dei contitolari, richiede di darne comunicazione all’ufficio.
Viene soppresso in quanto pleonastico rispetto all’art. 10 del D. Lgs. n. 504/1992, l’art. 9, comma 2 che ribadiva il principio per il quale ciascun comproprietario è responsabile del pagamento dell’imposta esclusivamente per la sua quota di possesso.
Ai sensi dell'art. 43 del Regolamento del Decentramento sono stati richiesti, in data 29 gennaio 2004 i pareri alle Circoscrizioni con il seguente esito:
- hanno espresso parere favorevole le Circoscrizioni 1, 3, 6 e 7 (all. 2-5 - nn.                                                                   );
- hanno espresso parere pervenuto fuori tempo utile le Circoscrizioni 4 e 5 (all. 6-7 - n.                                                    );
- le Circoscrizioni 2, 8 e 9 non hanno espresso parere (non pervenuto);
- la Circoscrizione 10 ha fatto pervenire in tempo utile la deliberazione priva dell'espressione del parere (all. 8 - n.              ).
Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;
Visto il Decreto Ministero dell’Interno 23 dicembre 2003 pubblicato in G.U. del 31 dicembre 2003 n. 302 che proroga al 31 marzo 2004 il termine per la deliberazione del bilancio degli Enti Locali;
Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
favorevole sulla regolarità contabile;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

1) di approvare, per le motivazioni illustrate in premessa, l’allegato testo modificato del Regolamento Imposta Comunale sugli Immobili (all. 1 - n.                             ) composto da 10 articoli;
2) di dare atto che il presente Regolamento, così come modificato, verrà trasmesso al Ministero delle Finanze ai sensi dell’art. 52, comma 1 del D.Lgs. 446/97 e della Circolare 28 dicembre 2000, n. 241/E dello stesso Ministero;
3) di dare atto, infine che lo stesso entrerà in vigore, per le parti modificate, dal 1° gennaio 2004.
4) di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Testo Unico, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.


REGOLAMENTO IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI

Indice
Articolo 1 - Ambito di applicazione
Articolo 2 - Agevolazioni per terreni considerati non fabbricabili utilizzati per attività agro-silvo-pastorale
Articolo 3 - Immobili utilizzati da enti non commerciali
Articolo 4 - Estensione delle agevolazioni previste dal Decreto Legislativo n. 504/1992 per le abitazioni principali
Articolo 4 bis - Altre agevolazioni
Articolo 5 - Rimborso per dichiarata inedificabilità di aree
Articolo 6 - Determinazione del valore delle aree fabbricabili
Articolo 7 - Fabbricati fatiscenti e inabitabili
Articolo 8 - Fabbricato parzialmente costruito
Articolo 9 - Modalità del pagamento dell’imposta da parte dei contitolari
Articolo 9 bis - Comunicazione al Comune di informazioni integrative della dichiarazione annuale di variazione
Articolo 10 - Norme particolari sulla riscossione

Articolo 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente regolamento, adottato nell’ambito della potestà prevista dagli articoli 52 (1) e 59 (2) del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, disciplina l’imposta comunale sugli immobili - I.C.I., di cui al D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 504 (3), e successive modificazioni.

2. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Articolo 2 - AGEVOLAZIONI PER TERRENI CONSIDERATI NON FABBRICABILI UTILIZZATI PER ATTIVITÀ AGRO-SILVO-PASTORALE

1. Le aree utilizzate per attività agro-silvo-pastorali non sono considerate fabbricabili ai sensi dell’art. 2 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 504/1992 (4) e beneficiano delle agevolazioni previste dal successivo art. 9 (5), alle seguenti ulteriori condizioni:
a) in ottemperanza alle disposizioni di cui al comma 2 dell’art. 58 D.Lgs. 446/1997 (6), il soggetto passivo dell'ICI deve essere coltivatore diretto o imprenditore agricolo a titolo principale, iscritto negli appositi elenchi comunali previsti dall’art. 11 della Legge 9 gennaio 1963 n. 9 (7), con obbligo di assicurazioni per invalidità, vecchiaia e malattia;
b) la quantità e qualità di lavoro effettivamente dedicate all’attività agricola da parte del soggetto passivo dell’imposta e del proprio nucleo familiare, se costituito, deve comportare un reddito superiore al 50% del reddito lordo totale prodotto nell’anno precedente ai fini delle Imposte Dirette.

2. L’agevolazione suddetta deve essere richiesta entro il mese di giugno dell’anno di competenza dal soggetto passivo dell’imposta, con valore di autocertificazione per quanto dichiarato, su apposito modulo predisposto dal Comune. L’agevolazione suddetta decade con il cessare di una qualsiasi delle condizioni sopra richiamate.

Articolo 3 - IMMOBILI UTILIZZATI DA ENTI NON COMMERCIALI

1. L'esenzione dall'I.C.I., prevista per gli immobili utilizzati da enti non commerciali, pubblici e privati, a condizione che negli stessi siano esercitate le attività previste dall'art. 7, comma 1, lettera i), D.Lgs. n. 504/1992 (8), è estesa agli enti ONLUS, regolarmente registrati all'anagrafe istituita presso il Ministero delle Finanze.
L'esenzione si applica esclusivamente ai fabbricati dei quali anche i soggetti passivi di imposta siano enti non commerciali, pubblici e privati, ovvero enti ONLUS.

Articolo 4 - ESTENSIONE DELLE AGEVOLAZIONI PREVISTE DAL DECRETO LEGISLATIVO N. 504/1992 PER LE ABITAZIONI PRINCIPALI

1. Le unità immobiliari classificate o classificabili in categorie diverse da quelle ad uso abitativo destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole a servizio dell'abitazione principale dal titolare di quest'ultima o dai suoi conviventi, costituendone pertinenza, usufruiscono della aliquota ridotta prevista per la stessa, anche se non appartengono allo stesso fabbricato. Limitatamente alle unità immobiliari pertinenziali con destinazione box o posto macchina l'agevolazione di cui sopra si applica per una sola di esse. La prevista detrazione per abitazione principale si applica, fino alla concorrenza del suo ammontare, al complesso dell'ICI dovuta per unità immobiliare e per le relative pertinenze.

1 bis. Salvo prova contraria, si presume che la dimora abituale sia quella in cui si risiede anagraficamente.

2. In aggiunta alle fattispecie di abitazione principale, considerate tali per espressa previsione legislativa, ai fini dell’applicazione dell’aliquota ridotta e della detrazione d’imposta, sono equiparate all’abitazione principale come intesa dall’articolo 8, comma 2, del D.Lgs. n. 504/1992 (9):
a) le unità immobiliari adibite ad abitazione principale e relative pertinenze, assegnate dall’Agenzia territoriale per la casa della Provincia di Torino a residenti nel Comune di Torino;
b) le unità immobiliari adibite ad abitazione principale e relative pertinenze di proprietà del Consorzio Intercomunale Torinese (C.I.T.) assegnate dall’Agenzia territoriale per la casa della Provincia di Torino a residenti nel Comune;
c) l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti utilizzata;
d) l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze concessa dal proprietario in uso gratuito a parenti fino al 2^ grado o ad affini di 1^ grado, che la occupano quale loro abitazione principale e vi risiedono anagraficamente;
e) due o più unità immobiliari contigue adibite ad abitazione principale e relative pertinenze, a condizione che venga comprovato che è stata presentata all’Agenzia del Territorio regolare richiesta di variazione ai fini dell’unificazione catastale delle unità medesime. In tale caso, l’equiparazione all’abitazione principale decorre dalla data in cui risulta essere stata presentata la richiesta di variazione;
f) l’unità immobiliare e relative pertinenze costituenti l’unica proprietà immobiliare, del quale il proprietario non può entrare in possesso, pur avendo intimato lo sfratto all’occupante per necessità propria o di un familiare, in quanto la competente Commissione Prefettizia ha concesso più di tre accessi per motivi di ordine pubblico.

2 bis. Ogni contribuente, che ne ha diritto, in un anno, può usufruire della detrazione solo una volta e per una sola unità immobiliare, ad eccezione dell'ATC per gli immobili destinati ad uso abitativo a residenti, del CIT per gli immobili assegnati dall'ATC a titolo di abitazione principale a residenti e delle cooperative edilizie a proprietà indivisa per gli immobili adibiti ad abitazione principale dai soci assegnatari residenti.

Articolo 4 bis - ALTRE AGEVOLAZIONI

1. Ai sensi dell'art. 2, comma 4, della Legge 9 dicembre 1998 n. 431, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio, possono essere deliberate aliquote più favorevoli, derogando anche al limite minimo stabilito dalla normativa vigente al momento della deliberazione, per i proprietari che concedono in locazione a titolo di abitazione principale immobili alle condizioni stabilite dall'accordo territoriale del 23 settembre 2003 di cui all'art. 2, comma 3 e all'art. 5, commi 1 e 2, della Legge 431/1998 citata.

2. L'accesso all'agevolazione è subordinato alla presentazione del contratto di locazione registrato dal quale deve risultare che l'immobile locato è utilizzato dal locatario quale abitazione principale.

Articolo 5 - RIMBORSO PER DICHIARATA INEDIFICABILITÀ DI AREE

1. Per le aree divenute inedificabili a seguito di mutati strumenti urbanistici, si concede il rimborso della maggiore somma versata tra l’imposta dovuta in base al valore calcolato ai sensi del comma 7 dell’art. 5 del D.Lgs. 504/1992 (10) e l’imposta dichiarata, dovuta e versata sul valore determinato ai sensi del comma 5 dell’art. 5 della stessa Legge (11), quale area edificabile.

2. Condizione indispensabile per il rimborso è che non sia iniziata opera alcuna di qualsiasi natura sulle aree interessate, né da parte del soggetto passivo sia intrapresa azione, ricorso o quant’altro avverso la deliberazione sopra richiamata e che lo stesso provvedimento deliberativo sia definitivo.

Articolo 6 - DETERMINAZIONE DEL VALORE DELLE AREE FABBRICABILI

1. L’Amministrazione, con specifico provvedimento, determina, in conformità alle disposizioni di legge, nonché al contenuto della deliberazione consiliare n. 139/99 - mecc. n. 9904772/67 del 16 giugno 1999 (12), con la quale sono state approvate per il territorio comunale quaranta microzone, i criteri e le procedure da utilizzare per stabilire i valori medi delle aree fabbricabili.

2. Fermo restando che il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune commercio, come stabilito dal comma 5 dell’articolo 5 del D.Lgs. n. 504/1992 (11), non si fa luogo ad accertamento del loro maggiore valore nel caso in cui l’imposta dovuta, per le predette aree, risulti tempestivamente versata sulla base di valori non inferiori a quelli periodicamente individuati dall'Amministrazione a mezzo specifico provvedimento (17). In caso di mancato adeguamento dei valori delle aree fabbricabili si intendono applicabili quelli precedentemente determinati.

3. (soppresso).

4. Le norme dei commi precedenti si applicano anche alle aree soggette ad utilizzazione edificatoria, alla demolizione di fabbricati ed agli interventi di recupero di cui all’articolo 5, comma 6, del D.Lgs. n. 504/1992 (13).

Articolo 7 - FABBRICATI FATISCENTI E INABITABILI

1. Le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato oggetto di imposta ai fini della fruizione della riduzione di cui al comma 1 art. 8 del D.Lgs. n. 504/1992 (14), come sostituito dall’art. 3 comma 55 della Legge n. 662/96 (15), in base alle vigenti norme edilizie del Comune sono identificate nelle sottoriportate fattispecie:
a) Fabbricato non occupato da demolire;
b) Fabbricato non occupato recuperabile solo mediante ricostruzione;
c) Fabbricato non occupato di cui i vincoli urbanistici, e quelli posti dalle competenti Soprintendenze, impediscono la demolizione o ricostruzione e impongono interventi edilizi di ripristino sostanziale dell’edificio preesistente.
In ogni caso la fatiscenza deve non essere eliminabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, così come meglio specificati negli allegati tecnici approvati nel piano regolatore con decreto della Giunta Regionale del 21 aprile 1995, n. 3/45091 (16).

2. L’eventuale dichiarazione sostitutiva in ordine allo stato di inagibilità, inabitabilità o fatiscenza del fabbricato, deve essere presentata nei termini previsti dalla legge per la dichiarazione di variazione.

Articolo 8 - FABBRICATO PARZIALMENTE COSTRUITO

1. Nei complessi edilizi parzialmente costruiti, le singole unità sono assoggettate all’imposta quali fabbricati a decorrere dalla data di accatastamento o comunque di effettivo utilizzo. Conseguentemente, la superficie dell’area sulla quale è in corso la restante costruzione, ai fini impositivi, è ridotta in base allo stesso rapporto esistente tra la volumetria complessiva del fabbricato risultante dal progetto approvato e la volumetria della parte autonomamente assoggettata ad imposizione come fabbricato.

Articolo 9 - MODALITÀ DEL PAGAMENTO DELL’IMPOSTA DA PARTE DEI CONTITOLARI

1. I versamenti I.C.I. effettuati da un contitolare anche per conto degli altri si considerano regolarmente effettuati purché l’I.C.I. relativa all’immobile in questione sia stata totalmente assolta per l’anno di riferimento e ne sia data comunicazione all'ufficio.

2. (soppresso)

Articolo 9 bis – COMUNICAZIONE AL COMUNE DI INFORMAZIONI INTEGRATIVE DELLA DICHIARAZIONE ANNUALE DI VARIAZIONE

1. In occasione della presentazione della dichiarazione annuale di variazione il contribuente deve fornire informazioni integrative, con valore di autocertificazione, sulle modificazioni intervenute nell’anno al quale si riferisce la dichiarazione stessa al fine di usufruire delle agevolazioni di cui al precedente art. 4, comma 2, lettere c) d) e) f) e di quelle eventualmente deliberate dal Comune in sede di approvazione delle aliquote.

Articolo 10 – NORME PARTICOLARI SULLA RISCOSSIONE

1. Ricorrendone le condizioni operative la riscossione volontaria potrà avvenire anche mediante utilizzo del Mod. F 24 o strumenti equivalenti.

2. Le somme dovute a fronte di avvisi di liquidazione e accertamento devono essere versate dai contribuenti residenti nella provincia di Torino presso le filiali e gli sportelli del concessionario della riscossione nonché presso gli istituti bancari convenzionati con lo stesso. I non residenti possono eseguire i versamenti, oltre che nelle forme di cui sopra, anche sul c/c postale n. 748103 intestato a Uniriscossioni S.p.A..

3. Le suddette modalità di versamento sono applicate anche nel caso di pagamenti rateali.

Note:

(1) D.Lgs. 446/1997 - Art. 52 - Potestà regolamentare generale delle province e dei comuni.
(2) D.Lgs. 446/1997 - Art. 59 - Potestà regolamentare in materia di imposta comunale sugli immobili.
(3) D.Lgs. 504/1992 - Decreto istitutivo dell'imposta comunale sugli immobili.
(4) D.Lgs. 504/1992 - Art. 2, comma 1, lettera b) - Definizioni di fabbricati ed aree - ICI.
(5) D.Lgs. 504/1992 - Art. 9 - Terreni condotti direttamente - ICI.
(6) D.Lgs. 446/1997 - Art. 58, comma 2 - Modifiche alla disciplina dell'imposta comunale sugli immobili.
(7) Legge 9/1963 - Art. 11 - Norme in materia di previdenza dei coltivatori diretti, dei coloni e mezzadri.
(8) D.Lgs. 504/1992 - Art. 7, comma 1, lettera i) - Esenzioni - ICI.
(9) (14) D.Lgs. 504/1992 - Art. 8, commi 2 e 1 - Riduzioni e detrazioni - ICI.
(10) (11) (13) D.Lgs. 504/1992 - Art. 5, commi 7, 5, 6 - Base imponibile - ICI.
(12) Deliberazione C.C. n. 139/99 - mecc. 9904772/67 - Articolazione del territorio della Città di Torino in microzone omogenee. Approvazione.
(15) Legge 662 del 23 dicembre 1996 - Art. 3, comma 55 - Riduzione dell'ICI per fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili.
(16) Decreto della Giunta Regionale del 21 aprile 1995, n. 3/45091 - Allegati tecnici che distinguono i lavori di manutenzione ordinaria da quelli di manutenzione straordinaria.
(17) Deliberazione della Giunta Comunale mecc. 2000 07799/13 del 10 ottobre 2000; deliberazione della Giunta Comunale mecc. 2003 00237/013 del 21 gennaio 2003.