Servizio Centrale Risorse Umane
2004 00117/004
Direzione
/MI
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CITTÀ DI TORINO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

13 gennaio 2004


OGGETTO: DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE MECC. N. 2003 12190/004 AVENTE AD OGGETTO "REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E ORDINAMENTO DELLA DIRIGENZA. APPROVAZIONE MODIFICAZIONI". RETTIFICA DI ERRORE MATERIALE

Proposta del Vicesindaco Calgaro.

Con deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 200312190/004) approvata in data 23/12/2004 sono state approvate le modificazioni agli artt. 6, 7, 8, 10, 16, 18, 20, 22, 23 e 26 del Regolamento di Organizzazione e Ordinamento della Dirigenza conseguenti alla revisione della struttura organizzativa comunale.
A causa di mero errore materiale, nell’allegato alla deliberazione stessa è stata omessa la modificazione consistente nella soppressione, all’art. 16 comma 2 lettera h) del Regolamento citato, delle parole “eccetto i casi di cui al successivo art. 22, quarto comma”.
Con il presente provvedimento si approva pertanto la modificazione erroneamente omessa e la nuova formulazione dell’art. 16 del Regolamento citato.
Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto che ai sensi dell’art. 48 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai sensi dell’art. 107, commi 1 e 2 del medesimo Testo Unico, nelle funzioni degli organi di governo che non siano riservati dalla Legge al Consiglio Comunale e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento;
Dato atto che i pareri di cui all’art. 49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
favorevole sulla regolarità contabile;
Con voti unanimi espressi in forma palese,
D E L I B E R A

  1. di approvare, per quanto espresso nella parte narrativa, la modificazione dell’art. 16 comma 2 lettera h) del Regolamento di Organizzazione e Ordinamento della Dirigenza consistente nella soppressione delle parole “eccetto i casi di cui al successivo art. 22, quarto comma”;
  2. di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa;
  3. di dichiarare, attesa l’urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del Testo Unico approvato con D.L.gs 18 agosto 2000 n, 267.
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