Divisione Servizi Culturali
Settore Musei

n. ord. 19
2004 00045/026

CITTÀ  DI  TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 1 MARZO 2004
(proposta dalla G.C. 13 gennaio 2004)

Testo coordinato ai sensi dell'art. 44 comma 2 del Regolamento del Consiglio Comunale

OGGETTO: FONDAZIONE MARIA ADRIANA PROLO - MUSEO NAZIONALE DEL CINEMA - ARCHIVIO DI CINEMA, FOTOGRAFIA ED IMMAGINE. APPROVAZIONE NUOVO STATUTO ED ADESIONE DELLA CITTÀ DI TORINO IN QUALITÀ DI SOCIO FONDATORE.

Proposta dell'Assessore Alfieri.

Con deliberazione del Consiglio Comunale dell’8 luglio 1991 (mecc. 9107208/45) la Città di Torino ha aderito in qualità di Socio Fondatore alla Fondazione "Maria Adriana Prolo - Museo Nazionale del Cinema, Fotografia e Immagine".
La Fondazione si è costituita in data 5 novembre 1992, con atto a rogito del Dr. Antonio Maria Marocco, notaio in Torino, repertorio n. 119556, registrato in Torino in data 11 novembre 1992, al n. 36822.
Con deliberazione del Consiglio Comunale del 14 febbraio 1994 (mecc. 9400909/60) la Città di Torino ha individuato nella Mole Antonelliana il luogo idoneo per l’esposizione delle collezioni del Museo Nazionale del Cinema ed è stato successivamente predisposto il progetto di restauro e riqualificazione della Mole Antonelliana approvato con deliberazione della Giunta Comunale del 30 agosto 1994 (mecc. 9406735/60).
Con deliberazione della Giunta Comunale del 19 dicembre 2000 (mecc. 2000 12436/26), esecutiva dal 9 gennaio 2001 è stata approvata la convenzione fra la Città di Torino e il Museo Nazionale del Cinema - Fondazione Maria Adriana Prolo per la gestione della Mole Antonelliana.
Con deliberazione della Giunta Comunale del 13 maggio 2003 (mecc. 2003 03149/026), esecutiva dal 1° giugno 2003 è stata approvata la convenzione che regola i rapporti tra la Città e la Fondazione per quanto attiene in particolare la gestione delle attività scientifiche, culturali, educative e allo sviluppo museale e delle sue collezioni e in ordine all’utilizzo del contributo ordinario devoluto annualmente volto al funzionamento ordinario del Museo e allo svolgimento dei programmi operativi e delle attività individuate dal piano previsionale di attività redatto dalla Fondazione.
Il precedente Statuto non contemplava indicazioni specifiche riguardanti finalità di carattere museale. La nuova stesura non solo ha chiare connotazioni ma introduce la nuova figura del Direttore. Tale ruolo ha sia valenza scientifica sia competenze gestionali. Inoltre con il nuovo Statuto si definiscono con precisione i ruoli dei soci fondatori che acquisiscono una maggior valenza anche in proporzione alla loro quota di partecipazione. Da tutto ciò si evince che la Città di Torino e la Regione Piemonte assumono un ruolo decisionale determinante.
In data 3 dicembre 2003, il prof. Mario Ricciardi, presidente della Fondazione Maria Adriana Prolo - Museo Nazionale del Cinema - Archivio di Cinema, Fotografia ed Immagine ha provveduto, ai sensi dello Statuto vigente, a depositare lo Statuto della Fondazione nel suo nuovo testo aggiornato presso il notaio dott. proc. Giovanna Ioli notaio in Torino. La Giunta Comunale, nel prendere atto delle modificazioni dello Statuto e nel sottoporlo all'approvazione del Consiglio Comunale, anche sulla base delle indicazioni emerse in sede di V Commissione Consiliare, ha ritenuto, in ottemperanza agli articoli 28 comma 3 e 42 comma 10 dello Statuto della Città di Torino, di integrare tale Statuto con l'inserimento di un nuovo articolo, riportato al punto 2) del dispositivo e destinato a farne parte integrante.
     Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;
Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
favorevole sulla regolarità contabile;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

1) di prendere atto dell’esigenza di approvare il nuovo testo di Statuto della Fondazione Maria Adriana Prolo - Museo Nazionale del Cinema - Archivio di Cinema, Fotografia ed Immagine - con sede in via Montebello, 20 - Torino riconosciuta con atto a rogito del Dr. Antonio Maria Marocco, notaio in Torino, repertorio n. 119556, registrato in Torino in data 11 novembre 1992, al n. 36822;
2) di approvare il nuovo testo dello Statuto proposto dalla Fondazione allegato al presente provvedimento (all. 1 - n. ) che ne costituisce parte integrante e sostanziale inserendo dopo l’art. 13 l’art. 13 bis che recita: "I progetti di bilancio preventivo e di bilancio consuntivo, prima dell’espressione dell’avviso sugli stessi da parte del Collegio dei Fondatori, nonché la versione finale del bilancio preventivo e consuntivo, così come approvata dal Comitato di Gestione, saranno inviati a tutti i soggetti Fondatori. Il Presidente è tenuto a trasmettere ai Fondatori i documenti di volta in volta richiesti dai medesimi, relativamente a qualsiasi iniziativa e/o procedura della Fondazione;
3) di autorizzare l’ufficiale rogante ad apportare quelle modifiche di carattere tecnico e formale dirette ad una migliore redazione dell’atto;
4) di dichiarare, in applicazione degli artt. 28, comma 3 e 42, comma 10 dello Statuto della Città di Torino, garantita la trasmissione dei progetti del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo nonché della versione finale di tali documenti così come approvata dal Collegio dei Fondatori; vengono altresì trasmessi dal Presidente gli ulteriori documenti richiesti di volta in volta relativamente a qualsiasi iniziativa e/o procedura della Fondazione (vedasi art. 13 bis dello Statuto della Fondazione);
5) di impegnare il Sindaco, nella sua qualità di membro del Collegio dei Fondatori, a presentare entro il 31 dicembre di ogni anno al Consiglio Comunale, la relazione di cui all'art. 42, comma 6, dello Statuto della Città di Torino, e a procedere a modificazioni dello Statuto vigente ai sensi dell'art. 9, punto g), previa deliberazione del Consiglio Comunale;
6) di adottare successive determinazioni dirigenziali attuative;
7) di dichiarare, attesa l’urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.


REPERTORIO N. 48685                                                                                                             RACCOLTA N. 16979

VERBALE DI ADUNANZA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELLA FONDAZIONE
"MUSEO NAZIONALE DEL CINEMA
FONDAZIONE MARIA ADRIANA PROLO
ARCHIVI DI CINEMA, FOTOGRAFIA ED IMMAGINE"
REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilatre il giorno tre del mese di dicembre, in Torino (TO), via Montebello numero 15 in un locale posto al piano terreno, alle ore nove e venti.

3 dicembre 2003

Avanti di me dott. GIOVANNA IOLI di Notar Francesco, notaio in Torino, iscritto presso il collegio notarile dei distretti riuniti di Torino e Pinerolo.

E' PRESENTE

- RICCIARDI MARIO, nato a Bra (CN) il 19 novembre 1943, domiciliato, per la carica, in Torino (TO), via Montebello n. 20, docente universitario,
il quale interviene al presente atto in qualità di presidente del consiglio di amministrazione della fondazione:
"MUSEO NAZIONALE DEL CINEMA - FONDAZIONE MARIA ADRIANA PROLO - ARCHIVI DI CINEMA, FOTOGRAFIA ED IMMAGINE" con sede in Torino (TO), via Montebello n. 20, codice fiscale: 06407440012, riconosciuta come persona giuridica privata in virtù di delibera della ggiunta regionale piemontese in data 25 gennaio 1993 (verbale n. 173), già iscritta presso il registro delle persone giuridiche presso il tribunale di Torino in data 19 novembre 1996 al numero 1370.
Il comparente, della cui identità personale io notaio sono certo, previa rinuncia con il mio consenso all'assistenza dei testimoni, mi dichiara di essere qui convenuto per partecipare all'adunanza del consiglio di amministrazione della sunnominata fondazione, convocato, in via straordinaria, ai sensi di statuto per oggi, in questo luogo ed ora, per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1) Comunicazioni;
2) Proposta di adozione di un nuovo testo di Statuto della Fondazione Maria Adriana Prolo (U);
3) Varie ed eventuali.
Assume la presidenza dell'assemblea, a norma di statuto, il professor RICCIARDI MARIO, il quale, dopo aver constatato e dato atto:
- che oltre ad esso presidente del consiglio di amministrazione, è presente l'intero consiglio in persona di:
ZANETTI GIOVANNI, vice presidente; CIARLO GIOVANNI PIERO, consigliere; MORANDI PAOLO, consigliere; ROSTAGNO MASSIMO, consigliere; SINISCALCHI CLAUDIO, consigliere; VALLERO BALDO, consigliere;
- che è presente l'intero collegio dei revisori contabili in persona di SARACCO CLAUDIO, revisore; PUDDU MAURIZIO, revisore; FADDE MAURO, revisore;
- della regolarità della convocazione dei consiglieri nei modi e nei termini di cui all'articolo 9 del vigente statuto;
- della legittimazione, ai sensi di legge e di statuto, dell'organo oggi riunito a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno e che per deliberare le modifiche statutarie occorre il voto favorevole di almeno i due terzi dei suoi componenti in carica;

D I C H I A R A

la presente assemblea validamente convocata e costituita in sede straordinaria ed atta a deliberare sul sovramenzionato ordine del giorno e chiama me notaio a redigere il presente verbale, limitatamente al secondo punto posto all'ordine del giorno, facendo presente che le deliberazioni dei restanti argomenti posti all'ordine del giorno saranno verbalizzate separatamente.
Il presidente, passando alla trattazione del secondo argomento posto all'ordine del giorno, espone all'assemblea i motivi che hanno indotto i soci fondatori a suggerire al consiglio di amministrazione di apportare alcune modifiche allo statuto della fondazione, riformulando integralmente tutti gli articoli, per aggiornarlo alle intervenute modifiche legislative e per adeguarlo alle più recenti esigenze.
A questo punto il presidente informa delle modifiche principali che riguardano:
- la riformulazione delle finalità della fondazione;
- la creazione di nuovi organi della fondazione (collegio dei fondatori e direttore) e, correlativamente, il ruolo e la regolamentazione degli stessi;
- l'elevazione del numero dei componenti dell'organo di amministrazione, da un minimo di nove ad un massimo di undici membri;
- la variazione della durata del mandato dei membri dell'organo di amministrazione che passa dagli attuali cinque a tre anni;
- le modalità di designazione dei revisori contabili;
e, quindi, dà lettura del testo del nuovo statuto della fondazione.
Il consiglio, udito il nuovo testo dello statuto sociale ed i chiarimenti forniti dal presidente, dopo breve ma esauriente discussione, all'unanimità

D E L I B E RA

- di approvare il nuovo testo dello statuto della fondazione così come letto dal presidente.
Il presidente, infine, deposita lo statuto della fondazione nel suo nuovo testo aggiornato che io notaio allego al presente atto sotto la lettera "A".
Null'altro essendovi a deliberare e nessuno degli intervenuti avendo chiesto la parola, il presidente toglie la seduta e scioglie l'adunanza, alle ore nove e trentacinque.
Il comparente esonera me notaio dalla lettura dell'allegato, sottoscritto a tenore di legge.
Le spese del presene atto, inerenti e conseguenti, sono a carico della fondazione.
Richiesto io notaio ho ricevuto il presente atto che ho letto al comparente, il quale, da me interpellato, lo riconosce conforme a verità e con me notaio lo sottoscrive.
Scritto parte di mio pugno, parte a mano ed a macchina da persona di mia fiducia questo atto consta di due fogli di cui occupa quattro facciate e quanto della presente.
FIRMATI:
MARIO RICCIARDI
GIOVANNA IOLI NOTAIO


ALLEGATO "A" AL REPERTORIO N. 48685/16979
STATUTO
MUSEO NAZIONALE DEL CINEMA

ARTICOLO 1 - FONDAZIONE

E' costituita la fondazione denominata "Museo Nazionale del Cinema - Fondazione Maria Adriana Prolo - Archivi di Cinema, Fotografia ed Immagine".
La Fondazione continua l'attività avviata dalla signora Maria Adriana Prolo e proseguita dall'Associazione Museo Nazionale del Cinema, da cui la Fondazione ha ricevuto in donazione le collezioni che tuttora costituiscono il nucleo fondamentale del patrimonio della Fondazione.
Concorrono alla Fondazione Fondatori e Sostenitori.
Sono Fondatori i soggetti che sono intervenuti nell'atto costitutivo della Fondazione e quelli che, anche successivamente, hanno contribuito in maniera determinante alla costituzione del patrimonio della Fondazione. Sono dichiarati tali con deliberazione del Collegio dei Fondatori assunta con il voto favorevole di almeno i tre quarti dei Fondatori in carica, arrotondati all'unità di misura superiore. Attualmente sono Fondatori l'Associazione Museo Nazionale del Cinema, la Regione Piemonte, la Provincia di Torino, il Comune di Torino, la Fondazione Cassa di Risparmio di Torino, la Compagnia di San Paolo e l'Istituto Luce S.p.A.
Possono essere Sostenitori soggetti pubblici e privati i quali effettuino un versamento per il fondo di dotazione della Fondazione e si impegnino ad effettuare un contributo annuale in misura libera, purché non inferiore alla soglia minima fissata dal Comitato di Gestione. Le domande di ammissione vengono sottoposte al Comitato di Gestione il quale deciderà se approvare la candidatura.
I Sostenitori si riuniscono una volta all'anno per esaminare la relazione sul programma di attività della Fondazione, che viene loro sottoposta dal Comitato di Gestione, e possono formulare osservazioni al Comitato stesso.
I Sostenitori possono recedere in qualunque momento, con semplice preavviso scritto al Presidente, senza aver diritto di ripetere le somme versate.

ARTICOLO 2 - SEDE

La Fondazione ha sede legale in Torino, Via Montebello n. 20, nei locali della Mole Antonelliana, concessi in uso gratuito alla Fondazione dal Comune di Torino. La Regione Piemonte, la Provincia di Torino e il Comune di Torino si impegnano altresì a mettere a disposizione della Fondazione altri immobili da destinare alle attività espositive, di proiezione, al deposito dei beni, agli uffici del personale e ad ogni altra attività della Fondazione.
Il Comitato di Gestione può deliberare il trasferimento della sede, sempre restando nell'ambito dell'area metropolitana.

ARTICOLO 3 - FINALITA' DELLA FONDAZIONE

La Fondazione, senza scopo di lucro e in conformità alle disposizioni della Legge 29 dicembre 2000, n. 404, si propone di:
a) ricercare, acquisire, conservare, documentare secondo gli standard vigenti in ambito nazionale e internazionale i materiali e le opere che si riferiscono alla storia ed alla tecnica della fotografia, della cinematografia e dei nuovi linguaggi multimediali;
b) allestire in sedi idonee un'esposizione permanente aperta al pubblico dei materiali e delle opere indicati al punto a);
c) effettuare acquisti, scambi, prestiti per l'incremento delle collezioni esistenti, con specializzazione in materia di pre-cinema, e di tecniche della produzione e della riproduzione dell'immagine;
d) ricevere in deposito, anche temporaneo, materiali e opere di proprietà di terzi indicati al punto a), curandone la conservazione e, ove del caso, la catalogazione, il restauro e l'eventuale esposizione al pubblico;
e) incrementare e valorizzare le strutture e i servizi all'interno della Fondazione, relativi alle collezioni e a tutti gli altri settori di attività della Fondazione e renderli accessibili al pubblico;
f) svolgere e promuovere qualsiasi attività informativa, di studio, di ricerca, di documentazione, didattica e promozionale, nell'ambito delle proprie finalità, in Italia ed all'estero;
g) concorrere alla realizzazione in Torino, in collaborazione con le istituzioni competenti, di un polo europeo di documentazione, di ricerca, di formazione e di produzione in materia di comunicazione multimediale, in un quadro di relazioni internazionali;
h) intraprendere qualsiasi operazione che risulti utile o necessaria per il raggiungimento delle finalità sopra elencate, e perciò qualsiasi attività, purché non prevalente rispetto alle finalità della Fondazione, commerciale, economica, finanziaria, patrimoniale, mobiliare e immobiliare, ivi compresa la partecipazione a società o enti commerciali, fermo restando quanto stabilito all'art. 17 secondo comma del presente statuto.
Per raggiungere le predette finalità, la Fondazione può attivare anche partecipazioni e finanziamenti da enti pubblici e privati, mediante accordi o convenzioni, sulla base degli indirizzi che in proposito saranno fissati dal Comitato di Gestione.
La Fondazione opera secondo le norme del diritto privato, fatta eccezione per quanto diversamente stabilito da specifiche disposizioni di legge, nei modi e con gli strumenti che sono di volta in volta ritenuti dal Comitato di Gestione idonei al conseguimento delle finalità istituzionali.

ARTICOLO 4 - PATRIMONIO

Il patrimonio della Fondazione, al netto del fondo di dotazione finanziario indisponibile originariamente versato dai Fondatori e delle sue eventuali integrazioni, è costituito:
a) dalla collezione e dai beni conferiti dall'Associazione Museo Nazionale del Cinema;
b) dagli acquisti effettuati dalla Fondazione stessa;
c) dai lasciti, dalle donazioni, dalle oblazioni e dalle erogazioni liberali.

    ARTICOLO 5 - ENTRATE E RICAVI

Per l'adempimento dei propri compiti statutari la Fondazione dispone di entrate derivanti:
a) dai contributi annuali versati dai Fondatori ed eventualmente dai Sostenitori;
b) dai proventi derivanti dall'esposizione permanente delle collezioni, da ogni altra manifestazione espositiva e da qualsiasi attività svolta;
c) da contributi, sovvenzioni e finanziamenti di soggetti pubblici e privati;
d) dai redditi derivanti dal proprio patrimonio, dalle attività commerciali e dalle partecipazioni a società o enti commerciali;
e) dal contributo ordinario annuale dello Stato previsto dalla Legge 29 dicembre 2000, n. 404;
f) da ogni altra entrata od acquisizione.

    ARTICOLO 6 - ESERCIZIO

L'esercizio finanziario inizia il primo gennaio e termina il trentuno dicembre di ogni anno.

    ARTICOLO 7 - PROGRAMMI DI ATTIVITA'

L'attività della Fondazione è svolta sulla base di programmi pluriennali e annuali, elaborati in conformità alle linee approvate dal Collegio dei Fondatori. Le procedure di redazione e approvazione sono definite dal presente statuto agli articoli 9, 12 e 14.

    ARTICOLO 8 - ORGANI

Sono organi della Fondazione:
a) il Collegio dei Fondatori;
b) il Comitato di Gestione;
c) il Presidente;
d) il Direttore;
e) il Collegio dei Revisori Contabili.

    ARTICOLO 9 - FONDATORI - COLLEGIO DEI FONDATORI

Il Collegio dei Fondatori è composto dai legali rappresentanti dei Fondatori o loro delegati.
Il Collegio dei Fondatori si riunisce almeno due volte all'anno: la prima entro il 30 aprile per approvare il bilancio consuntivo della Fondazione, la seconda entro il 30 novembre per approvare il bilancio preventivo dell'anno seguente. Il Collegio dei Fondatori si riunisce inoltre ogni qual volta sia ritenuto opportuno dal Presidente o richiesto da almeno due Fondatori.
Il Collegio dei Fondatori:
a) nomina i componenti del Comitato di Gestione e, nel suo ambito, con votazione a maggioranza assoluta dei suoi componenti, il Presidente e il Vice Presidente;
b) nomina i Revisori Contabili;
c) definisce le linee guida dell'attività della Fondazione;
d) approva il bilancio preventivo, i relativi programmi pluriennali e annuali di attività e il bilancio consuntivo della Fondazione;
e) delibera sull'ammissione di nuovi Fondatori;
f) determina il gettone di presenza dei componenti il Comitato di Gestione e gli emolumenti dei Revisori Contabili effettivi;
g) approva le modifiche allo statuto;
h) provvede ai sensi dell'art. 19 del presente statuto in caso di estinzione della Fondazione.
Il Collegio dei Fondatori e convocato dal Presidente, mediante avviso di convocazione con l'indicazione sommaria degli argomenti da trattare, da inviare ai Fondatori (oltre che ai componenti del Comitato di Gestione e ai Revisori Contabili) mediante lettera raccomandata, telegramma, telefax o altro mezzo di comunicazione elettronica da inviarsi almeno quindici giorni prima di quello fissato per la riunione. Il Collegio dei Fondatori è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei Fondatori in carica e le relative deliberazioni vengono assunte a maggioranza dei voti dei presenti, fatte salve le maggioranze qualificate stabilite dal presente statuto. Ciascun Fondatore ha diritto ad un voto.
Ciascun Fondatore deve assicurare ogni anno il contributo economico determinato dal Collegio dei Fondatori su proposta del Comitato di Gestione contenuta nel bilancio preventivo (ad eccezione dell'Associazione Museo Nazionale del Cinema che è esente da ogni contributo economico).
I Fondatori sono tenuti a comunicare entro il 30 novembre di ogni anno l'eventuale intenzione di non continuare a far parte della Fondazione per l'anno successivo, con lettera raccomandata a.r. indirizzata al Presidente. Il recesso, comunicato dopo l'approvazione da parte del Collegio dei Fondatori del bilancio preventivo, comporta comunque la corresponsione dei contributi economici per l'esercizio successivo a carico del Fondatore receduto. Il mancato versamento dei contributi in questione nei termini stabiliti comporta comunque l'automatica perdita della qualità di Fondatore.

    ARTICOLO l0 - COMITATO DI GESTIONE - COMPOSIZIONE

La Fondazione è amministrata da un Comitato di Gestione costituito da un numero di nove componenti, così designati: il Presidente della Regione Piemonte e il Sindaco del Comune di Torino designano ciascuno due componenti del Comitato di Gestione; il Presidente della Provincia di Torino e i legali rappresentanti degli altri Fondatori designano ciascuno un componente del Comitato di Gestione. Qualora ciò si renda necessario in conseguenza dell'aumento del numero dei Fondatori, il Collegio dei Fondatori può determinare, mediante delibera assunta con il voto favorevole di almeno i tre quarti dei Fondatori in carica, arrotondati all'unità di misura superiore, l'aumento dei componenti del Comitato di Gestione, fino ad un massimo di undici, affidandone la designazione ai legali rappresentanti dei nuovi Fondatori.
I componenti durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.
I mandati dei componenti, anche se nominati in tempi diversi, scadono contestualmente al termine del triennio. Tutti i componenti restano in carica con pieni poteri sino alla loro conferma o sostituzione, fatte salve le loro dimissioni che dovranno essere trasmesse per iscritto al Presidente.
La carica non comporta emolumenti, fatto salvo l'eventuale rimborso spese e il gettone di presenza. Al Presidente e agli eventuali componenti investiti di particolari incarichi dal Comitato di Gestione spetta una remunerazione che sarà determinata dal Comitato stesso, sentito il parere del Collegio dei Revisori Contabili, nell'ambito degli importi stanziati a tal fine nel bilancio preventivo approvato dal Collegio dei Fondatori.
Qualora vengano a mancare uno o più componenti, il Collegio dei Fondatori provvede a sostituirli, sulla base della designazione del Fondatore avente diritto.

    ARTICOLO 11 - COMITATO DI GESTIONE - FUNZIONAMENTO

Il Comitato di Gestione è convocato e presieduto dal Presidente.
Si riunisce secondo il calendario dei lavori fissato dal Comitato stesso e comunque non meno di due volte l'anno, e inoltre ogniqualvolta sia ritenuto opportuno dal Presidente o richiesto da almeno tre componenti.
L'avviso di convocazione con l'indicazione sommaria degli argomenti da trattare deve essere inviato ai componenti e ai Revisori Contabili mediante lettera raccomandata, telegramma, telefax o altro mezzo di comunicazione elettronica, da spedirsi almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione.
Nei casi di urgenza, la convocazione può avvenire mediante telegramma, telefax o altro mezzo di comunicazione elettronica, con semplice preavviso di ventiquattro ore. Qualora sia tecnicamente possibile, le riunioni del Comitato di Gestione possono tenersi in video conferenza.
Il Comitato di Gestione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti in carica e non dimissionari e le relative deliberazioni vengono assunte a maggioranza dei voti dei presenti, fatte salve le maggioranze qualificate stabilite dal presente statuto.
Ciascun componente ha diritto a un voto.
In caso di parità dei voti, prevale quello del Presidente o di chi presiede la riunione.
In caso di impossibilità o assenza del Presidente, il Comitato di Gestione è convocato e presieduto dal Vice Presidente e in mancanza dal componente più anziano di età.
Alle riunioni del Comitato di Gestione partecipa, senza diritto di voto, il Direttore, e inoltre possono partecipare, con il consenso dei componenti presenti alla riunione, senza diritto di voto, quelle altre persone, anche estranee alla Fondazione, che il Presidente ritenga di invitare.
Il Presidente nomina un segretario anche esterno al Comitato di Gestione.
Delle riunioni del Comitato di Gestione viene redatto, su apposito libro tenuto ai sensi di legge, il relativo verbale, che viene sottoscritto dal Presidente e dal segretario.
Ove detto verbale non venga redatto e sottoscritto al termine della riunione, deve essere approvato e sottoscritto al più tardi nella riunione successiva.

    ARTICOLO 12 - COMITATO DI GESTIONE - POTERI

Il Comitato di Gestione ha tutti i poteri necessari per l'amministrazione sia ordinaria che straordinaria della Fondazione, fatte salve le attribuzioni del Collegio dei Fondatori previste dal presente statuto.
In particolare e a titolo meramente esemplificativo, il Comitato di Gestione provvede e delibera in ordine:
a) alla predisposizione entro il 31 marzo di ogni anno del conto consuntivo, con lo stato patrimoniale al 31 dicembre dell'anno precedente, che dovranno essere messi a disposizione dei Revisori Contabili e dei Fondatori nei quindici giorni antecedenti la riunione del Collegio dei Fondatori chiamata a deliberare in proposito, e alla predisposizione entro il 31 ottobre di ogni anno del bilancio preventivo (comprensivo dell'indicazione del contributo economico annuale a carico dei Fondatori) e dei relativi programmi pluriennali e annuali di attività per gli anni successivi, che devono essere messi a disposizione dei Revisori Contabili e dei Fondatori nei quindici giorni antecedenti la riunione del Collegio dei Fondatori chiamata a deliberare in proposito;
b) all'accettazione dei lasciti, delle donazioni, delle oblazioni, delle erogazioni liberali in denaro, dei contributi e dei finanziamenti;
c) agli acquisti e alle alienazioni dei beni mobili e immobili; per gli acquisti di beni immobili deve uniformarsi al contenuto del bilancio preventivo approvato dal Collegio dei Fondatori. Per le alienazioni e per gli eventuali depositi permanenti presso altri enti di beni provenienti dall'Associazione Museo Nazionale del Cinema, deve acquisire il parere obbligatorio dell'Associazione stessa;
d) all'eventuale nomina di consulenti ed esperti, sentito il Direttore, definendone di volta in volta mansioni, funzioni, durata e compensi;
e) alla nomina e revoca del Direttore, fissandone la durata dell'incarico, non superiore a cinque anni, le funzioni ed il compenso;
alla nomina dei dirigenti del Comitato Scientifico e degli altri organismi indicati all'art. 15 del presente statuto;
g) alla determinazione dei rimborsi spese e delle remunerazioni dei componenti il Comitato di Gestione ai sensi dell'art. l0 del presente statuto;
h) alla definizione dei criteri generali di organizzazione e della pianta organica del personale della Fondazione, su proposta del Direttore o comunque sentito il Direttore;
i) agli eventuali regolamenti della Fondazione, nonché alla loro modifica, revoca e abrogazione;
j) alla stipulazione di mutui e aperture di credito, nonché ad ogni altra operazione bancaria ritenuta necessaria o utile per il raggiungimento delle finalità istituzionali;
k) alla partecipazione a enti o società, anche commerciali, le cui attività risultino direttamente o indirettamente correlate con quelle della Fondazione;
l) all'eventuale delega al Presidente di ulteriori poteri rispetto a quelli conferitigli dall'art. 13 del presente statuto e all'eventuale delega di poteri al Vice Presidente e ai componenti del Comitato di Gestione per singoli atti o categorie di atti inerenti la gestione della Fondazione, fissandone i limiti e le modalità di esecuzione;
m) all'individuazione e al conferimento d'incarico alla società di revisione ai sensi dell'art. 17 del presente statuto.

ARTICOLO 13 - PRESIDENTE

Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio, esercita tutti i poteri conferitigli dal Comitato di Gestione e vigila sull'attuazione delle delibere del Comitato stesso.
Spetta tra l'altro al Presidente:
- convocare e presiedere il Collegio dei Fondatori, predisponendo l'ordine del giorno delle sedute;
- convocare e presiedere il Comitato di Gestione, predisponendo l'ordine del giorno delle sedute;
- sovrintendere all'attività della Fondazione, vigilando sul rispetto delle finalità della Fondazione stessa, nell'ambito dei poteri conferitigli;
- sovrintendere alla corretta amministrazione della Fondazione;
- nominare avvocati e procuratori per rappresentare in giudizio la Fondazione; nominare procuratori nell'ambito dei poteri conferitigli dal Comitato di Gestione; assumere qualsiasi provvedimento che abbia carattere d'urgenza, riferendone al Comitato di Gestione nella prima riunione successiva, e comunque entro sessanta giorni.

ARTICOLO 14 - DIRETTORE

Il Direttore è nominato dal Comitato di Gestione e deve essere in possesso di specifica competenza, comprovata esperienza e specializzazione professionale nei settori di attività della Fondazione. Dura in carica fino a cinque anni, secondo la determinazione del Comitato di Gestione, e può essere riconfermato. L'incarico può essere fatto cessare dallo stesso Comitato di Gestione.
Il Direttore, tenendone informato il Presidente, assicura l'attuazione dei programmi e realizza le attività della Fondazione; in particolare:
- dirige le attività ed i servizi della Fondazione;
- esegue e cura l'attuazione delle delibere del Comitato di Gestione, firmando gli atti su delega del Presidente;
- cura il buon andamento amministrativo;
- firma la corrispondenza nei limiti dei poteri conferitigli;
- provvede agli acquisti in economia ed alle spese indispensabili al funzionamento ordinario della Fondazione;
- firma gli ordini al pagamento e le reversali di incasso;
- assume il personale, ad eccezione dei dirigenti, in attuazione della pianta organica definita dal Comitato di Gestione e nell'ambito dei fondi stanziati a tal fine dal Comitato stesso, dirige il personale e determina l'organizzazione degli uffici;
- predispone, sentito il Comitato Scientifico ove nominato, i programmi pluriennali e annuali da sottoporre al Comitato di Gestione;
- esercita le attribuzioni che gli sono delegate dal Comitato di Gestione.
Il Direttore partecipa senza diritto di voto alle riunioni del Comitato di Gestione, al quale riferisce della propria attività.

ARTICOLO 15 - COMITATO SCIENTIFICO - COMMISSIONI DI STUDIO - GRUPPI DI LAVORO

Il Comitato di Gestione può nominare il Comitato Scientifico della Fondazione, commissioni di studio e/o gruppi di lavoro su problemi scientifici con lo scopo di collaborare ed esprimere pareri sulle attività scientifiche e artistiche della Fondazione. All'atto della nomina il Comitato di Gestione definisce composizione, funzioni, compiti, durata e compensi di tali organismi.
In particolare è istituita una "commissione storica" per la valorizzazione della memoria culturale delle tradizioni cinematografiche della Fondazione, la valorizzazione dell'archivio, del carteggio e della figura della fondatrice Maria Adriana Prolo. La presidenza di questa commissione è attribuita a una persona designata dall'Associazione Museo Nazionale del Cinema e nominata dal Comitato di Gestione.

ARTICOLO 16 - COLLEGIO DEI REVISORI CONTABILI

Il Collegio dei Revisori Contabili è costituito da tre membri effettivi e due supplenti, di indiscussa capacità professionale e dirittura morale, scelti tra gli iscritti all'Albo dei Revisori Contabili.
Il Collegio dei Revisori Contabili è nominato dal Collegio dei Fondatori. I componenti vengono designati come segue:
- il Presidente è designato a turno dal Presidente della Regione Piemonte, dal Presidente della Provincia di Torino e dal Sindaco del Comune di Torino;
- i membri effettivi sono designati uno dal Ministro per i beni e le attività culturali ed il secondo a turno dai legali rappresentanti della Fondazione Cassa di Risparmio di Torino e della Compagnia di San Paolo;
- i membri supplenti sono designati uno dall'Associazione Museo Nazionale del Cinema o sue successive trasformazioni ed il secondo a turno dai legali rappresentanti degli altri Fondatori.
Il Collegio dei Revisori Contabili dura in carica tre anni ed è rieleggibile.
Il Collegio dei Revisori Contabili provvede al riscontro della gestione finanziaria, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esprime il proprio parere mediante apposite relazioni sul bilancio annuale della Fondazione, con facoltà di controllo. I Revisori Contabili assistono alle riunioni del Comitato di Gestione e del Collegio dei Fondatori.

ARTICOLO 17 - BILANCIO E SUA CERTIFICAZIONE - AVANZI DI GESTIONE

Il bilancio annuale della Fondazione prima di essere approvato dal Collegio dei Fondatori può essere certificato da una società di revisione iscritta all'apposito Albo di cui all'articolo 161 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.
Gli eventuali avanzi di gestione risultanti dal bilancio approvato devono essere destinati al perseguimento delle finalità della Fondazione, con espresso divieto di distribuire utili o altre utilità patrimoniali.

ATICOLO 18 - MODIFICHE ALLO STATUTO

Le modifiche al presente statuto, nei limiti consentiti dalla legge, devono essere approvate dal Collegio dei Fondatori, mediante delibera assunta con il voto favorevole di almeno i tre quarti dei Fondatori in carica, arrotondati all'unita di misura superiore.

ARTICOLO 19 - DURATA ED ESTINZIONE

La Fondazione è costituita senza limitazioni di durata.
In caso di estinzione i beni della Fondazione saranno devoluti al Comune di Torino, che ne dovrà garantire la fruizione e la custodia, rimanendo impregiudicata peraltro ogni altra destinazione, da effettuarsi nell'ambito dell'area metropolitana e rientrante nell'ambito della pubblica utilità, da assumersi da parte del Collegio dei Fondatori, con il voto favorevole di almeno i tre quarti dei Fondatori in carica arrotondati all'unita di misura superiore.
Qualora non si verifichi una delle ipotesi sopra previste, i beni della Fondazione dovranno essere devoluti all'Associazione Museo Nazionale del Cinema o sue successive trasformazioni.

ARTICOLO 20 - DISPOSIZIONI GENERALI

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, si fa riferimento ai principi generali del diritto ed alle norme di legge applicabili in materia.

ARTICOLO 21 - NORMA TRANSITORIA

Il presente statuto entra in vigore a seguito del riconoscimento regionale ai sensi di legge. Fino all'insediamento degli organi di nuova nomina, conservano ogni potere gli organi in allora in carica.
FIRMATI:
MARIO RICCIARDI
GIOVANNA IOLI NOTAIO