Divisione Servizi Culturali
Settore Eventi Culturali

   n. ord. 74
2004 00002/045

CITTÀ DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 12 LUGLIO 2004

(proposta dalla G.C. 20 gennaio 2004)

Testo coordinato ai sensi dell'art. 44 comma 2 del Regolamento del Consiglio Comunale

OGGETTO: ADESIONE DELLA CITTÀ ALLA FONDAZIONE DEL TEATRO STABILE DI TORINO. APPROVAZIONE STATUTO.

Proposta dell'Assessore Alfieri.

Il 9 dicembre 2003, davanti al notaio dr. Antonio Maria Marocco di Torino, è stata costituita per volontà dell’Associazione Teatro Stabile di Torino su conforme mandato dei propri Soci, la "Fondazione del Teatro Stabile di Torino" con sede in Torino, via Rossini n. 12.
L’atto Costitutivo della Fondazione e lo Statuto (all. n. 1) prevedono che la Fondazione – senza fini di lucro – provveda a produrre direttamente o in coproduzione, a distribuire ed ospitare spettacoli teatrali, provveda a concorrere alla più larga diffusione della cultura teatrale, produrre e/o coprodurre spettacoli per ragazzi e per i giovani, anche su incarico dei competenti settori comunali, provinciali e regionali, curare la formazione, l’aggiornamento ed il perfezionamento di quadri artistici e tecnici, nonché la valorizzazione del repertorio italiano contemporaneo e dell’attività di sperimentazione anche mediante il sostegno dell’attività di ricerca e di sperimentazione anche in rapporto con le Università; curare ogni altra attività necessaria o comunque utile per il raggiungimento delle finalità di cui sopra. Nell’ambito dei suddetti scopi, la Fondazione curerà anche l’organizzazione e l’allestimento di speciali manifestazioni ad alto valore culturale ed artistico collegate ai grandi eventi che si svolgeranno nella Città di Torino ed in Piemonte quali, tra le altre, quelle connesse alle Olimpiadi invernali di "Torino 2006" e quelle inerenti al centocinquantenario dell’Unità d’Italia.
Secondo quanto previsto nell’Atto Costitutivo, la Fondazione è aperta all’adesione del Comune di Torino, della Provincia di Torino, della Regione Piemonte, della Fondazione CRT e della Compagnia di San Paolo. Possono essere aperti alla Fondazione altri soggetti con la qualifica di sostenitori. Gli Aderenti e i Sostenitori saranno tenuti ad erogare un contributo annuale alla Fondazione.
Vista la coincidenza di interessi tra gli scopi istituzionali della "Fondazione del Teatro Stabile di Torino" e le finalità della Civica Amministrazione nell’ambito delle sue politiche
culturali, tra cui le "Olimpiadi della Cultura", manifestazione prevista in occasione delle Olimpiadi "Torino 2006", si ritiene opportuno e conveniente per la Città di Torino che aderisca da subito alla "Fondazione del Teatro Stabile di Torino".
Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;
Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica,
favorevole sulla regolarità contabile;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

1) di aderire alla "Fondazione del Teatro Stabile di Torino" con sede a Torino in via Rossini 12 assumendo così la qualifica di socio aderente;
2) di approvare lo Statuto della Fondazione allegato al presente provvedimento (all. 1 - n.              ) che ne costituisce parte integrante e sostanziale inserendo dopo l’art. 14, l’art. 14 bis che recita "I progetti di bilancio preventivo e di bilancio consuntivo, prima dell’espressione dell’avviso sugli stessi da parte del Consiglio di Amministrazione, nonché la versione finale del bilancio preventivo e consuntivo così come approvata dal Comitato di Gestione, saranno inviati a tutti i soggetti Fondatori e soci aderenti; il Presidente è tenuto a trasmettere ai Fondatori e ai Soci Aderenti i documenti di volta in volta richiesti dai medesimi, relativamente a qualsiasi iniziativa e/o procedura della Fondazione ";
3) di autorizzare l’ufficiale rogante ad apportare quelle modifiche di carattere tecnico e formale dirette ad una migliore redazione dell’atto;
4) di dichiarare, in applicazione degli artt. 28, comma 3 e 42 comma 10 dello Statuto della Città di Torino, garantita la trasmissione dei progetti del Bilancio preventivo e del Bilancio consuntivo nonché della versione finale di tali documenti così come approvata dal Consiglio di Amministrazione; vengono altresì trasmessi dal Presidente gli ulteriori documenti richiesti di volta in volta relativamente a qualsiasi iniziativa e/o procedura della Fondazione (vedasi art. 14 bis dello Statuto della Fondazione);
5) di impegnare il sindaco, nella sua qualità di membro del Consiglio degli aderenti, a presentare entro il 31 dicembre ogni anno al Consiglio Comunale, la relazione di cui all'art. 42, comma 6, dello Statuto della Città di Torino, e a procedere a modificazioni dello Statuto vigente ai sensi dell'art. 7 punto i), previa deliberazione del Consiglio Comunale;
6) di adottare successive determinazioni dirigenziali attuative;
7) di dichiarare, attesa l’urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.


FONDAZIONE DEL TEATRO STABILE DI TORINO

STATUTO

DELLA FONDAZIONE DEL TEATRO STABILE DI TORINO

Articolo 1
Denominazione, sede e durata

La FONDAZIONE DEL TEATRO STABILE DI TORINO, costituita per volontà dell’Associazione Teatro Stabile di Torino su conforme mandato dei propri Soci, è un ente di diritto privato disciplinato dalle norme del presente statuto e, per quanto in esso non espressamente previsto, dalle disposizioni di legge vigenti.
La Fondazione ha sede in Torino, alla Via Gioacchino Rossini, n. 12 e opera essenzialmente in Piemonte.
I trasferimenti della sede, come pure l’istituzione di sedi secondarie ed uffici di rappresentanza, sono deliberati dal Consiglio di Amministrazione.
La durata della Fondazione è illimitata.

Articolo 2
Scopi

La Fondazione ha finalità artistiche, culturali e sociali e, in particolare, persegue i seguenti scopi:
a) produrre direttamente o in coproduzione, distribuire ed ospitare spettacoli teatrali che siano espressione della migliore tradizione del teatro d’arte;
b) provvedere e concorrere alla più larga diffusione della cultura teatrale anche mediante la promozione di iniziative multimediali, mostre, convegni, dibattiti, manifestazioni, iniziative e produzioni editoriali, nonché attraverso la produzione, realizzazione, pubblicazione, acquisizione, distribuzione, commercio in genere di prodotti radiotelevisivi, cinematografici e audiovisivi;
c) produrre e/o coprodurre spettacoli per ragazzi e per i giovani, anche su incarico dei competenti settori comunali, provinciali e regionali;
d) curare la formazione, l’aggiornamento ed il perfezionamento di quadri artistici e tecnici, nonché la valorizzazione del repertorio italiano contemporaneo e dell’attività di sperimentazione anche mediante il sostegno dell’attività di ricerca e di sperimentazione anche in rapporto con le Università;
e) curare ogni altra attività necessaria o comunque utile per il raggiungimento delle finalità di cui al presente statuto; effettuare attività di merchandising e produzione di materiale educativo e promozionale inerente all'attività perseguita semprechè non diventi attività prevalente;
f) effettuare negli immobili la somministrazione di alimenti e bevande e gestire attività commerciali, strumentali agli scopi culturali perseguiti dalla Fondazione;
g) nell’ambito ed in conformità allo scopo istituzionale la Fondazione può svolgere ogni attività consentita dalla legge ritenuta necessaria, utile o comunque opportuna per il raggiungimento delle finalità di cui sopra, quindi ogni attività economica, finanziaria, patrimoniale immobiliare e mobiliare.
Nell’ambito degli scopi di cui sopra, la Fondazione cura l’allestimento e l’organizzazione di speciali manifestazioni di alto valore culturale ed artistico collegate ai grandi eventi che si svolgeranno nella Città di Torino ed in Piemonte.
Almeno il 60% delle recite di spettacoli è rappresentato nell’ambito del Piemonte ed in altri teatri stabili pubblici.
Per il perseguimento dei propri scopi la Fondazione può avvalersi della collaborazione di associazioni o enti con finalità analoghe promuovendone e favorendone l’attività e lo sviluppo.
La Fondazione non ha finalità di lucro.

Articolo 3
Sede teatrale

Per lo svolgimento della propria attività la Fondazione conta sulla disponibilità in Torino del Teatro Carignano e del Teatro Gobetti. La Fondazione può disporre anche di altre sedi.
Per il miglior perseguimento degli scopi indicati nel precedente art. 2, e nel rispetto dei limiti previsti dallo stesso art. 2, la Fondazione può allestire spettacoli teatrali e manifestazioni in genere in teatri pubblici e privati, ed in altri luoghi idonei.

Articolo 4
Fondatore, Aderenti e Sostenitori

Fondatore dell’Ente è l’Associazione Teatro Stabile di Torino.
Entro e non oltre la data di approvazione del bilancio dell’esercizio finanziario dell’anno 2006, potranno aderire la Regione Piemonte, il Comune di Torino, la Provincia di Torino, la Fondazione CRT Cassa di Risparmio di Torino e la Compagnia di San Paolo. Dalla data della propria adesione, ciascun Aderente eserciterà i diritti ed assumerà gli obblighi derivanti dal presente statuto.
Potranno essere ammessi altri soggetti che acquisiranno la qualifica di Sostenitori, secondo quanto previsto all’art. 7, 3° comma, lett. f), del presente statuto.
Il fondo di dotazione iniziale indisponibile di Euro 80.000,00 (ottantamila/00) è versato, al momento del deposito del presente atto presso il notaio rogante, dall’Associazione Teatro Stabile di Torino su libretto bancario intestato alla Fondazione vincolato fino all’ottenimento del riconoscimento della personalità giuridica della stessa.
Salvo non sia diversamente stabilito, le erogazioni di qualsiasi natura effettuate dagli Aderenti e dai Sostenitori in favore della Fondazione costituiscono patrimonio disponibile.
Gli Aderenti e i Sostenitori sono tenuti ad erogare un contributo annuale alla Fondazione.
Il contributo annuale di ciascun Aderente è determinato dal Consiglio degli Aderenti, su proposta del Consiglio di Amministrazione inserita nel bilancio preventivo, previo l'accertamento della disponibilità dei Soci Aderenti ed è destinato a fare fronte ai bisogni di funzionamento della Fondazione.
Gli Aderenti e i Sostenitori sono tenuti a comunicare, con lettera raccomandata a.r., entro il 30 novembre di ogni anno, l’eventuale intenzione di cessare di far parte della Fondazione con decorrenza dall’anno successivo.
Il recesso comunicato dopo l’approvazione da parte del Consiglio degli Aderenti del bilancio preventivo comporta in ogni caso la corresponsione dei contributi economici per l’esercizio successivo da parte dell’Aderente o del Sostenitore recedente.

Articolo 5
Patrimonio ed entrate

Il patrimonio della Fondazione è costituito:
- dal fondo di dotazione iniziale indisponibile determinato in sede di atto costitutivo pari ad Euro 80.000,00 (ottantamila/00);
- dai beni immobili, dai valori mobiliari e dalle somme conferite dagli Aderenti e dai Sostenitori, espressamente destinati ad incremento del patrimonio;
- dai beni immobili e mobili e dalle altre contribuzioni che perverranno alla Fondazione a qualsiasi titolo da parte di soggetti pubblici e/o privati, espressamente destinati ad incremento del patrimonio;
- dalle somme derivanti dalle rendite non utilizzate;
- dai crediti relativi alle voci che precedono.
Le entrate della Fondazione, tutte disponibili per il raggiungimento dello scopo, sono costituite:
- dai contributi erogati annualmente dagli Aderenti e dai Sostenitori;
- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività istituzionali;
- da eventuali elargizioni, erogazioni e contributi da parte di soggetti pubblici e privati.
Il patrimonio, come indicato nell’atto costitutivo e come ulteriormente incrementato, ed i contributi e le elargizioni corrisposti da soggetti pubblici e privati, con esclusione del fondo di dotazione iniziale indisponibile di Euro 80.000,00 (ottantamila/00) e di eventuali ulteriori componenti espressamente dichiarate indisponibili dal donante e/o dal Consiglio di Amministrazione, hanno il fine di garantire il funzionamento della Fondazione, la realizzazione dei suoi scopi e la copertura degli eventuali disavanzi di gestione.
La Fondazione, a seguito del riconoscimento della personalità giuridica, risponde delle obbligazioni assunte esclusivamente con il proprio patrimonio, restando comunque esclusa ogni responsabilità degli Amministratori.

Articolo 6
Organi

Sono Organi della Fondazione:
a) il Consiglio degli Aderenti;
b) il Presidente;
c) il Consiglio di Amministrazione;
d) il Direttore;
e) il Collegio dei Revisori dei Conti.
Ad esclusione del Consiglio degli Aderenti, la durata degli Organi della Fondazione è di quattro anni. Ciascun componente può essere riconfermato.
I componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori dei Conti decadono di diritto dall’incarico ricoperto nelle seguenti ipotesi: a) perdita dei requisiti per la partecipazione all’Organo; b) passaggio in giudicato della sentenza di condanna per i reati previsti dall’art. 15, 1° comma, lett. a), b), c) e d), della legge 19 marzo 1990, n. 55; c) definitività del provvedimento che applica la misura di prevenzione di cui all’art. 15, 1° comma, lett. f), della legge 19 marzo 1990, n. 55; d) mancata partecipazione senza giustificato motivo a tre sedute consecutive dell’Organo del quale fanno parte.
La decadenza è pronunciata dall’Organo di cui il componente fa parte non appena si abbia notizia dell’evento che determina la decadenza stessa.

Articolo 7
Consiglio degli Aderenti

Il Consiglio degli Aderenti è composto dai legali rappresentanti pro-tempore degli Aderenti o da loro delegati e, in caso di recesso di un Aderente, il rispettivo legale rappresentante o delegato decade di diritto dalla carica in esso ricoperta.
L’appartenenza al Consiglio degli Aderenti è incompatibile con qualunque altra carica prevista dal presente statuto.
Il Consiglio degli Aderenti si riunisce almeno due volte l’anno: la prima, entro il 30 giugno, per approvare il bilancio consuntivo della Fondazione; la seconda per approvare il bilancio preventivo dell’anno seguente e la relativa riunione è fissata entro 30 giorni dal ricevimento del progetto di bilancio preventivo approvato dal Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio degli Aderenti si riunisce, inoltre, ogni qual volta sia ritenuto opportuno dal Presidente o richiesto congiuntamente da almeno due suoi componenti.
Il Consiglio degli Aderenti:
a) elegge nel proprio interno, a rotazione annuale tra i suoi membri, il Presidente ed il Vice Presidente del Consiglio degli Aderenti
b) nomina i componenti del Consiglio di Amministrazione della Fondazione così come designati ai sensi del successivo art. 9;
c) nomina, a maggioranza assoluta dei suoi membri, il Presidente e il Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione, individuandoli fra i componenti del Consiglio di Amministrazione;
d) nomina il Collegio dei Revisori dei Conti ;
e) approva le linee guida dell’attività della Fondazione;
f) approva il bilancio preventivo, i relativi programmi pluriennali e annuali di attività ed il bilancio consuntivo della Fondazione;
g) delibera, su proposta del Consiglio di Amministrazione, sull’ammissione di soggetti Sostenitori e sul relativo apporto economico annuale;
h) determina quanto compete al Presidente e al Vice Presidente della Fondazione, ai componenti del Consiglio di Amministrazione e ai componenti del Collegio dei Revisori dei Conti;
i) delibera, a maggioranza assoluta dei suoi membri, le modifiche al presente statuto;
j) delibera, a maggioranza dei due terzi dei suoi membri, in ordine all’estinzione della Fondazione.
Il Consiglio degli Aderenti è convocato dal suo Presidente, mediante avviso di convocazione recante l’indicazione sommaria degli argomenti da trattare, da inviare ai componenti, oltre che al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio dei Revisori dei Conti, mediante lettera raccomandata, telegramma, telefax o altro mezzo di comunicazione, anche elettronico, e con un anticipo di almeno dieci giorni rispetto a quello fissato per la riunione; in caso d’urgenza, la convocazione potrà essere effettuata con un preavviso di 24 ore.
Il Consiglio degli Aderenti è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti in carica e le relative deliberazioni sono assunte a maggioranza dei voti dei presenti, fatte salve le maggioranze qualificate stabilite dal presente statuto. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
Ciascun componente ha diritto ad un voto.
Le deliberazioni del Consiglio degli Aderenti devono constare da verbale che, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della riunione, è trascritto in apposito registro o modulo debitamente vidimato.

Articolo 8
Presidente

Presidente della Fondazione è il Presidente del Consiglio di Amministrazione che ha la legale rappresentanza dell’Ente, anche di fronte ai terzi ed in giudizio, e ne promuove l’attività.
In particolare, spetta al Presidente della Fondazione:
- la convocazione, la presidenza e la predisposizione dell’ordine del giorno delle riunioni del Consiglio di Amministrazione;
- l’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
- l’adozione, nei casi di necessità ed urgenza, degli atti di competenza del Consiglio di Amministrazione, che sottopone alla ratifica di tale Organo nella prima riunione utile;
- il compimento, nei limiti del bilancio preventivo approvato, di tutti gli atti di gestione ordinaria e straordinaria rientranti negli scopi di cui al precedente art. 2, ivi incluso il potere di assumere impegni, contrarre obbligazioni, stipulare contratti, disporre pagamenti, riscossioni, apertura e chiusura di conti correnti bancari e/o postali, nonché compiere ogni altro atto attuativo degli scopi istituzionali o comunque attinente alla gestione dell’Ente.
Il Presidente riferisce al Consiglio di Amministrazione in merito agli atti adottati rientranti, a norma del presente statuto, nella propria competenza.
Il Presidente può delegare il compimento di singoli atti o di singole attività ad altro membro del Consiglio di Amministrazione ovvero a terzi, come pure può nominare procuratori.
In caso di vacanza, assenza o impedimento del Presidente, le sue funzioni sono esercitate dal Vice Presidente.

Articolo 9
Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione, salvo quanto previsto nelle disposizioni transitorie di cui all’art. 21 del presente statuto, sarà nominato ai sensi del presente statuto, successivamente all’approvazione del bilancio consuntivo dell’esercizio finanziario 2006, nel rispetto delle disposizioni che seguono.
Il Consiglio di Amministrazione è composto da un minimo di tre ad un massimo di otto membri, previa determinazione del numero da parte del Consiglio degli Aderenti.
I componenti del Consiglio di Amministrazione, che durano in carica quattro esercizi, devono possedere idonei requisiti di professionalità ed esperienza nei settori nei quali la Fondazione opera.
I componenti del Consiglio di Amministrazione sono così individuati:
- n. 2 componenti designati dalla Regione Piemonte con atto deliberativo della Giunta Regionale;
- n. 2 componenti designati dal Sindaco del Comune di Torino;
- n. 1 componente designato dal Presidente della Provincia di Torino;
- n. 1 componente designato dal Presidente della Compagnia di San Paolo;
- n. 1 componente designato dal Presidente della Fondazione CRT;
- n. 1 componente designato a maggioranza dai Sostenitori, ove esistenti.
Qualora uno o più degli Enti indicati nell’art. 4, 2° comma, del presente statuto non formalizzassero la loro adesione, i rispettivi legali rappresentanti pro-tempore non avranno diritto di designazione, ai sensi del comma precedente.
Il Consiglio di Amministrazione si considera validamente costituito e può operare quando è stata accettata la nomina da parte di almeno tre dei suoi componenti. La costituzione del nuovo Organo di amministrazione determina l’automatica decadenza del Consiglio di Amministrazione precedentemente in carica.
Qualora uno o più degli Enti designanti non provvedessero alla designazione del consigliere/i di amministrazione di loro competenza entro 180 giorni dalla richiesta di designazione, il Consiglio degli Aderenti provvederà, occorrendo, alle relative nomine.
Il Consiglio di Amministrazione:
- propone al Consiglio degli Aderenti le linee strategiche a cui si deve ispirare l’attività gestionale e l’organizzazione degli uffici;
- predispone il bilancio preventivo, in base al programma redatto dal Direttore, ed il bilancio consuntivo, con le relative relazioni di corredo;
- definisce i programmi pluriennali ed annuali di attività;
- nomina, su proposta del Presidente del Consiglio di Amministrazione, e sentito il parere non vincolante del Consiglio degli Aderenti, il Direttore, deliberando in merito al relativo contratto d’opera professionale ed al trattamento economico e ne pronuncia, all’occorrenza, la decadenza;
- delibera sulla consistenza dell’organico dell’Ente, sulle assunzioni e sul trattamento economico del personale, salva la facoltà di delegare tutto o parte di tali attribuzioni al Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- delibera sulle materie indicate nell’art. 5 del presente statuto, ivi inclusa l’accettazione di conferimenti, elargizioni, erogazioni, contributi e quanto comunque previsto dalla medesima disposizione statutaria, anche deliberando sulla loro destinazione;
- predispone e approva, a maggioranza assoluta dei suoi componenti e, sentito il parere non vincolante del Consiglio degli Aderenti, il regolamento interno di cui all’art. 19 del presente statuto.
I componenti del Consiglio di Amministrazione hanno pari diritti e doveri ed esercitano le proprie funzioni in piena autonomia e sono tenuti all’assoluta riservatezza in merito a fatti, notizie ed informazioni in genere di cui vengano a conoscenza nell’espletamento del loro mandato. Il componente che venga meno a tale regola è responsabile nei confronti dell’Ente e può essere dichiarato decaduto dalla carica ricoperta con motivata deliberazione del Consiglio di Amministrazione.
Nell’ipotesi in cui un componente del Consiglio di Amministrazione venga a cessare dalla carica nel corso del mandato, il Presidente o, in alternativa, il Vice Presidente ne promuove la sostituzione da parte dell’Ente titolare del relativo potere di designazione, fermo restando in caso di mancata tempestiva designazione l’esercizio del potere sostitutivo da parte del Consiglio degli Aderenti. Il sostituto permane in carica per la rimanente durata del mandato del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 10
Funzionamento del Consiglio di Amministrazione.

L’attività del Consiglio di Amministrazione è promossa dal suo Presidente.
La convocazione e il funzionamento del Consiglio di Amministrazione avvengono nel rispetto delle stesse modalità previste dall’art. 7 del presente statuto per il Consiglio degli Aderenti.
Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno una volta ogni trimestre e deve essere convocato dal Presidente quando lo richiedano congiuntamente almeno due componenti.
Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con l’intervento della maggioranza dei membri in carica.
Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono assunte a maggioranza semplice dei componenti presenti alla riunione, salve le ipotesi in cui siano espressamente previste dalla legge o dal presente statuto maggioranze superiori. Ciascun componente esprime un voto e l’esercizio del diritto di voto non può essere delegato. In ipotesi di parità di voto, prevale il voto del Presidente.
Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono constare da verbale che, sottoscritto dal Presidente e dal segretario della riunione, è trascritto in apposito registro o modulo debitamente validato.

Articolo 11
Direttore

In applicazione dell’art. 2 del d.m. 29 novembre 1990, il Direttore è scelto tra persone estranee al Consiglio di Amministrazione altamente qualificate per l’esperienza nell’ambito delle attività culturali teatrali e/o dell’organizzazione teatrale.
Il Direttore, il cui contratto può avere una durata da tre a cinque anni secondo quanto determinato dal Consiglio di Amministrazione, ha la direzione artistica e tecnico-amministrativa della Fondazione. Può delegare una o più attività e funzioni a persone da lui scelte in possesso di adeguati requisiti tecnico-professionali.
Il Direttore predispone il programma artistico e finanziario dell’Ente da sottoporre all’approvazione del Consiglio di Amministrazione. Partecipa senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 12
Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti è l’organo di controllo della gestione dell’Ente, che provvede:
a) al riscontro della gestione finanziaria dell’Ente;
b) al controllo circa la regolare tenuta delle scritture contabili;
c) ad esprimere il proprio parere mediante apposite relazioni sui bilanci preventivi e consuntivi.
Il Collegio dei Revisori dei Conti si compone di tre membri, che restano in carica tre esercizi, nominati dal Consiglio degli Aderenti scelti tra gli iscritti nel Registro dei Revisori Contabili, salvo che la nomina di uno di essi sia, per norma cogente, riservata a specifica Autorità.
Per ogni membro effettivo è nominato – con le medesime modalità – un membro supplente, che subentra nei casi previsti dall’art. 2401 del Codice Civile.
Il Collegio dei Revisori dei Conti deve riunirsi almeno ogni trimestre.
Il Collegio dei Revisori dei Conti è convocato dal Presidente tramite avviso scritto comunicato almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione. In caso di urgenza, il termine per la convocazione può essere ridotto e la convocazione può essere effettuata con qualunque mezzo. L’avviso di convocazione deve contenere l’indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione e gli argomenti da trattare.
Delle riunioni del Collegio dei Revisori dei Conti deve redigersi processo verbale sottoscritto da tutti gli intervenuti e trascritto in un registro o modulo debitamente validato.
Le deliberazioni del Collegio dei Revisori dei Conti sono prese a maggioranza assoluta.
Ogni Revisore esprime un voto e l’esercizio del voto non può essere delegato.
Il Revisore dissenziente ha diritto di fare iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.
I Revisori assistono alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Consiglio degli Aderenti, senza diritto di voto.

Articolo 13
Esercizio finanziario e bilancio

L’esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre. Per ogni esercizio sono predisposti un bilancio preventivo e un bilancio consuntivo.
Il bilancio consuntivo viene predisposto dal Consiglio di Amministrazione entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio e sottoposto all’approvazione del Consiglio degli Aderenti entro i 15 giorni successivi, corredato con la relativa relazione del Collegio dei Revisori dei Conti.
Entro il mese di ottobre di ciascun anno, il Consiglio di Amministrazione deve essere convocato per la predisposizione del bilancio preventivo da sottoporre all’approvazione del Consiglio degli Aderenti, corredato anch’esso con la relativa relazione del Collegio dei Revisori dei Conti.
Il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo devono essere trasmessi agli Aderenti, ai Sostenitori e alla competente Autorità di Governo entro trenta giorni dalla relativa delibera di approvazione del Consiglio degli Aderenti, unitamente alla relazione del Consiglio di Amministrazione sull’andamento della gestione e alla relazione del Collegio dei Revisori dei Conti.

Articolo 14
Obbligo di pareggio del bilancio

La Fondazione ha l’obbligo di pareggio del bilancio nell’arco del biennio, che può essere conseguito anche utilizzando il proprio patrimonio ad esclusione di quello indisponibile.
Qualora scaduto il biennio, la situazione di disavanzo permanga nei sei mesi successivi, il Presidente della Fondazione deve darne comunicazione senza indugio agli Aderenti, ai Sostenitori ed alla Regione Piemonte ed il Consiglio di Amministrazione decade di diritto.
Sino a quando non venga nominato il Commissario Straordinario, il Consiglio di Amministrazione della Fondazione esercita i poteri di ordinaria amministrazione.

Articolo 14 bis

I progetti di bilancio preventivo e di bilancio consuntivo, prima dell’espressione dell’avviso sugli stessi da parte del Consiglio di Amministrazione, nonché la versione finale del bilancio preventivo e consuntivo così come approvata dal Comitato di Gestione, saranno inviati a tutti i soggetti Fondatori e Soci Aderenti; il Presidente è tenuto a trasmettere ai Fondatori e ai Soci Aderenti i documenti di volta in volta richiesti dai medesimi, relativamente a qualsiasi iniziativa e/o procedura della Fondazione.

Articolo 15
Divieto di distribuzione degli utili

In considerazione delle finalità della Fondazione e della sua natura giuridica è vietato distribuire direttamente o indirettamente utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Fondazione.

Articolo 16
Estinzione

In ipotesi di estinzione dell’Ente determinato da una delle cause previste dalla legge, il patrimonio residuo, esperita la fase di liquidazione, è devoluto ad altri enti senza scopo di lucro, che perseguono i medesimi fini ed operano nel campo artistico e culturale, individuati dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 17
Foro competente

Ogni controversia relativa all’interpretazione del presente statuto e collegata con l’attività della Fondazione è di esclusiva competenza del Foro di Torino.

Articolo 18
Riconoscimento

La Fondazione si impegna a richiedere il riconoscimento di personalità giuridica.

Articolo 19
Regolamento interno

Per disciplinare l’organizzazione, definire le strutture operative e dotarsi di tutte le disposizioni necessarie all’esecuzione del presente Statuto, la Fondazione si doterà di un Regolamento interno, predisposto e approvato dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 20
Rinvio alle leggi

Per quanto non espressamente contemplato e regolato dal presente Statuto, si applicano le disposizioni del Codice Civile e le leggi vigenti in materia.

Articolo 21
Disposizioni transitorie

Nell’intento di assicurare la continuità dell’attività artistica, culturale e sociale attualmente esercitata dal Fondatore, Associazione Teatro Stabile di Torino:
- le persone fisiche che, alla data odierna, compongono il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio dei Revisori dei Conti dell’Associazione Teatro Stabile di Torino e quelle che rivestono la carica di Presidente, Vice Presidente e Direttore dell’Associazione Teatro Stabile di Torino sono chiamate ad assumere le corrispondenti cariche e mansioni nella Fondazione sino all’approvazione del bilancio consuntivo dell’esercizio finanziario dell’anno 2006. Durante questo periodo transitorio, gli eventuali Sostenitori avranno diritto a designare, come previsto dall’art. 9 del presente statuto, un consigliere di amministrazione sino alla naturale scadenza prevista nell’Associazione.
In deroga a quanto previsto dal presente statuto, il primo Consiglio di Amministrazione cessa dalla carica il ……………, il primo Collegio dei Revisori cessa dalla carica il …………. Ed il Direttore in carica alla data di costituzione della Fondazione cesserà dall’incarico il ………….
In attesa delle adesioni di cui all’art. 4 del presente statuto, le funzioni del Consiglio degli Aderenti sono espletate dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione.
All’atto dell’avvenuta terza adesione, si costituirà il Consiglio degli Aderenti con contestuale cessazione dell’espletamento dei compiti statutari spettanti a tale Organo da parte del Consiglio di Amministrazione.