Divisione Servizi Culturali
Settore Eventi Culturali
n. ord. 74
2004 00002/045
OGGETTO: ADESIONE DELLA CITTÀ ALLA FONDAZIONE DEL TEATRO STABILE DI TORINO. APPROVAZIONE STATUTO.
Proposta dell'Assessore Alfieri.
Il 9 dicembre 2003, davanti al notaio dr. Antonio Maria Marocco
di Torino, è stata costituita per volontà dellAssociazione
Teatro Stabile di Torino su conforme mandato dei propri Soci,
la "Fondazione del Teatro Stabile di Torino" con sede
in Torino, via Rossini n. 12.
Latto Costitutivo della Fondazione e lo Statuto (all. n.
1) prevedono che la Fondazione senza fini di lucro
provveda a produrre direttamente o in coproduzione, a distribuire
ed ospitare spettacoli teatrali, provveda a concorrere alla più
larga diffusione della cultura teatrale, produrre e/o coprodurre
spettacoli per ragazzi e per i giovani, anche su incarico dei
competenti settori comunali, provinciali e regionali, curare la
formazione, laggiornamento ed il perfezionamento di quadri
artistici e tecnici, nonché la valorizzazione del repertorio
italiano contemporaneo e dellattività di sperimentazione
anche mediante il sostegno dellattività di ricerca
e di sperimentazione anche in rapporto con le Università;
curare ogni altra attività necessaria o comunque utile
per il raggiungimento delle finalità di cui sopra. Nellambito
dei suddetti scopi, la Fondazione curerà anche lorganizzazione
e lallestimento di speciali manifestazioni ad alto valore
culturale ed artistico collegate ai grandi eventi che si svolgeranno
nella Città di Torino ed in Piemonte quali, tra le altre,
quelle connesse alle Olimpiadi invernali di "Torino 2006"
e quelle inerenti al centocinquantenario dellUnità
dItalia.
Secondo quanto previsto nellAtto Costitutivo, la Fondazione
è aperta alladesione del Comune di Torino, della
Provincia di Torino, della Regione Piemonte, della Fondazione
CRT e della Compagnia di San Paolo. Possono essere aperti alla
Fondazione altri soggetti con la qualifica di sostenitori. Gli
Aderenti e i Sostenitori saranno tenuti ad erogare un contributo
annuale alla Fondazione.
Vista la coincidenza di interessi tra gli scopi istituzionali
della "Fondazione del Teatro Stabile di Torino" e le
finalità della Civica Amministrazione nellambito
delle sue politiche
culturali, tra cui le "Olimpiadi della Cultura", manifestazione
prevista in occasione delle Olimpiadi "Torino 2006",
si ritiene opportuno e conveniente per la Città di Torino
che aderisca da subito alla "Fondazione del Teatro Stabile
di Torino".
Tutto ciò premesso,
Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti
Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale,
fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella
competenza dei Consigli Comunali;
Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico
sono:
favorevole sulla regolarità tecnica,
favorevole sulla regolarità contabile;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;
1) di aderire alla "Fondazione del Teatro Stabile di Torino"
con sede a Torino in via Rossini 12 assumendo così la qualifica
di socio aderente;
2) di approvare lo Statuto della Fondazione allegato al presente
provvedimento (all. 1 - n. )
che ne costituisce parte integrante e sostanziale inserendo dopo
lart. 14, lart. 14 bis che recita "I progetti
di bilancio preventivo e di bilancio consuntivo, prima dellespressione
dellavviso sugli stessi da parte del Consiglio di Amministrazione,
nonché la versione finale del bilancio preventivo e consuntivo
così come approvata dal Comitato di Gestione, saranno inviati
a tutti i soggetti Fondatori e soci aderenti; il Presidente è
tenuto a trasmettere ai Fondatori e ai Soci Aderenti i documenti
di volta in volta richiesti dai medesimi, relativamente a qualsiasi
iniziativa e/o procedura della Fondazione ";
3) di autorizzare lufficiale rogante ad apportare quelle
modifiche di carattere tecnico e formale dirette ad una migliore
redazione dellatto;
4) di dichiarare, in applicazione degli artt. 28, comma 3 e 42
comma 10 dello Statuto della Città di Torino, garantita
la trasmissione dei progetti del Bilancio preventivo e del Bilancio
consuntivo nonché della versione finale di tali documenti
così come approvata dal Consiglio di Amministrazione; vengono
altresì trasmessi dal Presidente gli ulteriori documenti
richiesti di volta in volta relativamente a qualsiasi iniziativa
e/o procedura della Fondazione (vedasi art. 14 bis dello Statuto
della Fondazione);
5) di impegnare il sindaco, nella sua qualità di membro
del Consiglio degli aderenti, a presentare entro il 31 dicembre
ogni anno al Consiglio Comunale, la relazione di cui all'art.
42, comma 6, dello Statuto della Città di Torino, e a procedere
a modificazioni dello Statuto vigente ai sensi dell'art. 7 punto
i), previa deliberazione del Consiglio Comunale;
6) di adottare successive determinazioni dirigenziali attuative;
7) di dichiarare, attesa lurgenza, in conformità
del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento
immediatamente eseguibile ai sensi dellart. 134, 4°
comma, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n.
267.
La FONDAZIONE DEL TEATRO STABILE DI TORINO, costituita per
volontà dellAssociazione Teatro Stabile di Torino
su conforme mandato dei propri Soci, è un ente di diritto
privato disciplinato dalle norme del presente statuto e, per quanto
in esso non espressamente previsto, dalle disposizioni di legge
vigenti.
La Fondazione ha sede in Torino, alla Via Gioacchino Rossini,
n. 12 e opera essenzialmente in Piemonte.
I trasferimenti della sede, come pure listituzione di sedi
secondarie ed uffici di rappresentanza, sono deliberati dal Consiglio
di Amministrazione.
La durata della Fondazione è illimitata.
La Fondazione ha finalità artistiche, culturali e sociali
e, in particolare, persegue i seguenti scopi:
a) produrre direttamente o in coproduzione, distribuire ed ospitare
spettacoli teatrali che siano espressione della migliore tradizione
del teatro darte;
b) provvedere e concorrere alla più larga diffusione della
cultura teatrale anche mediante la promozione di iniziative multimediali,
mostre, convegni, dibattiti, manifestazioni, iniziative e produzioni
editoriali, nonché attraverso la produzione, realizzazione,
pubblicazione, acquisizione, distribuzione, commercio in genere
di prodotti radiotelevisivi, cinematografici e audiovisivi;
c) produrre e/o coprodurre spettacoli per ragazzi e per i giovani,
anche su incarico dei competenti settori comunali, provinciali
e regionali;
d) curare la formazione, laggiornamento ed il perfezionamento
di quadri artistici e tecnici, nonché la valorizzazione
del repertorio italiano contemporaneo e dellattività
di sperimentazione anche mediante il sostegno dellattività
di ricerca e di sperimentazione anche in rapporto con le Università;
e) curare ogni altra attività necessaria o comunque utile
per il raggiungimento delle finalità di cui al presente
statuto; effettuare attività di merchandising e produzione
di materiale educativo e promozionale inerente all'attività
perseguita semprechè non diventi attività prevalente;
f) effettuare negli immobili la somministrazione di alimenti e
bevande e gestire attività commerciali, strumentali agli
scopi culturali perseguiti dalla Fondazione;
g) nellambito ed in conformità allo scopo istituzionale
la Fondazione può svolgere ogni attività consentita
dalla legge ritenuta necessaria, utile o comunque opportuna per
il raggiungimento delle finalità di cui sopra, quindi ogni
attività economica, finanziaria, patrimoniale immobiliare
e mobiliare.
Nellambito degli scopi di cui sopra, la Fondazione cura
lallestimento e lorganizzazione di speciali manifestazioni
di alto valore culturale ed artistico collegate ai grandi eventi
che si svolgeranno nella Città di Torino ed in Piemonte.
Almeno il 60% delle recite di spettacoli è rappresentato
nellambito del Piemonte ed in altri teatri stabili pubblici.
Per il perseguimento dei propri scopi la Fondazione può
avvalersi della collaborazione di associazioni o enti con finalità
analoghe promuovendone e favorendone lattività e
lo sviluppo.
La Fondazione non ha finalità di lucro.
Per lo svolgimento della propria attività la Fondazione
conta sulla disponibilità in Torino del Teatro Carignano
e del Teatro Gobetti. La Fondazione può disporre anche
di altre sedi.
Per il miglior perseguimento degli scopi indicati nel precedente
art. 2, e nel rispetto dei limiti previsti dallo stesso art. 2,
la Fondazione può allestire spettacoli teatrali e manifestazioni
in genere in teatri pubblici e privati, ed in altri luoghi idonei.
Fondatore dellEnte è lAssociazione Teatro
Stabile di Torino.
Entro e non oltre la data di approvazione del bilancio dellesercizio
finanziario dellanno 2006, potranno aderire la Regione Piemonte,
il Comune di Torino, la Provincia di Torino, la Fondazione CRT
Cassa di Risparmio di Torino e la Compagnia di San Paolo. Dalla
data della propria adesione, ciascun Aderente eserciterà
i diritti ed assumerà gli obblighi derivanti dal presente
statuto.
Potranno essere ammessi altri soggetti che acquisiranno la qualifica
di Sostenitori, secondo quanto previsto allart. 7, 3°
comma, lett. f), del presente statuto.
Il fondo di dotazione iniziale indisponibile di Euro 80.000,00
(ottantamila/00) è versato, al momento del deposito del
presente atto presso il notaio rogante, dallAssociazione
Teatro Stabile di Torino su libretto bancario intestato alla Fondazione
vincolato fino allottenimento del riconoscimento della personalità
giuridica della stessa.
Salvo non sia diversamente stabilito, le erogazioni di qualsiasi
natura effettuate dagli Aderenti e dai Sostenitori in favore della
Fondazione costituiscono patrimonio disponibile.
Gli Aderenti e i Sostenitori sono tenuti ad erogare un contributo
annuale alla Fondazione.
Il contributo annuale di ciascun Aderente è determinato
dal Consiglio degli Aderenti, su proposta del Consiglio di Amministrazione
inserita nel bilancio preventivo, previo l'accertamento della
disponibilità dei Soci Aderenti ed è destinato a
fare fronte ai bisogni di funzionamento della Fondazione.
Gli Aderenti e i Sostenitori sono tenuti a comunicare, con lettera
raccomandata a.r., entro il 30 novembre di ogni anno, leventuale
intenzione di cessare di far parte della Fondazione con decorrenza
dallanno successivo.
Il recesso comunicato dopo lapprovazione da parte del Consiglio
degli Aderenti del bilancio preventivo comporta in ogni caso la
corresponsione dei contributi economici per lesercizio successivo
da parte dellAderente o del Sostenitore recedente.
Il patrimonio della Fondazione è costituito:
- dal fondo di dotazione iniziale indisponibile determinato in
sede di atto costitutivo pari ad Euro 80.000,00 (ottantamila/00);
- dai beni immobili, dai valori mobiliari e dalle somme conferite
dagli Aderenti e dai Sostenitori, espressamente destinati ad incremento
del patrimonio;
- dai beni immobili e mobili e dalle altre contribuzioni che perverranno
alla Fondazione a qualsiasi titolo da parte di soggetti pubblici
e/o privati, espressamente destinati ad incremento del patrimonio;
- dalle somme derivanti dalle rendite non utilizzate;
- dai crediti relativi alle voci che precedono.
Le entrate della Fondazione, tutte disponibili per il raggiungimento
dello scopo, sono costituite:
- dai contributi erogati annualmente dagli Aderenti e dai Sostenitori;
- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle
attività istituzionali;
- da eventuali elargizioni, erogazioni e contributi da parte di
soggetti pubblici e privati.
Il patrimonio, come indicato nellatto costitutivo e come
ulteriormente incrementato, ed i contributi e le elargizioni corrisposti
da soggetti pubblici e privati, con esclusione del fondo di dotazione
iniziale indisponibile di Euro 80.000,00 (ottantamila/00) e di
eventuali ulteriori componenti espressamente dichiarate indisponibili
dal donante e/o dal Consiglio di Amministrazione, hanno il fine
di garantire il funzionamento della Fondazione, la realizzazione
dei suoi scopi e la copertura degli eventuali disavanzi di gestione.
La Fondazione, a seguito del riconoscimento della personalità
giuridica, risponde delle obbligazioni assunte esclusivamente
con il proprio patrimonio, restando comunque esclusa ogni responsabilità
degli Amministratori.
Sono Organi della Fondazione:
a) il Consiglio degli Aderenti;
b) il Presidente;
c) il Consiglio di Amministrazione;
d) il Direttore;
e) il Collegio dei Revisori dei Conti.
Ad esclusione del Consiglio degli Aderenti, la durata degli Organi
della Fondazione è di quattro anni. Ciascun componente
può essere riconfermato.
I componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei
Revisori dei Conti decadono di diritto dallincarico ricoperto
nelle seguenti ipotesi: a) perdita dei requisiti per la partecipazione
allOrgano; b) passaggio in giudicato della sentenza di condanna
per i reati previsti dallart. 15, 1° comma, lett. a),
b), c) e d), della legge 19 marzo 1990, n. 55; c) definitività
del provvedimento che applica la misura di prevenzione di cui
allart. 15, 1° comma, lett. f), della legge 19 marzo
1990, n. 55; d) mancata partecipazione senza giustificato motivo
a tre sedute consecutive dellOrgano del quale fanno parte.
La decadenza è pronunciata dallOrgano di cui il componente
fa parte non appena si abbia notizia dellevento che determina
la decadenza stessa.
Il Consiglio degli Aderenti è composto dai legali rappresentanti
pro-tempore degli Aderenti o da loro delegati e, in caso di recesso
di un Aderente, il rispettivo legale rappresentante o delegato
decade di diritto dalla carica in esso ricoperta.
Lappartenenza al Consiglio degli Aderenti è incompatibile
con qualunque altra carica prevista dal presente statuto.
Il Consiglio degli Aderenti si riunisce almeno due volte lanno:
la prima, entro il 30 giugno, per approvare il bilancio consuntivo
della Fondazione; la seconda per approvare il bilancio preventivo
dellanno seguente e la relativa riunione è fissata
entro 30 giorni dal ricevimento del progetto di bilancio preventivo
approvato dal Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio degli
Aderenti si riunisce, inoltre, ogni qual volta sia ritenuto opportuno
dal Presidente o richiesto congiuntamente da almeno due suoi componenti.
Il Consiglio degli Aderenti:
a) elegge nel proprio interno, a rotazione annuale tra i suoi
membri, il Presidente ed il Vice Presidente del Consiglio degli
Aderenti
b) nomina i componenti del Consiglio di Amministrazione della
Fondazione così come designati ai sensi del successivo
art. 9;
c) nomina, a maggioranza assoluta dei suoi membri, il Presidente
e il Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione, individuandoli
fra i componenti del Consiglio di Amministrazione;
d) nomina il Collegio dei Revisori dei Conti ;
e) approva le linee guida dellattività della Fondazione;
f) approva il bilancio preventivo, i relativi programmi pluriennali
e annuali di attività ed il bilancio consuntivo della Fondazione;
g) delibera, su proposta del Consiglio di Amministrazione, sullammissione
di soggetti Sostenitori e sul relativo apporto economico annuale;
h) determina quanto compete al Presidente e al Vice Presidente
della Fondazione, ai componenti del Consiglio di Amministrazione
e ai componenti del Collegio dei Revisori dei Conti;
i) delibera, a maggioranza assoluta dei suoi membri, le modifiche
al presente statuto;
j) delibera, a maggioranza dei due terzi dei suoi membri, in ordine
allestinzione della Fondazione.
Il Consiglio degli Aderenti è convocato dal suo Presidente,
mediante avviso di convocazione recante lindicazione sommaria
degli argomenti da trattare, da inviare ai componenti, oltre che
al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio dei Revisori dei
Conti, mediante lettera raccomandata, telegramma, telefax o altro
mezzo di comunicazione, anche elettronico, e con un anticipo di
almeno dieci giorni rispetto a quello fissato per la riunione;
in caso durgenza, la convocazione potrà essere effettuata
con un preavviso di 24 ore.
Il Consiglio degli Aderenti è validamente costituito con
la presenza della maggioranza dei suoi componenti in carica e
le relative deliberazioni sono assunte a maggioranza dei voti
dei presenti, fatte salve le maggioranze qualificate stabilite
dal presente statuto. In caso di parità prevale il voto
del Presidente.
Ciascun componente ha diritto ad un voto.
Le deliberazioni del Consiglio degli Aderenti devono constare
da verbale che, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della
riunione, è trascritto in apposito registro o modulo debitamente
vidimato.
Presidente della Fondazione è il Presidente del Consiglio
di Amministrazione che ha la legale rappresentanza dellEnte,
anche di fronte ai terzi ed in giudizio, e ne promuove lattività.
In particolare, spetta al Presidente della Fondazione:
- la convocazione, la presidenza e la predisposizione dellordine
del giorno delle riunioni del Consiglio di Amministrazione;
- lesecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
- ladozione, nei casi di necessità ed urgenza, degli
atti di competenza del Consiglio di Amministrazione, che sottopone
alla ratifica di tale Organo nella prima riunione utile;
- il compimento, nei limiti del bilancio preventivo approvato,
di tutti gli atti di gestione ordinaria e straordinaria rientranti
negli scopi di cui al precedente art. 2, ivi incluso il potere
di assumere impegni, contrarre obbligazioni, stipulare contratti,
disporre pagamenti, riscossioni, apertura e chiusura di conti
correnti bancari e/o postali, nonché compiere ogni altro
atto attuativo degli scopi istituzionali o comunque attinente
alla gestione dellEnte.
Il Presidente riferisce al Consiglio di Amministrazione in merito
agli atti adottati rientranti, a norma del presente statuto, nella
propria competenza.
Il Presidente può delegare il compimento di singoli atti
o di singole attività ad altro membro del Consiglio di
Amministrazione ovvero a terzi, come pure può nominare
procuratori.
In caso di vacanza, assenza o impedimento del Presidente, le sue
funzioni sono esercitate dal Vice Presidente.
Il Consiglio di Amministrazione, salvo quanto previsto nelle
disposizioni transitorie di cui allart. 21 del presente
statuto, sarà nominato ai sensi del presente statuto, successivamente
allapprovazione del bilancio consuntivo dellesercizio
finanziario 2006, nel rispetto delle disposizioni che seguono.
Il Consiglio di Amministrazione è composto da un minimo
di tre ad un massimo di otto membri, previa determinazione del
numero da parte del Consiglio degli Aderenti.
I componenti del Consiglio di Amministrazione, che durano in carica
quattro esercizi, devono possedere idonei requisiti di professionalità
ed esperienza nei settori nei quali la Fondazione opera.
I componenti del Consiglio di Amministrazione sono così
individuati:
- n. 2 componenti designati dalla Regione Piemonte con atto deliberativo
della Giunta Regionale;
- n. 2 componenti designati dal Sindaco del Comune di Torino;
- n. 1 componente designato dal Presidente della Provincia di
Torino;
- n. 1 componente designato dal Presidente della Compagnia di
San Paolo;
- n. 1 componente designato dal Presidente della Fondazione CRT;
- n. 1 componente designato a maggioranza dai Sostenitori, ove
esistenti.
Qualora uno o più degli Enti indicati nellart. 4,
2° comma, del presente statuto non formalizzassero la loro
adesione, i rispettivi legali rappresentanti pro-tempore non avranno
diritto di designazione, ai sensi del comma precedente.
Il Consiglio di Amministrazione si considera validamente costituito
e può operare quando è stata accettata la nomina
da parte di almeno tre dei suoi componenti. La costituzione del
nuovo Organo di amministrazione determina lautomatica decadenza
del Consiglio di Amministrazione precedentemente in carica.
Qualora uno o più degli Enti designanti non provvedessero
alla designazione del consigliere/i di amministrazione di loro
competenza entro 180 giorni dalla richiesta di designazione, il
Consiglio degli Aderenti provvederà, occorrendo, alle relative
nomine.
Il Consiglio di Amministrazione:
- propone al Consiglio degli Aderenti le linee strategiche a cui
si deve ispirare lattività gestionale e lorganizzazione
degli uffici;
- predispone il bilancio preventivo, in base al programma redatto
dal Direttore, ed il bilancio consuntivo, con le relative relazioni
di corredo;
- definisce i programmi pluriennali ed annuali di attività;
- nomina, su proposta del Presidente del Consiglio di Amministrazione,
e sentito il parere non vincolante del Consiglio degli Aderenti,
il Direttore, deliberando in merito al relativo contratto dopera
professionale ed al trattamento economico e ne pronuncia, alloccorrenza,
la decadenza;
- delibera sulla consistenza dellorganico dellEnte,
sulle assunzioni e sul trattamento economico del personale, salva
la facoltà di delegare tutto o parte di tali attribuzioni
al Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- delibera sulle materie indicate nellart. 5 del presente
statuto, ivi inclusa laccettazione di conferimenti, elargizioni,
erogazioni, contributi e quanto comunque previsto dalla medesima
disposizione statutaria, anche deliberando sulla loro destinazione;
- predispone e approva, a maggioranza assoluta dei suoi componenti
e, sentito il parere non vincolante del Consiglio degli Aderenti,
il regolamento interno di cui allart. 19 del presente statuto.
I componenti del Consiglio di Amministrazione hanno pari diritti
e doveri ed esercitano le proprie funzioni in piena autonomia
e sono tenuti allassoluta riservatezza in merito a fatti,
notizie ed informazioni in genere di cui vengano a conoscenza
nellespletamento del loro mandato. Il componente che venga
meno a tale regola è responsabile nei confronti dellEnte
e può essere dichiarato decaduto dalla carica ricoperta
con motivata deliberazione del Consiglio di Amministrazione.
Nellipotesi in cui un componente del Consiglio di Amministrazione
venga a cessare dalla carica nel corso del mandato, il Presidente
o, in alternativa, il Vice Presidente ne promuove la sostituzione
da parte dellEnte titolare del relativo potere di designazione,
fermo restando in caso di mancata tempestiva designazione lesercizio
del potere sostitutivo da parte del Consiglio degli Aderenti.
Il sostituto permane in carica per la rimanente durata del mandato
del Consiglio di Amministrazione.
Lattività del Consiglio di Amministrazione è
promossa dal suo Presidente.
La convocazione e il funzionamento del Consiglio di Amministrazione
avvengono nel rispetto delle stesse modalità previste dallart.
7 del presente statuto per il Consiglio degli Aderenti.
Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno una volta ogni
trimestre e deve essere convocato dal Presidente quando lo richiedano
congiuntamente almeno due componenti.
Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito
con lintervento della maggioranza dei membri in carica.
Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono assunte
a maggioranza semplice dei componenti presenti alla riunione,
salve le ipotesi in cui siano espressamente previste dalla legge
o dal presente statuto maggioranze superiori. Ciascun componente
esprime un voto e lesercizio del diritto di voto non può
essere delegato. In ipotesi di parità di voto, prevale
il voto del Presidente.
Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono constare
da verbale che, sottoscritto dal Presidente e dal segretario della
riunione, è trascritto in apposito registro o modulo debitamente
validato.
In applicazione dellart. 2 del d.m. 29 novembre 1990,
il Direttore è scelto tra persone estranee al Consiglio
di Amministrazione altamente qualificate per lesperienza
nellambito delle attività culturali teatrali e/o
dellorganizzazione teatrale.
Il Direttore, il cui contratto può avere una durata da
tre a cinque anni secondo quanto determinato dal Consiglio di
Amministrazione, ha la direzione artistica e tecnico-amministrativa
della Fondazione. Può delegare una o più attività
e funzioni a persone da lui scelte in possesso di adeguati requisiti
tecnico-professionali.
Il Direttore predispone il programma artistico e finanziario dellEnte
da sottoporre allapprovazione del Consiglio di Amministrazione.
Partecipa senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio di
Amministrazione.
Il Collegio dei Revisori dei Conti è lorgano di
controllo della gestione dellEnte, che provvede:
a) al riscontro della gestione finanziaria dellEnte;
b) al controllo circa la regolare tenuta delle scritture contabili;
c) ad esprimere il proprio parere mediante apposite relazioni
sui bilanci preventivi e consuntivi.
Il Collegio dei Revisori dei Conti si compone di tre membri, che
restano in carica tre esercizi, nominati dal Consiglio degli Aderenti
scelti tra gli iscritti nel Registro dei Revisori Contabili, salvo
che la nomina di uno di essi sia, per norma cogente, riservata
a specifica Autorità.
Per ogni membro effettivo è nominato con le medesime
modalità un membro supplente, che subentra nei casi
previsti dallart. 2401 del Codice Civile.
Il Collegio dei Revisori dei Conti deve riunirsi almeno ogni trimestre.
Il Collegio dei Revisori dei Conti è convocato dal Presidente
tramite avviso scritto comunicato almeno cinque giorni prima di
quello fissato per la riunione. In caso di urgenza, il termine
per la convocazione può essere ridotto e la convocazione
può essere effettuata con qualunque mezzo. Lavviso
di convocazione deve contenere lindicazione del luogo, giorno
ed ora della riunione e gli argomenti da trattare.
Delle riunioni del Collegio dei Revisori dei Conti deve redigersi
processo verbale sottoscritto da tutti gli intervenuti e trascritto
in un registro o modulo debitamente validato.
Le deliberazioni del Collegio dei Revisori dei Conti sono prese
a maggioranza assoluta.
Ogni Revisore esprime un voto e lesercizio del voto non
può essere delegato.
Il Revisore dissenziente ha diritto di fare iscrivere a verbale
i motivi del proprio dissenso.
I Revisori assistono alle riunioni del Consiglio di Amministrazione
e del Consiglio degli Aderenti, senza diritto di voto.
Lesercizio finanziario della Fondazione ha inizio il
1° gennaio e termina il 31 dicembre. Per ogni esercizio sono
predisposti un bilancio preventivo e un bilancio consuntivo.
Il bilancio consuntivo viene predisposto dal Consiglio di Amministrazione
entro quattro mesi dalla chiusura dellesercizio e sottoposto
allapprovazione del Consiglio degli Aderenti entro i 15
giorni successivi, corredato con la relativa relazione del Collegio
dei Revisori dei Conti.
Entro il mese di ottobre di ciascun anno, il Consiglio di Amministrazione
deve essere convocato per la predisposizione del bilancio preventivo
da sottoporre allapprovazione del Consiglio degli Aderenti,
corredato anchesso con la relativa relazione del Collegio
dei Revisori dei Conti.
Il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo devono essere
trasmessi agli Aderenti, ai Sostenitori e alla competente Autorità
di Governo entro trenta giorni dalla relativa delibera di approvazione
del Consiglio degli Aderenti, unitamente alla relazione del Consiglio
di Amministrazione sullandamento della gestione e alla relazione
del Collegio dei Revisori dei Conti.
La Fondazione ha lobbligo di pareggio del bilancio nellarco
del biennio, che può essere conseguito anche utilizzando
il proprio patrimonio ad esclusione di quello indisponibile.
Qualora scaduto il biennio, la situazione di disavanzo permanga
nei sei mesi successivi, il Presidente della Fondazione deve darne
comunicazione senza indugio agli Aderenti, ai Sostenitori ed alla
Regione Piemonte ed il Consiglio di Amministrazione decade di
diritto.
Sino a quando non venga nominato il Commissario Straordinario,
il Consiglio di Amministrazione della Fondazione esercita i poteri
di ordinaria amministrazione.
I progetti di bilancio preventivo e di bilancio consuntivo, prima dellespressione dellavviso sugli stessi da parte del Consiglio di Amministrazione, nonché la versione finale del bilancio preventivo e consuntivo così come approvata dal Comitato di Gestione, saranno inviati a tutti i soggetti Fondatori e Soci Aderenti; il Presidente è tenuto a trasmettere ai Fondatori e ai Soci Aderenti i documenti di volta in volta richiesti dai medesimi, relativamente a qualsiasi iniziativa e/o procedura della Fondazione.
In considerazione delle finalità della Fondazione e della sua natura giuridica è vietato distribuire direttamente o indirettamente utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Fondazione.
In ipotesi di estinzione dellEnte determinato da una delle cause previste dalla legge, il patrimonio residuo, esperita la fase di liquidazione, è devoluto ad altri enti senza scopo di lucro, che perseguono i medesimi fini ed operano nel campo artistico e culturale, individuati dal Consiglio di Amministrazione.
Ogni controversia relativa allinterpretazione del presente statuto e collegata con lattività della Fondazione è di esclusiva competenza del Foro di Torino.
La Fondazione si impegna a richiedere il riconoscimento di personalità giuridica.
Per disciplinare lorganizzazione, definire le strutture operative e dotarsi di tutte le disposizioni necessarie allesecuzione del presente Statuto, la Fondazione si doterà di un Regolamento interno, predisposto e approvato dal Consiglio di Amministrazione.
Per quanto non espressamente contemplato e regolato dal presente Statuto, si applicano le disposizioni del Codice Civile e le leggi vigenti in materia.
Nellintento di assicurare la continuità dellattività
artistica, culturale e sociale attualmente esercitata dal Fondatore,
Associazione Teatro Stabile di Torino:
- le persone fisiche che, alla data odierna, compongono il Consiglio
di Amministrazione ed il Collegio dei Revisori dei Conti dellAssociazione
Teatro Stabile di Torino e quelle che rivestono la carica di Presidente,
Vice Presidente e Direttore dellAssociazione Teatro Stabile
di Torino sono chiamate ad assumere le corrispondenti cariche
e mansioni nella Fondazione sino allapprovazione del bilancio
consuntivo dellesercizio finanziario dellanno 2006.
Durante questo periodo transitorio, gli eventuali Sostenitori
avranno diritto a designare, come previsto dallart. 9 del
presente statuto, un consigliere di amministrazione sino alla
naturale scadenza prevista nellAssociazione.
In deroga a quanto previsto dal presente statuto, il primo Consiglio
di Amministrazione cessa dalla carica il
,
il primo Collegio dei Revisori cessa dalla carica il
.
Ed il Direttore in carica alla data di costituzione della Fondazione
cesserà dallincarico il
.
In attesa delle adesioni di cui allart. 4 del presente statuto,
le funzioni del Consiglio degli Aderenti sono espletate dal Consiglio
di Amministrazione della Fondazione.
Allatto dellavvenuta terza adesione, si costituirà
il Consiglio degli Aderenti con contestuale cessazione dellespletamento
dei compiti statutari spettanti a tale Organo da parte del Consiglio
di Amministrazione.