Divisione Economia e Sviluppo

n. ord. 25
2003 12205/101

CITTÀ DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 21 FEBBRAIO 2005
(proposta dalla G.C. 16 dicembre 2003)

Testo coordinato ai sensi dell'art. 44 comma 2 del Regolamento del Consiglio Comunale

OGGETTO: PIANO DEI MERCATI DELLA CITTÀ DI TORINO.

Proposta dell'Assessore Tessore.

Con la deliberazione del Consiglio Comunale del 25 novembre 2002 (mecc. 2002 05897/101) la Città di Torino ha definito le linee programmatiche per la stesura del piano del sistema dei mercati della Città. In quel documento sono stati individuati gli indirizzi strategici per adeguare l’offerta commerciale su area pubblica a Torino.
Gli elementi nuovi, rispetto a quanto previsto dal Regolamento approvato nel 1988, sono molti e di natura assai diversa: normativa, territoriale, commerciale.
Il Regolamento faceva riferimento alla Legge 19 maggio 1976, n. 398. Nel 1991 è stata approvata la Legge 112 che modificava le precedente e nel 1998 il D.Lgs. 114 noto come Decreto Bersani o riforma del commercio. In particolare quest’ultimo provvedimento ha modificato in modo sostanziale le regole di funzionamento dell’attività commerciale compresa quella su area pubblica. Anche dal punto di vista delle norme igienico-sanitarie sono state emesse Ordinanze Ministeriali (OO.MM. del marzo 2000 e dell’aprile 2002) che recepiscono le direttive dell’Unione Europea.
Anche la Regione Piemonte in ottemperanza a quanto previsto dalla D.Lgs. 114/1998 ha approvato nel 1999 la Legge Regionale n. 28, a cui sono poi seguiti la deliberazione del Consiglio Regionale n. 626-3799 "Indirizzi regionali per la programmazione del commercio su area pubblica, in attuazione dell'articolo 28 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma della disciplina relativa al settore commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della Legge 15 marzo 1997, n. 59)" e la deliberazione della Giunta Regionale n. 32-2642 del 2 aprile 2001 "L.R. 12 novembre 1999 n. 28 art. 11. Commercio su area pubblica. Criteri per la disciplina delle vicende giuridico amministrative del settore".
Il quadro normativo si è quindi modificato in modo sostanziale.
Dal punto di vista territoriale gli anni 1988-2003 sono stati anni di forte trasformazione urbana e demografica. Tale trasformazione, poi non ha certo esaurito la sua dinamica. Sono stati attivati grandi investimenti, sia per i trasporti (passante, metropolitana), sia per l’edilizia di carattere pubblico e residenziale. Le centralità e i livelli di accessibilità si sono modificati e quindi anche l’assetto della distribuzione commerciale ha la necessità di adeguarsi.
Questa necessità è inoltre definita anche dai cambiamenti sostanziali della rete distributiva su sede privata: la comparsa di nuovi sistemi di distribuzione ha modificato gli equilibri e la segmentazione distributiva tra le diverse tipologie e ha creato diversi livelli competitivi.
Il commercio su area pubblica, proprio, anche perché collocato su uno spazio pubblico, deve necessariamente essere gestito non solo attraverso una regolamentazione, ma attraverso uno strumento di carattere programmatorio e strategico di iniziativa pubblica. È poi evidente che tale strumento non può diventare operativo e performante se non accompagnato da un articolato regolamentare in cui siano contenute le specificazioni delle modalità attuative e ad un piano degli investimenti e delle opere.
In sintesi il piano dei mercati della Città deve allora essere proprio costituito da questi tre documenti.
Attraverso questo provvedimento si tratta allora di approvare il piano di assetto territoriale (allegato 1 bis) e il nuovo regolamento (allegato 2 bis), mentre il programma degli interventi strutturali rientra all’interno della programmazione delle OO.PP..
E' stato richiesto parere alle Circoscrizioni ai sensi dell'art. 43 e 44 del Regolamento del Decentramento. Alcune Circoscrizioni hanno chiesto una proroga dei termini. Tutte le Circoscrizioni hanno espresso parere entro il termine previsto.
Le Circoscrizioni 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 e 10 (all. 3-7, 9, 10, 12 - nn.                                   ) hanno espresso parere favorevole.
La Circoscrizione 6 (all. 8 - n.                       ) ha espresso parere favorevole condizionato.
La Circoscrizione 9 (all. 11 - n.                         ) ha espresso parere sfavorevole.
La Circoscrizione 2 ha indicato come sia necessario prevedere, per ogni mercato, i parcheggi per gli operatori, i servizi igienici e preferibilmente la copertura delle aree. Relativamente ai due punti gli elementi sono contenuti nel regolamento anche attraverso i rimandi alla normativa vigente. Per le coperture la scelta andrà effettuata in sede di progettazione di ogni singola area.
La Circoscrizione 5 ha indicato che per l'area mercatale CIR debba essere previsto un parcheggio, mentre richiede la conferma, come mercato rionale, dell'area di corso Grosseto e la previsione di un'area di copertura presso piazza Stampalia. Il primo quesito sarà oggetto di indicazione in fase di progetto. Si è ritenuto di rispondere in modo positivo alla seconda richiesta quesito prevedendo un mercato rionale bisettimanale in alternanza con altri mercati della Circoscrizione, mentre si risponde in modo negativo relativamente all'area di copertura, in coerenza con quanto stabilito negli incontri della III C.C.P. per questo tipo di insediamenti.
La Circoscrizione 6 ha condizionato il suo parere rispetto alla previsione di un mercato nell'area Barca-Bertolla. Si ritiene in questa fase di rispondere negativamente, in quanto tale scelta non sarebbe coerente con la previsione di un mercato di rango metropolitano sul corso Taranto.
La Circoscrizione 10 richiede la previsione di un'area di copertura in via Rismondi, in corrispondenza del mercato de Maistre. Si ritiene di rispondere in modo negativo, adducendo le stesse motivazioni esposte per la Circoscrizione 5.
Inoltre le osservazioni durante gli incontri della III C.C.P. hanno evidenziato i seguenti punti:
1) che il piano debba essere verificato con una cadenza triennale;
2) che i progetti delle singole aree debbano tenere in conto le necessità relative all'abbattimento delle barriere architettoniche, sia relativamente alla frequentazione degli operatori che dei consumatori;
3) che in relazione all'incremento dei posti riservati ai produttori, la collocazione di questi posteggi debba avvenire in modo da non interrompere la continuità del mercato per gli altri settori merceologici.
4) che, in fase di progettazione, i mercati debbano essere pensati per ospitare il numero di operatori attivi nel giorno di massima occupazione.
Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;
Visto il D.Lgs. n.114/1998
Vista la Legge Regionale del 12 novembre 1999, n. 28 (Disciplina, sviluppo ed incentivazione del commercio in Piemonte, in attuazione del Decreto Legislativo del 31 marzo 1998, n. 114);
Dato atto che i pareri di cui all’art. 49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
favorevole sulla regolarità contabile;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

1) di approvare, per i motivi espressi in narrativa, oltreché per quanto espresso nelle premesse dei documenti stessi, gli allegati:
a) Mercati. Il nuovo piano territoriale dei mercati (all. 1 bis - n.                 );
b) Regolamento per la disciplina sulle aree mercatali (all. 2 bis - n.                        );
per farne parte sostanziale ed integrante del presente provvedimento;
2) di prevedere, per il nuovo piano territoriale dei mercati, una sua verifica e revisione triennale.


REGOLAMENTO
PER L’ESERCIZIO DEL COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREE PUBBLICHE.

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Oggetto del regolamento

1. Sono oggetto del presente regolamento le attività commerciali svolte sulle aree pubbliche o sulle aree private delle quali il Comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte, nonché sulle aree demaniali aperte al pubblico, a mezzo di strutture allestite di volta in volta o di strutture mobili all’uopo attrezzate. Tali attività sono svolte da soggetti in possesso di autorizzazione commerciale di cui al punto 1, lettere a) e b), dell’articolo 28 del D.Lgs. n. 114/1998, ovvero in possesso di autorizzazione commerciale temporanea, o da altri soggetti amJmessi all’attività occasionale di vendita.
2. Sarà possibile prevedere, sentita la commissione tecnica di cui all’articolo 47, per ogni area mercatale, in relazione ad esigenze specifiche degli utenti e degli operatori del mercato, disposizioni di dettaglio da adottarsi con deliberazione di Giunta Comunale nel rispetto degli indirizzi e dei criteri generali contenuti nel presente regolamento.
3. Per le aree mercatali caratterizzate da spiccate atipicità (Balön, Porta Palazzo, etc.) potranno essere previsti regolamenti specifici espressamente calibrati alle esigenze che le caratterizzano.
4. Il presente regolamento si applica a tutte le attività di vendita svolte dai soggetti titolari di autorizzazione per l’esercizio del commercio su aree mercatali e su aree di copertura di servizio.

Articolo 2 - Fonti normative

1. Fonti normative:
Decreto Legislativo n. 114 del 31 marzo 1998;
Decreto Legislativo n. 228 del 18 maggio 2001;
Legge Regionale n. 28 del 12 novembre 1999;
Delibera del Consiglio Regionale n. 626 - 3799 del 1° marzo 2000;
Delibera della Giunta Regionale n. 32/2642 del 2 aprile 2001 e successive modifiche ed integrazioni.

Articolo 3 - Definizioni

1. Area mercatale è l’area pubblica o privata di cui il Comune abbia la disponibilità, destinata all’esercizio dell’attività di commercio per uno o più giorni, o per tutti i giorni della settimana o del mese, per l’offerta di merci al dettaglio.
2. Area di copertura del servizio è l’area all’interno della quale si garantisce alla popolazione l’accesso ad un mercato cittadino.
3. Area di copertura a posteggi singoli è l’area in cui, entro un raggio di 750 metri, non è presente alcun mercato per cui non esiste la copertura del servizio. In tali aree è possibile istituire posteggi singoli per un numero limitato di operatori.
4. Posteggio attrezzato è quello dotato degli impianti adeguati all’attività di vendita quali: allacciamenti alle reti elettrica, idrica; di aree riservate alla sosta del mezzo col quale viene effettuata l’attività di vendita, etc..
5. Autorizzazione di tipo a) è l’autorizzazione rilasciata a soggetto titolare di concessione di posteggio su area mercatale, connessa al posteggio stesso, che lo abilita all’esercizio del commercio su posto fisso.
6. Autorizzazione di tipo b) è l’autorizzazione rilasciata a soggetto, non titolare di concessione di posteggio, che lo abilita al commercio in forma itinerante.
7. Concessione di posteggio è il provvedimento di assegnazione decennale di posteggio presso un’area mercatale o presso le aree di copertura del servizio previste per uno o più giorni della settimana.
8. Miglioria è la possibilità di sostituire il posteggio assegnato con altro posteggio sulla medesima area mercatale.

TITOLO II - VICENDE GIURIDICHE DELLE AREE MERCATALI
Articolo 4 - Classificazione delle aree

1. Le aree mercatali sono quelle classificate ed individuate nel Piano dei Mercati della Città di Torino che ne stabilisce localizzazioni, dimensione e articolazione merceologica.
2. Le aree di copertura del servizio sono quelle all’interno delle quali viene garantito alla popolazione l’accesso ad un mercato cittadino.
3. Le aree di copertura a posteggi singoli sono quelle aree in cui, entro un raggio di 750 metri, non è presente alcun mercato per cui non viene garantita la copertura del servizio. In tali aree è possibile istituire posteggi singoli per un numero limitato di operatori.

Articolo 5 - Istituzione di nuove aree mercatali

1. L'istituzione di nuove aree da destinare al commercio al dettaglio, non previste nel vigente Piano dei Mercati, è disposta, in sintonia con gli indirizzi programmatici del citato Piano, con apposita deliberazione del Consiglio Comunale, previa consultazione con la Circoscrizione interessata, con la Commissione Consultiva Tecnica di cui all’articolo 47 del presente regolamento.

Articolo 6 - Reistituzione dei mercati esistenti

1. Si procede alla reistituzione delle aree mercatali esistenti all’entrata in vigore della D.G.R. n. 32-2642, secondo le tipologie individuate dalla D.C.R. 1° marzo 2001, n. 626-3799 o per l’istituzione della settorializzazione di cui all’articolo 7 del presente regolamento.
2. In caso di mutamenti di rilievo, quali lo spostamento o la modifica dell’area del mercato, non previsti dal Piano dei Mercati, il relativo provvedimento di approvazione è assunto con deliberazione del Consiglio Comunale, nel rispetto delle modalità partecipative di cui al successivo comma 3.
3. La reistituzione dei mercati secondo il Piano dei Mercati avviene mediante deliberazione della Giunta Comunale, previa consultazione con le Circoscrizioni interessate, con la Commissione Consultiva Tecnica di cui al successivo articolo 47, integrata dai componenti della Commissione di Mercato interessato.
4. Nel procedere alla reistituzione delle singole aree, sono preservate le situazioni giuridiche soggettive dei titolari di concessione di posteggio, fatte salve le esigenze di carattere igienico-sanitarie e di interesse pubblico prevalenti. In tal caso l’Amministrazione, previa consultazione la Commissione Tecnica, la Commissione di Mercato, sentiti i diretti interessati, definisce soluzioni alternative.

Articolo 7 - Articolazioni merceologiche

1. Per assicurare l’equilibrio della distribuzione in relazione al rapporto domanda - offerta, le aree mercatali sono strutturate nei seguenti settori con il conseguente vincolo per i relativi posteggi:
a) alimentari;
b) prodotti ittici;
c) fiori;
d) non alimentari;
e) oggetti usati;
f) produttori, generalmente collocati in testa e/o in coda all’area mercatale.
Sono fatti salvi i provvedimenti di settorializzazione adottati dopo l’entrata in vigore del D.Lgs. 114/1998.
2. Le aree mercatali possono essere strutturate in specializzazioni merceologiche definite specificamente, con il conseguente vincolo per i relativi posteggi.
3 Sui posteggi ricompresi nell’ambito dei settori e delle specializzazioni di cui ai commi precedenti, è vietato vendere ed esporre prodotti diversi per tipologia da quelli previsti nel vincolo, pena l’applicazione dellaM sanzione pecuniaria prevista dall’articolo 29 comma 2 D.Lgs. 114/1998.
4. La vendita di merce usata può essere effettuata esclusivamente in spazi predeterminati e con le modalità di cui all’art. 39, comma 4. Su tali aree può essere effettuata anche la vendita di merce non usata.

Articolo 8 - Modificazioni delle aree mercatali e delle disposizioni del Piano dei Mercati.

1. Con deliberazione del Consiglio Comunale, previa consultazione delle Circoscrizioni interessate, della Commissione Consultiva Tecnica nonché delle Commissioni dei mercati oggetto di intervento, possono essere disposti i seguenti interventi modificativi non previsti nel Piano dei mercati:
a) soppressioni;
b) trasferimenti definitivi;
c) ampliamenti dell’area complessiva;
d) modifiche delle aree merceologiche;
e) trasformazioni delle aree in gruppi di posteggi o viceversa.
2. Nel caso di grandi interventi edilizi o urbanistici pubblici o privati autorizzati, per motivi igienico sanitari, di ordine pubblico e viabilistici che interessano il sedime del mercato, impedendone l’accesso e l’utilizzo, sono adottati, con deliberazione della Giunta Comunale, i necessari atti per la modifiche temporanee dell’area mercatale. Nei casi di urgenza, gli atti modificativi sono adottati con ordinanza. Qualora si renda necessario sperimentare nuove strategie per rivitalizzare l’andamento commerciale dei mercati, la Giunta Comunale previo parere della Circoscrizione di riferimento, della Commissione Consultiva Tecnica e della Commissione di Mercato interessato, delibera delle modifiche temporanee e sperimentali delle aree mercatali, avvalendosi anche della collaborazione delle associazioni di categoria rappresentate all’interno della Commissione Consultiva Tecnica.

Articolo 9 - Affidamento in gestione delle aree mercatali

1. Il Comune, sentita la Commissione Consultiva Tecnica, si riserva la facoltà di affidare, nel rispetto delle procedure sull’evidenza pubblica, in tutto o in parte, la gestione ordinaria delle attività e dei servizi connessi allo svolgimento quotidiano del mercato, a soggetti terzi, attraverso appositi capitolati o convenzioni.
2. Il capitolato o la convenzione dovranno specificare le competenze trasferite in capo a tali soggetti e l’affidamento non potrà avere una durata temporale superiore a 30 anni.

TITOLO III - REGOLAMENTAZIONE DEI POSTEGGI
CAPO I - GENERALITA’
Articolo 10 - Modalità ordinarie di concessione di posteggi

1. Il Comune rilascia la concessione del posteggio, con durata decennale, contestualmente alla relativa autorizzazione commerciale, attraverso appositi bandi. L’atto amministrativo di concessione e autorizzazione potrà essere rilasciato su supporto magnetico contenente anche la foto dell’interessato.
2. La cessione dell’azienda per atto tra vivi o mortis causa attribuisce al nuovo titolare il diritto al subentro nella concessione di posteggio e nella relativa autorizzazione fatti salvi i requisiti previsti dalla legge e dal presente regolamento e fatto salvo, nel caso in cui il cedente sia un produttore, quanto previsto al successivo articolo 19.
3. Nei casi di cui al precedente comma, il termine iniziale ed il termine finale della concessione decennale di posteggio, rimangono quelli fissati per il primo concessionario.
4. Decorso il termine di cui al comma 1, l’Amministrazione Comunale, effettua gli opportuni accertamenti viabili, urbanistici ed igienico sanitari per valutare la sussistenza delle condizioni necessarie per il regolare svolgimento dell’attività di vendita e del conseguente rinnovo delle concessioni di posteggio. Presupposto soggettivo necessario per il rinnovo della concessione è l’assenza di debiti scaduti relativi alla COSAP/COPA e TARSU, nonché l’assenza di debiti relativi a sanzioni pecuniarie definitive, applicate dalla Città per la violazione di norme sull’esercizio dell’attività commerciale.

Articolo 11 - Modalità di assegnazione giornaliera dei posteggi liberi

1. I posteggi assegnati in concessione, sono considerati disponibili per l’assegnazione in spunta qualora il concessionario non abbia occupato il proprio posteggio, prima dell’orario previsto per le operazioni di spunta.
2. L’assegnazione giornaliera dei posteggi disponibili, è effettuata dagli agenti del Corpo di Polizia Municipale o da altri soggetti a ciò abilitati con formale atto di concessione del Comune. L’assegnazione è effettuata nel rispetto dell’apposita graduatoria articolata sulla base del più alto numero di presenze sul mercato, riferite all’autorizzazione commerciale esibita esclusivamente in originale alla "spunta", nonché, a parità di presenze, dalla maggiore anzianità dell’attività di commercio su area pubblica, attestata dal registro delle imprese e a parità di tale ulteriore requisito, dalla maggiore anzianità dell’autorizzazione commerciale. I dati relativi alle assenze degli assegnatari di posteggio ed alle presenze di coloro i quali si presentano alla spunta, sono rilevati dai soggetti sopra citati che li trasmettono, nelle forme dovute, al settore amministrativo titolare del relativo procedimento ai fini della formulazione delle sopra richiamate graduatorie che vengono aggiornate, almeno mensilmente, per ogni singolo giorno della settimana in cui si tiene il mercato.
3. Nei mercati di nuova istituzione, sino a 60 giorni dalla prima giornata di mercato, l’assegnazione giornaliera viene effettuata nel rispetto della maggiore anzianità dell’attività di commercio su area pubblica, attestata dal registro delle imprese e, a parità di tale requisito, dalla maggiore anzianità dell’autorizzazione commerciale esibita all’atto della spunta. Decorso il predetto periodo, l’assegnazione giornaliera avviene come indicato nel precedente comma.
4. Negli eventuali mercati a cadenza ultramensile l’assegnazione dei posteggi disponibili, avviene privilegiando coloro che, pur avendo presentato istanza di partecipazione, non abbiano ottenuto il posteggio per carenza di disponibilità, sulla base dei seguenti criteri:
a) maggior numero di presenze effettuate sul mercato di cui trattasi con riferimento all’autorizzazione esibita per la partecipazione, salvo che si tratti di mercato di nuova istituzione;
b) maggiore anzianità nell’esercizio dell’attività del commercio su area pubblica del soggetto titolare dell’autorizzazione esibita ai fini della partecipazione, così come risultante dal registro imprese;
c) maggiore anzianità dell’autorizzazione esibita.
5. Alla medesima persona fisica non è consentito presentarsi per la "spunta" con più autorizzazioni.
6. Fatto salvo quanto previsto dal precedente comma 5, nello stesso mercato un medesimo soggetto giuridico, titolare di più autorizzazioni, può utilizzare contemporaneamente, sia a titolo di concessione decennale che a titolo di spunta:
a) fino ad un massimo di tre autorizzazioni presso mercati con più di trenta posteggi;
b) fino ad un massimo di due autorizzazioni presso mercati con trenta posteggi o inferiori.
La sostituzione del titolare dell’autorizzazione, deve avvenire nel rispetto delle disposizioni indicate nell’allegato A della D.G.R. Piemonte del 2 aprile 2001 n. 32-2642 Capitolo I punto 4, ed i nominativi dei sostituti devono essere preventivamente comunicati al Settore Attività Economiche e di Servizio.
L’attività non può essere esercitata su un posteggio diverso da quello assegnato, o con un titolo autorizzativo diverso da quello con cui si è partecipato alle operazioni di spunta.
7. L’assegnazione del posteggio occasionalmente libero è subordinata all’esibizione di attestazione d’avvenuto pagamento dei canoni e delle tasse dovute per l’esercizio dell’attività, utilizzando a tal fine anche bollettini prepagati o carte elettroniche definite dalla Civica Amministrazione.
8. Sul posteggio assegnato in "spunta" l’operatore può esporre e vendere tutti i prodotti oggetto della propria autorizzazione nel rispetto dei vincoli di settore e specializzazione merceologica di cui al precedente articolo 7 e delle disposizioni in materia igienico-sanitaria.
9. Il numero delle presenze valido per la predisposizione dell’apposita graduatoria prevista dal precedente comma 2, è dato dal numero delle volte in cui l'operatore, munito di merci per il normale svolgimento dell’attività e di idonee attrezzature per la vendita, nonché di autorizzazione esibita in originale, si è fisicamente presentato sul mercato a prescindere dal fatto che abbia potuto o meno svolgere l'attività commerciale, purché il mancato svolgimento della stessa non dipenda da sua rinuncia in caso di assegnazione del posteggio.
10. Non sarà considerata valida, ai fini delle assegnazioni delle presenze giornaliere, la presenza degli spuntisti che abbandonano il posteggio loro assegnato prima del previsto orario di cessazione dell’attività di vendita.

Articolo 12 - Occupazione del posteggio da parte dei titolari di concessione

1. L’operatore concessionario è considerato assente, ai fini anche della decadenza di cui al successivo articolo 16, qualora non abbia occupato il proprio posteggio prima dell’orario previsto per le operazioni di spunta, e non abbia predisposto le attrezzature e le relative merci per la vendita, entro l’ora di apertura del mercato al pubblico. E’ considerato assente anche l’operatore concessionario del posteggio che lo abbandoni prima del previsto orario di cessazione dell’attività di vendita.
2. Il mancato utilizzo del posteggio non dà luogo all’esenzione dal versamento del Canone di occupazione di suolo pubblico.
3. L’attività di vendita deve essere effettuata con il titolo autorizzativo in originale ed il titolare della concessione, può farsi sostituire nei limiti e con le modalità indicate nell’allegato A della D.G.R. Piemonte del 2 aprile 2001 n. 32-2642 Capitolo I punto 4, ed i nominativi dei sostituti devono essere preventivamente comunicati al Settore Attività Economiche e di Servizio.

CAPO II - MODIFICHE STRUTTURALI
Articolo13 - Scambio dei posteggi

1. Ai soggetti titolari di concessione di posteggio su uno stesso mercato e nello stesso arco temporale di utilizzo è consentito chiedere lo scambio consensuale del posteggio.
2. Nel caso di mercati articolati ai sensi del precedente articolo 7, lo scambio di posteggio è subordinato ai vincoli di settore e di specializzazioni merceologiche.
3. Ai fini dello scambio, i concessionari interessati sono tenuti a presentare istanza a firma congiunta contenente l’espressa indicazione degli estremi identificativi dei posteggi oggetto di scambio.
4. L’accoglimento è subordinato alla verifica del rispetto delle disposizioni igienico sanitarie e di sicurezza pubblica e alla regolarità della posizione dei concessionari richiedenti in ordine ai pagamenti COSAP/COPA e TARSU nonché all’assenza, in capo agli stessi, di pendenze relative a sanzioni pecuniarie definitive dovute per l’esercizio dell’attività. La regolare posizione in ordine ai pagamenti COSAP e TARSU relativa agli ultimi due anni dovrà essere comprovata dai concessionari richiedenti. La domanda non può essere accolta qualora pregiudichi il corretto funzionamento dei mercati o comporti una modifica delle dimensioni degli spazi assegnati. Sulle domande è sentita la commissione del mercato interessato.
5. La domanda di scambio posteggio si considera accolta qualora, sussistendo le condizioni di cui al precedente comma 4, non venga comunicato il diniego agli interessati entro 60 giorni dalla richiesta.
6. Nei casi di scambio di posteggio il termine iniziale ed il termine finale della concessione decennale di posteggio, rimangono quelli fissati per il primo concessionario.

Articolo14 - Incentivi agli spostamenti in altre aree mercatali

1. Gli operatori titolari di concessione di posteggio che accettano spostamenti da mercati sovrannumerati a mercati sotto dimensionati o di nuova istituzione, in attuazione di quanto previsto dal Piano territoriale dei mercati, potranno usufruire di riduzioni del canone di occupazione del posteggio e contribuzioni che saranno valutate in relazione all’eventuale disagio sostenuto, derivante dallo spostamento stesso ed erogate con idoneo provvedimento della Giunta Comunale.

Articolo15 - Ampliamento dei posteggi

1. Il Comune può autorizzare l’ampliamento della superficie dei posteggi qualora ciò non arrechi pregiudizio alle condizioni di viabilità pedonale, di accessibilità ai posteggi e di sicurezza, previste per l’area del mercato complessivamente considerata e sempre che le dimensioni globali dell’area lo consentano.
2. Gli operatori che intendono esercitare l’attività sostituendo le proprie attrezzature di vendita con veicoli attrezzati, possono essere autorizzati ad ampliare il proprio posteggio in concessione, a condizione che ciò sia compatibile con la struttura e l’organizzazione del mercato, nonché nel rispetto delle disposizioni in materia di igiene e sicurezza pubblica.
3. Le autorizzazioni di cui ai precedenti commi 1 e 2 sono subordinate alla verifica della regolarità della posizione del concessionario richiedente in ordine ai pagamenti COSAP/COPA e TARSU e dell’assenza, in capo allo stesso, di pendenze relative a sanzioni pecuniarie definitive dovute per l’esercizio dell’attività. La regolare posizione in ordine ai pagamenti cosap e tarsu relativa agli ultimi due anni, dovrà essere comprovata dal concessionario richiedente.
4. Il termine per la conclusione del procedimento è di giorni 45 e resta sospeso durate il periodo degli accertamenti tecnici operati dagli organi di controllo.

Articolo 16 - Decadenza e revoca della concessione di posteggio

1. Costituisce causa di decadenza della concessione, l’assenza dal posteggio per un periodo di tempo superiore a quattro mesi oppure a 17 giornate di mercato per ciascun anno solare.
2. Oltre al periodo di assenza di cui al precedente comma 1, i produttori, a causa della mancanza di prodotti stagionali da porre in vendita, possono assentarsi dal mercato senza incorrere nella perdita del posteggio, per un ulteriore periodo non superiore a quattro mesi. In tale ipotesi devono dare, almeno 8 giorni prima dell’assenza, comunicazione scritta al Settore Comunale competente.
3. Non verranno computate, ai fini delle assenze di cui al 1 comma, quelle per le categorie dei fiorai e dei venditori di prodotti ittici relativamente al giorno del lunedì, essendo per loro impossibile l’approvvigionamento alla domenica.
4. In caso di mercati stagionali il computo delle assenze avviene in misura proporzionale al periodo di svolgimento del mercato.
5. Non sono computate ai fini della decadenza della concessione, le assenze effettuate per:
a) malattia, per un periodo di tempo non superiore a 6 mesi, prorogabili una sola volta di altri 6 mesi;
b) maternità, per il periodo di tempo pari a quello previsto dalla vigente normativa in materia di lavoro dipendente e fermi restando i casi, adeguatamente documentati con certificazione medica, in cui si renda necessario, per motivi di salute della madre o del nascituro, un periodo di astensione dal lavoro maggiore;
c) ferie per un periodo di tempo, non superiore a giorni trenta nell’arco dell’anno;
d) adempimenti ed obblighi previsti da vigenti normative quali richiami per servizio militare obblighi elettorali.
6. Qualora l’operatore concessionario debba assistere per gravi motivi di salute, debitamente comprovati, parenti di primo grado ed affini, le assenze dal posteggio possono essere giustificate, previa comunicazione al Comune, per un periodo di sei mesi prorogabili per una sola volta di altri 6 mesi.
7. Le assenze determinate dalle cause giustificative sopra indicate devono essere comunicate all’Ufficio Comunale competente prima del loro verificarsi e debitamente documentate.
8. In caso di grave impedimento fisico determinato da infortunio o malattia improvvisa, debitamente comprovati, il Comune accetta la giustificazione postuma, che dovrà comunque pervenire entro 30 giorni successivi.
9. In caso di società l’assenza è giustificabile esclusivamente nel caso in cui sia stato preventivamente comunicato il nominativo della persona regolarmente incaricata della gestione dell’attività di vendita in quel mercato ed in quel posteggio determinato e a condizione che la documentazione giustificativa allegata faccia riferimento allo stesso nominativo.
10. In caso di assenze determinate da misure restrittive della libertà personale, qualora l’operatore non ceda la titolarità o la gestione dell’azienda a terzi, decade dal posteggio dopo un periodo di mesi 6.
11. Non sono oggetto di computo, ai fini della decadenza dal posteggio, le astensioni dall’attività commerciale determinate da eventi naturali eccezionali che non hanno consentito lo svolgimento del mercato.
12. I concessionari di posteggio che per il precedente anno risultano morosi sono soggetti alla revoca della concessione di posteggio previo provvedimento di sospensione di 60 giorni.
13. Nei casi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà finanziaria, può essere concessa la ripartizione delle somme dovute secondo un piano rateale predisposto dall’ufficio e firmato per accettazione dall’interessato che si impegna a versare le somme dovute secondo il piano definito, entro l’ultimo giorno di ciascun mese. Alla domanda di rateizzazione deve essere allegata l’ultima dichiarazione dei redditi. Sugli importi rateizzati sono dovuti gli interessi pari al tasso legale aumentato di tre punti percentuali, su base annua purché non superiore al 5%.
La rateazione non è consentita se l’importo complessivamente dovuto è inferiore a Euro 260,00.
La durata del piano rateale non può eccedere i due anni e l’ammontare di ogni rata non può essere inferiore a Euro 150,00.
Qualora le somme rateizzate superino l’importo di Euro 5.165,00 è necessario presentare adeguata garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa per un importo pari al credito complessivo vantato dall’Amministrazione.
Nel caso non vengano pagate due rate consecutive alla scadenza stabilita nel piano di rateazione, l’interessato cade dal beneficio ed è adottato il provvedimento di sospensione della concessione per 60 giorni, cui segue, persistendo la situazione debitoria, la revoca della concessione di posteggio e della correlativa autorizzazione.
Gli importi non corrisposti sono inviati a ruolo.
14. Le concessioni possono essere altresì revocate per sopravvenute esigenze di interesse pubblico, in tali casi il Comune definisce e concorda soluzioni alternative, quali la possibilità di fruire di altri posteggi sostitutivi, previo parere della Commissione di Mercato, della Commissione Consultiva Tecnica e sentiti i diretti interessati.

Articolo 17 - Scadenza e rinuncia della concessione di posteggio

1. La concessione di posteggio cessa alla scadenza indicata nell’atto del rilascio, salvo rinnovo così come previsto dal precedente articolo 10.

2. La rinuncia della concessione di posteggio da parte del titolare o del rappresentante legale nel caso di società, comporta la contestuale decadenza della correlativa autorizzazione commerciale.

Articolo18 - Modalità di riallocazione dei posteggi nei casi di spostamenti, trasferimenti, riorganizzazione e reistituzione dei mercati

1. Nelle ipotesi di trasferimento, spostamento, riorganizzazione o riassegnazione di posteggi del mercato, l’organico dei posteggi è determinato sulla base di quelli attivi.
2. Nelle ipotesi di trasferimento, spostamento, riorganizzazione del mercato, è rispettato per quanto possibile, sentita la Commissione di Mercato interessata e la Commissione Consultiva Tecnica, l’originario posizionamento e collocazione dei posteggi. Laddove la riallocazione della concessione sul posteggio originario non sia possibile, sono individuati e proposti agli aventi diritto, altri posteggi dello stesso mercato, e ove ciò non sia possibile, su altri mercati.
3. Nelle ipotesi di reistituzione del mercato, la riassegnazione dei posteggi avviene previa consultazione della Commissione Consultiva Tecnica, della Commissione del Mercato interessato ed in base all’accordo tra tutti gli operatori dello stesso settore merceologico. In caso di mancato accordo, la riassegnazione avviene sulla base di una graduatoria, disposta secondo i seguenti criteri:
a) maggiore anzianità di frequenza risultante dalla concessione di posteggio originaria;
b) maggiore anzianità nell’attività di commercio su area pubblica attestata dal registro imprese o dal R.E.A. in caso di medesima anzianità di cui al punto a).
4. Nel caso di posteggi assegnati su richiesta di "miglioria" e nel caso di scambio del posteggio, la data di riferimento per la riassegnazione è la data della concessione del posteggio originario sul mercato oggetto di intervento.
5. Qualora sull’area mercatale oggetto di trasferimento, spostamento, riorganizzazione o reistituzione vi siano titolari di concessione di posteggio che presentano un grado di inabilità fisica dichiarato grave in base alle disposizioni normative vigenti, previa richiesta degli interessati, gli stessi sono sentiti dal Settore attività economiche e di servizio nonché dalla commissione di mercato, per valutare eventuali esigenze dettate dallo stato di inabilità.

CAPO III - AREE SPECIALI
Articolo 19 - Aree riservate ai produttori e criteri per l’assegnazione

1. Gli imprenditori agricoli, singoli o associati, iscritti nel registro delle imprese di cui all'articolo 8 della Legge 29 dicembre 1993, n. 580, possono vendere al dettaglio in forma itinerante i prodotti provenienti dalle rispettive aziende nel rispetto dei limiti previsti dal D.Lgs. 228/2001, previa comunicazione al comune del luogo ove ha sede l'azienda di produzione dei prodotti. La comunicazione oltre alle indicazioni delle generalità del richiedente, dell'iscrizione nel registro delle imprese e degli estremi di ubicazione dell'azienda, deve contenere la specificazione dei prodotti di cui s'intende praticare la vendita e l’autocertificazione dei requisiti morali previsti dall’articolo 4 del D.Lgs. 228/2001. La vendita in forma itinerante può essere effettuata, decorsi trenta giorni dal ricevimento della comunicazione e, in seguito alle operazioni di spunta, anche sui posteggi dei mercati riservati ai produttori qualora liberi.
2. Presso ogni mercato sono individuati posteggi riservati all’esercizio dell’attività di vendita dei produttori agricoli. Gli operatori commerciali non possono occupare nemmeno in spunta i posteggi riservati ai produttori agricoli. I produttori agricoli possono esercitare l’attività di vendita esclusivamente sui posteggi a loro riservati, e non possono partecipare alla spunta per l’assegnazione giornaliera dei posteggi destinati agli operatori commerciali.
3. I produttori agricoli, singoli o associati, iscritti nel registro delle imprese di cui all'articolo 8 della Legge 29 dicembre 1993, n. 580, che intendono effettuare la vendita al dettaglio su area mercatale con posteggio, devono presentare la comunicazione di cui al comma 1 al competente settore Attività Economiche e di Servizio e contestualmente la richiesta di concessione del posteggio su cui si intende esercitare l’attività.
4. Fatte salve le disposizioni relative al trasferimento della titolarità o della gestione dell’impresa agricola di cui al successivo comma 6, l’assegnazione in concessione decennale dei posteggi riservati ai produttori agricoli, avviene sulla base di appositi bandi comunali articolati come previsto dalla vigente normativa.
5. Gli agricoltori della stessa azienda agricola possono essere titolari e possono utilizzare contemporaneamente, su ogni mercato, sia a titolo di spunta che a titolo di concessione decennale un numero di posteggi non superiore al 20 % dei posti riservati ai produttori agricoli. In ogni caso il numero di posteggi occupati su ogni mercato dai produttori della stessa azienda agricola non può essere superiore a tre.
6. Il subingresso nella concessione del posteggio può essere autorizzato in seguito a cessione o ad affitto dell’azienda agricola o alla cessione del ramo aziendale attestati mediante autocertificazione o documentati dai relativi contratti.
7. La concessione decennale può essere rilasciata per utilizzo annuale, stagionale, ovvero per periodi inferiori, collegati alla fase produttiva. Lo stesso posteggio può essere oggetto di più concessioni nell’arco dell’anno per differenti periodi.
8. Sui mercati cittadini, al fine di consentire la continuità dell’offerta commerciale, lo stesso posteggio può essere assegnato a due produttori, la cui azienda agricola non sia costituita sotto forma di società. In tal caso i produttori dovranno, senza soluzione di continuità, avvicendarsi nell’intero arco dell’orario di apertura del mercato. Al fine del rilascio delle concessioni, tra i produttori che si succedono nel medesimo posteggio durante la stessa giornata, deve essere sottoscritto apposito accordo, prodotto all’Amministrazione che acconsente solo dopo le opportune verifiche atte ad accertare che l’avvicendamento non crei disturbo all’ordine del mercato. Rimane fermo in capo ai concessionari del posteggio l’obbligo, di cui al successivo articolo 39 comma 2, di occupare il posteggio stesso, ciascuno per il proprio arco di tempo, per tutta la durata della giornata.
9. I posteggi non dati in concessione o temporaneamente disponibili sono assegnati agli agricoltori tramite spunta giornaliera su ogni mercato osservando i seguenti criteri di priorità:
a) aziende con il maggior numero di presenze;
b) aziende aventi sede nel comune di Torino;
c) aziende che pongano in vendita esclusivamente prodotti dell’agricoltura biologica e che esibiscano le relative certificazioni di legge;
d) aziende aventi sede nella provincia di Torino;
e) aziende aventi sede nelle altre province della Regione Piemonte;
f) aziende aventi sede nelle restanti località del territorio nazionale o di quello della Comunità Europea.
10. Ai fini delle assegnazioni giornaliere è predisposta apposita graduatoria tenuta dai competenti uffici che per i rilevamenti e le assegnazioni giornaliere si avvalgono di personale a ciò appositamente destinato.
11. L’attività di vendita al dettaglio da parte dei produttori agricoli, deve essere effettuata nel rispetto dei limiti imposti dal D.Lgs. 228/2001, della normativa vigente in materia di etichettatura dei prodotti, di tracciabilità e rintracciabilità degli alimenti.

Articolo 20 - Aree destinate agli operatori turnanti col sistema del battitore e criteri per l’utilizzo dei posteggi

1. Presso ogni mercato sono individuate aree destinate all’esercizio dell’attività di vendita degli operatori turnanti.
2. Gli operatori turnanti esercitano l’attività negli spazi di cui al precedente comma 1, secondo un ordine di turnazione stabilito, dal Comune in base all’anzianità maturata, sentite le associazioni di categoria degli operatori turnanti.
3. L’ordine di turnazione di ciascun operatore, trascritto su apposito atto, costituisce parte integrante dell’autorizzazione di cui all’articolo 28 comma 1 del D.Lgs. 114/1998.
4. L’ordine delle turnazioni è inviato al Corpo di Polizia Municipale per i controlli di competenza.
5. L’assegnazione in concessione decennale di posteggio a turno avviene sulla base di appositi bandi comunali.
6. I posteggi a turno non occupati entro l’orario indicato all’articolo 11 comma 1 del presente regolamento sono assegnati giornalmente in spunta.
7. Gli operatori turnanti, nei posteggi ad essi assegnati a turno, nel rispetto dei limiti di emissione sonora fissati dalla vigente normativa in materia di inquinamento acustico e senza l’ausilio di apparecchi di amplificazione sonora, possono, illustrare ad alta voce le qualità, l’utilità e la convenienza delle merci, allo scopo di promuoverne la vendita.
8. Per quanto concerne le assenze si applicano le disposizioni di cui al precedente articolo 16 in riferimento alle presenze che l’operatore è tenuto ad effettuare secondo l’ordine di turnazione suddiviso per giornate qualunque sia l’area mercatale.
9. I posteggi non occupati per 4 mesi da nessun operatore battitore sono convertiti in posteggi del mercato o dismessi.

Articolo 21 - Aree di utilizzo istituzionale

1. Presso le aree mercatali possono essere individuate e successivamente istituite, compatibilmente con la conformazione, dislocazione, numero di posteggi, suddivisione merceologica ecc. delle aree di utilizzo istituzionale, previo parere della Commissione Consultiva Tecnica e della Commissione di Mercato.
2. Per l’utilizzo delle aree di cui al comma 1 deve essere presentata dagli enti interessati apposita richiesta per il rilascio della concessione all’occupazione delle stesse per lo svolgimento di attività istituzionali.

CAPO IV - TASSE E CORRISPETTIVI
Articolo 22 - canoni, tasse e tributi comunali

1. E’ istituito il canone di occupazione del posteggio attrezzato (c.o.p.a.).
2. Tale canone comprende ed assorbe il canone di occupazione del suolo pubblico sulle aree mercatali e ricomprende:
a) il canone di occupazione spazi ed aree pubbliche con riferimento al mercato ed alla merceologia, per cui il posteggio è concesso;
b) la fornitura di energia elettrica secondo la potenza prevista e la manutenzione ordinaria del relativo impianto;
c) l’eventuale fornitura di acqua potabile e la manutenzione ordinaria e straordinaria del relativo impianto;
d) il canone per l’area di sosta del veicolo utilizzato a ridosso del posteggio (ove ciò sia possibile) o nelle aree pertinenziali situate nelle immediate adiacenze;
e) il costo di eventuali e ulteriori servizi aggiuntivi.
Il canone non è comprensivo degli eventuali danni causati da negligenza e/o utilizzo non corretto delle attrezzature del posteggio. In tali casi l’Amministrazione si rivarrà sul responsabile del danno.
Con specifici atti esecutivi è determinata l’entità del canone, in relazione ad ogni singolo mercato, sentita la Commissione Tecnica Consultiva.
3. Oltre al canone di occupazione del posteggio attrezzato, il concessionario è tenuto al pagamento della tariffa raccolta rifiuti secondo le modalità contemplate dal regolamento per l’applicazione di tale tariffa e nella misura determinata annualmente da apposita deliberazione del Consiglio Comunale, anche in considerazione ed in proporzione della quantità di raccolta differenziata attuata presso i mercati.
4. Il mancato pagamento del canone e/o degli eventuali danni di cui al comma 2 e/o della tariffa di cui al comma 3 del presente articolo, dovuti per l’anno precedente, costituiscono causa di revoca della concessione del posteggio.
5. Costituisce causa di diniego per il rilascio della concessione del posteggio anche di durata temporanea o di natura sperimentale, o per il rinnovo delle stesse l’esistenza di morosità del richiedente, nei confronti del Comune, per debiti inerenti il pagamento del canone di occupazione del posteggio e della tariffa per lo smaltimento dei rifiuti.
6. Il canone di occupazione di posteggio è dovuto indipendentemente dall’effettiva occupazione dello stesso da parte del concessionario, anche in casi di assenze giustificate di cui al precedente articolo 16 e anche nel caso in cui quest’ultimo ceda in affitto l’azienda, in tal caso il gerente è obbligato in solido.
7. Gli operatori spuntisti, concessionari di posteggio a carattere giornaliero, sono tenuti a corrispondere il canone di occupazione secondo la tipologia del posteggio occupato, esibendo agli organi di vigilanza la documentazione dell’avvenuto pagamento.
8. Il canone giornaliero degli spuntisti è comprensivo del canone di occupazione di posteggio e della tassa per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti in rapporto a quanto dovuto annualmente per il posteggio su quel mercato.
9. Per i mercati i cui posteggi non sono ancora attrezzati, il canone di posteggio comprende il solo canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche, mentre le utenze elettriche ed idriche, verranno regolamentate dai contratti con gli enti fornitori, fatto salvo quanto previsto dal precedente articolo 9.
10. Il regolare pagamento della COSAP/COPA e della TARSU da parte del titolare della concessione, nonché l’assenza di debiti relativi a sanzioni pecuniarie definitive dovute per la violazione di norme relative all’esercizio dell’attività di vendita su area pubblica, costituiscono presupposto necessario ai fini delle volture delle concessioni, degli ampliamenti scambi, migliorie ed accorpamenti.
11. In caso di cessione di azienda relativa ad autorizzazione con posteggio il cedente, concessionario del posteggio, è tenuto a darne comunicazione entro 15 giorni dalla data di stipula del contratto al Comune - Settore Divisione Commercio, al fine dell’aggiornamento degli archivi copa-cosap indicando il nominativo e i dati del cessionario. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 6 comma 3 del vigente regolamento cosap, la mancata comunicazione da parte del cedente comporta l’addebito in capo allo stesso del canone copa - cosap fino a quando non perviene al Comune - settore attività economiche e di servizio - la comunicazione del cessionario subentrante ai sensi del successivo articolo 25 comma 2.

TITOLO IV - PROCEDURE AUTORIZZATORIE
Articolo 23 - Procedimento per il rilascio delle autorizzazioni di tipo A

1. L’esercizio dell’attività di vendita sulle aree pubbliche mediante l’utilizzo di un posteggio dato in concessione nell’ambito territoriale del Comune di Torino è subordinato al possesso di autorizzazione di tipo A rilasciata, su domanda dell’interessato, dai competenti uffici del Comune di Torino contestualmente alla concessione di posteggio. Ciascun posteggio è oggetto di distinta autorizzazione.
2. L’autorizzazione di tipo A oltre all’esercizio dell’attività con l’utilizzo del relativo posteggio, consente l’attività in forma itinerante e, limitatamente ai giorni in cui il titolare non risulta assegnatario di alcuna concessione di posteggio decennale, consente la partecipazione alla spunta sui mercati cittadini per l’assegnazione giornaliera dei posteggi momentaneamente liberi.
3. L’autorizzazione è rilasciata su domanda dell’interessato presentata in base ad apposito bando comunale di assegnazione posteggio. Il procedimento per il rilascio si conclude entro novanta giorni decorrenti dal quindicesimo giorno successivo alla scadenza del termine previsto dal bando per la presentazione delle domande.
4. Qualora la domanda non sia regolare o completa l’Amministrazione ne dà comunicazione al richiedente entro dieci giorni dal ricevimento indicando le cause di irregolarità o di incompletezza. In questi casi il termine nel procedimento decorre dal ricevimento degli elementi mancanti.
5. Fatto salvo quanto previsto al precedente comma 4, i termini del procedimento possono essere interrotti una sola volta dall’Amministrazione esclusivamente per la richiesta all’interessato di elementi integrativi o di giudizio che non siano già nella disponibilità del Comune o che il Comune stesso possa acquisire autonomamente. Gli elementi richiesti devono risultare prescritti dalla normativa in vigore.
6. L’autorizzazione oltre i dati identificativi del titolare, deve contenere l’indicazione dell’area mercatale o extramercatale, il numero del posteggio, e la relativa cadenza settimanale, il settore o i settori merceologici. Nei casi di aree strutturate in specializzazioni merceologiche vincolate di cui al precedente articolo 7, l’autorizzazione deve contenere l’indicazione della o delle specializzazioni merceologiche autorizzate.

Articolo 24 - Procedimento per il rilascio delle autorizzazioni di tipo B

1. L’esercizio del commercio su area pubblica in forma itinerante è subordinato al possesso dell’autorizzazione di tipo B, rilasciata dal Comune di residenza del richiedente, o in caso di società di persone, dal Comune in cui ha sede legale la società.
2. L’autorizzazione consente al titolare, oltre al commercio in forma itinerante, l’esercizio dell’attività nell’ambito delle fiere, la vendita a domicilio del consumatore nonché nei locali in cui questo si trovi per motivi di studio, lavoro cura, intrattenimento e svago, l’esercizio nelle aree di sosta prolungate ove, previste, e la partecipazione alla spunta in ambito nazionale.
3. Allo stesso soggetto non può essere rilasciata più di un’autorizzazione fatti salvi i diritti acquisiti prima dell’entrata in vigore del D.Lgs. 114/1998 e delle disposizioni attuative regionali di cui alla D.G.R. 32-2642 del 2 aprile 2001, nonché l’acquisto di azienda per atto tra vivi o per causa di morte.
4. L’autorizzazione è rilasciata su domanda dell’interessato previo accertamento del possesso dei requisiti richiesti dalla legge e dalle disposizioni regionali. Il procedimento di rilascio si conclude entro novanta giorni dalla data di presentazione della domanda.
5. L’autorizzazione, oltre i dati identificativi del titolare, deve contenere l’indicazione del settore o i settori merceologici autorizzati.

Articolo 25 - Subingresso nelle autorizzazioni di tipo A

1. Il trasferimento in proprietà o in gestione dell’azienda o del ramo d’azienda per atto fra vivi o per causa di morte deve essere comunicato al Comune.
2. Il subentrante deve effettuare la comunicazione di cui al comma precedente entro quattro mesi dalla stipulazione del contratto di cessione o dal verificarsi dell’evento di morte del dante causa.
3. La comunicazione costituisce condizione necessaria per il legittimo svolgimento dell’attività. Essa deve contenere l’autocertificazione del possesso, in capo al subentrante, dei requisiti morali e professionali previsti dalla normativa vigente per l’esercizio dell’attività, gli estremi del contratto di cessione o l’indicazione dell’evento presupposto del subingresso. Alla comunicazione deve essere allegata copia fotostatica dell’autorizzazione del cedente, nonché la documentazione di cui all’articolo 22, comma 10, attestante l’avvenuta corresponsione, di quanto dovuto al Comune o a terzi enti gestori di servizi per l’utilizzo del posteggio e dei servizi relativi agli ultimi due anni.
4. Nel caso di subingresso per causa di morte, l’erede che non sia in possesso, al momento dell’evento, dei requisiti professionali richiesti dalla legge, può proseguire nell’esercizio dell’attività del dante causa, ferma restando la preventiva comunicazione di cui al precedente comma 3 corredata dai citati allegati. L’acquisizione del requisito professionale deve avvenire entro un anno dalla morte del dante causa. Decorso tale termine senza che l’erede abbia provveduto a cedere l’azienda o senza che abbia acquisito i requisiti professionali richiesti dalla vigente normativa o senza averne dato comunicazione al Comune, l’autorizzazione decade con la conseguente revoca della concessione di posteggio. Le assenze cumulate dall’erede nei 12 mesi successivi alla morte del de cuius, non producono gli effetti di cui al precedente articolo 16 ai fini della decadenza dal posteggio.
5. In ogni caso di subingresso in attività commerciali con autorizzazione di tipo A, i titoli di priorità maturati ed acquisiti in capo all’azienda oggetto di trasferimento si trasferiscono al cessionario, ad esclusione dell’anzianità di iscrizione al registro imprese o al REA. La disposizione si applica anche in caso di conferimento in società.
6. Le assenze dal posteggio effettuate dal cedente, ingiustificate e rilevanti agli effetti della decadenza della concessione di posteggio, i cui presupposti non si sono ancora perfezionati, non si trasferiscono al cessionario.
7. I contratti di trasferimento della titolarità o della gestione dell’azienda, salva diversa disposizione di legge, possono avere la forma della scrittura privata registrata.

Articolo 26 - Subingresso nelle autorizzazioni di tipo B

1. Il trasferimento in proprietà o in gestione dell’azienda o del ramo d’azienda per atto fra vivi o per causa di morte deve essere comunicato al Comune.
2. Il subentrante deve effettuare la comunicazione di cui al comma precedente entro quattro mesi dalla stipulazione del contratto di cessione o dalla morte del de cuius.
3. La comunicazione costituisce condizione necessaria per il legittimo svolgimento dell’attività. Essa deve contenere l’autocertificazione del possesso, in capo al subentrante, dei requisiti morali e professionali previsti dalla normativa vigente per l’esercizio dell’attività, gli estremi del contratto di cessione o l’indicazione dell’evento presupposto del subingresso. Alla comunicazione deve essere allegata copia fotostatica dell’autorizzazione del dante causa.
4. Nel caso di subingresso per causa di morte, l’erede che non sia in possesso, al momento dell’evento, dei requisiti professionali richiesti dalla legge, può proseguire nell’esercizio dell’attività del dante causa, ferma restando la preventiva comunicazione di cui al precedente comma 3, corredata dall’autorizzazione in originale. L’acquisizione del requisito professionale deve avvenire entro un anno dalla morte del dante causa. Decorso tale termine senza che l’erede abbia provveduto a cedere l’azienda o senza che abbia acquisito i requisiti professionali richiesti dalla vigente normativa, l’Amministrazione procede a dichiarare la decadenza dell’autorizzazione.
5. In caso di subingresso in attività commerciali con autorizzazione di tipo B i titoli di priorità maturati ed acquisiti in capo all’azienda oggetto di trasferimento, si trasferiscono al cessionario, ad esclusione dell’anzianità di iscrizione al registro imprese o al REA. La disposizione si applica anche in caso di conferimento in società.
6. Sia nel caso di subingresso in autorizzazioni di tipo A di cui al precedente articolo 24 che nel caso di subingresso in autorizzazioni di tipo B disciplinato dal presente articolo, il competente ufficio comunale rilascia all’atto della presentazione della comunicazione una ricevuta che, unitamente al titolo autorizzativo in originale del cedente, è documento idoneo a consentire l’esercizio dell’attività fino al rilascio di autorizzazione intestata al subentrante. In caso di inoltro, al Comune, della comunicazione a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno corredata da copia dell’autorizzazione del cedente, l’operatore potrà esercitare l’attività munito dell’autorizzazione del cedente in originale e della comunicazione di subingresso corredata dalla ricevuta postale. In questo caso, l’ufficio comunale competente entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione, trasmette all’avente titolo, la ricevuta.
7. Copie fotostatiche dei documenti sopra indicati, ancorché autenticate, non costituiscono titoli idonei per l’esercizio dell’attività.
8. I contratti di trasferimento della titolarità o della gestione dell’azienda, salva diversa disposizione di legge, possono avere la forma della scrittura privata registrata.

Articolo 27 - Procedimento per la concessione di miglioria

1. Chi ne abbia interesse, può presentare istanza di miglioria per uno dei posteggi che si rendano liberi nello stesso mercato e nel medesimo settore e specializzazione merceologica, qualora prevista, e semprechè il posteggio richiesto in miglioria abbia le medesime caratteristiche, relativamente alle dimensioni ed ai servizi, del posteggio in concessione al richiedente al momento di presentazione dell'istanza.
2. Prima di procedere ad eventuali bandi di assegnazione dei posteggi che si siano resi liberi, si provvede all’esame delle istanze pervenute e all’effettuazione della migliorie ferma restando la verifica della regolarità della posizione del concessionario in ordine ai pagamenti COSAP/COPA e TARSU e dell’assenza, in capo allo stesso, di pendenze relative a sanzioni pecuniarie definitive dovute per l’esercizio dell’attività. La regolare posizione in ordine ai pagamenti cosap e tarsu relativa agli ultimi due anni, dovrà essere comprovata dal concessionario.
Nelle domande deve essere indicato il posteggio chiesto in assegnazione con il procedimento di miglioria.
3. Le domande sono valutate in ordine a ciascun posteggio richiesto in miglioria e secondo l’ordine dei seguenti criteri:
a) data di presentazione o di spedizione a mezzo posta con raccomandata A/R della domanda;
b) maggiore anzianità di concessione di posteggio o di autorizzazione qualora la prima non sia disponibile;
c) maggiore anzianità di iscrizione al registro delle ditte ora R.E.A., riferita all’attivazione dell’impresa cui fa capo l’autorizzazione in base alla quale è esercitata l’attività sul mercato;
d) a parità di condizioni di cui alle precedenti lettere a), b) e c) età dell’intestatario dell’autorizzazione se ditta individuale o del rappresentante della società al quale è intestata l’autorizzazione, dando la precedenza al più anziano.
4. Nel caso di concessione di miglioria, la variazione del posteggio è annotata sull’atto di concessione il quale mantiene la scadenza decennale fissata al momento del rilascio della concessione stessa. La data di conclusione del procedimento è di 45 giorni.

Articolo 28 - Cambio di residenza

1. Il cambiamento di residenza del titolare di autorizzazione di tipo A e della sede legale, qualora la proprietà dell’azienda sia riconducibile a persona giuridica, deve essere comunicato al competente ufficio comunale, entro 30 giorni dall’avvenuto trasferimento. Il Comune ricevuta la comunicazione di cui sopra provvede alla relativa annotazione sul titolo autorizzativo.
2. Il titolare di autorizzazione di tipo B persona fisica o giuridica che trasferisca, da altro Comune, rispettivamente la residenza o la sede legale nel Comune di Torino, deve darne comunicazione entro 30 giorni dall’avvenuto trasferimento. L’ufficio competente entro 30 giorni successivi alla ricezione della comunicazione, rilascia nuova autorizzazione annotando sulla medesima gli estremi dell’autorizzazione precedente e dell’eventuale autorizzazione originaria.
3. La comunicazione di cui ai commi precedenti può essere inoltrata al Comune sia a mani mediante consegna al personale dell’ufficio personale del Settore Commercio, che tramite posta raccomandata con ricevuta di ritorno. Ad essa deve essere allegata copia fotostatica dell’autorizzazione.
4. L’interessato, all’atto del ritiro della nuova autorizzazione, dovrà consegnare l’originale dell’autorizzazione in suo possesso che gli uffici provvederanno a trasmettere al Comune di provenienza.

Articolo 29 - Fondo per la restituzione delle autorizzazioni

1. In attuazione del piano mercati viene istituito il Fondo per la restituzione delle autorizzazioni relative a posteggio assegnato in concessione. La restituzione delle autorizzazioni può derivare anche dall’accorpamento di più concessioni, in tal caso l’estensione lineare del posteggio non può essere superiore a 10 mt.. Con provvedimento della Giunta Comunale, sentita la Commissione Consultiva Tecnica e la Commissione di Mercato sono individuate le priorità relative alle aree ammesse al beneficio. L’ammontare dello stesso sarà previsto nel bilancio del Comune.

Articolo 30 - Decadenza, revoca e sospensione delle autorizzazioni

1. L’autorizzazione è dichiarata decaduta nei seguenti casi:
a) sopravvenuta mancanza in capo al titolare, ad uno dei legali rappresentanti in caso di società, o ad altra persona preposta all’attività commerciale, dei requisiti soggettivi necessari per il rilascio dell’autorizzazione, previsti dall’articolo 5, comma 2 del D.Lgs. 114/1998;
b) mancato inizio dell’attività entro 6 mesi dalla data del rilascio. Tale termine può essere prorogato per un periodo non superiore a 3 mesi, su richiesta motivata da impedimento fisico dell’intestatario dell’autorizzazione e adeguatamente documentata.
2. L’autorizzazione di tipo A è revocata per decadenza dalla concessione di posteggio di cui al precedente articolo 16.
3. Le autorizzazioni di tipo A e di tipo B sono revocate per mancato ritiro delle stesse, da parte dell’avente diritto, nel termine di sei mesi dal ricevimento della comunicazione relativa al ritiro delle stesse.
4. L’autorizzazione è sospesa per un massimo di venti giorni in caso di recidiva per le violazioni delle disposizioni del regolamento Cosap e del presente regolamento. La recidiva, così come disciplinata ai sensi dell'articolo 29 comma 3 D. Lgs. 114/1998, si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno solare anche se si è proceduto all'estinzione dell'obbligazione mediante il pagamento in misura ridotta della sanzione.
5. L’autorizzazione, inoltre, può essere sospesa fino ad un massimo di 20 giorni per violazioni di particolare gravità. La sanzione accessoria viene applicata anche nel caso in cui si sia proceduto all'estinzione dell'obbligazione mediante il pagamento in misura ridotta della sanzione pecuniaria principale. Sono considerate particolarmente gravi le violazioni relative a:
a) mancato rispetto delle norme igienico sanitarie, comprese le disposizioni sulla raccolta differenziata;
b) accertata inosservanza dei vincoli derivanti dal settore merceologico o eventuale specializzazione merceologica di appartenenza;
c) utilizzo non conforme e/o danneggiamento delle strutture degli impianti elettrici ed idrici dei servizi igienici e di quant’altro costituisca attrezzatura del mercato.
6. Per gravissime violazioni di carattere igienico sanitario, che denotano l'insussistenza delle garanzie minime atte a salvaguardare la tutela della salute dei consumatori, è disposta l'immediata sospensione dell'autorizzazione per un periodo occorrente ad uniformarsi alle prescrizioni violate. Qualora alla scadenza prevista, l'interessato non abbia provveduto a conformarsi alle norme violate, potrà essere disposta la revoca dell'autorizzazione, previa contestazione, così come disposto dal successivo comma 7.
7. Nei casi previsti dai precedenti commi 1, 2, 3, 4 e 5 il competente ufficio comunale, sempre che non sussistano impedimenti derivanti da ragioni di celerità del procedimento, provvede alla comunicazione del fatto all’interessato, assegnandogli un termine per la presentazione di memorie difensive. Entro trenta giorni dal ricevimento di queste ultime o, in caso di mancata presentazione di dette memorie difensive, entro sessanta giorni dall’avvenuta comunicazione della contestazione, il Comune conclude il procedimento rispettivamente con la dichiarazione di decadenza o con la revoca dell’autorizzazione o con la sospensione dell’esercizio dell’attività oppure con atto di archiviazione.
8. L’esercizio dell’attività è sospeso nel caso di mancata comunicazione del cambio di residenza di cui al comma 2 del precedente articolo 27, fino a quando l’interessato non abbia provveduto ad effettuare la predetta comunicazione. In caso di irreperibilità il provvedimento di sospensione è notificato nelle forme di legge.

Articolo 31 - Collaborazione con le Circoscrizioni e le Associazioni di categoria nella gestione dell’attività amministrativa.

1. La Città promuove, d’intesa con le Associazioni di categoria, del commercio e degli agricoltori maggiormente rappresentative, forme di collaborazione dell’attività di accettazione delle pratiche necessarie per lo svolgimento dell’attività di vendita su area pubblica.
2. La Città promuove analoghe iniziative con le Circoscrizioni cittadine.

TITOLO V - MODALITA’ ORGANIZZATIVE DELLE AREE MERCATALI
Articolo 32 Orari

1. Gli obblighi ed i limiti sugli orari e le giornate di esercizio dei mercati sono stabiliti, nell’ambito della vigente normativa statale e regionale, dal Sindaco con Ordinanza sentite la Commissione Consultiva Tecnica, le Associazioni di Categoria del commercio fisso, le Associazioni dei consumatori e le singole Commissioni di Mercato. Con tale ordinanza possono essere previsti orari e giornate differenziate di esercizio tra i diversi mercati. I trasgressori sono soggetti alla sanzione prevista dal D.Lgs. 114/1998 articolo 29 comma 2.
2. Per i mercati che non si svolgono in tutte le giornate infrasettimanali, qualora la giornata di svolgimento del mercato risulti coincidere con una festività, se non sussistono preminenti motivi di interesse pubblico ostativi, lo svolgimento del mercato è anticipato al giorno precedente o successivo, purché questi ultimi non ricadano già nel calendario settimanale delle giornate di mercato.
3. I concessionari di posteggio settorializzati per la vendita dei fiori, possono esercitare l’attività anche nelle giornate domenicali, previa autorizzazione rilasciata dal competente settore attività economiche e di servizio. Nella richiesta di autorizzazione può essere indicato anche un posteggio diverso da quello ottenuto in concessione, purché facente parte dello stesso mercato. L’autorizzazione ha validità annuale. Il pagamento dei canoni e tasse dovuti, è effettuato mediante l’utilizzo dei biglietti prepagati.
4. Sentiti i soggetti di cui al comma 1, può essere autorizzato nel rispetto dei limiti e delle disposizioni normative vigenti:
a) il prolungamento o l’estensione giornaliera dell’orario dell’attività di mercato, anche coordinandolo con gli orari dei negozi in sede fissa;
b) lo svolgimento di mercati straordinari in giornate domenicali o festive, in coincidenza con le feste di via o con le aperture in deroga autorizzate per il commercio in sede fissa. Le richieste devono essere avanzate con il consenso unanime della Commissione di mercato interessata, entro 30 giorni dalla data richiesta per lo svolgimento del mercato. I competenti uffici devono comunicare l’esito entro 10 giorni prima dello svolgimento. Decorso tale termine senza che sia stato adottato atto di diniego, la richiesta è da considerarsi accolta.
5. In ogni caso, per i mercati, non potrà essere prevista un’apertura dell’attività di vendita superiore alle 11 ore giornaliere.

Articolo 33 - Modalità di accesso degli operatori alle aree mercatali

1. Al fine di permettere agli operatori la sistemazione dei banchi e della merce, è consentita l’occupazione del posteggio in concessione, un’ora e mezza prima dell’orario di inizio dell’attività di vendita. Il posteggio deve essere lasciato libero da merci, attrezzature e rifiuti entro quarantacinque minuti dal previsto orario di cessazione dell’attività di vendita. I posteggi destinati alla vendita di prodotti alimentari devono essere liberati da merci, attrezzature e rifiuti entro sessanta minuti dal previsto orario di cessazione dell’attività di vendita.
2. Qualora gli spazi lo consentano, saranno previste delle aree di sosta per i veicoli utilizzati dagli operatori per l’attività di vendita e per il trasporto della merce, a ridosso del posteggio loro assegnato.
3. Nell’impossibilità di poter concedere le aree di sosta come previsto dal precedente comma, nell’orario di svolgimento dell’attività di vendita sarà consentita la sosta dei veicoli adibiti al trasporto della merce, nelle aree pertinenziali adibite a tale scopo.
4. Nell’ipotesi di cui al precedente comma lo scarico ed il carico delle merci devono avvenire in modo da non intralciare l'attività di mercato ed i veicoli adibiti al trasporto delle merci e delle attrezzature devono essere rimossi, subito dopo l'uso, dall'area di mercato. I banchi mobili, i carretti a mano e in ogni caso tutti i veicoli a braccia usati sui mercati, devono essere contrassegnati con targhette metalliche, applicate a cura dei titolari, contenenti il nome e l’indirizzo del proprietario. Tali targhette saranno distribuite dal competente ufficio comunale che terrà il relativo registro.
5. Le operazioni di occupazione del posteggio e di sistemazione delle attrezzature da parte dei titolari di concessione decennale devono avvenire con le modalità previste agli articoli 11 e 12 e nel rispetto degli orari previsti nell’ordinanza adottata ai sensi dell’articolo 32 comma 1.
6. Sull’area meritale deve essere sempre assicurato il passaggio degli automezzi di pronto soccorso e di emergenza.

Articolo 34 - Circolazione pedonale e veicolare

1. Negli orari di svolgimento dell’attività commerciale sui mercati e negli orari previsti dal presente Regolamento per le operazioni di sgombero dei banchi, è vietata nelle aree destinate al mercato, la Circolazione dei veicoli non adibiti al trasporto delle merci e delle attrezzature, fatta eccezione per gli Automezzi destinati alla pulizia ed igienizzazione dell’area, di pronto soccorso e di emergenza. Sono fatti salvi i casi di comprovata forza maggiore.
2. Negli orari di svolgimento dell’attività di vendita sui mercati, ogni singolo operatore provvederà ad occupare il posteggio assegnatogli evitando di intralciare il flusso pedonale e quello degli automezzi degli altri operatori, lasciando liberi da qualsiasi ingombro gli spazi comuni riservati al passaggio pedonale fra i banchi. I suddetti spazi, riservati al passaggio pedonale, sono da considerarsi vie di fuga per garantire la sicurezza.
3. Sulle aree mercatali vige il divieto di sosta, ai trasgressori sono applicate le sanzioni pecuniarie previste dal codice della strada e la rimozione forzata dei veicoli.
4. Durante le ore di apertura del mercato anche sulle aree pertinenziali o di servizio vige il divieto di sosta con rimozione forzata dei veicoli.

Articolo 35 - Attrezzature di vendita

1. I concessionari di posteggio non possono occupare superficie maggiore o diversa da quella assegnata, né occupare, neppure con piccole sporgenze, spazi comuni, fatto salvo quanto disposto dal successivo comma 2.
2. Le tende o le altre strutture di copertura del banco di vendita dovranno essere collocate ad un’altezza dal suolo non inferiore a metri 2,20 e non potranno sporgere oltre 1 metro dall’area delimitante il posteggio assegnato, sempre che ciò non rechi nocumento alla sicurezza pubblica o alla circolazione, né ostacoli le tende degli operatori attigui, nel qual caso ognuno degli interessati potrà occupare in uguale misura l’area disponibile.
3. Per ragioni di sicurezza le merci e gli imballaggi, non possono essere impilati ad altezza superiore a metri 1,40 dal suolo.
4. È vietato esporre articoli appendendoli alle tende o alle altre strutture di copertura dei banchi oltre la linea perimetrale del posteggio.
5. I banchi di vendita, gli autobanchi e le attrezzature, comprese le merci esposte, devono essere collocati in modo da non arrecare pericolo ai passanti.
6. L’Amministrazione può concedere nel momento della ristrutturazione dei mercati, in ragione della copertura economica prevista, contributi agli operatori, eventualmente raggruppati in consorzi, per incentivarli e favorire la sostituzione delle loro attrezzature di vendita quali banchi, tende ed ombrelloni, soprattutto nei casi di evidenti condizioni di degrado, al fine di ottenere una maggiore qualificazione dal punto di vista espositivo e commerciale, fermo restando quanto disposto dal precedente articolo 15 comma 2.

Articolo 36 - Norme igienico sanitarie

1. L’esercizio dell’attività per la vendita di prodotti alimentari e la somministrazione di alimenti e bevande, devono avvenire nel rispetto delle disposizioni normative igienico-sanitarie, di etichettatura dei prodotti, di tracciabilità e rintracciabilità degli alimenti.

Articolo 37 - Vendita di animali destinati all’alimentazione

1. Nei mercati è proibito uccidere, spennare o eviscerare animali. Il pollame deve essere posto in vendita già spennato ed eviscerato, i conigli liberati delle parti distali degli arti ed eviscerati.
2. La vendita di animali vivi per uso alimentare è ammessa solo da parte dei produttori agricoli e degli operatori che vendono prodotti ittici, fermo restando il rispetto delle vigenti norme igienico sanitarie e di tutela degli animali e delle successive modificazioni ed integrazioni.

Articolo 38 - Divieti

1. Agli operatori è vietato:
a) lasciare incustodito il posteggio durante l’orario di mercato;
b) far uso di qualsiasi tipo di apparecchio per l’amplificazione e diffusione dei suoni, ad eccezione dei rivenditori di dischi e di musicassette, radio e simili, per il tempo strettamente necessario alla vendita e moderando il volume in modo tale da non arrecare disturbo alle attività limitrofe;
c) arrecare molestia e chiamare gli acquirenti con suoni, urla, schiamazzi, tenere cani o altri animali sul mercato, tenere fuochi a fiamma libera, detenere ed utilizzare bombole di gas, utilizzare apparecchi elettrici che superino la potenza energetica fornita.

Articolo 39 - Obblighi

1. Laddove non è possibile applicare quanto previsto dal successivo articolo 44, relativamente alla pulizia dei mercati e dei principi della raccolta differenziata in esso enunciati, gli operatori devono raccogliere i rifiuti via via prodotti durante l’esercizio della loro attività in appositi sacchi che dovranno essere rimossi al termine dell’attività di vendita, e provvedere alla pulizia dell'area in concessione sino ad una distanza non inferiore ai due metri.
2. È obbligatoria la permanenza degli operatori nel relativo posteggio per tutta la durata del mercato, salvo i casi di forza maggiore tra i quali, a titolo esemplificativo: forte peggioramento delle condizioni atmosferiche, improvviso malessere fisico o urgente stato di necessità, e fatto salvo quanto previsto per i produttori agricoli dall’articolo 19 comma 7.
3. Per tutti i prodotti esposti per la vendita al dettaglio deve essere indicato in modo chiaro e ben leggibile il prezzo di vendita al pubblico riferito all’unità di misura, mediante l’uso di un cartello o con altre modalità idonee allo scopo e con preciso riferimento alle singole qualità delle merci. I pesi devono essere ben visibili al pubblico.
4. Fermo restando il vincolo di cui al precedente articolo 7, comma 4, in caso di vendita di cose usate deve essere esposto un cartello ben visibile con l'indicazione "MERCE USATA"; inoltre su ogni singolo oggetto usato in vendita, deve essere apposta idonea etichettatura recante la dicitura "USATO".
5. Durante l’esercizio dell'attività deve essere tenuta esposta, in modo ben visibile, sul banco di vendita, la relativa autorizzazione amministrativa in originale; inoltre l’operatore commerciale deve essere sempre munito delle ricevute attestanti il pagamento del canone per posteggio attrezzato e della tassa rifiuti dovuti e riferiti all’anno in corso, da conservare sul posto ed esibire a richiesta degli addetti al controllo.
6. Il subentrante fino al rilascio della autorizzazione deve, ai fini dell’esercizio dell’attività, essere munito della ricevuta originale di presentazione della comunicazione di subingresso di cui al precedente articolo 25 comma 6, e dell’originale dell’autorizzazione del cedente che devono essere tenute esposte come previsto dal comma precedente.
7. Non è consentito l’esercizio dell’attività sulla base della semplice copia fotostatica, ancorché autenticata, dei documenti di cui ai precedenti commi 5 e 6.

Articolo 40 - Furti, danneggiamenti e incendi

1. L’amministrazione Comunale non risponde dei furti, danneggiamenti e incendi che si verificano nei mercati.

Articolo 41 - Atti dannosi agli impianti dei mercati

1. È vietato danneggiare, deteriorare o insudiciare gli impianti del mercato ed in modo particolare il suolo.
2. È vietato depositare rifiuti sulle aree di sosta, presso strutture e manufatti di servizio insistenti presso le aree mercatali e presso le fontanelle pubbliche il cui uso non ne dovrà comunque comprometterne il regolare funzionamento; è comunque vietato ingombrare lo spazio ad essi adiacenti.
3. I contravventori, oltre ad essere passibili di sanzioni amministrative previste dal presente regolamento, sono tenuti a risarcire i danni derivanti, anche a terzi, dagli atti compiuti.

TITOLO VI - GESTIONE TECNICA DEI MERCATI
CAPO I - IMPIANTI TECNICI E SERVIZI IGIENICI
Articolo 42 - Impianti elettrici ed idrici

1. Gli impianti elettrici necessari per l’illuminazione e per il funzionamento delle attrezzature dei banchi di vendita nonché gli impianti idrici per le attività di vendita per le quali la normativa igienico sanitaria vigente lo richieda, sono realizzati a cura e spese dell’Amministrazione.
2. Tali impianti devono essere realizzati a norma delle disposizioni vigenti in materia di sicurezza, la cui osservanza deve essere documentata da apposito certificato di collaudo.
3. L’Amministrazione provvede alla gestione e manutenzione, sia ordinaria che straordinaria, degli impianti elettrici ed idrici.
4. L’Amministrazione concede l’uso di detti impianti a tutti gli operatori i quali si assumono tutte le responsabilità civili derivanti dall’uso degli impianti dal punto di consegna o di allaccio della fornitura del servizio.
5. E’ fatto obbligo a tutti gli operatori indistintamente di concorrere alle spese per l'utilizzo di energia elettrica e di acqua nonché degli oneri derivanti dalla gestione e manutenzione degli impianti in modo proporzionale alle giornate di assegnazione del posto e tenendo conto dell’energia utilizzata per le apparecchiature in dotazione.
6. Tale onere, sarà ricompreso nel canone per l’occupazione del posteggio attrezzato di cui all’articolo 22 del presente regolamento.

Articolo 43 - Servizi igienici

1. I servizi igienici necessari ai sensi della normativa igienico-sanitaria vigente sono realizzati a cura e spese dell’Amministrazione.
2. Tali servizi, in numero adeguato alla dimensione del mercato specifico, devono essere realizzati a norma delle disposizioni vigenti in materia di sicurezza e devono essere conformi alla normativa vigente relativa al superamento delle barriere architettoniche. Essi devono essere suddivisi in due parti, una di pertinenza del pubblico e una di pertinenza esclusiva degli operatori mercatali.
3. L’Amministrazione provvede alla gestione e manutenzione, sia ordinaria che straordinaria, dei servizi igienici.
4. L’orario di apertura e chiusura dei servizi igienici destinati agli operatori è quello del mercato in cui detti servizi sono ubicati, quelli destinati al pubblico potranno avere un’estensione oraria superiore compatibilmente con l’assegnazione della gestione dei servizi stessi a soggetti diversi.

CAPO II - PULIZIA DELLE AREE MERCATALI E SERVIZI COMPLEMENTARI
Articolo 44 - Pulizia dei mercati

1. Le attività di gestione dei rifiuti urbani nei mercati, si conforma ai principi generali enunciati nel Regolamento Comunale per la Gestione dei Rifiuti Urbani.
2. La raccolta ed il conferimento debbono essere effettuate secondo i principi della raccolta differenziata.
3. Gli operatori dei mercati rionali devono deporre i rifiuti, prodotti durante l’esercizio della loro attività, man mano che si producono, secondo le modalità individuate dal gestore del servizio per ciascun mercato e preventivamente da questo concordate con il Comune. I rifiuti dovranno essere conferiti negli appositi contenitori, adibiti alla raccolta differenziata, localizzati nei pressi dell’area del mercato.
4. Al termine dell’attività di vendita, gli operatori dei mercati devono accuratamente spazzare l’area in concessione e lo spazio circostante, sino ad una distanza non inferiore a due metri, raccogliere e conferire i rifiuti generati secondo le modalità di cui al comma 2.
5. Entro 45 minuti dall’ora di cessazione dell’attività di vendita, gli operatori devono pulire l’area del mercato e sgombrarla da veicoli ed altre attrezzature usate da ciascun operatore per l’esercizio della propria attività, a meno di specifiche autorizzazioni dei competenti uffici comunali. Decorsi i suddetti 45 minuti e sino alle due ore successive è vietata la sosta dei veicoli onde consentire la pulizia ed igienizzazione delle aree.
6. Nel caso la pulizia del mercato sia effettuata in autogestione da parte degli operatori o comunque da soggetto diverso da quello a cui è affidata la gestione generale della raccolta rifiuti, il contraente dovrà predisporre un idoneo progetto, basato sui principi dell’economicità, efficienza ed innovazione rispetto alla metodologia di raccolta differenziata, che costituirà il titolo valutativo per l’affidamento del servizio.

Articolo 45 - Spazi pubblicitari

1. In deroga al piano comunale sugli impianti pubblicitari, sulle aree mercatali è possibile prevedere impianti adibiti per comunicazioni dell’Amministrazione Comunale agli operatori mercatali ed ai cittadini o per affissioni pubblicitarie. Gli introiti derivanti saranno destinati alla gestione ed al miglioramento dei servizi.
2. Tali impianti sono collocabili sulle strutture fisse o su spazi non specificatamente destinati alla vendita, alla fruizione del pubblico o alla sosta dei veicoli degli operatori.
3. I formati e tipi di impianti debbono essere compatibili con quelli previsti dal regolamento Comunale sugli Impianti pubblicitari.
4. Gli eventuali impianti pubblicitari previsti sulle strutture fisse del mercato o su strutture apposite collocate sul mercato stesso, dovranno avere spazi, per almeno il 30%, destinate alla promozione dell’identità del mercato stesso.
5. L’affidamento in gestione di tali spazi, deve essere connesso alla gestione degli altri servizi presenti sul mercato.

Articolo 46 - Gestione ed istituzione di servizi complementari alla vendita

1. Nei mercati possono essere previsti, anche su iniziativa degli operatori del mercato, servizi volti al miglioramento della fruizione del mercato.
2. La realizzazione di qualunque opera deve essere autorizzata dai Settori Comunali competenti e non potrà comportare la possibilità, per gli affidatari, di utilizzare spazi destinati alla vendita o al passaggio del pubblico.
3. Nel caso tali servizi comportino la realizzazione di manufatti edili, essi debbono rispettare le indicazioni tipologiche e di arredo stabilite dall’Assessorato al Commercio di concerto con gli altri Assessorati competenti.
4. L’affidamento in gestione dei menzionati servizi avverrà secondo quanto previsto dal D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".
5. La Città di Torino promuove l’affidamento dei servizi presenti sulle aree mercatali in autogestione degli operatori o tramite altri soggetti giuridici tra cui le organizzazioni di categoria degli operatori di mercato.

TITOLO VII - ORGANI DI CONTROLLO E REGIME SANZIONATORIO
Articolo 47 - Forme di rappresentanza degli operatori

1. La rappresentanza degli operatori è riconosciuta alle Commissioni di Mercato ed alla Commissione Consultiva Tecnica.
2. La Commissione Consultiva Tecnica è composta da:
- assessore o suo delegato - Presidente;
- il Comandante del Corpo di Polizia Municipale o suo delegato;
- il Dirigente del Settore Attività Economiche e di Servizio o suo delegato.
Da numero 1 rappresentante per ogni Associazione di Categoria aderente a Confederazioni Nazionali o Associazioni Nazionali firmatarie di Contratti Collettivi di Lavoro presenti nel C.N.E.L..
Da numero 1 rappresentante per ogni associazione di categoria provinciale con un numero di iscritti non inferiore al 10% da calcolare sulla base del numero dei posteggi decennali attivi nel Comune di Torino.
Da due rappresentanti delle associazioni dei consumatori di cui alla Legge Regionale 12 luglio 1994, n. 23.
3. Le Commissioni di Mercato svolgono le funzioni di cui al comma 1 esclusivamente presso i mercati in cui sono state elette ed esprimono pareri secondo quanto stabilito all’articolo 2, comma 2, del Regolamento delle Commissioni di Mercato.
4. La Commissione Consultiva Tecnica è sentita nei casi previsti dal presente regolamento, e per la programmazione generale attinente l’attività del commercio su area pubblica.

Articolo 48 - Vigilanza

1. L’attività di vigilanza è svolta dal Corpo di Polizia Municipale, da altri organi di Polizia, dall’Azienda Sanitaria Locale ed eventualmente, da personale comunale addetto al mercato o da altri soggetti a ciò espressamente delegati dalla civica amministrazione.

Articolo 49 - Sanzioni

1. Le sanzioni previste dal presente regolamento si applicano osservando le disposizioni di cui alla Legge 689/1981 e della Legge 241/1990.
2. Chiunque violi le norme del presente regolamento, se il fatto non è sanzionato da leggi, regolamenti o da specifiche disposizioni del presente regolamento, è soggetto alla sanzione amministrativa da Euro 50 a Euro 500 prevista dall’articolo 7 bis del D.Lgs. 267/2000.
3. Chiunque esercita l’attività senza la prescritta autorizzazione o fuori dal territorio o dal posteggio previsto dall’autorizzazione, è punito con la sanzione amministrativa prevista dall’articolo 29, comma 1 del D. Lgs. 114/1998. L’attività di vendita esercitata senza il titolo originale dell’autorizzazione o su un posteggio diverso da quello autorizzato o assegnato in spunta, è ritenuta abusiva e sanzionata ai sensi dell’articolo 29 comma 1 D.Lgs. 114/1998.
4. Per le violazioni di cui al presente articolo, il rapporto degli organi accertatori e gli scritti difensivi dei trasgressori, devono essere inoltrati al Comune Settore Regolamentazione Sanità Contenzioso e Sanzioni competente anche per l’applicazione delle sanzioni accessorie. I proventi derivanti dai pagamenti in misura ridotta, dalle ordinanze ingiunzioni di pagamento e dalle correlative procedure esecutive pervengono al Comune.

TITOLO VIII - NORME TRANSITORIE E FINALI
Articolo 50 - Norme transitorie e finali

1. La durata delle concessioni di posteggio in atto è di anni dieci, decorrenti dalla data di esecutività del presente regolamento.
In caso di subingresso il periodo di durata della concessione prosegue in capo al subentrante senza soluzione di continuità.
2. Il piano dei mercati ha una funzione programmatica e non pregiudica i diritti dei titolari di concessioni di posteggi attivi.
3. La tendenziale riduzione del numero dei posteggi prevista nel Piano è riferita al naturale andamento commerciale delle aree mercatali, fatte salve le disposizioni di cui agli articoli 14, 16, 17, 20 e 29.
4. Le previsioni tendenziali del Piano, decorsi 3 anni dalla data di approvazione, sono riesaminate per allinearle con le eventuali sopravvenute modifiche dell’andamento economico dei mercati.
5. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento i concessionari di posteggio che vendono prodotti appartenenti a due o più settori fra quelli indicati dall’articolo 7, comma 1, lettere a), b), c), d), e) devono limitare la vendita ad uno solo.
6. Fatto salvo quanto previsto dal comma 5, dalla data di entrata in vigore del presente regolamento non è consentito ai titolari di posteggio, o ai loro aventi causa nell’ipotesi di subingresso, porre in vendita prodotti diversi da quelli del settore di appartenenza come definito in base all’articolo 7, comma 1.
7. Il regolamento comunale per l’esercizio dei mercati rionali a posti liberi approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del 31 maggio 1988 e successive modificazioni e integrazioni è abrogato.
8. Con apposito provvedimento, sentita la commissione di mercato e la commissione consultiva, saranno definite le specializzazioni merceologiche del mercato di P.zza della Repubblica e nelle more di definizione dello stesso continua ad applicarsi la suddivisione merceologica come stabilita dalla normativa previgente.