Divisione Servizi Culturali
Settore Musei

n. ord. 199
2003 10792/026

CITTÀ DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 19 DICEMBRE 2003
(proposta dalla G.C. 2 dicembre 2003)

Testo coordinato ai sensi dell'art. 41 comma 3 del Regolamento del Consiglio Comunale

OGGETTO: ASSOCIAZIONE MUSEO DELL'AUTOMOBILE CARLO BISCARETTI DI RUFFIA. APPROVAZIONE NUOVO STATUTO E ADESIONE DELLA CITTÀ IN QUALITÀ DI SOCIO ORDINARIO.

   Proposta dell'Assessore Alfieri.

   Nel 1932 prende avvio il progetto di costituire una raccolta di auto d’epoca durante il congresso celebrativo del primo venticinquennale delle patenti automobilistiche. La Città aderisce alla proposta e sin dal 1933 costituisce il Museo dell’Automobile stanziando tra l’altro una somma da destinare al nuovo Ente per l’organizzazione del Museo che, in quello stesso anno, viene affidata a Carlo Biscaretti di Ruffia. Viene individuato lo Stadio Comunale quale sede del Museo, che verrà inaugurato nel 1939. Alla metà degli anni Cinquanta si perviene alla determinazione dell’esigenza di costruire una nuova sede in quanto gli spazi disponibili consentono l’esposizione solo di parte delle collezioni che erano andate accrescendosi negli anni.

   L’edificio che ospita attualmente il Museo fu progettato da Amedeo Albertini. E’ stato costruito su terreno di proprietà della Città, su un’area coperta di 5.600 mq. su tre piani per uno sviluppo di oltre 13.000 mq., di cui 10.000 destinati all’esposizione.

   Nel 1957 viene costituita, per iniziativa di Carlo Biscaretti di Ruffia, l’Associazione Museo dell’Automobile, ad iniziativa di enti pubblici e privati che vede l’Amministrazione comunale fra i suoi principali sostenitori. L’Associazione è stata riconosciuta con Decreto del Presidente della Repubblica in data 8 ottobre 1957 n. 1455.

   La struttura è pervenuta alla Città il 4 luglio 1986 a titolo di accessione per la scadenza del diritto di superficie. L’utilizzo dell’immobile da parte del Museo è regolato con atto di concessione in comodato stipulato il 20 giugno 1990 con durata trentennale avente scadenza il 3 luglio 2016. Le collezioni sono state trasferite in proprietà della Fiat Auto all’inizio degli anni Ottanta e concesse in comodato al Museo.

   L’allestimento del Museo (inaugurato nel novembre 1960) fu realizzato, contestualmente alla costruzione, in occasione delle celebrazioni di Italia ’61 e da allora non ha subito sostanziali modificazioni ad eccezione di interventi sugli impianti e di messa a norma e alla realizzazione di nuove sezioni espositive.

   La struttura presenta buoni spazi di accoglienza per il pubblico e interessanti aree per attività complementari, quali una capiente sala congressi e un importantissimo Centro di documentazione, ma - ad oltre quaranta anni dal suo impianto - sia la struttura sia l’allestimento presentano ormai elementi di vetustà che pongono gravi limitazioni al Museo.

   La criticità più evidente è la carenza di spazi da destinarsi all’incremento di materiali espositivi, infatti da tempo l’area espositiva è stata saturata con le collezioni che nel tempo si sono accresciute: il Museo possiede oltre 200 elementi fra autovetture, telai, corpi motore a cui si aggiungono modelli, stampe, manifesti e disegni; parallelamente si evidenzia l’esigenza di accrescere gli spazi adibiti a magazzino e un’adeguata disposizione per le vetture non esposte.

   Rispetto agli anni Trenta e Sessanta il rapporto con l’automobile è profondamente mutato.

   Nel contesto attuale al mito dell’automobile come simbolo del progresso si sovrappongono anche i timori per gli effetti negativi sull’ambiente combinati con la paura della perdita della conquista della libertà di mobilità individuale che l’automobile ha concesso a livello di massa. Questo ha suggerito l’ipotesi di un inquadramento del tema dell’automobile nel contesto della storia e delle prospettive della mobilità che costituiscono l’oggetto della ricerca scientifica più avanzata insieme a quella del ricorso a nuove fonti energetiche.

   Entrambi questi temi hanno in Torino e nelle sue istituzioni di ricerca, pubbliche e private, un polo di eccellenza da cogliere come presupposto per una stretta sinergia con il museo.

   Il suo rinnovamento può dunque costituire l’occasione per l’attualizzazione del suo messaggio complessivo, legato alle prospettive di sviluppo economico e sociale della Città.

   Si tratta di una prospettiva resa necessaria e urgente anche dalla decisione di FIAT di non sostenere più economicamente, a partire dal 1° gennaio 2004, la gestione del museo, come avvenuto fino all'anno in corso.

   Il Museo ha prodotto, sulla base del lavoro svolto da un gruppo tecnico, un progetto scientifico ed è stato già realizzato uno studio di massima sulla ristrutturazione della parte allestitiva e della parte architettonica in quanto i due elementi sono interconnessi e dipendenti l’uno dall’altro.

   L’intervento strutturale non può non tenere conto delle esigenze espositive, delle nuova definizione delle aree che verranno a delinearsi nell’ambito del percorso, della necessità di valorizzare adeguatamente sia la zona congressi sia il centro di documentazione, di ricollocare l’area per le mostre temporanee e il magazzino; dovrà essere creata un’area dedicata al design per valorizzare adeguatamente l’importante tradizione torinese nell’ambito del design delle autovetture.

   Lo studio di massima prevede la conservazione integrale della struttura degli anni Sessanta, anche in funzione del parere espresso in tal senso dalla competente Soprintendenza, e l’aumento della volumetria verrà realizzato a ridosso della palazzina con l’inserimento di un nuovo fabbricato che si svilupperà anche nel sottosuolo.

   La Città, nell’ambito degli accordi preliminari con il Museo e in sintonia con altri enti pubblici e privati che concorreranno alla realizzazione della ristrutturazione del Museo stesso, si è impegnata a sostenere le spese relative all’intervento strutturale nell’anno 2004, demandando agli altri enti gli oneri di realizzazione dell’allestimento.

   Alle luce degli eventi descritti, che porteranno ad una radicale modificazione del Museo, si è reso necessario intervenire anche sull’assetto dell’Associazione attraverso la proposizione di un nuovo Statuto. Lo Statuto attualmente in vigore (all. 1 - n. ), approvato dal Consiglio di Amministrazione il 27 marzo 1992, dispone all’articolo 15 che le variazioni devono essere deliberate dall’Assemblea all’unanimità dei soci promotori, e fra questi è il Comune di Torino, e dei soci ordinari.

   L’Associazione ha trasmesso in data 24 novembre il nuovo testo dello statuto che è stato proposto dal Consiglio di Amministrazione il 20 novembre scorso e dovrà essere sottoposto all’approvazione formale dell’Assemblea entro il mese di dicembre del corrente anno.

   Il nuovo statuto prevede la distinzione fra Soci Ordinari e Soci Tecnici. Fra i primi si annoverano la Città di Torino e l’Automobile Club d’Italia, nonché, qualora lo richiedano, la Regione Piemonte, la Provincia di Torino, la Compagnia di San Paolo, la Fondazione CRT, la Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Torino, non escludendo la possibilità di accogliere ulteriori persone fisiche o giuridiche che intendano condividere gli scopi dell’associazione. I Soci Ordinari sono tenuti al versamento della quota associativa che annualmente verrà determinata dal Consiglio di Amministrazione. Sono Soci Tecnici, se lo richiedono, le Società Fiat S.p.A, Fiat Auto S.p.A., Pirelli Pneumatici S.p.A., Pininfarina S.p.A., Italdesign Giugiaro S.p.A. e Bertone S.p.A., l’Automobile Club di Torino, l’Unione Industriale di Torino. I Soci Tecnici non hanno obblighi di contributi in denaro.

   La nuova bozza di Statuto prevede che siano organi dell’Associazione l’Assemblea dei Soci Ordinari con il compito di approvare gli atti fondamentali, il Consiglio di Amministrazione che svolge prevalentemente funzioni di programmazione e gestione dell’attività, il Presidente e il Collegio dei Revisori dei Conti.

   Poiché entro dicembre è indetta l’Assemblea dei Soci che dovrà approvare formalmente il nuovo Statuto, si rende necessario che la Città provveda ad approvare la propria partecipazione all’Associazione in qualità di Socio Ordinario nonché la bozza del nuovo Statuto che è allegato al presente provvedimento (all. 2) al fine di poter utilmente provvedere alla votazione in sede assembleare.

   L’entrata in vigore del nuovo statuto e l’impegno economico che la Città andrà ad assumere per la ristrutturazione dell’immobile richiedono peraltro la revisione del contratto di concessione dell’immobile stipulato il 20 giugno 1990 che dovrà rideterminare le competenze nonché la durata della concessione stessa. Tale revisione sarà oggetto di separato ed apposito provvedimento.

   Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

   Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;

   Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:
   favorevole sulla regolarità tecnica,
   favorevole sulla regolarità contabile;

   Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

1)   di prendere atto dell’esigenza di modificare lo Statuto dell’Associazione Museo dell’Automobile Carlo Biscaretti di Ruffia - con sede in Corso Unità d’Italia 40 – Torino, Ente riconosciuto con D.P.R. 8 ottobre 1957 n. 1455 - in coerenza con i prossimi interventi programmati a favore del Museo, come descritto in premessa che qui si richiama integralmente;

2)   di approvare il nuovo testo dello Statuto proposto dall’Associazione allegato al presente provvedimento (all. 2 - n. ) che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

3)   di approvare, alla luce del nuovo testo dello Statuto, la partecipazione della Città all’Associazione Museo dell’Automobile, in qualità di Socio Ordinario;

4)   di autorizzare l’ufficiale rogante ad apportare quelle modifiche di carattere tecnico e formale dirette ad una migliore redazione dell’atto;

5)   in applicazione degli articoli 28, comma 3, e 42, comma 10, dello Statuto della Città di Torino è garantita la trasmissione dei progetti del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo nonché della versione finale di tali documenti così come approvata dal Consiglio di Amministrazione; vengono altresì trasmessi dal Presidente gli ulteriori documenti richiesti di volta in volta relativamente a qualsiasi iniziativa e/o procedura dell'Associazione (vedasi articolo 16 bis dello Statuto del Museo dell'Automobile);

6)   di adottare successive determinazioni dirigenziali attuative;

7)   di dichiarare, attesa l’urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.


BOZZA 20 NOVEMBRE 2003
CHE VERRA' ADOTTATA DALL'ATTUALE ASSEMBLEA
DELL'ENTE MUSEO DELL'AUTOMOBILE

STATUTO

Articolo 1 - DENOMINAZIONE

L’Associazione, costituita nel 1957 su iniziativa di Carlo Biscaretti di Ruffia, riconosciuta con Decreto del Presidente della Repubblica numero 1455 in data 8 ottobre 1957 modificata con D.G.R. del Piemonte n. 6-18993 del 10 dicembre 1992, è denominata "MUSEO DELL’AUTOMOBILE CARLO BISCARETTI DI RUFFIA" abbreviabile in "MUSEO DELL’AUTOMOBILE".

Articolo 2 - SCOPO

L'Associazione non ha scopo di lucro ed opera prevalentemente nell'ambito territoriale della Regione Piemonte.

L'Associazione ha lo scopo di agevolare e promuovere la documentazione, lo studio e la divulgazione della storia dell’automobile e degli altri mezzi di locomozione nonché della relativa componentistica.

A tal fine l’Associazione si propone di:
-   conservare e valorizzare la collezione e le singole automobili d'epoca, a qualsiasi titolo possedute;
-   ricercare, acquisire, conservare, studiare, esporre e rappresentare testimonianze materiali relative ai beni di interesse istituzionale e curare iniziative di tutela e valorizzazione di tali beni;
-   raccogliere, conservare, restaurare, ordinare ed aggiornare i materiali ed i documenti grafici, bibliografici, fotografici, cinematografici e comunque di qualsiasi altra natura inerenti a detta storia;
-   facilitare e stimolare le ricerche degli studiosi e dei tecnici in tale campo;
-   collaborare alla divulgazione della storia dell’autolocomozione, attraverso l’organizzazione di una mostra permanente di autoveicoli nella sede del Museo, di congressi, di mostre particolari, di conferenze e di altre manifestazioni del genere;
-   acquisire in proprietà, in comodato e ad altro titolo e/o dismettere autoveicoli ed altri mezzi di locomozione e le loro parti ed accessori, rientranti nelle finalità dell'Associazione;
-   attuare e favorire ogni altra iniziativa, anche di carattere commerciale, propagandistico e sportivo, che rientri nella finalità dell'Associazione.

L'Associazione può perseguire il proprio scopo direttamente o indirettamente a mezzo di terzi.

L’Associazione può inoltre compiere tutte le attività mobiliari ed immobiliari strumentali o comunque connesse al conseguimento delle finalità associative anche collaborando e partecipando ad altri Enti con scopi analoghi.

Articolo 3 - DURATA

La durata della Associazione è a tempo indeterminato, salva diversa deliberazione dell'assemblea.

Articolo 4 - SEDE

L'Associazione ha sede legale in Torino, corso Unità d'Italia n. 40, nell'immobile concesso in comodato dalla Città di Torino.

Articolo 5 - SOCI

I Soci si distinguono in Soci Ordinari ed in Soci Tecnici.

Sono Soci Ordinari dell'Associazione la Città di Torino, l'Automobile Club d'Italia e, se chiedono di aderirvi, la Regione Piemonte, la Provincia di Torino, la Compagnia di San Paolo, la Fondazione CRT, la Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Torino, nonché tutti gli Enti e le persone fisiche e giuridiche che, interessati agli scopi dell'Associazione, presentino domanda di ammissione e ne siano accettati.

Il Consiglio di Amministrazione determina un anno per l'altro, previo l'accertamento della disponibilità dei Soci, la quota annuale che ogni socio è tenuto a versare annualmente per far fronte ai costi relativi alla gestione ordinaria del Museo. Il Consiglio di Amministrazione proporrà inoltre i contributi aggiuntivi che verranno deliberati dall'Assemblea dopo aver ottenuto la disponibilità dei Soci interessati.

Sono Soci Tecnici dell'Associazione, se chiedono di aderirvi, le società FIAT S.p.A., FIAT Auto S.p.A., PIRELLI PNEUMATICI S.p.A., PININFARINA S.p.A., ITALDESIGN GIUGIARO S.p.A. e BERTONE S.p.A., l'AUTOMOBILE CLUB di TORINO, l'UNIONE INDUSTRIALE DI TORINO, nonché gli Enti e le persone fisiche e giuridiche che, senza obblighi di contributi in denaro, contribuiscono all'attività dell'Associazione secondo termini, modalità e consistenza concordati con il Consiglio di Amministrazione, quando riconosce o conferma loro tale qualifica.

Le ammissioni dei Soci Ordinari e l'attribuzione della qualifica di Socio Tecnico sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione all’unanimità dei suoi componenti presenti alla riunione.

Il Consiglio di Amministrazione può conferire il titolo di socio onorario e di socio sostenitore agli Enti ed alle persone fisiche o giuridiche che, a giudizio del Consiglio, ne abbiano acquisito il merito.

La qualifica di Socio Ordinario o Tecnico si perde per recesso, per esclusione deliberata dal Consiglio di Amministrazione e per decadenza dovuta alla mancata effettuazione degli apporti dovuti all'Associazione, quanto ai Soci Ordinari per la quota annuale deliberata dal Consiglio di Amministrazione, quanto ai Soci Tecnici secondo quanto concordato con il Consiglio di Amministrazione al momento del loro riconoscimento o della loro conferma.

Articolo 6 - PATRIMONIO

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:
-   dalle quote annuali versate dai Soci Ordinari;
-   dagli apporti aggiuntivi effettuati dai Soci Ordinari;
-   dai contributi pubblici e privati;
-   dai proventi delle iniziative dell'Associazione;
-   dai beni di proprietà dell'Associazione;
-   da erogazioni, donazioni e lasciti.

L'Associazione provvede al conseguimento dei propri scopi utilizzando il suo patrimonio ed i beni ricevuti in comodato nella misura e con le modalità che vengono di volta in volta fissate dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 7 - ESERCIZIO FINANZIARIO

L'esercizio finanziario decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Articolo 8 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'Associazione:
a)   l'Assemblea dei Soci Ordinari,
b)   il Consiglio di Amministrazione,
c)   il Presidente,
d)   il Collegio dei Revisori dei Conti.

E' prevista la nomina di cariche onorarie.

Il Consiglio di Amministrazione può stabilire il rimborso delle spese sostenute dai Consiglieri per lo svolgimento, previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, di attività per conto dell'Associazione.

Articolo 9 - ASSEMBLEA DEI SOCI ORDINARI

L'assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione con preavviso di almeno quindici giorni mediante invio a tutti i Soci Ordinari di lettera raccomandata, telefax o e-mail contenente l'indicazione degli argomenti da trattare.

L'assemblea dei Soci Ordinari si riunisce almeno due volte all'anno, entro il mese di aprile, per approvare il bilancio consuntivo, ed entro il mese di novembre per approvare il bilancio di previsione e determinare i contributi aggiuntivi proposti ai Soci Ordinari.

L'Assemblea dei Soci Ordinari ha inoltre il compito di provvedere alla nomina ove necessario delle cariche sociali, dei Revisori dei Conti determinandone il compenso, alle modifiche statutarie, alla messa in liquidazione e ad ogni altro argomento che il Consiglio di Amministrazione riterrà opportuno sottoporle.

L’assemblea dei Soci Ordinari è presieduta dal Presidente dell’Associazione; in caso di assenza o di impedimento del Presidente l’assemblea è presieduta dal Vice Presidente o, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, dalla persona designata dagli intervenuti.

Hanno diritto di partecipare all'assemblea tutti i Soci Ordinari che siano in regola con il pagamento della quota annuale deliberata dal Consiglio di Amministrazione.

E’ ammessa la possibilità che le riunioni dell'Assemblea si tengano per teleconferenza o videoconferenza a condizione che tutti i partecipanti siano identificati, che venga adeguatamente conservata agli atti dell’adunanza la prova di tale identificazione e che sia consentito a ciascun partecipante di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il segretario, quest’ultimo ove nominato.

Le deliberazioni dell'assemblea sono prese in prima convocazione con la presenza di almeno la metà dei Soci Ordinari e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

Per la delibera di modifiche allo statuto, di scioglimento dell'Associazione e per la devoluzione del patrimonio residuo è in ogni caso necessario il voto favorevole dei tre quarti dei Soci Ordinari.

Articolo 10 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è composto da:
-   il Presidente della Regione Piemonte, il quale ha la facoltà di farsi sostituire in modo permanente dall'Assessore competente per materia;
-    il Presidente della Provincia di Torino, il quale ha la facoltà di farsi sostituire in modo permanente dall'Assessore competente per materia;
-   il Sindaco della Città di Torino, il quale ha la facoltà di farsi sostituire in modo permanente dall'Assessore competente per materia;
-   un membro designato dalla Compagnia di San Paolo;
-   un membro designato dalla Fondazione CRT;
-   un membro designato dall'Automobile Club d'Italia;
-   un membro designato dalla Camera di Commercio, Industria, Agricoltura ed Artigianato di Torino;
-   un membro designato da FIAT S.p.A. fino a quando durerà il comodato all'Associazione della collezione FIAT di auto storiche;
-   il Coordinatore del Comitato dei Soci Tecnici.

L’Assemblea dei Soci Ordinari, in caso di ammissione di altri Soci Ordinari, può deliberare di modificare il numero dei Consiglieri di Amministrazione attribuendone uno per ciascuno dei nuovi Soci Ordinari.

Il Consiglio di Amministrazione dura in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili.

Ai membri del Consiglio di Amministrazione non spetta alcuna remunerazione, fatto salvo il diritto al rimborso delle spese sostenute nell'esercizio della carica.

In caso di morte o di dimissioni di un membro, il Consiglio di Amministrazione provvederà ad integrarsi mediante cooptazione degli aventi diritto o scegliendo la persona designata da chi aveva già designato il Consigliere venuto meno; il Consigliere cooptato resta in carica sino alla scadenza del Consiglio che lo ha cooptato.

Il Consiglio di Amministrazione, che può delegare parte dei propri poteri ad uno o più dei suoi membri, ha il compito di:
1)   gestire l'Associazione con tutti i poteri di ordinaria e di straordinaria amministrazione, nel rispetto delle previsioni del bilancio preventivo approvato dall'Assemblea;
2)   approvare i programmi di attività e la devoluzione delle somme a favore di specifiche attività;
3)   determinare le quote associative uguali per tutti i Soci Ordinari e proporre all'Assemblea i contributi aggiuntivi dovuti da ciascun Socio Ordinario;
4)   predisporre il bilancio preventivo per l'approvazione entro il mese di novembre di ogni anno;
5)   predisporre il bilancio consuntivo per l'approvazione entro il mese di aprile di ogni anno;
6)   deliberare in merito alle domande di ammissione di altri Soci Ordinari e dei Soci Tecnici;
7)   deliberare, a maggioranza di due terzi e con voto segreto, in merito all'esclusione dei soci per accertati motivi di incompatibilità, per aver contravvenuto alle norme ed agli obblighi del presente statuto o per altri motivi che comportino indegnità;
8)   nominare tra i suoi membri il Presidente ed un Vice Presidente;
9)   nominare un Direttore, determinandone durata in carica, emolumento e competenze, oltre a quelle di cui al successivo articolo 13;
10)   assumere, su proposta del Direttore, i provvedimenti necessari per la definizione e l'organizzazione della struttura operativa dell'Associazione, approvando i relativi regolamenti;
11)   deliberare in ordine alla assegnazione a terzi della gestione totale o parziale delle attività del Museo;
12)   deliberare su tutti gli argomenti che gli verranno sottoposti dal Presidente.

Le riunioni sono valide con la presenza della metà più uno dei componenti, compreso il Presidente.

Le deliberazioni si adottano a maggioranza dei presenti, salvo diversa previsione del presente statuto. In caso di parità prevale il voto del Presidente o, in sua assenza, di colui che presiede la riunione.

E’ ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio di Amministrazione si tengano per teleconferenza o videoconferenza a condizione che tutti i partecipanti siano identificati, che venga adeguatamente conservata agli atti dell’adunanza la prova di tale identificazione e che sia consentito a ciascun partecipante di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il segretario, quest’ultimo ove nominato.

Articolo 11 - PRESIDENTE

Il Presidente ha la rappresentanza dell'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione e, previa delibera del Consiglio di Amministrazione stesso, convoca e presiede l'Assemblea.

Il Presidente dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

Il Presidente sovrintende la gestione amministrativa ed economica dell'Associazione ed ha la responsabilità di far eseguire le deliberazioni adottate dall'Assemblea e dal Consiglio di Amministrazione assicurando lo svolgimento organico ed unitario dell'attività dell'Associazione.

Il Presidente può assumere qualsiasi provvedimento ordinario che abbia carattere d'urgenza, riferendone al Consiglio di Amministrazione nella prima riunione successiva.

Articolo 12 - VICE PRESIDENTE

Le funzioni del Presidente, in ogni caso di sua assenza od impedimento, sono esercitate dal Vice Presidente nominato dal Consiglio di Amministrazione tra i propri membri.

Il compimento di atti da parte del Vice Presidente comprova l'assenza e/o l'impedimento del Presidente.

Articolo 13 - DIRETTORE

Il Direttore è nominato dal Consiglio di Amministrazione che ne determina la durata in carica, la natura del rapporto contrattuale, l'emolumento e le attribuzioni.

Il Direttore è a capo della struttura operativa dell'Associazione ed è responsabile della sicurezza a' sensi di legge.

Il Direttore inoltre, sotto l'alta vigilanza del Presidente al quale deve rispondere del proprio operato:
a)   provvede all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
b)   predispone Regolamenti di funzionamento dell'Associazione;
c)   collabora nella predisposizione:
   -   del bilancio preventivo annuale nonché di documenti programmatici;
   -   del bilancio d'esercizio e della relazione sull'attività svolta;
d)   cura l'attività dell'Associazione;
e)   firma la corrispondenza corrente, previa apposita delega conferitagli dal Presidente;
f)   svolge ogni altra funzione affidatagli dal Consiglio di Amministrazione, nonché tutte le operazioni non riservate specificatamente ad altri organi.

Il Direttore ha diritto di assistere, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea.

Articolo 14 - COMITATO DEI SOCI TECNICI

Il Comitato dei Soci Tecnici è composto da un rappresentante per ciascuno dei Soci Tecnici, dura in carica per un triennio, ed ha il compito di sottoporre al Consiglio di Amministrazione proposte in ordine all'allestimento del Museo ed alle manifestazioni da organizzare, nonché fornire, ove richiesto, tutto il supporto tecnico e di consulenza che l'esperienza dei Soci Tecnici è in grado di assicurare.

Il Comitato dei Soci Tecnici esprime pareri consultivi, non vincolanti, su tutti gli argomenti che vengono sottoposti alla sua attenzione dal Consiglio di Amministrazione.

Il Comitato dei Soci Tecnici elegge nel proprio seno un Coordinatore che ne convoca e ne presiede le riunioni. Il Presidente dell'Associazione ed il Direttore hanno diritto di assistere, senza diritto di voto, alle riunioni del Comitato dei Soci Tecnici.

Il Coordinatore del Comitato dei Soci Tecnici è membro del Consiglio di Amministrazione.

Per l'operatività del Comitato dei Soci Tecnici si applicano per analogia le norme sopra previste per il Consiglio di Amministrazione.

Articolo 15 - REVISORI DEI CONTI

La gestione dell'Associazione è controllata da un Collegio di Revisori dei Conti costituito da tre membri scelti tra gli iscritti all'Albo dei Revisori Contabili e nominati ogni tre anni dall'Assemblea.

I Revisori devono accertare la regolare tenuta della contabilità dell'Associazione, redigere una relazione relativa ai bilanci annuali, accertare la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà sociale e procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.

I Revisori hanno diritto di partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione ed alle assemblee.

Ai membri del Collegio di Revisori dei Conti spetta il diritto al rimborso delle spese sostenuto nell'esercizio della carica.

Articolo 16 - RECESSO E DIRITTI DEI SOCI AL PATRIMONIO SOCIALE

Ciascun Socio può rinunciare in qualsiasi momento alla propria posizione di associato presentando una comunicazione scritta da inviare al Consiglio di Amministrazione prima dell'approvazione del bilancio preventivo relativo all'esercizio successivo a quello in corso.

Il Socio, sia Ordinario che Tecnico, che abbia comunicato il proprio recesso cessa di far parte dell'Associazione a far tempo dal 31 dicembre dell'anno in cui ha comunicato il recesso e resta comunque obbligato a corrispondere la quota dell'anno in corso, a versare tutti i contributi e ad effettuare tutte le prestazioni che si è impegnato ad eseguire nell'anno in cui comunica il recesso.

Al Socio, sia Ordinario che Tecnico, che cessi per qualsiasi motivo di far parte dell'Associazione non spetta alcun diritto al patrimonio sociale.

E' vietata la distribuzione ai Soci, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione.

Articolo 16 bis - INFORMATIVA

I progetti di bilancio preventivo e di bilancio consuntivo, prima dell'espressione dell'avviso sugli stessi da parte dell'Assemblea dei Soci Ordinari, nonché la versione finale del bilancio preventivo e consuntivo, così come approvata dal Consiglio di Amministrazione, saranno inviati a tutti i soggetti contributori.

Il Presidente trasmette ai soci ordinari i documenti di volta in volta richiesti dai consiglieri di amministrazione da essi nominati, relativamente a qualsiasi iniziativa e/o procedura dell'Associazione.

Articolo 17 - SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

In caso di scioglimento l'assemblea designa uno o più liquidatori determinandone i poteri.

Il netto risultante dalla liquidazione sarà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe con fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 18 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Le eventuali controversie che sorgessero fra i Soci o fra l'Associazione ed i Soci, anche se promosse da amministratori e Revisori, ovvero nei loro confronti, che abbiano per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto associativo, saranno decise da un Collegio arbitrale composto di tre membri tutti nominati dal Presidente del Tribunale di Torino su richiesta della parte più diligente. I tre arbitri così nominati eleggeranno a maggioranza, al proprio interno, il Presidente del Collegio arbitrale.

Il Collegio arbitrale deciderà a maggioranza entro novanta giorni dalla costituzione, in modo irrevocabile e vincolante per le parti, in via irrituale, ex bono et equo, senza formalità di procedura e stabilendo chi deve farsi carico del costo dell’arbitrato.

Si applicano comunque, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al D.Lgs. 17 gennaio 2003 n. 5.

Non possono essere rimesse alla decisione arbitrale le controversie nelle quali la legge prevede l’intervento obbligatorio del Pubblico Ministero.

Articolo 19 - NORME FINALI

Per quanto non previsto dal presente statuto si richiamano i principi generali di diritto e le norme del Codice Civile in materia.

Articolo 20 - NORMA TRANSITORIA

L'approvazione del presente statuto comporta la decadenza da Soci Ordinari dei soci non elencati al precedente articolo 5.

Il Consiglio di Amministrazione in carica al momento dell'adozione del presente statuto rimane in carica, per la sola gestione ordinaria, solo fino alla prima assemblea successiva alla approvazione del presente statuto da parte della Regione Piemonte.

Detta assemblea ,che dovrà comunque essere convocata entro quattro mesi dall'adozione del presente statuto.

La composizione del Consiglio di Amministrazione di cui all'articolo 10 del presente statuto è subordinata al fatto che gli aventi diritto alla rappresentanza in Consiglio siano divenuti soci dell'Associazione. In caso contrario, il Consiglio sarà composto unicamente dai Consiglieri designati dagli Enti e Società già divenuti soci e verrà poi ampliato in ragione delle successive adesioni e designazioni.

Visto per inserzione e deposito.

Torino, lì _____