Divisione Gestione e Valorizzazione Patrimonio Immobiliare
Settore Vendite e Acquisti Immobili,
Gestione Risorse Interne, Informatica


n. ord. 185
2003 10226/008

CITTÀ DI  TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 15 DICEMBRE 2003

(proposta dalla G.C. 25 novembre 2003)

OGGETTO: IMMOBILI SITI IN VIA BOLOGNA N. 148 ANGOLO VIA PAGANINI IN CONCESSIONE ALL`ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DEL PIEMONTE, LIGURIA E VALLE D`AOSTA CORRETTA TRASCRIZIONE DEI TITOLI - RIDEFINIZIONE DEI RAPPORTI PATRIMONIALI APPROVAZIONE - IMPORTO EURO 645.571,00.

Proposta dell'Assessore Peveraro.

Con atto a rogito notaio Costa del 26 maggio 1914 la Città concesse a titolo gratuito alla "Stazione Sperimentale per la lotta contro le malattie infettive del bestiame" (ora Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle D’Aosta) un appezzamento di terreno sito in via Bologna 148 angolo via Paganini della superficie di mq. 5.195 circa. Tale concessione venne effettuata senza previsione di durata, allo scopo precipuo che sul terreno predetto venisse costruita la sede dell’Istituto e a tal fine il contratto venne sottoposto a espressa condizione risolutiva. Il rapporto nascente da tale atto, letto alla luce della giurisprudenza della Cassazione civile, si configura come "concessione ad aedificandum": la clausola con la quale l’Istituto si obbligava ad edificare sull’area la propria sede vale, infatti, come intenzione della Città di riconoscere all’Istituto il diritto di costruire, ancorché contenuto in un negozio atipico ad effetti meramente obbligatori.
Per tale ragione, è del tutto evidente come sin dall’origine l’oggetto della concessione/contratto consistesse nell’attribuzione all’Istituto di un diritto di superficie a titolo gratuito. Viene, peraltro, in rilievo come, presso la competente Conservatoria dei Registri Immobiliari, sia tuttora trascritto un titolo non rispondente appieno ai contenuti contrattuali, nulla disponendo la relativa trascrizione in merito ai titoli civilistici relativamente agli immobili predetti.
Con atto a rogito Gay del 25 ottobre 1930 la Città concesse in uso per la durata di 29 anni al medesimo Istituto un altro appezzamento di terreno della superficie di mq. 1.100 adiacente al precedente e sito all’angolo tra le vie Bologna e Ristori, allo scopo di consentire all’Istituto la costruzione di un nuovo reparto.
Con successive deliberazioni del 17 giugno 1938 e 28 agosto 1943, a fronte delle crescenti esigenze dell’Ente, motivate anche dall’assolvimento di servizi di carattere obbligatorio prestati dallo stesso, vennero concesse in uso ulteriori aree contermini alle precedenti e tutte da destinarsi a sede degli impianti zooprofilattici.
Poiché le ultime tre concessioni menzionate venivano a scadere contemporaneamente l’11 dicembre 1959, al fine di permettere l’efficiente funzionamento dell’Istituto, con atto a rogito Giletti del 15 dicembre 1959 venne approvata una nuova concessione della durata di venticinque anni, e cioè sino all’11 novembre 1984, dei terreni municipali della superficie di circa mq. 10.265 oggetto delle precedenti concessioni in scadenza.
I nuovi accordi tra le parti sottoscritti prevedevano non solo che la concessione potesse essere revocata qualora fosse venuto a cessare o modificarsi lo scopo dell’Istituto, ma anche l’obbligo per il concessionario di restituire alla Città, al termine del contratto, i terreni liberi e sgombri da qualsiasi manufatto.
Da ultimo, la concessione è stata rinnovata con atto a rogito Di Stilo del 28 luglio 1986 e con scrittura privata in data 23 gennaio 2001, con la pattuizione che riserva alla Città di divenire proprietaria, alla scadenza, delle opere eventualmente realizzate dal concessionario, senza che sia a quest’ultimo dovuto alcun compenso o indennità di sorta previsti dall’art. 936 cod. civ. In termini giuridici, tale pattuizione corrisponde alla fattispecie civilistica dell’accessione di cui all’art. 934 cod. civ. che consente di considerare le costruzioni acquisite ipso iure in proprietà della Città.
Recentemente l’Istituto Zooprofilattico, che giuridicamente si configura quale Ente sanitario dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, così denominato con Legge Regionale 15 giugno 1979 n. 29 (legge che ne disciplina l’organizzazione e la gestione in attuazione della Legge 23 dicembre 1975 n. 745), ha richiesto di meglio definire, ai sensi del codice civile, i titoli inerenti gli immobili di cui sopra e di acquisire, con le modalità propriamente civilistiche, per la durata di novantanove anni, i terreni di cui è concessionario.
Le aree, aventi rispettivamente un’estensione di mq. 5.195 e di mq. 5.316 e contraddistinte con le lettere "A" e "B" nell’unita planimetria (all. 1), hanno destinazione urbanistica "Aree per servizi pubblici S – Istruzione universitaria". Nel rispetto di tale destinazione risulta consono, anche in ottemperanza al disposto dell’art. 19 delle N.U.E.A., il riconoscimento del diritto di superficie ex art. 952 primo e secondo comma cod. civ., che rappresenta la traslazione in termini di diritto reale, dei rapporti attualmente in essere. A tenore, infatti, del predetto art.19, l’intervento sulle aree a servizi è riservato in via principale alla Pubblica Amministrazione o agli Enti istituzionalmente competenti, ove per Enti istituzionalmente competenti si intendono soggetti a cui sia demandata in via istituzionale la realizzazione di opere di interesse generale (cfr. Consiglio di Stato, V, 6/12/1999 n. 2061; Consiglio di Stato, V, 7 settembre 1995 n. 1280), come, appunto, l’Istituto de quo.
Occorre precisare che su entrambe le aree in oggetto sono stati edificati in epoche diverse fabbricati, uffici e magazzini, che, nel corso degli anni hanno subito vari adeguamenti in funzione delle esigenze dell’Istituto.
In ordine ai fabbricati eretti sul terreno individuato in planimetria con la lettera "A" la concessione perfezionata nel 1914 venne effettuata a titolo gratuito - come sopra precisato - al solo scopo di consentire la realizzazione della sede dell’Istituto e pertanto si è trattato sinora, in senso concreto e civilistico, di diritto di superficie, fondato sull’esistenza di un titolo negoziale contenente l’assenso della Città proprietaria del suolo ad una concessione ad aedificandum, sia pure di natura obbligatoria. Per tale area, quindi, si tratta di variare il titolo, senza modificarne le condizioni, salva quella della durata.
Per quanto attiene, invece ai fabbricati edificati sui terreni individuati in planimetria con la lettera "B" la clausola contrattuale sopra menzionata afferente l’obbligo di restituzione dei terreni liberi e sgombri, unitamente a quella che facoltizza la Città, alla scadenza, a ritenere le opere realizzate senza corrispettivo, vale a confermare l’applicazione del principio "superficies solo cedit" di cui all’art. 934 cod. civ..
Pertanto, al fine di regolarizzare giuridicamente la situazione proprietaria degli impianti predetti ed altresì per aggiornare il rapporto con l’Istituto, che si configura ormai vetusto e tale da non consentire una prospettiva di sviluppo all’Istituto stesso, si ritiene quindi di addivenire, per concorde volontà delle parti, al riconoscimento del diritto di superficie - inteso anche quale riconoscimento della proprietà superficiaria sui fabbricati esistenti - degli immobili contrassegnati con la lettera "A". Per gli immobili di cui alla lettera "B", preso atto della volontà delle parti di riconoscere alla Città l’acquisizione per accessione degli stessi, si ritiene di riqualificare il titolo con riconoscimento, a favore dell’Istituto Zooprofilattico, del diritto reale ex 952 primo e secondo comma e di prevederne la durata per novantanove anni dalla stipulazione del relativo atto notarile.
In tal modo, la formalizzazione degli accordi consentirà di parificare, per ovvie ragioni di omogeneità, la situazione giuridica e temporale dell’intero compendio individuato con perimetro nero e con le lettere "A" e "B" nell’unita planimetria (all. 1), apponendo altresì un termine finale alla concessione risalente al 1914 (che attualmente si configura senza limite di durata), alla scadenza del quale l’intero compendio stesso ritornerà in proprietà alla Città con tutte le innovazioni, nuove costruzioni ed addizioni, senza che nulla sia dovuto dalla Città medesima.
Il Settore Estimo e Logistica del Patrimonio Comunale ha provveduto ad effettuare, congiuntamente con il Dipartimento Casa-Città del Politecnico e nell’ambito della convenzione in atto con lo stesso, la valutazione della parte di immobili costituenti lotto "B" (attesa l’originale gratuità del lotto "A") inerente la nuova qualificazione del diritto per la durata novantanovennale, pari ad Euro 645.571,00 che l’Istituto ha dichiarato di accettare.
Il complesso immobiliare oggetto del presente provvedimento viene trasferito nella sua attuale consistenza con le modalità e alle condizioni stabilite in dispositivo e nell’allegato schema di convenzione (all. 2).
Per quanto attiene alle aree contraddistinte in planimetria con le lettere "C" e "D", attualmente utilizzate a parcheggio, la destinazione di P.R.G. non pare compatibile, per evidenti ragioni di opportunità, attesa la possibile utilizzazione diretta della Città per opere viarie e di urbanizzazione, con la sussistenza di diritti reali. Attesa, peraltro, la vicinanza di tali terreni con quelli sui quali insiste la sede dell’Istituto e quindi l’utilità che gli stessi rivestono a servizio dell’attività svolta, si profila l’opportunità di instaurare un nuovo rapporto concessorio di durata ventennale, per il conseguimento di un duplice vantaggio: da un lato, garantire alla Città la possibilità di revoca "ad nutum" insita nella fattispecie concessoria, per il caso in cui occorresse riacquisirne la detenzione diretta; dall’altro consentire all’Istituto di avviare una risistemazione delle aree a parcheggio utile tanto all’Istituto stesso, quanto alla Città che potrà fruire delle migliorie apportate dal concessionario. La concessione ventennale sarà, pertanto, oggetto di separato provvedimento.
Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;
Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
favorevole sulla regolarità contabile;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

per le motivazioni espresse in premessa, di approvare le modificazioni dei rapporti in essere con l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle D’Aosta – Ente Sanitario di Diritto Pubblico – con sede in Torino, via Bologna n. 148, codice fiscale 00470420019, sul compendio immobiliare sito in Torino, via Bologna 148 tra le vie Bologna, Paganini e Ristori, costituito da terreni con soprastanti fabbricati ad uso ricerca, laboratori, uffici e magazzini ed indicato con perimetro nero e con le lettere "A" "B", "C" e "D" nell’unita planimetria (all. 1 - n.                        ), come segue:
1) risoluzione anticipata consensuale dei contratti attualmente in essere, che, previo riconoscimento da parte dell’Istituto dell’avvenuta accessione ordinaria in capo alla Città per i fabbricati edificati nel tempo dall’Istituto stesso, vengono sostituiti con la nuova regolamentazione contrattuale di cui infra;
2) relativamente al lotto "A": riqualificazione giuridica del titolo ai sensi dell’art. 952 primo e secondo comma, alle medesime condizioni patrimoniali previste nel titolo originario (atto a rogito Costa del 26 maggio 1914) prevedendone la durata per novantanove anni;
3) relativamente al lotto "B": riqualificazione del titolo ai sensi dell’art. 952 primo e secondo comma cod. civ. prevedendone la durata per novantanove anni. Attesa la diversa previsione patrimoniale del contratto in essere in ordine alla corresponsione di un canone (onerosità della concessione) e vista la durata del nuovo contratto, il corrispettivo da corrispondere alla Città ammonta ad Euro 645.571,00, che verrà versato dall’Istituto in sede di formalizzazione dell’atto notarile;
4) di approvare l’unito schema di atto da stipularsi con il predetto Istituto (all. 2 - n.                       );
5) di demandare a separato provvedimento la regolamentazione del rapporto concessorio per una durata ventennale afferente le aree contraddistinte in planimetria con le lettere "C" e "D", attualmente utilizzate a parcheggio;
6) di demandare alla Giunta Comunale o ai Dirigenti, nell’ambito delle rispettive competenze, l’assunzione di tutti i provvedimenti esecutivi che si renderanno necessari, anche in relazione agli adempimenti contabili afferenti l’accertamento dell’entrata, autorizzandoli fin d’ora ad apportare quelle modifiche ritenute necessarie e/o opportune di carattere tecnico e formale, comunque dirette ad una migliore redazione dell’atto. Resta inteso che le operazioni catastali finalizzate all’esatta individuazione degli immobili trasferiti, che dovessero rendersi necessarie per la stipulazione dell’atto, come pure le spese di quest’ultimo, saranno a carico dell’Istituto acquirente, che dovrà altresì provvedere all’eventuale regolarizzazione dei canoni pregressi;
7) di dichiarare, attesa l’urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.