S. C. Gioventù Periferie Cooperazione Internazionale
Settore Cooperazione Internazionale e Pace

   n. ord. 13
2003 10223/050

CITTÀ DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 23 FEBBRAIO 2004

(proposta dalla G.C. 2 dicembre 2003)

Testo coordinato ai sensi dell'art. 44 comma 2 del Regolamento del Consiglio Comunale

OGGETTO: ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE "AGENZIA DI COOPERAZIONE DEGLI ENTI LOCALI". APPROVAZIONE DELL'ATTO COSTITUTIVO E DELLO STATUTO. EURO 5.000,00.

Proposta del Vicesindaco Calgaro.

È ormai riconosciuta in ambito internazionale, nel quadro delle strategie più idonee di lotta alla povertà, la rilevanza acquisita dall’azione di cooperazione allo sviluppo attuata in forma di partenariato fra soggetti omologhi delle Amministrazioni locali e della società civile organizzata dei paesi del Nord e del Sud del mondo. È del 1985, infatti, la "Charte Européenne de l’Autonomie Locale" elaborata dal Consiglio d’Europa nella quale veniva sancito il diritto delle collettività locali (democraticamente elette) di un paese a cooperare tra loro e con collettività omologhe di altri paesi, mentre data dal 1989 l’inserimento formale dei concetti di cooperazione decentrata nell’attività dell’Unione europea (IV Convenzione di Lomé) che arriveranno a formalizzarsi nel regolamento del 1998 (regolamento (CE) n. 1659/98 del Consiglio del 17 luglio 1998). Fin dal 1987 - con apposita previsione normativa nell’ambito della vigente "Nuova disciplina della cooperazione dell’Italia con i paesi in via di sviluppo" (Legge n. 49 del 26 febbraio 1987, art. 2, commi 4 e 5) e nel relativo Regolamento di esecuzione (D.P.R. n. 177 del 12 aprile 1988, art. 7) - il nostro paese ha formalmente riconosciuto alle Autonomie locali italiane (Regioni, Province autonome ed Enti locali) un ruolo propositivo e attuativo nell’azione di cooperazione allo sviluppo governativa disciplinandone, altresì, la facoltà di iniziativa e le modalità di collaborazione con le strutture ministeriali.
La quasi totalità delle Regioni ed entrambe le Province autonome italiane, a seguito dell’entrata in vigore della Legge n. 49/1987 e dell’accelerazione impressa negli ultimi anni al processo di integrazione europea, ha avvertito l’esigenza di dotarsi di una propria normativa in materia di cooperazione allo sviluppo. La Regione Piemonte ha partecipato a questo processo con L.R. 67/1995 "Interventi regionali per la promozione della cultura e dell’educazione di pace per la cooperazione e la solidarietà internazionale". La capacità delle Autonomie locali di rapportarsi in forma diretta con le problematiche delle realtà locali dei Pvs apportando anche il "know-how" di tutte le entità economiche, sociali, culturali e scientifiche del proprio territorio, costituisce dunque elemento di particolare interesse per la cooperazione centrale e per quella europea che, per la loro natura intergovernativa e sovranazionale sono meno idonee all’instaurazione di tale rapporto. Nel quadro di questo indirizzo politico europeo, nazionale e regionale, si inserisce la politica di cooperazione decentrata intrapresa dalla municipalità di Torino, rafforzata da questa Giunta con un ampliato impegno politico e finanziario nel rispetto delle seguenti mozioni del Consiglio Comunale: mozione n. 44 del 3 dicembre 2001 su "Cooperazione internazionale" (mecc. 2001 09070/002); mozione n. 23 del 20 maggio 2002 su "Cooperazione internazionale e pari opportunità" (mecc. 2002 03546/002); mozione n. 8 del 10 febbraio 2003 su "Cooperazione internazionale, azioni di opportunità e bilancio previsionale e programmatico 2003" (mecc. 2003 00802/002). In questo quadro si accoglie la definizione di "cooperazione decentrata" adottata dal Ministero Affari Esteri (Linee di indirizzo e modalità attuative sulla cooperazione decentrata allo sviluppo della Direzione Generale per la Cooperazione allo sviluppo) mutuata parzialmente dalla definizione adottata dall’Unione europea:
"L’azione di cooperazione allo sviluppo svolta dalle Autonomie locali italiane, singolarmente o in consorzio fra loro, anche con il concorso delle espressioni della società civile organizzata del territorio di relativa competenza amministrativa, attuata in rapporto di partenariato prioritariamente con omologhe istituzioni dei Pvs favorendo la partecipazione attiva delle diverse componenti rappresentative della società civile dei paesi partner nel processo decisionale finalizzato allo sviluppo sostenibile del loro territorio".
Il Comune di Torino ha una lunga tradizione di collaborazione interistituzionale sui temi della cooperazione internazionale: basti ricordare l'adesione al COCOPA (Coordinamento Comuni per la Pace) e le numerose occasioni di collaborazione con Regione, Provincia, Università, Politecnico, Organismi delle Nazioni Unite e Aziende Municipalizzate. Da questa esperienza emerge con chiarezza che le collaborazioni continuative e coordinate sono più efficaci ed efficienti di quelle occasionali. L'esperienza dei "tavoli - città" quale strumento preferenziale di coordinamento cittadino tra i vari soggetti della cooperazione internazionale per la promozione di progettualità condivise, sottolineano ancor di più questa realtà. Si considera pertanto necessario dar vita a uno strumento di lavoro in grado di sostenere la partecipazione comune alle azioni di cooperazione decentrata provenienti dai più diversi livelli istituzionali. Per queste ragioni, s'intende aderire alla proposta della Provincia di Torino (cfr. proposta di deliberazione prot. 281360/2003 acclarata con ns. prot. 6549 IX-10 -18 del 24 novembre 2003 - all. 1) circa la costituzione di un Associazione senza scopo di lucro per svolgere attività di pubblica utilità nel settore della cooperazione internazionale decentrata, denominata "Agenzia di Cooperazione degli Enti Locali" promossa dalla Provincia di Torino, i cui schemi di Atto costitutivo e di Statuto sono allegati (all. 2).
Tale Associazione dovrà operare per i seguenti obiettivi:
a) partenariato tra gli enti aderenti e le Amministrazioni locali di altri Paesi, in particolare di quelli in via di sviluppo ed emergenti;
b) supportare le azioni di internazionalizzazione degli enti associati nonché le relazioni tra i soggetti della società civile e produttiva locale e le culture e le economie dei paesi partner;
c) fornire servizi di messa a punto di progetti di cooperazione che in ordine alle competenze degli enti aderenti, favoriscano il rafforzamento istituzionale degli enti locali e delle amministrazioni decentrate partner e il partenariato pubblico privato nelle azioni di supporto allo sviluppo locale;
d) ricercare presso i competenti enti nazionali, europei e del sistema internazionale i cofinanziamenti necessari alla realizzazione di progetti di cooperazione nei settori sopra indicati;
e) fornire servizi per la realizzazione dei progetti di cooperazione degli enti associati e gestirne su loro mandato le azioni previste.
L'Associazione sarà dotata per il raggiungimento delle predette finalità di entrate costituite da quote associative, da eventuali donazioni, elargizioni, finanziamenti (art. 4 Statuto). L'associazione sarà dotata dai seguenti organi: Assemblea dei soci, Consiglio di Amministrazione, Presidente, Vicepresidente ed il Collegio dei Revisori dei Conti (artt. 7 e ss. Statuto).
Preso atto della significativa importanza dello strumento, delle attività e degli obiettivi, ritenuto che per la fondazione occorre dotare l'Associazione di 20.000 Euro, di cui 15.000 a carico della Provincia e 5.000 a carico della Città di Torino, si ritiene opportuno aderire all'iniziativa in qualità di soci fondatori dell'Agenzia.
Ogni proposta di modifica dello Statuto o di scioglimento dell'Agenzia deve essere subordinata alla previa approvazione del Consiglio Comunale.
Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il Regolamento di Contabilità;
Dato atto che i pareri di cui all’art. 49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
favorevole sulla regolarità contabile;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

1) di approvare, per le ragioni e le finalità espresse in premessa, l'adesione, in qualità di socio fondatore all'Agenzia di Cooperazione degli Enti Locali promossa dalla Provincia di Torino (all. 1 - n. );
2) di approvarne gli schemi di atto costitutivo e di statuto (all. 2 - n. ) che formano parte integrante del predetto atto;
3) di dare atto che il Sindaco di Torino o un suo delegato provvederanno a stipulare l'atto e a nominare i rappresentanti nel Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 11 dello Statuto, nelle more dell'espletamento delle procedure per addivenire alle nomine così come previsto dai vigenti regolamenti comunali;
3 bis) di dare atto che ogni proposta di modifica dello Statuto e di scioglimento dell'Agenzia sarà sottoposta alla preventiva approvazione del Consiglio Comunale;
3 ter) di dare atto che lo Statuto allegato è conforme a quanto previsto dagli articoli 28 comma 3 e 42 comma 10 dello Statuto della Città di Torino;
3 quater) di dare mandato al rappresentante della Città di Torino all'interno dell'Agenzia di proporre, nella prima Assemblea utile, la redazione di un regolamento interno dell'Associazione che tenga conto della succitata normativa statutaria della Città;
4) di approvare una quota associativa pari a 5.000 Euro all'Agenzia di cooperazione degli Enti Locali;
5) di demandare a successiva determinazione dirigenziale l'impegno di spesa di Euro 5.000,00;
6) di dichiarare, attesa l’urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.


ALLEGATO "A"

REPERTORIO numero
ATTI numero

REPUBBLICA ITALIANA
ATTO DI COSTITUZIONE
DELL'ASSOCIAZIONE
"AGENZIA DI COOPERAZIONE DEGLI ENTI LOCALI"

Il                                                          duemilatrè.
                                                                                      ( - -2003)

In Torino,

Avanti me dottor
notaio in Torino, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Torino e Pinerolo,
senza l'assistenza dei testimoni per espressa rinuncia fattane dai comparenti fra loro d'accordo e col mio consenso a mente di legge;

sono personalmente comparsi i signori:

=

domiciliato per la carica in Torino, via Maria Vittoria n. 12,

il quale interviene nel presente atto non in proprio, ma nella sua qualità di
e legale rappresentante della "PROVINCIA DI TORINO", con sede in Torino, via Maria Vittoria n. 12, codice fiscale 01907990012,
con i poteri per quanto infra in forza di deliberazione del Consiglio Provinciale di Torino in data
verbale numero
che, in copia certificata conforme all'originale, allego al presente atto sotto la lettera "A", omessane la lettura per dispensa avuta dai comparenti;

=

domiciliato per la carica in Torino, piazza Palazzo di Città n. 1,

il quale interviene nel presente atto non in proprio, ma nella sua qualità di
e legale rappresentante della "CITTA' DI TORINO", con sede in Torino, piazza Palazzo di Città n. 1, codice fiscale 00514490010,
con i poteri per quanto infra in forza di deliberazione del Consiglio Comunale in data
numero
il cui verbale, in copia certificata conforme all'originale, allego al presente atto sotto la lettera "B", omessane la lettura per dispensa avuta dai comparenti;
detti comparenti, della cui identità personale io notaio sono certo, con il presente atto, nel nome di chi sopra,

convengono e stipulano quanto segue:

- I -

Fra la "PROVINCIA DI TORINO" ed la "CITTA' DI TORINO" viene costituita un'Associazione denominata

"Agenzia di Cooperazione degli Enti Locali".

- II -

L'Associazione ha sede legale in Torino, ...................................

- III -

L'Associazione non ha scopo di lucro e svolge attività di pubblica utilità nel settore della cooperazione internazionale decentrata.
A tal fine, gli obiettivi assegnati all'Associazione sono:
a) supportare le attività di promozione delle relazioni e degli accordi di parternariato tra gli enti aderenti e le amministrazioni locali di altri Paesi, in particolare di quelli in via di sviluppo ed emergenti;
b) supportare le azioni di internazionalizzazione degli enti associati nonché le relazioni tra i soggetti della società civile e produttiva locale e le culture e le economie dei paesi partner;
c) fornire servizi di messa a punto di progetti di cooperazione che in ordine alle competenze degli enti aderenti, favoriscano il rafforzamento istituzionale degli enti locali e delle amministrazioni decentrate partner e il parternariato pubblico privato nelle azioni di supporto allo sviluppo locale;
d) ricercare presso i competenti enti nazionali, europei e del sistema internazionale i cofinanziamenti necessari alla realizzazione di progetti di cooperazione nei settori sopra indicati;
e) fornire servizi per la realizzazione dei progetti di cooperazione degli enti associati e gestirne su loro mandato le azioni previste;
L'Associazione potrà svolgere tutte le attività connesse ai propri scopi istituzionali, nonché tutte le attività accessorie per natura a quelle statutarie, in quanto ad esse integrative, purché nei limiti consentiti dalla legge.
L'Associazione potrà inoltre partecipare ad altri enti o società, costituiti o costituendi, aventi finalità analoghe alla propria.
Sarà invece precluso all'Associazione di svolgere attività non collegate direttamente o indirettamente a progetti di cooperazione internazionale o comunque a quanto indicato nelle finalità sopra espresse.

- IV -

L'Associazione ha durata illimitata e potrà essere sciolta con le modalità di cui all'articolo 20 dello statuto.

- V -

Il patrimonio dell'Associazione é costituito:

a) dal fondo comune iniziale, formato dalle somme di denaro, dai beni mobili e immobili, dai crediti e diritti conferiti dai soci al momento della costituzione o dell'adesione, con esplicita destinazione al patrimonio;
b) dai conferimenti in conto capitale per lo sviluppo delle attività sociali e per il sostegno degli investimenti;
c) dai redditi derivanti dal patrimonio stesso e che potranno essere destinati ad incremento patrimoniale;
d) da eventuali lasciti, donazioni, oblazioni, erogazioni liberali che siano esplicitamente destinati al patrimonio.
Le entrate sono costituite:
e) dalle quote associative annuali dei soci;
f) da eventuali donazioni mobiliari o immobiliari, elargizioni, erogazioni e lasciti ereditari che l'Associazione potrà accettare nel rispetto delle norme di legge e secondo le determinazioni del Consiglio di Amministrazione;
g) dagli introiti realizzati nello svolgimento delle attività istituzionali;
h) da erogazioni, elargizioni, finanziamenti e contributi da parte di enti pubblici e privati.
All'Associazione é fatto divieto di distribuire ai soci anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitali, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni non lucrative, di utilità sociale che, per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima e unitaria struttura.

- VI -

La "PROVINCIA DI TORINO" e la "CITTA' DI TORINO" si impegnano ed obbligano a versare ciascuna la somma di Euro .............................
sul conto corrente che l'Associazione dovrà aprire entro ...................... giorni da oggi presso una Banca cittadina.

- VII -

L'esercizio finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno; il primo esercizio si chiude al 31 dicembre ...........

- VIII -

L'Associazione è regolata dalle norme contenute nello statuto che, predisposto dalle parti, composto di ventuno articoli e steso su pagine ............................ circa di ............................ fogli, viene da me notaio allegato al presente atto sotto la lettera " ", previa sottoscrizione dei comparenti e di me notaio ed omessane la lettura per dispensa avuta dai comparenti.

- IX -

Ai sensi dell'articolo 11 dello statuto, l'Associazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto di ........................ membri che dureranno in carica un anno.
Vengono nominati Consiglieri di Amministrazione i signori:
..........................
Al signor ....................................... viene attribuita la qualifica di Presidente del Consiglio di Amministrazione ed al signor ............................ la qualifica di Vice Presidente.

- X -

A' sensi dell'articolo 16 dello statuto, i comparenti dichiarano che il Collegio dei Revisori dei Conti verrà nominato dall'assemblea entro tre mesi dalla data odierna.

- XI -

Il sopracomparso signor .............................. in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione, viene autorizzato ad apportare al presente atto costitutivo ed all'allegato statuto tutte quelle soppressioni, modificazioni ed aggiunte che venissero richieste dalle competenti Autorità Amministrative per concedere il riconoscimento della personalità giuridica, se e quando verrà richiesta.

- XII -

Le spese, imposte e tasse inerenti e conseguenti al presente atto sono a carico dell'Associazione.
Richiesto io notaio ricevo questo atto da me redatto e scritto in parte da me, in parte da persone di mia fiducia ed in parte dattiloscritto da persona pure di mia fiducia su pagine
quale atto leggo ai comparenti che approvandolo e confermandolo, meco notaio, lo sottoscrivono.

ALLEGATO "B"

STATUTO
BOZZA (30/10/2003)
AGENZIA DI COOPERAZIONE DEGLI ENTI LOCALI

1) DENOMINAZIONE
E' costituita un'Associazione denominata

Agenzia di Cooperazione degli Enti Locali

2) SEDE
L'Associazione ha sede legale in Torino.
Con deliberazione del Consiglio di Amministrazione possono essere istituite e soppresse altre sedi operative.

3) SCOPO
L'Associazione non ha scopo di lucro e svolge attività di pubblica utilità nel settore della cooperazione internazionale decentrata.
A tal fine, gli obiettivi assegnati all'Associazione sono:
a) supportare le attività di promozione delle relazioni e degli accordi di parternariato tra gli enti aderenti e le amministrazioni locali di altri Paesi, in particolare di quelli in via di sviluppo ed emergenti;
b) supportare le azioni di internazionalizzazione degli enti associati nonché le relazioni tra i soggetti della società civile e produttiva locale e le culture e le economie dei paesi partner;
c) fornire servizi di messa a punto di progetti di cooperazione che in ordine alle competenze degli enti aderenti, favoriscano il rafforzamento istituzionale degli enti locali e delle amministrazioni decentrate partner e il parternariato pubblico privato nelle azioni di supporto allo sviluppo locale;
d) ricercare presso i competenti enti nazionali, europei e del sistema internazionale i cofinanziamenti necessari alla realizzazione di progetti di cooperazione nei settori sopra indicati;
e) fornire servizi per la realizzazione dei progetti di cooperazione degli enti associati e gestirne su loro mandato le azioni previste;
L'Associazione potrà svolgere tutte le attività connesse ai propri scopi istituzionali, nonché tutte le attività accessorie per natura a quelle statutarie, in quanto ad esse integrative, purché nei limiti consentiti dalla legge.
L'Associazione potrà inoltre partecipare ad altri enti o società, costituiti o costituendi, aventi finalità analoghe alla propria.
Sarà invece precluso all'Associazione di svolgere attività non collegate direttamente o indirettamente a progetti di cooperazione internazionale o comunque a quanto indicato nelle finalità sopra espresse.

4) LE RISORSE DELL'ASSOCIAZIONE
Il patrimonio dell'Associazione é costituito:
a) dal fondo comune iniziale, formato dalle somme di denaro, dai beni mobili e immobili, dai crediti e diritti conferiti dai soci al momento della costituzione o dell'adesione, con esplicita destinazione al patrimonio;
b) dai conferimenti in conto capitale per lo sviluppo delle attività sociali e per il sostegno degli investimenti;
c) dai redditi derivanti dal patrimonio stesso e che potranno essere destinati ad incremento patrimoniale;
d) da eventuali lasciti, donazioni, oblazioni, erogazioni liberali che siano esplicitamente destinati al patrimonio.
Le entrate sono costituite:
e) dalle quote associative annuali dei soci;
f) da eventuali donazioni mobiliari o immobiliari, elargizioni, erogazioni e lasciti ereditari che l'Associazione potrà accettare nel rispetto delle norme di legge e secondo le determinazioni del Consiglio di Amministrazione;
g) dagli introiti realizzati nello svolgimento delle attività istituzionali;
h) da erogazioni, elargizioni, finanziamenti e contributi da parte di enti pubblici e privati.
All'Associazione é fatto divieto di distribuire ai soci anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitali, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni non lucrative, di utilità sociale che, per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima e unitaria struttura.

5) I SOCI
Possono aderire all'Associazione in qualità di membro effettivo:
a. Enti Locali e loro associazioni e consorzi;
b. Enti di alta formazione quali, a titolo esemplificativo, Università e Politecnici;
c. Altri enti o società a prevalente partecipazione pubblica operanti nei settori dei servizi di pubblico interesse;
d. Altri enti ed associazioni senza finalità lucrative i cui statuti siano coerenti con gli obiettivi statutari dell'Associazione.
Ciascun socio membro effettivo deve sottoscrivere il versamento di almeno una quota associativa annuale entro i termini e con le modalità stabilite a norma del presente Statuto.
Ciascun socio in regola con i versamenti delle quote associative annuali ha diritto a prendere parte all'Assemblea e di esprimere il proprio voto, ha diritto di impugnare le delibere assembleari, di prendere visione dei relativi verbali, di esaminare i documenti contabili dell'Associazione, di denunciare le irregolarità nella gestione dell'Associazione e di recedervi, qualora non abbia assunto l'obbligo di farne parte per un tempo determinato.
Tutti i documenti e le informazioni di cui è in possesso l'Agenzia, su richiesta, sono forniti ai soci.

6) AMMISSIONE DI NUOVI SOCI E PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO
L'Associazione ha natura aperta e ad essa possono aderire altri soci che, all'atto dell'adesione, si impegnino ad operare e a sostenere azioni secondo le finalità di cui all'art. 3 del presente Statuto.
L'ammissione dei soci avviene su domanda degli interessati.
L'accettazione delle domande per l'ammissione dei nuovi soci è deliberata dall'Assemblea con la maggioranza dei 2/3 dei suoi componenti.
La qualifica di socio può venire meno per i seguenti motivi:
a) per estinzione dell'ente associato;
b) per recesso, da comunicarsi per iscritto al Consiglio di Amministrazione almeno tre mesi prima della scadenza dell'anno in corso; in difetto, il recesso ha effetto dal momento della chiusura dell'esercizio successivo e la quota associativa è comunque dovuta;
c) per delibera di esclusione da parte dell'Assemblea, a seguito di accertata perdita di alcuno dei requisiti in base ai quali era avvenuta l'ammissione, per accertate ragioni di incompatibilità, e per aver contravvenuto alle norme e agli obblighi derivanti dal presente Statuto o dall'Atto costitutivo dell'Associazione.
I soci receduti o esclusi o che a qualsivoglia titolo abbiano cessato di appartenere all'Associazione, non possono ripetere le somme versate, né vantare diritti o pretesa alcuna sul patrimonio dell'Associazione.

7) ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE
Sono organi dell'Associazione:
a) l'Assemblea dei soci;
b) il Consiglio di Amministrazione;
c) il Presidente;
d) il Vicepresidente;
e) il Collegio dei revisori dei conti.

8) L'ASSEMBLEA
L'assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione.
Tutti i soci in regola con il pagamento della quota associativa annua hanno diritto di partecipare all'assemblea, sia ordinaria che straordinaria.
L'assemblea è convocata dal Presidente, in via ordinaria, almeno due volte all'anno, entro il 30 aprile per l'approvazione del bilancio consuntivo e per l'eventuale rinnovo delle cariche sociali e entro il 30 settembre per approvare il bilancio preventivo dell'anno successivo.
L'assemblea può inoltre essere convocata, sia in sede ordinaria, sia in sede straordinaria:
a) per decisione del Consiglio di Amministrazione;
b) su richiesta scritta e motivata, indirizzata al Presidente, da parte di almeno un terzo dei soci.
Le assemblee, ordinarie e straordinarie, sono convocate con preavviso di almeno trenta giorni, mediante invito per lettera raccomandata, fax, telegramma o e-mail, a cura della presidenza, indirizzato ai soci, contenente la data, l'ora della prima e seconda convocazione, il luogo, l'ordine del giorno e in allegato tutti i documenti che saranno oggetto di approvazione per permettere agli organi degli associati di assumere tutti gli atti di indirizzo e gli orientamenti necessari. In casi di urgenza, il termine di preavviso può essere ridotto a dieci giorni per le assemblee ordinarie e quindici giorni per le assemblee straordinarie, purché la convocazione venga effettuata a mezzo telegramma, fax o e-mail con obbligo di conferma dell'avvenuta ricezione.
Ogni socio ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da un un altro membro effettivo con delega scritta ed autorizzata.

9) ATTRIBUZIONI DELL'ASSEMBLEA
L'assemblea, in sede ordinaria:
a) delibera gli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione;
b) discute e delibera sui bilanci consuntivi e preventivi e sulle relazioni del Consiglio di Amministrazione;
c) nomina il Consiglio di Amministrazione, determinandone il numero dei componenti, il Presidente e il Vicepresidente;
d) nomina il Collegio dei revisori dei conti;
e) fissa, su proposta del Consiglio di Amministrazione, le quote di ammissione e i contributi associativi nonchè la penale per i ritardati versamenti;
f) delibera sulle direttive di ordine generale dell'Associazione e sull'attività da essa svolta e da svolgere nei vari settori di sua competenza ed approva i relativi regolamenti;
g) delibera sulle responsabilità dei membri del Consiglio di Amministrazione;
h) delibera su ogni altro argomento di carattere ordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio di Amministrazione e dal Presidente;
i) delibera sulle domande di Associazione di nuovi soci esprimendosi sulla conformità delle candidature;
L'assemblea, in sede straordinaria:
a) delibera sullo scioglimento dell'Associazione, nominando i liquidatori;
b) delibera sulle proposte di modifica dello Statuto;
c) delibera sul trasferimento della sede dell'Associazione;
d) delibera su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio di Amministrazione.

10) DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA
Ai sensi dell'art. 21 del Codice civile, le deliberazioni dell'assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà dei soci.
In seconda convocazione, la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.
Le deliberazioni assunte in conformità alle norme del presente Statuto sono vincolanti anche nei riguardi dei soci assenti o dissenzienti.
Il socio non può esercitare il diritto di voto nelle deliberazioni in cui, direttamente o indirettamente, è in conflitto di interessi con l'Associazione.
Per modificare lo Statuto occorrono la presenza di almeno tre quarti dei soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.
Le delibere dell'Assemblea sono trascritte in apposito Libro verbali e ciascun verbale deve essere sottoscritto dal Presidente e dal Segretario dell'assemblea.

11) IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Il Consiglio di Amministrazione è formato da tre a cinque membri, compreso il Presidente, nominati dall'assemblea, su designazione dei soci.
Il Consiglio di Amministrazione dura in carica un anno; al termine del mandato, i consiglieri possono essere riconfermati.
Possono essere nominati quali consiglieri, compatibilmente con le leggi vigenti, anche soggetti che ricoprano pubbliche cariche, quali ad esempio gli assessori comunali e provinciali.
I membri del Consiglio di Amministrazione non ricevono remunerazione in dipendenza della loro carica, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute.

12) ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione e può deliberare di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento delle finalità statutarie, esclusi quelli espressamente riservati all'Assemblea dalla legge e dallo Statuto.
In particolare, ed a titolo meramente esemplificativo, il Consiglio di Amministrazione:
a) delibera su tutte le questioni riguardanti l'attività dell'Associazione per l'attuazione delle sue finalità e secondo le direttive dell'Assemblea, assumendo tutte le iniziative del caso;
b) predispone i bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;
c) dà parere su ogni altro oggetto sottoposto al suo esame del Presidente;
d) procede, all'inizio di ogni anno sociale, alla revisione degli elenchi dei soci, per accertarne la permanenza dei requisiti di ammissione e per prendere gli opportuni provvedimenti in caso contrario;
e) procede all'istruttoria delle domande per l'ammissione di nuovi soci;
f) delibera sull'adesione e partecipazione dell'Associazione a enti ed istituzioni pubbliche e private che interessano l'attività dell'Associazione stessa designandone i rappresentati da scegliere tra i soci.
g) predispone i regolamenti interni per la gestione dell'Associazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

13) RIUNIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Il Consiglio di Amministrazione si riunisce, in unica convocazione, almeno una volta ogni 3 mesi, e comunque ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o lo richieda 1/3 dei suoi componenti.
Le riunioni del Consiglio di Amministrazione devono essere convocate con lettera raccomandata inviata almeno 10 giorni prima recante l'indicazione del giorno, del luogo, dell'ora e degli argomenti da trattare. Nei casi di particolare urgenza, la convocazione puo' avvenire anche mediante comunicazione telegrafica, via telefax o e-mail o per altra via breve con semplice preavviso di due giorni lavorativi.
Le riunioni sono valide se tenute con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti e sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente.
Il Consiglio di Amministrazione delibera a maggioranza semplice, per alzata di mano, in base al numero dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.
Le sedute e le delibere del Consiglio sono fatte constare da processo verbale sottoscritto dal Presidente, o dal Vicepresidente, e dal segretario verbalizzante.
Se nel corso dell'anno vengono a mancare uno o piu' consiglieri, il Consiglio di Amministrazione provvede a convocare un'apposita assemblea per la nuova nomina.

14) IL PRESIDENTE
Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi e in giudizio. E' eletto dall'assemblea in sede ordinaria e dura in carica un anno, eventualmente rinnovabile e comunque fino all'assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali.
Il Presidente garantisce l'osservanza dello Statuto e ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento dell'Associazione; egli convoca e presiede le Assemblee ed il Consiglio di Amministrazione e sovrintende all'attuazione delle relative deliberazioni; a lui spetta la firma degli atti sociali che impegnano l'Associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi.

15) IL VICEPRESIDENTE
Il Vicepresidente è eletto dall'assemblea, in sede ordinaria.
Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in tutte le sue funzioni in caso di suo accertato temporaneo impedimento.
In caso di dimissioni, decesso o prolungato impedimento del Presidente, le funzioni vicarie del Vicepresidente durano sino alla prima convocazione dell'Assemblea, la quale procederà, in sede ordinaria, alla sostituzione del Presidente.

16) IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
Entro tre mesi dalla costituzione dell'Associazione viene nominato un Collegio dei revisori dei conti formato da tre membri nominati dall'Assemblea e scelti tra persone estranee all'Associazione; il Presidente del Collegio deve essere iscritto nel Registro dei revisori contabili.
Il Collegio dei revisori dei Conti controlla la gestione finanziaria dell'Associazione, accerta la regolare tenuta della contabilità, effettua periodiche verifiche di cassa, esprime il suo parere sui bilanci preventivo e consuntivo dell'Associazione.
I membri del Collegio hanno diritto di assistere alle assemblee e alle sedute del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea senza diritto di voto.
Il Collegio resta in carica un anno e può essere rieletto.

17) DOCUMENTI DELL'ASSOCIAZIONE
L'Associazione dovrà tenere
a) il libro Verbali delle assemblee;
b) il libro Verbali del Consiglio di Amministrazione;
c) il libro Giornale;
d) il libro degli associati.

18) ESERCIZI DELL'ASSOCIAZIONE
L'esercizio sociale va dal primo gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
Il bilancio di previsione individua le attività realizzabili nell'esercizio seguente sulla base delle risorse finanziarie disponibili e preventivabili.
Il conto consuntivo raccoglie i risultati finanziari ed economici dell'esercizio concluso ed è accompagnato da una relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione e da una relazione del Collegio dei revisori dei Conti.
Il bilancio di previsione ed il conto consuntivo devono essere messi a disposizione dei soci, presso la sede dell'Associazione, accompagnati dalle relazioni del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei revisori dei conti almeno 15 giorni prima della data fissata per l'approvazione da parte dell'Assemblea.

19) DURATA
L'Associazione ha durata illimitata e potrà essere sciolta con le modalità di cui al successivo art. 20.

20) SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE
L'Associazione si scioglie per deliberazione dell'Assemblea, per la permanente impossibilità di conseguire le proprie finalità e negli altri casi stabiliti dalla legge.
Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria con la maggioranza di almeno 3/4 dei soci. In caso di scioglimento, l'assemblea straordinaria di liquidazione designerà uno o più liquidatori. Eventuali residui attivi dovranno essere devoluti ad altri organismi, senza fini di lucro e con fini analoghi che saranno indicati dall'Assemblea straordinaria di liquidazione.

21) RINVIO
Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si fa rinvio alle norme di legge e ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.
Visto per inserzione e deposito.
Torino, lì