S. C. Gioventù Periferie Cooperazione Internazionale
Settore Cooperazione Internazionale e Pace
n. ord. 13
2003 10223/050
OGGETTO: ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE "AGENZIA DI COOPERAZIONE DEGLI ENTI LOCALI". APPROVAZIONE DELL'ATTO COSTITUTIVO E DELLO STATUTO. EURO 5.000,00.
Proposta del Vicesindaco Calgaro.
È ormai riconosciuta in ambito internazionale, nel quadro
delle strategie più idonee di lotta alla povertà,
la rilevanza acquisita dallazione di cooperazione allo sviluppo
attuata in forma di partenariato fra soggetti omologhi delle Amministrazioni
locali e della società civile organizzata dei paesi del
Nord e del Sud del mondo. È del 1985, infatti, la "Charte
Européenne de lAutonomie Locale" elaborata dal
Consiglio dEuropa nella quale veniva sancito il diritto
delle collettività locali (democraticamente elette) di
un paese a cooperare tra loro e con collettività omologhe
di altri paesi, mentre data dal 1989 linserimento formale
dei concetti di cooperazione decentrata nellattività
dellUnione europea (IV Convenzione di Lomé) che arriveranno
a formalizzarsi nel regolamento del 1998 (regolamento (CE) n.
1659/98
del Consiglio del 17 luglio 1998). Fin dal 1987 - con apposita
previsione normativa nellambito della vigente "Nuova
disciplina della cooperazione dellItalia con i paesi in
via di sviluppo" (Legge n. 49 del 26 febbraio 1987, art.
2, commi 4 e 5) e nel relativo Regolamento di esecuzione (D.P.R.
n. 177 del 12 aprile 1988, art. 7) - il nostro paese ha formalmente
riconosciuto alle Autonomie locali italiane (Regioni, Province
autonome ed Enti locali) un ruolo propositivo e attuativo nellazione
di cooperazione allo sviluppo governativa disciplinandone, altresì,
la facoltà di iniziativa e le modalità di collaborazione
con le strutture ministeriali.
La quasi totalità delle Regioni ed entrambe le Province
autonome italiane, a seguito dellentrata in vigore della
Legge n. 49/1987 e dellaccelerazione impressa negli ultimi
anni al processo di integrazione europea, ha avvertito lesigenza
di dotarsi di una propria normativa in materia di cooperazione
allo sviluppo. La Regione Piemonte ha partecipato a questo processo
con L.R. 67/1995 "Interventi regionali per la promozione
della cultura e delleducazione di pace per la cooperazione
e la solidarietà internazionale". La capacità
delle Autonomie locali di rapportarsi in forma diretta con le
problematiche delle realtà locali dei Pvs apportando anche
il "know-how" di tutte le entità economiche,
sociali, culturali e scientifiche del proprio territorio, costituisce
dunque elemento di particolare interesse per la cooperazione centrale
e per quella europea che, per la loro natura intergovernativa
e sovranazionale sono meno idonee allinstaurazione di tale
rapporto. Nel quadro di questo indirizzo politico europeo, nazionale
e regionale, si inserisce la politica di cooperazione decentrata
intrapresa dalla municipalità di Torino, rafforzata da
questa Giunta con un ampliato impegno politico e finanziario nel
rispetto delle seguenti mozioni del Consiglio Comunale: mozione
n. 44 del 3 dicembre 2001 su "Cooperazione internazionale"
(mecc. 2001 09070/002); mozione n. 23 del 20 maggio 2002 su "Cooperazione
internazionale e pari opportunità" (mecc. 2002 03546/002);
mozione n. 8 del 10 febbraio 2003 su "Cooperazione internazionale,
azioni di opportunità e bilancio previsionale e programmatico
2003" (mecc. 2003 00802/002). In questo quadro si accoglie
la definizione di "cooperazione decentrata" adottata
dal Ministero Affari Esteri (Linee di indirizzo e modalità
attuative sulla cooperazione decentrata allo sviluppo della Direzione
Generale per la Cooperazione allo sviluppo) mutuata parzialmente
dalla definizione adottata dallUnione europea:
"Lazione di cooperazione allo sviluppo svolta dalle
Autonomie locali italiane, singolarmente o in consorzio fra loro,
anche con il concorso delle espressioni della società civile
organizzata del territorio di relativa competenza amministrativa,
attuata in rapporto di partenariato prioritariamente con omologhe
istituzioni dei Pvs favorendo la partecipazione attiva delle diverse
componenti rappresentative della società civile dei paesi
partner nel processo decisionale finalizzato allo sviluppo sostenibile
del loro territorio".
Il Comune di Torino ha una lunga tradizione di collaborazione
interistituzionale sui temi della cooperazione internazionale:
basti ricordare l'adesione al COCOPA (Coordinamento Comuni per
la Pace) e le numerose occasioni di collaborazione con Regione,
Provincia, Università, Politecnico, Organismi delle Nazioni
Unite e Aziende Municipalizzate. Da questa esperienza emerge con
chiarezza che le collaborazioni continuative e coordinate sono
più efficaci ed efficienti di quelle occasionali. L'esperienza
dei "tavoli - città" quale strumento preferenziale
di coordinamento cittadino tra i vari soggetti della cooperazione
internazionale per la promozione di progettualità condivise,
sottolineano ancor di più questa realtà. Si considera
pertanto necessario dar vita a uno strumento di lavoro in grado
di sostenere la partecipazione comune alle azioni di cooperazione
decentrata provenienti dai più diversi livelli istituzionali.
Per queste ragioni, s'intende aderire alla proposta della Provincia
di Torino (cfr. proposta di deliberazione prot. 281360/2003 acclarata
con ns. prot. 6549 IX-10 -18 del 24 novembre 2003 - all. 1) circa
la costituzione di un Associazione senza scopo di lucro per svolgere
attività di pubblica utilità nel settore della cooperazione
internazionale decentrata, denominata "Agenzia di Cooperazione
degli Enti Locali" promossa dalla Provincia di Torino, i
cui schemi di Atto costitutivo e di Statuto sono allegati (all.
2).
Tale Associazione dovrà operare per i seguenti obiettivi:
a) partenariato tra gli enti aderenti e le Amministrazioni locali
di altri Paesi, in particolare di quelli in via di sviluppo ed
emergenti;
b) supportare le azioni di internazionalizzazione degli enti associati
nonché le relazioni tra i soggetti della società
civile e produttiva locale e le culture e le economie dei paesi
partner;
c) fornire servizi di messa a punto di progetti di cooperazione
che in ordine alle competenze degli enti aderenti, favoriscano
il rafforzamento istituzionale degli enti locali e delle amministrazioni
decentrate partner e il partenariato pubblico privato nelle azioni
di supporto allo sviluppo locale;
d) ricercare presso i competenti enti nazionali, europei e del
sistema internazionale i cofinanziamenti necessari alla realizzazione
di progetti di cooperazione nei settori sopra indicati;
e) fornire servizi per la realizzazione dei progetti di cooperazione
degli enti associati e gestirne su loro mandato le azioni previste.
L'Associazione sarà dotata per il raggiungimento delle
predette finalità di entrate costituite da quote associative,
da eventuali donazioni, elargizioni, finanziamenti (art. 4 Statuto).
L'associazione sarà dotata dai seguenti organi: Assemblea
dei soci, Consiglio di Amministrazione, Presidente, Vicepresidente
ed il Collegio dei Revisori dei Conti (artt. 7 e ss. Statuto).
Preso atto della significativa importanza dello strumento, delle
attività e degli obiettivi, ritenuto che per la fondazione
occorre dotare l'Associazione di 20.000 Euro, di cui 15.000 a
carico della Provincia e 5.000 a carico della Città di
Torino, si ritiene opportuno aderire all'iniziativa in qualità
di soci fondatori dell'Agenzia.
Ogni proposta di modifica dello Statuto o di scioglimento dell'Agenzia
deve essere subordinata alla previa approvazione del Consiglio
Comunale.
Tutto ciò premesso,
Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti
Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale,
fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella
competenza dei Consigli Comunali;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il Regolamento di Contabilità;
Dato atto che i pareri di cui allart. 49 del suddetto Testo
Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
favorevole sulla regolarità contabile;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;
1) di approvare, per le ragioni e le finalità espresse
in premessa, l'adesione, in qualità di socio fondatore
all'Agenzia di Cooperazione degli Enti Locali promossa dalla Provincia
di Torino (all. 1 - n. );
2) di approvarne gli schemi di atto costitutivo e di statuto (all.
2 - n. ) che formano parte integrante del predetto atto;
3) di dare atto che il Sindaco di Torino o un suo delegato provvederanno
a stipulare l'atto e a nominare i rappresentanti nel Consiglio
di Amministrazione ai sensi dell'art. 11 dello Statuto, nelle
more dell'espletamento delle procedure per addivenire alle nomine
così come previsto dai vigenti regolamenti comunali;
3 bis) di dare atto che ogni proposta di modifica dello Statuto
e di scioglimento dell'Agenzia sarà sottoposta alla preventiva
approvazione del Consiglio Comunale;
3 ter) di dare atto che lo Statuto allegato è conforme
a quanto previsto dagli articoli 28 comma 3 e 42 comma 10
dello Statuto della Città di Torino;
3 quater) di dare mandato al rappresentante della Città
di Torino all'interno dell'Agenzia di proporre, nella prima Assemblea
utile, la redazione di un regolamento interno dell'Associazione
che tenga conto della succitata normativa statutaria della Città;
4) di approvare una quota associativa pari a 5.000 Euro all'Agenzia
di cooperazione degli Enti Locali;
5) di demandare a successiva determinazione dirigenziale l'impegno
di spesa di Euro 5.000,00;
6) di dichiarare, attesa lurgenza, in conformità
del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento
immediatamente eseguibile ai sensi dellart. 134, 4°
comma, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n.
267.
REPERTORIO numero
ATTI numero
Il duemilatrè.
(
- -2003)
In Torino,
Avanti me dottor
notaio in Torino, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti
Riuniti di Torino e Pinerolo,
senza l'assistenza dei testimoni per espressa rinuncia fattane
dai comparenti fra loro d'accordo e col mio consenso a mente di
legge;
=
domiciliato per la carica in Torino, via Maria Vittoria n. 12,
il quale interviene nel presente atto non in proprio, ma nella
sua qualità di
e legale rappresentante della "PROVINCIA DI TORINO",
con sede in Torino, via Maria Vittoria n. 12, codice fiscale 01907990012,
con i poteri per quanto infra in forza di deliberazione del Consiglio
Provinciale di Torino in data
verbale numero
che, in copia certificata conforme all'originale, allego al presente
atto sotto la lettera "A", omessane la lettura per dispensa
avuta dai comparenti;
=
domiciliato per la carica in Torino, piazza Palazzo di Città n. 1,
il quale interviene nel presente atto non in proprio, ma nella
sua qualità di
e legale rappresentante della "CITTA' DI TORINO", con
sede in Torino, piazza Palazzo di Città n. 1, codice fiscale
00514490010,
con i poteri per quanto infra in forza di deliberazione del Consiglio
Comunale in data
numero
il cui verbale, in copia certificata conforme all'originale, allego
al presente atto sotto la lettera "B", omessane la lettura
per dispensa avuta dai comparenti;
detti comparenti, della cui identità personale io notaio
sono certo, con il presente atto, nel nome di chi sopra,
Fra la "PROVINCIA DI TORINO" ed la "CITTA' DI TORINO" viene costituita un'Associazione denominata
L'Associazione ha sede legale in Torino, ...................................
L'Associazione non ha scopo di lucro e svolge attività
di pubblica utilità nel settore della cooperazione internazionale
decentrata.
A tal fine, gli obiettivi assegnati all'Associazione sono:
a) supportare le attività di promozione delle relazioni
e degli accordi di parternariato tra gli enti aderenti e le amministrazioni
locali di altri Paesi, in particolare di quelli in via di sviluppo
ed emergenti;
b) supportare le azioni di internazionalizzazione degli enti associati
nonché le relazioni tra i soggetti della società
civile e produttiva locale e le culture e le economie dei paesi
partner;
c) fornire servizi di messa a punto di progetti di cooperazione
che in ordine alle competenze degli enti aderenti, favoriscano
il rafforzamento istituzionale degli enti locali e delle amministrazioni
decentrate partner e il parternariato pubblico privato nelle azioni
di supporto allo sviluppo locale;
d) ricercare presso i competenti enti nazionali, europei e del
sistema internazionale i cofinanziamenti necessari alla realizzazione
di progetti di cooperazione nei settori sopra indicati;
e) fornire servizi per la realizzazione dei progetti di cooperazione
degli enti associati e gestirne su loro mandato le azioni previste;
L'Associazione potrà svolgere tutte le attività
connesse ai propri scopi istituzionali, nonché tutte le
attività accessorie per natura a quelle statutarie, in
quanto ad esse integrative, purché nei limiti consentiti
dalla legge.
L'Associazione potrà inoltre partecipare ad altri enti
o società, costituiti o costituendi, aventi finalità
analoghe alla propria.
Sarà invece precluso all'Associazione di svolgere attività
non collegate direttamente o indirettamente a progetti di cooperazione
internazionale o comunque a quanto indicato nelle finalità
sopra espresse.
L'Associazione ha durata illimitata e potrà essere sciolta con le modalità di cui all'articolo 20 dello statuto.
Il patrimonio dell'Associazione é costituito:
a) dal fondo comune iniziale, formato dalle somme di denaro,
dai beni mobili e immobili, dai crediti e diritti conferiti dai
soci al momento della costituzione o dell'adesione, con esplicita
destinazione al patrimonio;
b) dai conferimenti in conto capitale per lo sviluppo delle attività
sociali e per il sostegno degli investimenti;
c) dai redditi derivanti dal patrimonio stesso e che potranno
essere destinati ad incremento patrimoniale;
d) da eventuali lasciti, donazioni, oblazioni, erogazioni liberali
che siano esplicitamente destinati al patrimonio.
Le entrate sono costituite:
e) dalle quote associative annuali dei soci;
f) da eventuali donazioni mobiliari o immobiliari, elargizioni,
erogazioni e lasciti ereditari che l'Associazione potrà
accettare nel rispetto delle norme di legge e secondo le determinazioni
del Consiglio di Amministrazione;
g) dagli introiti realizzati nello svolgimento delle attività
istituzionali;
h) da erogazioni, elargizioni, finanziamenti e contributi da parte
di enti pubblici e privati.
All'Associazione é fatto divieto di distribuire ai soci
anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati,
nonché fondi, riserve o capitali, salvo che la destinazione
o la distribuzione non siano imposte dalla legge o siano effettuate
a favore di altre organizzazioni non lucrative, di utilità
sociale che, per legge, statuto o regolamento facciano parte della
medesima e unitaria struttura.
La "PROVINCIA DI TORINO" e la "CITTA' DI TORINO"
si impegnano ed obbligano a versare ciascuna la somma di Euro
.............................
sul conto corrente che l'Associazione dovrà aprire entro
...................... giorni da oggi presso una Banca cittadina.
L'esercizio finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno; il primo esercizio si chiude al 31 dicembre ...........
L'Associazione è regolata dalle norme contenute nello statuto che, predisposto dalle parti, composto di ventuno articoli e steso su pagine ............................ circa di ............................ fogli, viene da me notaio allegato al presente atto sotto la lettera " ", previa sottoscrizione dei comparenti e di me notaio ed omessane la lettura per dispensa avuta dai comparenti.
Ai sensi dell'articolo 11 dello statuto, l'Associazione è
amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto di ........................
membri che dureranno in carica un anno.
Vengono nominati Consiglieri di Amministrazione i signori:
..........................
Al signor ....................................... viene attribuita
la qualifica di Presidente del Consiglio di Amministrazione ed
al signor ............................ la qualifica di Vice Presidente.
A' sensi dell'articolo 16 dello statuto, i comparenti dichiarano che il Collegio dei Revisori dei Conti verrà nominato dall'assemblea entro tre mesi dalla data odierna.
Il sopracomparso signor .............................. in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione, viene autorizzato ad apportare al presente atto costitutivo ed all'allegato statuto tutte quelle soppressioni, modificazioni ed aggiunte che venissero richieste dalle competenti Autorità Amministrative per concedere il riconoscimento della personalità giuridica, se e quando verrà richiesta.
Le spese, imposte e tasse inerenti e conseguenti al presente
atto sono a carico dell'Associazione.
Richiesto io notaio ricevo questo atto da me redatto e scritto
in parte da me, in parte da persone di mia fiducia ed in parte
dattiloscritto da persona pure di mia fiducia su pagine
quale atto leggo ai comparenti che approvandolo e confermandolo,
meco notaio, lo sottoscrivono.
1) DENOMINAZIONE
E' costituita un'Associazione denominata
2) SEDE
L'Associazione ha sede legale in Torino.
Con deliberazione del Consiglio di Amministrazione possono essere
istituite e soppresse altre sedi operative.
3) SCOPO
L'Associazione non ha scopo di lucro e svolge attività
di pubblica utilità nel settore della cooperazione internazionale
decentrata.
A tal fine, gli obiettivi assegnati all'Associazione sono:
a) supportare le attività di promozione delle relazioni
e degli accordi di parternariato tra gli enti aderenti e le amministrazioni
locali di altri Paesi, in particolare di quelli in via di sviluppo
ed emergenti;
b) supportare le azioni di internazionalizzazione degli enti associati
nonché le relazioni tra i soggetti della società
civile e produttiva locale e le culture e le economie dei paesi
partner;
c) fornire servizi di messa a punto di progetti di cooperazione
che in ordine alle competenze degli enti aderenti, favoriscano
il rafforzamento istituzionale degli enti locali e delle amministrazioni
decentrate partner e il parternariato pubblico privato nelle azioni
di supporto allo sviluppo locale;
d) ricercare presso i competenti enti nazionali, europei e del
sistema internazionale i cofinanziamenti necessari alla realizzazione
di progetti di cooperazione nei settori sopra indicati;
e) fornire servizi per la realizzazione dei progetti di cooperazione
degli enti associati e gestirne su loro mandato le azioni previste;
L'Associazione potrà svolgere tutte le attività
connesse ai propri scopi istituzionali, nonché tutte le
attività accessorie per natura a quelle statutarie, in
quanto ad esse integrative, purché nei limiti consentiti
dalla legge.
L'Associazione potrà inoltre partecipare ad altri enti
o società, costituiti o costituendi, aventi finalità
analoghe alla propria.
Sarà invece precluso all'Associazione di svolgere attività
non collegate direttamente o indirettamente a progetti di cooperazione
internazionale o comunque a quanto indicato nelle finalità
sopra espresse.
4) LE RISORSE DELL'ASSOCIAZIONE
Il patrimonio dell'Associazione é costituito:
a) dal fondo comune iniziale, formato dalle somme di denaro, dai
beni mobili e immobili, dai crediti e diritti conferiti dai soci
al momento della costituzione o dell'adesione, con esplicita destinazione
al patrimonio;
b) dai conferimenti in conto capitale per lo sviluppo delle attività
sociali e per il sostegno degli investimenti;
c) dai redditi derivanti dal patrimonio stesso e che potranno
essere destinati ad incremento patrimoniale;
d) da eventuali lasciti, donazioni, oblazioni, erogazioni liberali
che siano esplicitamente destinati al patrimonio.
Le entrate sono costituite:
e) dalle quote associative annuali dei soci;
f) da eventuali donazioni mobiliari o immobiliari, elargizioni,
erogazioni e lasciti ereditari che l'Associazione potrà
accettare nel rispetto delle norme di legge e secondo le determinazioni
del Consiglio di Amministrazione;
g) dagli introiti realizzati nello svolgimento delle attività
istituzionali;
h) da erogazioni, elargizioni, finanziamenti e contributi da parte
di enti pubblici e privati.
All'Associazione é fatto divieto di distribuire ai soci
anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati,
nonché fondi, riserve o capitali, salvo che la destinazione
o la distribuzione non siano imposte dalla legge o siano effettuate
a favore di altre organizzazioni non lucrative, di utilità
sociale che, per legge, statuto o regolamento facciano parte della
medesima e unitaria struttura.
5) I SOCI
Possono aderire all'Associazione in qualità di membro effettivo:
a. Enti Locali e loro associazioni e consorzi;
b. Enti di alta formazione quali, a titolo esemplificativo, Università
e Politecnici;
c. Altri enti o società a prevalente partecipazione pubblica
operanti nei settori dei servizi di pubblico interesse;
d. Altri enti ed associazioni senza finalità lucrative
i cui statuti siano coerenti con gli obiettivi statutari dell'Associazione.
Ciascun socio membro effettivo deve sottoscrivere il versamento
di almeno una quota associativa annuale entro i termini e con
le modalità stabilite a norma del presente Statuto.
Ciascun socio in regola con i versamenti delle quote associative
annuali ha diritto a prendere parte all'Assemblea e di esprimere
il proprio voto, ha diritto di impugnare le delibere assembleari,
di prendere visione dei relativi verbali, di esaminare i documenti
contabili dell'Associazione, di denunciare le irregolarità
nella gestione dell'Associazione e di recedervi, qualora non abbia
assunto l'obbligo di farne parte per un tempo determinato.
Tutti i documenti e le informazioni di cui è in possesso
l'Agenzia, su richiesta, sono forniti ai soci.
6) AMMISSIONE DI NUOVI SOCI E PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO
L'Associazione ha natura aperta e ad essa possono aderire altri
soci che, all'atto dell'adesione, si impegnino ad operare e a
sostenere azioni secondo le finalità di cui all'art. 3
del presente Statuto.
L'ammissione dei soci avviene su domanda degli interessati.
L'accettazione delle domande per l'ammissione dei nuovi soci è
deliberata dall'Assemblea con la maggioranza dei 2/3 dei suoi
componenti.
La qualifica di socio può venire meno per i seguenti motivi:
a) per estinzione dell'ente associato;
b) per recesso, da comunicarsi per iscritto al Consiglio di Amministrazione
almeno tre mesi prima della scadenza dell'anno in corso; in difetto,
il recesso ha effetto dal momento della chiusura dell'esercizio
successivo e la quota associativa è comunque dovuta;
c) per delibera di esclusione da parte dell'Assemblea, a seguito
di accertata perdita di alcuno dei requisiti in base ai quali
era avvenuta l'ammissione, per accertate ragioni di incompatibilità,
e per aver contravvenuto alle norme e agli obblighi derivanti
dal presente Statuto o dall'Atto costitutivo dell'Associazione.
I soci receduti o esclusi o che a qualsivoglia titolo abbiano
cessato di appartenere all'Associazione, non possono ripetere
le somme versate, né vantare diritti o pretesa alcuna sul
patrimonio dell'Associazione.
7) ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE
Sono organi dell'Associazione:
a) l'Assemblea dei soci;
b) il Consiglio di Amministrazione;
c) il Presidente;
d) il Vicepresidente;
e) il Collegio dei revisori dei conti.
8) L'ASSEMBLEA
L'assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione.
Tutti i soci in regola con il pagamento della quota associativa
annua hanno diritto di partecipare all'assemblea, sia ordinaria
che straordinaria.
L'assemblea è convocata dal Presidente, in via ordinaria,
almeno due volte all'anno, entro il 30 aprile per l'approvazione
del bilancio consuntivo e per l'eventuale rinnovo delle cariche
sociali e entro il 30 settembre per approvare il bilancio preventivo
dell'anno successivo.
L'assemblea può inoltre essere convocata, sia in sede ordinaria,
sia in sede straordinaria:
a) per decisione del Consiglio di Amministrazione;
b) su richiesta scritta e motivata, indirizzata al Presidente,
da parte di almeno un terzo dei soci.
Le assemblee, ordinarie e straordinarie, sono convocate con preavviso
di almeno trenta giorni, mediante invito per lettera raccomandata,
fax, telegramma o e-mail, a cura della presidenza, indirizzato
ai soci, contenente la data, l'ora della prima e seconda convocazione,
il luogo, l'ordine del giorno e in allegato tutti i documenti
che saranno oggetto di approvazione per permettere agli organi
degli associati di assumere tutti gli atti di indirizzo e gli
orientamenti necessari. In casi di urgenza, il termine di preavviso
può essere ridotto a dieci giorni per le assemblee ordinarie
e quindici giorni per le assemblee straordinarie, purché
la convocazione venga effettuata a mezzo telegramma, fax o e-mail
con obbligo di conferma dell'avvenuta ricezione.
Ogni socio ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare
da un un altro membro effettivo con delega scritta ed autorizzata.
9) ATTRIBUZIONI DELL'ASSEMBLEA
L'assemblea, in sede ordinaria:
a) delibera gli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione;
b) discute e delibera sui bilanci consuntivi e preventivi e sulle
relazioni del Consiglio di Amministrazione;
c) nomina il Consiglio di Amministrazione, determinandone il numero
dei componenti, il Presidente e il Vicepresidente;
d) nomina il Collegio dei revisori dei conti;
e) fissa, su proposta del Consiglio di Amministrazione, le quote
di ammissione e i contributi associativi nonchè la penale
per i ritardati versamenti;
f) delibera sulle direttive di ordine generale dell'Associazione
e sull'attività da essa svolta e da svolgere nei vari settori
di sua competenza ed approva i relativi regolamenti;
g) delibera sulle responsabilità dei membri del Consiglio
di Amministrazione;
h) delibera su ogni altro argomento di carattere ordinario sottoposto
alla sua approvazione dal Consiglio di Amministrazione e dal Presidente;
i) delibera sulle domande di Associazione di nuovi soci esprimendosi
sulla conformità delle candidature;
L'assemblea, in sede straordinaria:
a) delibera sullo scioglimento dell'Associazione, nominando i
liquidatori;
b) delibera sulle proposte di modifica dello Statuto;
c) delibera sul trasferimento della sede dell'Associazione;
d) delibera su ogni altro argomento di carattere straordinario
sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio di Amministrazione.
10) DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA
Ai sensi dell'art. 21 del Codice civile, le deliberazioni dell'assemblea
sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la
metà dei soci.
In seconda convocazione, la deliberazione è valida qualunque
sia il numero degli intervenuti.
Le deliberazioni assunte in conformità alle norme del presente
Statuto sono vincolanti anche nei riguardi dei soci assenti o
dissenzienti.
Il socio non può esercitare il diritto di voto nelle deliberazioni
in cui, direttamente o indirettamente, è in conflitto di
interessi con l'Associazione.
Per modificare lo Statuto occorrono la presenza di almeno tre
quarti dei soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione
del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti
dei soci.
Le delibere dell'Assemblea sono trascritte in apposito Libro verbali
e ciascun verbale deve essere sottoscritto dal Presidente e dal
Segretario dell'assemblea.
11) IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Il Consiglio di Amministrazione è formato da tre a cinque
membri, compreso il Presidente, nominati dall'assemblea, su designazione
dei soci.
Il Consiglio di Amministrazione dura in carica un anno; al termine
del mandato, i consiglieri possono essere riconfermati.
Possono essere nominati quali consiglieri, compatibilmente con
le leggi vigenti, anche soggetti che ricoprano pubbliche cariche,
quali ad esempio gli assessori comunali e provinciali.
I membri del Consiglio di Amministrazione non ricevono remunerazione
in dipendenza della loro carica, salvo il rimborso delle spese
effettivamente sostenute.
12) ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i
più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria
dell'Associazione e può deliberare di compiere tutti gli
atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento
delle finalità statutarie, esclusi quelli espressamente
riservati all'Assemblea dalla legge e dallo Statuto.
In particolare, ed a titolo meramente esemplificativo, il Consiglio
di Amministrazione:
a) delibera su tutte le questioni riguardanti l'attività
dell'Associazione per l'attuazione delle sue finalità e
secondo le direttive dell'Assemblea, assumendo tutte le iniziative
del caso;
b) predispone i bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre
all'approvazione dell'assemblea;
c) dà parere su ogni altro oggetto sottoposto al suo esame
del Presidente;
d) procede, all'inizio di ogni anno sociale, alla revisione degli
elenchi dei soci, per accertarne la permanenza dei requisiti di
ammissione e per prendere gli opportuni provvedimenti in caso
contrario;
e) procede all'istruttoria delle domande per l'ammissione di nuovi
soci;
f) delibera sull'adesione e partecipazione dell'Associazione a
enti ed istituzioni pubbliche e private che interessano l'attività
dell'Associazione stessa designandone i rappresentati da scegliere
tra i soci.
g) predispone i regolamenti interni per la gestione dell'Associazione
da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.
13) RIUNIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Il Consiglio di Amministrazione si riunisce, in unica convocazione,
almeno una volta ogni 3 mesi, e comunque ogni qualvolta il Presidente
lo ritenga necessario o lo richieda 1/3 dei suoi componenti.
Le riunioni del Consiglio di Amministrazione devono essere convocate
con lettera raccomandata inviata almeno 10 giorni prima recante
l'indicazione del giorno, del luogo, dell'ora e degli argomenti
da trattare. Nei casi di particolare urgenza, la convocazione
puo' avvenire anche mediante comunicazione telegrafica, via telefax
o e-mail o per altra via breve con semplice preavviso di due giorni
lavorativi.
Le riunioni sono valide se tenute con la presenza di almeno la
maggioranza dei suoi componenti e sono presiedute dal Presidente
o, in sua assenza, dal Vicepresidente.
Il Consiglio di Amministrazione delibera a maggioranza semplice,
per alzata di mano, in base al numero dei presenti. In caso di
parità di voti prevale il voto del Presidente.
Le sedute e le delibere del Consiglio sono fatte constare da processo
verbale sottoscritto dal Presidente, o dal Vicepresidente, e dal
segretario verbalizzante.
Se nel corso dell'anno vengono a mancare uno o piu' consiglieri,
il Consiglio di Amministrazione provvede a convocare un'apposita
assemblea per la nuova nomina.
14) IL PRESIDENTE
Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione di
fronte a terzi e in giudizio. E' eletto dall'assemblea in sede
ordinaria e dura in carica un anno, eventualmente rinnovabile
e comunque fino all'assemblea ordinaria che procede al rinnovo
delle cariche sociali.
Il Presidente garantisce l'osservanza dello Statuto e ha la responsabilità
generale della conduzione e del buon andamento dell'Associazione;
egli convoca e presiede le Assemblee ed il Consiglio di Amministrazione
e sovrintende all'attuazione delle relative deliberazioni; a lui
spetta la firma degli atti sociali che impegnano l'Associazione
sia nei riguardi dei soci che dei terzi.
15) IL VICEPRESIDENTE
Il Vicepresidente è eletto dall'assemblea, in sede ordinaria.
Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in tutte le sue funzioni
in caso di suo accertato temporaneo impedimento.
In caso di dimissioni, decesso o prolungato impedimento del Presidente,
le funzioni vicarie del Vicepresidente durano sino alla prima
convocazione dell'Assemblea, la quale procederà, in sede
ordinaria, alla sostituzione del Presidente.
16) IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
Entro tre mesi dalla costituzione
dell'Associazione viene nominato un Collegio dei revisori dei
conti formato da tre membri nominati dall'Assemblea e scelti tra
persone estranee all'Associazione; il Presidente del Collegio
deve essere iscritto nel Registro dei revisori contabili.
Il Collegio dei revisori dei Conti controlla la gestione finanziaria
dell'Associazione, accerta la regolare tenuta della contabilità,
effettua periodiche verifiche di cassa, esprime il suo parere
sui bilanci preventivo e consuntivo dell'Associazione.
I membri del Collegio hanno diritto di assistere alle assemblee
e alle sedute del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea
senza diritto di voto.
Il Collegio resta in carica un anno e può essere rieletto.
17) DOCUMENTI DELL'ASSOCIAZIONE
L'Associazione dovrà tenere
a) il libro Verbali delle assemblee;
b) il libro Verbali del Consiglio di Amministrazione;
c) il libro Giornale;
d) il libro degli associati.
18) ESERCIZI DELL'ASSOCIAZIONE
L'esercizio sociale va dal primo gennaio al 31 dicembre di ogni
anno.
Il bilancio di previsione individua le attività realizzabili
nell'esercizio seguente sulla base delle risorse finanziarie disponibili
e preventivabili.
Il conto consuntivo raccoglie i risultati finanziari ed economici
dell'esercizio concluso ed è accompagnato da una relazione
illustrativa del Consiglio di Amministrazione e da una relazione
del Collegio dei revisori dei Conti.
Il bilancio di previsione ed il conto consuntivo devono essere
messi a disposizione dei soci, presso la sede dell'Associazione,
accompagnati dalle relazioni del Consiglio di Amministrazione
e del Collegio dei revisori dei conti almeno 15 giorni prima della
data fissata per l'approvazione da parte dell'Assemblea.
19) DURATA
L'Associazione ha durata illimitata e potrà essere sciolta
con le modalità di cui al successivo art. 20.
20) SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE
L'Associazione si scioglie per deliberazione dell'Assemblea, per
la permanente impossibilità di conseguire le proprie finalità
e negli altri casi stabiliti dalla legge.
Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea
straordinaria con la maggioranza di almeno 3/4 dei soci. In caso
di scioglimento, l'assemblea straordinaria di liquidazione designerà
uno o più liquidatori. Eventuali residui attivi dovranno
essere devoluti ad altri organismi, senza fini di lucro e con
fini analoghi che saranno indicati dall'Assemblea straordinaria
di liquidazione.
21) RINVIO
Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si fa rinvio
alle norme di legge e ai principi generali dell'ordinamento giuridico
italiano.
Visto per inserzione e deposito.
Torino, lì