Divisione Edilizia ed Urbanistica
Settore Procedure Amm.ve Urbanistiche

n. ord. 197
2003 10200/009

CITTÀ DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 19 DICEMBRE 2003
(proposta dalla G.C. 25 novembre 2003)

Testo coordinato ai sensi dell'art. 41 comma 3 del Regolamento del Consiglio Comunale

OGGETTO: PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE AL P.R.G. AI SENSI DELL'ART. 17, COMMA 8, LETTERA G) DELLA L.U.R. CONCERNENTE L'AREA ACI DI VIA FILADELFIA, 71 - APPROVAZIONE.

   Proposta dell'Assessore Viano,

   di concerto con l’Assessore Peveraro.

   Il presente provvedimento riguarda un’area ubicata nella Circoscrizione Amministrativa n. 2, Santa Rita - Mirafiori Nord e più precisamente in via Filadelfia 71, con una superficie pari a circa mq. 6.900, di proprietà comunale e destinata dal vigente P.R.G. della Città di Torino ad area per Servizi Pubblici "S", in particolare ad "aree per impianti tecnologici (t)" - circa mq. 5.160 e "spazi pubblici a parco, per il gioco e lo sport (v)" - circa mq. 1.750.

   Su tale area insistono i seguenti edifici: nella parte sud dell’area e, precisamente su Piazzale San Gabriele di Gorizia, un impianto di distribuzione carburanti; lungo via Filadelfia, un edificio progettato nel 1962 ad un piano fuori terra e un edificio destinato ad autolavaggio.

   In particolare, una consistente parte dell’area in oggetto, pari a circa mq. 6.150 (mq. 1.750 + mq. 4.400), è data in locazione dalla Città all’Automobile Club di Torino (A.C.T.), con scadenza del contratto in data 30 giugno 2005.

   Gli edifici di via Filadelfia 71 si collocano nel "Piano di Razionalizzazione del patrimonio della Città", per il quale è stato avviato un processo di approfondimento in merito alla possibilità di alienazione ovvero alla costituzione di diritto di superficie a favore dell’Automobile Club di Torino, la quale attualmente utilizza l’area in oggetto come stazione di autolavaggio e revisione auto.

   L’area di circa mq. 1.750, sulla quale insiste uno dei fabbricati utilizzati attualmente dall’Automobile Club di Torino, non è interessata dal presente provvedimento urbanistico in quanto la stessa è ricompresa all’interno del perimetro dell’"Area Olimpica" (localizzazione dei siti olimpici).

   L’Automobile Club di Torino ha manifestato formalmente l’intenzione di realizzare su parte dell’area oggetto di variante rispettivamente gli uffici della Sede A.C.T., attualmente siti in Via Giolitti n. 15 e quelli del Pubblico Registro Automobilistico, siti in Via Piobesi n. 4, arrivando quindi ad un accorpamento delle strutture cittadine per un maggior vantaggio dell’utenza.

   Si rileva, inoltre, la necessità di liberare l’area ubicata sul lato ovest del lotto inserita all’interno del perimetro dell’"Area Olimpica" oggetto di progetto specifico (circa mq. 1.750).

   E’ stato, pertanto, predisposto uno studio di fattibilità da parte dell’"Automobile Club di Torino" che prevede la realizzazione di due piani interrati destinati ad autorimessa, deposito e "Centro Tecnico" e la realizzazione di due blocchi uffici a tre piani fuori terra destinati ad ospitare rispettivamente gli uffici e i servizi dell’"Automobile Club Torino" e del "Pubblico registro Automobilistico" per una S.L.P. complessiva pari a mq. 6.450.

   ACI ha, tuttavia, dato piena disponibilità alla Città a realizzare un maggiore numero di posti auto privati rispetto a quelli oggi previsti nello studio di fattibilità, al fine di contribuire alla dotazione complessiva di parcheggi sull'area.

   L’Amministrazione, ritenendo che vi siano i presupposti perché il presente provvedimento rivesta carattere di pubblica utilità, procede con la variazione dello strumento urbanistico generale ai sensi dell’articolo 17, comma 8 della Legge Urbanistica Regionale n. 56/77 e s.m.i. e, più precisamente, si inserisce all’interno dell’area (pari a circa mq. 5.160) destinata dal P.R.G. ad area per Servizi pubblici "S" lettera "t" - Aree per impianti tecnologici, la lettera "z" - Aree per altre attrezzature di interesse generale (musei, teatri, attrezzature fieristiche e congressuali, attrezzature per la mobilità, attrezzature giudiziarie, attrezzature annonarie, …..).

   Ai sensi dell’art. 8, comma 65 delle N.U.E.A. di P.R.G. "Sono tra loro compatibili le attività di servizio contraddistinte con la lettera "f" (uffici pubblici) e con la lettera "z" (attrezzature di interesse generale)".

   Considerato l’elevato valore del contesto storico – ambientale ed architettonico, il progetto dovrà prevedere una attenta analisi dell’inserimento degli edifici nel contesto.

   Il presente provvedimento non comporta la modifica di aree per servizi pubblici in quanto la nuova destinazione urbanistica proposta è relativa alle tipologie di servizi pubblici definiti dalle N.U.E.A. di P.R.G. come: "Servizi sociali e attrezzature di interesse generale oltre alle quantità minime di legge".

   Il presente provvedimento risulta altresì coerente con il Piano di Zonizzazione Acustica avviato dalla Giunta Comunale con deliberazione del 26 novembre 2002 (mecc. 2002 10032/021) e pubblicato sul B.U.R. n. 39 del 25 settembre 2003, così come risulta dal parere redatto dalla Divisione Verde e Ambiente - Settore Tutela Ambiente, che si allega.

   Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

   Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;

   Visto il P.R.G., approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 3-45091 del 21 aprile 1995;

   Visto la Legge Regionale del 5 dicembre 1977 n. 56 e s.m.i.;

   Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico è:
   favorevole sulla regolarità tecnica;

   Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

per i motivi espressi in premessa che qui integralmente si richiamano:

1)   di approvare il provvedimento di variazione al PRG ai sensi dell’ art. 17, comma 8, lettera g) della L.R. 56/77 e s.m.i concernente l’inserimento all’interno dell’area (pari a circa mq. 5.160) destinata dal P.R.G. ad area per Servizi pubblici "S" lettera "t" - Aree per impianti tecnologici, della lettera "z" – Aree per altre attrezzature di interesse generale, riportato in dettaglio nell'elaborato tecnico allegato, parte integrante del presente provvedimento (all. 1 - n. ).
Viene dato atto che non è richiesto il parere di regolarità contabile, in quanto il presente atto non comporta effetti diretti o indiretti sul bilancio;

2)   di dichiarare, attesa l’urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.