Divisione Edilizia ed Urbanistica
Settore Procedure Amm.ve Urbanistiche

        n. ord.177
2003 10021/009

CITTÀ DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 9 DICEMBRE 2003

(proposta dalla G.C. 25 novembre 2003)

OGGETTO: VARIANTE PARZIALE N. 66 AL P.R.G. AI SENSI DELL'ART. 17, COMMA 7 DELLA L.R. 56/77 E S.M.I. CONCERNENTE IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE. APPROVAZIONE.

Proposta dell'Assessore Viano.
di concerto con l’Assessore Peveraro.

Con deliberazione n. 105 del Consiglio Comunale del 14 luglio 2003 (mecc. 2003 00664/009), esecutiva dal 28 luglio 2003, è stata adottata , ai sensi dell' art. 17, comma 7 della L.R. n. 56/77 e s.m.i., la Variante parziale n. 66 al vigente P.R.G., concernente immobili di proprietà comunale.
La deliberazione predetta è stata depositata in visione presso la Segreteria Comunale per la durata di 30 giorni consecutivi, dal 18 agosto 2003 al 16 settembre 2003.
Dell'avvenuto deposito è stata data notizia al pubblico mediante avviso pubblicato presso l'Albo Pretorio nel periodo sopracitato e sul B.U.R. n. 34 del 21 agosto 2003.
Nei termini prescritti, ovvero dal quindicesimo al trentesimo giorno di pubblicazione, non sono pervenute osservazioni nel pubblico interesse.
Il provvedimento in oggetto è stato trasmesso, per il parere previsto dalla L.R. n. 56/77 e s.m.i., alla Provincia di Torino che, con deliberazione in data 23 settembre 2003 (deliberazione n. 1167-238774/03), ha espresso parere favorevole in quanto la variante non presenta incompatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia, adottato dal Consiglio Provinciale in data 28 aprile 1999.
Si ritiene, pertanto, di poter procedere all’approvazione definitiva della Variante parziale n. 66 al P.R.G., ai sensi dell’art. 17, comma 7 della L.R. n. 56/77 e s.m.i..
Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;
Visto il P.R.G., approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 3-45091 del 21 aprile 1995;
Vista la Legge Regionale 5 dicembre 1977 n. 56 e s.m.i.;
Dato atto che i pareri di cui all’art. 49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

per i motivi espressi nella parte narrativa che qui in parte si richiamano:

1) di prendere atto che, nei termini previsti, non sono pervenute osservazioni nel pubblico interesse in merito alla Variante parziale n. 66;
2) di approvare la Variante parziale n. 66 al vigente P.R.G., dando atto che gli elaborati che la costituiscono sono gli stessi della deliberazione di adozione del Consiglio Comunale n. 105 del 14 luglio 2003 (mecc. 2003 00664/009), esecutiva dal 28 luglio 2003.
E’ allegato al presente provvedimento il testo della deliberazione della Provincia (all. 1 - n. ).
Viene dato atto che non è richiesto il parere di regolarità contabile, in quanto il presente atto non comporta effetti diretti o indiretti sul bilancio;
3) di dichiarare, attesa l’urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.