Divisione Infrastrutture e Mobilita'
Settore Parcheggi e Suolo

n. ord. 190
2003 09765/033

CITTÀ  DI  TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 15 DICEMBRE 2003

(proposta dalla G.C. 25 novembre 2003)

OGGETTO: PARCHEGGIO PERTINENZIALE DA REALIZZARE SULL'AREA COMUNALE SITA IN P.ZZA GRAF - REVOCA DELLA CONCESSIONE DELL'AREA. APPROVAZIONE.

Proposta dell'Assessora Sestero.

Con deliberazione del Consiglio Comunale in data 18 maggio 1998 (mecc. 9802629/39), esecutiva dal 1° giugno 1998 è stata approvata la concessione in diritto di superficie dell’area comunale di piazza Graf alla Coop. Saturno II s.r.l. per la realizzazione di un parcheggio pertinenziale interrato per 29 posti auto, rinviando a successivo provvedimento deliberativo l’approvazione del progetto definitivo del manufatto ed esecutivo della sistemazione superficiale.
In data 11 maggio 2001 la Giunta Comunale con deliberazione (mecc. 2001 04120/06), esecutiva dal 31 maggio 2001 ha approvato il progetto definitivo del manufatto ed esecutivo della sistemazione superficiale, che prevedevano la realizzazione di una autorimessa interrata da 29 box auto (per un totale di 29 posti auto) e la risistemazione della soprastante piazza, mediante la realizzazione di aree a verde e di zone pavimentate in porfido, con relativi arredi, illuminazione e punti seduta. Contestualmente la medesima deliberazione ha approvato il subentro della Ascot Parcheggi s.r.l. alla Coop. Saturno II s.r.l. e con determinazione dirigenziale del 23 maggio 2001 (mecc. 2001 04662/06), esecutiva dal 4 giugno 2001 è stata impegnata la spesa di Euro 134.068,16 ed accertata l'entrata per pari importo.
In data 8 aprile 2002 a rogito notaio dr. Antonio Maria Marocco è stata stipulata la Convenzione tra la Città ed il concessionario, con la quale, al fine di consentire la realizzazione dell’intervento, è stato costituito il diritto di superficie novantennale sull’area predetta.
Nei mesi seguenti sono emerse alcune problematiche per la realizzazione del parcheggio sollevate dalla Società Microtecnica s.r.l.. In particolare con nota del 16 luglio 2002 la suddetta società ha evidenziato come la costruzione del parcheggio potesse costituire fonte di gravi danni per l’azienda, impegnata in settori di alta tecnologia aereo-spaziale. Sono intercorsi nei mesi successivi numerosi incontri tra il concessionario, il Comune e la Microtecnica, per eseguire le verifiche tecniche e amministrative necessarie alla realizzazione del parcheggio che avrebbe altresì previsto la demolizione dell’esistente rifugio antiaereo.
Nel frattempo la Microtecnica s.r.l., con nota del 25 febbraio 2003, informava di aver presentato ricorso presso il Tribunale Amministrativo Regionale nel gennaio 2003 chiedendo l’annullamento della Convenzione stipulata dalla Società "Ascot Parcheggi s.r.l." con la Città di Torino nell’aprile 2002 e della concessione edilizia rilasciata nel maggio 2002 alla medesima Società, ritenendo la realizzazione dell’intervento lesiva per la produzione dello stabilimento nella fase di costruzione dell’opera. Ad oggi tale ricorso non è ancora stato discusso presso il Tribunale Amministrativo Regionale.
In data 4 agosto 2003 il concessionario ha evidenziato, a seguito delle problematiche emerse per la costruzione del parcheggio pertinenziale e del protrarsi dei tempi per una loro positiva soluzione, l'impossibilità di un effettivo inizio dei lavori. Ha altresì comunicato essere venute meno l’economicità e la convenienza dell’intervento che, per essere tale, avrebbe dovuto svilupparsi con tempistiche e modalità differenti.
Il concessionario ha quindi comunicato la volontà di rinunciare alla realizzazione dell’intervento.
Si ritiene pertanto di addivenire alla risoluzione consensuale di ogni rapporto instaurato con il concessionario, senza oneri a carico di quest’ultimo, fatta eccezione per le spese d’atto e di regolarizzazione amministrativa. Le somme corrisposte dal concessionario medesimo e le garanzie fidejussorie prestate alla firma della Convenzione saranno debitamente restituite.
La rinuncia alla realizzazione dell’intervento e la risoluzione dei rapporti con il concessionario non comportano oneri a carico della Città.
Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;
Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
favorevole sulla regolarità contabile;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

1) di accettare, considerate le motivazioni esplicitate in narrativa e che qui integralmente si richiamano, la rinuncia del proponente e pertanto di approvare l’estinzione consensuale del rapporto contrattuale oggetto della Convenzione a rogito notaio dr. Antonio Maria Marocco dell’8 aprile 2002 con la "Ascot Parcheggi s.r.l." e della concessione edilizia n. 39-cc-2002 del 25 maggio 2002;
2) di revocare pertanto la concessione dell’area già assegnata in diritto di superficie con la citata deliberazione del Consiglio Comunale in data 18 maggio 1998 (mecc. 9802629/39);
3) di demandare al dirigente competente l’adozione di tutti i provvedimenti conseguenti di natura contabile e amministrativa, tra cui la revoca della citata determinazione (mecc. 2001 04662/06), stabilendo che nessun onere di spesa debba gravare sulla Città; pertanto, la presente deliberazione non comporta oneri di spesa a carico della Città di Torino;
4) di autorizzare il legale rappresentante della Città a sottoscrivere il conseguente atto pubblico con il concessionario, con spese a carico di quest’ultimo;
5) di dichiarare, attesa l’urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.