Divisione Infrastrutture e Mobilita'
Settore Ponti e Vie d’Acqua

n. ord. 51
2003 09663/034

CITTÀ DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 17 MAGGIO 2004
(proposta dalla G.C. 25 novembre 2003)

Testo coordinato ai sensi dell'art. 44 comma 2 del Regolamento del Consiglio Comunale

OGGETTO: GESTORE UNICO DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - AFFIDAMENTO ALLA S.M.A. TORINO S.P.A. DELLA GESTIONE DELLE FONTANELLE - CONTRATTO DI SERVIZIO PER LA GESTIONE DELLE FONTANELLE - APPROVAZIONE.

     Proposta dell'Assessore Sestero,
     di concerto con l’Assessore Peveraro.

     La Società per Azioni denominata "Società Metropolitana Acque Torino - S.p.A.", siglabile "S.M.A. Torino S.p.A.", ovvero "SMAT S.p.A.", veniva appositamente costituita in data 17 febbraio 2000 tra il Comune di Torino ed altri Comuni dell’"Ambito 3 Torinese", sulla base della Convenzione sottoscritta in pari data dagli stessi ai sensi dell’abrogato art. 24 della Legge 8 giugno 1990, n. 142 (oggi art. 30 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267), per l’esercizio delle attività che concorrono a formare il Servizio Idrico Integrato, così come definito dall’art. 4 lettera f) della Legge 5 gennaio 1994, n. 36 "Legge Galli".

     Tale costituzione avveniva in esecuzione della deliberazione n. 167 del Consiglio Comunale del 19 luglio 1999 (mecc. 9904149/64), esecutiva dal 2 agosto 1999, la quale, nel dare avvio all’attuazione della legislazione nazionale e regionale in materia di risorse idriche (Legge 5 gennaio 1994, n. 36 e L.R. 20 gennaio 1997, n. 13) - nella prospettiva di superare la gestione dei servizi idrici da parte dei Comuni del bacino torinese con pluralità di tipologie e con notevoli differenziazioni organizzative in relazione agli acquedotti, fognature ed impianti di depurazione - approvava la costituzione, ai sensi degli articoli 22, comma 3, lettera e), e 24 della Legge n. 142/1990 e per gli effetti dell’art. 9 della Legge n. 36/1994, nonché dell’art. 7 della L.R. n. 13/1997, di una società per azioni quale mezzo dei Comuni associati per la gestione del Servizio Idrico Integrato (S.I.I.) e di altri complementari che costituiscono oggetto della Società.

     Con la stessa deliberazione n. 167 del Consiglio Comunale (mecc. 9904149/64) venivano, altresì, individuate linee guida relative, tra l’altro, alla valutazione dei beni e servizi dell’A.A.M. Torino S.p.A. e dell’Azienda Po-Sangone (APS) per il loro successivo totale conferimento alla Società, nonché alla definizione dei contratti tra i Comuni e la nuova società di gestione del Servizio Idrico Integrato, al fine di porre in essere le basi per dare avvio all’operatività della Società stessa.

     Successivamente venivano conferiti alla società stessa, con efficacia dal 1° aprile 2001, i rami aziendali dell’"Azienda Po-Sangone" e della società "Azienda Acque Metropolitane Torino S.p.A." connessi, rispettivamente, al servizio di raccolta e depurazione delle acque reflue urbane ed al servizio di cui all’art. 12, comma 1, della Legge n. 36/1994 (approvvigionamento, trattamento e distribuzione acqua potabile).

     Tra i beni aziendali conferiti erano compresi i beni già concessi in uso dalla Città alle stesse AAM Torino S.p.A. ed APS per l’esercizio dei relativi servizi pubblici, rispettivamente con atto di concessione d’uso in data 22 marzo1997 e con atto in data 30 marzo 1999.

     A seguito di detti conferimenti la SMAT S.p.A. diveniva operativa a far data dal 1° aprile 2001, con conseguente successione della società stessa in tutti i rapporti attivi e passivi facenti capo alle aziende suddette, come previsto dall’art. 27 del suo Statuto Sociale, e pertanto nei rispettivi complessi aziendali conferiti e quindi nei precedenti contratti, tra cui la Convenzione Quadro tra la Città di Torino e l’AAM Torino S.p.A. per la gestione del servizio pubblico idro-potabile, sottoscritta in data 22 marzo 1997, e la Convenzione tra la Città di Torino e l’Azienda Po-Sangone per la gestione della rete fognaria pubblica, sottoscritta in data 30 marzo 1999.

     Quanto alla definizione dei contratti tra i Comuni e la nuova società di gestione del servizio idrico integrato, in esecuzione della citata deliberazione del Consiglio Comunale n. 167/1999, che prevedeva che i Comuni soci regolassero con apposita convenzione i loro rapporti con la società per la gestione del servizio, la Giunta Comunale con deliberazione n. 209 in data 20 febbraio 2001 (mecc. 2001 01244/064), esecutiva dal 12 marzo 2001, predisposti gli atti necessari per consentire l’operatività della S.M.A. Torino S.p.A., approvava una bozza di "Convenzione Tipo tra i singoli Enti Locali e la SMAT S.p.A. per il Servizio Idrico Integrato", nonché una bozza di "Contratto Tipo per la Concessione di beni in uso", ciò al fine di armonizzare ed uniformare i rapporti contrattuali tra ciascun Ente Pubblico ed il futuro ente gestore, fermo restando che per tali atti si prevedeva espressamente l’adeguamento alla Convenzione che sarebbe stata predisposta (tenendo anche conto dello schema di Convenzione-tipo e relativo Disciplinare di regolazione dei rapporti tra le Autorità d’ambito e i soggetti gestori, approvato dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 31 - 23227 in data 24 novembre 1997, in attuazione della L.R. n. 13/1997) dalla Autorità d’Ambito, sola competente, ai sensi di legge, in ordine all’affidamento del servizio all’Ente Gestore (art.7.6 Convenzione tra Enti).

     In esecuzione di detta deliberazione n. 209/2001 della Giunta Comunale (mecc. 2001 01244/064), preso atto che si erano realizzate le condizioni di operatività della SMAT S.p.A. e, in particolare, che erano stati effettuati i conferimenti dei rami aziendali di AAM Torino S.p.A. ed APS con effetto dal 1 aprile 2001, con scrittura privata inserita al n. 1900 del registro A.P. della Civica Amministrazione, in data 13 febbraio 2002 veniva sottoscritta la Convenzione fra la Città di Torino e la SMAT S.p.A. per il Servizio Idrico Integrato, ai sensi dell’art. 7, commi 4-5-6-7 della citata Convenzione tra Enti sottoscritta in data 17 febbraio 2000, con la quale si affidava alla società la gestione del Servizio Idrico Integrato, comprendente, in particolare: captazione, trattamento, adduzione e distribuzione di acqua per usi civili e industriali, nonché raccolta fognaria degli scarichi e relativo controllo, depurazione delle acque reflue urbane, loro relativa riutilizzazione, recupero e immissione nell’ambiente e smaltimento dei residui della depurazione.

     Da ultimo, con deliberazione della Giunta Comunale in data 12 marzo 2002 (mecc. 2002 01669/064), esecutiva dal 31 marzo 2002, in attesa che l’Autorità d’Ambito procedesse all’affidamento del servizio e predisponesse la relativa convenzione - ed al fine di soddisfare le emerse esigenze di coordinamento tra le precedenti Convenzioni tra la Città di Torino, da un lato, e la società AAM Torino S.p.A. ed il Consorzio Po Sangone, dall’altro, e la nuova Convenzione sottoscritta in data 13 febbraio 2002 - venivano approvate alcune precisazioni ed integrazioni da apportare a quest’ultima convenzione.

     In particolare, oltre alle integrazioni introdotte, relative alla durata e alla decorrenza della convenzione, nonché circa la titolarità della SMAT S.p.A a far data dal 1° aprile 2001 ad introitare le tariffe relative al servizio di acquedotto e depurazione con corresponsione del relativo canone, si precisava - mediante inserimento di un punto "7" nell’art. 7, alla parte "Servizio Fognature" della nuova convenzione - che il servizio di fognatura sarebbe stato espletato sulla base della Convenzione approvata dal Comune di Torino con deliberazioni n. 405 del Consiglio Comunale in data 21 dicembre 1998 (mecc. 9808101/21), esecutiva dal 4 gennaio 1999, e della Giunta Comunale in data 25 marzo 1999 (mecc. 9902123/22), esecutiva dal 15 aprile 1999 e sottoscritta dalla Città e dall’Azienda Po-Sangone in data 30 marzo 1999, anche al fine di attuare in modo graduale la piena operatività del servizio fognario su settori non ancora serviti.

     In ottemperanza alla previsione normativa - secondo la quale per i servizi pubblici a rilevanza industriale non sono contemplate altre forme di gestione se non quella attraverso società di capitali individuate con gara ad evidenza pubblica, fatto salvo un periodo transitorio per l’attuazione delle disposizioni in merito alla riorganizzazione anche mediante riunificazione delle gestioni esistenti - l’Autorità d’Ambito Torinese 3 con deliberazione n. 78/2002, in applicazione dell’art. 35 Legge 448/2001 e dell’art. 7 L.R. Piemonte n. 13/1997 individuava le Aziende che avrebbero potuto proseguire la gestione nel periodo transitorio nella configurazione attuale o mediante trasformazione. La stessa Autorità con deliberazione 108 - 298401 del 6 dicembre 2002 approvava la Convenzione - Atto unico di riconoscimento del servizio integrato - ATO 3 "Torinese" con la quale si provvedeva a riconoscere le gestioni esistenti per il periodo transitorio ai sensi della Legge 5 gennaio 1994 n. 36, della Legge Regione Piemonte 20 gennaio 1997, n. 13, tenuto conto della Legge 28 dicembre 2001, n. 448, art. 35.

     Con lo stesso provvedimento l’Autorità d’Ambito provvedeva a definire le modalità e i tempi attraverso cui avrebbe dovuto essere riorganizzato il servizio idrico nel territorio dell’ATO/3 nel corso del periodo transitorio, approvando tra l’altro il disciplinare tecnico del servizio idrico integrato con relativa carta dei servizi, riconoscendo la Società Metropolitana Acque Torino S.p.A., tra le Aziende che avrebbero potuto proseguire la gestione nel periodo transitorio.

     Successivamente, l’ATO riteneva che tra le varie soluzioni percorribili solo la riunificazione delle gestioni in capo a soggetti gestori pubblici esistenti avrebbe creato una prima rilevante zona territoriale integrata di gestione del ciclo completo delle acque, con avvicinamento progressivo ad una gestione unitaria ed integrata dell’intero ambito ed alla sua "appaltabilità" al termine del periodo transitorio mediante gara ai sensi del vigente art. 113, c. 5, del D.Lgs. 267/2000. A tal fine l’ATO individuava, in via provvisoria, nella SMAT S.p.A (capogruppo della Associazione Temporanea di Imprese tra l’ACEA Pinerolese Industriale S.p.A. e la SMAT S.p.A.), il coordinatore della riunificazione delle gestioni pubbliche per lo svolgimento dei compiti occorrenti e per organizzare, anche al fine di predisporre tutti gli atti necessari, l’attuazione della riunificazione delle gestioni nel rispetto della vigente disciplina italiana ed europea.

     Alla luce delle modificazioni introdotte dalla normativa di settore nel corso degli ultimi anni, nonché degli atti dell’Autorità d’Ambito e di quanto concordato con Convenzione sottoscritta il 13 febbraio 2002 e modificata il 12 giugno 2002 si riteneva opportuno integrare ulteriormente i documenti sopra citati relativamente al servizio fognario, disponendo che i cosiddetti "canoni di fognatura", che precedentemente avevano natura di prestazione a carattere tributario, a seguito delle novità introdotte dall’art. 31, commi 28, 29 e 30, della Legge 23 dicembre 1998 n. 448, non avevano più natura tributaria, bensì natura di corrispettivi a fronte della prestazione di un servizio.

     Pertanto, anche in considerazione dell’intervenuta capacità di attuare la piena operatività del servizio fognario su settori non ancora serviti da parte della SMAT S.p.A., in qualità di soggetto gestore del servizio idrico integrato, si riteneva che SMAT S.p.A. avrebbe potuto introitare detti canoni e, pertanto, si rendeva necessario rivedere gli impegni che questa sarebbe andata ad assumere relativamente agli interventi di smaltimento delle acque superficiali.

     Infatti, nelle premesse della Convenzione per la gestione della rete fognaria pubblica, approvata con i succitati provvedimenti, che attualmente regola i rapporti tra il Comune di Torino e la SMAT S.p.A. limitatamente al servizio di fognatura - si precisava che l’affidamento della gestione delle caditoie stradali delle aree attrezzate per lo scarico dei camper, dei canali di fognatura bianca e delle bealere sarebbe stato oggetto di successivo provvedimento deputato all’approvazione delle relative specifiche tecniche.

     Quindi, in attuazione di tale previsione, si riteneva opportuno e necessario disporre tale affidamento con la deliberazione della Giunta Comunale del 12 agosto 2003 (mecc. 2003 06304/064), esecutiva dal 31 agosto 2003 inserendo i relativi obblighi all’art. 7 della Convenzione, stipulata fra la Città di Torino e la SMAT S.p.A. per il Servizio Idrico Integrato, ai sensi dell’art. 7, commi 4-5-6-7 della citata Convenzione tra Enti sottoscritta in data 17 febbraio 2000, con la quale si affidava alla società la gestione del Servizio Idrico Integrato, comprendente, in particolare: captazione, trattamento, adduzione e distribuzione di acqua per usi civili e industriali, nonché raccolta fognaria degli scarichi e relativo controllo, depurazione delle acque reflue urbane, loro relativa riutilizzazione, recupero e immissione nell’ambiente e smaltimento dei residui della depurazione.

     Con il medesimo provvedimento da ultimo citato si prendeva atto della deliberazione del 21 maggio 2003 n. 129 con la quale, tra l’altro, l’ATO 3 approvava la Convenzione - tipo contenente le condizioni di gestione per la prosecuzione in forma associata della gestione in economia nella fase di avvio del programma di riunificazione alla quale si ritiene di dover aderire, seppur nel rispetto delle peculiarità dei rapporti già disciplinati tra il Comune di Torino e la SMAT S.p.A. in materia di servizio idrico integrato in generale e del servizio fognario in particolare, per favorire il lavoro di omogeneizzazione delle diverse realtà presenti all’interno dell’Autorità d’ambito n. 3 Torinese.

     Infine, sempre nella deliberazione della Giunta Comunale del 12 agosto 2003 (mecc. 2003 06304/064), esecutiva dal 31 agosto 2003 si prevedeva che in un separato provvedimento si procedesse, tra l’altro, all’affidamento alla SMAT S.p.A. della gestione delle fontanelle comunali.

     A tal proposito è necessario rilevare che tali fontanelle, forniscono un sostanziale contributo alla funzionalità ed alla pulizia della rete fognaria, conferendo acqua corrente nella stessa attraverso l’erogazione di acqua a getto continuo e fornendo quindi un apporto utile ai canali di fognatura per il lavaggio dei medesimi, essendo ormai tutte collegate all'acquedotto municipale.

     Le fontanelle di cui trattasi, da distinguersi dalle fontanelle monumentali, hanno un'origine remota, sicuramente legata a necessità contingenti di approvvigionamento idrico in luoghi aperti e accessibili al pubblico e risalente ai primi anni del secolo, quando queste fontanelle, in ghisa di colore verde, iniziavano a sostituirne delle altre di uguale foggia, ma realizzate in pietra.

     Agli inizi del Novecento la loro utilità ed efficacia cominciava a essere rilevante, anche per il numero di richieste, pertanto, l'acquedotto municipale istituiva al suo interno un apposito servizio che consentiva di dare organicità ed efficienza ai vari punti di erogazione.

     Negli anni Trenta, con l'aumento delle richieste di nuove installazioni e con l’introduzione del Testo Unico della Legge sull’assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei Comuni e delle Province, la Città avocava a sé il servizio, in modo da gestire in proprio - tramite il servizio fognature - sia l'installazione che la manutenzione di tutte le fontanelle, incluse quelle in pietra.

     Infatti, a norma dell’art. 1 del R.D. 15 ottobre 1925, n. 2758 i Comuni potevano "assumere, nei modi stabiliti dal presente Testo Unico, l’impianto e l’esercizio diretto dei pubblici servizi", tra i quali la costruzione di acquedotti, fontane e la distribuzione di acqua potabile.

     Inoltre, l’art. 71, comma 2 dello Statuto prevede espressamente che "Il Consiglio Comunale individua i servizi pubblici da erogare sul territorio cittadino, ne disciplina, nell'ambito delle fattispecie previste dalla legge, le modalità di assunzione, al fine di assicurare la regolarità, la continuità, l'economicità e la qualità dell'erogazione in condizioni di uguaglianza".

     Attualmente, visto il ruolo determinante svolto da SMAT in ordine alla gestione del servizio idrico integrato, ed in particolare in ordine alla gestione della rete fognaria pubblica, si ritiene ora opportuno e necessario che anche la gestione di tutte le fontanelle comunali, ad esclusione delle fontane monumentali, sia affidata alla stessa Società già incaricata delle altre gestioni idriche, tenuto conto, altresì, che una delle caratteristiche funzionali delle medesime, è quella di erogare acqua a getto continuo, fornendo quindi un apporto utile ai canali di fognatura per il lavaggio degli stessi, essendo, ormai tutte collegate all'acquedotto municipale.

     L’affidamento della gestione delle fontanelle alla SMAT S.p.A. attiene ai criteri generali di gestione dei servizi e, pertanto, i Consigli Circoscrizionali, ai sensi dell’art. 43 e dell’art. 44 del vigente Regolamento del Decentramento, in attuazione dell’art. 54 dello Statuto comunale, sono tenuti a esprimere parere obbligatorio sul presente provvedimento nel termine massimo di trenta giorni dal ricevimento della richiesta: i pareri espressi costituiranno parte integrante al presente provvedimento.

     Le Circoscrizioni a cui è stato inviato il provvedimento in data 28 novembre 2003, prot. 40145/X-4-32, hanno deliberato in proposito e, su tali provvedimenti, che fanno parte integrante della deliberazione in oggetto quali allegati 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 (all. 2-10 - nn.                                                             ),rispettivamente riferiti alle Circoscrizioni da numero 1 a numero 9, vengono espresse le controdeduzioni che si allegano al presente atto (all. 12 - n.                                 ). La Circoscrizione numero 10 non ha presentato alcun parere.

     Ai sensi dell'articolo 80 del Regolamento del Consiglio Comunale è stato richiesto in data 28 novembre 2003 con nota prot. 40139/X-4-32 il parere obbligatorio dell'Agenzia per i Servizi Pubblici Locali. Il parere, reso in data 31 dicembre 2003, prot. 537, è stato trasmesso al Presidente del Consiglio Comunale in data 9 gennaio 2004 e si allega al presente provvedimento (all. 11 - n.                                 ) per costituirne parte integrante.

     Alla luce di tali considerazioni si ritiene quindi necessario, affidare la gestione delle fontanelle alla SMAT S.p.A. - in qualità di gestore della rete fognaria pubblica - approvando la relativa bozza di Contratto di servizio per la stessa durata della Convenzione del servizio idrico integrato stipulata in data 13 febbraio 2002 e successivamente integrata e modificata, nonché il relativo allegato tecnico.

     Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

     Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;

     Visto l’art. 19 del Regolamento per la disciplina dei contratti;

     Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:
     favorevole sulla regolarità tecnica;
     favorevole sulla regolarità contabile;

     Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

1)     di approvare, per i motivi espressi in narrativa e che qui integralmente si richiamano, l’affidamento della gestione del servizio fontanelle alla SMAT S.p.A., in qualità di gestore della rete fognaria pubblica;

2)     di approvare la bozza di Contratto di Servizio (all. 1 bis - n. ) per la gestione del servizio fontanelle per la stessa durata della Convenzione del servizio idrico integrato stipulata in data 13 febbraio 2002 e successivamente integrata e modificata, nonché il relativo allegato tecnico (all. 1.1 - n. );

3)     di rinviare a successiva determinazione dirigenziale l’adozione del relativo provvedimento di impegno di spesa;

4)     di demandare al legale rappresentante della Città, individuato per la stipulazione della convenzione, la possibilità di apportare eventuali modifiche di carattere formale necessarie per l’adeguamento a norme di Legge od opportune per una migliore redazione dell’atto;

5)     di dichiarare, attesa l’urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.


CONTRATTO TRA IL COMUNE DI TORINO E LA SMAT SPA
PER LA GESTIONE DELLE FONTANELLE

premesso che:

-     La società per azioni denominata "Società Metropolitana Acque Torino - S.p.A.", siglabile "S.M.A. Torino S.p.A.", ovvero "SMAT S.p.A.", veniva appositamente costituita in data 17 febbraio 2000 tra il Comune di Torino ed altri Comuni dell’"Ambito 3 Torinese", sulla base della Convenzione sottoscritta in pari data dagli stessi ai sensi dell’abrogato art. 24 della Legge 8 giugno 1990, n. 142 (oggi art. 30 D.Lgs. 18 agosto 2001, n. 267), per l’esercizio delle attività che concorrono a formare il Servizio Idrico Integrato, così come definito dall’art. 4 lettera f) della Legge 5 gennaio 1994, n. 36 "Legge Galli".

-     Tale costituzione avveniva in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n. 167 del 19 luglio 1999 (mecc. 1999 04149/64), esecutiva dal 2 agosto 1999, la quale, nel dare avvio all’attuazione della legislazione nazionale e regionale in materia di risorse idriche (Legge 5 gennaio 1994, n. 36 e L.R. 20 gennaio 1997, n. 13) - nella prospettiva di superare la gestione dei servizi idrici da parte dei comuni del bacino torinese con pluralità di tipologie e con notevoli differenziazioni organizzative in relazione agli acquedotti, fognature ed impianti di depurazione - approvava la costituzione, ai sensi degli articoli 22, comma 3, lettera e), e 24 della Legge n. 142/1990 e per gli effetti dell’art. 9 della Legge n. 36/1994, nonché dell’art. 7 della L.R. n. 13/1997, di una società per azioni quale mezzo dei comuni associati per la gestione del servizio idrico integrato (S.I.I.) e di altri complementari che costituiscono oggetto della società.

-     Con atto a rogito Notaio Mazzola in data 28 marzo 2001 e contestuale sottoscrizione dell’atto esecutivo di Conferimenti di Rami Aziendali in attuazione del detto aumento di capitale, previa valutazione peritale ai sensi dell’art. 2343 del Codice Civile, venivano conferiti alla società stessa, con efficacia dal 1° aprile 2001, i rami aziendali dell’"Azienda Po-Sangone" e della società "Azienda Acque Metropolitane Torino S.p.A." connessi, rispettivamente, al servizio di raccolta e depurazione delle acque reflue urbane ed al servizio di cui all’art. 12, comma 1, della Legge n. 36/1994 (approvvigionamento, trattamento e distribuzione acqua potabile). Tra i beni aziendali conferiti erano compresi i beni già concessi in uso dalla Città alle stesse AAM Torino S.p.A. ed APS per l’esercizio dei relativi servizi pubblici, rispettivamente con atto di concessione d’uso in data 22 marzo 1997 e con atto in data 30 marzo 1999.

-     La deliberazione del Consiglio Comunale n. 167/1999 prevedeva che i Comuni soci regolassero con apposita convenzione i loro rapporti con la società per la gestione del servizio, la Giunta Comunale con deliberazione n. 209 in data 20 febbraio 2001 (mecc. 2001 01244/64), esecutiva dal 12 marzo 2001, predisposti gli atti necessari per consentire l’operatività della S.M.A. Torino S.p.A., approvava una bozza di "Convenzione Tipo tra i singoli Enti Locali e la SMAT S.p.A. per il Servizio Idrico Integrato", nonché una bozza di "Contratto Tipo per la Concessione di beni in uso", ciò al fine di armonizzare ed uniformare i rapporti contrattuali tra ciascun Ente Pubblico ed il futuro ente gestore, fermo restando che per tali atti si prevedeva espressamente l’adeguamento alla Convenzione che sarebbe stata predisposta (tenendo anche conto dello schema di Convenzione-tipo e relativo Disciplinare di regolazione dei rapporti tra le Autorità d’ambito e i soggetti gestori, approvato dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 31 - 23227 in data 24 novembre 1997, in attuazione della L.R. n. 13/1997) dalla Autorità d’Ambito, sola competente, ai sensi di legge, in ordine all’affidamento del servizio all’Ente Gestore (art.7.6 Convenzione tra Enti).

Articolo 1 - Premesse

1.1)     Le premesse al presente contratto ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

Articolo 2 - Oggetto

2.1)     Il Comune di Torino affida a SMAT S.p.A. la gestione del servizio delle fontanelle situate nel territorio cittadino, così come meglio indicate nell’allegato tecnico (All. 1.1) al presente Contratto di Servizio.

2.2)     La gestione delle fontanelle concerne l’installazione della struttura in ghisa, del basamento in calcestruzzo e della griglia, l’adduzione dalla presa dell’acquedotto alla fontanella e lo scarico nella pubblica fognatura e la relativa manutenzione, (3) nonché la loro sostituzione.

Articolo 3 - Durata

3.1)     Il presente contratto decorre dal 1 gennaio 2004 sino alla scadenza della Convenzione per la gestione del servizio idrico integrato.

3.2)     Alla fine di ogni anno le parti potranno rivedere le specifiche di intervento.

Articolo 4 - Rinnovo

4.1)     Al termine del periodo di validità, il contratto potrà essere rinnovato in accordo tra le parti.

Articolo 5 - Proprietà degli Impianti e Concessione d’uso.

5.1)     Le fontanelle, comprese la struttura in ghisa e la griglia, rimangono di proprietà del Comune di Torino.

5.2)     Tutte le fontanelle oggetto del presente affidamento e quelle che saranno oggetto di successiva installazione/sostituzione sono concesse in uso alla SMAT S.p.A (3) "per tutta la durata del presente contratto di servizio".

5.3)     La fornitura delle fontanelle è posta a carico del Comune e comprende la struttura in ghisa della fontanella e la griglia.

(3) 5.4)     La SMAT S.p.A., nell'espletamento del servizio, si obbliga a tenere indenne il Comune da ogni danno che possa derivare a terzi a causa dell’utilizzo dei beni concessi in uso gratuito.

Articolo 6 - Obblighi del gestore

6.1)     SMAT S.p.A. effettua la manutenzione ordinaria delle fontanelle garantendone il decoro ed il funzionamento attraverso i seguenti servizi:
a)     disostruzione con canal-jet delle griglie e pulizia;
b)     verifica periodica 1 volta l’anno di tutto il parco fontanelle;
c)     insalamento invernale sul 15% delle fontanelle per 10 settimane (10 interventi);
d)     verifica delle fontanelle su segnalazione fino a 360 interventi in un anno;
e)     ripristini funzionali a seguito di incidenti e/o vandalismi fino a 100 interventi in un anno;
f)      riverniciatura delle fontanelle, che comprende: chiusura della fontana, pulizia, verniciatura, riavvio della fontanella e ogni altra attività necessaria.

6.2)     Nel caso in cui, a seguito dell’intervento di cui al punto a) si rilevino problemi relativi alle tubazioni di scarico o altro, la SMAT S.p.A. è tenuta a darne comunicazione alla Città entro tre giorni dalla scoperta ed a presentare il preventivo degli interventi necessari, basato sul prezziario in vigore per la Città di Torino, (3) applicato secondo le modalità dell’art. 8.

6.3)     La verifica periodica 1 volta l’anno di tutto il parco fontanelle, di cui al punto 1.b) del presente articolo, (3) a richiesta del Comune di Torino sarà effettuata congiuntamente con i tecnici del Settore incaricato del controllo.

6.4)     Per l’insalamento invernale sul 15% delle fontanelle per 10 settimane (10 interventi) la SMAT S.p.A. potrà operare nella più ampia autonomia (3) secondo criteri tecnici di priorità relativamente alla scelta delle fontanelle, fermo restando che la Città di Torino è manlevata da ogni responsabilità per danni a cose o persone provocati da cause imputabili a disservizio SMAT. (3) La Smat S.p.A., in caso di riscontro della necessità di insalamento su fontanelle eccedenti la soglia del 15%, si impegna ad informare la Città, al fine di consentire all'Amministrazione di far fronte a tale esigenza.

6.5)     La verifica delle fontanelle su segnalazione è effettuata dal Gestore ogni qualvolta il Settore incaricato del controllo lo richiederà, sulla base delle esigenze che emergeranno durante la vigenza della suddetta Convenzione.

6.6)     I ripristini funzionali a seguito di incidenti e/o vandalismi saranno eseguiti (3) entro 10 giorni, salvo giustificato motivo, sulla base delle segnalazioni che perverranno al Settore incaricato del controllo e che saranno dal medesimo comunicate alla SMAT S.p.A..

6.7)     Gli interventi posti in eccedenza rispetto a quanto previsto ai punti (3) c), d) ed e) di cui all’art. 6.1) dovranno essere autorizzati dalla Città di Torino previa presentazione da parte della SMAT S.p.A. del preventivo relativo agli interventi necessari, basato sul prezziario in vigore per la Città di Torino (3) applicato secondo le modalità dell’art. 8.

6.8)     La SMAT S.p.A. si obbliga ad effettuare l’installazione di nuove fontanelle fornite dal Comune di Torino, e ad ogni richiesta da parte del Comune medesimo.

6.9)     La SMAT S.p.A. si obbliga a provvedere alla manutenzione, al lavaggio e alla pulizia delle aree di servizio dei camper (in esercizio o di futura realizzazione), nonché alla disinfezione delle stesse.

6.10)     Qualora si renda necessario sostituire una fontanella esistente con una nuova fontanella fornita dal Comune di Torino, la SMAT S.p.A. provvederà alla sostituzione, previa espressa autorizzazione del Comune. La fontanella rimossa, anche se utilizzabile in parte, dovrà essere depositata presso i magazzini della SMAT S.p.A. per renderla disponibile per eventuali pezzi di ricambio.

6.11)     Qualora si renda necessario spostare una fontanella esistente, la SMAT S.p.A. vi provvederà previa espressa autorizzazione del Comune di Torino.

(3) 6.12)     La Smat S.p.A. mantiene sollevata ed indenne la Città da ogni danno che possa derivare a terzi dallo svolgimento del servizio oggetto del presente contratto, sia esso effettuato direttamente ovvero tramite appaltatori.
A tal fine la Smat S.p.A. deve stipulare apposita polizza assicurativa da trasmettere al Comune.

Articolo 7 - Obblighi del Comune

7.1)     Il Comune di Torino per il servizio "fontanelle" indica annualmente gli indirizzi a cui la SMAT S.p.A. dovrà attenersi nella gestione del servizio di cui alla presente convenzione.

7.2)     Il Comune di Torino effettuerà i controlli e le verifiche ritenute opportune.

7.3)     Il Comune di Torino fornisce nuove fontanelle con struttura in ghisa e le griglie relative.

Articolo 8 - Corrispettivo del servizio

8.1)     Per l’attività di cui all’art. 6.1) il Comune si impegna ad erogare a SMAT S.p.A. la somma di Euro 200 per fontanella/anno (a corpo annuo).
Per la determinazione della spesa di cui all’art. 6.1) si considera il numero di fontanelle affidate alla SMAT S.p.A. alla data di stipula della Convenzione, così come risultante dall’allegato 1.
Per l’attività di cui all’art. 6.9) (area camper) il Comune si impegna ad erogare a SMAT S.p.A. la somma di Euro 1.500/anno per cadauna area.

(3) Per le attività di cui agli artt. 6.8), 6.10), 6.11) e 13.2), il Comune riconoscerà alla SMAT il valore delle opere realizzate computate con applicazione dei prezzi del Prezzario Città di Torino vigente, con applicazione di uno sconto del 10% sui prezzi medesimi. Sono compresi nel suddetto valore le spese tecniche di progettazione, di gestione e realizzazione delle opere.

Articolo 9 - Modalità di pagamento del corrispettivo

9.1)     Le somme dovute a titolo di corrispettivo per l’attività di cui all’art. 6.1) (manutenzione ordinaria) ed all’art. 6.9) (area camper) saranno erogate dal Comune, previa presentazione di idonea documentazione valutata dal Settore incaricato del controllo, in due rate da presentare nel mese di giugno e nel mese di dicembre di ciascun anno.

9.2)     Le somme dovute a titolo di corrispettivo per le altre attività saranno erogate dal Comune, previa presentazione di idonea documentazione comprovante l’avvenuta prestazione da parte della SMAT S.p.A..

9.3)     Le fatture verranno liquidate dal Comune entro 90 giorni dalla data di ricevimento della fattura; eventuali interessi di mora sui ritardati pagamenti potranno essere riconosciuti nella misura prevista dal tasso legale di interesse.

Articolo 10 - Carta dei Servizi

10.1)     SMAT S.p.A., (3) entro 6 mesi, predispone la Carta dei Servizi oggetto del presente affidamento conformemente alla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 gennaio 1994 "Principi sull’erogazione dei servizi pubblici", nonché conformemente all’art. 11 del D. Lgs. 286/1999 "Qualità dei servizi pubblici".

10.2)     La Carta dei Servizi indica i livelli qualitativi e quantitativi del servizio erogato che l’utenza può legittimamente attendersi da SMAT S.p.A..

10.3)     SMAT S.p.A. è tenuta al rispetto della Carta dei Servizi, sia con riferimento alle norme di tutela degli utenti, sia con riferimento alle indicazioni sugli standard qualitativi e quantitativi dei servizi.

(3) 10.4)     La SMAT S.p.A. si impegna annualmente ad aggiornare gli standard del servizio, per adeguarli alle esigenze dello stesso, anche previa verifica con gli utenti. La SMAT S.p.A. si impegna a favorire la massima accessibilità alle informazioni connesse al servizio, garantendo un numero verde e/o un servizio web per il servizio stesso ed una sollecita soluzione ai problemi manifestati dall’utenza anche per il tramite delle principali Associazioni dei Consumatori.

Articolo 11 - Continuità del Servizio

11.1)     L’erogazione del servizio non può essere interrotta o sospesa se non per ragioni di forza maggiore. In tale ipotesi l’interruzione o la sospensione debbono essere limitate al tempo strettamente necessario.

11.2)     SMAT S.p.A. è comunque tenuta ad adottare ogni misura organizzativa e tecnica necessaria a prevenire la sospensione e/o l’interruzione ovvero a farvi fronte con il minor disagio per la collettività.

11.3)     Restano a carico di SMAT S.p.A. i costi derivanti dall’interruzione o dalla sospensione e la responsabilità verso i terzi conseguente all’interruzione e/o alla sospensione del servizio.

11.4)     Di ogni caso di sospensione e/o interruzione del servizio, SMAT S.p.A. deve dare immediata comunicazione al Comune, precisandone le ragioni e la durata dando preciso conto delle misure adottate per contenere i disagi. Al Comune è data facoltà di chiedere chiarimenti e rifornire suggerimenti di cui SMAT S.p.A. si impegna a tenere conto.

11.5)     SMAT S.p.A. non può dar corso a nessuna interruzione o sospensione del servizio come conseguenza ad un inadempimento del Comune ovvero in pendenza di controversia tra le parti.

11.6) L’interruzione del servizio e/o la sua sospensione, se non dovute a causa di forza maggiore, sono causa di risoluzione del contratto e di revoca di affidamento del servizio. È fatto comunque salvo il risarcimento di ogni danno patito dal Comune.

Articolo 12 - Relazione tecnico-finanziaria

12.1)     SMAT S.p.A. deve presentare entro il 30 aprile di ciascun anno e comunque entro trenta giorni dalla data di approvazione del Bilancio una Relazione tecnico - finanziaria.

12.2)     La relazione dovrà contenere una parte economica, che riassuma tutti i costi affrontati da SMAT S.p.A. per lo svolgimento del servizio fra cui, a titolo puramente indicativo, i costi relativi a Mezzi utilizzati, Personale, Immobili, nonché il rendiconto sull'operatività del servizio reso con il dettaglio e la valorizzazione degli interventi eseguiti, oltre alla reportistica, per l'intero periodo del servizio espletato, delle segnalazioni di disservizio ricevute.

12.3)     La relazione deve contenere altresì le Modalità svolgimento servizio ordinario e le modalità svolgimento servizio straordinario e l’elenco aggiornato delle fontanelle ad integrazione dell’allegato tecnico(all. n. 1.1).

Articolo 13 - Obiettivi di efficacia ed efficienza nella produzione del servizio

13.1)     Il Comune potrà indicare, in relazione a particolari esigenze, specifici obiettivi di efficacia e di efficienza nella produzione del servizio concordandoli con SMAT S.p.A..

13.2)     In particolare ogni anno il Comune potrà finanziare con finanziamento a medio - lungo termine opere per aumentare l’efficienza e ridurre i consumi di acqua.

13.3)     Resta ferma la piena discrezionalità di SMAT ad adottare le misure tecniche ritenute più idonee a garantire il miglior livello qualitativo dell’acqua erogata.

Articolo 14 -Modalità di revisione del contratto

14.1)     Le parti potranno di comune accordo rivedere in tutto o in parte le clausole contrattuali qualora novità e/o modifiche normative possano comportare un mutamento delle modalità di svolgimento del servizio affidato a SMAT S.p.A. o delle condizioni di affidamento del servizio medesimo.

14.2)     Le modifiche e gli adeguamenti previsti nel presente articolo non comportano revoca dell’affidamento del servizio di cui al presente contratto né deroga alla durata di quest’ultimo.

Articolo 15 - Obbligo di applicazione dei CCNL nazionali

15.1)     Nei confronti dei propri dipendenti SMAT S.p.A. si obbliga ad osservare le norme ed i contratti nazionali di lavoro, nonché gli accordi decentrati ed aziendali, che disciplinano lo stato giuridico, il trattamento economico, l’orario di lavoro ed il trattamento previdenziale delle categorie di lavoratori addetti alle diverse funzioni necessarie per l’erogazione dei servizi oggetto del presente contratto.

Articolo 16 - Obbligo di conseguire la sicurezza negli ambienti di lavoro

16.1)     SMAT S.p.A. si obbliga a conseguire la sicurezza negli ambienti di lavoro secondo la normativa vigente in materia.

Articolo 17 - Controllo e Vigilanza

17.1)     Il Comune indica annualmente entro il 30 luglio di ogni anno gli obiettivi di servizio specificati al precedente (3) art. 13 cui dovrà tendere l’attività SMAT S.p.A. nonché le scelte strategiche che dovranno essere attuate e può effettuare i controlli e le verifiche che ritiene opportuni per riscontrare il raggiungimento degli obiettivi in termini economici funzionali e di risultato complessivo.

17.2)     Al fine di garantire il controllo da parte del Comune SMAT S.p.A. collabora fornendo le informazioni tecniche necessarie e relazionando giornalmente sugli interventi eseguiti in adempimento del presente contratto.

17.3)     I Dirigenti dei Settori competenti (o i funzionari delegati) hanno il compito di verificare la qualità del servizio erogato nonché il rispetto da parte di SMAT S.p.A. degli obblighi derivanti dal presente contratto di servizio.

(3) 17.4)     A tal fine la SMAT S.p.A. riceve i reclami e/o le segnalazioni dei cittadini per eventuali disservizi e ne deve trasmettere mensilmente un report al Settore Tecnico competente ed all’Agenzia per i Servizi Pubblici Locali.

Articolo 18 - Penalità

18.1)     Qualora il Comune di Torino rilevi un inadempimento, provvede senza indugio a notificare contestazione scritta, contenente l'indicazione del tempo e del luogo della violazione e della penale che si intende applicare, a SMAT, la quale dispone di 30 giorni per rimuovere la causa dell’inadempimento stesso ovvero per motivare la mancata o tardiva effettuazione.

18.2)     Qualora l’inadempimento sia riscontrato per l’attività di cui al punto 6.1 a) il termine per adempiere è ridotto a 3 giorni.

(3) 18.3)     Trascorso tale termine e persistendo l'inadempienza, gli uffici di cui al precedente articolo 17 provvedono, sulla base di quanto sopra definito, ad applicare la penale, compresa tra Euro 100,00 ed Euro 1.000,00, in considerazione della gravità dell'inadempimento, della reiterazione dello stesso e del disagio conseguente all'inadempienza.

18.4)     L’applicazione della penale sarà preceduta da regolare contestazione, nella persistenza dell’inadempimento, da parte della Città - equivalente se del caso a comunicazione di avvio del procedimento ai sensi della Legge 241/1990 - entro 20 (venti) giorni dall’accertamento della mancata o tardiva effettuazione dei servizi, contenente l’indicazione del tempo e del luogo della violazione e della penale che si intende applicare.

18.5)     SMAT S.p.A. nei 30 giorni successivi al ricevimento della contestazione medesima potrà fornire controdeduzioni scritte.

Articolo 19 - Revoca dell’affidamento del servizio

19.1)     L’affidamento del servizio potrà essere revocato da parte del Comune, per sopravvenute gravi e motivate esigenze di pubblico interesse, salvo il riconoscimento di equo indennizzo nel caso in cui la revoca non sia resa necessaria da normativa sopravvenuta.

Articolo 20 - Risoluzione del Contratto

20.1)     Fuori dai casi previsti nel precedente articolo 19, il presente contratto si risolve qualora le parti abbiano commesso gravi, ripetute e rilevanti inadempienze rispetto agli impegni assunti in questo contratto, avuto riguardo all’interesse dell’altra.

20.2)     Il Comune, qualora intenda avvalersi della clausola di risoluzione, contesta alla controparte l’inadempienza riscontrata, con precisione ed entro 30 (trenta) giorni dal riscontro medesimo, intimando alla stessa di rimuovere le cause di inadempimento.

20.3)     A seguito di diffida, il Gestore può presentare controdeduzioni entro 30 (trenta) giorni dal momento in cui ha ricevuto la contestazione di cui al comma 20.2).

20.4)     Qualora, a seguito dell’intimazione di cui al comma 20.2), il Gestore non elimini tempestivamente le cause (3) e conseguenze dell’inadempimento e semprechè il Comune parte intimante non ritenga accettabili e soddisfacenti le giustificazioni addotte nelle controdeduzioni di cui al comma precedente, il Comune potrà chiedere la risoluzione del contratto.

Articolo 21 - Applicazione delle norme del c.c. per quanto non previsto

21.1)     Per ogni aspetto non espressamente disciplinato dal presente contratto si rinvia all’applicazione delle norme del Codice Civile.

Articolo 22 - Controversie

22.1)     Tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti in ordine al presente contratto saranno devolute all'Autorità Giudiziaria competente.

Articolo 23 - Spese contrattuali e di registrazione

23.1)     Le spese inerenti e conseguenti alla stipula del presente contratto sono a totale carico di SMAT S.p.A..