Divisione Servizi Sociali
Settore Minori
n. ord.179
2003 09433/019
OGGETTO: CONVENZIONE CON LA PROVINCIA DI TORINO PER LA GESTIONE DEI SERVIZI IN FAVORE DELLA MATERNITÀ ED INFANZIA E DELLE COMUNITÀ ALLOGGIO PER MINORI GESTANTI E MADRI, AI SENSI DELLA LEGGE 67/93.PRESA D'ATTO PROROGA ANNO 2003. ENTRATA PRESUNTA EURO 2.019.347,00.
Proposta dell'Assessore Lepri.
La "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato
di interventi e servizi sociali" 8 novembre 2000 n. 328,
allart. 8 comma 5, ha previsto che con Legge Regionale venga
disciplinato il trasferimento ai Comuni, o agli Enti Locali delle
funzioni indicate dal Regio Decreto-Legge 8 marzo 1927, n. 798,
convertito dalla Legge 6 dicembre 1928 n. 2838, e dal D.L. 18
gennaio 1993 n. 9, convertito, con modificazioni, dalla Legge
18 marzo 1993, n. 67 relative allassistenza alla maternità
ed infanzia e ai disabili sensoriali, già esercitate dalle
Province.
Con Legge Regionale n. 5 del 15 marzo 2001, recante modificazioni
ed integrazioni alla Legge Regionale del 26 aprile 2000, n. 44,
allart. 116 c.1b, vengono trasferite ai Comuni le funzioni
in materia di servizi sociali già di competenza delle Province,
ai sensi dellart. 8, comma 5, della Legge 328/2000, facendo
però rinvio a quanto sarà previsto da una specifica
Legge Regionale in materia.
Nelle more della Legge Regionale di cui sopra le funzioni assistenziali
relative ai servizi di maternità ed infanzia vengono gestite
indirettamente dalla Provincia di Torino in virtù di apposita
convenzione fra Provincia e Comune di Torino scaduta il 31 dicembre
2002 approvata con deliberazione del Consiglio Comunale del 2
luglio 2002 (mecc. 2002 03401/019), esecutiva dal 17 luglio 2002.
La Provincia di Torino con deliberazione del Consiglio Provinciale
n. 31041/2003 adottata in data 6 maggio 2003 esecutiva in data
7 giugno 2003, di cui ha trasmesso copia solo in data 13 ottobre
2003 con nota prot. n. 259243, ha autorizzato in via transitoria
con effetto dal 1° gennaio 2003 e comunque fino all'emanazione
da parte della Regione Piemonte delle disposizioni attuative della
Legge 328/2000, la prosecuzione delle attività per la gestione
delle funzioni sociali a favore della maternità e dell'infanzia,
secondo le modalità, le procedure ed i costi già
in atto nell'anno 2002 e nello specifico la proroga della convenzione
con il Comune di Torino per la gestione delle attività
assistenziali in favore della maternità ed infanzia e delle
comunità alloggio per minori, gestanti e madri fino al
31 dicembre 2003.
L'Amministrazione Comunale prende atto della suddetta deliberazione
e approva la proroga di convenzione fra la Città di Torino
e l'Amministrazione Provinciale per la gestione delle attività
assistenziali in favore della maternità ed infanzia e delle
comunità alloggio per minori, gestanti e madri fino al
31 dicembre 2003, secondo le modalità, le procedure e i
costi già in atto nell'anno 2002.
Tutto ciò premesso,
Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti
Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale,
fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella
competenza dei Consigli Comunali;
Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico
sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
favorevole sulla regolarità contabile;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;
1) di prendere atto che la Provincia di Torino con deliberazione
del Consiglio Provinciale n. 31041/2003 adottata in data 6 maggio
2003 esecutiva in data 7 giugno 2003 ha autorizzato la proroga
di convenzione con il Comune di Torino per la gestione delle attività
assistenziali in favore della maternità ed infanzia e delle
comunità alloggio per minori, gestanti e madri fino al
31 dicembre 2003, secondo le modalità, le procedure e i
costi già in atto nell'anno 2002 che prevede un trasferimento
di Euro 2.019.347,00;
2) di autorizzare la proroga di convenzione fra la Provincia di
Torino e il Comune di Torino per la gestione delle attività
assistenziali in favore della maternità ed infanzia e delle
comunità alloggio per minori, gestanti e madri fino al
31 dicembre 2003, secondo le modalità, le procedure e i
costi già in atto nell'anno 2002;
3) di dichiarare, attesa lurgenza, in conformità
del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento
immediatamente eseguibile ai sensi dellart. 134, 4°
comma, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n.
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