Divisione Edilizia ed Urbanistica
Settore Convenzioni e Contratti
n. ord. 145
2003 09350/104
OGGETTO: PIANO DI VENDITA, AI SENSI DELLA LEGGE 560/1993, DEL PATRIMONIO COMUNALE DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - INTEGRAZIONE CON L'INSERIMENTO DI STABILI SITUATI FUORI CITTÀ - STRALCIO DI IMMOBILI ERRONEAMENTE INSERITI - NUOVI CRITERI. - APPROVAZIONE.
Proposta dell'Assessore Tricarico.
La Legge 23 dicembre 1993, n. 560 consente l'alienazione di
immobili di Edilizia Residenziale Pubblica a favore dei soggetti
aventi titolo, nella misura massima del 75% del patrimonio abitativo
nel territorio di ciascuna provincia. Lalienazione di tali
immobili è consentita esclusivamente per la realizzazione
di programmi finalizzati allo sviluppo della stessa Edilizia Pubblica.
Il piano di vendita deve essere formulato, a norma della citata
Legge, dalla Regione, su proposta degli Enti proprietari.
La Regione Piemonte, con deliberazione del Consiglio Regionale
n. 730 - C.R. 2982 del 15 marzo 1994, integrata con provvedimento
n. 874/12045 del 13 settembre 1994, ha approvato il piano di alienazione
di alcuni immobili di Edilizia Residenziale Pubblica di proprietà
della Città di Torino, in attuazione della Legge in oggetto.
Il Consiglio Comunale di Torino con deliberazione n. 378 dell11
novembre 1996 (mecc. 9606204/12), esecutiva il 6 dicembre 1996,
ha approvato il piano di alienazione formulato dalla Regione.
La Circolare del Ministero dei Lavori Pubblici del 30 giugno 1995
n. 31 ha previsto la possibilità di integrazione o di modifica
dei piani di vendita, su proposta degli Enti proprietari, qualora
sia stata adottata una percentuale inferiore al massimo ammissibile,
in vista di possibilità di reinvestimento o di migliore
gestione del patrimonio.
Il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 329 del 19 ottobre
1998 (mecc. 9807008/12), esecutiva il 2 novembre 1998, ha approvato
un'integrazione del piano di vendita precedentemente adottato,
precisando che i proventi delle vendite devono essere destinati
alla realizzazione di programmi di sviluppo dell'Edilizia Residenziale
Pubblica, conformemente a quanto previsto dalla Legge 560/1993.
La Giunta Regionale, con deliberazioni n. 92-29581 del 1°
marzo 2000 e n. 6-29961 del 2 maggio 2000, assunte con i poteri
del Consiglio, ha approvato tale integrazione al piano di vendita.
L'articolo 14 della Legge Regionale 28 marzo 1995, n. 46 ("Ente
competente alle assegnazioni") dispone che "all'assegnazione
degli alloggi provvede il Comune nel cui territorio gli alloggi
stessi sono stati realizzati".
La Città di Torino è proprietaria in altri Comuni
di n. 2903 alloggi, e relative pertinenze, oltre a n. 336 box
- auto e n. 2273 posti auto ed altre unità immobiliari
identificate in Catasto quali C2, non inclusi nel piano di vendita
precedentemente approvato.
La Legge Regione Piemonte n. 22/2001 ha ricompreso nel suo ambito
applicativo anche i predetti alloggi la cui assegnazione era precedentemente
normata dalle relative leggi di finanziamento. Conseguentemente
a ciò le disponibilità alloggiative che si determinano
oggi in tale patrimonio sono oggetto di assegnazione da parte
dei comuni ove sono siti gli immobili e non già come avveniva
in passato da parte dell'ente proprietario.
La proprietà di detto patrimonio comporta per la Città
gravosi costi di gestione e manutenzione, nonché oneri
fiscali. In seguito alla citata riforma della Legge Regionale
sulle assegnazioni di alloggi E.R.P.S., non è più
possibile alla Città usufruire di tale patrimonio per far
fronte allemergenza abitativa presente sul suo territorio.
Di contro, i Comuni, ove sono ubicati alcuni stabili di proprietà
della Città di Torino, non sempre devono fronteggiare una
situazione di emergenza abitativa della stessa gravità.
Risulta, pertanto, opportuno integrare il piano di vendita precedentemente
approvato, estendendolo ad altri stabili, ubicati nel territorio
della Provincia di Torino, indicati specificatamente nellallegato
al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante
e sostanziale (all. 1).
La quantità di alloggi che progressivamente potranno effettivamente
essere posti in vendita ai legittimi assegnatari, e la relativa
tempistica, dipenderanno dalla percentuale di patrimonio abitativo
vendibile nell'ambito della provincia di Torino, quale sarà
via via comunicata dalla Regione Piemonte, in sede di autorizzazione
della presente proposta di integrazione, al fine del rispetto
del limite massino stabilito dalla Legge 560/1993.
Tra l'altro, l'ATC ha in corso d'approvazione un cospicuo stralcio
al proprio piano di vendita, relativamente al patrimonio ubicato
in Torino.
Gli stabili indicati nellallegato n. 1 al presente provvedimento
sono gravati da mutui accesi con la Cassa Depositi e Prestiti,
alcuni dei quali non ancora estinti. Tuttavia il Servizio Centrale
Risorse Finanziarie ha comunicato al Settore competente che è
possibile alienare immobili acquistati o costruiti con il finanziamento
di mutui accesi con la Cassa Depositi e Prestiti, tuttora in vita.
Tuttavia, al fine di non ampliare eccessivamente il numero di
alloggi inseriti nel piano di vendita, onde evitare un progressivo
depauperamento del patrimonio complessivo di Edilizia Residenziale
Pubblica, si ritiene opportuno, vista l'attuale situazione di
grave emergenza abitativa, procedere contestualmente ad uno stralcio,
dal piano di alienazione precedentemente approvato, di una quota
di unità abitative, pari a n. 449 alloggi negli stabili,
siti in Torino, indicati specificatamente nell'allegato n. 2A
della presente deliberazione (all. 2A - n. ),
in cui, nel corso degli anni, non vi è stata rilevante
propensione all'acquisto da parte degli assegnatari. Tale stralcio
può essere immediatamente attuato, in quanto è già
stata esperita la procedura di comunicazione agli assegnatari
di un termine perentorio entro il quale presentare eventualmente
domanda di acquisto, come previsto dalla nota prot. 372, in data
24 gennaio 2000, della Direzione Generale Edilizia Residenziale
del Ministero dei Lavori Pubblici, richiamata dalla nota prot.
2040/18.3, in data 28 febbraio 2000, della Regione Piemonte, Assessorato
Urbanistica, Pianificazione Territoriale, Edilizia Residenziale.
Inoltre, questa Civica Amministrazione ha inteso attuare la più
ampia partecipazione e coinvolgimento dei Comuni sul cui territorio
sono ubicati gli stabili di proprietà della Città
di Torino, tenendo conto delle peculiari situazioni e problematiche
eventualmente segnalate dalle rispettive Amministrazioni.
Pur non sussistendo alcun obbligo di legge con lettere protocollo
dal n. 391 al n. 409 e dal n. 411 al n. 415 del 17 febbraio 2004
si è pertanto richiesto parere sul provvedimento in oggetto
ai comuni interessati.
I soli comuni di Buttigliera Alta, Rivoli e San Mauro Torinese,
non hanno espresso parere favorevole della qual cosa si potrà
tenere conto nella fase attuativa che conseguirà al presente
provvedimento autorizzatorio.
Di contro, è necessario prendere atto che nel piano di
vendita approvato con la sopra menzionata deliberazione del Consiglio
Comunale n. 378/1996 erano stati erroneamente inseriti alcuni
stabili, specificati nellallegato n. 2 al presente provvedimento,
facenti parte dei beni pervenuti in proprietà alla Civica
Amministrazione per effetto dellestinzione dellI.P.A.B.
"Istituto di Riposo per la Vecchiaia", sancita con Decreto
del Presidente della Giunta Regionale n. 5801 del 27 giugno 1980.
La Legge Regione Piemonte 13 aprile 1995, n. 62 dispone, allart.
40, che i beni immobili pervenuti in proprietà ai Comuni
per effetto dellestinzione di IPAB ed ECA, non idonei per
lo svolgimento di attività socio - assistenziali, possono
essere alienati, previa autorizzazione rilasciata dalla Giunta
Regionale, e i relativi proventi sono utilizzati prioritariamente
per la realizzazione, la ristrutturazione e la manutenzione di
strutture socio - assistenziali.
Inoltre larticolo 39, comma 4, della Legge stessa stabilisce
che lautorizzazione regionale allalienazione dei beni
immobili delle IPAB può essere rilasciata solo qualora
il valore dei beni sia stato determinato da una perizia di stima
effettuata da tecnici incaricati dallEnte interessato.
Viceversa, in base alla Legge 24 dicembre 1993 n. 560, il prezzo
degli alloggi è determinato sulla base degli estimi catastali,
e i proventi delle alienazioni degli alloggi di Edilizia Residenziale
Pubblica devono essere destinati al reinvestimento in edifici
ed aree edificabili, per la riqualificazione e lincremento
del patrimonio abitativo pubblico.
In considerazione delle diverse ed incompatibili disposizioni
dettate dalle due leggi sopra richiamate, risulta pertanto necessario
stralciare dal piano di vendita del patrimonio di Edilizia Residenziale
Pubblica, disciplinato dalla Legge 560/1993, a suo tempo approvato
con la sopra citata deliberazione del Consiglio Comunale, gli
immobili ex IPAB indicati nellallegato n. 2 al presente
provvedimento, la cui alienazione è invece regolamentata
dalla Legge Regionale.
Con la sopra citata deliberazione del Consiglio Comunale n. 378/1996
sono stati inoltre adottati i criteri per procedere alla vendita.
In particolare il punto 5) della narrativa (integralmente richiamato
al punto d) del dispositivo) stabilisce che i soggetti per i quali
è già stato avviato un procedimento di decadenza
(per reddito superiore o per proprietà immobiliare), possono
acquistare lalloggio assegnato entro il termine di un anno
dal giorno in cui il provvedimento è diventato definitivo.
Tale disposizione era conforme a quanto comunicato ai Comuni dalla
Regione Piemonte con nota prot. n. 1047/652 del 27 febbraio 1995,
nella quale si evidenziava uninterpretazione estensiva del
comma 9 della Legge 560/93, così come precisato con nota
prot. n. 60 del 26 gennaio 1995 del Segretariato Generale del
C.E.R.. Si è ritenuto, in particolare, di uniformare il
trattamento di coloro che percepiscono un reddito superiore ai
limiti per la decadenza dallassegnazione a quello di coloro
che sono titolari di una proprietà immobiliare.
Tuttavia, con nota prot. n. 7425/18 del 22 settembre 2003, la
Regione Piemonte, Assessorato Urbanistica, Pianificazione Territoriale,
Edilizia Residenziale, ha comunicato al competente Assessorato
della Città di Torino e allAgenzia Territoriale per
la Casa della provincia di Torino il seguente orientamento: "il
patrimonio di Edilizia Residenziale Pubblica deve essere destinato,
sia per quanto concerne la locazione, che per quanto attiene la
sua alienazione, a soggetti che necessitano di risolvere problematiche
di natura abitativa e non certo a chi già detiene in proprietà
abitazioni adeguate al proprio nucleo familiare. In tal senso,
stante anche la validità del requisito inerente la proprietà
immobiliare contenuto nella normativa regionale in materia di
assegnazioni, non si può che condividere la decisione di
non alienare lalloggio condotto in locazione agli assegnatari
possessori di beni immobili di valore superiore ai limiti di legge
(
). Peraltro, al fine di fugare dubbi interpretativi, stante
il trasferimento alla Regione delle competenze in materia di Edilizia
Residenziale Pubblica - e quindi anche di alienazione di tale
patrimonio - gli uffici di questo Assessorato stanno predisponendo
un testo di disegno di legge regionale in materia".
Pare opportuno, pertanto, anche in considerazione del disegno
di legge regionale attualmente in fase di predisposizione, e in
vista della sua approvazione, attenersi allorientamento
esplicitato dalla Regione, revocando il sopra richiamato punto
5) della deliberazione del Consiglio Comunale n. 378 (mecc. 9606204/12),
nella parte in cui permetteva lalienazione dellalloggio
condotto in locazione anche agli assegnatari titolari di proprietà
immobiliare. Pertanto non sarà consentito approvare la
vendita di ununità abitativa di Edilizia Residenziale
Pubblica agli assegnatari o ai loro familiari conviventi che,
al momento di presentazione della domanda di acquisto, siano titolari
del diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su
un immobile la cui rendita catastale superi il limite stabilito
dall'art. 2, comma 1, lett. c) della Legge Regione Piemonte n.
46/95 e s.m.i..
Tutto ciò premesso,
Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti
Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale,
fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella
competenza dei Consigli Comunali;
Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico
sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
favorevole sulla regolarità contabile;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;
1) di approvare, per i motivi esposti in narrativa che integralmente
si richiamano, l'integrazione al piano di vendita, assunto con
deliberazioni del Consiglio Comunale n. 378 (mecc. 9606204/12)
e n. 329 (mecc. 9807008/12), ai sensi della Legge 560/1993, includendo
gli immobili, di proprietà della Città di Torino,
elencati nell'allegato n. 1, facente parte integrante del presente
provvedimento (all. 1 - n. );
2) di approvare lo stralcio dal piano di vendita approvato con
deliberazione del Consiglio Comunale n. 378 (mecc. 9606204/12)
degli stabili, specificati nell'allegato n. 2 al presente provvedimento,
di cui costituisce parte integrante e sostanziale (all. 2 - n.
);
3) di revocare la deliberazione del Consiglio Comunale n. 378
(mecc. 9606204/12), nella parte in cui consentiva lalienazione
dellalloggio condotto in locazione anche agli assegnatari
titolari di proprietà immobiliare. Pertanto non sarà
consentito ai nuclei familiari titolari del diritto di proprietà,
usufrutto, uso o abitazione su un immobile, la cui rendita catastale
superi il limite stabilito dall'art.2, comma 1, lett. c) della
legge Regione Piemonte n. 46/95 e s.m.i., l'acquisto di un'unità
abitativa di Edilizia Residenziale Pubblica;
4) di sottoporre alla Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 1 comma
4 della Legge 560/93, la presente proposta di integrazione e contestualmente
di stralcio al piano di alienazione precedentemente approvato;
5) di dichiarare, attesa lurgenza, in conformità
del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento
immediatamente eseguibile ai sensi dellart. 134, 4°
comma, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n.
267.