Divisione Edilizia ed Urbanistica
Settore Convenzioni e Contratti

n. ord. 145
2003 09350/104

CITTÀ  DI  TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 8 NOVEMBRE 2004
(proposta dalla G.C. 18 novembre 2003)

Testo coordinato ai sensi dell'art. 44 comma 2 del Regolamento del Consiglio Comunale

OGGETTO: PIANO DI VENDITA, AI SENSI DELLA LEGGE 560/1993, DEL PATRIMONIO COMUNALE DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - INTEGRAZIONE CON L'INSERIMENTO DI STABILI SITUATI FUORI CITTÀ - STRALCIO DI IMMOBILI ERRONEAMENTE INSERITI - NUOVI CRITERI. - APPROVAZIONE.

Proposta dell'Assessore Tricarico.

La Legge 23 dicembre 1993, n. 560 consente l'alienazione di immobili di Edilizia Residenziale Pubblica a favore dei soggetti aventi titolo, nella misura massima del 75% del patrimonio abitativo nel territorio di ciascuna provincia. L’alienazione di tali immobili è consentita esclusivamente per la realizzazione di programmi finalizzati allo sviluppo della stessa Edilizia Pubblica.
Il piano di vendita deve essere formulato, a norma della citata Legge, dalla Regione, su proposta degli Enti proprietari.
La Regione Piemonte, con deliberazione del Consiglio Regionale n. 730 - C.R. 2982 del 15 marzo 1994, integrata con provvedimento n. 874/12045 del 13 settembre 1994, ha approvato il piano di alienazione di alcuni immobili di Edilizia Residenziale Pubblica di proprietà della Città di Torino, in attuazione della Legge in oggetto.
Il Consiglio Comunale di Torino con deliberazione n. 378 dell’11 novembre 1996 (mecc. 9606204/12), esecutiva il 6 dicembre 1996, ha approvato il piano di alienazione formulato dalla Regione.
La Circolare del Ministero dei Lavori Pubblici del 30 giugno 1995 n. 31 ha previsto la possibilità di integrazione o di modifica dei piani di vendita, su proposta degli Enti proprietari, qualora sia stata adottata una percentuale inferiore al massimo ammissibile, in vista di possibilità di reinvestimento o di migliore gestione del patrimonio.
Il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 329 del 19 ottobre 1998 (mecc. 9807008/12), esecutiva il 2 novembre 1998, ha approvato un'integrazione del piano di vendita precedentemente adottato, precisando che i proventi delle vendite devono essere destinati alla realizzazione di programmi di sviluppo dell'Edilizia Residenziale Pubblica, conformemente a quanto previsto dalla Legge 560/1993.
La Giunta Regionale, con deliberazioni n. 92-29581 del 1° marzo 2000 e n. 6-29961 del 2 maggio 2000, assunte con i poteri del Consiglio, ha approvato tale integrazione al piano di vendita.
L'articolo 14 della Legge Regionale 28 marzo 1995, n. 46 ("Ente competente alle assegnazioni") dispone che "all'assegnazione degli alloggi provvede il Comune nel cui territorio gli alloggi stessi sono stati realizzati".
La Città di Torino è proprietaria in altri Comuni di n. 2903 alloggi, e relative pertinenze, oltre a n. 336 box - auto e n. 2273 posti auto ed altre unità immobiliari identificate in Catasto quali C2, non inclusi nel piano di vendita precedentemente approvato.
La Legge Regione Piemonte n. 22/2001 ha ricompreso nel suo ambito applicativo anche i predetti alloggi la cui assegnazione era precedentemente normata dalle relative leggi di finanziamento. Conseguentemente a ciò le disponibilità alloggiative che si determinano oggi in tale patrimonio sono oggetto di assegnazione da parte dei comuni ove sono siti gli immobili e non già come avveniva in passato da parte dell'ente proprietario.
La proprietà di detto patrimonio comporta per la Città gravosi costi di gestione e manutenzione, nonché oneri fiscali. In seguito alla citata riforma della Legge Regionale sulle assegnazioni di alloggi E.R.P.S., non è più possibile alla Città usufruire di tale patrimonio per far fronte all’emergenza abitativa presente sul suo territorio. Di contro, i Comuni, ove sono ubicati alcuni stabili di proprietà della Città di Torino, non sempre devono fronteggiare una situazione di emergenza abitativa della stessa gravità.
Risulta, pertanto, opportuno integrare il piano di vendita precedentemente approvato, estendendolo ad altri stabili, ubicati nel territorio della Provincia di Torino, indicati specificatamente nell’allegato al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale (all. 1).
La quantità di alloggi che progressivamente potranno effettivamente essere posti in vendita ai legittimi assegnatari, e la relativa tempistica, dipenderanno dalla percentuale di patrimonio abitativo vendibile nell'ambito della provincia di Torino, quale sarà via via comunicata dalla Regione Piemonte, in sede di autorizzazione della presente proposta di integrazione, al fine del rispetto del limite massino stabilito dalla Legge 560/1993.
Tra l'altro, l'ATC ha in corso d'approvazione un cospicuo stralcio al proprio piano di vendita, relativamente al patrimonio ubicato in Torino.
Gli stabili indicati nell’allegato n. 1 al presente provvedimento sono gravati da mutui accesi con la Cassa Depositi e Prestiti, alcuni dei quali non ancora estinti. Tuttavia il Servizio Centrale Risorse Finanziarie ha comunicato al Settore competente che è possibile alienare immobili acquistati o costruiti con il finanziamento di mutui accesi con la Cassa Depositi e Prestiti, tuttora in vita.
Tuttavia, al fine di non ampliare eccessivamente il numero di alloggi inseriti nel piano di vendita, onde evitare un progressivo depauperamento del patrimonio complessivo di Edilizia Residenziale Pubblica, si ritiene opportuno, vista l'attuale situazione di grave emergenza abitativa, procedere contestualmente ad uno stralcio, dal piano di alienazione precedentemente approvato, di una quota di unità abitative, pari a n. 449 alloggi negli stabili, siti in Torino, indicati specificatamente nell'allegato n. 2A della presente deliberazione (all. 2A - n.                      ), in cui, nel corso degli anni, non vi è stata rilevante propensione all'acquisto da parte degli assegnatari. Tale stralcio può essere immediatamente attuato, in quanto è già stata esperita la procedura di comunicazione agli assegnatari di un termine perentorio entro il quale presentare eventualmente domanda di acquisto, come previsto dalla nota prot. 372, in data 24 gennaio 2000, della Direzione Generale Edilizia Residenziale del Ministero dei Lavori Pubblici, richiamata dalla nota prot. 2040/18.3, in data 28 febbraio 2000, della Regione Piemonte, Assessorato Urbanistica, Pianificazione Territoriale, Edilizia Residenziale. Inoltre, questa Civica Amministrazione ha inteso attuare la più ampia partecipazione e coinvolgimento dei Comuni sul cui territorio sono ubicati gli stabili di proprietà della Città di Torino, tenendo conto delle peculiari situazioni e problematiche eventualmente segnalate dalle rispettive Amministrazioni.
Pur non sussistendo alcun obbligo di legge con lettere protocollo dal n. 391 al n. 409 e dal n. 411 al n. 415 del 17 febbraio 2004 si è pertanto richiesto parere sul provvedimento in oggetto ai comuni interessati.
I soli comuni di Buttigliera Alta, Rivoli e San Mauro Torinese, non hanno espresso parere favorevole della qual cosa si potrà tenere conto nella fase attuativa che conseguirà al presente provvedimento autorizzatorio.
Di contro, è necessario prendere atto che nel piano di vendita approvato con la sopra menzionata deliberazione del Consiglio Comunale n. 378/1996 erano stati erroneamente inseriti alcuni stabili, specificati nell’allegato n. 2 al presente provvedimento, facenti parte dei beni pervenuti in proprietà alla Civica Amministrazione per effetto dell’estinzione dell’I.P.A.B. "Istituto di Riposo per la Vecchiaia", sancita con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 5801 del 27 giugno 1980.
La Legge Regione Piemonte 13 aprile 1995, n. 62 dispone, all’art. 40, che i beni immobili pervenuti in proprietà ai Comuni per effetto dell’estinzione di IPAB ed ECA, non idonei per lo svolgimento di attività socio - assistenziali, possono essere alienati, previa autorizzazione rilasciata dalla Giunta Regionale, e i relativi proventi sono utilizzati prioritariamente per la realizzazione, la ristrutturazione e la manutenzione di strutture socio - assistenziali.
Inoltre l’articolo 39, comma 4, della Legge stessa stabilisce che l’autorizzazione regionale all’alienazione dei beni immobili delle IPAB può essere rilasciata solo qualora il valore dei beni sia stato determinato da una perizia di stima effettuata da tecnici incaricati dall’Ente interessato.
Viceversa, in base alla Legge 24 dicembre 1993 n. 560, il prezzo degli alloggi è determinato sulla base degli estimi catastali, e i proventi delle alienazioni degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica devono essere destinati al reinvestimento in edifici ed aree edificabili, per la riqualificazione e l’incremento del patrimonio abitativo pubblico.
In considerazione delle diverse ed incompatibili disposizioni dettate dalle due leggi sopra richiamate, risulta pertanto necessario stralciare dal piano di vendita del patrimonio di Edilizia Residenziale Pubblica, disciplinato dalla Legge 560/1993, a suo tempo approvato con la sopra citata deliberazione del Consiglio Comunale, gli immobili ex IPAB indicati nell’allegato n. 2 al presente provvedimento, la cui alienazione è invece regolamentata dalla Legge Regionale.
Con la sopra citata deliberazione del Consiglio Comunale n. 378/1996 sono stati inoltre adottati i criteri per procedere alla vendita. In particolare il punto 5) della narrativa (integralmente richiamato al punto d) del dispositivo) stabilisce che i soggetti per i quali è già stato avviato un procedimento di decadenza (per reddito superiore o per proprietà immobiliare), possono acquistare l’alloggio assegnato entro il termine di un anno dal giorno in cui il provvedimento è diventato definitivo.
Tale disposizione era conforme a quanto comunicato ai Comuni dalla Regione Piemonte con nota prot. n. 1047/652 del 27 febbraio 1995, nella quale si evidenziava un’interpretazione estensiva del comma 9 della Legge 560/93, così come precisato con nota prot. n. 60 del 26 gennaio 1995 del Segretariato Generale del C.E.R.. Si è ritenuto, in particolare, di uniformare il trattamento di coloro che percepiscono un reddito superiore ai limiti per la decadenza dall’assegnazione a quello di coloro che sono titolari di una proprietà immobiliare.
Tuttavia, con nota prot. n. 7425/18 del 22 settembre 2003, la Regione Piemonte, Assessorato Urbanistica, Pianificazione Territoriale, Edilizia Residenziale, ha comunicato al competente Assessorato della Città di Torino e all’Agenzia Territoriale per la Casa della provincia di Torino il seguente orientamento: "il patrimonio di Edilizia Residenziale Pubblica deve essere destinato, sia per quanto concerne la locazione, che per quanto attiene la sua alienazione, a soggetti che necessitano di risolvere problematiche di natura abitativa e non certo a chi già detiene in proprietà abitazioni adeguate al proprio nucleo familiare. In tal senso, stante anche la validità del requisito inerente la proprietà immobiliare contenuto nella normativa regionale in materia di assegnazioni, non si può che condividere la decisione di non alienare l’alloggio condotto in locazione agli assegnatari possessori di beni immobili di valore superiore ai limiti di legge (…). Peraltro, al fine di fugare dubbi interpretativi, stante il trasferimento alla Regione delle competenze in materia di Edilizia Residenziale Pubblica - e quindi anche di alienazione di tale patrimonio - gli uffici di questo Assessorato stanno predisponendo un testo di disegno di legge regionale in materia".
Pare opportuno, pertanto, anche in considerazione del disegno di legge regionale attualmente in fase di predisposizione, e in vista della sua approvazione, attenersi all’orientamento esplicitato dalla Regione, revocando il sopra richiamato punto 5) della deliberazione del Consiglio Comunale n. 378 (mecc. 9606204/12), nella parte in cui permetteva l’alienazione dell’alloggio condotto in locazione anche agli assegnatari titolari di proprietà immobiliare. Pertanto non sarà consentito approvare la vendita di un’unità abitativa di Edilizia Residenziale Pubblica agli assegnatari o ai loro familiari conviventi che, al momento di presentazione della domanda di acquisto, siano titolari del diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su un immobile la cui rendita catastale superi il limite stabilito dall'art. 2, comma 1, lett. c) della Legge Regione Piemonte n. 46/95 e s.m.i..
Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;
Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
favorevole sulla regolarità contabile;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

1) di approvare, per i motivi esposti in narrativa che integralmente si richiamano, l'integrazione al piano di vendita, assunto con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 378 (mecc. 9606204/12) e n. 329 (mecc. 9807008/12), ai sensi della Legge 560/1993, includendo gli immobili, di proprietà della Città di Torino, elencati nell'allegato n. 1, facente parte integrante del presente provvedimento (all. 1 - n.                      );
2) di approvare lo stralcio dal piano di vendita approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 378 (mecc. 9606204/12) degli stabili, specificati nell'allegato n. 2 al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale (all. 2 - n.                     );
3) di revocare la deliberazione del Consiglio Comunale n. 378 (mecc. 9606204/12), nella parte in cui consentiva l’alienazione dell’alloggio condotto in locazione anche agli assegnatari titolari di proprietà immobiliare. Pertanto non sarà consentito ai nuclei familiari titolari del diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su un immobile, la cui rendita catastale superi il limite stabilito dall'art.2, comma 1, lett. c) della legge Regione Piemonte n. 46/95 e s.m.i., l'acquisto di un'unità abitativa di Edilizia Residenziale Pubblica;
4) di sottoporre alla Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 1 comma 4 della Legge 560/93, la presente proposta di integrazione e contestualmente di stralcio al piano di alienazione precedentemente approvato;
5) di dichiarare, attesa l’urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.