Servizio Centrale Consiglio Comunale

n. ord. 58     
2003 08902/002

CITTÀ DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 7 GIUGNO 2004

OGGETTO: ISTITUZIONE DEL GARANTE DEI DIRITTI DELLE PERSONE PRIVATE DELLA LIBERTÀ PERSONALE.

    Proposta dei Consiglieri Comunali Ferragatta, Sbriglio, Favaro, Monaci, Orlandi, Gallo Domenico, Altamura, Cerutti, Centillo, Rossomando, Nigro, Levi-Montalcini, Steffenino, Fucini, Greco, Provera, Cuntrò e Lospinuso.

    Premesso che:
-    le linee programmatiche del Sindaco per il mandato 2001-2006 pongono, fra gli altri, l'obiettivo di un'azione amministrativa volta alla coesione sociale allo scopo di ottenere un miglioramento della qualità della vita e dei servizi anche attraverso un forte canale di ascolto, dialogo e partecipazione tra i cittadini e l’Amministrazione;
-    lo Statuto del Comune di Torino, in vigore dal 9 settembre 1994, espressamente intende tutelare e promuovere i diritti costituzionalmente garantiti attinenti alla dignità e alla libertà delle persone, contrastando ogni forma di discriminazione, promuove il rispetto della vita e la sicurezza sociale, rimuovendo le cause di emarginazione creando una rete di servizi e di interventi che ne facilitino l'integrazione sociale e ne accrescano le opportunità lavorative;
-    nel 1986 il Consiglio Comunale aveva ritenuto opportuno istituire una sottocommissione consiliare di promozione sociale e culturale sui problemi del carcere;
-    la Città ha effettuato un sopralluogo alla casa circondariale delle Vallette in data 4 aprile 2002 e ha organizzato un’audizione del direttore del carcere il 9 maggio 2002 come espressa volontà di proseguire e ampliare il canale di contatto costruttivo con i bisogni della popolazione detenuta in quanto cittadini;
-    è altrettanto certo che il coordinamento con lo Stato, titolare delle funzioni amministrative in materia di polizia di sicurezza e di esecuzione della pena non soltanto rientra fra i doveri istituzionali dell'Ente Locale, in attuazione del principio costituzionale di sussidiarietà, ma è altresì necessario per la migliore cura degli interessi pubblici.

    Tutto ciò premesso,

IL CONSIGLIO COMUNALE

    Visto il Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 nel quale, fra l’altro, all’art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;

    Dato atto che i pareri di cui all’art. 49 del suddetto Testo Unico sono:
    favorevole sulla regolarità tecnica;
    favorevole sulla regolarità contabile;

    procede alla votazione nei modi di regolamento.

Dichiara di non partecipare al voto il Consigliere Ventriglia.

Risultano assenti dall'aula, al momento della votazione, i Consiglieri Altea, Borsano, Chiavarino, Coppola, Costa, Dell'Utri, Fucini, Furnari, Gabri, Gallo Francesco, Ghiglia, Lospinuso, Mina, Provera, Rossomando e Tealdi.

Al termine della votazione il Presidente proclama il seguente risultato:

                                                       PRESENTI                         28
Si astiene il Consigliere Airola.
                                                       ASTENUTI                          1
                                                       VOTANTI                          27
                                                       VOTI FAVOREVOLI        27
                                                       VOTI CONTRARI               /

Per l'esito della votazione che precede, il Presidente dichiara che il Consiglio Comunale

DELIBERA

per i motivi esposti in premessa, l'istituzione del Garante dei diritti dei cittadini detenuti nel Comune di Torino, approvando, contestualmente, il seguente articolato, che fa parte integrante della presente deliberazione:

"Articolo 1 - Istituzione del Garante dei diritti dei cittadini detenuti

1.    Nell'ambito del Comune di Torino è istituito il Garante dei diritti delle persone private della libertà personale, di seguito denominato "Garante", con i compiti previsti dalla presente deliberazione.

Articolo 2 - Nomina e durata

1.    Il Sindaco, previa consultazione della Conferenza dei Capigruppo, nomina, con propria ordinanza, il Garante, scegliendolo fra persone residenti nel Comune di Torino d'indiscusso prestigio e di notoria fama nel campo delle scienze giuridiche, dei diritti umani, ovvero delle attività sociali negli Istituti di prevenzione e pena e nei Centri di servizio sociale. Il Garante resta in carica per 5 anni e opera in regime di prorogatio secondo quanto dispongono le norme legislative in materia. L'incarico è rinnovabile non più di una volta.

2.    Il Garante è un organo monocratico. L'incarico è incompatibile con l'esercizio contestuale di funzioni pubbliche nei settori della giustizia, della sicurezza pubblica e della professione forense. È esclusa la nomina nei confronti del coniuge, ascendenti, discendenti, parenti e affini fino al terzo grado di amministratori comunali.

Articolo 3 - Compiti del Garante

1.    Il Garante:
a)    promuove l'esercizio dei diritti e delle opportunità di partecipazione alla vita civile e di fruizione dei servizi comunali delle persone private della libertà personale ovvero limitate nella libertà di movimento domiciliate, residenti o dimoranti nel territorio del Comune di Torino, con particolare riferimento ai diritti fondamentali, alla casa, al lavoro, alla formazione, alla cultura, all'assistenza, alla tutela della salute, allo sport, per quanto nelle attribuzioni e nelle competenze del Comune medesimo, tenendo altresì conto della loro condizione di restrizione;
b)    promuove iniziative di sensibilizzazione pubblica sul tema dei diritti umani delle persone private della libertà personale e della umanizzazione della pena detentiva;
c)    promuove iniziative congiunte ovvero coordinate con altri soggetti pubblici e in particolare con il Difensore Civico cittadino, competenti nel settore per l'esercizio dei compiti di cui alla lett. a);
d)    promuove con le Amministrazioni interessate protocolli di intesa utili a poter espletare le sue funzioni anche attraverso visite ai luoghi di detenzione in accordo con gli organi preposti alla vigilanza penitenziaria.

Articolo 4 - Relazione agli Organi del Comune

1.    Il Garante riferisce al Sindaco, alla Giunta, al Consiglio Comunale e alle Commissioni Consiliari per quanto di loro competenza e con facoltà di avanzare proposte e richiedere iniziative e interventi ai fini dell'esercizio dei compiti di cui all'articolo 3, sulle attività svolte, sulle iniziative assunte, sui problemi insorti ogni qualvolta lo ritenga opportuno e comunque almeno una volta ogni semestre.

2.    Il Garante può comunque riferire e richiedere iniziative e interventi agli Organi del Comune di propria iniziativa ogni qualvolta lo ritenga opportuno per i fini di cui all'articolo 3.

Articolo 5 - Strutture e personale

1.    Per lo svolgimento dei propri compiti, il Garante è assistito da un ufficio dell'Amministrazione Comunale, che sarà istituito con successiva deliberazione della Giunta Comunale."