Divisione Edilizia ed Urbanistica
Settore Procedure Amministrative Edilizie

n. ord. 171
2003 08901/020

CITTÀ DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 1 DICEMBRE 2003
(proposta dalla G.C. 4 novembre 2003)

Testo coordinato ai sensi dell'art. 41 comma 3 del Regolamento del Consiglio Comunale

OGGETTO: CONCESSIONE MEDIANTE ASTA PUBBLICA DI AREE APPARTENENTI AL PATRIMONIO INDISPONIBILE DEL COMUNE PER L'INSEDIAMENTO DI IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE CARBURANTI. DEFINIZIONE DI CRITERI E MODALITÀ. APPROVAZIONE PRIMO ELENCO AREE E CONVENZIONE TIPO PER LA RELATIVA CONCESSIONE IN USO.

   Proposta dell'Assessore Viano,
   di concerto con gli Assessori Sestero e Ortolano.

   Come noto il D.Lgs. n. 32/1998, ispirato all’obiettivo della liberalizzazione e quindi alla promozione della competitività nel settore della distribuzione dei carburanti, ha introdotto misure finalizzate alla ristrutturazione e razionalizzazione della rete di distribuzione esistente, attribuendo ai Comuni le competenze in materia, con la sola esclusione della definizione dei contingenti di competenza regionale.

   Sotto l’aspetto amministrativo le innovazioni riguardano l’abolizione dell’istituto della concessione per l’apertura di nuovi impianti che viene sostituita dalla semplice autorizzazione e la procedura di assegnazione delle aree pubbliche per l’insediamento di impianti che deve avvenire attraverso bandi pubblici. Disposizione che sembra avere una spiccata funzione programmatoria, attribuendo ai Comuni la potestà di stabilire le localizzazioni degli impianti nonché i criteri per l’assegnazione delle aree pubbliche.

   Avviate sin dal 1998 le verifiche di compatibilità ai sensi del sopracitato Decreto su tutti gli impianti di distribuzione ad uso pubblico allora presenti sul territorio comunale (n. 332), il processo di adeguamento/razionalizzazione della rete cittadina è in fase di conclusione, risultando ad oggi smantellati n. 21 impianti.

   Nell’ambito di questi ultimi, 6 impianti sono stati rimossi su richiesta della Città in quanto interferenti con la realizzazione di opere pubbliche (passante ferroviario, ciclopiste, riqualificazione piazze, ecc.). Risultano ancora da adeguare 28 impianti e 33 sono quelli da rimuovere in quanto non adeguabili, per quanto per 8 di essi sono stati presentati ricorsi al TAR dalle Società.

   Pertanto, alla luce di un quadro più definito della rete di distribuzione carburanti, e a seguito dell’approvazione della variante n. 51 al P.R.G. con deliberazione Consiglio Comunale del 13 gennaio 2003, sono ormai maturi i tempi per poter procedere alla fase di assegnazione di aree idonee per l’insediamento di nuovi impianti, per le quali è stata effettuata un’istruttoria tecnica presso gli Uffici competenti.

   La verifica di idoneità delle aree è avvenuta, nel rispetto del Piano Nazionale di ammodernamento della rete di distribuzione carburanti, e dei contingenti del Piano Regionale, soprattutto per quanto attiene le tipologie minime degli impianti, la superficie minima di servizio e le distanze tra gli impianti, e ferma l’osservanza delle disposizioni a tutela dei beni culturali, paesaggistici e ambientali, della salute, della sicurezza e della viabilità, nonché delle disposizioni in materia edilizia e di attuazione di strumenti urbanistici.

   L’approvazione del bando di gara per l’espletamento dell’asta è demandato a successivo provvedimento predisposto secondo le linee generali che con il presente atto vengono definite come segue.

   L’assegnazione in concessione delle aree pubbliche avverrà mediante asta pubblica ad offerta segreta con esclusione delle offerte in ribasso, a norma della Legge 24 dicembre 1908 n. 783, con valutazione dell’offerta economica più elevata risultante dall’offerta presentata, incrementata da un importo virtuale, in considerazione dei seguenti criteri e relativi pesi ponderali:
-   qualità tecnico progettuale dell’intervento e inserimento ambientale:           max + 10 %
   da valutare con riferimento:
   1     alla qualità architettonica degli oggetti edilizi;
   2     alla organizzazione planovolumetrica dell'impianto in rapporto al contesto;
   3     alla previsione di attrezzature funzionali di servizio all'utenza con particolare riguardo ai locali igienici;
   4     al trattamento della superficie dell'area in concessione con particolare riferimento alla salvaguardia della permeabilità dei terreni;
   5     alla previsione di delimitazioni a siepe e quinte alberate con precisa indicazione delle essenze impiegate;
-   per ogni impianto rimosso su richiesta della Città in quanto interferenti con opere pubbliche:           + 3 %

   In particolare l’impianto da insediare nell’area di c.so Settembrini di seguito specificata dovrà essere dotato di strutture comprendenti l’erogazione di gas metano.

   La valutazione delle offerte sarà effettuata da un’apposita Commissione giudicatrice costituita dal Vice Direttore Generale Servizi Tecnici che la presiede, dal Direttore della Divisione Edilizia e Urbanistica, dal Direttore della Divisione Infrastrutture e Mobilità e dal Direttore Verde e Ambiente o da loro delegati.

   In caso di parità di voti sarà prevalente quello del presidente.

   La gara avrà luogo anche in presenza di una sola offerta, non inferiore comunque al prezzo base d’asta.

   Per evitare inoltre manovre speculative o che possano intervenire nell’offerta solo investitori medio-grandi, si procederà all’assegnazione con il vincolo di aggiudicare a ciascun partecipante alla gara una sola area.

   Nel caso in cui uno stesso concorrente risulti miglior offerente su più aree, gli verrà aggiudicata quella che risulti maggiormente conveniente per la Civica Amministrazione.

   Con il presente provvedimento deliberativo si propone altresì l’approvazione di uno schema di convenzione che disciplina la concessione in uso delle aree che saranno oggetto di bando.

   In prima applicazione del presente provvedimento si individuano infine le aree di seguito specificate:
-   c.so Settembrini (planimetria/scheda all. 2)
     superficie mq. 2925
     destinazione P.R.G.: SERVIZI PUBBLICI S
-   Strada del Drosso (planimetria/scheda all. 3)
     superficie mq. 2120
     destinazione P.R.G.: AREA DA TRASFORMARE PER SERVIZI

   Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

   Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;

   Visto il P.R.G. approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 3-45091 del 21 aprile 1995;

   Visti l’art. 2 comma del D.Lgs. n. 32 dell’11 febbraio 1998 e la variante n. 51 approvata con deliberazione del Consiglio Comunale del 13 gennaio 2003 (mecc. 2003 08002/009);

   Visto il Regolamento C.O.S.A.P. approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del 21 dicembre 1998 e s.m.i.;

   Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;

   Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

Per i motivi espressi in premessa e che integralmente si richiamano:

1)   di approvare i criteri e le linee guida di cui in premessa per lo svolgimento delle operazioni di assegnazione di aree appartenenti al patrimonio indisponibile del Comune ai fini dell’insediamento di impianti di distribuzione carburanti;

2)   di approvare lo schema di convenzione che costituisce parte integrante della presente deliberazione (all 1 - n. );

3)   di concedere in uso tramite pubblico incanto le aree di seguito specificate:
     -   c.so Settembrini (planimetria/scheda all. 2 - n. );
         superficie mq. 2925
         destinazione P.R.G.: SERVIZI PUBBLICI S
     -   Strada del Drosso (planimetria/scheda all. 3 - n. )
         superficie mq. 2120
         destinazione P.R.G.: AREA DA TRASFORMARE PER SERVIZI.
Viene dato atto che non è richiesto il parere di regolarità contabile, in quanto il presente atto non comporta effetti diretti o indiretti sul bilancio;

4)   di dichiarare, attesa l’urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.