Divisione Edilizia ed Urbanistica
Settore Procedure Amministrative Edilizie

  n. ord. 3
2003 08895/020

CITTÀ DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 12 GENNAIO 2004

(proposta dalla G.C. 4 novembre 2003)

Testo coordinato ai sensi dell'art. 44 comma 2 del Regolamento del Consiglio Comunale

OGGETTO: AMPLIAMENTO DEL PADIGLIONE BELLON PESCAROLO PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVI SPOGLIATOI E SERVIZI IGIENICI AFFERENTI ALLA STRUTTURA COMPLESSA DI OTORINOLARINGOIATRIA. PROPRIETA' AZIENDA OSPEDALIERA S. GIOVANNI BATTISTA. APPROVAZIONE DEROGA ART. 26 PUNTO 22 DELLE NUEA DEL P.R.G..

Proposta dell'Assessore Viano.

L’Azienda Ospedaliera S. Giovanni Battista P.O. Molinette c.so Bramante 88 – Torino C.F. 06815430019 in persona del direttore generale Luigi Odasso, in data 14 settembre 2000 ha presentato istanza prot. ed. n. 2000.1.13878 per l’ampliamento del padiglione Bellon Pescarolo sito in Torino c.so Bramante 88-90 mediante la realizzazione di nuovi spogliatoi con relativi servizi igienici ai piani primo e secondo afferenti alla Struttura Complessa di Otorinolaringoiatria.
L’intervento, indispensabile per il regolare funzionamento dei blocchi operatori esistenti, appare necessario al fine di dare risposte e soluzioni concrete alle necessità e alle esigenze del reparto suddetto in quanto i nuovi locali non possono essere reperiti in modo idoneo all’interno del complesso ospedaliero e dovranno essere realizzati in ampliamento al corpo di fabbrica esistente, considerando che la situazione attuale dei reparti in questione non è più sostenibile (spazi ridotti e fuori norma). Le opere consistono in realizzazione di murature portanti al piano terreno necessarie per la costruzione di sovrastanti locali, la parziale demolizione del basso fabbricato in struttura metallica e realizzazione di un locale uso deposito con aggiunta della superficie derivante dalla chiusura della porzione di cortile interno al piano terreno, realizzazione di spogliatoi per il personale ospedaliero di reparto con annesso servizio igienico ai piani primo e secondo, e prevedono l’ampliamento in progetto di 73,53 mq. di superficie e 330,39 mc. di volumetria complessivi.
L’immobile ricade secondo il PRG vigente in Zona a servizi (ospedalieri e sociali) - edificio classificato di particolare interesse storico - edificio di valore documentario. L’istruttoria tecnica si è conclusa con esito positivo in data 4 giugno 2003 e previo parere favorevole della Commissione Edilizia dell’11 luglio 2002, con proposta di approvazione da parte del Consiglio Comunale ai sensi dell’art. 26 comma 22 delle NUEA in quanto l’intervento di ampliamento in progetto riguarda edificio classificato di particolare interesse storico e si qualifica come intervento edilizio di adeguamento alle esigenze funzionali in aggiunta a quelli indicati nella Tabella dei tipi di intervento. Secondo tale Tabella sono ammissibili interventi fino al risanamento e alla ristrutturazione.
Considerato il carattere di interesse pubblico della struttura, occorre, pertanto procedere all’approvazione dell’intervento ai sensi dell’art. 26 punto 22 delle NUEA del PRG, che consente interventi in aggiunta a quelli indicati nella sopraindicata Tabella, previa deliberazione del Consiglio Comunale sentita la Soprintendenza per i Beni Ambientali ed Architettonici del Piemonte.
In tal senso la sopracitata Soprintendenza ha espresso parere favorevole con nota del 13 ottobre 2000 prot. n. DB/16098.
Preso peraltro atto del protocollo d'intesa sottoscritto con la Regione Piemonte che prevede, tra l'altro, la realizzazione del nuovo presidio ospedaliero, si auspica che non si proceda ad ulteriori interventi se non strettamente indispensabili a garantire la continuità del servizio.
Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;
Visto il P.R.G. approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 3-45091 del 21 aprile 1995;
Vista la Legge Regionale 5 dicembre 1977 n. 56 e s.m.i.;
Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
Con voti unanimi espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

1) di approvare, per i motivi espressi in narrativa che integralmente si richiamano, l’intervento consistente in ampliamento del padiglione Bellon Pescarolo per la realizzazione di nuovi spogliatoi e servizi igienici afferenti alla Struttura Complessa di Otorinolaringoiatria- Azienda Ospedaliera S. Giovanni Battista, in Torino c.so Bramante 88 - 90, ai sensi dell’art. 26 comma 22 delle NUEA del PRG vigente, come da allegato progetto di n. tre tavole (all. 1 - 2 - 3 - nn. ). Tale procedura consente la realizzazione dell’intervento in questione consistente nell’ampliamento dell’edificio esistente classificato "di particolare interesse storico" e per il quale sarebbero ammessi dal vigente PRG interventi edilizi solo fino alla ristrutturazione edilizia per gli interventi interni e al risanamento per gli interventi esterni.
Il presente provvedimento non comporta oneri di spesa.
Viene dato atto che non è richiesto il parere di regolarità contabile, in quanto il presente atto non comporta effetti diretti o indiretti sul bilancio;
2) di dichiarare, attesa l’urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.