Divisione Edilizia ed Urbanistica
Settore Procedure Amministrative Urbanistiche

  n. ord .2
2003 08661/009

CITTÀ DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 12 GENNAIO 2004

(proposta dalla G.C. 4 novembre 2003)

Testo coordinato ai sensi dell'art. 44 comma 2 del Regolamento del Consiglio Comunale

OGGETTO: VARIANTE N. 77 AL P.R.G. AI SENSI DELL'ART. 17 COMMA 7 DELLA L.R. 56/77 E S.M.I. CONCERNENTE LE AREE POSTE TRA LA TANGENZIALE SUD E IL CONFINE CON IL COMUNE DI BEINASCO (VARIANTE DI BORGARETTO). ADOZIONE.

Proposta dell'Assessore Viano.

Le aree interessate dal presente provvedimento sono situate tra la Tangenziale sud e il confine con il Comune di Beinasco (Borgaretto) ed ubicate nella Circoscrizione Amministrativa n° 10 Mirafiori sud.
Il provvedimento si pone nel contesto di una vasta pianificazione provinciale della viabilità volta alla protezione e alla valorizzazione della zona di alto pregio ambientale e architettonico di Stupinigi.
Presupposto del provvedimento è, quindi, la necessità di tutelare il territorio del Parco Naturale di Stupinigi: l’inserimento della variante alla Strada Provinciale n. 143 a Borgaretto riveste particolare importanza poiché permetterà di eliminare il traffico avente prevalentemente origine / destinazione in Torino e Orbassano dalla Palazzina di Stupinigi, conseguendo la finalità della interdizione al traffico dell’attuale percorso (Viale Torino - Palazzina di Stupinigi - S.P. n. 143).
Al fine di quanto sopra, in data 23 ottobre 1997, è stato sottoscritto un Protocollo d’Intesa tra la Regione, la Provincia di Torino, i Comuni di Torino, Nichelino, Vinovo, Candiolo, l’Ente Parco Naturale di Stupinigi, l’A.T.I.V.A. S.p.A. e l’Ordine Mauriziano.
Con deliberazione in data 11 dicembre 2001, la Provincia di Torino ha approvato il Progetto preliminare dell’opera viabilistica denominata "Variante alla Strada Provinciale n. 143 in Borgaretto".
Gli interventi previsti dal suddetto Progetto preliminare consistono essenzialmente:
- Nella realizzazione di nuova viabilità di collegamento in rilevato tra Viale Torino (Comune di Nichelino) e la Strada Provinciale n. 174 (Comune di Beinasco) di circa m. 2460 di lunghezza con la realizzazione di n. 5 rotonde. Tale tratto denominato I tronco in parte affianca la Tangenziale Torino sud e interessa in minima parte il territorio del Comune di Torino;
- Nella realizzazione di nuova viabilità di collegamento in rilevato tra la Strada Provinciale n. 174 (Comune di Orbassano) e la Strada Provinciale n. 143 (Comune di Orbassano) di circa m. 2314 di lunghezza con la realizzazione di 2 rotonde. Tale tratto, denominato II tronco, non interessa il territorio del Comune di Torino.
Con nota del 26 maggio 2003, la Provincia di Torino ha chiesto al Comune di Torino la predisposizione della variante urbanistica in relazione al nuovo tracciato viabilistico approvato e in coerenza all’attuazione del sopra citato Protocollo d’Intesa approvato in data 23 ottobre 1997.
Il Piano Regolatore Generale della Città di Torino destina le aree interessate dal progetto "Variante di Borgaretto alla Strada Provinciale n. 143" ad aree per servizi pubblici, in particolare ad "Aree a Parchi urbani e fluviali P19".
Le aree predette sono esterne al perimetro del centro abitato e sono soggette ai seguenti vincoli:
- Fascia di rispetto stradale ai sensi del D.M. 1404/68 riferite alla Tangenziale Torino sud;
- Fascia di rispetto elettrodotto ai sensi del D.P.C.M. 23 aprile 1992 come da allegato tecnico n. 7 al P.R.G. "Fasce di rispetto".
Si rileva, inoltre, che le aree oggetto di intervento sono soggette alle prescrizioni dettate dalla Legge n. 431 dell’8 agosto 1985 e della Legge Regionale n. 20 del 3 aprile 1989 e s.m.i..
Data l’importanza dell’opera in progetto, anche se interessa solo in parte il territorio cittadino, le aree oggetto di intervento sono soggette alle prescrizioni dettate dalla Legge Regionale n. 40/98 recante "Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione". Infatti per tale opera dovrà essere redatto lo studio di impatto ambientale, da parte della stessa Provincia di Torino.
Al fine di consentire la realizzazione delle opere previste dal Progetto, si rende necessario apportare alcune modifiche allo strumento urbanistico, coerentemente con i nuovi tracciati viabilistici, con variante al P.R.G. ai sensi dell’art. 17 comma 7 della L.R. 56/77 e s.m.i..
La variante consiste nell’inserimento della nuova viabilità di progetto nella cartografia di P.R.G. (Tavola n. 1, foglio n. 15 del P.R.G.). Tale inserimento comporta la modifica della destinazione urbanistica da "Aree a Parco urbano e fluviale P19" ad "Aree per la viabilità pubblica VI".
La variante comporta, inoltre, una diminuzione delle aree destinate a servizi pubblici Parco P19 (circa mq. 996 ) e un corrispondente aumento di superficie delle aree destinate a viabilità pubblica.
Al fine della successiva attuazione delle opere in progetto e della fruibilità delle aree oggetto di intervento, si provvederà tramite interventi di espropriazione per le aree di proprietà privata interessate dalla variante.
Occorre, pertanto, procedere, con il presente provvedimento, all’imposizione del vincolo espropriativo sulle aree predette.
Per quanto riguarda la specifica individuazione delle aree oggetto del presente provvedimento, sono prevalenti le indicazioni del Progetto preliminare approvato rispetto alle indicazioni della tavola di azzonamento di P.R.G. in scala 1:5000.
Il presente provvedimento di adeguamento alla pianificazione provinciale, come previsto nell’ambito del Protocollo d’Intesa sopra citato, costituisce variante parziale al P.R.G. ai sensi dell’art. 17, comma 7 della Legge Urbanistica Regionale: esso comporta una lieve riduzione delle aree per servizi previste dal P.R.G., non presenta incompatibilità con i piani sovracomunali vigenti e prevede l’imposizione di vincoli preordinati all’espropriazione.
Si specifica inoltre che, per effetto di tutte le varianti parziali al P.R.G. vigente adottate ed approvate successivamente alla data di approvazione del P.R.G., compreso il presente provvedimento, non si producono gli effetti di cui al comma 4 dell’art. 17 della Legge Urbanistica Regionale n. 56/77 e s.m.i..
Il presente provvedimento è altresì coerente con il Piano di Zonizzazione Acustica avviato dalla Giunta Comunale con deliberazione del 26 novembre 2002 (mecc. 2002 10032/021) così come risulta dal parere redatto dalla Divisione Verde e Ambiente - Settore Tutela e Ambiente con le specifiche ivi contenute prot. n. 1593 del 22 aprile 2003.
Si rileva, inoltre, che la finalità dell’opera in oggetto risulta pienamente coerente con quanto indicato dal Protocollo d’Intesa sottoscritto in data 23 ottobre 1997 e dalla sua integrazione inerente le opere complementari sottoscritta in data 9 giugno 1999, di cui il Consiglio Comunale di Torino ha preso atto con deliberazione del 14 gennaio 2002 (mecc. 2001 10603/006), tale opera è stata peraltro prevista dal Piano Generale del Traffico Urbano e della mobilità dell’area metropolitana Torinese (P.G.T.U.) sottoscritto in data 10 novembre 2000 così come risulta dal parere espresso dalla Divisione Infrastrutture e Mobilità - Settore Pianificazione e Trasporti relativo all’opera in progetto.
Copia della presente deliberazione, unitamente al suo allegato tecnico, è stata trasmessa, per l'espressione del parere di competenza, al Consiglio della Circoscrizione 10, il quale, con provvedimento in data 18 dicembre 2003, che si allega (all. 2 - n. ), ha espresso parere favorevole alla variante.
Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;
Visto il P.R.G., approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 3-45091 del 21 aprile 1995;
Vista la Legge Regionale del 5 dicembre 1977 n. 56 e s.m.i.;
Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio della Circoscrizione 10;
Dato atto che i pareri di cui all’art. 49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

Per quanto espresso in narrativa, qui integralmente richiamato:
1) di adottare, ai sensi dell’art. 17 comma 7 della L.R. 56/77 e s.m.i. la Variante parziale n. 77 al vigente P.R.G. relativa alla Strada Provinciale n. 143 nel Comune di Beinasco (Borgaretto), come in dettaglio specificato nell’allegato che è parte sostanziale e integrante del presente provvedimento (all. 1 - n. ).
La variante consiste nel cambio di destinazione urbanistica delle aree da "Aree a Parco urbano e fluviale P19" ad "Aree per la viabilità pubblica VI" e comporta l’imposizione del vincolo espropriativo sulle aree stesse individuate nel predetto allegato 1.
Viene dato atto che non è richiesto il parere di regolarità contabile, in quanto il presente atto non comporta effetti diretti o indiretti sul bilancio;
2) di dichiarare, attesa l’urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.