Divisione Economia e Sviluppo

Vice Direzione Commercio
Settore Attività Economiche Produttive e di Servizio

n. ord. 18
2003 08479/016

CITTÀ DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 1 MARZO 2004

(proposta dalla G.C. 21 ottobre 2003)

Testo coordinato ai sensi dell'art. 44 comma 2 del Regolamento del Consiglio Comunale

OGGETTO: OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO MEDIANTE L'ALLESTIMENTO DI DEHORS STAGIONALI E CONTINUATIVI.

Proposta dall’Assessore Tessore,
di concerto con l'Assessore Alfieri.

I titolari di esercizi pubblici per la somministrazione di alimenti e bevande per offrire un servizio più gradevole ai consumatori installano delle strutture all’aperto usualmente definite "dehors" occupando lo spazio pubblico necessario nelle immediate vicinanze dell’esercizio. Negli ultimi anni sono sensibilmente aumentati gli esercenti che hanno istallato dehors e tale fenomeno ha fatto registrare degli effetti senz’altro positivi sia sulla qualità della vivibilità urbana, che per la promozione delle attività di ristorazione. La disciplina regolamentare approvata dalla Città di Torino con deliberazione del Consiglio Comunale del 18 settembre 2000 (mecc. 2000 06024/52), esecutiva dal 23 ottobre 2000, ha determinato i criteri fondamentali di arredo in base ai quali i dehors devono essere realizzati, oggi tuttavia in considerazione del crescente numero delle richieste appare necessario integrare detta disciplina, non solo per meglio tutelare gli interessi pubblici che coinvolti prevedendo una puntuale disciplina sanzionatoria che permetta agli organi di controllo e agli uffici competenti di adottare degli atti ripristinatori nel caso di occupazioni abusive, e la sospensione e revoca della concessione di occupazione di suolo pubblico nel caso in cui l’attività sia condotta in modo da recare disturbo al riposo delle persone o in pregiudizio al decoro urbano. Anche gli operatori commerciali hanno evidenziato delle nuove necessità rilevanti, come la possibilità di installare dei dehors anche nei periodi invernali; a tal riguardo deve segnalarsi che, l’innovazione tecnologica dà ora la possibilità di prevedere la permanenza di strutture aperte anche nei periodi invernali. Diventa quindi meno significativo prevedere limiti temporali nella concessione di autorizzazioni per la collocazione dei dehors.
Il procedimento amministrativo per il rilascio della concessione vede coinvolti i diversi uffici della civica Amministrazione, per tale motivo è necessario coordinare la corrispettiva attività istruttoria ed in riferimento ai dehors invernali è opportuno individuare un organismo tecnico che valuti la conformità dei progetti, al contesto urbano di riferimento.
La complessità delle questioni affrontate fa ritenere opportuno rivedere la regolamentazione vigente per gli aspetti relativi alle procedure amministrative, i criteri fondamentali per la delimitazione dell’estensione delle aree su cui insistono le strutture in relazione al contesto urbano e commerciale, ed infine la disciplina sanzionatoria. Per gli aspetti tecnici si rinvia ad un successivo provvedimento con cui saranno approvati gli allegati tecnici che specificheranno la regolamentazione relativa alle strutture. Tali allegati terranno conto dei contenuti dello studio elaborato dal Politecnico di Torino e approvato con deliberazione della Giunta Comunale del 30 settembre 2003 (mecc. 2003 07604/052), esecutiva dal 19 ottobre 2003, inerente le strategie di immagine urbana per l'area metropolitana. In attesa dell'approvazione dei nuovi allegati gli aspetti tecnici sono definiti nella procedente regolamentazione approvata con Deliberazione del Consiglio Comunale in data 18 settembre 2000 (mecc. 2000 06024/52).
E' stato richiesto parere alle Circoscrizioni ai sensi dell'art. 43 e 44 del Regolamento del Decentramento. Su richiesta di alcune Circoscrizioni è stata concessa una proroga fino al 20 dicembre 2003. Tutte le Circoscrizioni hanno espresso parere entro il termine previsto.
La Circoscrizione 6 (all. 7 - n.                          ) ha espresso parere favorevole.
Le Circoscrizioni 2, 3, 4, 5 e 10 (all. 3-4-5-6-11 - nn.                              ) hanno espresso parere favorevole condizionato.
Le Circoscrizioni 1, 7, 8 e 9 (all. 2-8-9-10 - nn.                                                          ) hanno espresso parere sfavorevole.
In particolare:
- la Circoscrizione 5 ritiene che la parola "annuali" vada sostituita con il termine "continuativi"; si ritiene di accettare l’indicazione;
- all’art. 3 comma 1 lett. c la Circoscrizione 5 chiede di prevedere i cestini per la raccolta differenziata dei rifiuti; al comma 2 la Circoscrizione 3 richiede di specificare se è prevista la copertura; le Circoscrizioni 3 e 10 richiedono che non venga occupato il sedime stradale destinato alla sosta; la Circoscrizione 5 richiede di ampliare gli arredi per i laboratori artigianali. Si ritiene di accogliere l’indicazione sul divieto di installazione degli elementi nelle aree di sosta e di non accogliere la richiesta circa i cestini per la raccolta differenziata, pare più opportuno che tali attrezzature siano collocate all’interno. Non si ritiene di accogliere la richiesta circa le integrazioni all’arredo in quanto per i laboratori artigianali non è prevista attività di somministrazione. Per quanto riguarda le coperture si ritiene che sia chiara la loro esclusione in quanto non citate nell’elenco delle attrezzature previste per questo tipo di attività;
- all’art. 4 al comma 1 le Circoscrizioni 3 e 10 richiedono di specificare il termine "attiguità"; al comma 2 la Circoscrizione 5 propone di valutare caso per caso i dehors che richiedono attraversamento di strada veicolare; al comma 3 le Circoscrizioni 3 e 10 propongono di prevedere che la collocazione della segnaletica avvenga preventivamente alla collocazione del dehors; al comma 4 la Circoscrizione 4 propone di ridurre la distanza minima per il passaggio pedonale a mt. 1,5 nel caso di marciapiedi inferiori a mt. 3; al comma 6 la Circoscrizione 1 indica di prevedere come dimensione massima quella di 15 mt. e le Circoscrizioni 3 e 10 di aumentare la distanza dai passi carrai a mt. 2; al comma 9 le Circoscrizioni 1 e 3 di prevedere il divieto per le aree verdi, la Circoscrizione 7 di limitare la dimensione con riferimento alla superficie del chiosco, infine le Circoscrizioni 3 e 10 richiedono l’esplicitazione dei Settori competenti. Si ritiene che il termine attiguità esprima un principio e non un vincolo e quindi risulti sufficientemente chiaro, mentre pare opportuno dare riferimenti più precisi circa l’installazione oltre vie carrabili e per questa ragione si ritiene di inserire i casi possibili nell’allegato tecnico. Si ritiene di accettare l’indicazione circa la collocazione della segnaletica rendendola contestuale alla collocazione del dehors e a carico del richiedente. Non si ritiene di accettare le indicazioni circa le distanze in quanto vengono recepite le indicazioni del Codice della Strada. Per quanto riguarda la dimensione massima, si ritiene di specificare che si intende sempre permettere la possibilità di occupare l’interno fronte dell’esercizio. La limitazione è prevista solo nel caso di aumento di tale dimensione. Per quanto riguarda le aree verdi si ritiene di accogliere parzialmente le indicazioni definendo come vincolante il parere del Settore Verde Pubblico relativamente alle modalità di collocazione del dehors. Non si ritiene possibile legare la dimensione alla superficie dell’esercizio in quanto spesso tali strutture risultano essere chioschi (la cui superficie è minima);
- all’art. 5 la Circoscrizione 5 chiede di citare in modo esplicito le Circoscrizioni e di modificare la procedura anche in relazione alla attivazione di una Conferenza dei Servizi. Chiede inoltre di estendere l’esenzione da COSAP e CIMP anche per i progetti avviati dalla Città; la Circoscrizione 7 chiede di fornire un ruolo di maggior incisività per le Circoscrizioni; la Circoscrizione 8 richiede un progetto unico che si differenzi solo per i colori, mentre al comma 6 la Circoscrizione 10 richiede una maggiore specificazione circa i tempi di adeguamento. Si ritiene di accogliere l’indicazione circa l’esplicitazione del ruolo propositivo delle Circoscrizioni, mentre non si ritiene opportuno modificare la procedura. Non si ritiene opportuno prevedere esenzioni dalle imposte comunali per i progetti d’ambito proposti dalla Civica Amministrazione, in quanto essi assumono valore di regolamento. Le possibili riduzioni devono essere intese come incentivazione alla redazione di progetti e non alla applicazione delle indicazioni in essi contenute. Non si ritiene di accettare l’indicazione della Circoscrizione 8, in quanto i progetti integrati d’ambito, di norma maggiormente restrittivi, hanno anche lo scopo di promuovere gli addensamenti commerciali attraverso la ricerca di una propria identità, oltreché l’obiettivo di studiare con la massima attenzione l’inserimento in specifiche peculiarità ambientali. Si ritiene di accogliere quanto richiesto dalla Circoscrizione 10;
- all’art. 6 la Circoscrizione 1 chiede che anche le concessioni per i dehors situati nell’area centrale siano rilasciate dalla Circoscrizione (comma 2), di inserire la Circoscrizione come soggetto che esprime parere vincolante (comma 6); le Circoscrizioni 2 e 5 chiedono che siano le Circoscrizioni i soggetti competenti per il rilascio delle autorizzazioni relative ai dehors continuativi; la Circoscrizione 2, al comma 4, richiede che il nulla-osta sia rilasciato dai condomini esistenti nel raggio di mt. 100, al comma 8 che i pareri dei settori Arredo e Immagine Urbana e Edilizia Privata siano vincolanti, mentre chiede di limitare a 120 giorni il periodo per i dehors temporanei. La Circoscrizione 3 chiede al comma 4 lettera m) di prevedere l’autocertificazione e, al comma 10 di specificare le modalità relative alla fidejussione; la Circoscrizione 4 propone di sostituire, al comma 7, il termine "può" con il termine "deve"; la Circoscrizione 5 chiede di prevedere l’autocertificazione relativa al rilascio del nulla-osta igienico-sanitario e ai commi 5, 6 e 7 che la procedura sia inizialmente seguita da una Conferenza dei Servizi; la Circoscrizione 7 chiede che le foto, di cui al comma 4, lettera e, siano prodotte in forma sia cartacea che su supporto informatico, che il nulla-osta del condominio (previsto al comma 4 lettera f) sia vincolante, che sia prevista una autocertificazione relativa agli impianti tecnologici (comma 4 lettera k), che sia previsto il parere del Corpo di Polizia Municipale e al comma 8 che la mancata presentazione della documentazione fotografica comporti l’obbligo di presentare nuovo progetto. Anche la Circoscrizione 10 richiede di specificare le modalità relative alla fidejussione. Inoltre le Circoscrizioni 3, 7, 8 e 9 chiedono di modificare i termini previsti per il rilascio delle autorizzazioni. Si ritiene che per un maggior coordinamento anche con altre attività di occupazione del suolo pubblico nella Zona Urbana Centrale Storica (anche istituzionale) il soggetto competente sia il Settore Centrale Occupazione Suolo Pubblico (COTSP), mentre relativamente ai dehors continuativi, la necessità del coordinamento è particolarmente motivata dalla necessità di prevedere il parere della specifica commissione tecnica. Non si ritiene di accettare l’indicazione circa la richiesta ai condomini presenti nel raggio di 100 mt., mentre il parere dei Settori è già inteso come vincolante (inoltre il settore Edilizia Privata non ha competenza). Non si ritiene opportuno limitare la durata della concessione per i dehors stagionali a 120 giorni. Si segnala come la possibilità dell’autocertificazione sia già contemplata (nel caso di smarrimento). Si ritengono ammissibili le altre indicazioni delle Circoscrizioni 3 e 4. Si ritiene anche di accettare l’indicazione della Circoscrizione 5 relativamente all’integrazione del titolo e circa la produzione dell’autocertificazione in luogo del nulla-osta igienico-sanitario, mentre si ritiene di eccessivo carico per gli uffici la previsione di una Conferenza dei Servizi settimanale. Non si ritiene opportuno introdurre l’obbligo alla presentazione delle fotografie su supporto informatico, anche se se ne indica la preferibilità, mentre è obbligatoria la presentazione del nulla-osta del condominio. Per quanto riguarda il parere del Corpo di Polizia Municipale si sottolinea che tale organo svolge compiti di controllo, mentre è già contemplato che l’incompletezza della domanda comporti il diniego del rinnovo richiesto. Si ritiene di accettare l’indicazione circa la produzione di una autocertificazione della conformità degli impianti tecnici. Si ritiene di accettare parzialmente l’indicazione della modifica dei termini prevedendo una norma transitoria, valevole nel corso del primo anno di applicazione del regolamento (art. 18 comma 5);
- all’art. 7 le Circoscrizioni 3, 9 e 10 richiedono se sia necessario il parere dei Settori mentre la Circoscrizione 8 chiede che sia effettuata una verifica di compatibilità viabile. Non pare necessario richiedere il parere ai Settori competenti in quanto trattasi di una proroga della concessione in essere;
- all’art. 8 le Circoscrizioni 3, 9 e 10 chiedono chiarimenti circa la richiesta di pareri in caso di rinnovo e la Circoscrizione 2 chiede di inserire il parere della Polizia Municipale; al comma 1 la Circoscrizione 7 richiede di specificare la data da cui considerare i cinque anni validi per i rinnovi. La Circoscrizione 10 richiede che il mancato rispetto dell’ingiunzione alla rimozione sia causa ostativa al rilascio di nuova concessione. Si chiarisce l’aspetto dei pareri inserendo la comunicazione da parte del soggetto che rilascia l’autorizzazione relativa alla presentazione della domanda ai diversi settori. Non si ritiene di accettare l’indicazione circa il parere del Corpo di Polizia Municipale, in quanto tale Corpo svolge attività di controllo. Si ritiene di accettare l’indicazione proposta dalla Circoscrizione 7 e quella dalla Circoscrizione 10 (vedasi art. 14 comma 3);
- all’art. 9 comma 2 le Circoscrizioni 1 e 3 richiedono di specificare l’ente preposto e i casi di rifiuto, mentre la Circoscrizione 8 chiede se tale attività è limitata nel tempo o per specifici luoghi. Si ritiene di accogliere parzialmente le indicazioni indicando il soggetto che rilascia l’autorizzazione, mentre si ritiene che sia tale soggetto a valutare i casi, ai sensi dei regolamenti vigenti;
- all’art. 10 la Circoscrizione 1 rileva l’eccessivo impatto sui residenti e la Circoscrizione 2 chiede di adeguare l’orario a quelli previsti per la quiete delle persone nel Regolamento di Polizia Urbana; al comma 2 la Circoscrizione 7 chiede di eliminare gli intrattenimenti musicali o comunque di limitare l’orario alle 23 nei giorni feriali e non oltre le 0.00 nei giorni festivi, mentre la Circoscrizione 8 chiede la limitazione alle ore 22. La Circoscrizione 8 chiede di indicare chi è competente a segnalare il disagio. Si ritiene di non accettare le indicazioni in quanto la valutazione degli intrattenimenti può essere fatta in sede di rilascio dell’autorizzazione anche in relazione al contesto ambientale; l’accertamento circa il disturbo e quindi la segnalazione alla Città per eventuali modificazioni dell’orario è prevista nell’art. 15 comma 3 lettera b);
- all’art. 12 le Circoscrizioni 3 e 10 chiedono di specificare gli organi competenti. Si ritiene di accogliere l’indicazione inserendo il riferimento alla competenza relativamente al tipo di danni arrecati al patrimonio pubblico;
- all’art. 13 comma 6 le Circoscrizioni 1, 3 e 7 ritengono di difficile applicazione il principio; la Circoscrizione 1 ritiene inoltre che tale tipo di attività possa arrecare disturbo. Si ritiene di accogliere parzialmente il suggerimento, indicando che nel caso di presenza di dehors delimitati e con pedana, gli arredi possano essere lì ricoverati;
- all’art. 14 la Circoscrizione 8 segnala che nel caso di abusivismo non è più la Circoscrizione ad essere competente. Inoltre rileva la mancata indicazione dei locali dove ricoverare il materiale rimosso. La Circoscrizione 9 chiede di allungare i tempi di preavviso per la rimozione a 30 giorni. Si ritiene di accogliere la richiesta circa la specificazione dei soggetti che avviano l’attività di rimozione. Non pare opportuno specificare in sede regolamentare aspetti logistici; infine non si ritiene di accogliere quanto proposto dalla Circoscrizione 9, in quanto consentirebbe la permanenza dell’abuso per tempi eccessivi;
- all’art. 15 la Circoscrizione 3 indica come di difficile applicazione l’istituto della sospensione della concessione. Si ritiene di mantenere l’articolo in quanto le fattispecie elencate possono essere superate con una attività di manutenzione specifica; inoltre la parziale revisione della documentazione da allegare alla domanda e alla autorizzazione dovrebbe facilitare il controllo;
- all’art. 16 la Circoscrizione 10 chiede di indicare se debbano essere calcolati, ai fini del pagamento della COSAP, anche gli elementi di delimitazione. Non si ritiene di accogliere la richiesta in quanto ciò risulta già specificato con il rimando all’art. 3 comma 1;
- all’art. 18 le Circoscrizioni 3 e 9 indicano la necessità di meglio specificare la disciplina transitoria con particolare riferimento alle installazioni già presenti. Si ritiene di accogliere l’indicazione.
Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;
Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
favorevole sulla regolarità contabile;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

di approvare, per i motivi espressi in narrativa del presente provvedimento che integralmente si richiamano, il nuovo testo regolamentare (all. 1 bis - n.               ) "OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO MEDIANTE L'ALLESTIMENTO DI DEHORS STAGIONALI E CONTINUATIVI", abrogando gli artt. 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10 e l’allegato a) del testo approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 18 settembre 2000 (mecc. 2000 06024/52) e confermando, transitoriamente, in vigore gli artt. 6, 7, 8 e gli allegati b) e c) del succitato testo per quanto non contrastante con quanto disposto dal testo approvato con il presente provvedimento.


OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO MEDIANTE L'ALLESTIMENTO
DI DEHORS STAGIONALI E CONTINUATIVI

ARTICOLO 1
OGGETTO E FINALITA’

1. Il presente regolamento disciplina l’occupazione del suolo pubblico (o privato con servitù di uso pubblico, o privato visibile da spazi pubblici) mediante dehors stagionale e continuativo, in conformità ai principi generali di riqualificazione formale e funzionale dell’ambiente cittadino e di promozione turistica elaborati dalla Città.
2. Nel caso in cui la Città approvi i "progetti integrati d’ambito" di cui al successivo articolo 5, in funzione dei valori storico ambientali o per promozione turistica e commerciale, le disposizioni tecniche specifiche in essi contenute integrano o modificano le norme tecniche di carattere generale contenute nel presente regolamento.

ARTICOLO 2
DEFINIZIONI

1. Per dehors si intende l’insieme degli elementi (mobili, smontabili o facilmente rimovibili) posti in modo funzionale ed armonico sullo spazio pubblico (o privato gravato da servitù di uso pubblico, o privato visibile da spazi pubblici) che costituisce, delimita ed arreda lo spazio per il ristoro all'aperto - annesso ad un locale di pubblico esercizio di somministrazione - con le distinzioni di cui ai successivi commi, od annesso ad un laboratorio artigianale di preparazione di prodotti destinati al consumo diretto con i limiti descritti al comma 2 dell’articolo 3.
2. Per dehors stagionale si intende la struttura, le cui specificazioni tecniche ambientali sono stabilite all'allegato tecnico, posta sul suolo pubblico (o privato gravato da servitù di uso pubblico, o privato visibile da spazi pubblici) per un periodo complessivo non superiore a 270 giorni nell’arco dell’anno solare.
3. Per dehors continuativo si intende la struttura, le cui specificazioni tecniche ambientali sono stabilite all'allegato tecnico, posta sul suolo pubblico (o privato gravato da servitù di uso pubblico, o privato visibile da spazi pubblici) per un periodo complessivo non superiore a cinque anni a far data dal giorno del rilascio della concessione per l'occupazione del suolo pubblico.

ARTICOLO 3
COMPOSIZIONE

1. Gli elementi dei dehors di cui al precedente articolo 2 sono classificati come di seguito indicato:
a. arredi di base: tavoli, sedie, poltroncine e panche (di lunghezza non superiore a metri due);
b. elementi complementari di copertura e riparo di cui all’allegato tecnico;
c. elementi accessori: elementi di delimitazione, pedane, stufe ad irraggiamento, cestini per la raccolta rifiuti, di cui all’allegato tecnico;
d. elementi ed attrezzature per lo svolgimento di attività di somministrazione di alimenti e bevande installati nel rispetto e con i limiti posti dalla vigente normativa igienico-sanitaria.
2. Per i laboratori artigianali di preparazione di prodotti destinati al consumo diretto è consentita la sola collocazione di un massimo di due panche, ciascuna di massimo metri 2 e di cestini per la raccolta rifiuti da manutenere e svuotare a cura del titolare; non è consentito in questo caso occupare sedime stradale destinato alla sosta.
3. L'occupazione di suolo pubblico, determinata dalla collocazione di soli tavolini (massimo due) e relative sedie o sole panche, poste in adiacenza al filo fabbricato dei locali, non costituisce dehors. E’ ammessa unicamente quando la larghezza del marciapiede consente il loro posizionamento senza recare intralcio al passaggio pedonale. E’ comunque soggetta al pagamento del canone per l'occupazione del suolo. Tale tipo di occupazione, realizzabile esclusivamente negli spazi annessi a locali di pubblico esercizio di somministrazione, necessita di apposita concessione come previsto dal Regolamento Polizia Urbana e dal Regolamento COSAP.

ARTICOLO 4
UBICAZIONE E DIMENSIONI

1. I dehors devono essere installati garantendo la maggiore attiguità possibile all’esercizio.
2. Non è consentito installare dehors o parti di esso se per raggiungerli dall’ingresso dell’esercizio cui sono annessi è necessario l’attraversamento di strade adibite al transito dei veicoli, salvo i casi di strade classificate come di viabilità marginale di servizio o locali ai sensi del Codice della Strada. Non è consentito installare dehors o parti di esso o se collocati su sede stradale soggetta a divieto di sosta o alla fermata di mezzi di trasporto pubblici, o se collocati a una distanza (esclusi tavolini e ombrelloni) inferiore a metri 1 dal tronco di alberi, o se collocati ad una distanza radiale inferiore a metri 15 dagli accessi ad edifici di culto; inoltre la distanza minima dal filo di fabbrica perimetrale di tali edifici non deve essere inferiore a metri 7. Tali misure possono risultare inferiori solo previa autorizzazione vincolante del responsabile dell’edificio stesso. Non è consentito installare dehors o parti di esso a contatto o sul marciapiede perimetrale a edifici o monumenti sottosposti a vincolo architettonico o ambientale, se non previa autorizzazione della Sovraintendenza. I dehors non devono occultare la vista di targhe, lapidi o cippi commemorativi, autorizzati dal Comune.
3. Non è consentito installare dehors o parti di esso in contrasto con il Codice della Strada. In particolare in prossimità di intersezioni viarie i dehors non devono essere di ostacolo alla visuale di sicurezza. La distanza dall’intersezione non deve essere inferiore a cinque metri. La distanza va misurata dal filo del marciapiede. Nel caso in cui nel progetto sia indicata una distanza inferiore sarà vincolante il parere del settore tecnico competente in materia di viabilità e traffico. In nessun caso deve essere occultata la vista di eventuali impianti semaforici. Qualora l’installazione del dehors occulti la segnaletica verticale od orizzontale, il titolare dell’esercizio provvederà a sue spese alla ricollocazione della segnaletica di preavviso occultata, sentito il competente Settore Tecnico.
4. Deve essere lasciato uno spazio libero, per i flussi pedonali, di almeno metri 2; di norma tale spazio deve essere lasciato sul lato esterno rispetto al filo di fabbrica. Fa eccezione il caso in cui il marciapiede risulti di dimensione inferiore a metri 2 nel qual caso deve essere lasciato libero l’intero marciapiede.
5. Qualora il dehors occupi parte di strada destinata alla sosta dei veicoli deve essere collocata, a cura del titolare concessionario, adeguata segnalazione, ed in particolare la segnalazione di divieto di sosta permanente, durante la fase di allestimento, e la segnalazione di divieto di fermata, durante la fase di permanenza del dehors.
6. È consentita un’occupazione di spazi limitrofi entro il limite complessivo del 30% in più rispetto alla proiezione dell’esercizio, previo assenso scritto dei titolari degli esercizi limitrofi e dei condomini adiacenti. Tale percentuale può essere elevata al 40% negli spazi pedonali aperti. Nel caso in cui venga richiesta una occupazione maggiore rispetto alla proiezione dell’esercizio l’estensione lineare massima non può superare i metri 15; la distanza dai passi carrai non deve essere inferiore a metri 1,50. Il parere del condominio, di cui al presente comma, non è necessario nel caso in cui il dehors sia collocato sotto aree porticate o nel caso in cui l’occupazione in eccesso, rispetto alla proiezione dell’esercizio, sia limitata a metri 1.
7. La profondità massima nel caso di strade veicolari con marciapiedi è pari allo spazio di sosta più la parte di marciapiede occupabile, ai sensi del precedente comma 4; nei portici la profondità massima consentita è pari ad un terzo della profondità interna del portico a partire dal filo di fabbrica, arrotondata al mezzo metro per eccesso; negli spazi pedonalizzati la profondità massima che può risultare pari al ribaltamento della larghezza, non deve essere superiore al 30% della profondità dell’area pedonale. In tutti i casi deve essere lasciato uno spazio libero non inferiore a metri 3,50.
8. Negli assi porticati afferenti a vie e corsi percorribili veicolarmente non è ammessa l’occupazione del suolo esterno al porticato stesso. Nelle altre aree porticate permane tale divieto ad eccezione delle aree previste nell’allegato tecnico.
9. Negli ampi spazi pubblici o di uso pubblico quali larghi, piazze, parcheggi, parchi e giardini non sono previsti limiti specifici; l’occupazione sarà valutata dai settori competenti in sede di rilascio dell’autorizzazione, in riferimento all’ambiente e alla tipologia proposta. Nel caso di parchi e giardini il parere del Settore Verde Pubblico risulterà vincolante per quanto riguarda l’indicazione delle modalità di collocazione del dehors.
10. I dehors devono essere realizzati in conformità alla normativa sulle barriere architettoniche e devono risultare accessibili ai soggetti diversamente abili salvo impossibilità tecniche comprovate e sottoscritte nella relazione dal tecnico abilitato che redige la domanda.
11. Se il dehors viene concesso per una superficie complessiva tripla rispetto al locale interno, o comunque superiore a mq. 40, dovrà essere dimostrata la disponibilità di servizi igienici adeguati.

ARTICOLO 5
PROGETTI INTEGRATI D’AMBITO

1. La Civica Amministrazione e le Circoscrizioni, sentite le Associazioni di Via regolarmente iscritte nell’apposito Albo ove esistenti e le Associazioni di categoria maggiormente rappresentative, possono predisporre progetti integrati d’ambito relativamente agli insediamenti commerciali contenenti anche indicazioni circa le strutture e gli arredi dei dehors. Potranno essere aperti tavoli tecnici di confronto con i settori competenti per indirizzare eventuali proposte avanzate ai sensi del comma 4 del presente articolo.
2. La Giunta Comunale, su proposta dell’Assessore competente alle attività economiche diffuse, approva progetti integrati d’ambito predisposti dal Settore Urbanistica Commerciale e dal Settore Arredo e Immagine Urbana, o dalle Circoscrizioni in collaborazione con i Settori anzidetti.
3. La Civica Amministrazione e le Circoscrizioni promuovono incontri al fine di incentivare e verificare progetti integrati d’ambito delle Associazioni di Via.
4. Le Associazioni di Via dei Commercianti ed Artigiani e le Associazioni di categoria maggiormente rappresentative regolarmente iscritte nell'apposito Albo, possono presentare progetti integrati d’ambito relativamente alle strutture e agli arredi dei dehors alla Circoscrizione territorialmente competente, che li trasmette al Settore Urbanistica Commerciale per la valutazione tecnica, da effettuarsi in collaborazione con i settori competenti e la Commissione di cui all’art. 6, comma 5. La Giunta Comunale per l'approvazione sottopone tali progetti al parere non vincolante del Consiglio Circoscrizionale competente.
5. Nel caso di progetti integrati d’ambito proposti dalle Associazioni di Via o dalle Circoscrizioni, potranno essere previste riduzioni della COSAP e della CIMP per gli esercizi commerciali aderenti al progetto.
6. Qualora i progetti di cui sopra siano approvati, i titolari degli esercizi commerciali coinvolti dovranno attenersi a quanto indicato nel termine di 3 anni a partire dalla data di approvazione del progetto e presentare formale istanza di rilascio di concessione occupazione suolo pubblico con dehors secondo quanto stabilito dall’articolo 6.

ARTICOLO 6
MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA E DEL RILASCIO DELLA CONCESSIONE DI DEHORS

1. Il titolare di un pubblico esercizio o di un laboratorio artigianale di prodotti destinati al consumo diretto che intenda collocare un dehors stagionale o continuativo su suolo pubblico (o privato gravato da servitù di uso pubblico) deve ottenere la preventiva concessione.
2. Tale concessione è rilasciata dal Settore COTSP relativamente ai dehors continuativi e dalla Circoscrizione territorialmente competente per i dehors stagionali.
3. Al fine dell'ottenimento della concessione di cui ai commi 1 e 2, il titolare del pubblico esercizio di somministrazione o del laboratorio artigianale deve presentare formale istanza in bollo almeno 45 giorni prima di quello previsto per l'installazione del dehors. La domanda deve essere indirizzata al Dirigente del Settore o al Direttore della Circoscrizione che rilascia la concessione stessa. I termini del procedimento per il rilascio della concessione sono stabiliti in 45 giorni; nel caso della Circoscrizione I Centro tale termine è di 90 giorni. Tali termini sono validi anche nel caso in cui si renda necessaria la convocazione della Conferenza dei Servizi di cui al comma 7 del presente articolo. Trascorsi tali termini varrà il principio del silenzio-assenso purché le strutture non siano in contrasto con quanto previsto dal presente regolamento e dall’allegato tecnico.
4. Le domande di cui al comma 3 dovranno essere corredate dalla seguente documentazione:
a: planimetrie in tre copie in scala 1:200, nelle quali siano opportunamente evidenziati: tutti i riferimenti allo stato di fatto dell'area interessata, nonché l'indicazione della disciplina viabile vigente sull'area su cui il dehors viene ad interferire e l’eventuale presenza di segnaletica stradale che necessita di integrazione, ovvero la eventuale presenza di fermate del mezzo pubblico, e/o di passaggi pedonali, e/o di chiusini per sottoservizi. Devono, inoltre essere presentate altrettante planimetrie in scala 1:50 nelle quali siano indicate le caratteristiche della struttura, piante, prospetti e sezioni quotati dell'installazione proposta, con i necessari riferimenti all'edificio prospiciente per quanto riguarda aperture, materiali di facciata, elementi architettonici. Gli elaborati devono essere redatti da tecnico abilitato alla professione;
b. relazione tecnica;
c. campione del tessuto della eventuale copertura, fatta eccezione per gli ombrelloni in tessuto chiaro naturale;
d. specificazioni relative a tutti gli elementi significativi di arredo (tavoli, sedie, e se previsti pedane, delimitazioni, coperture, elementi per il riscaldamento, fioriere, cestini per rifiuti);
e. fotografie a colori (formato minimo cm. 9x12) frontali e laterali del luogo dove il dehors dovrà essere inserito, in triplice copia o, meglio, su supporto informatico;
f. nulla osta della proprietà dell’edificio (condominio) e del proprietario dell’unità immobiliare qualora la struttura venga posta a contatto di un edificio o su area privata;
g. nulla osta della proprietà dell’edificio (condominio), del proprietario dell’unità immobiliare e dell’esercente del negozio adiacente qualora l’occupazione si estenda anche in aree limitrofe rispetto alla proiezione del pubblico esercizio richiedente;
h. dichiarazione sostitutiva dell'iscrizione alla Camera di Commercio;
i. dichiarazione sostitutiva dell'autorizzazione per l'esercizio di attività di somministrazione o denuncia di inizio attività a seguito di subingresso nella titolarità o nella gestione dell'attività;
j. dichiarazione sostitutiva dell'autorizzazione sanitaria per l'esercizio di attività di laboratorio artigianale di produzione alimenti;
k. dichiarazione che gli eventuali impianti elettrici e/o gas saranno realizzati ai sensi delle normative vigenti;
l. dichiarazione che gli elementi ed attrezzature per la somministrazione di alimenti e bevande saranno realizzate nel rispetto delle normative vigenti e impegno ad ottenere il previsto nulla-osta igienico sanitario;
m. versamenti COSAP e TARSU relativi all'anno precedente (nel caso di rinnovo dell'autorizzazione). Nel caso di smarrimento potrà essere presentata regolare autocertificazione;
n. autocertificazione circa la disponibilità di adeguata area nella quale ricoverare gli arredi mobili, così come previsto dal seguente art. 13, comma 6.
5. Nel caso dei dehors continuativi, per tutto il territorio cittadino, o stagionali, se inseriti nella Zona Urbana Centrale Storica, il progetto sarà sottoposto a parere vincolante di apposita commissione tecnica nominata dalla Giunta Comunale, su proposta dell’Assessore competente all’arredo urbano. Il rilascio è subordinato al parere favorevole espresso da:
- Settore Arredo e Immagine Urbana in materia di inserimento ambientale e qualità dei manufatti;
- Settore Urbanistica Commerciale in materia di compatibilità ed opportunità commerciale;
- Settore Viabilità e Traffico in materia di viabilità;
- Settore Verde Pubblico Gestione, nel caso la richiesta interessi aree verdi, parere vincolante ai fini della modalità di installazione.
6. Il rilascio della concessione occupazione suolo per dehors stagionali nelle altri parti della Città è subordinato al parere favorevole espresso da:
- Settore Viabilità e Traffico in materia di viabilità;
- Settore Arredo e Immagine Urbana, per la conformità dell'installazione a quanto indicato nell’allegato tecnico in funzione della coerenza formale con i caratteri dello scenario cittadino;
- Settore Verde Pubblico Gestione, nel caso la richiesta interessi aree verdi, parere vincolante ai fini della modalità di installazione.
7. Nel caso in cui uno o più pareri non pervenissero entro 20 giorni dalla data di presentazione dell'istanza, al fine di addivenire ad una decisione entro i termini stabiliti per la conclusione del procedimento (30 giorni), deve essere indetta una conferenza di servizi. Si considera acquisito l'assenso del Settore il quale, regolarmente convocato, non abbia partecipato alla conferenza, salvo che esso non comunichi al soggetto procedente il proprio motivato dissenso entro 5 giorni dalla conferenza stessa; i tempi del procedimento rimangono comunque quelli definiti nel comma 3 del presente articolo.
8. La concessione di occupazione suolo pubblico con dehors stagionale è rilasciata per un periodo complessivo non superiore a 270 giorni nell’arco dell’anno solare, così come disposto all’articolo 2 ed è soggetta a proroga e rinnovo con le modalità riportate agli articoli 7 e 8. Sull’atto di concessione è prescritto l’obbligo di presentare, entro 30 giorni dal rilascio, una relazione fotografica in duplice copia sulla struttura realizzata. Una copia, debitamente vistata dagli uffici responsabili del procedimento, verrà restituita al richiedente e costituirà parte integrante della documentazione relativa all’autorizzazione.
9. La concessione di occupazione del suolo pubblico con dehors continuativo si intende rilasciata per cinque anni, dalla data del rilascio della concessione stessa, purché il titolare dell’esercizio a cui è annesso il dehors presenti annualmente ed entro 30 giorni dalla scadenza dell’annualità, una comunicazione di proseguimento dell’occupazione del suolo e permangano i requisiti e le condizioni che hanno determinato il rilascio del provvedimento. La comunicazione deve contenere la dichiarazione attestante la totale conformità del dehors a quello precedentemente autorizzato ed in allegato ad essa dovrà essere presentata relazione fotografica non anteriore a 30 giorni e la documentazione comprovante i versamenti COSAP e TARSU riferiti all’anno precedente (nel caso di smarrimento potrà essere presentata regolare autocertificazione) e la dichiarazione che nulla è variato rispetto al nulla osta di cui ai punti f), g) comma 4. Copia della comunicazione, debitamente timbrata e datata dall’ufficio preposto al rilascio del provvedimento, dovrà essere allegata alla concessione per farne parte integrante.
10. Nel caso di revoca della concessione per l'occupazione suolo pubblico con dehors, per i motivi previsti all'articolo 15, il titolare dell'esercizio può presentare nuovamente istanza con le modalità riportate ai commi 2 e 3 a condizione che, sia costituito, a titolo di garanzia, un deposito cauzionale (cauzione in numerario o in titoli di Stato o mediante polizza fidejussoria assicurativa o fidejussione bancaria) di importo pari a 5 volte il canone da corrispondere a favore della Città di Torino rappresentata dal relativo organo competente. Tale somma deve essere svincolata decorsi due mesi dalla scadenza della concessione di occupazione suolo pubblico a condizione che non vi siano pendenze a carattere sanzionatorio di natura pecuniaria contestate per la violazione di disposizioni normative o regolamentari relative a dehors o all'esercizio di attività mediante dehors. L'importo del deposito cauzionale sarà decurtato delle spese sostenute dall'Amministrazione per l'eventuale rimozione del dehors nei casi di accertata occupazione abusiva così come previsto al comma 3 dell'articolo 14.
11. Dell'avvenuto rilascio della concessione il Responsabile dell’unità organizzativa preposta al rilascio del provvedimento deve darne comunicazione al Settore COTSP, al Settore Arredo e Immagine Urbana, al Settore Viabilità e Traffico, alla Sezione Territoriale di Circoscrizione del Corpo di Polizia Municipale ed al Settore Attività Economiche Produttive e di Servizio.
12. Nel caso in cui il dehors sia collocato su suolo privato non gravato da servitù di uso pubblico, ma visibile dagli spazi pubblici, dovrà prodursi istanza per l’installazione della struttura e documentazione analoga a quella elencata al comma 3 (ad esclusione delle dichiarazioni relative ai versamenti COSAP) solo quando gli eventuali elementi di copertura (esclusi gli ombrelloni) siano visibili dallo spazio pubblico.

ARTICOLO 7
PROROGA DEHORS STAGIONALI

1. La concessione di occupazione di suolo pubblico (o di suolo privato gravato da servitù di uso pubblico) con dehors stagionale può essere prorogata previa presentazione, almeno 15 giorni antecedenti la scadenza originaria, di istanza in bollo al Direttore della Circoscrizione di pertinenza o al Dirigente del Settore COTSP a seconda delle rispettive competenze. Resta fermo che la durata complessiva del periodo di installazione non potrà superare i 270 giorni nell’arco dell’anno solare. Potrà essere rilasciata una sola proroga.

ARTICOLO 8
RINNOVO DEHORS STAGIONALI

1. La concessione di occupazione suolo pubblico con dehors stagionale può essere rinnovata previa verifica della sussistenza delle condizioni in materia di viabilità e non può comunque essere soggetta a più di cinque rinnovi annui consecutivi, indipendentemente dalla durata degli stessi, a partire dalla prima domanda presentata ai sensi del presente regolamento, dopodiché dovrà essere ripresentata la domanda così come definito all’art. 6.
2. In occasione di rinnovo della concessione di occupazione suolo pubblico con dehors stagionale, il titolare dell’esercizio dovrà presentare formale istanza in bollo 30 giorni prima di quello previsto per l’installazione, contenente la dichiarazione attestante la totale conformità del dehors a quello precedentemente autorizzato, allegando alla stessa la documentazione comprovante i versamenti COSAP e TARSU riferiti all’anno precedente ed il nulla osta di cui ai punti f) e g) del comma 4 dell’articolo 6. Nel caso di smarrimento potrà essere accettata regolare autocertificazione. I termini del procedimento per il rinnovo della concessione sono stabiliti in 30 giorni.
3. Dell'avvenuta domanda di rinnovo della concessione e del suo rilascio, il Responsabile dell'unità preposta al rilascio del provvedimento deve darne comunicazione al Settore COTSP, al Settore Arredo e Immagine Urbana, al Settore Viabilità e Traffico, alla Sezione Territoriale di Circoscrizione del Corpo di Polizia Municipale ed al Settore Attività Economiche e di Servizio, entro 10 giorni dalla presentazione della domanda. Tali settori dovranno comunicare eventuali variazioni rispetto al parere espresso in occasione del rilascio dell’autorizzazione.

ARTICOLO 9
ATTIVITA’

1. Il dehors non deve essere adibito ad uso improprio, l’area occupata è destinata all’attività di somministrazione e/o consumo di alimenti e bevande nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente. Nei dehors direttamente e fisicamente collegati ad esercizi di somministrazione potranno essere installati banchi ed attrezzature per lo svolgimento dell’attività autorizzata, fatta salva la vigente normativa igienico sanitaria e nel rigoroso rispetto della medesima.
2. Nei dehors sono consentiti piccoli intrattenimenti musicali, preventivamente autorizzati dal competente settore. È vietato l’utilizzo di qualsiasi impianto di amplificazione. In ogni caso non deve creare pregiudizio al riposo delle persone.
3. Nei dehors è vietata l’installazione di apparecchi e congegni da divertimento ed intrattenimento.

ARTICOLO 10
ORARIO

1. Il dehors osserva l'orario di apertura dell'esercizio a cui è annesso. Le attività di somministrazione e/o consumo di alimenti e bevande svolte nei dehors collocati su suolo pubblico e privato devono cessare alle ore 02.00 salvo che per le giornate di venerdì e prefestive quando è consentito posticipare il termine delle attività alle ore 03.00 del giorno successivo.
2. I piccoli intrattenimenti musicali dovranno terminare non oltre le ore 24.
3. L'orario di cui ai commi 1 e 2 può essere modificato con ordinanza del Sindaco.

ARTICOLO 11
REVOCA E SOSPENSIONE PER MOTIVI DI INTERESSE PUBBLICO, LAVORI NELL’AREA O NEL SOTTOSUOLO DELL’AREA OCCUPATA DA DEHORS

1. Per motivi di interesse pubblico la concessione di occupazione del suolo pubblico con dehors è revocata con provvedimento motivato del soggetto preposto al rilascio della concessione che provvede alla comunicazione al destinatario con almeno 30 giorni di preavviso. In casi di motivata urgenza la comunicazione alla parte può avvenire con 5 giorni di preavviso.
2. La concessione di occupazione suolo pubblico è sospesa con provvedimento del soggetto preposto al rilascio del provvedimento nei seguenti casi:
a. ogni qualvolta nella località interessata debbano effettuarsi lavori per esecuzione di opere di pubblico interesse, manutenzione delle proprietà comunali, interventi di Enti erogatori di servizi o per interventi di manutenzione, non realizzabili con soluzioni alternative, del condominio ove ha sede il pubblico esercizio. In tal caso il responsabile preposto al rilascio del provvedimento di concessione provvede a comunicare al destinatario la data in cui il suolo dovrà essere reso libero da tutti gli arredi con rimozione a carico degli esercenti. Tale comunicazione, qualora non comporti revoche della concessione dovrà avvenire con 15 giorni di preavviso;
b. per l’effettuazione di lavori di pronto intervento che necessitino della rimozione immediata degli arredi, la comunicazione alla parte può avvenire in forma urgente. Nel caso in cui non fosse possibile la comunicazione in forma urgente per chiusura dell'esercizio, per comprovati motivi di tutela dell'incolumità pubblica l’Ente competente all’attività di pronto intervento è autorizzato a rimuovere le strutture.
I costi saranno a carico del concessionario.
3. Nel caso di revoca o sospensione della concessione di occupazione di suolo pubblico per motivi di interesse pubblico è previsto il rimborso del canone versato anticipatamente. Tale rimborso potrà essere riconosciuto, su richiesta del concessionario, in detrazione al canone degli anni successivi.
4. In caso di revoca il Responsabile dell’unità organizzativa preposta al rilascio del provvedimento deve darne comunicazione al Settore COTSP, al Settore Arredo e Immagine Urbana, al Settore Viabilità e Traffico, alla Sezione Territoriale di Circoscrizione del Corpo di Polizia Municipale ed al Settore Attività Economiche e di Servizio.

ARTICOLO 12
DANNI ARRECATI

1. Qualsiasi danno arrecato ai cittadini, al suolo pubblico o a proprietà private dagli elementi costituenti il dehors, deve essere risarcito dai titolari dell'esercizio commerciale.
2. Per danni arrecati alla pavimentazione stradale, alle alberature ed al patrimonio verde o ad altro di proprietà pubblica, i settori comunali competenti, relativamente al tipo di danno provocato, provvederanno all'esecuzione di specifici interventi di ripristino, addebitando al concessionario le spese sostenute oltre ad applicare le sanzioni previste dalla normativa vigente.

ARTICOLO 13
MANUTENZIONE DEGLI ELEMENTI E DELL'AREA OCCUPATA

1. E’ fatto obbligo mantenere lo spazio pubblico dato in concessione in perfetto stato igienico-sanitario, di nettezza, di sicurezza, di decoro e nelle stesse condizioni tecnico estetiche con cui è stato autorizzato.
2. Tutti gli elementi costituitivi dei dehors devono essere manutenuti sempre in ordine, puliti e funzionali, non possono essere aggiunti teli di ulteriore protezione, graticci di delimitazione, comunque altri oggetti non autorizzati.
3. La concessione occupazione suolo pubblico con dehors non costituisce autorizzazione ad effettuare interventi sull'area verde occupata o potatura delle alberature esistenti.
4. Lo spazio di ristoro all'aperto deve essere opportunamente dotato di cestelli per il contenimento dei rifiuti, da prevedere nel progetto, così come definito nel Regolamento di Polizia Urbana.
5. L’eventuale sostituzione di elementi di arredo con altri uguali ai precedenti per dimensione, forma e colore non richiede nuove autorizzazioni.
6. Allo scadere dell'orario disposto per l'interruzione del servizio all'aperto, gli elementi di arredo di cui al punto a) comma 1 articolo 3 dovranno essere tassativamente ritirati e custoditi in luogo privato, o ove presente, sulla pedana, all’interno della apposita delimitazione, pena l’applicazione delle sanzioni pecuniarie per la violazione del presente Regolamento, nonché la sospensione ed in caso di recidiva la revoca della concessione.
7. In occasione della chiusura per periodo feriale dell’esercizio gli elementi anzidetti dovranno essere tassativamente ritirati e custoditi in luogo privato non visibile dall’esterno, pena la revoca della concessione.
8. Allo scadere del termine della concessione di occupazione suolo pubblico ed in caso di revoca o sospensione del provvedimento anzidetto, il titolare dell'esercizio è tenuto a rimuovere dal suolo pubblico medesimo ogni singolo elemento del dehors.

ARTICOLO 14
SANZIONI E MISURE RIPRISTINATORIE

1. Per le violazioni alle disposizioni del presente Regolamento, fatta salva l'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dal Regolamento di Polizia Urbana e dal Regolamento COSAP, è applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 80 Euro ad un massimo di 500 Euro; inoltre saranno adottate misure finalizzate a ripristinare lo stato dei luoghi.
2. Nel caso in cui venga accertata l'occupazione di suolo pubblico con dehors, senza la prescritta concessione e/o in misura eccedente la superficie consentita e/o oltre i limiti temporali di efficacia, il titolare dell'attività commerciale cui il dehors è funzionalmente connesso, è tenuto a ripristinare lo stato dei luoghi, mediante la rimozione dell'occupazione abusiva, entro 5 giorni dalla contestazione.
3. L’organo accertatore deve intimare sul verbale di contestazione la rimozione delle strutture da effettuarsi entro 5 giorni, e trasmettere la corrispondente segnalazione alla Circoscrizione, al Settore COTSP, al Settore Attività Economiche e di Servizio. Nel caso in cui il trasgressore non provveda, il Settore COTSP emette un atto di diffida che intima la rimozione delle strutture abusivamente installate entro cinque giorni. Qualora il gestore dell’esercizio cui il dehors è annesso non provveda nei termini fissati al ripristino dello stato dei luoghi, le strutture saranno rimosse d’ufficio con spese a carico del titolare dell’attività commerciale cui la struttura è annessa. Inoltre l’omessa rimozione nel tempo previsto sarà causa ostativa al rilascio di una nuova concessione per l’anno successivo.
4. Il materiale rimosso verrà conservato in locali od aree idonee, con addebito delle spese sostenute per la rimozione e la custodia. Detto materiale sarà tenuto a disposizione dell’interessato per 60 giorni; scaduto tale termine si provvederà ad emettere provvedimento di confisca. Nessun indennizzo è dovuto per il deterioramento delle attrezzature eventualmente verificatosi per le operazioni di smontaggio, trasporto o per qualsiasi altra causa di forza maggiore. Delle relative operazioni si dovrà dare atto in apposito verbale di rimozione redatto da personale del Corpo di Polizia Municipale.
5. Qualora l'occupazione del suolo pubblico sia effettuata con strutture non funzionalmente connesse ad attività commerciali, saranno inoltre applicate le sanzioni previste dal Codice della Strada.

ARTICOLO 15
SOSPENSIONE E REVOCA DELLA CONCESSIONE

1. I provvedimenti dei commi successivi sono applicati in osservanza della normativa vigente in materia di disciplina generale del procedimento amministrativo.
2. La concessione è sospesa qualora si verifichi una delle seguenti condizioni:
a. agli arredi autorizzati siano apportate sensibili modificazioni rispetto al progetto approvato;
b. gli impianti tecnologici non risultino conformi alla normativa vigente;
c. la mancanza di manutenzione comporti nocumento al decoro, alla nettezza e/o pericolo per le persone e/o le cose e/o vengano meno le condizioni igienico-sanitarie;
d. i manufatti non risultino essere nelle medesime condizioni di efficienza tecnico estetica posseduti al momento del rilascio della concessione.
Nel caso della sospensione di cui sopra, l'occupazione del suolo pubblico e l'attività ivi esercitata potrà riprendere solo quando sarà accertato il venir meno dei presupposti di fatto che legittimano l'adozione del provvedimento di sospensione.
3. La concessione è revocata qualora si verifichi una delle seguenti condizioni:
a. gli elementi di arredo di cui al punto a) comma 1 articolo 3 non vengano ritirati e custoditi con le modalità previste nell’articolo 13;
b. le attività svolte sull'area siano causa di disturbo alla quiete dei residenti, ove tale disturbo venga accertato dalle autorità competenti;
c. in caso di mancato pagamento del canone dovuto per l’occupazione di suolo pubblico e della TARSU;
d. in caso di mancata apertura dell'esercizio e di conseguente inutilizzo dell'area adibita a dehors per un periodo superiore a 30 giorni consecutivi, fermo restando il periodo di godimento delle ferie;
e. nel caso di reiterazione delle violazioni di cui alle lettere precedenti del comma 2;
f. nel caso di mancato invio della comunicazione di cui al comma 9, articolo 6 per i dehors continuativi.
4. I provvedimenti di cui al comma 2 lettere a), b), d) ed al comma 3 lettere a), b), d), sono adottati dal soggetto preposto al rilascio della concessione, previa notifica di un atto di diffida con cui si intima la regolarizzazione della situazione e l'eliminazione delle cause che hanno determinato le irregolarità accertate, nei termini indicati nella diffida stessa.
5. I presupposti di fatto per l'applicazione dei provvedimenti di cui ai commi 2 e 3 sono accertate dal Corpo Polizia Municipale, che trasmette le relative segnalazioni all’ufficio preposto al rilascio della concessione per l'adozione degli opportuni provvedimenti.

ARTICOLO 16
PAGAMENTO DEL CANONE

1. Il canone relativo all’occupazione con dehors annesso ad esercizio pubblico è commisurato alla superficie totale dell’area nella quale il concessionario è autorizzato a collocare gli elementi descritti al comma 1 dell'articolo 3.
2. Gli spazi di ristoro all'aperto annessi a laboratori artigianali, di cui al comma 2 dell'articolo 3, sono equiparati a dehors al fine della corresponsione del canone.
3. Le modalità e i termini del pagamento del canone sono riportati nel vigente Regolamento COSAP.
4. In caso di mancato o parziale versamento del canone da parte di soggetti autorizzati all’occupazione, il canone non corrisposto viene maggiorato degli interessi legali, nonché della sanzione amministrativa prevista dal vigente Regolamento COSAP.

ARTICOLO 17
DEROGHE

1. E’ possibile con provvedimento motivato della Giunta Comunale adottare, previo parere del settore competente, deroghe in casi particolari a quanto previsto dal presente Regolamento relativamente:
a. agli elementi di cui all’articolo 3 comma 1 lettere a), b), c);
b. alla collocazione del dehors al di là di strade adibite al transito dei veicoli in casi in cui la viabilità risulti secondaria (in particolare nella fattispecie di piazze, giardini, ampi spazi pedonali, vie cieche).
Le richieste di deroga devono essere presentate all'unità preposta al rilascio della concessione, che le trasmetterà ai settori competenti per la materia oggetto di deroga. La deroga sarà consentita solo previo parere favorevole di tutti i settori coinvolti.

ARTICOLO 18
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

1. In occasione di eventi di particolare rilevanza pubblica, in specifici ambiti territoriali oggetto di riqualificazione urbana e nell’ambito di progetti integrati d’ambito, la Giunta Comunale può deliberare una riduzione del canone dovuto per l’installazione di dehors.
2. Tutte le installazioni già presenti dovranno presentare, al momento della scadenza della concessione in atto, nuova domanda ai sensi del presente Regolamento.
3. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento si fa riferimento al Decreto Legislativo 285/1992, al vigente Regolamento COSAP per l’occupazione di Suolo Pubblico, al Regolamento per il Canone sulle iniziative pubblicitarie ed al Regolamento di Polizia Urbana.
4. In attesa dell’approvazione del nuovo allegato tecnico, esso rimane quello approvato con deliberazione Consiglio Comunale mecc. 2000-06024/52 in data 18 settembre 2000, per quanto non contrasta con le disposizioni contenute nel presente provvedimento.
5. In attesa dell’approvazione del nuovo allegato tecnico non possono essere rilasciate concessioni relative ai dehors continuativi di cui all’articolo 2 comma 3.
6. Per il primo anno di applicazione, i tempi previsti per il rilascio delle concessioni sono raddoppiati.
7. Le concessioni di occupazioni di suolo pubblico con dehors relative a domande presentate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento sono rilasciate in base alle norme previgenti e in tali casi trovano comunque applicazione le disposizioni sulle modalità di funzionamento nonché il regime sanzionatorio previsto nel presente Regolamento.