Divisione Edilizia ed Urbanistica
Settore Procedure Amministrative Edilizie

n. ord. 168
2003 08413/020

CITTÀ DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 24 NOVEMBRE 2003
(proposta dalla G.C. 28 ottobre 2003)

Testo coordinato ai sensi dell'art. 41 comma 3 del Regolamento del Consiglio Comunale

OGGETTO: DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DI PORZIONE DI EDIFICIO A TRE PIANI FUORI TERRA A DESTINAZIONE COMMERCIALE E RESIDENZIALE IN VARIANTE A CONCESSIONE EDILIZIA N. 536/2003 DI PROPRIETA' DELLA SOC. TORINEDIL SRL IN TORINO, C.SO PRINCIPE ODDONE 9. APPROVAZIONE AI SENSI DELL'ART. 26 COMMA 23 BIS DELLE NUEA DEL P.R.G..

Proposta dell'Assessore Viano.

In data 14 settembre 2001 è stata rilasciata in capo alla Soc. B.I.A. S.p.A. via Martiri della Libertà 28 Grugliasco - TO la concessione edilizia n. 656 prot. ed. n. 2000.1.9873 per la realizzazione di fabbricato di civile abitazione a quattro piani f.t. su piloty con autorimessa interrata e per la ristrutturazione, comportante la demolizione di fabbricati interno cortile, di altro edificio residenziale esistente, con realizzazione di box auto e negozi al piano terreno, concessione volturata in data 23 maggio 2002 con provvedimento n. 20/V in capo alla nuova proprietà Società TORINEDIL s.r.l. C.F. 06000720018 via Stradella 230 - Torino in persona del legale rappresentante Alessandro Frascarolo. Con comunicazione della Città in data 12 luglio 2002 il termine di inizio lavori della conc. ed. 656/2001 è stato sospeso fino al 19 settembre 2003 a causa di interferenze del cantiere con i lavori della Città per il Passante Ferroviario. Successivamente è stato rilasciato permesso di costruire n. 536 in data 21 luglio 2003 in variante essenziale al progetto succitato per eseguire modifiche interne ed esterne comportanti incremento di SLP. L’intervento ad oggi non risulta iniziato a causa della già citata interferenza con i lavori della Città per il Passante Ferroviario.
In data 31 luglio 2003 la Società, per poter avviare i lavori, ha presentato istanza di variante al permesso 536/2003 per la demolizione parziale e la ricostruzione fedele di porzione dell’edificio a tre piani f.t. avente destinazione commerciale al piano terreno e residenziale ai piani primo e secondo in c.so Pr. Oddone 9/Via Miglietti, oggetto di ristrutturazione di cui ai provvedimenti sopracitati.
Già al momento della presentazione del progetto relativo alla concessione 656/2001, l’edificio era in avanzato stato di degrado, esterno ed interno, sia negli elementi strutturali che nelle parti architettoniche. Tale situazione si è progressivamente accentuata nel tempo in quanto l’edificio è completamente disabitato ed in disuso da alcuni anni contribuendo ad aumentare lo stato di obsolescenza dell’edificio come risulta da perizia del 29 luglio 2003 a firma ing. Andrea Gianasso; inoltre un incendio accidentale all’interno dell’edificio ha danneggiato pesantemente i solai verso c.so Principe Oddone.
L’immobile ricade in Zona Urbana Storico Ambientale n. VI, Area Normativa Misto M1, IF 1,35 mq. SLP/mq. SF, Edificio caratterizzante il tessuto storico.
L’istruttoria tecnica si è conclusa con esito positivo previo parere favorevole della Commissione Edilizia nella seduta del 7 agosto 2003, con proposta di approvazione da parte del Consiglio Comunale ai sensi dell’art. 26 c. 23 bis delle NUEA del PRG, in quanto l’intervento in progetto riguarda edificio classificato "caratterizzante il tessuto storico" e si qualifica come ristrutturazione edilizia in aggiunta a quelli indicati nella Tabella (all. A) dei tipi di intervento per la relativa classe di appartenenza. Secondo la suddetta Tabella sono ammessi interventi massimo fino al risanamento conservativo.
Pertanto, considerati l’attuale impossibilità per i motivi sopradescritti di realizzare l’intervento complessivo richiesto e l’instabilità strutturale dell’edificio in questione, occorre procedere all’approvazione dell’intervento di ristrutturazione edilizia ai sensi dell’art. 26 c. 23 bis delle NUEA del PRG, previa deliberazione del Consiglio Comunale sentita la Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio.
In tal senso la Soprintendenza ha espresso parere favorevole con nota del 3 luglio 2002 prot. n. DB/2436.
Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;
Visto il P.R.G. approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 3-45091 del 21 aprile 1995;
Vista la Legge Regionale 5 dicembre 1977 n. 56 e s.m.i.;
Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

1) di approvare per i motivi espressi in narrativa che integralmente si richiamano, l’intervento ai sensi dell’art. 26 comma 23 bis delle NUEA del P.R.G. vigente come da allegato progetto di n. due tavole (all. 1 - 2 - nn.                               ) in Torino, c.so Pr. Oddone 9/via Miglietti. Tale procedura consente la realizzazione dell’intervento in questione consistente nella ristrutturazione edilizia di edificio esistente classificato "caratterizzante il tessuto storico" in aggiunta a quelli indicati nella Tabella dei tipi di intervento per la relativa classe di appartenenza (ammessi interventi massimo fino al risanamento conservativo).
Il presente provvedimento non comporta oneri di spesa.
Viene dato atto che non è richiesto il parere di regolarità contabile, in quanto il presente atto non comporta effetti diretti o indiretti sul bilancio;
2) di dichiarare, attesa l’urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.