Divisione Edilizia ed Urbanistica
Settore Procedure Amministrative Edilizie
n. ord. 168
2003 08413/020
OGGETTO: DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DI PORZIONE DI EDIFICIO
A TRE PIANI FUORI TERRA A DESTINAZIONE COMMERCIALE E RESIDENZIALE
IN VARIANTE A CONCESSIONE EDILIZIA N. 536/2003 DI PROPRIETA' DELLA
SOC. TORINEDIL SRL IN TORINO, C.SO PRINCIPE ODDONE 9. APPROVAZIONE
AI SENSI DELL'ART. 26 COMMA 23 BIS DELLE NUEA DEL P.R.G..
Proposta dell'Assessore Viano.
In data 14 settembre 2001 è stata rilasciata in capo
alla Soc. B.I.A. S.p.A. via Martiri della Libertà 28 Grugliasco
- TO la concessione edilizia n. 656 prot. ed. n. 2000.1.9873 per
la realizzazione di fabbricato di civile abitazione a quattro
piani f.t. su piloty con autorimessa interrata e per la ristrutturazione,
comportante la demolizione di fabbricati interno cortile, di altro
edificio residenziale esistente, con realizzazione di box auto
e negozi al piano terreno, concessione volturata in data 23 maggio
2002 con provvedimento n. 20/V in capo alla nuova proprietà
Società TORINEDIL s.r.l. C.F. 06000720018 via Stradella
230 - Torino in persona del legale rappresentante Alessandro Frascarolo.
Con comunicazione della Città in data 12 luglio 2002 il
termine di inizio lavori della conc. ed. 656/2001 è stato
sospeso fino al 19 settembre 2003 a causa di interferenze del
cantiere con i lavori della Città per il Passante Ferroviario.
Successivamente è stato rilasciato permesso di costruire
n. 536 in data 21 luglio 2003 in variante essenziale al progetto
succitato per eseguire modifiche interne ed esterne comportanti
incremento di SLP. Lintervento ad oggi non risulta iniziato
a causa della già citata interferenza con i lavori della
Città per il Passante Ferroviario.
In data 31 luglio 2003 la Società, per poter avviare i
lavori, ha presentato istanza di variante al permesso 536/2003
per la demolizione parziale e la ricostruzione fedele di porzione
delledificio a tre piani f.t. avente destinazione commerciale
al piano terreno e residenziale ai piani primo e secondo in c.so
Pr. Oddone 9/Via Miglietti, oggetto di ristrutturazione di cui
ai provvedimenti sopracitati.
Già al momento della presentazione del progetto relativo
alla concessione 656/2001, ledificio era in avanzato stato
di degrado, esterno ed interno, sia negli elementi strutturali
che nelle parti architettoniche. Tale situazione si è progressivamente
accentuata nel tempo in quanto ledificio è completamente
disabitato ed in disuso da alcuni anni contribuendo ad aumentare
lo stato di obsolescenza delledificio come risulta da perizia
del 29 luglio 2003 a firma ing. Andrea Gianasso; inoltre un incendio
accidentale allinterno delledificio ha danneggiato
pesantemente i solai verso c.so Principe Oddone.
Limmobile ricade in Zona Urbana Storico Ambientale n. VI,
Area Normativa Misto M1, IF 1,35 mq. SLP/mq. SF, Edificio caratterizzante
il tessuto storico.
Listruttoria tecnica si è conclusa con esito positivo
previo parere favorevole della Commissione Edilizia nella seduta
del 7 agosto 2003, con proposta di approvazione da parte del Consiglio
Comunale ai sensi dellart. 26 c. 23 bis delle NUEA del PRG,
in quanto lintervento in progetto riguarda edificio classificato
"caratterizzante il tessuto storico" e si qualifica
come ristrutturazione edilizia in aggiunta a quelli indicati nella
Tabella (all. A) dei tipi di intervento per la relativa classe
di appartenenza. Secondo la suddetta Tabella sono ammessi interventi
massimo fino al risanamento conservativo.
Pertanto, considerati lattuale impossibilità per
i motivi sopradescritti di realizzare lintervento complessivo
richiesto e linstabilità strutturale delledificio
in questione, occorre procedere allapprovazione dellintervento
di ristrutturazione edilizia ai sensi dellart. 26 c. 23
bis delle NUEA del PRG, previa deliberazione del Consiglio Comunale
sentita la Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio.
In tal senso la Soprintendenza ha espresso parere favorevole con
nota del 3 luglio 2002 prot. n. DB/2436.
Tutto ciò premesso,
Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti
Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale,
fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella
competenza dei Consigli Comunali;
Visto il P.R.G. approvato con deliberazione della Giunta Regionale
n. 3-45091 del 21 aprile 1995;
Vista la Legge Regionale 5 dicembre 1977 n. 56 e s.m.i.;
Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico
sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;
1) di approvare per i motivi espressi in narrativa che integralmente
si richiamano, lintervento ai sensi dellart. 26 comma
23 bis delle NUEA del P.R.G. vigente come da allegato progetto
di n. due tavole (all. 1 - 2 - nn.
) in Torino, c.so Pr. Oddone 9/via Miglietti. Tale procedura consente
la realizzazione dellintervento in questione consistente
nella ristrutturazione edilizia di edificio esistente classificato
"caratterizzante il tessuto storico" in aggiunta a quelli
indicati nella Tabella dei tipi di intervento per la relativa
classe di appartenenza (ammessi interventi massimo fino al risanamento
conservativo).
Il presente provvedimento non comporta oneri di spesa.
Viene dato atto che non è richiesto il parere di regolarità
contabile, in quanto il presente atto non comporta effetti diretti
o indiretti sul bilancio;
2) di dichiarare, attesa lurgenza, in conformità
del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento
immediatamente eseguibile ai sensi dellart. 134, 4°
comma, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n.
267.