Divisione Edilizia ed Urbanistica
Settore Procedure Amm.ve Urbanistiche

n. ord. 159
2003 08374/009

CITTÀ DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 10 NOVEMBRE 2003
(proposta dalla G.C. 21 ottobre 2003)

Testo coordinato ai sensi dell'art. 41 comma 3 del Regolamento del Consiglio Comunale

OGGETTO: PROGRAMMI INTEGRATI AREE LANCIA SPINA 2 FRAMTEK. MODIFICAZIONI ALL'ACCORDO DI PROGRAMMA - RATIFICA.

     Proposta dell'Assessore Viano.

     In data 23 novembre 1998 è stato stipulato l’accordo di programma tra Regione Piemonte e Comune di Torino per la realizzazione di Programmi integrati di intervento (art. 16, Legge 17 febbraio 1992, n.179; deliberazione CIPE 16 marzo 1994) al fine di riqualificare il tessuto urbanistico, edilizio ed ambientale delle aree Lancia, Spina 2, Framtek. L’accordo è stato ratificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 399 del 21 dicembre1998 e, infine, approvato con D.P.G.R. n. 5 dell’8 febbraio 1999.

     Il Presidente della Giunta Regionale, con Decreto 12 gennaio 2000, n. 5, ha adottato le determinazioni del Collegio di vigilanza riunitosi il 15 dicembre 1999: tali determinazioni comprendevano la sostituzione per un mero errore materiale della tavola 5 del Programma integrato Lancia e la richiesta avanzata dalla Città alla Regione Piemonte di convocare una conferenza di servizi per consentire la definizione di modificazioni e integrazioni all’accordo.

     La conferenza, convocata, si è riunita nelle sedute dell'11 gennaio 2000, 19 giugno 2000, 17 novembre 2000 e 2 febbraio 2001.

     Successivamente, il Comune di Torino, in data 9 gennaio 2002, ha richiesto di convocare una nuova conferenza, vista la necessità di modificare i programmi Lancia e Framtek e di adeguare il Programma integrato Spina 2 alla Variante n. 35 al PRG (adottata il 26 marzo 2001 con deliberazione n. 66 del Consiglio Comunale e approvata in data 18 marzo 2002 con deliberazione n. 41 del Consiglio Comunale).

     La conferenza si è riunita nelle sedute del 5 febbraio 2002, 19 febbraio 2002, 22 luglio 2002, 26 settembre 2002, 19 dicembre 2002. Il Comune di Torino ha, in seguito, comunicato l’impossibilità di concludere le procedure di sottoscrizione e approvazione dell’accordo relativamente al Programma Spina 2, necessitando di ulteriori approfondimenti, e ha richiesto di aggiornare la conferenza, limitatamente agli ambiti Lancia e Framtek. La conferenza si è aggiornata nelle sedute del 23 luglio 2003 e 31 luglio 2003, ha acquisito e approvato la documentazione ed i pareri necessari ed ha infine approvato all’unanimità il testo dell’accordo.

     Con pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 8 del 21 febbraio 2002, e n. 32 dell’8 agosto 2002 si è comunicato l’avvio del procedimento amministrativo; analogo avviso è stato trasmesso ai soggetti attuatori ed ai soggetti nei confronti dei quali l’accordo produce effetti diretti e da parte di questi ultimi non sono state presentate osservazioni incidenti sui contenuti dell’accordo.

     Il Comune di Torino ha pubblicato e depositato all’Albo Pretorio gli elaborati delle varianti urbanistiche previste e non sono pervenute osservazioni.

     La Provincia di Torino si è espressa con nota prot. 233940 in data 10 ottobre 2002 comunicando che il carattere e l’entità delle varianti non comportano significative variazioni agli assetti territoriali entro i quali le stesse risultano localizzate.

     In sintesi le modifiche all’accordo sono le seguenti:

Programma Integrato Lancia:
-     trasformazione di parte dell’area posta lungo corso Rosselli destinata a "verde pubblico e al sistema viario pedonale, aree attrezzate per la sosta e lo svago" in area destinata ad "attrezzature di interesse comune" (strutture per la prima infanzia). Tali modificazioni sono meglio evidenziate nella Documentazione urbanistica di variante e nella Tavola 5 "Regole edilizie e urbanistiche" (prescrittiva); si è reso necessario altresì apportare modifiche al "Cronoprogramma".

Programma Integrato Spina 2:
-     l’accordo non è, al momento, oggetto di modificazioni e integrazioni.

Programma integrato Framtek:
-     le modificazioni e integrazioni previste comprendono il trasferimento di 2000 mq di SLP di proprietà comunale dall’ambito 5.10/3 Spina 4 – FS 1 della Spina Centrale all’ambito 12.12 Framtek, una rimodulazione di superfici e di SLP generate dalle aree per servizi, l’inserimento delle attività turistico-ricettive all’interno della SLP destinata a residenza (senza modificazioni degli impegni dei soggetti attuatori relativamente agli interventi di edilizia residenziale pubblica). Le modificazioni e integrazioni comprendono altresì la realizzazione di una nuova sede dell’Azienda Multiservizi Igiene Ambientale Torino (AMIAT S.p.A.) all’interno della Z.U.T. mediante l’eliminazione di un fabbricato esistente. L’accordo, relativamente al progetto allegato, assume la condizione sostitutiva del permesso di costruire a favore del legale rappresentante dell’AMIAT S.p.A., a titolo gratuito ai sensi di legge. Il diritto a edificare potrà essere esercitato alle condizioni e nei termini stabiliti con nota in data 17 luglio 2003 della Divisione Gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare, allegata all’accordo. Tali modificazioni sono meglio evidenziate negli allegati all’accordo, in particolare nella Documentazione urbanistica di variante, nell’elaborato "Regole prescrittive"; si è reso necessario altresì apportare modifiche al "Cronoprogramma".

     Si precisa, che, per quanto attiene la quantità globale dei servizi, per effetto di tutte le varianti parziali al P.R.G. vigente, adottate ed approvate successivamente alla data di approvazione del P.R.G., compreso il presente provvedimento, non sono stati superati i limiti di cui alle lettere b) e c) del comma 4 dell’art.17 della Legge Urbanistica Regionale.

     In data 13 ottobre 2003 è stato, pertanto, firmato dalla Regione Piemonte e dalla Città di Torino, l'accordo di programma, relativo alle suddette modificazioni dei Programmi Integrati di Intervento relativo alle aree Lancia e Framtek, che deve essere ratificato dal Consiglio Comunale, a pena di decadenza, entro 30 giorni.

     Il presente provvedimento è stato trasmesso alle Circoscrizioni competenti per il prescritto parere ai sensi degli articoli 43 e 44 del Regolamento del Decentramento.

     Sia la Circoscrizione n. 9 che la n. 3 hanno espresso parere favorevole; quest'ultima, con deliberazione del Consiglio Circoscrizionale (mecc. 03-08812/86 del 29 ottobre 2003) limitatamente alla modifica della destinazione d'uso di parte di area verde inclusa nel Progetto Integrato Area Lancia posta lungo Corso Rosselli e Via Issiglio, destinata attualmente a "Verde pubblico ed al sistema viario pedonale, aree attrezzate per la sosta e lo svago" in area destinata ad "attrezzature di interesse comune (strutture per la prima infanzia)".

     Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

     Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;

     Vista la Legge Regionale 5 dicembre 1977, n. 56 e s.m.i.;

     Visto il Piano Regolatore Generale della Città di Torino approvato con D.G.R. del 21 aprile 1995;

     Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;

     Preso atto dei pareri espressi dalle Circoscrizioni 3 e 9 (all. 2-3 - nn.                   );

     Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

per i motivi espressi in premessa che qui integralmente si richiamano:

1)     di ratificare, ai sensi dell'art. 34, 5° comma del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la modificazione all’Accordo di Programma per l’attuazione dei Programmi Integrati di Intervento relativi alle aree Lancia e Framtek sottoscritta tra la Regione Piemonte ed il Comune di Torino, in data 13 ottobre 2003, con i relativi allegati che ne fanno parte integrante (all. da 1 a 1/165 -                            nn. ).
L’elenco completo degli allegati all’Accordo di Programma è contenuto nell’Accordo stesso;

2)     di prendere atto che l'accordo, adottato con Decreto del Presidente Regionale, determina le variazioni urbanistiche al vigente P.R.G., come descritte in narrativa e in dettaglio negli allegati;

3)     di prendere altresì atto che l’accordo prevede per il progetto della nuova sede direzionale dell’AMIAT S.p.A. la condizione sostitutiva del permesso di costruire, a titolo gratuito ai sensi del vigente Testo Unico in materia edilizia, a favore del rappresentante legale dell’azienda, salvo diritti di terzi, con le modalità e nei limiti stabiliti negli elaborati e nei pareri ed autorizzazioni allegati all’accordo ed elencati al punto 5 dell’articolo 6.
Viene dato atto che non è richiesto il parere di regolarità contabile, in quanto il presente atto non comporta effetti diretti o indiretti sul bilancio;

4)     di dichiarare, attesa l’urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.