Divisione Edilizia ed Urbanistica
Settore Procedure Amm.ve Urbanistiche

n. ord. 153
2003 08371/009

CITTÀ  DI  TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NOVEMBRE 2003
(proposta dalla G.C. 21 ottobre 2003)

Testo coordinato ai sensi dell'art. 41 comma 3 del Regolamento del Consiglio Comunale

OGGETTO: L.R. N. 9 DEL 29 APRILE 2003 "NORME PER IL RECUPERO FUNZIONALE DEI RUSTICI". ESCLUSIONE DALL'APPLICAZIONE DELLA LEGGE DI TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE DI TORINO. APPROVAZIONE.

Proposta dell'Assessore all'Urbanistica Mario Viano.

Con la Legge Regionale 29 aprile 2003, n. 9 recante "Norme per il recupero funzionale dei rustici", la Regione Piemonte ha disciplinato il recupero dei fabbricati rustici esistenti ad uso abitativo; con successiva circolare n.5/PET del 9 settembre 2003 ha fornito i chiarimenti atti a consentire una costante ed univoca applicazione della nuova disciplina.
La Legge Regionale intende, da un lato, fornire uno strumento utile alle Amministrazioni comunali per favorire l’immediato recupero di strutture esistenti, ove i piani regolatori di vecchia stesura ancora non lo consentano, limitando la necessità di procedere a variare lo strumento urbanistico, dall’altro riconosce, nel rispetto delle competenze delle Amministrazioni comunali e delle scelte da esse operate con gli strumenti urbanistici, la facoltà di escludere dall’applicazione della legge parti o tutto il proprio territorio.
La ragione di quest’ultima disposizione va ricercata, oltre che nel riconoscimento dovuto all’autonomia comunale, nel fatto che molte Amministrazioni hanno, nei Piani Regolatori, già disciplinato la materia del recupero dei rustici in termini che possono essere considerati più aderenti alle esigenze locali di quanto non lo sia una legge che tratta necessariamente gli stessi argomenti in termini generali ed astratti.
La norma, pertanto, riconosce ai Comuni un termine perentorio di 180 giorni dall’entrata in vigore della legge, vale a dire entro il 4 novembre 2003, per esercitare tale facoltà di esclusione dall’applicazione della stessa.
La Città di Torino, con il presente atto, intende avvalersi di tale facoltà di esclusione, per le motivazioni e nei termini qui di seguito illustrati.
In primo luogo, il Piano Regolatore della Città di Torino, approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 3 - 45091 del 21 aprile 1995 e pubblicato sul B.U.R. n. 21 del 24 maggio 1995, è un piano regolatore che deve, a ragione, essere considerato di recente stesura, sia sotto il profilo cronologico sia soprattutto per quanto attiene alla sua impostazione generale che ha visto l’introduzione di meccanismi perequativi piuttosto innovativi (alcune scelte fatte si sono rivelate addirittura anticipatorie rispetto a recenti e autorevoli orientamenti della giurisprudenza costituzionale: si pensi alla sentenza n. 179/99 in materia di vincoli di PRG).
Si deve perciò ribadire che le scelte di pianificazione assunte dalla Città di Torino sono da confermarsi nella loro attualità e adeguatezza.
Per quanto riguarda l’oggetto trattato, tuttavia, occorre specificare quanto segue.
Intanto la definizione di rustico di cui all’art. 2 dalla legge in oggetto ("manufatti edilizi esistenti realizzati prima del 1° settembre 1967, delimitati da tamponamenti..anche se attualmente inutilizzati e/o in fase di avanzato degrado o se attualmente a servizio di attività agricole, o adibiti a funzioni accessorie alla residenza o ad altre attività economiche considerate compatibili con la destinazione residenziale dei vigenti strumenti urbanistici e regolamenti. E’ inoltre esplicitamente escluso dalla legge il recupero di capannoni agricoli realizzati con strutture prefabbricate di ogni tipo o in cemento ar") non trova specifici riferimenti nel nostro PRG, ove, invece, viene riconosciuta specifica tutela a talune categorie di "rustico" quali sono le cascine e parti di esse aventi valore storico - documentale.
Il PRG di Torino, proprio in considerazione della molteplicità e specificità delle esigenze che necessariamente confluiscono nello strumento urbanistico generale, si è fatto carico di valutazioni e scelte precise anche in merito alla disciplina degli edifici rurali. Si è, a tale proposito, effettuato un apposito censimento che ha consentito di introdurre, oltre alle disposizioni di carattere generale riconducibili alle diverse zone ed aree normative di PRG, una specifica disciplina per alcuni immobili con le caratteristiche di cui sopra ritenuti di particolare rilevanza, promuovendone gli usi più appropriati rispetto al contesto territoriale e ambientale in cui si collocano.
La particolare attenzione rivolta al tema trattato dalla Città risulta dalle puntuali scelte di pianificazione disposte dal PRG, confermate anche da un ulteriore studio, commissionato dalla Divisione Edilizia e Urbanistica e datato luglio 2000, attraverso il quale si è acquisita una ricognizione documentale e fotografica delle cascine localizzate nella parte piana. Le 99 cascine analizzate sono collocate prevalentemente nelle Aree a parco urbano e fluviale (45%), nelle Zone Urbane di Trasformazione (13%), nelle Aree da Trasformare per Servizi (8%), nelle Aree per servizi (10%) e nelle Zone a Verde privato con preesistenze edilizie (9%).
Nel tutelare i manufatti di carattere rurale il Piano Regolatore ne orienta, però, il recupero fisico e funzionale in coerenza con gli obiettivi della pianificazione comunale. Infatti il riuso di detti manufatti richiede una disciplina adeguata a seconda della zona di PRG in cui gli stessi si collocano.
In particolare nelle zone a parco fluviale e collinare, dove ricadono la maggior parte delle cascine esistenti, gli artt. 21 e 22 delle NUEA ammettono interventi di recupero nei termini sopra descritti. Nello specifico, l’art. 21 - commi 5, 11, 12, 13 e 13bis - ammette, in ogni caso, ampliamenti di fabbricati già adibiti ad usi agricoli e, per le aziende che orientano la propria attività verso la formazione di parchi agricoli, con la gestione di terreni aperti all’accesso pubblico e disponibili per attività ricreative, didattiche e di ricerca, anche la realizzazione di nuove opere edilizie, purché funzionali al progetto di sistemazione del parco stesso. Mediante piano esecutivo sono, inoltre, consentiti insediamenti per attività volte alla fruizione pubblica del parco o parti di esso, quali attrezzature sociali, culturali e per la didattica, pubblici esercizi, strutture per l’agriturismo. In assenza di piano esecutivo sono, comunque, consentiti sugli edifici esistenti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, con il mantenimento delle destinazioni in atto. In caso di immobili facenti parte di aziende agricole esistenti, sono poi ammessi anche interventi di ristrutturazione edilizia senza cambio della destinazione agricola in atto.
Anche per i rustici ancora presenti nel tessuto consolidato è sempre possibile attuare interventi di recupero, alle condizioni previste dal PRG e nel rispetto delle destinazioni ammesse.
Tale attenzione è confermata anche dalla variante urbanistica n. 38 relativa al Comparto Produttivo-Artigianale in corso di esame presso i competenti uffici regionali. Tale variante ha rilevato in alcuni ambiti di trasformazione immobili nei quali sono presenti, tra gli altri, rustici e complessi cascinali meritevoli di essere recuperati.
Occorre, infine, rilevare che Torino non ha nel Piano Regolatore zone agricole in senso stretto, alle quali sembrerebbe più propriamente rivolgersi la legge regionale de qua.
Da ultimo, ma non certo in ordine di importanza, si deve segnalare la presenza di delicate condizioni idrogeomorfologiche del territorio comunale.
La Città, infatti, partecipa attualmente al tavolo di lavoro regionale finalizzato al recepimento del piano per l’Assetto Idrogeologico e alla definizione di una specifica variante urbanistica sulla base degli studi specialistici che individuano le condizioni di rischio del territorio.
Ora tali condizioni di rischio ricorrono proprio nelle zone fluviali e collinari ove sono collocati prevalentemente i cosiddetti "rustici". E’, pertanto, del tutto evidente la necessità di demandare a specifici approfondimenti in corso, alla valutazione delle tipologie di intervento ammissibili.
L’opportunità di escludere tali aree dall’applicazione del provvedimento è, peraltro, confermata nella stessa circolare 5/PET ove si precisa che "Per quanto riguarda l’esclusione di parti del territorio in relazione alle problematiche idrogeologiche, geomorfologiche, idrauliche e sismiche, i Comuni hanno la piena conoscenza e quindi competenza e responsabilità nella scelta di escludere aree riconosciute a rischio dai propri tecnici in materia, nell’ambito delle indagini geomorfologiche ed idrauliche effettuate a supporto dello strumento urbanistico."
In esito alle indagini idrogeomorfologiche di cui sopra l’Amministrazione si riserva, tuttavia, di valutare eventuali modifiche di PRG, per introdurre nel piano regolatore maggiori possibilità di interventi di recupero dei rustici esistenti.
Alla luce di quanto sopra esposto si ritiene pertanto di dover procedere, con il presente atto, ad escludere dell’applicazione della Legge Regionale n. 9/03 tutto il territorio comunale di Torino.
Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;
Visto il P.R.G., approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 3-45091 del 21 aprile 1995;
Vista la Legge Regionale 5 dicembre 1977 n. 56 e s.m.i.;
Vista la Legge Regionale 29 aprile 2003, n. 9;
Dato atto che i pareri di cui all’art. 49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

per i motivi espressi nella parte narrativa che qui si richiamano:
1) di approvare l’esclusione dall’applicazione della Legge Regionale n. 9/03 di tutto il territorio comunale di Torino;
2) di disporre, per opportuna conoscenza, la trasmissione della presente deliberazione divenuta esecutiva alla Regione Piemonte.
Viene dato atto che non è richiesto il parere di regolarità contabile, in quanto il presente atto non comporta effetti diretti o indiretti sul bilancio;
3) di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del voto espresso a maggioranza il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4^ comma, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.