Divisione Edilizia ed Urbanistica
Settore Procedure Amm.ve Urbanistiche
n. ord. 153
2003 08371/009
OGGETTO: L.R. N. 9 DEL 29 APRILE 2003 "NORME PER IL RECUPERO FUNZIONALE DEI RUSTICI". ESCLUSIONE DALL'APPLICAZIONE DELLA LEGGE DI TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE DI TORINO. APPROVAZIONE.
Proposta dell'Assessore all'Urbanistica Mario Viano.
Con la Legge Regionale 29 aprile 2003, n. 9 recante "Norme
per il recupero funzionale dei rustici", la Regione Piemonte
ha disciplinato il recupero dei fabbricati rustici esistenti ad
uso abitativo; con successiva circolare n.5/PET del 9 settembre
2003 ha fornito i chiarimenti atti a consentire una costante ed
univoca applicazione della nuova disciplina.
La Legge Regionale intende, da un lato, fornire uno strumento
utile alle Amministrazioni comunali per favorire limmediato
recupero di strutture esistenti, ove i piani regolatori di vecchia
stesura ancora non lo consentano, limitando la necessità
di procedere a variare lo strumento urbanistico, dallaltro
riconosce, nel rispetto delle competenze delle Amministrazioni
comunali e delle scelte da esse operate con gli strumenti urbanistici,
la facoltà di escludere dallapplicazione della legge
parti o tutto il proprio territorio.
La ragione di questultima disposizione va ricercata, oltre
che nel riconoscimento dovuto allautonomia comunale, nel
fatto che molte Amministrazioni hanno, nei Piani Regolatori, già
disciplinato la materia del recupero dei rustici in termini che
possono essere considerati più aderenti alle esigenze locali
di quanto non lo sia una legge che tratta necessariamente gli
stessi argomenti in termini generali ed astratti.
La norma, pertanto, riconosce ai Comuni un termine perentorio
di 180 giorni dallentrata in vigore della legge, vale a
dire entro il 4 novembre 2003, per esercitare tale facoltà
di esclusione dallapplicazione della stessa.
La Città di Torino, con il presente atto, intende avvalersi
di tale facoltà di esclusione, per le motivazioni e nei
termini qui di seguito illustrati.
In primo luogo, il Piano Regolatore della Città di Torino,
approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 3 - 45091
del 21 aprile 1995 e pubblicato sul B.U.R. n. 21 del 24 maggio
1995, è un piano regolatore che deve, a ragione, essere
considerato di recente stesura, sia sotto il profilo cronologico
sia soprattutto per quanto attiene alla sua impostazione generale
che ha visto lintroduzione di meccanismi perequativi piuttosto
innovativi (alcune scelte fatte si sono rivelate addirittura anticipatorie
rispetto a recenti e autorevoli orientamenti della giurisprudenza
costituzionale: si pensi alla sentenza n. 179/99 in materia di
vincoli di PRG).
Si deve perciò ribadire che le scelte di pianificazione
assunte dalla Città di Torino sono da confermarsi nella
loro attualità e adeguatezza.
Per quanto riguarda loggetto trattato, tuttavia, occorre
specificare quanto segue.
Intanto la definizione di rustico di cui allart. 2 dalla
legge in oggetto ("manufatti edilizi esistenti realizzati
prima del 1° settembre 1967, delimitati da tamponamenti..anche
se attualmente inutilizzati e/o in fase di avanzato degrado o
se attualmente a servizio di attività agricole, o adibiti
a funzioni accessorie alla residenza o ad altre attività
economiche considerate compatibili con la destinazione residenziale
dei vigenti strumenti urbanistici e regolamenti. E inoltre
esplicitamente escluso dalla legge il recupero di capannoni agricoli
realizzati con strutture prefabbricate di ogni tipo o in cemento
ar") non trova specifici riferimenti nel nostro PRG, ove,
invece, viene riconosciuta specifica tutela a talune categorie
di "rustico" quali sono le cascine e parti di esse aventi
valore storico - documentale.
Il PRG di Torino, proprio in considerazione della molteplicità
e specificità delle esigenze che necessariamente confluiscono
nello strumento urbanistico generale, si è fatto carico
di valutazioni e scelte precise anche in merito alla disciplina
degli edifici rurali. Si è, a tale proposito, effettuato
un apposito censimento che ha consentito di introdurre, oltre
alle disposizioni di carattere generale riconducibili alle diverse
zone ed aree normative di PRG, una specifica disciplina per alcuni
immobili con le caratteristiche di cui sopra ritenuti di particolare
rilevanza, promuovendone gli usi più appropriati rispetto
al contesto territoriale e ambientale in cui si collocano.
La particolare attenzione rivolta al tema trattato dalla Città
risulta dalle puntuali scelte di pianificazione disposte dal PRG,
confermate anche da un ulteriore studio, commissionato dalla Divisione
Edilizia e Urbanistica e datato luglio 2000, attraverso il quale
si è acquisita una ricognizione documentale e fotografica
delle cascine localizzate nella parte piana. Le 99 cascine analizzate
sono collocate prevalentemente nelle Aree a parco urbano e fluviale
(45%), nelle Zone Urbane di Trasformazione (13%), nelle Aree da
Trasformare per Servizi (8%), nelle Aree per servizi (10%) e nelle
Zone a Verde privato con preesistenze edilizie (9%).
Nel tutelare i manufatti di carattere rurale il Piano Regolatore
ne orienta, però, il recupero fisico e funzionale in coerenza
con gli obiettivi della pianificazione comunale. Infatti il riuso
di detti manufatti richiede una disciplina adeguata a seconda
della zona di PRG in cui gli stessi si collocano.
In particolare nelle zone a parco fluviale e collinare, dove ricadono
la maggior parte delle cascine esistenti, gli artt. 21 e 22 delle
NUEA ammettono interventi di recupero nei termini sopra descritti.
Nello specifico, lart. 21 - commi 5, 11, 12, 13 e 13bis
- ammette, in ogni caso, ampliamenti di fabbricati già
adibiti ad usi agricoli e, per le aziende che orientano la propria
attività verso la formazione di parchi agricoli, con la
gestione di terreni aperti allaccesso pubblico e disponibili
per attività ricreative, didattiche e di ricerca, anche
la realizzazione di nuove opere edilizie, purché funzionali
al progetto di sistemazione del parco stesso. Mediante piano esecutivo
sono, inoltre, consentiti insediamenti per attività volte
alla fruizione pubblica del parco o parti di esso, quali attrezzature
sociali, culturali e per la didattica, pubblici esercizi, strutture
per lagriturismo. In assenza di piano esecutivo sono, comunque,
consentiti sugli edifici esistenti interventi di manutenzione
ordinaria e straordinaria, con il mantenimento delle destinazioni
in atto. In caso di immobili facenti parte di aziende agricole
esistenti, sono poi ammessi anche interventi di ristrutturazione
edilizia senza cambio della destinazione agricola in atto.
Anche per i rustici ancora presenti nel tessuto consolidato è
sempre possibile attuare interventi di recupero, alle condizioni
previste dal PRG e nel rispetto delle destinazioni ammesse.
Tale attenzione è confermata anche dalla variante urbanistica
n. 38 relativa al Comparto Produttivo-Artigianale in corso di
esame presso i competenti uffici regionali. Tale variante ha rilevato
in alcuni ambiti di trasformazione immobili nei quali sono presenti,
tra gli altri, rustici e complessi cascinali meritevoli di essere
recuperati.
Occorre, infine, rilevare che Torino non ha nel Piano Regolatore
zone agricole in senso stretto, alle quali sembrerebbe più
propriamente rivolgersi la legge regionale de qua.
Da ultimo, ma non certo in ordine di importanza, si deve segnalare
la presenza di delicate condizioni idrogeomorfologiche del territorio
comunale.
La Città, infatti, partecipa attualmente al tavolo di lavoro
regionale finalizzato al recepimento del piano per lAssetto
Idrogeologico e alla definizione di una specifica variante urbanistica
sulla base degli studi specialistici che individuano le condizioni
di rischio del territorio.
Ora tali condizioni di rischio ricorrono proprio nelle zone fluviali
e collinari ove sono collocati prevalentemente i cosiddetti "rustici".
E, pertanto, del tutto evidente la necessità di demandare
a specifici approfondimenti in corso, alla valutazione delle tipologie
di intervento ammissibili.
Lopportunità di escludere tali aree dallapplicazione
del provvedimento è, peraltro, confermata nella stessa
circolare 5/PET ove si precisa che "Per quanto riguarda lesclusione
di parti del territorio in relazione alle problematiche idrogeologiche,
geomorfologiche, idrauliche e sismiche, i Comuni hanno la piena
conoscenza e quindi competenza e responsabilità nella scelta
di escludere aree riconosciute a rischio dai propri tecnici in
materia, nellambito delle indagini geomorfologiche ed idrauliche
effettuate a supporto dello strumento urbanistico."
In esito alle indagini idrogeomorfologiche di cui sopra lAmministrazione
si riserva, tuttavia, di valutare eventuali modifiche di PRG,
per introdurre nel piano regolatore maggiori possibilità
di interventi di recupero dei rustici esistenti.
Alla luce di quanto sopra esposto si ritiene pertanto di dover
procedere, con il presente atto, ad escludere dellapplicazione
della Legge Regionale n. 9/03 tutto il territorio comunale di
Torino.
Tutto ciò premesso,
Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti
Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale,
fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella
competenza dei Consigli Comunali;
Visto il P.R.G., approvato con deliberazione della Giunta Regionale
n. 3-45091 del 21 aprile 1995;
Vista la Legge Regionale 5 dicembre 1977 n. 56 e s.m.i.;
Vista la Legge Regionale 29 aprile 2003, n. 9;
Dato atto che i pareri di cui allart. 49 del suddetto Testo
Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;
per i motivi espressi nella parte narrativa che qui si richiamano:
1) di approvare lesclusione dallapplicazione della
Legge Regionale n. 9/03 di tutto il territorio comunale di Torino;
2) di disporre, per opportuna conoscenza, la trasmissione della
presente deliberazione divenuta esecutiva alla Regione Piemonte.
Viene dato atto che non è richiesto il parere di regolarità
contabile, in quanto il presente atto non comporta effetti diretti
o indiretti sul bilancio;
3) di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del voto
espresso a maggioranza il presente provvedimento immediatamente
eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4^ comma, del D.Lgs. n. 267
del 18 agosto 2000.