Divisione Servizi Tributari Catasto e Partecipate
Settore Pianificazione e Controllo Partecipazioni Aziendali

   n. ord. 165
2003 08210/064

CITTÀ DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 17 NOVEMBRE 2003

(proposta dalla G.C. 14 ottobre 2003)

Testo coordinato ai sensi dell'art. 41 comma 3 del Regolamento del Consiglio Comunale

OGGETTO: COSTITUZIONE DELLA SOCIETÀ FINANZIARIA PER L'ASSUNZIONE DI PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DA DENOMINARSI "FINANZIARIA CITTÀ DI TORINO S.R.L." - BOZZA DI STATUTO - APPROVAZIONE.

Proposta dell'Assessore Peveraro.

La Città di Torino ha avviato ed attuato negli ultimi anni lo sviluppo dei servizi pubblici locali con la costituzione di società per azioni a prevalente capitale pubblico, dando piena attuazione alla legislazione tempo per tempo vigente in materia.
Il processo di riforma dei servizi pubblici locali è oggetto di attenzione e di indicazioni a livello comunitario europeo. A livello nazionale, la riforma delle autonomie locali e la relativa normativa susseguitasi, passata dalla fase della "municipalizzazione", alla fase della "aziendalizzazione" (Legge 142/90), alla fase della "societarizzazione" (Legge Bassanini 15 maggio 1997 n. 127), ha inteso connotare i comuni di un aspetto imprenditoriale teso non solo ad ottimizzare le prestazioni di servizi tradizionalmente svolti dalle amministrazioni comunali, ma anche ad imprimere un’accelerazione al processo di ammodernamento della pubblica amministrazione, accentuando la capacità di diritto privato degli enti locali e riservando agli stessi le funzioni di indirizzo, vigilanza, programmazione, controllo e regolazione dell’attività dei soggetti gestori ridefinendo così il loro ruolo, in funzione del recupero della qualità dell’offerta dei servizi pubblici.
La legislazione intervenuta in materia di pubblici servizi è stata indirizzata verso la creazione di aziende efficienti, organizzate secondo modelli privatistici di società di capitali, per l’erogazione di servizi gestiti con economicità ed efficacia. Ciò ha portato le aziende a ricercare nuove sinergie per lo svolgimento efficace del servizio (si pensi al gruppo AEM o alle sinergie esistenti tra le società di gestione del servizio idrico o dei servizi di igiene ambientale), e da ciò sono emersi, quali obiettivi fondamentali di sviluppo delle aziende cittadine, la necessità di dare maggiori impulsi al loro avviamento, stimolare tecnologie e innovazioni, convogliare capitali verso le attività produttive.
Tutto ciò tuttavia deve essere condiviso con la Città che richiede meccanismi organizzativi e strumenti informativi capaci di qualificare un efficace controllo sull’attività aziendale.
Infatti oggi, attuata la legislazione con la costituzione di società di gestione dei servizi pubblici, pare opportuno che la Città, nel costante perseguimento di finalità pubbliche, individui forme sempre più incisive di valorizzazione delle proprie aziende, definisca modelli organizzativi e di gestione che favoriscano la trasparenza delle scelte aziendali, supporti le società sia per quanto attiene agli indirizzi che allo sviluppo imprenditoriale e gestisca quelle quote di partecipazioni nelle stesse società, esuberanti il 51% di capitale, quale quota vincolata dell’ente locale di controllo, che possono essere utilizzate proprio per valorizzare le società.
In tale prospettiva la costituzione di una società finanziaria - che svolga come attività principale l'investimento in aziende sotto forma di capitale, attraverso l'assunzione, la gestione e lo smobilizzo di partecipazioni, prevalentemente di minoranza - può consentire di investire nell'avvio e/o nella crescita delle imprese e può permettere una valorizzazione immediata di patrimoni della Città.
Pertanto alla luce di quanto esposto si reputa opportuno costituire ai sensi degli articoli 2472 e seguenti del Codice Civile, una società finanziaria in forma di S.r.l. unipersonale, socio unico la Città di Torino, che operi a fini di interesse comunale secondo le finalità e le direttive indicate dal Consiglio Comunale, operando con criteri di economicità.
In particolare la società:

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;
Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
favorevole sulla regolarità contabile;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

1) di approvare, per i motivi espressi in narrativa e che qui integralmente si richiamano, la costituzione della società finanziaria a responsabilità limitata unipersonale, socio unico la Città di Torino, che sarà denominata "FINANZIARIA CITTA’ DI TORINO S.r.l.", siglabile "F.C.T. S.r.l." e sarà retta dallo Statuto il cui schema si allega alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale (all. 1 - n. ), autorizzando il Sindaco della Città o un suo delegato a sottoscrivere l’atto costitutivo presso un notaio ed a fare quanto richiesto dalle vigenti disposizioni in materia per rendere operativa la società nonché ad apportare allo statuto allegato quelle varianti, soppressioni od aggiunte, eventualmente richieste in sede di sottoscrizione dell'atto costitutivo, purché tali variazioni non riguardino elementi sostanziali;
2) di determinare il capitale sociale iniziale in misura non inferiore a Euro 1.000.000,00 divisibile in quote di valore nominale non inferiore a Euro 1 e, se superiore, di valore multiplo di Euro 1; Detto capitale sarà assunto, sottoscritto e versato interamente dalla Città di Torino, che a copertura e liberazione della quota conferirà nella costituenda società un numero di azioni della società "Azienda Energetica Metropolitana Torino S.p.A." (A.E.M. Torino S.p.A.) esattamente individuato sulla base della determinazione del valore unitario delle azioni stesse determinato in via prudenziale in misura inferiore o uguale a quello desumibile dalla perizia di cui all’art. 2343 c.c., come richiamato dall’art. 2476 c.c., che verrà allegata all’atto costitutivo;
3) di autorizzare sin d’ora l’alienazione a favore della costituenda società di un ulteriore numero di azioni della società "Azienda Energetica Metropolitana Torino S.p.A." (A.E.M. Torino S.p.A.), possedute dal Comune di Torino, al valore unitario prudenziale determinato come sopra e sulla base della relazione di stima da richiedersi ai sensi del combinato disposto degli artt. 2343 bis – 2476 c.c., con la precisazione che il numero di azioni da acquistare sarà determinato in modo da realizzare il trasferimento complessivo in capo alla nuova società di una percentuale di azioni di AEM di circa il 18% del capitale sociale della società, compreso il conferimento iniziale e ferma restando la quota del 51% del capitale nella suddetta società, riservata alla Città di Torino ai sensi dell’art. 7 dello Statuto sociale di AEM Torino S.p.A.;
4) di autorizzare, per i motivi espressi in narrativa e che qui si richiamano, la modificazione dell’articolo 9 "Limite al possesso azionario" dello Statuto della Azienda Energetica Metropolitana Torino S.p.A., nel senso della non applicabilità del limite del 5% di possesso di azioni della società anche a società o Enti controllati dalla Città di Torino; tale modificazione sarà proposta all’assemblea straordinaria della società stessa;
4bis) di autorizzare il Sindaco, con facoltà di delega, a sottoscrivere e/o intervenire agli atti di cui ai precedenti punti 3 e 4 del dispositivo della presente deliberazione;
5) di affidare l’Amministrazione della Società ad un Amministratore unico, da nominarsi su designazione del Sindaco (nel rispetto degli indirizzi deliberati dal Consiglio Comunale con deliberazione di iniziativa consiliare - mecc. 9307634/01 - in data 4 ottobre 1993) per la prima volta nell’atto costitutivo, per il periodo di tre anni, in conformità a quanto previsto dall’art. 10 dello Schema di Statuto allegato. L’Amministratore unico avrà ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, ma sarà demandata alla competenza dell’Assemblea l’approvazione delle operazioni di cui all'art. 9, ultimo capoverso dello Statuto Sociale allegato;
6) di dare atto che l’onere per le spese di costituzione sarà a carico della società;
7) di dare atto che il presente provvedimento è coerente con gli strumenti della programmazione finanziaria dell'Ente che, nell'ambito del programma riferito alle funzioni nel campo dello sviluppo economico, comprende tali iniziative;
8) di rinviare a successive deliberazione della Giunta Comunale e/o determinazioni dirigenziali il perfezionamento della presente deliberazione, fermo restando che solo ad avvenuta esecutività della determinazione dirigenziale di impegno riguardante la sottoscrizione iniziale del capitale, potrà essere sottoscritto l’atto costitutivo;
9) di dichiarare, attesa l’urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, "Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali".


STATUTO

ART. 1 - Denominazione Sociale

E' costituita una società a responsabilità limitata, denominata "FINANZIARIA CITTA’ di TORINO S.r.l. " siglabile "F.C. T. S.r.l."

Quando le quote appartengono ad un solo socio, la denominazione della società dovrà essere seguita dalle parole "a socio unico", ovvero "unipersonale"

ART. 2 - Sede Sociale

La società ha sede legale in Torino in Piazza Palazzo di Città n.1

Nei modi di legge, essa potrà istituire o sopprimere sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie ed uffici sia in Italia che all'estero.

ART. 3 - Oggetto Sociale

La Società ha per oggetto l’esercizio, non nei confronti del pubblico, delle attività di:

- assunzione di partecipazioni in società di capitali prevalentemente costituite per la gestione di pubblici servizi o comunque aventi ad oggetto finalità pubbliche: acquisto, detenzione e gestione di partecipazioni, rappresentate o meno da titoli, in società o altre imprese, anche in collaborazione con altri soggetti, pubblici o privati, operanti nel settore dei servizi in genere;
- l’attività finanziaria in genere,
- l’amministrazione e la gestione per conto proprio di titoli tipici ed atipici;
- la prestazione di servizi amministrativi, contabili e tecnici in genere e la consulenza commerciale e pubblicitaria;
- la compravendita e l’amministrazione di beni mobili ed immobili
Tale attività può essere finalizzata al coordinamento tecnico, amministrativo e finanziario delle società partecipate; alla loro valorizzazione reddituale e patrimoniale.
La Società potrà altresì compiere attività ausiliarie ed accessorie, che consentano di sviluppare l’attività esercitata, tra le quali si elencano a mero titolo esemplificativo:
- promozione e sviluppo, anche di concerto con società controllate, collegate e/o partecipate, degli interventi finalizzati alla costituzione di raggruppamenti di imprese con altri soggetti, pubblici e privati;
- attività di studio, ricerca, analisi in materia economico e finanziaria;
- gestione di immobili ad uso funzionale;
- gestione di servizi informatici e di elaborazione dati;
- formazione ed addestramento di personale.
La Società potrà infine compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari, immobiliari e finanziarie funzionalmente connesse al raggiungimento dell'oggetto sociale, utili od opportune per favorire lo sviluppo e l’estensione della società, escluse soltanto quelle attività espressamente riservate dalla legge a categorie particolari di soggetti e quelle attività attinenti a particolari materie regolate dalle leggi specifiche.

ART. 4 Durata

La durata della società è stabilita fino al 31.12.2050

ART. 5 Domicilio

Il domicilio dei soci, degli amministratori e dei Sindaci, per i loro rapporti con la società, è quello risultante dai Libri Sociali.

ART. 6 Capitale Sociale

Il capitale sociale è di Euro ____________ divisibile in quote di valore nominale non inferiore a Euro 1° se superiore di valore multiplo di euro 1, quali risultano dal libro Soci. Esso è rappresentato da tante quote quanti sono i soci .

In caso di aumento del capitale sociale è riservato ai soci il diritto di opzione salvo che l’Assemblea, con le maggioranza previste per l’assemblea straordinaria, non abbia diversamente stabilito nell’interesse della società.

Quando le quote appartengono ad un solo socio o muta la persona dell'unico socio, ovvero quando si costituisce o si ricostituisce la pluralità dei soci, l'organo amministrativo deve provvedere agli adempimenti pubblicitari di cui all'art.2475 bis codice civile.

ART. 7 Prestiti dei Soci

I soci potranno sopperire all'eventuale fabbisogno finanziario della società effettuando versamenti alla società medesima, a fondo perduto od in conto capitale o in conto finanziamento fruttifero od infruttifero.

Tali finanziamenti dovranno considerarsi infruttiferi di interessi qualora l'Assemblea ordinaria dei soci non disponga diversamente.

Tali versamenti potranno essere eseguiti anche in misura non proporzionale alle quote di partecipazione.

I finanziamenti con obbligo di rimborso potranno essere effettuati solo dagli iscritti al libro dei soci con i limiti e le modalità previsti dalle norme vigenti in conformità alla delibera del C.I.C.R. del 3 marzo 1994 ed alle successive normative che dovessero essere emanate.

ART. 8 Trasferimento di Quote

La società è a totale capitale pubblico. Il comune di Torino deve detenere una quota non inferiore al 51% del capitale.
Qualora vi sia la pluralità dei soci, in caso di trasferimento delle quote sociali per atto tra vivi , sarà riservato a favore degli altri soci il diritto di prelazione.
In particolare, il socio che intende trasferire a qualunque titolo la propria quota, sia totalmente che parzialmente, dovrà prima offrirla in prelazione agli altri soci, in proporzione alle rispettive partecipazioni da ciascuno di essi possedute, dandone comunicazione all’organo amministrativo, indicando il prezzo, le condizioni, le modalità e i termini della cessione.
Qualora più soci vogliano avvalersi della prelazione, le quote saranno alienate in proporzione alle rispettive quote già possedute.
Se invece entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione presso la sede sociale la prelazione non sia stata esercitata, il socio potrà disporre liberamente della propria quota, purché in conformità alle condizioni comunicate e comunque entro il successivo termine di sessanta giorni dalla ricezione della predetta comunicazione, fermo restando che il trasferimento effettuato nell'inosservanza anche parziale delle norme di cui sopra, è inefficace nei confronti della società.
In caso di trasferimento a qualsiasi titolo per atto tra vivi delle quote a terzi o di cessione del diritto di opzione, è richiesto l'assenso degli altri soci. A tal fine, il socio che intende alienare le proprie quote o cedere il diritto di opzione, comunicherà alla società la proposta di alienazione indicando il cessionario, il prezzo e le altre modalità di trasferimento. L'organo amministrativo dovrà attivare senza indugio la decisione degli altri soci, che dovrà a sua volta pervenire tempestivamente alla società. Qualora il gradimento venga negato, dovrà essere indicato un altro acquirente gradito ovvero, gli altri soci, in proporzione alle quote da ciascuno possedute, dovranno acquistare le quote al corrispettivo determinato e secondo le modalità comunicate.
La cessione a terzi estranei può essere immediatamente effettuata qualora risulti il consenso scritto di tutti i soci.
Qualora il capitale sociale sia interamente posseduto da un unico socio, l'alienazione di quote può essere liberamente effettuata anche per frazioni di quota.

ART. 9 Assemblee

L'assemblea rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni prese in conformità della legge e del presente statuto obbligano tutti i soci.
L'assemblea si riunisce in sede ordinaria e straordinaria ai sensi di legge e dovrà essere convocata, anche fuori dalla sede sociale, almeno una volta all'anno, non oltre quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio per l’approvazione del Bilancio.
Quando particolari esigenze lo richiedono, l'Assemblea ordinaria dei soci per l'approvazione del bilancio annuale potrà essere convocata entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale ai sensi dell'articolo 2364 del Codice Civile.
Le convocazioni delle assemblee sono fatte a cura dell'organo amministrativo con lettera raccomandata spedita ai soci almeno otto giorni liberi prima dell'adunanza nel domicilio risultante dal Libro dei Soci.
Nella lettera devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza, sia in prima sia in seconda convocazione, e l'elenco delle materie da trattare.
Sono tuttavia valide le assemblee, anche non convocate come sopra, qualora vi sia rappresentato l'intero capitale sociale e vi assistano tutti gli amministratori e tutti i componenti effettivi del Collegio Sindacale, quest'ultimo in quanto esista.
L'assemblea in sede ordinaria, fatto salvo quanto previsto al successivo articolo 10 per il caso di nomina di un Consiglio di Amministrazione, è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta.
In seconda convocazione, che non può tenersi lo stesso giorno della prima, essa delibera sugli oggetti che avrebbero dovuto essere trattati nella prima, qualunque sia la parte di capitale rappresentata.
L'assemblea in sede straordinaria delibera col voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno due terzi del capitale sociale sia in prima, sia in seconda convocazione.
Ogni socio che abbia diritto di intervenire in assemblea può farsi rappresentare, con delega scritta, da altra persona nel rispetto degli articoli 2486 e 2372 C.C.
Qualora le quote sociali siano interamente possedute da un unico socio, questi esercita i poteri demandati all'assemblea dei soci.
In questo caso, l'assemblea delibera con il voto favorevole del socio unico e le decisioni prese devono essere iscritte a verbale. Il socio unico può intervenire e deliberare in assemblea a mezzo di proprio rappresentante appositamente delegato.
L'assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione. In mancanza, la presidenza dell'assemblea spetta alla persona designata dagli intervenuti.
L’assemblea ordinaria è competente, oltre che nelle materie ad essa riservate dalla legge, per l’approvazione delle operazioni di costituzione di società, acquisizione e cessione di partecipazioni di ogni genere, nonché per l'approvazione di altre operazioni legate alla gestione di partecipazioni, quali gli aumenti di capitale, il ripianamento di perdite o il conferimento di rami d'azienda. Ai relativi atti dovrà essere necessariamente allegata copia della deliberazione, dispositiva in tal senso, degli organi deliberativi del Comune di Torino competenti ordinariamente.

ART. 10 Amministrazione

La società è amministrata da un Amministratore Unico nominato dal Comune di Torino o da un Consiglio di Amministrazione composto da 3 (tre) a 5 (cinque) membri.
Gli Amministratori possono essere anche non soci.
Gli amministratori durano in carica per il periodo determinato dall’assemblea al momento della nomina.
Se nominati a tempo indeterminato, gli amministratori possono essere liberamente revocati, anche in assenza di giusta causa con delibera dell’assemblea ordinaria.
Nel caso di nomina di un Consiglio di Amministrazione e di pluralità dei soci, spetta al Comune di Torino la nomina di un numero maggioritario di Amministratori.
In caso di pluralità dei soci, il Comune non partecipa alla nomina dei restanti amministratori, che sono nominati sulla base di liste presentate dai possessori delle altre quote, in cui sono indicati i candidati mediante un numero progressivo pari ai posti da ricoprire.
La lista può essere presenata unicamente da soci che complessivamente siano titolari di quote pari ad alnmeno il 20% del capitale sociale
Le liste saranno rese pubbliche mediante deposito presso la sede sociale almeno 8 giorni prima di quello fissato per l’assemblea in prima convocazione, unitamente all’elenco dei possessori di quote che hanno concorso a presentarle. Il possessore di una quota può presentare o concorrere a presentare una sola lista.
Nessuno può essere candidato in più di una lista, pena l’ineleggibilità.
Gli Amministratori nominati dal Comune di Torino sono revocabili e sostituibili solo dal Comune stesso.
Qualora vengano a mancare uno o più amministratori nominati da possessori di quote diversi dal Comune di Torino, alla loro sostituzione provvedono se possibile gli altri amministratori nominati dalla minoranza. I sostituti durano in carica fino alla prossima assemblea.
Il Consiglio si riunisce presso la sede sociale od altrove, anche all'estero, tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno, oppure quando ne sia fatta richiesta al Presidente da almeno due consiglieri.
Il Consiglio viene convocato a mezzo semplice lettera inviata cinque giorni prima dell'adunanza, calcolati dal timbro postale di spedizione; in caso di urgenza anche a mezzo fax con un preavviso di un giorno.
Sono tuttavia valide le adunanze del Consiglio di Amministrazione, anche se non convocate come sopra, qualora vi assistano tutti gli amministratori, e tutti i componenti effettivi del Collegio Sindacale, quest'ultimo in quanto esista.
Le deliberazioni sono valide qualora sia presente la maggioranza dei consiglieri e vengano prese a maggioranza di voti. In caso di parità è prevalente il voto del Presidente.

ART. 11 Poteri

L'Organo Amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, per il raggiungimento dell'oggetto sociale, fatta eccezione dei poteri che dalla legge o dal presente statuto sono tassativamente riservati all'assemblea dei soci, quale in particolare il potere di cui all’ultimo comma del precedente articolo 9.
La firma sociale e la legale rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio spettano all'Amministratore Unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione per tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, nonché agli eventuali Amministratori Delegati nell'ambito dei poteri loro conferiti.
All'Amministratore Unico o ai membri del Consiglio di Amministrazione spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del proprio ufficio e un compenso annuale che sarà stabilito dall'Assemblea.
L'Assemblea dei soci potrà deliberare di attribuire agli amministratori un emolumento annuo per l'opera svolta, in misura fissa e/o in percentuale sull'utile di esercizio, nonchè stabilire un accantonamento annuo a titolo di indennità per la cessazione del rapporto, anche a mezzo di apposita polizza assicurativa.
Il Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale ove nominato, potrà stabilire una remunerazione aggiuntiva per gli amministratori investiti di particolari cariche, può nominare Amministratori Delegati, Direttori e Procuratori, determinandone poteri ed emolumenti.

ART. 12 Delega di attribuzioni

L’organo amministrativo può delegare proprie attribuzioni, escluse quelle espressamente riservate alla propria competenza dalla legge o dal presente Statuto, in via collettiva o individuale, determinando i limiti della delega, a persone facenti parte del Consiglio se nominato od anche non facenti parte del Consiglio, quali Direttori e dipendenti.
Può altresì nominare mandatari per operazioni determinate e per una durata limitata nel tempo ed istituire comitati consultivi determinandone la composizione, i compiti e le indennità.

ART. 13 Rappresentanza

La firma sociale e la legale rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio spettano all'Amministratore Unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione e ad eventuali Amministratori Delegati.

ART. 14 Presidente e Amministratori delegati

In caso di nomina di un Consiglio di Amministrazione, questo, qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea in sede di nomina, provvederà ad eleggere tra i membri indicati dal Comune di Torino, un Presidente ed eventualmente uno o più Amministratori Delegati, determinandone contestualmente mansioni, poteri ed attribuzioni.
La carica di Presidente è cumulabile con quella di Amministratore Delegato.
L'Assemblea dei soci potrà deliberare di attribuire agli amministratori un emolumento annuo per l'opera svolta, in misura fissa e/o in percentuale sull'utile di esercizio, nonchè stabilire un accantonamento annuo a titolo di indennità per la cessazione del rapporto, anche a mezzo di apposita polizza assicurativa.
L’organo amministrativo, sentito il parere del Collegio Sindacale ove nominato, potrà stabilire una remunerazione aggiuntiva per gli amministratori investiti di particolari cariche.

ART. 15 Deliberazioni

Il Consiglio si riunirà tutte le volte che il Presidente o due Consiglieri lo riterranno opportuno.
Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica.
Tutte le deliberazioni del Consiglio vengono assunte a maggioranza assoluta dei voti dei presenti

ART. 16 Violazioni Tributarie

Ai sensi dell'art.11, comma sesto, D.Lgs.18 dicembre 1997 n. 472, la società è obbligata ad assumere ogni eventuale debito derivante da violazioni tributarie commesse senza dolo o colpa grave dagli amministratori nell'esercizio delle loro funzioni.

ART. 17 Collegio sindacale

La nomina del Collegio Sindacale è obbligatoria.
Il collegio Sindacale è composto da tre sindaci effettivi e da due supplenti.
I sindaci durano in carica un triennio e sono rieleggibili.
L'Assemblea che nomina i sindaci ed il Presidente del Collegio Sindacale, determina il compenso loro spettante per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

ART. 18 Bilancio - utili

Gli esercizi sociali vanno dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno.
L'Organo amministrativo dovrà provvedere, a norma di legge, alla compilazione del bilancio secondo quanto previsto dalla vigente normativa.
Gli utili netti di esercizio, risultanti dal Bilancio regolarmente approvato dall'Assemblea dei soci, dedotto il 5% (cinque per cento) da destinare alla riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il minimo fissato dalla legge, verranno ripartiti tra i soci in proporzione alle rispettive quote sociali, salva diversa deliberazione dell'Assemblea.
I dividendi non riscossi andranno prescritti a favore del fondo di riserva dopo cinque anni dal giorno in cui divennero esigibili.

ART. 19 Scioglimento

Addivenendosi per qualsiasi motivo allo scioglimento della società, l'assemblea determinerà le modalità per la liquidazione nominando uno o più liquidatori e stabilendone poteri e retribuzioni.

ART.20 Foro Competente

Foro competente per ogni controversia è quello di Torino

ART. 21 Rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Statuto si richiamano le disposizioni contenute nel Codice Civile e nelle altre leggi speciali in materia.