Divisione Edilizia ed Urbanistica
Settore Procedure Amm.ve Urbanistiche
n. ord. 16
2003 08182/009
OGGETTO: VARIANTE PARZIALE N. 75 AL P.R.G. AI SENSI DELL' ART.
17, COMMA 7 DELLA L.U.R. CONCERNENTE L'AREA DI CORSO UNITÀ
D'ITALIA 70 EX STAZIONE NORD DELLA MONOROTAIA URBANA (ITALIA '61)
- ADOZIONE.
Proposta dell'Assessore Viano,
di concerto con lAssessore Peveraro.
Il presente provvedimento riguarda lex stazione nord della
monorotaia urbana, ubicata in Corso Unità dItalia
70, nella Circoscrizione Amministrativa n. IX - Nizza Lingotto,
Ex Mercati Generali. Tale immobile, costruito dalla Città
in occasione delle celebrazioni di "Italia '61", quale
punto di partenza della monorotaia di collegamento diretto fra
Torino e il laghetto artificiale adiacente l'ex Palazzo a Vela,
è composto da due corpi distinti, costituiti l'uno dalla
pensilina di accesso al piano di incarrozzamento dell'allora vettura
sopraelevata, l'altro dall'edificio destinato al ricovero ed alla
manutenzione della stessa vettura (al primo piano) con annessi
uffici amministrativi (al piano terra).
Alla conclusione delle manifestazioni celebrative, linfrastruttura
non è stata utilizzata nella misura inizialmente prevista,
con un conseguente suo progressivo disuso, e infine, la sua definitiva
dismissione rispetto all'impiego originario.
Il Piano Regolatore della Città di Torino, approvato con
deliberazione della Giunta Regionale n. 3 - 45091 del 21 aprile
1995 e pubblicato sul B.U.R. n. 21 del 24 maggio 1995, destina
tale immobile e le aree ad esso limitrofe a servizi pubblici "S",
in particolare a "Spazi pubblici a parco, per il gioco e
lo sport (v)".
Tale area è esterna al perimetro del centro abitato, ai
sensi dellart. 81 della L.U.R. e s.m.i. ed è, pertanto,
soggetta anche ai vincoli riportati nellAllegato Tecnico
n. 7 di P.R.G. "Fasce di rispetto". In particolare è
interessata dalla "fascia di rispetto stradale" posta
lungo Corso Unità d'Italia, in ottemperanza a quanto disposto
dal D.M. 1404/1968. Gli interventi e gli usi consentiti all'interno
di tale fascia, sono riportati allart. 27 della L.U.R. e
s.m.i. e all'art. 30 delle N.U.E.A. di P.R.G. L'immobile in oggetto
è, inoltre, soggetto alle prescrizioni della Legge 1497/1939
e s.m.i, come risulta dall'Allegato Tecnico n. 14 "Immobili
soggetti a vincolo ai sensi delle Leggi n. 1089 dell'1 giugno
1939 e n. 1497 del 20 giugno 1939".
Con deliberazione della Giunta Comunale in data 12 dicembre 2002
(mecc. 2002 11665/008), la Città ha concesso limmobile
e parte dellarea retrostante allAssociazione Unione
Genitori Italiani per la lotta contro i tumori dei bambini (U.G.I.),
nota all'Amministrazione per la valenza sociale delle attività
svolte, al fine di realizzare una residenza collettiva da destinare
a punto di appoggio per i pazienti degli ospedali torinesi provenienti
da altre città, e le relative famiglie, attraverso la realizzazione
di circa 44 posti letto fruibili durante i cicli di pausa da terapie
sanitarie praticate presso detti ospedali, in particolare per
quanto riguarda le patologie neoplastiche dei bambini.
Lintervento rielabora filologicamente larchitettura
preesistente, restituendone unimmagine più consona
sia alla nuova destinazione d'uso di carattere sociale, che alla
originaria funzione storico-commemorativa delledificio.
La realizzazione di un progetto di tale portata rappresenterà
per la Città una buona occasione per offrire alla popolazione
residente, e non solo, un servizio sociale di notevole importanza
e, nel contempo, consentirà da un lato di contrastare l'inevitabile
progressivo degrado del manufatto e dall'altro di ottenere - allo
scadere della concessione - un bene completamente recuperato senza
oneri finanziari per l'Amministrazione.
In tal senso ledificio di Corso Unità dItalia
70, "ex stazione della monorotaia urbana (Italia '61)",
si colloca nellambito del "Piano di razionalizzazione
del patrimonio della Città" avviato dallAmministrazione
e volto al recupero funzionale ed alla valorizzazione del patrimonio
esistente, ivi compresa la riconversione a nuovi usi.
Al fine, tuttavia, di rendere coerente il Progetto Preliminare
relativo allutilizzo dellimmobile con la destinazione
di P.R.G., si rende necessaria una variazione dello Strumento
Urbanistico Generale mediante la predisposizione di una Variante
parziale ai sensi dellarticolo 17, comma 7 della Legge Urbanistica
Regionale n. 56/1977 e s.m.i..
In particolare, il presente provvedimento prevede il cambiamento
di destinazione urbanistica da Servizi pubblici "S"
(Servizi zonali ed attrezzature a livello comunale per insediamenti
residenziali, produttivi, direzionali, commerciali e turistico
ricettivi art. 21 L.U.R.) lettera "v" - aree per spazi
pubblici a parco per il gioco e lo sport - a Servizi pubblici
"S" (Servizi sociali e attrezzature di interesse generale
oltre alle quantità minime di legge) lettera "e"
- aree per residenze collettive.
Tale area normativa ammette le seguenti destinazioni duso,
riportate allarticolo 3, comma 15, lettera e) delle Norme
Urbanistico Edilizie di Attuazione del P.R.G.: residenze collettive
per studenti e anziani autosufficienti, pensionati, collegi, centri
di ospitalità, residenze sanitarie protette, case parcheggio,
residenze per religiosi e addetti agli istituti in genere. Sono
ammesse destinazioni accessorie strettamente pertinenti e connesse
allo svolgimento dellattività principale quali attività
commerciali al dettaglio e pubblici esercizi.
Per quanto attiene lassoggettamento dellimmobile a
fascia di rispetto stradale si fa presente che il Nuovo Piano
Urbano del Traffico e della Mobilità delle persone, approvato
dalla Città di Torino con deliberazione di Consiglio Comunale
del 19 giugno 2002 (mecc. 2002 00155/006), classifica Corso Unità
dItalia come viabilità di tipo E1 - "Strada
urbana di interquartiere esistente", collocata allinterno
del perimetro del centro abitato individuato ai sensi del Nuovo
Codice della Strada. Per tale tipologia viaria non è richiesta
alcuna fascia di rispetto stradale.
Al fine di consentire la realizzazione delle previsioni del progetto
sopra richiamato, finalizzate al cambio dellattuale destinazione
duso non consentito allinterno delle fasce stradali
individuati dallallegato tecnico n. 7 al P.R.G. occorre,
pertanto, recepire le indicazioni risultanti dallapplicazione
del Nuovo Codice della Strada e dal Piano Urbano del Traffico
relativamente al Corso Unità dItalia nel tratto adiacente
la Monorotaia interessato dal presente provvedimento, quale anticipazione
del provvedimento che verrà esteso allintero territorio
cittadino. Pertanto, si procede contestualmente con il presente
provvedimento alla soppressione della fascia di rispetto stradale
come stabilito dallart. 26 del D.P.R. 16 dicembre 1992 n.
495, modificato e integrato con D.P.R. 26 aprile 1993 e D.P.R.
16 settembre 1996 n. 610 e in coerenza con il Piano Urbano del
Traffico.
La presente variante ha rilevanza esclusivamente comunale e non
presenta incompatibilità con i piani sovracomunali vigenti,
pertanto costituisce variante parziale ai sensi dellart.
17, comma 7, della Legge Urbanistica Regionale.
Il presente provvedimento non comporta variazione né modifica
di aree per servizi pubblici, in quanto la nuova destinazione
urbanistica - Servizi sociali e attrezzature di interesse generale
oltre alle quantità minime di legge - rientra tra le aree
individuate dalle N.U.E.A. di P.R.G. come aree destinate a servizi
pubblici.
Si specifica inoltre che, per effetto di tutte le varianti parziali
al P.R.G. vigente adottate ed approvate successivamente alla data
di approvazione del P.R.G., compreso il presente provvedimento,
non si producono gli effetti di cui al comma 4 dell'articolo 17
della Legge Urbanistica Regionale.
Il presente provvedimento risulta altresì coerente con
il Piano di Zonizzazione Acustica avviato dalla Giunta Comunale
con deliberazione (mecc. 2002 10032/021) del 26 novembre 2002
così come risulta dal parere redatto dalla Divisione Verde
e Ambiente - Settore Tutela Ambiente con la specifica prescrizione:
la predisposizione, durante la fase di progettazione definitiva,
di una valutazione previsionale di clima acustico, così
come stabilito dallart. 8 comma 3 della Legge 447/1995.
Tutto ciò premesso,
Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti
Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale,
fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella
competenza dei Consigli Comunali;
Visto il P.R.G., approvato con deliberazione della Giunta Regionale
n. 3-45091 del 21 aprile 1995;
Vista la Legge Regionale del 5 dicembre 1977 n. 56 e s.m.i.;
Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico
sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
Visto il parere favorevole della Circoscrizione n. 9 (all. 2 -
n.
);
Con voti unanimi, espressi in forma palese;
per i motivi espressi in premessa che qui integralmente si
richiamano:
1) di adottare, ai sensi dell'art. 17, comma 7 della L.U.R. la
variante parziale n. 75 al vigente Piano Regolatore Generale di
Torino, concernente il cambio di destinazione urbanistica da Servizi
pubblici "S" (Servizi zonali ed attrezzature a livello
comunale per insediamenti residenziali, produttivi, direzionali,
commerciali e turistico ricettivi art. 21 L.U.R.) lettera "v"
- aree per spazi pubblici a parco per il gioco e lo sport - a
Servizi pubblici "S" (Servizi sociali e attrezzature
di interesse generale oltre alle quantità minime di legge)
lettera "e" - aree per residenze collettive e, contestualmente,
viene soppressa la fascia di rispetto stradale collocata nel tratto
adiacente la Monorotaia e in Corso Unità dItalia,
così come specificato in narrativa e più in dettaglio
nellallegato tecnico n. 1 quale parte integrante e sostanziale
del presente provvedimento (all. 1 - n.
).
Viene dato atto che non è richiesto il parere di regolarità
contabile, in quanto il presente atto non comporta effetti diretti
o indiretti sul bilancio;
2) di dichiarare, attesa lurgenza, in conformità
del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento
immediatamente eseguibile ai sensi dellart. 134, 4°
comma, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n.
267.
A pagina 3, seconda riga del primo capoverso, le parole: "Circoscrizione
Amministrativa n. VIII - San Salvario Cavoretto Borgo Po."
sono sostituite dalle seguenti: "Circoscrizione Amministrativa
n. IX - Nizza Lingotto, Ex Mercati Generali.".
A pagina 3, seconda riga del terzo capoverso, le parole: "la
collina di Cavoretto" sono sostituite dalle seguenti:
"il laghetto artificiale adiacente l'ex Palazzo a Vela".