Divisione Edilizia ed Urbanistica
Settore Procedure Amm.ve Urbanistiche

n. ord. 16
2003 08182/009

CITTÀ  DI  TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 1 MARZO 2004
(proposta dalla G.C. 11 novembre 2003)

Testo coordinato ai sensi dell'art. 44 comma 2 del Regolamento del Consiglio Comunale

OGGETTO: VARIANTE PARZIALE N. 75 AL P.R.G. AI SENSI DELL' ART. 17, COMMA 7 DELLA L.U.R. CONCERNENTE L'AREA DI CORSO UNITÀ D'ITALIA 70 EX STAZIONE NORD DELLA MONOROTAIA URBANA (ITALIA '61) - ADOZIONE.

Proposta dell'Assessore Viano,
di concerto con l’Assessore Peveraro.

Il presente provvedimento riguarda l’ex stazione nord della monorotaia urbana, ubicata in Corso Unità d’Italia 70, nella Circoscrizione Amministrativa n. IX - Nizza Lingotto, Ex Mercati Generali. Tale immobile, costruito dalla Città in occasione delle celebrazioni di "Italia '61", quale punto di partenza della monorotaia di collegamento diretto fra Torino e il laghetto artificiale adiacente l'ex Palazzo a Vela, è composto da due corpi distinti, costituiti l'uno dalla pensilina di accesso al piano di incarrozzamento dell'allora vettura sopraelevata, l'altro dall'edificio destinato al ricovero ed alla manutenzione della stessa vettura (al primo piano) con annessi uffici amministrativi (al piano terra).
Alla conclusione delle manifestazioni celebrative, l’infrastruttura non è stata utilizzata nella misura inizialmente prevista, con un conseguente suo progressivo disuso, e infine, la sua definitiva dismissione rispetto all'impiego originario.
Il Piano Regolatore della Città di Torino, approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 3 - 45091 del 21 aprile 1995 e pubblicato sul B.U.R. n. 21 del 24 maggio 1995, destina tale immobile e le aree ad esso limitrofe a servizi pubblici "S", in particolare a "Spazi pubblici a parco, per il gioco e lo sport (v)".
Tale area è esterna al perimetro del centro abitato, ai sensi dell’art. 81 della L.U.R. e s.m.i. ed è, pertanto, soggetta anche ai vincoli riportati nell’Allegato Tecnico n. 7 di P.R.G. "Fasce di rispetto". In particolare è interessata dalla "fascia di rispetto stradale" posta lungo Corso Unità d'Italia, in ottemperanza a quanto disposto dal D.M. 1404/1968. Gli interventi e gli usi consentiti all'interno di tale fascia, sono riportati all’art. 27 della L.U.R. e s.m.i. e all'art. 30 delle N.U.E.A. di P.R.G. L'immobile in oggetto è, inoltre, soggetto alle prescrizioni della Legge 1497/1939 e s.m.i, come risulta dall'Allegato Tecnico n. 14 "Immobili soggetti a vincolo ai sensi delle Leggi n. 1089 dell'1 giugno 1939 e n. 1497 del 20 giugno 1939".
Con deliberazione della Giunta Comunale in data 12 dicembre 2002 (mecc. 2002 11665/008), la Città ha concesso l’immobile e parte dell’area retrostante all’Associazione Unione Genitori Italiani per la lotta contro i tumori dei bambini (U.G.I.), nota all'Amministrazione per la valenza sociale delle attività svolte, al fine di realizzare una residenza collettiva da destinare a punto di appoggio per i pazienti degli ospedali torinesi provenienti da altre città, e le relative famiglie, attraverso la realizzazione di circa 44 posti letto fruibili durante i cicli di pausa da terapie sanitarie praticate presso detti ospedali, in particolare per quanto riguarda le patologie neoplastiche dei bambini.
L’intervento rielabora filologicamente l’architettura preesistente, restituendone un’immagine più consona sia alla nuova destinazione d'uso di carattere sociale, che alla originaria funzione storico-commemorativa dell’edificio.
La realizzazione di un progetto di tale portata rappresenterà per la Città una buona occasione per offrire alla popolazione residente, e non solo, un servizio sociale di notevole importanza e, nel contempo, consentirà da un lato di contrastare l'inevitabile progressivo degrado del manufatto e dall'altro di ottenere - allo scadere della concessione - un bene completamente recuperato senza oneri finanziari per l'Amministrazione.
In tal senso l’edificio di Corso Unità d’Italia 70, "ex stazione della monorotaia urbana (Italia '61)", si colloca nell’ambito del "Piano di razionalizzazione del patrimonio della Città" avviato dall’Amministrazione e volto al recupero funzionale ed alla valorizzazione del patrimonio esistente, ivi compresa la riconversione a nuovi usi.
Al fine, tuttavia, di rendere coerente il Progetto Preliminare relativo all’utilizzo dell’immobile con la destinazione di P.R.G., si rende necessaria una variazione dello Strumento Urbanistico Generale mediante la predisposizione di una Variante parziale ai sensi dell’articolo 17, comma 7 della Legge Urbanistica Regionale n. 56/1977 e s.m.i..
In particolare, il presente provvedimento prevede il cambiamento di destinazione urbanistica da Servizi pubblici "S" (Servizi zonali ed attrezzature a livello comunale per insediamenti residenziali, produttivi, direzionali, commerciali e turistico ricettivi art. 21 L.U.R.) lettera "v" - aree per spazi pubblici a parco per il gioco e lo sport - a Servizi pubblici "S" (Servizi sociali e attrezzature di interesse generale oltre alle quantità minime di legge) lettera "e" - aree per residenze collettive.
Tale area normativa ammette le seguenti destinazioni d’uso, riportate all’articolo 3, comma 15, lettera e) delle Norme Urbanistico Edilizie di Attuazione del P.R.G.: residenze collettive per studenti e anziani autosufficienti, pensionati, collegi, centri di ospitalità, residenze sanitarie protette, case parcheggio, residenze per religiosi e addetti agli istituti in genere. Sono ammesse destinazioni accessorie strettamente pertinenti e connesse allo svolgimento dell’attività principale quali attività commerciali al dettaglio e pubblici esercizi.
Per quanto attiene l’assoggettamento dell’immobile a fascia di rispetto stradale si fa presente che il Nuovo Piano Urbano del Traffico e della Mobilità delle persone, approvato dalla Città di Torino con deliberazione di Consiglio Comunale del 19 giugno 2002 (mecc. 2002 00155/006), classifica Corso Unità d’Italia come viabilità di tipo E1 - "Strada urbana di interquartiere esistente", collocata all’interno del perimetro del centro abitato individuato ai sensi del Nuovo Codice della Strada. Per tale tipologia viaria non è richiesta alcuna fascia di rispetto stradale.
Al fine di consentire la realizzazione delle previsioni del progetto sopra richiamato, finalizzate al cambio dell’attuale destinazione d’uso non consentito all’interno delle fasce stradali individuati dall’allegato tecnico n. 7 al P.R.G. occorre, pertanto, recepire le indicazioni risultanti dall’applicazione del Nuovo Codice della Strada e dal Piano Urbano del Traffico relativamente al Corso Unità d’Italia nel tratto adiacente la Monorotaia interessato dal presente provvedimento, quale anticipazione del provvedimento che verrà esteso all’intero territorio cittadino. Pertanto, si procede contestualmente con il presente provvedimento alla soppressione della fascia di rispetto stradale come stabilito dall’art. 26 del D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495, modificato e integrato con D.P.R. 26 aprile 1993 e D.P.R. 16 settembre 1996 n. 610 e in coerenza con il Piano Urbano del Traffico.
La presente variante ha rilevanza esclusivamente comunale e non presenta incompatibilità con i piani sovracomunali vigenti, pertanto costituisce variante parziale ai sensi dell’art. 17, comma 7, della Legge Urbanistica Regionale.
Il presente provvedimento non comporta variazione né modifica di aree per servizi pubblici, in quanto la nuova destinazione urbanistica - Servizi sociali e attrezzature di interesse generale oltre alle quantità minime di legge - rientra tra le aree individuate dalle N.U.E.A. di P.R.G. come aree destinate a servizi pubblici.
Si specifica inoltre che, per effetto di tutte le varianti parziali al P.R.G. vigente adottate ed approvate successivamente alla data di approvazione del P.R.G., compreso il presente provvedimento, non si producono gli effetti di cui al comma 4 dell'articolo 17 della Legge Urbanistica Regionale.
Il presente provvedimento risulta altresì coerente con il Piano di Zonizzazione Acustica avviato dalla Giunta Comunale con deliberazione (mecc. 2002 10032/021) del 26 novembre 2002 così come risulta dal parere redatto dalla Divisione Verde e Ambiente - Settore Tutela Ambiente con la specifica prescrizione: la predisposizione, durante la fase di progettazione definitiva, di una valutazione previsionale di clima acustico, così come stabilito dall’art. 8 comma 3 della Legge 447/1995.
Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;
Visto il P.R.G., approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 3-45091 del 21 aprile 1995;
Vista la Legge Regionale del 5 dicembre 1977 n. 56 e s.m.i.;
Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
Visto il parere favorevole della Circoscrizione n. 9 (all. 2 - n.                                );
Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

per i motivi espressi in premessa che qui integralmente si richiamano:
1) di adottare, ai sensi dell'art. 17, comma 7 della L.U.R. la variante parziale n. 75 al vigente Piano Regolatore Generale di Torino, concernente il cambio di destinazione urbanistica da Servizi pubblici "S" (Servizi zonali ed attrezzature a livello comunale per insediamenti residenziali, produttivi, direzionali, commerciali e turistico ricettivi art. 21 L.U.R.) lettera "v" - aree per spazi pubblici a parco per il gioco e lo sport - a Servizi pubblici "S" (Servizi sociali e attrezzature di interesse generale oltre alle quantità minime di legge) lettera "e" - aree per residenze collettive e, contestualmente, viene soppressa la fascia di rispetto stradale collocata nel tratto adiacente la Monorotaia e in Corso Unità d’Italia, così come specificato in narrativa e più in dettaglio nell’allegato tecnico n. 1 quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (all. 1 - n.                             ).
Viene dato atto che non è richiesto il parere di regolarità contabile, in quanto il presente atto non comporta effetti diretti o indiretti sul bilancio;
2) di dichiarare, attesa l’urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.


EMENDAMENTI ALL'ALLEGATO 1 - RELAZIONE ILLUSTRATIVA

A pagina 3, seconda riga del primo capoverso, le parole: "Circoscrizione Amministrativa n. VIII - San Salvario Cavoretto Borgo Po." sono sostituite dalle seguenti: "Circoscrizione Amministrativa n. IX - Nizza Lingotto, Ex Mercati Generali.".

A pagina 3, seconda riga del terzo capoverso, le parole: "la collina di Cavoretto" sono sostituite dalle seguenti: "il laghetto artificiale adiacente l'ex Palazzo a Vela".