Divisione Verde e Ambiente
Settore Tutela Ambiente

n. ord. 172
2003 08158/021

CITTÀ DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 1 DICEMBRE 2003
(proposta dalla G.C. 21 ottobre 2003)

Testo coordinato ai sensi dell'art. 41 comma 3 del Regolamento del Consiglio Comunale

OGGETTO: FRAZIONI PARZIALMENTE NON METANIZZATE SITUATE AL DI FUORI DEL CENTRO ABITATO. INDIVIDUAZIONE AI FINI DELLA CONCESSIONE DI RIDUZIONE DI PREZZO SUL GASOLIO E SUI GPL UTILIZZATI COME COMBUSTIBILI PER RISCALDAMENTO.

   Proposta dell'Assessore Ortolano.

   Il Consiglio Comunale con deliberazione del 2 dicembre 2002 (mecc. 2002 08458/21), esecutiva dal 16 dicembre 2002, ha individuato le porzioni di territorio cittadino definibili come frazioni non metanizzate e parzialmente non metanizzate, ai fini dell'applicazione, ai sensi dell'art. 12 comma 4, della Legge 23 dicembre 1999, n. 488, della riduzione del prezzo per il gasolio e per i gas di petrolio liquefatti utilizzati come combustibili per riscaldamento.

   Gli uffici del Settore Tutela Ambiente in collaborazione con l’Azienda Energia e Servizi Torino hanno verificato che a tutto settembre 2003 non sono stati effettuati ampliamenti della rete di distribuzione del metano riguardanti le aree oggetto della deliberazione succitata pertanto, per quanto concerne l’individuazione delle frazioni non metanizzate di cui all’articolo 12 comma 4 lettera c) della Legge 488/1999, si confermano le decisioni assunte con la deliberazione del Consiglio Comunale del 2 dicembre 2002 mecc. 2002 084589/21.

   Per quanto concerne invece l’individuazione delle frazioni parzialmente non metanizzate, considerato che né la norma che le ha previste - la Legge 448/2001 articolo 13, comma 2 - né la successiva determina dell’Agenzia delle Dogane del 2 aprile 2002, contengono criteri tecnici per la definizione delle stesse, con la presente delibera si intende definire "frazione parzialmente non metanizzata" la porzione di territorio dove la rete di distribuzione del metano, se pure esistente, non è tecnicamente sufficiente a soddisfare le esigenze energetiche di alcune tipologie di impianti di riscaldamento. Si rende inoltre necessario individuare le "parti del territorio comunale" in cui ricadono le frazioni parzialmente non metanizzate, così come previsto dalla Legge 448/2001. In proposito occorre sottolineare che l’articolo 13, comma 2 della Legge 448/2001 non fa riferimento alla necessità che le frazioni parzialmente non metanizzate siano esterne al centro abitato - come definito dall’art. 3, comma 1, n. 8 del Nuovo Codice della Strada - D.Lgs. 285/1992 - così come è invece previsto per le frazioni non metanizzate dall’art. 12, comma 4, lettera c) della Legge 488/1999. Il riferimento al "centro abitato" non è inoltre richiamato neanche dalla determinazione dall’Agenzia delle Dogane assunta a seguito della Legge 448/2001 (determinazione 3 aprile 2002).

   In relazione alle caratteristiche morfologiche del territorio della città di Torino, si ritiene pertanto che "le parti del territorio comunale" di cui all’art. 12, comma 2 della Legge 448/2001, debbano essere individuate nelle porzioni di territorio cittadino esterne al perimetro del centro abitato ai sensi dell’art. 81 L.R. 56/1977, così come riportato negli allegati tecnici al Piano Regolatore vigente, come da planimetria allegata alla presente deliberazione per farne parte integrante (all. 1 - n. ).

   In relazione a quanto sopra esposto, ai sensi dell’art. 12, comma 2 della Legge 448/2001, possono usufruire dei benefici di cui all’art. 8, comma 10, lettera c) della Legge 488/1999, gli utenti residenti nelle porzioni di territorio cittadino individuato nell’allegato 1, i cui impianti di riscaldamento - in relazione alle specifiche caratteristiche tecniche degli stessi - non possano essere alimentati dalla rete di distribuzione di metano più vicina, secondo quanto comprovato da una dichiarazione rilasciata dall’AES su richiesta dell’interessato.

   Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

   Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;

   Visto il comma 10, lettera c) dell'art. 8 della Legge 23 dicembre 1998, n. 448, così come modificato dall'art. 12, comma 4, della Legge 23 dicembre 1999 n. 488;

   Visto l'art. 4 del Decreto Legge 23 dicembre 2000, n. 268, convertito con modificazioni dalla Legge 23 novembre 2000, n. 354;

   Visto l'art. 27 della Legge 23 dicembre 2000 n. 388;

   Vista la determinazione dell'Agenzia delle Dogane del 23 gennaio 2001;

   Vista la determinazione dell'Agenzia delle Dogane del 3 aprile 2002;

   Visto il punto 8, 1° comma dell'art. 3 del Nuovo Codice della Strada;

   Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;

   Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

1)   di riconoscere ai sensi dell’art. 12 comma 2 della Legge 448/2001, come frazioni parzialmente non metanizzate, le porzioni di territorio dove la rete di distribuzione del metano, se pure esistente, non è tecnicamente sufficiente a soddisfare le esigenze energetiche di alcune tipologie di impianti di riscaldamento;

2)   di individuare, ai sensi dell’art. 12, comma 2 della Legge 448/2001, quali parti del territorio comunale sulle quali insistono le frazioni parzialmente non metanizzate, quelle esterne al centro abitato, così come individuato dal PRG e indicato dalla planimetria allegata (allegato n. 1) redatta dagli uffici tecnici dell’amministrazione;

3)   di individuare, sulla base dei criteri individuati ai precedenti punti del dispositivo, quali soggetti beneficiari di cui all’art. 8 comma 10, lettera c) della Legge 488/1999, gli impianti situati nelle frazioni parzialmente non metanizzate di cui al precedente punto 1) situate nelle parti del territorio comunale individuate al precedente punto 2) che, in base alle caratteristiche tecniche degli impianti stessi, non possano essere alimentati dalla rete di metano più vicina, secondo quanto comprovato da una dichiarazione rilasciata dall’AES su richiesta dell’interessato;

4)   di dare atto che non è richiesto il parere di regolarità contabile in quanto il presente atto non comporta effetti diretti o indiretti sul bilancio;

5)   di dichiarare, attesa l’urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.