Divisione Gestione e Valorizzazione Patrimonio Immobiliare
Settore Vendite, Acquisti Immobili, Gestione Risorse Interne, Informatica

 n. ord. 161
2003 07907/008

CITTÀ DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 17 NOVEMBRE 2003

(proposta dalla G.C. 7 ottobre 2003)

Testo coordinato ai sensi dell'art. 41 comma 3 del Regolamento del Consiglio Comunale

OGGETTO: ALLOGGIO SITO IN ROMA VIA COLONNA N. 28 ALIENAZIONE QUOTA 50% COMPROPRIETA` INDIVISA A FAVORE I.P.A.B. "CASA BENEFICA" APPROVAZIONE.

Proposta dell'Assessore Peveraro,
di concerto con l’Assessore Lepri.

A seguito dello scioglimento dell’Istituto Riposo Vecchiaia effettuato dalla Regione Piemonte con Decreto della Giunta Regionale n. 5801 del 27 giugno 1980, la Città è divenuta titolare della quota di proprietà indivisa del 50% sull’alloggio sito in Roma – Via Marcantonio Colonna n. 28.
Della rimanente quota risulta proprietario l’I.P.A.B. "Casa Benefica", con sede legale in via Saluzzo n. 44 - Torino.
L’alloggio, avente una superficie di mq. 150 circa, è sito al 4° piano dello stabile, ed è censito al N.C.E.U. del Comune di Roma al Fg. 406, n. 25, sub 58. Attualmente è condotto in locazione dalla Sig.ra Romano Elena, con contratto in scadenza il 31 ottobre 2003.
L’alloggio si presenta in discreto stato di manutenzione, pur essendo privo di impianto di riscaldamento ed essendo dotato di impianti elettrici, idraulici e sanitari da rimettere a norma ovvero da ristrutturare. Lo stabile è fornito di ascensore, tuttavia, per accedere dal pianerottolo di sbarco dell’ascensore all’ingresso dell’appartamento, occorre percorrere un’ulteriore rampa di scale.
Già a partire dall’ottobre del 2001 l’I.P.A.B. "Casa Benefica" ha richiesto all’Amministrazione di addivenire all’acquisto della porzione di proprietà indivisa di cui la Città è titolare, in quanto soltanto la disponibilità piena ed esclusiva del bene consentirebbe alla suddetta I.P.A.B. di attivare presso l’immobile, in collaborazione con i servizi Socio – Assistenziali del Comune di Roma, quelle attività di carattere sociale che ne contraddistinguono l’operato da oltre un secolo.
Infatti, a norma dell’art. 2 dello Statuto dell’Ente, "La Casa Benefica si propone di fornire pronta e tempestiva accoglienza ai minori di ambo i sessi di età inferiore agli anni 6 che, a causa di gravi carenze familiari e socio – ambientali, necessitino di allontanamento dal proprio nucleo. Vengono inoltre accolti minori che presentano problematiche comportamentali o a rischio di devianza, non portatori di gravi handicaps.
Assume una funzione di supporto alle famiglie ed ai minori in disagio, offrendo appoggio educativo, anche diurno".
Ciò premesso, apparendo perfettamente condivisibile l’intento dell’Istituto "Casa Benefica" di destinare l’immobile ad attività di carattere sociale ed assistenziale, tenuto conto che la persistenza della situazione attuale non consente la piena valorizzazione del bene, si rende opportuno, in conformità alle disposizioni di cui all’art. 41 R.D. 23 maggio 1924 n. 827, procedere alla vendita diretta della quota di comproprietà indivisa dell’alloggio sito in Roma - via Colonna n. 28, di cui la Città è titolare, all’I.P.A.B. "Casa Benefica", corrente in Torino, via Saluzzo n. 44.
Tale soluzione è inoltre giustificata dalla volontà della suddetta I.P.AB. di usufruire dell’immobile de quo per i propri fini istituzionali, come già deliberato dal Consiglio di Amministrazione dell'Ente in data 13 novembre 2002 (verbale n. 63).
Il valore dell’unità immobiliare è stato stimato in data 1° luglio 2003 dal Settore Logistica e Valutazioni Immobiliari, in collaborazione con il Dipartimento Casa - Città del Politecnico di Torino in Euro 227.200,00.
Pertanto, il corrispettivo per il trasferimento della quota di comproprietà indivisa di cui l’Amministrazione è titolare, risulta determinato in Euro 113.600,00, che l’I.P.A.B. "Casa Benefica" ha dichiarato di accettare.
Trattandosi di quota di comproprietà acquisita a seguito del Decreto del Presidente della Giunta della Regione Piemonte n. 5801 del 27 giugno 1980 di scioglimento dell’I.P.A.B. "Istituto di Riposo per la Vecchiaia", i proventi derivanti dall’alienazione verranno destinati a favore dell’Assessorato ai Servizi Sociali, come previsto dall’art. 40 della L.R. n. 62 del 12 aprile 1995.
Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;
Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
favorevole sulla regolarità contabile;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

1) di approvare, per quanto esposto in narrativa, l’alienazione della quota di proprietà indivisa del 50% dell’alloggio sito in Roma – Via Marcantonio Colonna n. 28, di titolarità della Città, a favore dell’I.P.A.B. "Casa Benefica", corrente in via Saluzzo n. 44 – 10125 Torino, C.F. e P.IVA n. 04795800012, la quale, in conformità alla deliberazione del Consiglio di Amministrazione della suddetta I.P.A.B. n. 63 del 13 novembre 2002, verrà destinata al perseguimento dei fini istituzionali dell'Ente;
2) l’alloggio, situato al 4° piano dello stabile, ha una superficie di mq. 150 circa, ed è censito al N.C.E.U. del Comune di Roma al Fg. 406 n. 25 sub 58;
3) la quota di comproprietà della Città viene trasferita nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, con ogni diritto, azione, pertinenza e dipendenza, con tutti gli inerenti oneri e con garanzia per evizione, senza obbligo da parte della Città di ulteriori opere di ultimazione, miglioria o manutenzione;
4) le spese relative e conseguenti all’atto di alienazione saranno a totale carico dell’I.P.A.B. acquirente;
5) con successiva determinazione dirigenziale verrà definito l'accertamento di entrata derivante dal trasferimento della quota di comproprietà;
6) trattandosi di quota di comproprietà proveniente da disciolto I.P.A.B., il ricavato verrà messo a disposizione dell’Assessorato ai Servizi Socio - Assistenziali ai sensi dell’art. 40 della L.R. n. 62 del 12 aprile 1995.
Si autorizza il legale rappresentante della Città, nonché l’ufficiale rogante, ad apportare, ove occorra, al momento della sottoscrizione, tutte quelle modifiche di carattere non essenziale ritenute necessarie e/o opportune nella specifica funzione di adeguamento alle norme di legge e comunque dirette ad una migliore redazione dell’atto.